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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2651/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 06/06/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2651 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Parte_1
Magnani giusta procura in atti
APPELLANTE
E
[...]
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura
[...]
Generale dello Stato
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 575/2024, pubblicata in data 28/03/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro l' proponeva opposizione averso il decreto ingiuntivo n. 163/2001 con CP_1 cui gli aveva intimato il pagamento di € 37.418,53 a titolo Parte_1 di differenze retributive maturate dal 1.1.2011 al 30.4.2021 dovute in forza della sentenza del Tribunale di Velletri n. 922/2016 del 14.6.2016, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto all'inquadramento nella terza fascia stipendiale a decorrere dal 1.1.2011, oltre accessori e spese. A fondamento dell'opposizione rilevava di aver già dato parziale esecuzione alla sentenza, corrispondendo l'importo di € 11.438,25 con la busta paga del gennaio 2017, quantificando il maturato economico in € 35.189,57 come statuito nella sentenza n. 922/2016, senza erogare gli arretrati per il periodo dal 31.12.2010 al 31.12.2014 in virtù del blocco disposto dall'art. 9, comma 21 del D.L. n. 78/2010. Esponeva che avrebbe provveduto al pagamento del residuo importo di € 17.679,88, comprensivo di interessi, con la busta paga del luglio 2021 mentre il maggior importo richiesto in sede monitoria non era dovuto sia per effetto del blocco degli effetti economici che in ragione del mancato riconoscimento della 4° fascia del livello III dal 1.1.2015 in quanto l'anticipazione del passaggio di fascia non era automatica ma richiedeva il superamento di una procedura concorsuale.
Si costituiva resistendo al ricorso e chiedendone il Parte_1 rigetto.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, ritenuto satisfattivo il pagamento effettuato in corso di causa, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l' al pagamento delle spese processuali. Osservava il CP_1
Tribunale che, sebbene la sentenza n. 922/2016 avesse riconosciuto il diritto della lavoratrice all'inquadramento nella terza fascia stipendiale dal 1.1.2011, nessuna differenza retributiva era dovuta per il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2014 in virtù del blocco stipendiale di cui all'art. 9, comma 21, D.L. n.
78/2010, poi prorogato sino al 31.12.2014. Per il periodo dal 1.1.2015 al 31.12.2015 il Tribunale rilevava che la aveva ottenuto l'attribuzione Pt_1 della terza fascia stipendiale del livello L3 dal 1.1.2015 all'esito di procedura 3
selettiva, ma non aveva diritto all'attribuzione della quarta fascia in quanto, avendo accertato la sentenza n. 922/2016 l'inquadramento nella terza fascia a decorrere dal 1.1.2011, il termine di cinque anni contrattualmente previsto per il passaggio alla fascia superiore maturava solo dal 1.1.2016. Quanto al periodo dal 1.1.2016 al 30.4.2021 riteneva satisfattivo il pagamento effettuato in corso di causa, rilevando che il passaggio alla successiva fascia 5 era maturato al
1.1.2020, dopo il decorso di 4 anni nella quarta fascia, e non già al 1.1.2019.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 formulando due articolati motivi di gravame. Con il primo motivo ha dedotto l'erroneità delle statuizioni sull'applicabilità al caso di specie del blocco stipendiale mentre con il secondo ha censurato le argomentazioni relative all'insussistenza di differenze retributive per il periodo successivo. Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della gravata sentenza, di “1) dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso in opposizione n. 1878/2021 RG proposto dall' Controparte_1
dinnanzi al Tribunale di Velletri;
in subordine, rigettare nel merito
[...] il suddetto ricorso in opposizione n. 1878/2021 RG proposto dall'
[...]
siccome Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto;
2) per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo Tribunale di Velletri – Sez. Lavoro n.163/2021 nel procedimento monitorio n. 1157/2021 RG;
in via meramente gradata / subordine: condannare in ogni caso l' appellata al CP_1 pagamento della somma effettivamente ancora dovuta all'odierna appellante per i titoli azionati nella presente causa ed a mente della sentenza Tribunale di Velletri – Sez. Lavoro n. 922/2016 pubblicata il 14/6/2016, in misura pari ad € 19.046,83 o in quella, diversa, meglio vista anche in via equitativa e/o previa CTU contabile;
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di appello, da distrarsi”.
