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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2942 del R.G.A.C. per l'anno 2023 e promossa da
elettivamente domiciliata in VIA TIEPOLO, 34 59100 Parte_1 P.IVA_1
PRATO, presso lo studio dell'Avv. PAOLETTI FRANCESCO (C.F.
, che la rappresenta e la difende C.F._1
ATTRICE
CONTRO
elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in VIA STINTINO n.6, presso lo studio degli Avv.ti LEORI CP_1
FRANCESCO (C.F. ) E DIANA ANNA LAURA (C.F. C.F._2
), che la rappresentano e la difendono C.F._3
CONVENUTA
Oggetto: Vendita di cose mobili.
All'udienza del 20.2.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'On. Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale;
1) dichiarare il diritto dell'attore a riottenere la somma indebitamente pagata, per i motivi in narrativa dedotti, e, per l'effetto, condannare la
P.A. di a restituire all'attrice la somma stessa di euro 17.020,00 CP_1 CP_1
1 indebitamente trattenuta, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo;
2) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della P.A. Parte_2
per i motivi in narrativa dedotti e, per l'effetto, condannare la P.A. Parte_2
a pagare a favore di a titolo di inadempimento contrattuale, la
[...] Parte_1
somma di 45.618,74 euro, salvo buon fine degli effetti cambiari o la somma maggiore o minore di giustizia che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al saldo;
3) in via subordinata, qualora gli effetti cambiari in possesso di non siano andati a buon fine, Parte_1
condannare la a pagare a favore di a titolo di Parte_3 Parte_1
adempimento contrattuale, la somma mancante per arrivare al saldo totale pari a euro
323.831,90 di quanto dovuto dall'odierna convenuta all'odierna attrice a titolo di adempimento del prezzo da pagare per le ambulanza di cui nel presente atto o la somma maggiore o minore di giustizia che verrà accertata in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al saldo;
4) con vittoria di spese e onorari dal presente giudizio, oltre iva cpa e spese generali come per legge.
Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, in via pregiudiziale: 1) dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per mancato espletamento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'art. 3 D.L. 132 del 2014; in via preliminare 2) dichiarare l'improponibilità dell'azione d'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. introdotta da al fine di richiedere la restrizione della somma di euro Parte_1
17.020,00; nel merito 3) rigettare ogni avversa domanda nei confronti della “
[...]
” poiché infondata in fatto e diritto per i motivi in espositiva;
4) accertare e CP_2
dichiarare che, per i motivi in espositiva, “ ” ha corrisposto la somma Controparte_2
di euro 66.600,00 in favore di estinguendo il proprio debito di 45.618,74 Parte_1
per saldo prezzo autoambulanza e portati da effetti cambiari ora andati a buon fine e, per l'effetto, rigettare la domanda;
5) accertare e dichiarare che, per i motivi in
2 espositiva, “ ” non ha trattenuto indebitamente la somma di euro CP_2 CP_1
17.020,00, asseritamente pagata in eccesso da per l'acquisto di Parte_1
autoambulanze, e per l'effetto rigettare la domanda proposta da;
6) Parte_1
accertare e dichiarare che “P.A.S. ”, in virtù dei pagamenti effettuati, è CP_1
creditrice nei confronti di “ della somma di euro 3.961,26, versata in più Parte_1
rispetto alle somme dovute e per l'effetto condannare alla restituzione Parte_1
della suddetta somma;
7) condannare per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
in persona del legale rappresentante pro tempore;
8) con vittoria di spese, Parte_1
diritti e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto rappresentava che, nel periodo tra l'8.7.2020 e il 7.4.2022, aveva Parte_1
acquistato da Pubblica le quattro ambulanze usate targate Controparte_1
EG398GS, EY542PH, FZ914PE e FR781NC, per il prezzo complessivo di 164.000 euro.
Esponeva di aver saldato il costo dei veicoli mediante il versamento di n.4 bonifici con importo rispettivo di euro 50.000, 59.200, 55.000 e 16.820 e lamentava che, in conseguenza degli intervenuti pagamenti, aveva corrisposto all'odierna convenuta la somma di 181.020 euro a fronte del minor prezzo pattuito come indicato.
