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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 23/10/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 103/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, decorso il termine del 22 ottobre 2025 assegnato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, viste le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente in data 7 ottobre 2025 e quelle depositate da parte resistente in data 26 settembre
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 103/2025 R.G., promossa da rappresentato e difeso dell'Avv. Alessio Olimpieri unitamente e Parte_1 disgiuntamente all'Avv. Laura Corvi come da mandato in atti;
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1
Righetti, come da procura in atti;
RESISTENTE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04 febbraio 2025 operaio edile alle dipendenze Parte_1 della società deduceva che dagli infortuni occorsi sul lavoro, il primo in data Controparte_2
4 giugno 2004 ed il secondo in data 6 febbraio 2024 già riconosciuti dall' di origine lavorativa CP_1 con postumi invalidanti permanenti per una valutazione complessiva pari al 10%, fosse derivato un maggior grado di danno biologico permanente ed un ulteriore periodo di inabilità lavorativa temporanea assoluta;
in particolare, ha allegato: - che in conseguenza dell'infortunio del 06.02.2024,
1 mentre era intento ad effettuare lavorazioni in ferro utilizzando la trivella, subiva uno schiacciamento della mano sinistra;
- che trasportato presso l'Azienda Ospedaliera di Ancona veniva sottoposto ad intervento chirurgico e dimesso con diagnosi di “trauma da schiacciamento 4-5 dito mano sinistra con sguantamento”; - seguiva un iter clinico caratterizzato da controlli ambulatoriali ed esami strumentali che evidenziavano postumi algico disfunzionali del trauma con limitazione funzionale delle dita residue da inattività; - Che l' riconosceva all'evento traumatico la natura di infortunio CP_1 sul lavoro, riconoscendo un'invalidità temporanea sino al 03.06.2024 compreso, ad eccezione del periodo dal 12.05.2024 al 19.05.2024 e valutando con nota del 01.06.2024 postumi permanenti nella misura dell'8% (per esiti di: mano sinistra: amputazione totale del mignolo;
cute ipersestesica;
mano sinistra: anulare deformazione del FU con cicatrice iperestesia;
LF alla flessione del 2° nodo IF) che sommandosi al pre-esistente infortunio del 04.06.2004, recante un danno accertato nella misura del 3% (a seguito di revisione disposta dall'Istituto il grado di danno biologico complessivo era stato ridotto dal 6% al 3% stante l'azzeramento dei postumi residuati in capo alle “fratture costali a SN”), determinava una menomazione psico-fisica di grado complessivo pari al 10% per "Amputazione totale del V dito della mano sx;
Esiti di ferita lacero-contusa della testa del IV dito della mano sx;
Esiti di fratture costali all'emitorace sx;
Trauma distrattivo del rachide cervicale"; - ritenendo non corrette le determinazioni dell'Istituto, si rivolgeva ad un medico di fiducia, il quale accertava a suo carico un danno permanente nella misura complessiva del 17% anche sulla base di un accertamento radiografico mano destra e mano sinistra del 15.05.2024 e di un esame radiografico emitorace 3P sinistro del 02.10.2024, dal quale emergevano esiti di fratture consolidate lungo l'arco anteriore della 3° costa; - che, nonostante l'esperimento di formale ricorso in opposizione con richiesta di visita collegiale, nessun esito sortiva la proposta opposizione, in quanto l' non disponeva la visita CP_3 collegiale;
- ha concluso, pertanto, chiedendo accertarsi che dagli infortuni sul lavoro del 04.06.2004
e del 06.02.2024 derivi un danno biologico complessivo nella più alta percentuale del 17% in cumulo per somma a scalare tra i due infortuni, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia con conseguente condanna dell' alla corresponsione della relativa rendita dalla data CP_1 della richiesta, previo cumulo con le invalidità già precedentemente accertate, con la rivalutazione e gli interessi come per legge, oltre al riconoscimento di ulteriore periodo di inabilità temporanea dal
12.05.2024 al 19.05.2024.
Con memoria depositata in data 20 febbraio 2025 l' si costituiva in giudizio e difendeva la CP_1 correttezza del proprio operato, riportandosi alle considerazioni espresse dal medico dell'Istituto.
Trattandosi di questione esclusivamente medico legale, la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, rimettendosi al consulente il compito di accertare il grado di invalidità permanente cagionato al ricorrente dai sinistri occorsi in data 04.06.2004 e 06.02.2024; inoltre, è stato chiesto al
2 ctu di accertare se, per il periodo dal 12.05.2024 al 19.05.2024, il ricorrente fosse totalmente inabile al lavoro con conseguente diritto al pagamento dell'indennizzo CP_1
Il CTU nominato, all'esito dell'esame obiettivo condotto in sede di operazioni peritali, ha accertato:
“Dolorabilità palpatoria alla muscolatura paravertebrale cervicale, spinalgia pressoria al tratto cervicale medio-inferiore, flesso-estensione del collo limitata ai gradi estremi, roto-inclinazioni limitate di circa un quinto;
dolorabilità in corrispondenza dell'emicostato sinistro;
amputazione del
V dito della mano sinistra a livello dell'articolazione metacarpo-falangea, il IV dito Dolorabilità palpatoria alla muscolatura paravertebrale cervicale, spinalgia pressoria al tratto cervicale medio- inferiore, flesso-estensione del collo limitata ai gradi estremi, roto-inclinazioni limitate di circa un quinto;
dolorabilità in corrispondenza dell'emicostato sinistro;
amputazione del V dito della mano sinistra a livello dell'articolazione metacarpo-falangea, il IV dito della mano sinistra appare dismorfico per la deviazione ulnare della falange ungueale che appare schiacciata in senso antero- posteriore, limitazione funzionale della flesso-estensione dell'articolazione interfalangea distale;
pinza ipovalida, stretta del pugno ipovalida”.
