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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/12/2025, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N.950/2024 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
ER MU in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 01 marzo 2024 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 950 dell'anno 2024
T R A
( ), elettivamente domiciliato in RT CA (TA) al Parte_1 CodiceFiscale_1
Viale Europa n. 1/E presso lo studio dell'Avv. Giacomo Conserva ( ), che CodiceFiscale_2
lo rappresenta e difende come da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
, in persona del Sindaco in carica elettivamente domiciliato in Taranto Parte_2
alla Via Umbria n. 254, presso lo studio dell'Avv. Valentina D'Alessandro ( C.F. C.F._3
che lo rappresenta e difende, in virtù di documentazione in atti;
[...]
Appellata
Ove all'udienza del 07 novembre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt. 359, 189 e 281quiquies cpc, come novellati dal DLvo 149/2022, e la causa era riservata ex lege
1 per la decisione.
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo il sig. , rappresentato ex art. 316 cc dalla genitrice Parte_1 Parte_3
evocava innanzi al Giudice di Pace di RT CA (Ta) il
[...] Parte_2
chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni che assumeva aver subito il 01 luglio 2021
allorquando, percorrendo alle ore 18,05 circa il marciapiede della via Don Minzoni in direzione via
Carmine in abitato di RT CA (Ta) rovinava al suolo per la dedotta asperità presente sul marciapiede nel tratto compreso tra il civico 43 ed il successivo 45.
Si doleva l'attore dell'assenza di apposite segnalazioni che avessero richiamato l'attenzione sulla asperità del suolo e lamentava le lesioni fisiche patite a seguito dell'infortunio e diagnosticate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di RT CA (Ta) come [ trauma contusivo emitorace dx con infrazione costale di IX, VIII, VII, non lesioni parenchimali né di torace né di addome. Trauma
distrattivo cervicale;
altri e non specificati traumatismi di altre sedi specificate, comprese le sedi multiple].
Si costituiva con comparsa di risposta il deducendo: 1) l'infondatezza Controparte_1
della pretesa, essendo il lamentato pregiudizio ascrivibile al fatto e colpa esclusva del minore che non prestava la dovuta attenzione per evitare una anomalìa ben visibile nelle ore diurne in cui era avvenuto il fatto ed in presenza di perfetta luminosità naturale;
2) l'infondatezza della richiesta in ordine al quantum debeatur. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda col ristoro delle spese di lite.
Con sentenza n. 781/2023 emessa in data 02 agosto 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 704/2022 il Giudice di Pace di RT CA così stabiliva:
[1) rigetta la domanda attrice;
2) compensa le spese di lite tra le parti per le ragioni esposte nella parte motiva. Pone definitivamente a carico della parte attrice il costo della resa CTU;
]
Così il Giudice di Pace di RT CA (Ta) argomentava la propria decisione:
[Risulta acclarata la circostanza, anche alla luce della espletata prova testimoniale, che l‟evento
2 accadde in RT CA sull‟attraversamento pedonale di via Don Minzoni, nel tratto compreso tra il civico 43 e 45, in data 01.07.2021 alle ore 18,05 circa. In tale circostanza il minore
[...]
a causa di un “dissesto” presente sul marciapiede cadeva riportando lesioni. Parte attorea Pt_1
vorrebbe dimostrare ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. che il sia da Parte_2
ritenersi responsabile per la sua caduta determinata dalla suddetta “insidia”. La Corte di Cassazione
specifica che: “In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare la custodia va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, sì che soltanto l'oggettiva impossibilità della custodia, intesa come potere di fatto sulla cosa, esclude l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., che peraltro non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia - come nel caso del demanio stradale comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato, o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima, con conseguente obbligo della stessa di osservare le specifiche disposizioni normative disciplinanti detta attività nonché le comuni norme di diligenza e prudenza,
ed il principio generale del "neminem laedere", essendo altrimenti responsabile per i danni derivati a terzi.”(Cass. 6903/2012) Così se è vero che il danneggiato ha l‟onere di provare il nesso causale,
ossia di dimostrare che l‟evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente un impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cassazione, sentenza 26524 del
2020). Nella fattispecie in esame trova applicazione l‟ipotesi del caso fortuito, che è un evento esterno imprevedibile ed inevitabile, che può essere costituito anche dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato. Quando non si applica l'art. 2051 che dispone "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito" per l'impossibilità
concreta di custodire il bene demaniale nella sua interezza, i giudici fanno ricorso all'art. 2043
"qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno", per cui l'ente pubblico risponde dei danni derivanti da questi
3 beni in base alla regola generale del neminem laedere, configurandosi un suo comportamento colposo. Il danneggiato deve provare gli elementi costitutivi del fatto doloso o colposo che ha causato il danno, il nesso di causalità, il danno ingiusto patito e l'imputabilità soggettiva all'ente proprietario. Dovrà essere accertata una situazione di pericolo occulto per l'utente della strada aperta al pubblico, la cosiddetta insidia o trabocchetto, caratterizzata, secondo la giurisprudenza,
da un elemento oggettivo, la "non visibilità", e un elemento soggettivo la "non prevedibilità". Il
soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale dovrà aver usato la normale diligenza senza contribuire al verificarsi del fatto dannoso. L‟evento per cui è causa rientra proprio tra quelle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore disciplinate dal cc. che escludono ogni responsabilità ai sensi dell‟art 2043 e 2051 c.c. ( vedi l‟interrogatorio formale reso dall‟ attore la dep. testimoniale assunta e la documentazione fotografica in atti).
Dalle risultanze di causa è emerso, senza contestazione alcuna, che il “dislivello” era visibile per la sua estensione e data l‟ora in cui avvennero i fatti di causa in cui vi è ancora luce solare, come risulta dai rilievi fotografici prodotti in atti e che ove quel minimo di attenzione richiesto fosse stato rispettato l‟evento causato dal minimo di dislivello non si sarebbe verificato. Detto comportamento recide il nesso di causa e da solo diviene causa efficiente del danno. Se la buca sulla strada è
avvistabile ed evitabile, la causa della caduta va ricercata nella colpevole inavvedutezza comportamentale della danneggiata (Cassazione n. 16034/2023) La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 7 giugno 2023, n. 16034 precisa che la causa della caduta va ricercata nella condotta imprudente del danneggiato. Infatti, su chi entra in contatto con la cosa custodita (nel nostro caso,
la strada) grava un dovere di cautela in virtù del principio di solidarietà (art. 2 Cost.). Gli ermellini escludono la responsabilità del giacché, nel caso di specie, la causa esclusiva della caduta Pt_2
deriva dalla “colpevole inavvedutezza comportamentale” e la presenza dell‟avvallamento deve considerarsi come mero teatro dell‟evento, non già come causa. Pertanto, la domanda proposta dalla sig.ra quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_3
non è fondata e di conseguenza non potrà essere accolta. L‟istruttoria espletata e Parte_1
la documentazione prodotta in atti, infatti, pur avendo dato prova dell‟evento non ha dimostrato la responsabilità per l‟occorso in capo all‟Ente civico che ha l‟onere di provvedere alla
4 manutenzione stradale. In tema di responsabilità da „insidia stradale‟, infatti, se è vero che l‟ente proprietario della strada teatro del sinistro è responsabile verso i terzi per la custodia e la manutenzione della strada stessa, è altrettanto vero che sul pedone incombe il dovere usare in modo corretto e responsabile la strada. Pertanto, l‟ente proprietario della strada aperta al pubblico risponderà dei sinistri causati da situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, a meno che si accerti la possibilità per l‟utente danneggiato di percepire o di prevedere con l‟ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Tanto sull‟an nulla sul quantum Le spese e le competenze di lite sono compensate reputando un giusto motivo per fare ciò la circostanza che la domanda, pur non sorretta da prova sufficiente al suo accoglimento, non fosse in ogni caso del tutto sfornita di elementi a sostegno.]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni:
[1) accertare e dichiarare la fondatezza della domanda proposta da;
2) per l'effetto, Parte_1
condannare il , in persona del suo Sindaco protempore, al pagamento in Parte_2
favore del sig. della somma complessiva di € 5.000,00, a titolo di risarcimento dei Parte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in occasione dell'evento sinistroso del 01.07.2021, con espressa rinuncia alla maggior somma ed agli interessi, ma con gli stessi a decorrere dal giorno della domanda fino all'effettivo soddisfo, ovvero di quella minore somma che si riterrà di giustizia;
3) con vittoria delle spese e dei compensi di causa del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.]
