Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02164/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00758/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 758 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ese Borgia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani, Francesco Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
Italia Nostra Onlus, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
come da ricorso introduttivo:
della sentenza del TAR Calabria - Catanzaro, sez. I, n. 57 del 14.01.2025, notificata in data 16.01.2025 e passata in giudicato, di accoglimento del ricorso R.G. n. 14/2022;
nonché
per la declaratoria di nullità per violazione ed elusione del giudicato, ovvero, previa conversione del rito, per l'annullamento:
- del verbale, di data ed estremi ignoti, relativo alla seduta di conferenza dei servizi PAUR del 3.04.2025 e, in ogni caso, della determinazione di conclusiva negativa dichiarata a verbale dal Dipartimento regionale Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana - Settore 1 "Valutazioni e autorizzazioni ambientali" in qualità di autorità procedente;
- della nota prot. n. 213263 del 3.04.2025, con la quale la Regione Calabria - Dipartimento Sviluppo Economico - Settore "Infrastrutture Energetiche, Fonti rinnovabili e non rinnovabili - Attività estrattive" (di seguito anche solo "SEAC"), ha espresso parere negativo al rilascio dell'autorizzazione ex art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e L.R. 17/2000;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi: (i) la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone prot. n. 1493-P del 4.03.2025; (ii) il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, assunto al prot. n. 458953 del 25.10.2021 della Regione Calabria; (iii) la nota del SEAC prot. n. 143499 del 6.03.2025; (iv) la conferma del parere negativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, dichiarata a verbale del 3.04.2025 dal SEAC; (v) il verbale della seduta di conferenza dei servizi PAUR del 6.03.2025;
e per la nomina
ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d) del c.p.a. di un Commissario ad acta per la corretta esecuzione del giudicato, ovvero, in caso di conversione del rito, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e) del c.p.a.;
e per la condanna
dell'Amministrazione resistente ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;
nonché per la condanna
dell'Amministrazione a rilasciare il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 31, comma 3, del c.p.a. in combinato disposto con l'art. 34, comma 1, lett. c).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente Ese Borgia s.r.l. il 15 settembre 2025:
in subordine per l’annullamento
- del Decreto Dirigenziale delle Regione Calabria – Giunta Regionale – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Settore 1 - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali prot. n. 11108 del 29.07.2025, recante in oggetto “Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art.27bis del d.lgs.152/2006 e s.m.i., relativo al progetto “Parco eolico di Borgia e Squillace, nei comuni di Borgia e Squillace (CZ)”. Adempimenti post sentenza TAR Calabria n.57/2025”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto, ivi inclusi tutti gli atti richiamati nel suddetto D.D. n. 11108/2025 e già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, per tutti i motivi ivi formulati, ovvero:
i. il verbale della seduta di conferenza dei servizi PAUR del 3.04.2025 e, in ogni caso, della determinazione di conclusiva negativa dichiarata a verbale dal Dipartimento regionale Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana - Settore 1 “Valutazioni e autorizzazioni ambientali” in qualità di autorità procedente;
ii. la nota prot. n. 213263 del 3.04.2025, con la quale la Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico – Settore “Infrastrutture Energetiche, Fonti rinnovabili e non rinnovabili – Attività estrattive” (di seguito anche solo “SEAC”), ha espresso parere negativo al rilascio dell’autorizzazione ex art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e L.R. 17/2000;
iii. la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone prot. n. 1493-P del 4.03.2025;
iv. il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, assunto al prot. n. 458953 del 25.10.2021 della Regione Calabria;
v. la nota del SEAC prot. n. 143499 del 6.03.2025;
vi. la conferma del parere negativo al rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, dichiarata a verbale del 3.04.2025 dal SEAC;
vii. il verbale della seduta di conferenza dei servizi PAUR del 6.03.2025
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa ER MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame la società ricorrente ha agito per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 57 del 14 gennaio 2025, emessa dall’intestato Tribunale e passata in giudicato, chiedendo in via subordinata l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone autonomi profili di illegittimità.
