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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 12283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12283 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 34761 dell'anno 2024
, vertente
TRA
, con gli Avv.ti RECCHI EMILIA, Maria Matilde Bidetti e Parte_1
IS BB per procura in atti
- ricorrente
E
(già in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
CO LL
Resistente
OGGETTO: ricorso in riassunzione per pagamento somme
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26/09/2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Tribunale di Roma, sezione lavoro, di : “ .. con sentenza immediatamente esecutiva da pronunciarsi nei confronti delle convenute
[...] in persona dei rispettivi legali rappresentanti CP_2 Controparte_2
pro tempore: A/ accertare e dichiarare:
1. che i crediti maturati dal ricorrente, per i titoli
1 di cui al presente ricorso, alle dipendenze della ammontano ad € Controparte_2
19.566,92 ovvero alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
2. che i crediti maturati dal ricorrente, per i titoli di cui al presente ricorso, alle dipendenze della Contr
ammontano ad € 6.071,04 ovvero alla diversa somma Controparte_2 maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3. che la è Controparte_2
solidalmente obbligata, ex art.2112 cod. civ., a corrispondere al ricorrente quanto allo stesso dovuto dalla B/ conseguentemente condannare:
1. la Controparte_2 [...]
pagare al ricorrente la somma di € 19.890,36 ovvero la diversa somma CP_2
maggiore o minore ritenuta di giustizia;
2. la a pagare al Controparte_2 ricorrente la somma di € 25.637,96 - di cui € 19.890,36 in solido con la CP_2
ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
C/ condannare
[...] inoltre le società convenute a pagare al ricorrente, su tutte le somme che risulteranno dovute, i danni da svalutazione monetaria e gli interessi come per legge”
Il ricorrente ha dedotto al riguardo di aver lavorato dal 20 febbraio 2017 alle dipendenze di con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di Controparte_2
operaio, con inquadramento da ultimo nel livello C2 (ex IV^) del CCNL per l'Industria
Metalmeccanica, che a seguito di un affitto d'azienda avvenuto tra CP_2
e (oggi ) in data
[...] Controparte_2 Controparte_1
21.09.2023, il rapporto di lavoro era proseguito con la cessionaria, attuale resistente a partire dal 24.10.2023 ai sensi dell'art. 2112 c.c.; che il rapporto di lavoro si era risolto in data 11.01.2024 a seguito di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, comunicato con effetto immediato, senza la corresponsione del preavviso preavisto dal
CCNL applicato.
Parte ricorrente ha inoltre allegato che non gli erano stati corrisposti, la retribuzione di gennaio 2024, le 13° mensilità degli anni 2022 e 2023, l' indennità sostitutiva dei permessi non goduti, il TFR maturato, l'indennità di mancato preavviso, l'Elemento
Perequativo previsto dall'art- . 13 CCNL applicato ed il controvalore degli strumenti di welfare previsto dall'art. Art. 17 CCNL applicato.
Parte ricorrente ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra indicate.
2 già Controparte_2 Controparte_1 [...]
si sono tempestivamente costituite ed hanno così concluso : “ IN VIA CP_2
PRINCIPALE: dichiarare inammissibili, improcedibili, comunque rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente in quanto carenti dei presupposti di legge e, comunque, infondate in fatto come in diritto;
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni di cui in narrativa, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie di pagamento/risarcimento, dichiarare il difetto di titolarità e/o di legittimazione passiva del ricorrente;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, dichiarare la compensazione di quanto effettivamente percepito dal ricorrente con quanto effettivamente accertato e dovuto. “
Le parti convenute hanno in particolare confermato l'assunzione del ricorrente ed il suo licenziamento alle date indicate ed hanno altresì confermato l'affitto di azienda alla data del 21 settembre 2023. In relazione ai crediti prospettati ex adverso hanno dedotto che nulla era dovuto per il mese di gennaio 2024, sussistendo debito dello stesso ricorrente per l'importo di euro 1.117, 06 come da busta paga prodotta ( all. 5 fascicolo di parte ), che gli importi delle 13° mensilità per gli anni 2022 e 2023 erano quelli risultanti dalle buste paga ( all. 7 e 8 del fascicolo di parte ), che il TFR maturato era pari a quello indicato in busta paga ( all. 9 ) e che nulla era dovuto per gli altri crediti prospettati, attesa la prescrizione triennale del credito e l'assenza di presupposti per pretedenrli. Hanno pertanto concluso come sopra indicato.
A seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_2
[...
il processo veniva interrotto e riassunto nei confronti della attuale resistente.
Depositate note scritte di trattazione, sulle produzioni documentali la causa è stata trattenuta in decisione.
Al fine di decidere la presente controversia, si premette che il titolo su cui fonda la domanda di pagamento delle voci economiche non corrisposte è rimasto pacifico, atteso
3 il disposto di cui all'art. 2112 cc primo e secondo comma ed il contratto di affitto d'azienda che ha determinato la prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario a far data dal 24.10.2023. Tale negozio integra gli estremi del trasferimento d'azienda ai fini dell'applicazione della tutela di cui all'art. 2112 c.c.. Di conseguenza, la cessionaria
è obbligata in solido con la cedente per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento (24.10.2023) ed è obbligata in via esclusiva per i crediti maturati successivamente.
Sempre in via preliminare si osserva che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell'attuale resistente in relazione ad alcune voci di credito, non merita di essere condivisa atteso che la Suprema Corte con la sentenza n. 26246/2022 e con altre successive conformi, ha stabilito il principio secondo cui la prescrizione dei crediti di lavoro non decorre in costanza di rapporto di lavoro;
nel caso di specie, il rapporto di lavoro si è concluso l'11. 01.2024 ed il giudizio è stato azionato nei 5 anni successivi.
In relazione ai crediti prospettati e non corrisposti si osserva che, in ragione del mancato assolvimento all'onere probatorio gravante sul datore di lavoro ex art. 1218 c.c. sono dovuti al ricorrente le seguenti somme;
13esime Mensilità 2022 pari ad euro 1799,25 come da busta paga in atti, 13° mensilità 2023, pari ad euro 1779,41 come da busta paga prodotta;
Tfr maturato pari ad euro 9.878,94 come da busta paga prodotta.
In relazione agli importi quantificati da parte ricorrente per i titolo di elemento perequativo, indennità sostitutiva di preavviso e controvalore welfare, si osserva che le difese svolte nella memoria di costituzione sono generiche, atteso che la sola giustificazione del licenziamento per "carenza di commesse" non è sufficiente ad esonerare il datore dall'obbligo del preavviso e gli importi riepilogati a pag. 4 delle note di trattazione scritta, depositate prima dell'udienza di discussione con le modalità della trattazione scritta, non sono state oggetto di specifica replica e di diversa quantificazione, con la conseguenza che i conteggi per tali titoli, svolti meritano di essere posti a fondamento della decisione in conformità all'indirizzo consolidato della Suprema Corte
( “ nel rito del lavoro la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi
4 accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il Giudice e la contestazione successiva… è tardiva ed inammissibile “ Cass. 563/2012 : 6332/14 e 5949/18 ).
In definitiva l'importo dovuto al ricorrente risulta pari ad euro 21.904,42 a cui va detratto per compensazione l'importo indicato nella busta paga di gennaio 2024 pari ad euro
1117,06 al netto quale credito a sua volta vantato da parte resistente nei confronti del ricorrente.
La resistente deve pertanto essere condannata a corrispondere al ricorrente la somma indicata in dispositivo, incrementata degli interessi al saggio legale e della rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione di ciascun credito fino all'effettivo soddisfo, come previsto dalla legge (art. 429, comma 3, c.p.c.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpp, definitivamente pronunciando sulle domande proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 26 settembre 2024 ogni atra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede :
1. Condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente complessivi euro 20.787,14 oltre agli interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata dalle scadenze al saldo;
2. Condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 2424 oltre 15% per spese generali, iva e cpa, con distrazione ai difensori che si sono dichiarati antistatari.
Roma, 28 novembre 2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
5 (La bozza della presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'Addetto all'Ufficio per il Processo Dott. Lorenzo Maria Gatta).