La società allegava altresì di aver venduto a le ambulanze usate targate CP_1
FZ914PE, EH634DG, GB982TY, EW598WN e GF857PE per il complessivo prezzo di 323.831,90 euro che la convenuta saldava nella misura di euro 267.813,16 euro, più ulteriori effetti cambiari a lei consegnati pari all'importo di 10.400,00 euro.
In conclusione, ha adito questo Tribunale per ottenere la condanna della Pt_1
convenuta alla restituzione della somma di 17.020 euro che assume da quest'ultima indebitamente percepita nonché al pagamento dell'importo di 45.618,74 euro dalla stessa dovuto a titolo di prezzo non corrispostole.
3 Si costituiva in giudizio di eccependo in via Controparte_1 CP_1 CP_1
preliminare l'improcedibilità della domanda nella parte in cui richiede l'accertamento del proprio inadempimento che controparte prospettava comunque solo in via eventuale e ipotetica.
Sollevava la medesima eccezione anche con riferimento all'azione di cui all'art. 2033
c.c. avversamente proposta, allegando la sussistenza di ulteriori rapporti negoziali tra le medesime parti tali da giustificare movimentazioni patrimoniali tra le stesse e, conseguentemente, palesare l'infondatezza della richiesta attorea.
Nel merito allegava il mancato assolvimento dell'onere probatorio Controparte_2
posto in capo alla controparte circa i fatti costitutivi del diritto azionato e ciò anche con specifico riferimento alla valenza probatoria delle contabili di bonifico bancario depositate in atti, delle quali contestava l'idoneità a provare l'esecuzione dei pagamenti.
Esponeva di aver saldato regolarmente quanto di competenza e rappresentava che dagli estratti conto bancari si evince, non solo la puntuale estinzione di tutti i rapporti debitori avvenuta del 2024, ma anche che ha versato 3.961,26 euro più di CP_1
quanto dovuto a titolo di prezzo residuo (66.600 – 45.618,74 -17.020).
In considerazione di quanto esposto la convenuta domanda il rigetto dell'avversa domanda in aggiunta alla condanna della società attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 20.2.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In diritto
La domanda è infondata e deve essere respinta.
In via preliminare deve dirsi dell'eccepita tardività della costituzione in giudizio di parte convenuta.
La memoria difensiva di Pubblica Assistenza risulta depositata Parte_2
presso gli uffici di questo Tribunale in data 2.7.2024, ossia il giorno antecedente la data di prima udienza fissata per il 3 luglio.
4 Fermo quanto osservato nel provvedimento reso in data 13.12.2024, la comparsa in giudizio dell'odierna convenuta deve senz'altro ritenersi intempestiva laddove, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., la parte avrebbe dovuto provvedere al relativo deposito almeno 70 giorni prima dell'udienza di comparizione, perciò non oltre il 22.3.2024.
Posto che tra le conseguenze processuali della tardiva costituzione in giudizio vi è la decadenza della parte dal diritto di proporre eccezioni di rito e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, ai fini dell'iter decisionale, potranno vagliarsi esclusivamente le contestazioni di che si traducano in mere difese, non CP_1
potendo trovare ingresso ogni allegazione circa la sussistenza di fatti modificativi ed estintivi del diritto azionato dalla controparte.
Nel merito, la domanda sollevata in via principale da ai sensi dell'art. 2033 c.c. Pt_1
deve essere rigettata.
Parte attrice ha esposto di aver acquistato dalla convenuta n. 4 auto, rispettivamente targate EG398GS, EY542PH, FZ914PE e FR781NC, per un costo concordato in complessivi 164.000 euro e di aver tuttavia corrisposto la maggiore somma di
181.000 euro;
ha quindi domandato la condanna di alla restituzione CP_1
dell'importo aggiuntivo indebitamente percepito a titolo di prezzo.