A sostegno delle richieste deduceva l'appellante: 1) error in iudicando nella valutazione dei risultati della istruttoria;
2) contraddittorietà nella motivazione su un punto decisivo della controversia;
3)
omesso esperimento dell'interrogatorio formale del danneggiato;
4) invisibilità oggettiva del dislivello tra i mattoni, come attestata dalla dichiarazione testimoniale resa alla udienza del 15
marzo 2023, ed assenza di qualsiasi segnaletica avente ad oggetto tale asperità.
Si costituiva con comparsa di risposta in appello il rassegnando le Controparte_1
seguenti conclusioni:
5 [1) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e diritto e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, per tutti i motivi esposti;
2) Condannare, l'appellante, al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio, come per legge.]
Così argomentava le proprie richieste processuali il : Parte_2
[I motivi di appello sono del tutto infondati. L'odierno appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia interpretato erroneamente gli elementi istruttori raccolti nel corso del giudizio.
Contrariamente a quanto eccepito da controparte, il convenuto condivide pienamente l'iter Pt_2
logico-giuridico condotto dal Giudice di prime cure, nell'esame della controversia de quo agitur. Il
Giudice del primo grado, nella sentenza impugnata, non ha fatto altro che applicare i più recenti orientamenti giurisprudenziali. Ed invero, come affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 2376
del 24.01.2024, l'art. 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa e incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, «indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima». Dissimilmente dalla ricostruzione operata dall'odierno appellante, gli ermellini precisano che l'art. 2051 c.c. non prevede una presunzione di colpa. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la responsabilità ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva ed hanno escluso la responsabilità
presunta (Cass. 2477/2018; Cass. 2483/2018; Cass. SS.UU. 20943/2022). La teoria della presunzione di responsabilità in capo al custode si fonda sul principio che, se la cosa fosse stata ben controllata,
non avrebbe arrecato alcun danno. Detta teoria è ormai superata, in quanto la capacità di controllo e vigilanza sulla res non è un elemento costitutivo della fattispecie. Infatti, il custode può liberarsi dalla responsabilità fornendo la prova liberatoria che consiste nella dimostrazione del caso fortuito e non nella dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (come, invece, avviene in altre fattispecie, si pensi alla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.) e alla responsabilità per la circolazione dei veicoli (art. 2054 c.c.). L'art. 2051 c.c. prevede l'esenzione di responsabilità del custode solo nell'ipotesi del caso fortuito. Secondo un brocardo “fortuitus casus est qui nullo humano consilio praevideri potest”. Esso può dipendere da fatto naturale o del terzo,
le sue caratteristiche sono l'imprevedibilità e l'inevitabilità da un punto di vista oggettivo, senza
6 che assuma alcuna importanza la diligenza del custode. Il caso fortuito può derivare anche dalla condotta del danneggiato, allorché essa abbia un'efficienza causale nella produzione dell'evento. In altre parole, il comportamento del danneggiato esclude la responsabilità del custode allorché, da sola, abbia costituito l'unica causa per cui si è verificato il danno. La condotta del danneggiato, che entri in rapporto con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. Si applica l'art. 1227 c. 1 c.c. a mente del quale se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Si ricorda che il comportamento del danneggiato va valutato anche in ossequio al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà (art. 2 Cost.). Le Sezioni Unite, nella sentenza innanzi richiamata, precisano quanto segue: “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. La
condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove,
per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno,
sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel "formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa" mentre "non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" ( Cass. Sez.
3, ord. n. 14228 del 2023, e Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943). Per tale ultimo assunto,
di nessuna rilevanza si palesa quanto eccepito da controparte in merito al fatto che dall'istruttoria di primo grado non sarebbe emerso un comportamento negligente del danneggiato. Tanto in
7 ragione del fatto che la condotta del danneggiato non debba essere necessariamente “abnorme,
eccezionale, imprevedibile ed inevitabile”. E' sufficiente, perchè sia individuata la condotta imprudente del danneggiato, la mancata adozione delle cautele normalmente previste in rapporto alle circostanze. Il Sig. , come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, non adottava Pt_1
la cautela e la diligenza necessaria agli utenti della pubblica via. Tanto, perchè, l'avvallamento del marciapiede in questione era assolutamente visibile, come emerge dalla documentazione fotografica in atti e lo era ancor più, perchè il sinistro si verificava nelle ore di illuminazione diurna.
Il dislivello era assolutamente di facile percezione. Se l'odierno appellante avesse utilizzato cautela e diligenza nel percorrere quel tratto di strada o quantomeno la minima attenzione, certamente sarebbe riuscito ad evitare di procurarsi le lamentate lesioni. Per tutte queste ragioni si insiste nel rigetto dell'appello.]
Motivi della decisione
1.-- Il principio di cd autoresponsabilità è codificato nell'art. 1227 del codice civile che, sotto la rubrica “concorso del fatto colposo del creditore”, così disponeva il 21 aprile 1942 e così dispone tutt'oggi: “1.- Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 2.- Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.”
L'autoresponsabilità nell'uso dei beni demaniali aperti alla fruizione della generalità dei consociati trova un limite nella ipotesi di insidia e/o trabbocchetto elaborata dalla giurisprudenza:
“La giurisprudenza, sia dei giudici di merito sia della Corte di cassazione, in effetti é da tempo consolidata nel senso che colui il quale intenda far valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, deve - una volta esclusa, nei limiti sopra chiariti, l'applicabilità dell'art. 2051 - dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad un'insidia (o trabocchetto), cioé ad una situazione di fatto che rappresenti pericolo occulto per l'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada aperta al pubblico.
Ma il giudice a quo non ha colto le ragioni e la portata di codesto indirizzo giurisprudenziale, consolidatosi dopo una complessa e sempre più raffinata elaborazione, che ebbe inizio sin dalla
8 entrata in vigore della legge 20 marzo 1865 all.E, abolitrice del contenzioso amministrativo, passando poi attraverso varie fasi. Ragioni e portata, che sono tali da far considerare prive di consistenza le censure mosse nell'ordinanza di rimessione, secondo quanto appresso chiarito.