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 34761 dell'anno 2024
, vertente
TRA
, con gli Avv.ti RECCHI EMILIA, Maria Matilde Bidetti e Parte_1
IS BB per procura in atti
- ricorrente
E
(già in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
CO LL
Resistente
OGGETTO: ricorso in riassunzione per pagamento somme
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26/09/2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Tribunale di Roma, sezione lavoro, di : “ .. con sentenza immediatamente esecutiva da pronunciarsi nei confronti delle convenute
[...] in persona dei rispettivi legali rappresentanti CP_2 Controparte_2
pro tempore: A/ accertare e dichiarare:
1. che i crediti maturati dal ricorrente, per i titoli
1 di cui al presente ricorso, alle dipendenze della ammontano ad € Controparte_2
19.566,92 ovvero alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
2. che i crediti maturati dal ricorrente, per i titoli di cui al presente ricorso, alle dipendenze della Contr
ammontano ad € 6.071,04 ovvero alla diversa somma Controparte_2 maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3. che la è Controparte_2
solidalmente obbligata, ex art.2112 cod. civ., a corrispondere al ricorrente quanto allo stesso dovuto dalla B/ conseguentemente condannare:
1. la Controparte_2 [...]
pagare al ricorrente la somma di € 19.890,36 ovvero la diversa somma CP_2
maggiore o minore ritenuta di giustizia;
2. la a pagare al Controparte_2 ricorrente la somma di € 25.637,96 - di cui € 19.890,36 in solido con la CP_2
ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
C/ condannare
[...] inoltre le società convenute a pagare al ricorrente, su tutte le somme che risulteranno dovute, i danni da svalutazione monetaria e gli interessi come per legge”
Il ricorrente ha dedotto al riguardo di aver lavorato dal 20 febbraio 2017 alle dipendenze di con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di Controparte_2
operaio, con inquadramento da ultimo nel livello C2 (ex IV^) del CCNL per l'Industria
Metalmeccanica, che a seguito di un affitto d'azienda avvenuto tra CP_2
e (oggi ) in data
[...] Controparte_2 Controparte_1
21.09.2023, il rapporto di lavoro era proseguito con la cessionaria, attuale resistente a partire dal 24.10.2023 ai sensi dell'art. 2112 c.c.; che il rapporto di lavoro si era risolto in data 11.01.2024 a seguito di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, comunicato con effetto immediato, senza la corresponsione del preavviso preavisto dal
CCNL applicato.
Parte ricorrente ha inoltre allegato che non gli erano stati corrisposti, la retribuzione di gennaio 2024, le 13° mensilità degli anni 2022 e 2023, l' indennità sostitutiva dei permessi non goduti, il TFR maturato, l'indennità di mancato preavviso, l'Elemento
Perequativo previsto dall'art- . 13 CCNL applicato ed il controvalore degli strumenti di welfare previsto dall'art. Art. 17 CCNL applicato.
Parte ricorrente ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra indicate.
2 già Controparte_2 Controparte_1 [...]
si sono tempestivamente costituite ed hanno così concluso : “ IN VIA CP_2
PRINCIPALE: dichiarare inammissibili, improcedibili, comunque rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente in quanto carenti dei presupposti di legge e, comunque, infondate in fatto come in diritto;
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni di cui in narrativa, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie di pagamento/risarcimento, dichiarare il difetto di titolarità e/o di legittimazione passiva del ricorrente;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, dichiarare la compensazione di quanto effettivamente percepito dal ricorrente con quanto effettivamente accertato e dovuto. “
Le parti convenute hanno in particolare confermato l'assunzione del ricorrente ed il suo licenziamento alle date indicate ed hanno altresì confermato l'affitto di azienda alla data del 21 settembre 2023. In relazione ai crediti prospettati ex adverso hanno dedotto che nulla era dovuto per il mese di gennaio 2024, sussistendo debito dello stesso ricorrente per l'importo di euro 1.117, 06 come da busta paga prodotta ( all. 5 fascicolo di parte ), che gli importi delle 13° mensilità per gli anni 2022 e 2023 erano quelli risultanti dalle buste paga ( all. 7 e 8 del fascicolo di parte ), che il TFR maturato era pari a quello indicato in busta paga ( all. 9 ) e che nulla era dovuto per gli altri crediti prospettati, attesa la prescrizione triennale del credito e l'assenza di presupposti per pretedenrli. Hanno pertanto concluso come sopra indicato.
A seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_2
[...
il processo veniva interrotto e riassunto nei confronti della attuale resistente.
Depositate note scritte di trattazione, sulle produzioni documentali la causa è stata trattenuta in decisione.
Al fine di decidere la presente controversia, si premette che il titolo su cui fonda la domanda di pagamento delle voci economiche non corrisposte è rimasto pacifico, atteso
3 il disposto di cui all'art. 2112 cc primo e secondo comma ed il contratto di affitto d'azienda che ha determinato la prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario a far data dal 24.10.2023. Tale negozio integra gli estremi del trasferimento d'azienda ai fini dell'applicazione della tutela di cui all'art. 2112 c.c.. Di conseguenza, la cessionaria
è obbligata in solido con la cedente per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento (24.10.2023) ed è obbligata in via esclusiva per i crediti maturati successivamente.
Sempre in via preliminare si osserva che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell'attuale resistente in relazione ad alcune voci di credito, non merita di essere condivisa atteso che la Suprema Corte con la sentenza n. 26246/2022 e con altre successive conformi, ha stabilito il principio secondo cui la prescrizione dei crediti di lavoro non decorre in costanza di rapporto di lavoro;
nel caso di specie, il rapporto di lavoro si è concluso l'11. 01.2024 ed il giudizio è stato azionato nei 5 anni successivi.
In relazione ai crediti prospettati e non corrisposti si osserva che, in ragione del mancato assolvimento all'onere probatorio gravante sul datore di lavoro ex art. 1218 c.c. sono dovuti al ricorrente le seguenti somme;
13esime Mensilità 2022 pari ad euro 1799,25 come da busta paga in atti, 13° mensilità 2023, pari ad euro 1779,41 come da busta paga prodotta;
Tfr maturato pari ad euro 9.878,94 come da busta paga prodotta.
In relazione agli importi quantificati da parte ricorrente per i titolo di elemento perequativo, indennità sostitutiva di preavviso e controvalore welfare, si osserva che le difese svolte nella memoria di costituzione sono generiche, atteso che la sola giustificazione del licenziamento per "carenza di commesse" non è sufficiente ad esonerare il datore dall'obbligo del preavviso e gli importi riepilogati a pag. 4 delle note di trattazione scritta, depositate prima dell'udienza di discussione con le modalità della trattazione scritta, non sono state oggetto di specifica replica e di diversa quantificazione, con la conseguenza che i conteggi per tali titoli, svolti meritano di essere posti a fondamento della decisione in conformità all'indirizzo consolidato della Suprema Corte
( “ nel rito del lavoro la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi
4 accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il Giudice e la contestazione successiva… è tardiva ed inammissibile “ Cass. 563/2012 : 6332/14 e 5949/18 ).
In definitiva l'importo dovuto al ricorrente risulta pari ad euro 21.904,42 a cui va detratto per compensazione l'importo indicato nella busta paga di gennaio 2024 pari ad euro
1117,06 al netto quale credito a sua volta vantato da parte resistente nei confronti del ricorrente.
La resistente deve pertanto essere condannata a corrispondere al ricorrente la somma indicata in dispositivo, incrementata degli interessi al saggio legale e della rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione di ciascun credito fino all'effettivo soddisfo, come previsto dalla legge (art. 429, comma 3, c.p.c.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpp, definitivamente pronunciando sulle domande proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 26 settembre 2024 ogni atra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede :
1. Condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente complessivi euro 20.787,14 oltre agli interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata dalle scadenze al saldo;
2. Condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 2424 oltre 15% per spese generali, iva e cpa, con distrazione ai difensori che si sono dichiarati antistatari.
Roma, 28 novembre 2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
5 (La bozza della presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'Addetto all'Ufficio per il Processo Dott. Lorenzo Maria Gatta).
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