Nel corso del giudizio è sopravvenuta, in data 29.07.2025, la determinazione conclusiva del procedimento di PAUR, rispetto alla quale la ricorrente con motivi aggiunti ha parimenti formulato domanda di accertamento della nullità per violazione ed elusione del giudicato, nonché, in subordine, domanda di annullamento. Segnatamente, dopo aver puntualmente delimitato la portata del giudicato, la ricorrente ha sostenuto che la nuova determinazione negativa sarebbe affetta dagli stessi vizi del provvedimento già annullato, avendo l’amministrazione ancora una volta attribuito centralità al parere negativo del SEAC e alla pretesa natura vincolante del parere espresso dalla Soprintendenza.
Tanto premesso, al fine di meglio delineare le coordinate fattuali cui avere riguardo, va evidenziato che con la pronuncia, divenuta cosa giudicata, l’intestato Tribunale ha annullato il diniego al rilascio del PAUR ex art. 27 bis del D.l.gs. n. 125/2006, relativo al “ Parco Eolico Borgia- Squillace” nella parte in cui l’amministrazione procedente, al fine di negare la richiesta autorizzazione, si limita a richiamare acriticamente il contenuto del parere negativo espresso dal Settore 7, qualificato come “fulcro” del PAUR, in quanto costituente il titolo abilitativo, essendo tenuta invece a comporre gli interessi in concorso e ad adottare un provvedimento finale che sia esito di una autonoma valutazione, tuttavia non presente nella motivazione. Tanto tenuto conto anche di due fattori ulteriori:
e cioè la sussistenza, nell’ambito del procedimento di un atto di VIA positivo, come tale espressione di una valutazione parimenti relativa a interessi sensibili di cui, andava dato conto in sede motivazionale da parte dell’amministrazione procedente; l’erronea considerazione, presente nel provvedimento di diniego del Settore 7, della natura vincolante del parere espresso N. 00014/2022 REG.RIC. dalla Soprintendenza di cui si dà atto funditus al punto che segue.
Per le ragioni suesposte, quindi, la determinazione conclusiva del procedimento di PAUR va annullata. 5.2 In disparte le considerazioni che precedono, sussiste, peraltro, anche il denunciato profilo di illegittimità derivata rinveniente dall’atto di dissenso espresso dal Settore 7 il 27.10.2021, nella parte in cui il Settore Infrastrutture Energetiche ha, erroneamente, considerato come obbligatorio ed anche vincolante il parere reso dalla Soprintendenza Archeologica il 25.01.2021 ”.
A seguito dell’indicata sentenza, quindi, l’amministrazione procedente ha riavviato il procedimento mediante l’indizione della conferenza di servizi, la cui prima seduta è stata fissata per il giorno 6 marzo 2025.
Il procedimento si è concluso con la seduta del 3 aprile 2025, nell’ambito della quale è stata assunta la determinazione negativa da parte della conferenza di servizi, e con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria, prot. n. 11108 del 29.07.2025, che tale determinazione ha recepito.
Dal verbale conclusivo della Conferenza di servizi emerge che “ il Presidente, verificata la presenza dei soggetti partecipanti, richiama la sentenza del TAR, che ha rilevato la carenza di motivazioni nei provvedimenti adottati in precedenza (quali il parere negativo del MIC e di conseguenza il diniego SEAC, ritenuto determinante per la precedente determinazione conclusiva della conferenza), ma evidenzia che, allo stato attuale, oltre al parere negativo della Soprintendenza, rafforzato pure da aspetti archeologici, vi è un parere negativo del SEAC motivato in 10 punti; alla luce di tali elementi ed in applicazione del principio delle posizioni prevalenti, la determinazione conclusiva non potrebbe che essere negativa.
…
Il presidente, precisando che il parere dell’AU oggi è argomentato, contrariamente a quanto successo in occasione del parere censurato dal TAR, ritiene che i punti da 1 a 9 della nota SEAC possano essere superati attraverso un differimento del termine di conclusione dei lavori di conferenza di servizi. Quanto al punto 10, si ritiene possa essere superato in conferenza di servizi, anche nella presente seduta ”.