Il CTU ha, quindi, proceduto alla determinazione dello stato invalidante derivante dagli infortuni per cui è causa ritenendo, quanto al danno biologico residuato dal primo infortunio del 04.06.2004, in relazione alla riduzione del grado di danno biologico dal 6% al 3% effettuato dall' che: “è più CP_1 attinente al caso di specie una valutazione pari al 4% (quattro percento) sulla base della limitazione funzionale del rachide cervicale con radicolopatia cervicale e lieve dolenzia all'emicostato sinistro sede di pregresse fratture multiple”.
Passando poi alla valutazione dei postumi permanenti derivati dall'infortunio del 06.02.2024 ha rilevato che “La valutazione effettuata dall' , appare lievemente penalizzante rispetto alla realtà CP_1 biologica emersa nel corso della visita medico legale, effettuata dallo scrivente in corso di operazioni di CTU, potendosi valutare nella misura complessiva del 10%”.
Il consulente ha, quindi, concluso accertando la sussistenza di un maggior grado di danno biologico cagionato al ricorrente dai sinistri occorsi in data 04.06.2004 e in data 06.02.2024, documentato sia dalle obiettività cliniche riscontrate in occasione delle operazioni di consulenza sia dalle risultanze degli esami strumentali.
In ordine alla quantificazione dei postumi il CTU ha determinato nella misura del 10% il danno biologico derivane dall'infortunio occorso in data 6 febbraio 2024, cumulato con la percentuale di danno biologico del 4% derivante dall'infortunio del 04.06.2004 per una valutazione complessiva del
14%.
Il CTU ha ritenuto, altresì, indennizzabile il periodo di inabilità temporanea assoluta dal 12.05.2024 al 19.05.2024 ritenendo che il ricorrente fosse totalmente inabile al lavoro con conseguente diritto al
3 pagamento dell'indennizzo , sulla base di quanto riportato nel certificato medico di infortunio CP_1 sul lavoro-apertura del 20 maggio 2024, nel quale si attesta: “Trauma da schiacciamento IV e V dito mano sinistra con sguanciamento sottoposto ad un intervento chirurgico consistente nella regolarizzazione del V raggio alla testa del V MTC ed asportazione cute disvitale al IV dito e copertura dell'osso con muscolatura ipotenare. Esame obiettivo e diagnosi: sequele di trauma da schiacciamento con amputazione V dito mano sinistra, iperestesia mano sinistra e deficit algo- disfunzionale”. Eseguita visita di medicina del lavoro in data odierna è giudicata inabile al lavoro per ulteriori 2 settimane con indicazione a proseguire fisioterapia”.
Le conclusioni del CTU possono essere condivise e poste alla base della presente decisione, in quanto logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Esse sono state, inoltre, sottoposte al contraddittorio con i consulenti delle parti e, in particolare, il consulente del ricorrente ha condiviso le valutazioni del ctu, mentre il consulente dell' si è CP_1 soffermato a far notare la trascurabilità della differenza tra il danno biologico riconosciuto dall' e quello accertato dal CTU. CP_3
Ne consegue l'accoglimento della domanda, con il riconoscimento del diritto all'indennizzo per inabilità temporanea assoluta dal 12.05.2024 al 19.05.2024 e il diritto all'indennizzo erogato in capitale nella percentuale del 14% da calcolarsi secondo i criteri di legge (art. 13 d.lgs. 38/2000), da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria (tenendo conto che l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme spettanti a ristoro del maggior danno derivante dalla svalutazione: art. 16, comma 6 legge 30.12.1991 n. 412, come modificato dall'art. 1, comma 783, della legge 27.12.2006 n. 296) a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di lite, come anche quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del basso livello di difficoltà della controversia.
PQM
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1 nei confronti di così provvede: CP_1
- accerta e dichiara che, al sinistro occorso al ricorrente in data 07.03.2024 è seguito un periodo di inabilità temporanea assoluta dal 12.05.2024 al 19.05.2024 e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 pagamento dell'indennizzo dovuto, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa;
- accerta e dichiara che a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente in data 06.02.2024,
è derivato un danno biologico in misura del 10%, che, cumulato al danno biologico accertato del 4%
4 derivante dall'infortunio del 04.06.2004, è valutato in misura complessiva del 14% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del corrispondente indennizzo in capitale, da calcolarsi secondo i CP_1 criteri di legge (art. 13 d.lgs. 38/2000), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui in motivazione, a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa;
- condanna il resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1800,00 oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Alessio Olimpieri e dell'Avv. Laura Corvi per dichiarato anticipo;
- spese di ctu liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Terni, 23 ottobre 2025
Il giudice
(dott. Luciana Nicolì)
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