Circa gli elementi di prova offerti dall'attrice a sostegno della propria pretesa deve innanzitutto rilevarsi che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 163
e 171 ter c.p.c., la documentazione allegata alla memoria depositata in atti il
23.10.2024 non può essere ammessa.
A mente delle disposizioni dette, infatti, è in primo luogo imposto all'attore l'onere di fare chiara e specifica indicazione, con l'atto di citazione, dei mezzi di prova dei quali intende valersi e, in particolare, dei documenti che offre in comunicazione.
Inoltre, al comma primo dell'art. 171 ter, è previsto che parte attrice possa proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte, purché provveda in tal senso, a pena di decadenza, almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
5 Nel caso di specie , a mezzo della memoria datata 23.10.2024, ha integrato la Pt_1
documentazione a suffragio della propria richiesta ben oltre il termine su indicato e persino dopo la celebrazione dell'udienza di cui all'art.183 c.p.c., sicché non può che ritenersi fosse già decaduta dal produrre documentazione detta.
Ciò premesso, deve dirsi che le allegazioni attoree trovano riscontro probatorio per quanto concerne la sussistenza di reciproci negozi di compravendita di autoambulanze usate e, in particolare, risulta provato l'acquisto da parte di Pt_1
delle ambulanze targate EG398GS, EY542PH, FZ914PE e FR781NC.
Per converso, le risultanze in atti non consentono di ricostruire i relativi rapporti dare- avere esistenti tra le parti al momento dell'instaurazione del presente giudizio poiché la documentazione depositata dall'attrice, ammissibile limitatamente a quanto indicato con l'atto introduttivo del giudizio, non risulta idonea a provare l'avvenuto pagamento della somma che assume aver corrisposto a titolo di prezzo.
Fatta eccezione per la nota di debito emessa da per l'importo di 55.000 CP_1
euro (doc. 1, targa FR781NC), le produzioni attoree in questione constano di prospetti di bonifici che sì indicano quale beneficiario l'odierna convenuta ma il cui stato dell'ordine risulta meramente “disposto” o addirittura incerto come nel bonifico recante importo 16.820 euro.
Sul tema degli ordini di pagamento è intervenuta la Suprema Corte precisando che
“La semplice disposizione di un bonifico non costituisce prova del pagamento. La parte che agisce per la restituzione di una somma deve dimostrare che il beneficiario ha effettivamente ricevuto il pagamento” (Cass. civ. sent. n. 8046 del 2013).
Accertato l'acquisto delle quattro ambulanze ad opera di e incontestato il Pt_1
relativo costo, deve rilevarsi che la stessa ha dimostrato l'avvenuto pagamento del prezzo nei limiti dell'importo di 55.000 euro indicato nella fattura emessa dalla convenuta, somma nettamente inferiore a quella che la medesima parte allega di aver pattuito per la merce compravenduta, nonché della maggiore somma che assume di aver versato.
6 In considerazione di quanto esposto, la domanda restitutoria di deve essere Pt_1
respinta poiché infondata.
L'attrice, in via ulteriore, ha domandato l'accertamento in ordine al mancato adempimento delle obbligazioni facenti capo a a seguito di ulteriori CP_1
compravendite intercorse tra le parti, richiedendone la condanna al pagamento della parte di prezzo che asserisce non corrisposta.
Nello specifico ha rappresentato di aver venduto alla convenuta le Parte_1
autoambulanze targate FZ914PE, EH634DG, GB982TY, EW598WN e GF857PE per un valore complessivo di 323.831,90 euro e, stante l'avvenuta corresponsione del prezzo nella misura di 267.813.16 euro, ha quantificato il proprio credito residuo in
45.618,74 euro.
