Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 916/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.Eugenio Bolondi Giudice rel.
nel procedimento R.G. 916 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LENZINI ELENA
e
C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
LENZINI ELENA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 08/03/2025 e Parte_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, Parte_2
dalla quale sono nati i figli il 31/07/2007 e in data 13/02/2013, Per_1 Per_2 riconosciuti da entrambi.
pagina 1 di 5
Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna con Decreto definitivo del
16.12.2011 – Cron. 4631 – nell'ambito del procedimento n. RG 2256/10 Vol., che non si intende modificare.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento di e sugli altri aspetti, Per_2
anche economici, relativi alla gestione del minore:
“1) La premessa è parte integrante del presente accordo.
2) La SI.ra continuerà a vivere unitamente ai figli minori Parte_1 Per_4
e nella casa dove attualmente i medesimi abitano sita in Lama
[...] Persona_3
MO (MO) alla Via Giardini n. 210. Detto immobile è stato concesso in locazione alla SI.ra dalla SI.ra , con contratto di locazione Parte_1 Parte_3
ad uso abitativo sottoscritto in data 1.9.2024 e stipulato per la durata di anni 4, con un canone di locazione mensile di €. 250,00 (doc. n. 8). La SI.ra , Parte_1
entro fine gennaio 2025, provvederà a stabilire nel predetto immobile la residenza anagrafica propria e di entrambi i figli minori.
Il SI. , invece, continuerà a vivere nell'immobile in cui le Parti hanno Parte_2
convissuto per la durata della loro relazione (dall'anno 2006 all'anno 2007 circa), sita a AL (MO) alla Via Montalecchio n. 53, ad esso concessa in comodato d'uso gratuito da parte del di . Pt_4
3) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2
collocazione stabile e prevalente presso la madre, ove manterrà la sua residenza anagrafica.
La responsabilità genitoriale sul figlio minore per le questioni di ordinaria Per_2
amministrazione sarà esercitata separatamente dai genitori, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, istruzione, salute del minore, saranno assunte sempre di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita del figlio.
pagina 2 di 5 4) In merito alla frequentazione di con il padre , i Persona_4 Parte_2
genitori hanno convenuto di accordarsi di volta in volta tra loro con congruo preavviso per la gestione ordinaria del figlio minore, impegnandosi sin da ora alla massima reciproca collaborazione. Ciò sempre tenuto conto degli interessi e degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio.
5) Quanto alle festività natalizie e pasquali e alle vacanze estive, i genitori hanno convenuto di accordarsi di volta in volta tra loro con congruo preavviso. Nel caso in cui le Parti non riuscissero ad accordarsi tra loro, il figlio minore trascorrerà le Per_2 festività natalizie e pasquali ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore.
6) Il SI. , a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore Parte_2
, stante la quasi totale permanenza del minore con la madre, si impegna a Per_2
versare alla SI.ra , entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, la Parte_1
somma mensile di €. 250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat;
somma da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra acceso presso BPER Banca – Iban Parte_1
[...].
Inoltre, posto che nell'anno 2026 terminerà il pignoramento cui attualmente è vincolato il SI. , le Parti concordano sin da ora che, a partire dal mese di marzo Parte_2
2026, il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento del figlio , la somma mensile di €. 300,00 Per_2
(trecento/00), con rivalutazione Istat annuale;
somma che dovrà essere versata entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra all'Iban sopra indicato. Parte_1
7) Quanto alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio minore
, queste saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno Per_2
secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 3 di 5 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro
15 giorni dall'esibizione.
8) Le Parti convengono che l'assegno unico previsto dal D.lgs. 29.12.2021 n. 230 per il figlio spetterà nella misura del 100% alla SI.ra e, Per_2 Parte_1
pertanto, il SI. si impegna sin da ora, a semplice richiesta, a Parte_2
rilasciare annualmente la necessaria autorizzazione/rinnovo e/o documentazione che verrà loro richiesta a tale fine.
9) Le Parti dichiarano di avere definito e/o regolamentato attraverso il contenuto del presente atto ogni questione patrimoniale fra loro pendente inerente il figlio minore e, pertanto, di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro ad Per_2
eccezione di quanto, in tale atto, non disciplinato.
Le Parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia pagina 4 di 5 contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso. In caso di mancato adempimento degli impegni economici assunti con il presente atto, la Parte inadempiente dovrà dimostrare all'altra le ragioni dell'inadempimento tramite apposita documentazione scritta ed il ritardo nell'adempimento non potrà in ogni caso essere superiore a due giorni. “
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 21/05/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Bolondi Dott. Riccardo Di Pasquale
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