Anzitutto é da rammentare che l'art. 2043 cod. civ. contiene una clausola generale. Il legislatore, infatti, ha utilizzato una formula aperta, che consente al giudice l'adattamento di tale norma alle circostanze del caso attraverso la valutazione dei limiti di meritevolezza degli interessi pretesamente lesi, anche in relazione ad altri interessi antagonisti, secondo l'evolversi della coscienza sociale e del sistema giuridico generale nonchè degli strumenti normalmente a disposizione dei soggetti titolari di tali interessi. Sicchè, nelle fattispecie come quella in esame, é compito del giudice ordinario accertare secondo le circostanze di tempo e di luogo se la pubblica amministrazione sia in concreto responsabile per i danni, tenuto conto anche del particolare rapporto di fatto che, da una parte, il proprietario e, dall'altra, il terzo danneggiato hanno con la cosa in relazione alla quale l'evento si verifica.
Occorre poi considerare che la manutenzione delle strade costituisce per l'ente pubblico un dovere istituzionale non correlato a un diritto soggettivo dei privati, i quali possono far valere soltanto un interesse legittimo al corretto esercizio del potere discrezionale dell'ente medesimo. Pertanto il difetto di manutenzione assume rilievo, nei rapporti con i privati, unicamente allorchè la pubblica amministrazione non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi, in violazione del principio fondamentale del neminem laedere: venendo così a superare il limite esterno della propria discrezionalità, con conseguente sua sottoposizione al regime generale di responsabilità dettato dall'art. 2043 cod. civ.
Ma, nell'accertamento in concreto di questa, non si può ignorare il particolare rapporto che - come sopra si é già accennato - hanno con la strada pubblica, da una parte, l'ente proprietario e, dall'altra, gli utenti, i quali, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati d'un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità.
Ebbene, in questo quadro, la nozione d'insidia stradale viene a configurarsi come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di "semplificazione analitica" della fattispecie generatrice della responsabilità in esame. Se e in quanto il danneggiato provi l'insidia, può e deve
9 essere affermata la responsabilità della pubblica amministrazione, salvo che questa, a sua volta, provi di non aver potuto rimuovere - adottando le misure idonee - codesta situazione di pericolo, i cui elementi costitutivi il giudice ha comunque il compito di individuare in modo specifico (fra l'altro precisando gli standards di diligenza connessi alla visibilità e prevedibilità nonchè all'evitabilità del pericolo stesso, in relazione all'uso della strada), onde accertare in definitiva se ricorrano, a stregua delle peculiarità del caso, le condizioni richieste dall'art. 2043 cod. civ.
Che poi, una volta acclarata in tal modo la responsabilità della pubblica amministrazione, di regola risulti inapplicabile l'art. 1227, primo comma, cod. civ., dipende da evidenti ragioni di incompatibilità logica fra un possibile concorso di colpa del danneggiato e la stessa nozione d'insidia, essendo questa contraddistinta appunto dai caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità del pericolo.”(Corte Costituzionale, sentenza n. 156/1999).
Occorre pertanto procedere all'accertamento in fatto per verificare se l'irregolarità della sede stradale avesse o meno le caratteristiche della insidia o trabocchetto.
L'evento si sarebbe verificato alle ore 18,05 circa del 01 luglio 2020 in abitato di RT CA (Ta) lungo il marciapiede della Via Don Minzoni in direzione della Via Carmine, in condizioni di luminosità ideali che avrebbero consentito a qualsiasi persona diligente di scorgere utilmente eventuali ostacoli ubicati nel percorso pedonale.
Le fotografie prodotte effigiano un tratto del marciapiede ricoperto da mattoni in cemento pressato a rilievo e colorati in rosso.
Nel tratto interessato i mattoni presentano un dislivello orizzontale di traverso rispetto all'asse di cammino del pedone e, in particolare, con lieve depressione seguita dal bordo della pavimentazione successiva rimasta invece al suo livello originario.
I mattoni non presentano lesioni di dimensioni consistenti ed idonee per dimensioni e caratteristiche a richiamare l'attenzione del pedone.
E' così possibile che nell'incedere della deambulazione il piede possa aver urtato ed inciampato in tale dislivello oggettivamente scarsamente visibile.
La composizione strutturale del segmento di strada è pertanto oggettivamente idonea a costituire
10 insidia o trabocchetto.
A tanto si aggiunge l'uniformità del colore di fondo, essendo l'asperità connotata da un colore rossiccio uniforme proprio del materiale di composizione.
Non vi era così un contrasto cromatico che potesse mettere sull'avviso il pedone ed indurlo a trattenere lo sguardo per qualche provvidenziale istante oltre il tempo normalmente dedicato alla disamina del percorso da seguire.
Il contrasto cromatico rappresenta infatti una delle regole di comune prudenza più efficaci per rendere visibile e quindi evitabile una situazione di potenziale pericolo e, per converso, la omogeneità cromatica e strutturale è infatti uno degli elementi maggiormente indiziati di trasformare la superficie calpestabile in insidia e/o trabocchetto:
“Le caratteristiche intrinseche della buca, come rilevabili dalle fotografie prodotte nel fascicolo attoreo, consentono di attribuirle le caratteristiche della insidia. E' infatti situata su di un tratto di strada con manto di asfalto palesemente usurato e di colore grigio-chiaro, onde il colorito proprio della brecciolina e del fango che affiora dal fondo della buca si confonde con il resto della carreggiata, rendendo la buca non distinguibile.” (Così il giudice unico dott. ER MU nella sentenza monocratica emessa il 02 novembre 2004 nel procedimento n.350/2001 r.g.Tribunale di
Brindisi Sezione Distaccata di Fasano).
“Anche le caratteristiche intrinseche della buca, come rilevabili dalle fotografie prodotte nel fascicolo attoreo, consentono di attribuirle le caratteristiche della insidia. E' infatti situata su di un tratto di strada con manto di asfalto palesemente usurato e di colore grigio-chiaro, onde il colorito proprio della brecciolina e del fango che affiora dal fondo della buca si confonde con il resto della carreggiata, rendendo la buca non distinguibile.” (Così il giudice unico dott. ER MU nella sentenza monocratica emessa il 22 gennaio 2005 nel procedimento n. 249/2001 r.g. Tribunale di
Brindisi Sezione Distaccata di Fasano).
“Lo scivolo a causa del quale sarebbe caduta la sig.ra………..è effigiata nella fotografia prodotta nel fascicolo attoreo, ed all'utente che avesse percorso la via pubblica…………….., in normali
11 condizioni di luminosità e visibilità (luce diurna o efficiente illuminazione artificiale notturna), sarebbe apparso nitido ed evidente così come appare nitido ed evidente a chiunque osservi le fotografie prodotte agli atti di causa, anche perché è stato opportunamente realizzato con mattoni di colore rosso e, quindi, costituenti un netto contrasto cromatico con il colore grigiastro della restante parte del marciapiede, lastricata con mattoni in cemento pressato.” .” (così il giudice unico dott.