Si è costituita l resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
La S.C. ha affermato che “l'asserita inapplicabilità dell'art. 9, comma 1, del d.l.
n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, si scontra con il tenore letterale e con la 4
ratio della disposizione, con la quale il legislatore, a fini di contenimento della spesa pubblica, ha imposto a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di non superare negli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso quello accessorio, spettante per
l'anno 2010 ( recita la disposizione: « Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, e dall'articolo 8, comma 14, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo»)” (così Cass. n. 5138 del 16/02/2022).
Il successivo comma 21 del suddetto art. 9 dispone poi che “Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”. La S.C. ha ripetutamente ribadito che tale disposizione “… si applica anche alle progressioni verticali dei dipendenti all'interno della medesima P.A., disposte in seguito a concorsi interni che comportino l'inquadramento dei lavoratori in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro” (così Cass. n. 18385 del 05/07/2024).
Ma nel caso in esame non vi è alcuna progressione né scatto stipendiale, atteso che la sentenza del Tribunale di Velletri n. 922/2016 che ha riconosciuto il diritto alla collocazione della nella terza fascia Pt_1 stipendiale a decorrere dal 1.1.2011 (quindi solo con effetti giuridici e non economici), ha altresì accertato che il maturato economico, cioè il trattamento retributivo spettante sino al 31.12.2010, ammontava ad € 35.189,59 annui, trattamento che pertanto deve essere correttamente mantenuto anche durante il periodo del c.d. blocco stipendiale. Invero, le differenze retributive rivendicate in via monitoria per il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2014 non 5
attengono all'accertato diritto alla collocazione nella 3° fascia stipendiale dal 1.1.2011 (che ha effetti meramente giuridici e non economici), bensì al mantenimento della giusta retribuzione spettante per gli anni antecedenti ed alla conservazione del pregresso maturato economico così come accertato con sentenza ormai passata in giudicato.
Né la statuizione contenuta nella sentenza n. 922/2016, secondo cui la richiesta di calcolo degli arretrati del periodo dal 31.12.2010 al 31.12.2014 non poteva trovare accoglimento in quanto formulata solo nelle note di discussione e nei nuovi conteggi richiesti in corso di causa, appare preclusiva dell'accoglimento della stessa nel presente giudizio, atteso che l'inammissibilità della domanda non ne preclude la riproposizione.
Parimenti fondato è il secondo motivo di gravame.
L' con circolare del 20.10.2015 ha bandito le procedure per la CP_1 riduzione dei tempi di permanenza nelle fasce a norma del disposto di cui all'art. 8 del CCNL di comparto secondo cui “gli enti di ricerca possono disporre che una quota di personale non superiore al 10%, in base a criteri di merito, fruisca di una riduzione dei tempi di permanenza in misura non superiore al 50% al fine del passaggio alla fascia successiva. Tali passaggi possono avvenire una sola volta durante la permanenza in ciascun livello”. E' pacifico che la ha partecipato alla procedura selettiva ottenendo il Pt_1 massimo del punteggio e non è contestato come la valutazione non dipendesse in alcun modo dalla fascia di appartenenza. Pertanto, ove l' CP_1 avesse dato adempimento alla statuizione contenuta nella sentenza n.
922/2016 e attribuito alla lavoratrice la terza fascia stipendiale a decorrere dal 1.1.2011, la avrebbe ottenuto il passaggio alla fascia superiore con Pt_1 decorrenza dal 1.1.2015, avendo maturato il 50% del tempo di permanenza nella terza fascia ed avendo pienamente superato la selezione per titoli per il passaggio alla fascia superiore. Sono pertanto dovute le relative differenze retributive.
Sono altresì dovute le differenze rivendicate per il periodo dal 1.1.2016 al 30.4.2021, atteso che, stante il diritto della all'inquadramento nella Pt_1 quarta fascia dal 1.1.2015, il passaggio alla successiva quinta fascia matura dopo il compimento del quarto anno successivo, cioè a decorrere dal 1.1.2019. 6
Ne consegue che, in parziale riforma della gravata sentenza, ferma restando la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo in considerazione del parziale pagamento avvenuto in corso di causa, l deve essere CP_1 condannata al pagamento in favore dell'appellante dell'ulteriore importo di €
19.046,83, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore della causa in primo grado e del valore di quanto devoluto al grado, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, così provvede: condanna l' al pagamento in favore dell'appellante della somma di € CP_1
19.046,83, oltre la maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida quanto al primo grado in € 3.700,00 e quanto all'appello in € 2.000,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 06/06/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ES ZZ
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2651/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 06/06/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2651 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Parte_1
Magnani giusta procura in atti
APPELLANTE
E
[...]