Dopo una sospensione, la società proponente, ritenendo che la posizione del SEAC si fondasse su presunte carenze documentali analoghe a quelle già poste a base del provvedimento del 2022 e considerando gli assensi mancanti, ha escluso l’utilità di un ulteriore rinvio, sollecitando l’autorità a concludere nella stessa seduta.
Pertanto, il Presidente – richiamato l’art. 14-ter, comma 7, l. n. 241/1990 – rilevati i dissensi prevalenti della Soprintendenza (parere negativo paesaggistico e archeologico del 4 marzo 2025) e del SEAC (parere negativo motivato in dieci punti del 3 aprile 2025), ha ritenuto non superate le relative criticità e ha adottato la determinazione conclusiva negativa.
Nel corso del presente giudizio si sono costituiti per resistere la Regione Calabria e il Ministero della Cultura, depositando documentazione e memorie, insistendo per il rigetto del ricorso in ottemperanza e concordando sulla necessità di conversione del rito quanto al profilo della legittimità degli atti e provvedimenti sopravvenuti impugnati.
All’udienza in camera di consiglio del 17 dicembre 2025, quindi, il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
DIRITTO
Occorre premettere che la società ricorrente, con il presente ricorso e con quello per motivi aggiunti, ha chiesto, in via principale, la declaratoria di nullità della decisione assunta in seno alla conferenza di servizi in relazione al PAUR, nonché del provvedimento che tale determinazione ha recepito, emesso dall’amministrazione procedente e, in via subordinata, ha altresì richiesto l’annullamento per vizi di legittimità previa conversione del rito.
Sotto il profilo processuale, occorre premettere che, in presenza di una domanda congiunta di ottemperanza e annullamento, il giudice – qualora non ravvisi il dedotto contrasto con una propria precedente sentenza – deve procedere alla conversione del rito e all’esame della domanda di annullamento.
Tanto chiarito, va ulteriormente precisato che per giurisprudenza consolidata l'oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla verifica da parte del giudice dell'esatto adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione (C.d.S., sez. V, 30 agosto 2013, n. 4322; 23 novembre 2007, n. 6018; 3 ottobre 1997, n. 1108; sez. IV, 15 aprile 1999, n. 626; 17 ottobre 2000, n. 5512).
Detta verifica, che deve essere condotta nell'ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l'esecuzione (C.d.S., sez. V, 9 maggio 2001, n. 2607; sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1964), comporta una puntuale attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, sulla base della sequenza " petitum - causa petendi - motivi - decisum " (C.d.S., sez. IV, 19 maggio 2008, n. 2312; sez. V, 7 gennaio 2009, n. 10): di conseguenza in sede di giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato (C.d.S., sez. V, 24 gennaio 2013, n. 462; sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 247) e non possono essere neppure proposte domande che non siano contenute nel " decisum " della sentenza da eseguire (C.d.S., sez. IV, 9 gennaio 2001 n. 49; 10 agosto 2000, n. 4459), trovando ingresso solo questioni che sono state oggetto dell'accertamento nel giudizio di cognizione (C.d.S., sez. VI, 8 marzo 2013, n. 1412; 3 giugno 2013, n. 3023; sez. IV, 28 maggio 2013, n. 2911).
È stato inoltre osservato (C.d.S., sez. V, n. 1256/2014) che la delineata ricostruzione dei poteri del giudice dell'ottemperanza non implica un vulnus alla stessa effettività della tutela giurisdizionale amministrativa e ai principi costituzionali sanciti dagli articoli 24, 111 e 113 Cost., rappresentando piuttosto il naturale e coerente contemperamento della pluralità degli interessi e dei principi costituzionali che vengono in gioco nel procedimento giurisdizionale amministrativo, ed in particolare di quello secondo cui la durata del processo non deve andare a detrimento della parte vittoriosa (che ha diritto, però, all'esecuzione del giudicato in base allo stato di fatto e di diritto vigente al momento dell'atto lesivo, caducato in sede giurisdizionale) e di quello della stessa dinamicità dell'azione amministrazione e dell'esercizio della relativa funzione da parte della pubblica amministrazione che ne è titolare (che non consente di poter ragionevolmente ipotizzare una sorta di " congelamento " o di " fermo " della stessa, tant'è che sia l'atto amministrativo che la sentenza di primo grado, ancorché impugnati, non perdono in linea di principio la loro efficacia e la loro idoneità a spiegare gli effetti loro propri, tranne che questi ultimi non siano ritenuti meritevoli di essere sospesi, su istanza degli interessati, da parte rispettivamente del giudice di primo grado o da quello di appello).