Circa la documentazione fornita dal creditore a riprova delle vendite in esame si richiama il costante orientamento di legittimità per cui, a fronte della contestazione del rapporto dedotto in giudizio, le fatture commerciali emesse dal soggetto che si assume creditore, stante la formazione unilaterale del documento, non possono costituire elemento di prova delle avvenute prestazioni, potendo al più rappresentare un mero indizio di prova (in tal senso: Cass. 18/02/1995 n° 1798; Cass. 03/07/1998
n° 6502; Cass. 13/06/2006 n° 13651; Cass. 15/01/2009 n° 806; Cass. 28/06/2010 n°
15383; Cass. 21/07/2003 n° 11343; Cass. 17/12/2004 n° 23499; Cass. 05/08/2011 n°
17050; Cass. 13/01/2014 n° 462 e Cass. 12/01/2016 n°299).
In applicazione del principio su esposto, quindi, potrà eventualmente riconoscersi siffatta limitata efficacia probatoria alle note di credito in questa sede prodotte da
(doc. 4). Pt_1
Si veda inoltre che non può esser attribuito alcun valore legale alla diffida al pagamento della somma di 61.131,90 euro che l'attrice assume aver comunicato tramite PEC (doc. 3) poiché il documento in questione non riporta la necessaria ricevuta di avvenuta consegna richiesta dalla legge per assicurare la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario.
7 Allo stesso modo la documentazione in atti riferita alle singole autoambulanze non risulta inidonea a provare il credito attoreo per le ragioni di seguito esposte.
Con specifico riguardo al credito vantato per la vendita del veicolo targato FZ914PE, pari a 72.000 euro, l'attrice ha prodotto modulo di richiesta d'ordine sottoscritto da per pari importo ma privo di qualsiasi riferimento alla targa detta, mentre CP_1
dall'esame dell'ulteriore documento riferito al medesimo veicolo si evince esclusivamente l'acquisto dell'autombulanza da parte della stessa , perciò non il Pt_1
successivo atto di vendita dedotto.
Il medesimo modulo di richiesta d'ordine (importo 72.000 euro) risulta inoltre erroneamente attribuito anche all'assunta vendita del veicolo targato GB982TY che, per converso, ha allegato di aver alienato alla convenuta per un prezzo Pt_1
superiore a 109.000 euro.
Risulta infine illeggibile l'ordine d'acquisto prodotto con riferimento all'autoambulanza identificata con la targa GF857PE e in alcun modo provato il prezzo concordato per il veicolo targato EW598WN, per il quale, a ogni modo, è depositata agli atti la sola riproduzione di visura del Pubblico Registro
Automobilistico per il trasferimento della relativa proprietà.
Per tutte le carenze probatorie sin qui evidenziate e tenuto altresì in considerazione che risulta pacifica l'esistenza tra le odierne parti di negozi di compravendita, ulteriori rispetto a quelli oggetto di causa, tali da giustificare reciproci trasferimenti di denaro tra le stesse, non può ritenersi adeguatamente provato il credito in questa sede azionato, non avendo assolto l'onere probatorio normativamente impostole ai Pt_1
sensi dell'art. 2697 c.c.
Anche sotto questo profilo la domanda attorea risulta quindi infondata e, per l'effetto, deve essere rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Considerato che la domanda proposta dall'attore è risultata del tutto priva di prova e che dunque può sostenersi che l'attore abbia agito con colpa grave, visto l'art 96 cpc, condanna parte attrice al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro
8 1000 determinata in via equitativa tenuto conto del valore della causa e della durata del procedimento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
- Rigetta la domanda proposta da Parte_1
- Condanna parte attrice alla rifusione, in favore di Controparte_1
, delle spese di lite che si liquidano come di seguito indicato:
[...]
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 4.217,00
Riduzione del 30 % su € 4.217,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -1.265,10
Compenso al netto delle riduzioni € 2.951,90 oltre spese anche generali al
15%, Iva e Cpa come per legge.
Condanna l'attore al pagamento, in favore della controparte della somma di euro
1000 determinata in via equitativa tenuto conto del valore della causa e della durata del procedimento.
Condanna, inoltre, l'attore al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 500.
Sassari li, 10/03/2025.
