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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 18/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 22 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 18.3.2025 e vertente
T R A
, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Parte_1 C.F._1
Tranquilli
Parte opponente
E
, C.F.: , in persona del direttore Controparte_1 P.IVA_1
dott.ssa , rappresentato e difeso dagli avv.ti Federica Giommini, Claudia CP_2
Cataldo e Rita Bencivenga
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di discussione orale ex art. 429 c.p.c. del 18.3.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le difese delle parti e le conclusioni dalle medesime formulate -come ribadite all'udienza di discussione del 18.3.2025- il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
******
pagina 1 di 5 Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. n. 423
dell'8.11.2022, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 64.900,00
a titolo di sanzione per la violazione della normativa indicata nell'ordinanza, attinente al divieto di assunzione dei lavoratori in difetto delle comunicazioni di legge e al divieto di somministrazione di manodopera.
Le trasgressioni sono state accertate con il verbale di contestazione di illecito amministrativo n. PG00001/2020-300-01 del 01.10.2020 – Protocollo n. V3/87/18640 del
15.10.2020 – Protocollo INPS.5800.07/10/2020.
1. Si rivela inconferente rispetto all'oggetto della prima violazione accertata il primo motivo di opposizione secondo cui i lavoratori sarebbero stati regolarmente in prova presso
Keycall s.r.l., perché il numero di giornate di prestazione lavorativa in prova sarebbe inferiore al numero massimo previsto dal CCNL Telecomunicazioni: la sanzione irrogata non riguarda il superamento del periodo di prova, ma la mancanza di qualsivoglia documentazione relativa all'instaurando rapporto di lavoro;
la previsione di un periodo di prova non viene sanzionata, posto che la sanzione inflitta (c.d. maxisanzione) riposa sulla mancanza di qualsiasi documentazione preventiva dell'instaurando rapporto di lavoro e in specie della comunicazione al Servizio competente (art. 2096 c.c; art. 3 L. n. 12/2002 e s.m.i.).
2. Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha sostenuto di non aver infedelmente registrato su LUL come co.co.co. i lavoratori indicati a pagg.
2-3 del verbale suddetto, le cui prestazioni lavorative si sarebbero -secondo gli accertamenti ispettivi- svolte secondo le modalità di lavoro subordinato.
2.1. Invero la suddetta sanzione (infedele registrazione sul LUL di più di dieci lavoratori in seguito al disconoscimento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa) è stata espunta dall'ordinanza ingiunzione, come risulta dal primo “Esaminato” di pagina 2 e dal conteggio delle sanzioni successivamente riportato nella pagina stessa (doc. n. 1, all. ricorso).
2.2. Viene, in ogni caso, osservato che i rapporti di lavoro individuati dagli ispettori sono correttamente inquadrati come rapporti di lavoro subordinato.
pagina 2 di 5 In questo senso deve valorizzarsi la mancanza di un adeguato progetto a base dei contratti di lavoro (doc. n. 7, all. ricorso), da ritenersi quale elemento qualificante del lavoro a progetto, consistente in un'attività produttiva descritta in modo chiaro e puntuale,
funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale -neppure indicato nel caso di specie-, cui partecipa il collaboratore con la sua prestazione, non essendo necessario che il progetto riguardi un'attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa (Tribunale Teramo sez. lav., 17/03/2022, n. 133).
Emergono, quali circostanze di segno contrario alla configurabilità dei contratti a progetto, l'osservanza di un orario lavorativo e l'assoggettamento dei lavoratori alle direttive dell'opponente (cfr. dichiarazioni dei lavoratori, doc. n. 11, 12, 13, 14, 15, 16 all. comparsa di costituzione e memoria difensiva); la dichiarazione dell'opponente, che si traduce nell'ammissione della mancanza di un progetto (cfr. doc. n. 28, all. comparsa di costituzione e memoria difensiva: “il programma sul lavoro da svolgere glielo do io stesso”; i collaboratori
“non hanno obiettivi da raggiungere e vengono pagati secondo le ore che svolgono”).
3. Con l'ulteriore motivo di censura vengono dall'opponente contestate le violazioni in materia di somministrazione di mano d'opera sull'assunto dell'esistenza di un appalto stipulato tra Key Call s.r.l., in qualità di committente, e in Controparte_3
qualità di appaltatore (doc. n. 8, all. ricorso).
Quest'ultima avrebbe perseguito il proprio oggetto sociale attraverso la partecipazione delle proprie imprese associate, tra cui figurerebbe Team Work Società Cooperativa, che avrebbe di fatto svolto l'appalto commissionato da Parte_2
Nella specie il contenuto negoziale dell'appalto è superato dalle emergenze
[...]
probatorie su cui poggia il verbale di accertamento della violazione.
I verbali ispettivi in materia di previdenza fanno, infatti, piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e la provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente, ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti. Tale materiale probatorio è liberamente valutabile e pagina 3 di 5 apprezzabile dal giudice, che può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Corte appello Lecce sez. I, 04/10/2023, n. 655).