ER MU nella sentenza monocratica emessa il 09 febbraio 2009 nel procedimento n. 02/2003 vertito nel Tribunale di Brindisi Sezione Distaccata di Fasano).
Non constano precedenti del Tribunale di Taranto che abbiano esaminato la questione in epoca corrispondente a quella delle sentenze sopra menzionate.
Il non sembra inoltre aver allegato l'esistenza di un contratto avente ad Parte_2
oggetto l'affidamento del servizio di ricognizione e periodica manutenzione delle opere incluse nel demanio stradale:
“La circostanza che lo stato di dissesto di una parte del bene demaniale fosse noto all'ente proprietario, comporterà semplicemente la insorgenza di una specifica responsabilità omissiva da parte dei singoli uffici tecnici ed amministrativi sui quali, nell'organigramma dell'ente, incombe l'obbligo di provvedere alla manutenzione periodica del bene, attivando tempestivamente i relativi procedimenti amministrativi e contabili.
E la circostanza che l'ente convenuto abbia stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto la sorveglianza costante della rete stradale, lungi dal costituire fondamento di responsabilità, rappresenta più semplicemente la prova della sollecitudine e della solerzia con cui l'ente proprietario assolve ai propri oneri di manutenere i beni demaniali, attivando un apposito servizio destinato ad eliminare con la massima tempestività le situazioni di dissesto che vengono normalmente prodotte dal logorìo cui è sottoposto il bene aperto alla fruizione della collettività, e cercando, se possibile, di prevenire tutto ciò che è umanamente prevenibile: le severe clausole contrattuali non sembrano abbisognevoli di particolare commento.
Ditalchè così facendo l'ente proprietario dimostra di profondere nella cura della cosa non già la
12 diligenza media del buon padre di famiglia, ma la magna diligentia del diligentissimus vir, suscettibile di elidere anche la culpa levis sulla quale si fonda la responsabilità aquiliana.
Al di là della magna diligentia si pone il casus, l'imprevedibile ed inevitabile, la vis maior cui resisti non potest, o il fatto del terzo, che delineano la frontiera estrema sulla quale si arresta la responsabilità civile.
E non è inutile rilevare come l'art.2053 cod.civ., che dell'art.2051 cod.civ. rappresenta una ipotesi speciale1, consenta al proprietario di andare esente da responsabilità proprio provando che il fatto dannoso non è dovuto a difetto di manutenzione o a difetto di costruzione.
Se, pertanto, il proprietario dell'edificio o della costruzione può andare esente da responsabilità provando di aver manutenuto regolarmente il bene, come potrà mai la stipula del contratto di manutenzione periodica della rete stradale costituire fonte di responsabilità per l'ente proprietario
.” (Così il giudice unico dott. ER MU nella sentenza monocratica emessa il 22 gennaio 2005 nel procedimento n. 249/2001 r.g.Tribunale di Brindisi Sezione Distaccata di Fasano).
L'esistenza di un contratto di manutenzione costituisce così mediante l'equazione casus = non culpa la prova positiva del caso fortuito, ovverosia della verificazione del fatto al di fuori di ogni possibile impegno diligente dell'obbligato.
La disposizione di cui all' art. 2051 cc (“ Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” ) “…….pur essendo formulata in termini tali da indurre parte della dottrina e della giurisprudenza a ricondurla nell'alveo delle ipotesi di responsabilità oggettiva, connotate da rapporto di specialità con il paradigma generale della responsabilità civile costituito dall'art.2043 cod.civ. che, tra i propri elementi costitutivi, esige la esistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, si limita ad introdurre una mera inversione dell'onere della prova liberatoria, che il custode può efficacemente fornire non solo in modo diretto, attraverso la indicazione del fortuito accidentale verificatosi, ma anche in modo indiretto secondo la nota equazione casus=non culpa.
E proprio grazie a questa seconda e corretta lettura della ipotesi speciale di responsabilità si comprende agevolmente la ratio della esclusione in parola: la vasta estensione dei beni in parola rende impossibile e, quindi, inesigibile la osservanza di quei poteri-doveri di controllo e vigilanza sul determinismo della res che il custode può e deve porre in essere al fine di scongiurare la propagazione di serie causali produttive di eventi lesivi di diritti ed interessi dei terzi.
Con il risultato di rendere impossibile a priori l'assolvimento dell'onere probatorio - già gravato dalla inversione - a carico del custode, e con l'ulteriore effetto di vedere la introduzione surrettizia di una ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva.” (Così il giudice unico dott. ER MU nella sentenza monocratica emessa il 22 novembre 2004 nel procedimento n.16/2002 r.g. Tribunale di Brindisi Sez. Dist. , interamente pubblicata in ). CP_2 CP_3
Non consta l'esistenza di provvedimenti argomentati ed articolati in diritto che sulla problematica de qua siano stati emessi dal Tribunale dii Taranto in epoca anteriore o successiva alla sentenza resa dallo scrivente il 22 novembre 2004.
In conclusione anche l'ipotesi di insidia e/o trabbocchetto trova un limite nella possibilità che l' Ente
proprietario della cosa provi l'assenza di colpa dimostrando di aver profuso la magna diligentia del diligentissimus vir nell'impedire il fatto, ad esempio curando meticolosamente la manutenzione della rete viaria mediante la stipula di appositi contratti di controllo ed intervento con apposite imprese specializzate.
Siffatta prova non sembra essere stata fornita dal e, pertanto, deve ritenersi Parte_2
realizzata l'ipotesi di responsabilità per insidia stradale.
II.- In accoglimento dell'appello principale, ed in reiezione dell'appello incidentale, la sentenza impugnata deve essere riformata con accoglimento integrale della domanda proposta in primo grado dal sig. , come quantificata nel corso del giudizio medesimo, con l'attribuzione Parte_1
dell'importo di euro 5000,00, essendo rimaste generiche le obiezioni e difese rassegnate dal convenuto in ordine al quantum debeatur. Parte_2
14 III.- L'importo riconosciuto dal Tribunale costituisce valore monetario corrente alla data del fatto dannoso e rappresenta l'espressione di un debito di valore essendo destinato alla reintegrazione di un diritto leso da un vulnus costitutivo di un fatto illecito.
La reintegrazione della sfera giuridica dell'avente diritto deve infatti avvenire per aequivalentem ripristinando lo status quo ante con riferimento al giorno dell'evento dannoso.
I predetti importi, pertanto, debbono essere rivalutati dal giorno in cui si è verificato il fatto illecito sino alla data della presente sentenza, onde evitare che il principio nominalistico, imposto dall'art.1277 cod.civ. in tema di adempimento delle obbligazioni pecuniarie, assoggetti il danneggiato ad una inammissibile penalizzazione derivante dall'incremento dei prezzi dei beni e servizi e dal conseguenziale calo del potere di acquisto della valuta2.
Ottenuto mediante la rivalutazione della somma di danaro dovuta l'effetto restitutorio, l'autore del fatto illecito dovrà pure risarcire il danneggiato dal pregiudizio derivante dalla mancata percezione della somma al momento stesso in cui si è verificato il vulnus;
e poichè ai sensi dell'art. 1219 comma
2 n.1 il danneggiante cade in mora sin dal momento della commissione del fatto illecito, gli interessi in parola, computati al saggio legale, decorreranno da quest'ultimo momento temporale e sino al giorno dello effettivo pagamento.