IL GIUDICE
(Dott.ssa G.M. Mossa)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2942 del R.G.A.C. per l'anno 2023 e promossa da
elettivamente domiciliata in VIA TIEPOLO, 34 59100 Parte_1 P.IVA_1
PRATO, presso lo studio dell'Avv. PAOLETTI FRANCESCO (C.F.
, che la rappresenta e la difende C.F._1
ATTRICE
CONTRO
elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in VIA STINTINO n.6, presso lo studio degli Avv.ti LEORI CP_1
FRANCESCO (C.F. ) E DIANA ANNA LAURA (C.F. C.F._2
), che la rappresentano e la difendono C.F._3
CONVENUTA
Oggetto: Vendita di cose mobili.
All'udienza del 20.2.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'On. Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale;
1) dichiarare il diritto dell'attore a riottenere la somma indebitamente pagata, per i motivi in narrativa dedotti, e, per l'effetto, condannare la
P.A. di a restituire all'attrice la somma stessa di euro 17.020,00 CP_1 CP_1
1 indebitamente trattenuta, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo;
2) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della P.A. Parte_2
per i motivi in narrativa dedotti e, per l'effetto, condannare la P.A. Parte_2
a pagare a favore di a titolo di inadempimento contrattuale, la
[...] Parte_1
somma di 45.618,74 euro, salvo buon fine degli effetti cambiari o la somma maggiore o minore di giustizia che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al saldo;
3) in via subordinata, qualora gli effetti cambiari in possesso di non siano andati a buon fine, Parte_1
condannare la a pagare a favore di a titolo di Parte_3 Parte_1
adempimento contrattuale, la somma mancante per arrivare al saldo totale pari a euro
323.831,90 di quanto dovuto dall'odierna convenuta all'odierna attrice a titolo di adempimento del prezzo da pagare per le ambulanza di cui nel presente atto o la somma maggiore o minore di giustizia che verrà accertata in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al saldo;
4) con vittoria di spese e onorari dal presente giudizio, oltre iva cpa e spese generali come per legge.
Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, in via pregiudiziale: 1) dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per mancato espletamento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'art. 3 D.L. 132 del 2014; in via preliminare 2) dichiarare l'improponibilità dell'azione d'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. introdotta da al fine di richiedere la restrizione della somma di euro Parte_1
17.020,00; nel merito 3) rigettare ogni avversa domanda nei confronti della “
[...]
” poiché infondata in fatto e diritto per i motivi in espositiva;
4) accertare e CP_2
dichiarare che, per i motivi in espositiva, “ ” ha corrisposto la somma Controparte_2
di euro 66.600,00 in favore di estinguendo il proprio debito di 45.618,74 Parte_1
per saldo prezzo autoambulanza e portati da effetti cambiari ora andati a buon fine e, per l'effetto, rigettare la domanda;
5) accertare e dichiarare che, per i motivi in
2 espositiva, “ ” non ha trattenuto indebitamente la somma di euro CP_2 CP_1
17.020,00, asseritamente pagata in eccesso da per l'acquisto di Parte_1
autoambulanze, e per l'effetto rigettare la domanda proposta da;
6) Parte_1
accertare e dichiarare che “P.A.S. ”, in virtù dei pagamenti effettuati, è CP_1
creditrice nei confronti di “ della somma di euro 3.961,26, versata in più Parte_1
rispetto alle somme dovute e per l'effetto condannare alla restituzione Parte_1
della suddetta somma;
7) condannare per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
in persona del legale rappresentante pro tempore;
8) con vittoria di spese, Parte_1
diritti e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto rappresentava che, nel periodo tra l'8.7.2020 e il 7.4.2022, aveva Parte_1
acquistato da Pubblica le quattro ambulanze usate targate Controparte_1
EG398GS, EY542PH, FZ914PE e FR781NC, per il prezzo complessivo di 164.000 euro.
Esponeva di aver saldato il costo dei veicoli mediante il versamento di n.4 bonifici con importo rispettivo di euro 50.000, 59.200, 55.000 e 16.820 e lamentava che, in conseguenza degli intervenuti pagamenti, aveva corrisposto all'odierna convenuta la somma di 181.020 euro a fronte del minor prezzo pattuito come indicato.