Nell'ipotesi in esame la querela di falso non risulta proposta, sicché non può dubitarsi che gli ispettori del lavoro abbiano accertato i fatti e raccolto le dichiarazioni dei lavoratori formalmente assunti dall'appaltatore; in merito alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, il verbale stesso fa fede fino a prova contraria, tuttavia parte opponente non ha indicato alcun elemento sintomatico o probatorio della falsità delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori del lavoro e non ha articolato alcuna prova orale idonea a dimostrare la genuinità del contratto di appalto controverso o la non veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori del lavoro
3.2. Venendo alla disamina delle dichiarazioni, ritiene il Tribunale che esse siano idonee a dimostrare la fondatezza della pretesa sanzionatoria oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta, in quanto il formale contratto di appalto si è sostanziato nella somministrazione delle prestazioni lavorative di soggetti sostanzialmente diretti dal soggetto committente,
piuttosto che dall'appaltatore.
Con maggiore impegno esplicativo, i programmi di lavoro, l'esecuzione delle prestazioni professionali e i rapporti di lavoro dei dipendenti sono stati gestiti dalla società committente,
i cui dipendenti erano solo formalmente retribuiti dalla società collegata alla società
appaltatrice, ma continuavano a svolgere attività alle dipendenze della committente, che ha così esercitato i poteri di direzione e controllo ritenuti fondamentali dalla stessa giurisprudenza al fine di distinguere fra appalto genuino e illecita interposizione di manodopera: a tale conclusione si perviene tramite i passaggi delle dichiarazioni rese da
, , , , , Controparte_4 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
, , , (doc. n. 11, Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
12, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30, all. comparsa di costituzione e memoria difensiva), in cui i lavoratori riferiscono che le direttive e, in generale, il potere datoriale è stato esercitato sempre dall'opponente queste dichiarazioni confermano anche l'insussistenza Parte_1
pagina 4 di 5 dell'autonomia del risultato produttivo del servizio di call center rispetto all'ordinaria attività
della committente Keycall s.r.l.
4. Tirando le fila delle motivazioni svolte, l'opposizione è infondata e viene respinta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm. e dell'art. 9, c. 2, d.lgs. 149/2015-con riduzione del 20% dell'importo complessivo-, tenuto conto della media complessità della controversia e dello svolgimento, da parte dell'opposta, di attività relativa alle sole fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 1.672,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 18.3.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 22 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 18.3.2025 e vertente
T R A
, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Parte_1 C.F._1
Tranquilli
Parte opponente
E
, C.F.: , in persona del direttore Controparte_1 P.IVA_1
dott.ssa , rappresentato e difeso dagli avv.ti Federica Giommini, Claudia CP_2
Cataldo e Rita Bencivenga
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di discussione orale ex art. 429 c.p.c. del 18.3.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le difese delle parti e le conclusioni dalle medesime formulate -come ribadite all'udienza di discussione del 18.3.2025- il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
******
pagina 1 di 5 Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. n. 423
dell'8.11.2022, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 64.900,00
a titolo di sanzione per la violazione della normativa indicata nell'ordinanza, attinente al divieto di assunzione dei lavoratori in difetto delle comunicazioni di legge e al divieto di somministrazione di manodopera.
Le trasgressioni sono state accertate con il verbale di contestazione di illecito amministrativo n. PG00001/2020-300-01 del 01.10.2020 – Protocollo n. V3/87/18640 del
15.10.2020 – Protocollo INPS.5800.07/10/2020.
1. Si rivela inconferente rispetto all'oggetto della prima violazione accertata il primo motivo di opposizione secondo cui i lavoratori sarebbero stati regolarmente in prova presso
Keycall s.r.l., perché il numero di giornate di prestazione lavorativa in prova sarebbe inferiore al numero massimo previsto dal CCNL Telecomunicazioni: la sanzione irrogata non riguarda il superamento del periodo di prova, ma la mancanza di qualsivoglia documentazione relativa all'instaurando rapporto di lavoro;
la previsione di un periodo di prova non viene sanzionata, posto che la sanzione inflitta (c.d. maxisanzione) riposa sulla mancanza di qualsiasi documentazione preventiva dell'instaurando rapporto di lavoro e in specie della comunicazione al Servizio competente (art. 2096 c.c; art. 3 L. n. 12/2002 e s.m.i.).
2. Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha sostenuto di non aver infedelmente registrato su LUL come co.co.co. i lavoratori indicati a pagg.
2-3 del verbale suddetto, le cui prestazioni lavorative si sarebbero -secondo gli accertamenti ispettivi- svolte secondo le modalità di lavoro subordinato.