La regola generale è stata peraltro seguita dall'attore – appellante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al capo 2 delle conclusioni.
Naturalmente gli interessi, maturando de die in diem ai sensi del combinato disposto degli artt.821,
1282, 1224 e 1284 cod.civ., dovranno essere computati secondo il saggio legale corrente al momento della loro maturazione, secondo il tasso vigente nel periodo temporale considerato ( dal 01 luglio
15 2021 sino alla data dell'effettivo pagamento).
La rivalutazione della somma dovuta e la corresponsione su questa degli interessi esprimono due diverse tecniche dirette a ristorare due distinti pregiudizi sempre insiti nei c.d. debiti di valore, e bene possono cumularsi tra loro, laddove tanto è precluso nei c.d. debiti di valuta, per i quali vige appieno il principio nominalistico imposto dall'art.1277 cod.civ.3.
Nondimeno al fine di evitare ogni indebito lucro a danno del debitore, gli interessi dovranno essere computati non sulla somma rivalutata integralmente alla data della liquidazione avvenuta in sentenza, ma sull'importo progressivamente rivalutato dal giorno dell'illecito e sino alla data della sentenza, secondo l'indice annuale di rilevamento degli incrementi dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati elaborato dalla rilevazioni dell'I.S.T.A.T.4. 3 “In caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie deve escludersi la possibilità di cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, essendo consentito soltanto allegare l'esistenza di un maggior danno rispetto agli interessi ai sensi dell'art.1224 cod.civ. L'anzidetto cumulo va invece riconosciuto per i debiti di valore, tra i quali è compreso anche quello di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in quanto la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono a funzioni diverse, poichè la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi.”(Cass.Civ.Sez.II n.11937 del 27-11- 1997). I predetti criteri sono applicabili anche in materia di danno alla persona, espresso nelle forme del danno biologico e del danno morale5.
IV.- Le spese del doppio grado di giudizio debbono gravare sul secondo Parte_2
la regola di cui all'art. 91 cpc., anche in riforma dei relativi capi della sentenza appellata e sempre in accoglimento del gravame principale, e con distrazione in favore del costituito procuratore che ne ha fatto richiesta in atto di appello.
P.Q.M.
a) in accoglimento dell'appello di riforma la sentenza n. 781/2023 emessa in Parte_1
data 02 agosto 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 704/2022 dal Giudice di Pace di
RT CA e, per l'effetto, in accoglimento della domanda proposta da dichiara Parte_1
il civilmente responsabile del fatto dannoso verificatosi e lo condanna Controparte_1
al pagamento in favore di esso attore in primo grado della somma di euro 5000,00 come richiesta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado a titolo di risarcimento dei pregiudizi sofferti;
b) in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza gravata, accoglie la domanda di e condanna il a corrispondergli sulle somme così Parte_1 Controparte_1
liquidate 2 la rivalutazione monetaria da computarsi annualmente e consecutivamente dal 01 gennaio
2021, 01 gennaio 2023, 01 gennaio 2024, 01 gennaio 2025 e sino alla data della presente sentenza,
rivalutato alla data della decisione definitiva anche di rinvio, ma devono computarsi con riferimento ai singoli momenti di incremento nominale della somma equivalente al bene perduto, in base ad indici prescelti di rivalutazione ovvero ad un indice medio.”(Cass.Civ.Sez.III n.492 del 15-01-2001).
17 secondo gli indici I.S.T.A.T. di incremento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
ed a corrispondergli gli interessi moratori, computati sulla somma come prima rivalutata,
calcolati essi interessi al saggio legale vigente protempore ex art. 1284 cc dalla data del fatto accaduto il 01 luglio 2021, come precisato nel n. 2 delle conclusioni rassegnate in atto introduttivo, e sino all'effettivo pagamento;
c) in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza gravata, condanna il
[...]
al pagamento in favore dell'appellante-attore delle spese del doppio grado di Controparte_1
giudizio, liquidandole in complessivi euro 370,00 per borsuali, euro 4500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di CTU come liquidate in atti, oltre spese di registrazione della sentenza, con distrazione in favore del costituito procuratore che ne ha fatto richiesta.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 17 novembre 2025;
Il giudice dott.ER MU
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass.Civ.Sez.III n.8876 dell'08-09-1998).
13 2 “L'obbligazione di risarcimento del danno, ancorchè derivante da inadempimento contrattuale, configura un debito di valore, in quanto diretta a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato, sicchè resta sottratta al principio nominalistico e deve, pertanto, essere quantificata dal giudice anche d'ufficio, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta sino alla data della liquidazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.1102 del 04-10-1999, Cass.Civ.Sez.II n.12029 del 28-1-1997, Cass.Civ.Sez.II n.7943 del 29-09-1994). 4 “Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento deve tenersi conto del nocumento finanziario - lucro cessante - subito dal danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio.”(Cass.Civ.Sez.III n.2796 del 10-03-2000).
“In tema di risarcimento danni, al credito di valore vantato dal danneggiato va aggiunto quello - accessorio - da interessi sulla somma capitale, la cui natura di credito di valuta ne impone il computo non con riguardo alla somma già rivalutata, bensì con riferimento al capitale originario, pur se rivalutato di anno in anno secondo gli indici I.S.T.A.T. e con decorrenza dall'epoca di insorgenza di quel credito.”(Cass.Civ.Sez.II n.8165 del 18-08-1998).
“Nella determinazione del danno da ritardato pagamento delle somme liquidate per debiti di valore, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali calcolati sulla somma rivalutata contrasta con il principio secondo cui gli interessi legali non possono calcolarsi dalla data dell'illecito sull'importo risarcitorio
16 5 “Poichè la rivalutazione ha la funzione di adeguare il quantum di una prestazione risarcitoria al valore del bene perduto dal danneggiato, da un lato anche il danno biologico e quello morale sono suscettivi di valutazione all'attualità, ossia al momento dell'emanazione della sentenza;
dall'altro non vi è incompatibilità con il riconoscimento anche degli interessi, volti a ristorare il diverso pregiudizio che l'avente diritto dimostri di aver subito per la ritardata percezione del suo credito.”(Cass.Civ.Sez.III n.9376 del 24-09-1997 Querci c. La Previdente).
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
ER MU in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 01 marzo 2024 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 950 dell'anno 2024
T R A
( ), elettivamente domiciliato in RT CA (TA) al Parte_1 CodiceFiscale_1
Viale Europa n. 1/E presso lo studio dell'Avv. Giacomo Conserva ( ), che CodiceFiscale_2
lo rappresenta e difende come da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
, in persona del Sindaco in carica elettivamente domiciliato in Taranto Parte_2
alla Via Umbria n. 254, presso lo studio dell'Avv. Valentina D'Alessandro ( C.F. C.F._3
che lo rappresenta e difende, in virtù di documentazione in atti;
[...]
Appellata
Ove all'udienza del 07 novembre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt. 359, 189 e 281quiquies cpc, come novellati dal DLvo 149/2022, e la causa era riservata ex lege
1 per la decisione.
