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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/08/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2543 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. FERRARO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. rappresentato e difeso, giusta Parte_2 C.F._2 procura in atti, dall'avv. MONTANINO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/02/2025 e , Parte_1 Parte_2 premettendo: di aver contratto matrimonio in Bacoli (NA) il 04/09/2008; che dal matrimonio erano nati due figli: , il 12.10.2009, e il Persona_1 Per_2
07.11.2013;
1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto con cui veniva fissata l'udienza, il Giudice invitava le parti a rivedere l'assegno previsto a titolo di contributo nel mantenimento dei minori. Modificate dalle parti le condizioni di cui al ricorso, all'udienza cartolare del 10.06.2025, raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M., che in un primo momento aveva reso parere negativo, con riferimento all'importo esiguo dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento dei minori, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, sottoscritte dalle stesse, come depositate in data 30.04.2025, in cui rimandavano altresì al piano genitoriale depositato in atti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I due figli minori sono affidati ad entrambi i genitori con affido condiviso e con collocazione prevalente e residenziale privilegiata presso la madre nella casa familiare in Bacoli
(Na), alla Via Cuma n. 60, condotta in locazione;
resta inteso che le scelte di straordinaria amministrazione per i figli dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, mentre quelle relative alla gestione orinaria dei figli potranno essere prese direttamente dalla madre;
3) Per le modalità di visita padre-figli i coniugi stabiliscono il seguente calendario, fatti salvi eventuali ulteriori e/o diversi accordi di volta in volta da stabilirsi tra i coniugi, ed in ogni caso tenuto conto delle esigenze scolastiche, delle ulteriori occupazioni e delle necessità dei figli, nonché degli impegni di lavoro e turnazione lavorativa del sig. : Parte_2
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli un pomeriggio a settimana, da concordarsi tra le parti in base alle esigenze dei minori e degli impegni lavorativi del sig. , Parte_2 prelevandoli da casa della madre alle ore 17:00 e accompagnandoli a casa della madre entro le ore 21:00 e, a settimane alterne, o comunque allorquando il sig. sia libero da Parte_2 impegni lavorativi, potrà prelevare i figli presso la casa materna il venerdì dalle ore 17:00 tenendoli con sé fino alle ore 21:00 della domenica e, quindi, con pernottamento presso il padre.
2 - Nel periodo estivo il padre potrà tenere con se i figli e sette Per_2 Persona_1 giorni consecutivi durante i mesi di luglio od agosto, periodo da stabilirsi preventivamente con comunicazione da parte del padre alla madre entro il giorno 15 (quindici) del mese di giugno, salvo diverso accordo tra i genitori che potranno anche concordare di trascorrere tali giorni, o parte di tali giorni, entrambi insieme con i figli;
- La madre per sette giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto, e da comunicarsi al padre entro il 15 del mese di giugno, potrà tenere esclusivamente con sé i figli per portarli in vacanza, sospendendosi in tale periodo le visite padre-figli, salvo diversi accordi tra i genitori che potranno anche concordare di trascorrere tali giorni, o parte di tali giorni, entrambi insieme con i figli;
- Per le festività Natalizie i coniugi concordano che, ad anni alterni, e Per_2 [...]
resterà dal 24 al 26 con un genitore ed il 31 dicembre e 1° gennaio con l'altro genitore e, Per_1 quanto alle festività Pasquali, ad anni alterni e staranno con il padre il Per_2 Persona_1 giorno di Pasqua e l'anno successivo il lunedì in Albis;
- In occasione delle ricorrenze dei compleanni ed onomastici della prole, gli stessi, ad anni alterni, potranno stare con il padre quanto meno dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
- In ogni caso il giorno della Festa della Mamma i figli resteranno esclusivamente presso la madre e il giorno della Festa del Papà resteranno presso il padre quanto meno dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
- Per quant'altro i coniugi stabiliscono le ulteriori determinazioni rispetto ai figli secondo le precise indicazioni del piano genitoriale da loro sottoscritto e prodotto (cfr. piano genitoriale) e che abbiansi per integralmente riportato nel presente ricorso.
4) Per contributo al mantenimento dei due figli minori il sig. si obbliga a Parte_2 versare mensilmente, ed a partire dal mese di febbraio 2025, l'importo di € 500,00
(cinquecento/00), importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e quindi la prima volta il 04/02/2026, entro e non oltre il giorno 4 del mese alla sig.ra mediante Parte_1 bonifico bancario sul c/c di quest'ultima, le cui coordinate bancarie sono già note al sig.
[...]
. Parte_2
Per quanto concerne, poi, l'assegno unico universale - per entrambi i figli - i coniugi stabiliscono che lo stesso sarà beneficiato da ciascun coniuge nella misura del 50%. Considerato
3 che, allo stato, l'assegno unico viene integralmente percepito dal sig. , lo stesso Parte_2 si obbliga, ora per allora, a modificare le condizioni di corresponsione, formulando istanza all'INPS di erogazione condivisa con la sig.ra Parte_1
5) Le spese per tasse, iscrizione a scuola per i due figli saranno a carico di entrambi i coniugi, mentre le spese straordinarie di carattere medico-sanitario, scolastiche (ivi incluso il trasporto scolastico, già concordato tra i coniugi), ricreative, sportive, extrascolastiche, ludiche e di altro tipo per i figli sono a carico di ciascun genitore per il 50%. Tali spese straordinarie
(extra-assegno), ad eccezione di quelle già concordate, dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, e, comunque, salvo le spese straordinarie per le quali il protocollo di intesa siglato il 07.03.2018 dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli prevede che non è necessario il preventivo accordo tra i coniugi, nonché quelle spese allo stato già concertate dai coniugi tra cui il corso di teatro per
, i farmaci, accertamenti diagnostici, cure sanitarie, visite mediche anche Persona_1 specialistiche, ed anche presso medici e strutture private, attualmente già in essere per i figli;
6) I coniugi di impegnano, reciprocamente, a comunicare eventuali cambi di domicilio e/o residenza;
7) I coniugi consentono reciprocamente, ed in ogni caso si impegnano a consentire, il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio con inclusione dei figli minori.
8) Le detrazioni delle spese straordinarie per i figli ai fini IRPEF saranno operate dal sig.
. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata in favore del sig. Parte_2 [...]
. Anche al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali i coniugi si obbligano a mettere Parte_2
a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture, ricevute) relative alle spese deducibili.
9) Approvare il piano genitoriale sottoscritto dalle parti e prodotto (cfr. piano genitoriale)
e, a tal fine, i coniugi si impegnano a rispettare in buona fede e con lealtà gli obblighi ed impegni assunti nel presente ricorso e nel piano genitoriale, risolvendo in via concordata e nel migliore interesse dei figli qualunque questione avente ad oggetto ogni aspetto riguardante la vita dei figli minori;
10) Adottare e disporre ogni utile ed opportuno provvedimento ed ordinare la trasmissione
4 dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e trascrizioni;
11) Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n. 54, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2008; Parte_2
b) omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BACOLI (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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