2.1. Invero la suddetta sanzione (infedele registrazione sul LUL di più di dieci lavoratori in seguito al disconoscimento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa) è stata espunta dall'ordinanza ingiunzione, come risulta dal primo “Esaminato” di pagina 2 e dal conteggio delle sanzioni successivamente riportato nella pagina stessa (doc. n. 1, all. ricorso).
2.2. Viene, in ogni caso, osservato che i rapporti di lavoro individuati dagli ispettori sono correttamente inquadrati come rapporti di lavoro subordinato.
pagina 2 di 5 In questo senso deve valorizzarsi la mancanza di un adeguato progetto a base dei contratti di lavoro (doc. n. 7, all. ricorso), da ritenersi quale elemento qualificante del lavoro a progetto, consistente in un'attività produttiva descritta in modo chiaro e puntuale,
funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale -neppure indicato nel caso di specie-, cui partecipa il collaboratore con la sua prestazione, non essendo necessario che il progetto riguardi un'attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa (Tribunale Teramo sez. lav., 17/03/2022, n. 133).
Emergono, quali circostanze di segno contrario alla configurabilità dei contratti a progetto, l'osservanza di un orario lavorativo e l'assoggettamento dei lavoratori alle direttive dell'opponente (cfr. dichiarazioni dei lavoratori, doc. n. 11, 12, 13, 14, 15, 16 all. comparsa di costituzione e memoria difensiva); la dichiarazione dell'opponente, che si traduce nell'ammissione della mancanza di un progetto (cfr. doc. n. 28, all. comparsa di costituzione e memoria difensiva: “il programma sul lavoro da svolgere glielo do io stesso”; i collaboratori
“non hanno obiettivi da raggiungere e vengono pagati secondo le ore che svolgono”).
3. Con l'ulteriore motivo di censura vengono dall'opponente contestate le violazioni in materia di somministrazione di mano d'opera sull'assunto dell'esistenza di un appalto stipulato tra Key Call s.r.l., in qualità di committente, e in Controparte_3
qualità di appaltatore (doc. n. 8, all. ricorso).
Quest'ultima avrebbe perseguito il proprio oggetto sociale attraverso la partecipazione delle proprie imprese associate, tra cui figurerebbe Team Work Società Cooperativa, che avrebbe di fatto svolto l'appalto commissionato da Parte_2
Nella specie il contenuto negoziale dell'appalto è superato dalle emergenze
[...]
probatorie su cui poggia il verbale di accertamento della violazione.
I verbali ispettivi in materia di previdenza fanno, infatti, piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e la provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente, ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti. Tale materiale probatorio è liberamente valutabile e pagina 3 di 5 apprezzabile dal giudice, che può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Corte appello Lecce sez. I, 04/10/2023, n. 655).
Nell'ipotesi in esame la querela di falso non risulta proposta, sicché non può dubitarsi che gli ispettori del lavoro abbiano accertato i fatti e raccolto le dichiarazioni dei lavoratori formalmente assunti dall'appaltatore; in merito alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, il verbale stesso fa fede fino a prova contraria, tuttavia parte opponente non ha indicato alcun elemento sintomatico o probatorio della falsità delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori del lavoro e non ha articolato alcuna prova orale idonea a dimostrare la genuinità del contratto di appalto controverso o la non veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori del lavoro
3.2. Venendo alla disamina delle dichiarazioni, ritiene il Tribunale che esse siano idonee a dimostrare la fondatezza della pretesa sanzionatoria oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta, in quanto il formale contratto di appalto si è sostanziato nella somministrazione delle prestazioni lavorative di soggetti sostanzialmente diretti dal soggetto committente,
piuttosto che dall'appaltatore.
Con maggiore impegno esplicativo, i programmi di lavoro, l'esecuzione delle prestazioni professionali e i rapporti di lavoro dei dipendenti sono stati gestiti dalla società committente,
i cui dipendenti erano solo formalmente retribuiti dalla società collegata alla società
appaltatrice, ma continuavano a svolgere attività alle dipendenze della committente, che ha così esercitato i poteri di direzione e controllo ritenuti fondamentali dalla stessa giurisprudenza al fine di distinguere fra appalto genuino e illecita interposizione di manodopera: a tale conclusione si perviene tramite i passaggi delle dichiarazioni rese da
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12, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30, all. comparsa di costituzione e memoria difensiva), in cui i lavoratori riferiscono che le direttive e, in generale, il potere datoriale è stato esercitato sempre dall'opponente queste dichiarazioni confermano anche l'insussistenza Parte_1
pagina 4 di 5 dell'autonomia del risultato produttivo del servizio di call center rispetto all'ordinaria attività
della committente Keycall s.r.l.
4. Tirando le fila delle motivazioni svolte, l'opposizione è infondata e viene respinta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm. e dell'art. 9, c. 2, d.lgs. 149/2015-con riduzione del 20% dell'importo complessivo-, tenuto conto della media complessità della controversia e dello svolgimento, da parte dell'opposta, di attività relativa alle sole fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 1.672,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 18.3.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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