La società allegava altresì di aver venduto a le ambulanze usate targate CP_1
FZ914PE, EH634DG, GB982TY, EW598WN e GF857PE per il complessivo prezzo di 323.831,90 euro che la convenuta saldava nella misura di euro 267.813,16 euro, più ulteriori effetti cambiari a lei consegnati pari all'importo di 10.400,00 euro.
In conclusione, ha adito questo Tribunale per ottenere la condanna della Pt_1
convenuta alla restituzione della somma di 17.020 euro che assume da quest'ultima indebitamente percepita nonché al pagamento dell'importo di 45.618,74 euro dalla stessa dovuto a titolo di prezzo non corrispostole.
3 Si costituiva in giudizio di eccependo in via Controparte_1 CP_1 CP_1
preliminare l'improcedibilità della domanda nella parte in cui richiede l'accertamento del proprio inadempimento che controparte prospettava comunque solo in via eventuale e ipotetica.
Sollevava la medesima eccezione anche con riferimento all'azione di cui all'art. 2033
c.c. avversamente proposta, allegando la sussistenza di ulteriori rapporti negoziali tra le medesime parti tali da giustificare movimentazioni patrimoniali tra le stesse e, conseguentemente, palesare l'infondatezza della richiesta attorea.
Nel merito allegava il mancato assolvimento dell'onere probatorio Controparte_2
posto in capo alla controparte circa i fatti costitutivi del diritto azionato e ciò anche con specifico riferimento alla valenza probatoria delle contabili di bonifico bancario depositate in atti, delle quali contestava l'idoneità a provare l'esecuzione dei pagamenti.
Esponeva di aver saldato regolarmente quanto di competenza e rappresentava che dagli estratti conto bancari si evince, non solo la puntuale estinzione di tutti i rapporti debitori avvenuta del 2024, ma anche che ha versato 3.961,26 euro più di CP_1
quanto dovuto a titolo di prezzo residuo (66.600 – 45.618,74 -17.020).
In considerazione di quanto esposto la convenuta domanda il rigetto dell'avversa domanda in aggiunta alla condanna della società attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 20.2.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In diritto
La domanda è infondata e deve essere respinta.
In via preliminare deve dirsi dell'eccepita tardività della costituzione in giudizio di parte convenuta.
La memoria difensiva di Pubblica Assistenza risulta depositata Parte_2
presso gli uffici di questo Tribunale in data 2.7.2024, ossia il giorno antecedente la data di prima udienza fissata per il 3 luglio.
4 Fermo quanto osservato nel provvedimento reso in data 13.12.2024, la comparsa in giudizio dell'odierna convenuta deve senz'altro ritenersi intempestiva laddove, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., la parte avrebbe dovuto provvedere al relativo deposito almeno 70 giorni prima dell'udienza di comparizione, perciò non oltre il 22.3.2024.
Posto che tra le conseguenze processuali della tardiva costituzione in giudizio vi è la decadenza della parte dal diritto di proporre eccezioni di rito e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, ai fini dell'iter decisionale, potranno vagliarsi esclusivamente le contestazioni di che si traducano in mere difese, non CP_1
potendo trovare ingresso ogni allegazione circa la sussistenza di fatti modificativi ed estintivi del diritto azionato dalla controparte.
Nel merito, la domanda sollevata in via principale da ai sensi dell'art. 2033 c.c. Pt_1
deve essere rigettata.
Parte attrice ha esposto di aver acquistato dalla convenuta n. 4 auto, rispettivamente targate EG398GS, EY542PH, FZ914PE e FR781NC, per un costo concordato in complessivi 164.000 euro e di aver tuttavia corrisposto la maggiore somma di
181.000 euro;
ha quindi domandato la condanna di alla restituzione CP_1
dell'importo aggiuntivo indebitamente percepito a titolo di prezzo.
