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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 23/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 decies e 281 terdecies c.p.c. procedimento semplificato di cognizione
nel giudizio iscritto al n. r.g. 2343/2024 promossa da:
, C.F. , assistito e difeso dall'avv. DI LEO COSTANZA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR 43 FERMO
contro
, C.F. assistito e difeso dall'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA, elettivamente domiciliato in corso Mazzini 55 ANCONA,
OGGETTO: opposizione revoca ammissione patrocinio a spese dello Stato
1 – Nelle forme di cui all'art. 281 decies c.p.c. si opponeva al provvedimento Parte_1 collegiale con il quale questo Tribunale in data 24.10.24 aveva revocato la di lei ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio RG 746/2021 conclusosi con sentenza di primo grado n.
811/2024, beneficio cui era stata ammessa con provvedimento del locale COA in data 9.12.2020.
1.1 – Il provvedimento di revoca veniva motivato con la mancata produzione ad opera della beneficiata -specificamente in quella sede richiesta della integrazione- delle dichiarazioni dei redditi percepiti per l'intera durata del giudizio, cui la ricorrente ritiene avere adempiuto a mezzo del deposito delle certificazioni ISEE.
2 – Solo in questa sede la ricorrente deposita autocertificazione dei redditi, reiterando la dichiarazione di essere stata beneficiata del solo reddito di cittadinanza per gli anni 2019, 2020, 201 e 2022, per circa euro 500 mensili.
pagina 1 di 2 3 - Rileva questo giudice la tardiva (auto)certificazione reddituale, riportandosi, come già il Collegio, alla circostanza della inidoneità della certificazione ISEE ai fini della dichiarazione reddituale, essendo i due documenti notoriamente formati a rispondere ad esigenze diverse e tra di loro non alternativi.
3.1 – Non essendo il presente giudizio inteso alla rivisitazione completa del merito della pretesa e dovendosi pertanto limitare alla verifica della correttezza dell'impugnato provvedimento, non può procedersi alla valutazione di elementi o documenti non portati alla conoscenza del giudice del provvedimento opposto e, nella specie, della autocertificazione reddituale, della quale peraltro la Pt_1 era stata specificamente richiesta.
3.2 – La motivazione risponde anche al principio della ragionevole durata del giudizio (che, ove prevista la allegazione anche successiva verrebbe intuibilmente protratto per esclusiva noncuranza iniziale della parte interessata); parimenti, la produzione documentale solo in sede di opposizione - specie nel caso in cui il giudice l'abbia già richiesta- può essere censurata anche come abuso del diritto.
4 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
RESPINGE la opposizione proposta da avverso il provvedimento collegiale del 24.10.24 Parte_1 di revoca della di lei ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio RG 746/2021; la condanna a sostenere le spese del giudizio e liquida quelle in favore della resistente amministrazione in euro 1.500,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Macerata, 23 aprile 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
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