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo il sig. , rappresentato ex art. 316 cc dalla genitrice Parte_1 Parte_3
evocava innanzi al Giudice di Pace di RT CA (Ta) il
[...] Parte_2
chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni che assumeva aver subito il 01 luglio 2021
allorquando, percorrendo alle ore 18,05 circa il marciapiede della via Don Minzoni in direzione via
Carmine in abitato di RT CA (Ta) rovinava al suolo per la dedotta asperità presente sul marciapiede nel tratto compreso tra il civico 43 ed il successivo 45.
Si doleva l'attore dell'assenza di apposite segnalazioni che avessero richiamato l'attenzione sulla asperità del suolo e lamentava le lesioni fisiche patite a seguito dell'infortunio e diagnosticate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di RT CA (Ta) come [ trauma contusivo emitorace dx con infrazione costale di IX, VIII, VII, non lesioni parenchimali né di torace né di addome. Trauma
distrattivo cervicale;
altri e non specificati traumatismi di altre sedi specificate, comprese le sedi multiple].
Si costituiva con comparsa di risposta il deducendo: 1) l'infondatezza Controparte_1
della pretesa, essendo il lamentato pregiudizio ascrivibile al fatto e colpa esclusva del minore che non prestava la dovuta attenzione per evitare una anomalìa ben visibile nelle ore diurne in cui era avvenuto il fatto ed in presenza di perfetta luminosità naturale;
2) l'infondatezza della richiesta in ordine al quantum debeatur. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda col ristoro delle spese di lite.
Con sentenza n. 781/2023 emessa in data 02 agosto 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 704/2022 il Giudice di Pace di RT CA così stabiliva:
[1) rigetta la domanda attrice;
2) compensa le spese di lite tra le parti per le ragioni esposte nella parte motiva. Pone definitivamente a carico della parte attrice il costo della resa CTU;
]
Così il Giudice di Pace di RT CA (Ta) argomentava la propria decisione:
[Risulta acclarata la circostanza, anche alla luce della espletata prova testimoniale, che l‟evento
2 accadde in RT CA sull‟attraversamento pedonale di via Don Minzoni, nel tratto compreso tra il civico 43 e 45, in data 01.07.2021 alle ore 18,05 circa. In tale circostanza il minore
[...]
a causa di un “dissesto” presente sul marciapiede cadeva riportando lesioni. Parte attorea Pt_1
vorrebbe dimostrare ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. che il sia da Parte_2
ritenersi responsabile per la sua caduta determinata dalla suddetta “insidia”. La Corte di Cassazione
specifica che: “In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare la custodia va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, sì che soltanto l'oggettiva impossibilità della custodia, intesa come potere di fatto sulla cosa, esclude l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., che peraltro non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia - come nel caso del demanio stradale comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato, o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima, con conseguente obbligo della stessa di osservare le specifiche disposizioni normative disciplinanti detta attività nonché le comuni norme di diligenza e prudenza,
ed il principio generale del "neminem laedere", essendo altrimenti responsabile per i danni derivati a terzi.”(Cass. 6903/2012) Così se è vero che il danneggiato ha l‟onere di provare il nesso causale,
ossia di dimostrare che l‟evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente un impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cassazione, sentenza 26524 del
2020). Nella fattispecie in esame trova applicazione l‟ipotesi del caso fortuito, che è un evento esterno imprevedibile ed inevitabile, che può essere costituito anche dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato. Quando non si applica l'art. 2051 che dispone "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito" per l'impossibilità
concreta di custodire il bene demaniale nella sua interezza, i giudici fanno ricorso all'art. 2043
"qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno", per cui l'ente pubblico risponde dei danni derivanti da questi
3 beni in base alla regola generale del neminem laedere, configurandosi un suo comportamento colposo. Il danneggiato deve provare gli elementi costitutivi del fatto doloso o colposo che ha causato il danno, il nesso di causalità, il danno ingiusto patito e l'imputabilità soggettiva all'ente proprietario. Dovrà essere accertata una situazione di pericolo occulto per l'utente della strada aperta al pubblico, la cosiddetta insidia o trabocchetto, caratterizzata, secondo la giurisprudenza,
da un elemento oggettivo, la "non visibilità", e un elemento soggettivo la "non prevedibilità". Il
soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale dovrà aver usato la normale diligenza senza contribuire al verificarsi del fatto dannoso. L‟evento per cui è causa rientra proprio tra quelle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore disciplinate dal cc. che escludono ogni responsabilità ai sensi dell‟art 2043 e 2051 c.c. ( vedi l‟interrogatorio formale reso dall‟ attore la dep. testimoniale assunta e la documentazione fotografica in atti).
Dalle risultanze di causa è emerso, senza contestazione alcuna, che il “dislivello” era visibile per la sua estensione e data l‟ora in cui avvennero i fatti di causa in cui vi è ancora luce solare, come risulta dai rilievi fotografici prodotti in atti e che ove quel minimo di attenzione richiesto fosse stato rispettato l‟evento causato dal minimo di dislivello non si sarebbe verificato. Detto comportamento recide il nesso di causa e da solo diviene causa efficiente del danno. Se la buca sulla strada è
avvistabile ed evitabile, la causa della caduta va ricercata nella colpevole inavvedutezza comportamentale della danneggiata (Cassazione n. 16034/2023) La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 7 giugno 2023, n. 16034 precisa che la causa della caduta va ricercata nella condotta imprudente del danneggiato. Infatti, su chi entra in contatto con la cosa custodita (nel nostro caso,
la strada) grava un dovere di cautela in virtù del principio di solidarietà (art. 2 Cost.). Gli ermellini escludono la responsabilità del giacché, nel caso di specie, la causa esclusiva della caduta Pt_2
deriva dalla “colpevole inavvedutezza comportamentale” e la presenza dell‟avvallamento deve considerarsi come mero teatro dell‟evento, non già come causa. Pertanto, la domanda proposta dalla sig.ra quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_3
non è fondata e di conseguenza non potrà essere accolta. L‟istruttoria espletata e Parte_1
la documentazione prodotta in atti, infatti, pur avendo dato prova dell‟evento non ha dimostrato la responsabilità per l‟occorso in capo all‟Ente civico che ha l‟onere di provvedere alla
4 manutenzione stradale. In tema di responsabilità da „insidia stradale‟, infatti, se è vero che l‟ente proprietario della strada teatro del sinistro è responsabile verso i terzi per la custodia e la manutenzione della strada stessa, è altrettanto vero che sul pedone incombe il dovere usare in modo corretto e responsabile la strada. Pertanto, l‟ente proprietario della strada aperta al pubblico risponderà dei sinistri causati da situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, a meno che si accerti la possibilità per l‟utente danneggiato di percepire o di prevedere con l‟ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Tanto sull‟an nulla sul quantum Le spese e le competenze di lite sono compensate reputando un giusto motivo per fare ciò la circostanza che la domanda, pur non sorretta da prova sufficiente al suo accoglimento, non fosse in ogni caso del tutto sfornita di elementi a sostegno.]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni:
[1) accertare e dichiarare la fondatezza della domanda proposta da;
2) per l'effetto, Parte_1
condannare il , in persona del suo Sindaco protempore, al pagamento in Parte_2
favore del sig. della somma complessiva di € 5.000,00, a titolo di risarcimento dei Parte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in occasione dell'evento sinistroso del 01.07.2021, con espressa rinuncia alla maggior somma ed agli interessi, ma con gli stessi a decorrere dal giorno della domanda fino all'effettivo soddisfo, ovvero di quella minore somma che si riterrà di giustizia;
3) con vittoria delle spese e dei compensi di causa del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.]