Deve aggiungersi che - se è indubbio che nel giudizio di ottemperanza può essere dedotta come contrastante con il giudicato non solo l'inerzia della pubblica amministrazione cioè il non facere (inottemperanza in senso stretto), ma anche un facere , cioè un comportamento attivo, attraverso cui si realizzi un'ottemperanza parziale o inesatta ovvero ancora la violazione o l'elusione attiva del giudicato (C.d.S., sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6501) - nondimeno il nuovo atto emanato dall'amministrazione, dopo l'annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento illegittimo, può essere considerato adottato in violazione o elusione del giudicato solo nella circostanza, non ricorrente nel caso di specie, in cui da quest'ultimo derivi un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, così che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza (C.d.S., sez. VI, 3 maggio 2011, n. 2602; sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 70; 4 ottobre 2007, n. 5188), con la conseguenza che la verifica della sussistenza del vizio di violazione o elusione del giudicato implica il riscontro della difformità specifica dall'atto stesso rispetto all'obbligo processuale di attenersi esattamente all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire (C.d.S., sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3233; sez. V, 6 maggio 2013, n. 2418sez. VI, 7 giugno 2011, n. 3415; 5 dicembre 2005, n. 6963). Neppure viene qui in rilievo la complementare categoria dell'elusione del giudicato che ricorre allorquando l'amministrazione, pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue l'obiettivo di aggirarle dal punto di vista sostanziale, giungendo surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo (C.d.S., sez. IV, 1° aprile 2011, n. 2070, 4 marzo 2011, n. 1415; 31 dicembre 2009, n. 9296).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la domanda di accertamento della nullità degli atti adottati in esecuzione del giudicato è da ritenersi infondata.
Come correttamente indicato dalla ricorrente, la decisione passata in giudicato si è attestata attorno all’insufficienza della motivazione assunta dall’amministrazione nella parte in cui si è “ appiattita ” sulla mera presenza di una determinazione negativa del SEAC e sulla portata vincolante del parere negativo della Soprintendenza. Nel caso di specie, tuttavia, benché l’amministrazione abbia dato rilievo ai provvedimenti negativi sopravvenuti assunti dai medesimi soggetti - sulla base di una rinnovata istruttoria, svolta sia nell’ambito del procedimento sia con il provvedimento conclusivo- il bilanciamento di interessi e la valutazione autonoma che il giudicato ha imposto, risultano svolti.
Ne deriva che il parametro di legittimità dei nuovi atti non è il giudicato – che risulta formalmente rispettato – bensì la normativa di settore, rispetto alla quale operare la valutazione di conformità, nell’ambito però dell’ordinaria azione di annullamento.
Ne consegue il rigetto della domanda, in sede di ottemperanza, di accertamento e declaratoria della nullità dei provvedimenti impugnati e l’accoglimento della richiesta di conversione del rito, su cui peraltro non vi è opposizione delle parti resistenti, ai fini dell’esame della domanda subordinata di annullamento per vizi di legittimità.
Le spese di lite della presente fase possono essere compensate sussistendo margini interpretativi rimessi pur sempre a questo giudice e tenuto altresì conto della non definitività della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sulle domande formulate con ricorso originario e con quello per motivi aggiunti, così provvede:
- respinge la domanda di accertamento della nullità degli atti impugnati per violazione e/o elusione del giudicato;
- dispone la conversione del rito da camerale per ottemperanza a ordinario per annullamento;
- fissa la trattazione del merito all’udienza pubblica del 25 marzo 2026;
- compensa le spese di lite della presente fase.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER AN, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
ER MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER MI | ER AN |
IL SEGRETARIO