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura
[...]
Generale dello Stato
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 575/2024, pubblicata in data 28/03/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro l' proponeva opposizione averso il decreto ingiuntivo n. 163/2001 con CP_1 cui gli aveva intimato il pagamento di € 37.418,53 a titolo Parte_1 di differenze retributive maturate dal 1.1.2011 al 30.4.2021 dovute in forza della sentenza del Tribunale di Velletri n. 922/2016 del 14.6.2016, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto all'inquadramento nella terza fascia stipendiale a decorrere dal 1.1.2011, oltre accessori e spese. A fondamento dell'opposizione rilevava di aver già dato parziale esecuzione alla sentenza, corrispondendo l'importo di € 11.438,25 con la busta paga del gennaio 2017, quantificando il maturato economico in € 35.189,57 come statuito nella sentenza n. 922/2016, senza erogare gli arretrati per il periodo dal 31.12.2010 al 31.12.2014 in virtù del blocco disposto dall'art. 9, comma 21 del D.L. n. 78/2010. Esponeva che avrebbe provveduto al pagamento del residuo importo di € 17.679,88, comprensivo di interessi, con la busta paga del luglio 2021 mentre il maggior importo richiesto in sede monitoria non era dovuto sia per effetto del blocco degli effetti economici che in ragione del mancato riconoscimento della 4° fascia del livello III dal 1.1.2015 in quanto l'anticipazione del passaggio di fascia non era automatica ma richiedeva il superamento di una procedura concorsuale.
Si costituiva resistendo al ricorso e chiedendone il Parte_1 rigetto.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, ritenuto satisfattivo il pagamento effettuato in corso di causa, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l' al pagamento delle spese processuali. Osservava il CP_1
Tribunale che, sebbene la sentenza n. 922/2016 avesse riconosciuto il diritto della lavoratrice all'inquadramento nella terza fascia stipendiale dal 1.1.2011, nessuna differenza retributiva era dovuta per il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2014 in virtù del blocco stipendiale di cui all'art. 9, comma 21, D.L. n.
78/2010, poi prorogato sino al 31.12.2014. Per il periodo dal 1.1.2015 al 31.12.2015 il Tribunale rilevava che la aveva ottenuto l'attribuzione Pt_1 della terza fascia stipendiale del livello L3 dal 1.1.2015 all'esito di procedura 3
selettiva, ma non aveva diritto all'attribuzione della quarta fascia in quanto, avendo accertato la sentenza n. 922/2016 l'inquadramento nella terza fascia a decorrere dal 1.1.2011, il termine di cinque anni contrattualmente previsto per il passaggio alla fascia superiore maturava solo dal 1.1.2016. Quanto al periodo dal 1.1.2016 al 30.4.2021 riteneva satisfattivo il pagamento effettuato in corso di causa, rilevando che il passaggio alla successiva fascia 5 era maturato al
1.1.2020, dopo il decorso di 4 anni nella quarta fascia, e non già al 1.1.2019.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 formulando due articolati motivi di gravame. Con il primo motivo ha dedotto l'erroneità delle statuizioni sull'applicabilità al caso di specie del blocco stipendiale mentre con il secondo ha censurato le argomentazioni relative all'insussistenza di differenze retributive per il periodo successivo. Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della gravata sentenza, di “1) dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso in opposizione n. 1878/2021 RG proposto dall' Controparte_1
dinnanzi al Tribunale di Velletri;
in subordine, rigettare nel merito
[...] il suddetto ricorso in opposizione n. 1878/2021 RG proposto dall'
[...]
siccome Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto;
2) per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo Tribunale di Velletri – Sez. Lavoro n.163/2021 nel procedimento monitorio n. 1157/2021 RG;
in via meramente gradata / subordine: condannare in ogni caso l' appellata al CP_1 pagamento della somma effettivamente ancora dovuta all'odierna appellante per i titoli azionati nella presente causa ed a mente della sentenza Tribunale di Velletri – Sez. Lavoro n. 922/2016 pubblicata il 14/6/2016, in misura pari ad € 19.046,83 o in quella, diversa, meglio vista anche in via equitativa e/o previa CTU contabile;
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di appello, da distrarsi”.