A sostegno delle richieste deduceva l'appellante: 1) error in iudicando nella valutazione dei risultati della istruttoria;
2) contraddittorietà nella motivazione su un punto decisivo della controversia;
3)
omesso esperimento dell'interrogatorio formale del danneggiato;
4) invisibilità oggettiva del dislivello tra i mattoni, come attestata dalla dichiarazione testimoniale resa alla udienza del 15
marzo 2023, ed assenza di qualsiasi segnaletica avente ad oggetto tale asperità.
Si costituiva con comparsa di risposta in appello il rassegnando le Controparte_1
seguenti conclusioni:
5 [1) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e diritto e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, per tutti i motivi esposti;
2) Condannare, l'appellante, al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio, come per legge.]
Così argomentava le proprie richieste processuali il : Parte_2
[I motivi di appello sono del tutto infondati. L'odierno appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia interpretato erroneamente gli elementi istruttori raccolti nel corso del giudizio.
Contrariamente a quanto eccepito da controparte, il convenuto condivide pienamente l'iter Pt_2
logico-giuridico condotto dal Giudice di prime cure, nell'esame della controversia de quo agitur. Il
Giudice del primo grado, nella sentenza impugnata, non ha fatto altro che applicare i più recenti orientamenti giurisprudenziali. Ed invero, come affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 2376
del 24.01.2024, l'art. 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa e incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, «indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima». Dissimilmente dalla ricostruzione operata dall'odierno appellante, gli ermellini precisano che l'art. 2051 c.c. non prevede una presunzione di colpa. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la responsabilità ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva ed hanno escluso la responsabilità
presunta (Cass. 2477/2018; Cass. 2483/2018; Cass. SS.UU. 20943/2022). La teoria della presunzione di responsabilità in capo al custode si fonda sul principio che, se la cosa fosse stata ben controllata,
non avrebbe arrecato alcun danno. Detta teoria è ormai superata, in quanto la capacità di controllo e vigilanza sulla res non è un elemento costitutivo della fattispecie. Infatti, il custode può liberarsi dalla responsabilità fornendo la prova liberatoria che consiste nella dimostrazione del caso fortuito e non nella dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (come, invece, avviene in altre fattispecie, si pensi alla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.) e alla responsabilità per la circolazione dei veicoli (art. 2054 c.c.). L'art. 2051 c.c. prevede l'esenzione di responsabilità del custode solo nell'ipotesi del caso fortuito. Secondo un brocardo “fortuitus casus est qui nullo humano consilio praevideri potest”. Esso può dipendere da fatto naturale o del terzo,
le sue caratteristiche sono l'imprevedibilità e l'inevitabilità da un punto di vista oggettivo, senza
6 che assuma alcuna importanza la diligenza del custode. Il caso fortuito può derivare anche dalla condotta del danneggiato, allorché essa abbia un'efficienza causale nella produzione dell'evento. In altre parole, il comportamento del danneggiato esclude la responsabilità del custode allorché, da sola, abbia costituito l'unica causa per cui si è verificato il danno. La condotta del danneggiato, che entri in rapporto con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. Si applica l'art. 1227 c. 1 c.c. a mente del quale se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Si ricorda che il comportamento del danneggiato va valutato anche in ossequio al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà (art. 2 Cost.). Le Sezioni Unite, nella sentenza innanzi richiamata, precisano quanto segue: “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. La
condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove,
per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno,
sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel "formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa" mentre "non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" ( Cass. Sez.
3, ord. n. 14228 del 2023, e Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943). Per tale ultimo assunto,
di nessuna rilevanza si palesa quanto eccepito da controparte in merito al fatto che dall'istruttoria di primo grado non sarebbe emerso un comportamento negligente del danneggiato. Tanto in
7 ragione del fatto che la condotta del danneggiato non debba essere necessariamente “abnorme,
eccezionale, imprevedibile ed inevitabile”. E' sufficiente, perchè sia individuata la condotta imprudente del danneggiato, la mancata adozione delle cautele normalmente previste in rapporto alle circostanze. Il Sig. , come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, non adottava Pt_1
la cautela e la diligenza necessaria agli utenti della pubblica via. Tanto, perchè, l'avvallamento del marciapiede in questione era assolutamente visibile, come emerge dalla documentazione fotografica in atti e lo era ancor più, perchè il sinistro si verificava nelle ore di illuminazione diurna.
Il dislivello era assolutamente di facile percezione. Se l'odierno appellante avesse utilizzato cautela e diligenza nel percorrere quel tratto di strada o quantomeno la minima attenzione, certamente sarebbe riuscito ad evitare di procurarsi le lamentate lesioni. Per tutte queste ragioni si insiste nel rigetto dell'appello.]
Motivi della decisione
1.-- Il principio di cd autoresponsabilità è codificato nell'art. 1227 del codice civile che, sotto la rubrica “concorso del fatto colposo del creditore”, così disponeva il 21 aprile 1942 e così dispone tutt'oggi: “1.- Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 2.- Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.”
L'autoresponsabilità nell'uso dei beni demaniali aperti alla fruizione della generalità dei consociati trova un limite nella ipotesi di insidia e/o trabbocchetto elaborata dalla giurisprudenza:
“La giurisprudenza, sia dei giudici di merito sia della Corte di cassazione, in effetti é da tempo consolidata nel senso che colui il quale intenda far valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, deve - una volta esclusa, nei limiti sopra chiariti, l'applicabilità dell'art. 2051 - dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad un'insidia (o trabocchetto), cioé ad una situazione di fatto che rappresenti pericolo occulto per l'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada aperta al pubblico.
Ma il giudice a quo non ha colto le ragioni e la portata di codesto indirizzo giurisprudenziale, consolidatosi dopo una complessa e sempre più raffinata elaborazione, che ebbe inizio sin dalla
8 entrata in vigore della legge 20 marzo 1865 all.E, abolitrice del contenzioso amministrativo, passando poi attraverso varie fasi. Ragioni e portata, che sono tali da far considerare prive di consistenza le censure mosse nell'ordinanza di rimessione, secondo quanto appresso chiarito.
Anzitutto é da rammentare che l'art. 2043 cod. civ. contiene una clausola generale. Il legislatore, infatti, ha utilizzato una formula aperta, che consente al giudice l'adattamento di tale norma alle circostanze del caso attraverso la valutazione dei limiti di meritevolezza degli interessi pretesamente lesi, anche in relazione ad altri interessi antagonisti, secondo l'evolversi della coscienza sociale e del sistema giuridico generale nonchè degli strumenti normalmente a disposizione dei soggetti titolari di tali interessi. Sicchè, nelle fattispecie come quella in esame, é compito del giudice ordinario accertare secondo le circostanze di tempo e di luogo se la pubblica amministrazione sia in concreto responsabile per i danni, tenuto conto anche del particolare rapporto di fatto che, da una parte, il proprietario e, dall'altra, il terzo danneggiato hanno con la cosa in relazione alla quale l'evento si verifica.