Circa gli elementi di prova offerti dall'attrice a sostegno della propria pretesa deve innanzitutto rilevarsi che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 163
e 171 ter c.p.c., la documentazione allegata alla memoria depositata in atti il
23.10.2024 non può essere ammessa.
A mente delle disposizioni dette, infatti, è in primo luogo imposto all'attore l'onere di fare chiara e specifica indicazione, con l'atto di citazione, dei mezzi di prova dei quali intende valersi e, in particolare, dei documenti che offre in comunicazione.
Inoltre, al comma primo dell'art. 171 ter, è previsto che parte attrice possa proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte, purché provveda in tal senso, a pena di decadenza, almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
5 Nel caso di specie , a mezzo della memoria datata 23.10.2024, ha integrato la Pt_1
documentazione a suffragio della propria richiesta ben oltre il termine su indicato e persino dopo la celebrazione dell'udienza di cui all'art.183 c.p.c., sicché non può che ritenersi fosse già decaduta dal produrre documentazione detta.
Ciò premesso, deve dirsi che le allegazioni attoree trovano riscontro probatorio per quanto concerne la sussistenza di reciproci negozi di compravendita di autoambulanze usate e, in particolare, risulta provato l'acquisto da parte di Pt_1
delle ambulanze targate EG398GS, EY542PH, FZ914PE e FR781NC.
Per converso, le risultanze in atti non consentono di ricostruire i relativi rapporti dare- avere esistenti tra le parti al momento dell'instaurazione del presente giudizio poiché la documentazione depositata dall'attrice, ammissibile limitatamente a quanto indicato con l'atto introduttivo del giudizio, non risulta idonea a provare l'avvenuto pagamento della somma che assume aver corrisposto a titolo di prezzo.
Fatta eccezione per la nota di debito emessa da per l'importo di 55.000 CP_1
euro (doc. 1, targa FR781NC), le produzioni attoree in questione constano di prospetti di bonifici che sì indicano quale beneficiario l'odierna convenuta ma il cui stato dell'ordine risulta meramente “disposto” o addirittura incerto come nel bonifico recante importo 16.820 euro.
Sul tema degli ordini di pagamento è intervenuta la Suprema Corte precisando che
“La semplice disposizione di un bonifico non costituisce prova del pagamento. La parte che agisce per la restituzione di una somma deve dimostrare che il beneficiario ha effettivamente ricevuto il pagamento” (Cass. civ. sent. n. 8046 del 2013).
Accertato l'acquisto delle quattro ambulanze ad opera di e incontestato il Pt_1
relativo costo, deve rilevarsi che la stessa ha dimostrato l'avvenuto pagamento del prezzo nei limiti dell'importo di 55.000 euro indicato nella fattura emessa dalla convenuta, somma nettamente inferiore a quella che la medesima parte allega di aver pattuito per la merce compravenduta, nonché della maggiore somma che assume di aver versato.
6 In considerazione di quanto esposto, la domanda restitutoria di deve essere Pt_1
respinta poiché infondata.
L'attrice, in via ulteriore, ha domandato l'accertamento in ordine al mancato adempimento delle obbligazioni facenti capo a a seguito di ulteriori CP_1
compravendite intercorse tra le parti, richiedendone la condanna al pagamento della parte di prezzo che asserisce non corrisposta.
Nello specifico ha rappresentato di aver venduto alla convenuta le Parte_1
autoambulanze targate FZ914PE, EH634DG, GB982TY, EW598WN e GF857PE per un valore complessivo di 323.831,90 euro e, stante l'avvenuta corresponsione del prezzo nella misura di 267.813.16 euro, ha quantificato il proprio credito residuo in
45.618,74 euro.