Si è costituita l resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
La S.C. ha affermato che “l'asserita inapplicabilità dell'art. 9, comma 1, del d.l.
n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, si scontra con il tenore letterale e con la 4
ratio della disposizione, con la quale il legislatore, a fini di contenimento della spesa pubblica, ha imposto a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di non superare negli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso quello accessorio, spettante per
l'anno 2010 ( recita la disposizione: « Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, e dall'articolo 8, comma 14, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo»)” (così Cass. n. 5138 del 16/02/2022).
Il successivo comma 21 del suddetto art. 9 dispone poi che “Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”. La S.C. ha ripetutamente ribadito che tale disposizione “… si applica anche alle progressioni verticali dei dipendenti all'interno della medesima P.A., disposte in seguito a concorsi interni che comportino l'inquadramento dei lavoratori in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro” (così Cass. n. 18385 del 05/07/2024).
Ma nel caso in esame non vi è alcuna progressione né scatto stipendiale, atteso che la sentenza del Tribunale di Velletri n. 922/2016 che ha riconosciuto il diritto alla collocazione della nella terza fascia Pt_1 stipendiale a decorrere dal 1.1.2011 (quindi solo con effetti giuridici e non economici), ha altresì accertato che il maturato economico, cioè il trattamento retributivo spettante sino al 31.12.2010, ammontava ad € 35.189,59 annui, trattamento che pertanto deve essere correttamente mantenuto anche durante il periodo del c.d. blocco stipendiale. Invero, le differenze retributive rivendicate in via monitoria per il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2014 non 5
attengono all'accertato diritto alla collocazione nella 3° fascia stipendiale dal 1.1.2011 (che ha effetti meramente giuridici e non economici), bensì al mantenimento della giusta retribuzione spettante per gli anni antecedenti ed alla conservazione del pregresso maturato economico così come accertato con sentenza ormai passata in giudicato.
Né la statuizione contenuta nella sentenza n. 922/2016, secondo cui la richiesta di calcolo degli arretrati del periodo dal 31.12.2010 al 31.12.2014 non poteva trovare accoglimento in quanto formulata solo nelle note di discussione e nei nuovi conteggi richiesti in corso di causa, appare preclusiva dell'accoglimento della stessa nel presente giudizio, atteso che l'inammissibilità della domanda non ne preclude la riproposizione.
Parimenti fondato è il secondo motivo di gravame.
L' con circolare del 20.10.2015 ha bandito le procedure per la CP_1 riduzione dei tempi di permanenza nelle fasce a norma del disposto di cui all'art. 8 del CCNL di comparto secondo cui “gli enti di ricerca possono disporre che una quota di personale non superiore al 10%, in base a criteri di merito, fruisca di una riduzione dei tempi di permanenza in misura non superiore al 50% al fine del passaggio alla fascia successiva. Tali passaggi possono avvenire una sola volta durante la permanenza in ciascun livello”. E' pacifico che la ha partecipato alla procedura selettiva ottenendo il Pt_1 massimo del punteggio e non è contestato come la valutazione non dipendesse in alcun modo dalla fascia di appartenenza. Pertanto, ove l' CP_1 avesse dato adempimento alla statuizione contenuta nella sentenza n.
922/2016 e attribuito alla lavoratrice la terza fascia stipendiale a decorrere dal 1.1.2011, la avrebbe ottenuto il passaggio alla fascia superiore con Pt_1 decorrenza dal 1.1.2015, avendo maturato il 50% del tempo di permanenza nella terza fascia ed avendo pienamente superato la selezione per titoli per il passaggio alla fascia superiore. Sono pertanto dovute le relative differenze retributive.
Sono altresì dovute le differenze rivendicate per il periodo dal 1.1.2016 al 30.4.2021, atteso che, stante il diritto della all'inquadramento nella Pt_1 quarta fascia dal 1.1.2015, il passaggio alla successiva quinta fascia matura dopo il compimento del quarto anno successivo, cioè a decorrere dal 1.1.2019. 6
Ne consegue che, in parziale riforma della gravata sentenza, ferma restando la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo in considerazione del parziale pagamento avvenuto in corso di causa, l deve essere CP_1 condannata al pagamento in favore dell'appellante dell'ulteriore importo di €
19.046,83, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore della causa in primo grado e del valore di quanto devoluto al grado, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, così provvede: condanna l' al pagamento in favore dell'appellante della somma di € CP_1
19.046,83, oltre la maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida quanto al primo grado in € 3.700,00 e quanto all'appello in € 2.000,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 06/06/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ES ZZ
( F.to dig.te)