Circa la documentazione fornita dal creditore a riprova delle vendite in esame si richiama il costante orientamento di legittimità per cui, a fronte della contestazione del rapporto dedotto in giudizio, le fatture commerciali emesse dal soggetto che si assume creditore, stante la formazione unilaterale del documento, non possono costituire elemento di prova delle avvenute prestazioni, potendo al più rappresentare un mero indizio di prova (in tal senso: Cass. 18/02/1995 n° 1798; Cass. 03/07/1998
n° 6502; Cass. 13/06/2006 n° 13651; Cass. 15/01/2009 n° 806; Cass. 28/06/2010 n°
15383; Cass. 21/07/2003 n° 11343; Cass. 17/12/2004 n° 23499; Cass. 05/08/2011 n°
17050; Cass. 13/01/2014 n° 462 e Cass. 12/01/2016 n°299).
In applicazione del principio su esposto, quindi, potrà eventualmente riconoscersi siffatta limitata efficacia probatoria alle note di credito in questa sede prodotte da
(doc. 4). Pt_1
Si veda inoltre che non può esser attribuito alcun valore legale alla diffida al pagamento della somma di 61.131,90 euro che l'attrice assume aver comunicato tramite PEC (doc. 3) poiché il documento in questione non riporta la necessaria ricevuta di avvenuta consegna richiesta dalla legge per assicurare la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario.
7 Allo stesso modo la documentazione in atti riferita alle singole autoambulanze non risulta inidonea a provare il credito attoreo per le ragioni di seguito esposte.
Con specifico riguardo al credito vantato per la vendita del veicolo targato FZ914PE, pari a 72.000 euro, l'attrice ha prodotto modulo di richiesta d'ordine sottoscritto da per pari importo ma privo di qualsiasi riferimento alla targa detta, mentre CP_1
dall'esame dell'ulteriore documento riferito al medesimo veicolo si evince esclusivamente l'acquisto dell'autombulanza da parte della stessa , perciò non il Pt_1
successivo atto di vendita dedotto.
Il medesimo modulo di richiesta d'ordine (importo 72.000 euro) risulta inoltre erroneamente attribuito anche all'assunta vendita del veicolo targato GB982TY che, per converso, ha allegato di aver alienato alla convenuta per un prezzo Pt_1
superiore a 109.000 euro.
Risulta infine illeggibile l'ordine d'acquisto prodotto con riferimento all'autoambulanza identificata con la targa GF857PE e in alcun modo provato il prezzo concordato per il veicolo targato EW598WN, per il quale, a ogni modo, è depositata agli atti la sola riproduzione di visura del Pubblico Registro
Automobilistico per il trasferimento della relativa proprietà.
Per tutte le carenze probatorie sin qui evidenziate e tenuto altresì in considerazione che risulta pacifica l'esistenza tra le odierne parti di negozi di compravendita, ulteriori rispetto a quelli oggetto di causa, tali da giustificare reciproci trasferimenti di denaro tra le stesse, non può ritenersi adeguatamente provato il credito in questa sede azionato, non avendo assolto l'onere probatorio normativamente impostole ai Pt_1
sensi dell'art. 2697 c.c.
Anche sotto questo profilo la domanda attorea risulta quindi infondata e, per l'effetto, deve essere rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Considerato che la domanda proposta dall'attore è risultata del tutto priva di prova e che dunque può sostenersi che l'attore abbia agito con colpa grave, visto l'art 96 cpc, condanna parte attrice al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro
8 1000 determinata in via equitativa tenuto conto del valore della causa e della durata del procedimento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
- Rigetta la domanda proposta da Parte_1
- Condanna parte attrice alla rifusione, in favore di Controparte_1
, delle spese di lite che si liquidano come di seguito indicato:
[...]
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 4.217,00
Riduzione del 30 % su € 4.217,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -1.265,10
Compenso al netto delle riduzioni € 2.951,90 oltre spese anche generali al
15%, Iva e Cpa come per legge.
Condanna l'attore al pagamento, in favore della controparte della somma di euro
1000 determinata in via equitativa tenuto conto del valore della causa e della durata del procedimento.
Condanna, inoltre, l'attore al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 500.
Sassari li, 10/03/2025.
IL GIUDICE
(Dott.ssa G.M. Mossa)
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