Occorre poi considerare che la manutenzione delle strade costituisce per l'ente pubblico un dovere istituzionale non correlato a un diritto soggettivo dei privati, i quali possono far valere soltanto un interesse legittimo al corretto esercizio del potere discrezionale dell'ente medesimo. Pertanto il difetto di manutenzione assume rilievo, nei rapporti con i privati, unicamente allorchè la pubblica amministrazione non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi, in violazione del principio fondamentale del neminem laedere: venendo così a superare il limite esterno della propria discrezionalità, con conseguente sua sottoposizione al regime generale di responsabilità dettato dall'art. 2043 cod. civ.
Ma, nell'accertamento in concreto di questa, non si può ignorare il particolare rapporto che - come sopra si é già accennato - hanno con la strada pubblica, da una parte, l'ente proprietario e, dall'altra, gli utenti, i quali, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati d'un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità.
Ebbene, in questo quadro, la nozione d'insidia stradale viene a configurarsi come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di "semplificazione analitica" della fattispecie generatrice della responsabilità in esame. Se e in quanto il danneggiato provi l'insidia, può e deve
9 essere affermata la responsabilità della pubblica amministrazione, salvo che questa, a sua volta, provi di non aver potuto rimuovere - adottando le misure idonee - codesta situazione di pericolo, i cui elementi costitutivi il giudice ha comunque il compito di individuare in modo specifico (fra l'altro precisando gli standards di diligenza connessi alla visibilità e prevedibilità nonchè all'evitabilità del pericolo stesso, in relazione all'uso della strada), onde accertare in definitiva se ricorrano, a stregua delle peculiarità del caso, le condizioni richieste dall'art. 2043 cod. civ.
Che poi, una volta acclarata in tal modo la responsabilità della pubblica amministrazione, di regola risulti inapplicabile l'art. 1227, primo comma, cod. civ., dipende da evidenti ragioni di incompatibilità logica fra un possibile concorso di colpa del danneggiato e la stessa nozione d'insidia, essendo questa contraddistinta appunto dai caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità del pericolo.”(Corte Costituzionale, sentenza n. 156/1999).
Occorre pertanto procedere all'accertamento in fatto per verificare se l'irregolarità della sede stradale avesse o meno le caratteristiche della insidia o trabocchetto.
L'evento si sarebbe verificato alle ore 18,05 circa del 01 luglio 2020 in abitato di RT CA (Ta) lungo il marciapiede della Via Don Minzoni in direzione della Via Carmine, in condizioni di luminosità ideali che avrebbero consentito a qualsiasi persona diligente di scorgere utilmente eventuali ostacoli ubicati nel percorso pedonale.
Le fotografie prodotte effigiano un tratto del marciapiede ricoperto da mattoni in cemento pressato a rilievo e colorati in rosso.
Nel tratto interessato i mattoni presentano un dislivello orizzontale di traverso rispetto all'asse di cammino del pedone e, in particolare, con lieve depressione seguita dal bordo della pavimentazione successiva rimasta invece al suo livello originario.
I mattoni non presentano lesioni di dimensioni consistenti ed idonee per dimensioni e caratteristiche a richiamare l'attenzione del pedone.
E' così possibile che nell'incedere della deambulazione il piede possa aver urtato ed inciampato in tale dislivello oggettivamente scarsamente visibile.
La composizione strutturale del segmento di strada è pertanto oggettivamente idonea a costituire
10 insidia o trabocchetto.
A tanto si aggiunge l'uniformità del colore di fondo, essendo l'asperità connotata da un colore rossiccio uniforme proprio del materiale di composizione.
Non vi era così un contrasto cromatico che potesse mettere sull'avviso il pedone ed indurlo a trattenere lo sguardo per qualche provvidenziale istante oltre il tempo normalmente dedicato alla disamina del percorso da seguire.
Il contrasto cromatico rappresenta infatti una delle regole di comune prudenza più efficaci per rendere visibile e quindi evitabile una situazione di potenziale pericolo e, per converso, la omogeneità cromatica e strutturale è infatti uno degli elementi maggiormente indiziati di trasformare la superficie calpestabile in insidia e/o trabocchetto:
“Le caratteristiche intrinseche della buca, come rilevabili dalle fotografie prodotte nel fascicolo attoreo, consentono di attribuirle le caratteristiche della insidia. E' infatti situata su di un tratto di strada con manto di asfalto palesemente usurato e di colore grigio-chiaro, onde il colorito proprio della brecciolina e del fango che affiora dal fondo della buca si confonde con il resto della carreggiata, rendendo la buca non distinguibile.” (Così il giudice unico dott. ER MU nella sentenza monocratica emessa il 02 novembre 2004 nel procedimento n.350/2001 r.g.Tribunale di
Brindisi Sezione Distaccata di Fasano).
“Anche le caratteristiche intrinseche della buca, come rilevabili dalle fotografie prodotte nel fascicolo attoreo, consentono di attribuirle le caratteristiche della insidia. E' infatti situata su di un tratto di strada con manto di asfalto palesemente usurato e di colore grigio-chiaro, onde il colorito proprio della brecciolina e del fango che affiora dal fondo della buca si confonde con il resto della carreggiata, rendendo la buca non distinguibile.” (Così il giudice unico dott. ER MU nella sentenza monocratica emessa il 22 gennaio 2005 nel procedimento n. 249/2001 r.g. Tribunale di
Brindisi Sezione Distaccata di Fasano).
“Lo scivolo a causa del quale sarebbe caduta la sig.ra………..è effigiata nella fotografia prodotta nel fascicolo attoreo, ed all'utente che avesse percorso la via pubblica…………….., in normali
11 condizioni di luminosità e visibilità (luce diurna o efficiente illuminazione artificiale notturna), sarebbe apparso nitido ed evidente così come appare nitido ed evidente a chiunque osservi le fotografie prodotte agli atti di causa, anche perché è stato opportunamente realizzato con mattoni di colore rosso e, quindi, costituenti un netto contrasto cromatico con il colore grigiastro della restante parte del marciapiede, lastricata con mattoni in cemento pressato.” .” (così il giudice unico dott.
ER MU nella sentenza monocratica emessa il 09 febbraio 2009 nel procedimento n. 02/2003 vertito nel Tribunale di Brindisi Sezione Distaccata di Fasano).
Non constano precedenti del Tribunale di Taranto che abbiano esaminato la questione in epoca corrispondente a quella delle sentenze sopra menzionate.
Il non sembra inoltre aver allegato l'esistenza di un contratto avente ad Parte_2
oggetto l'affidamento del servizio di ricognizione e periodica manutenzione delle opere incluse nel demanio stradale:
“La circostanza che lo stato di dissesto di una parte del bene demaniale fosse noto all'ente proprietario, comporterà semplicemente la insorgenza di una specifica responsabilità omissiva da parte dei singoli uffici tecnici ed amministrativi sui quali, nell'organigramma dell'ente, incombe l'obbligo di provvedere alla manutenzione periodica del bene, attivando tempestivamente i relativi procedimenti amministrativi e contabili.
E la circostanza che l'ente convenuto abbia stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto la sorveglianza costante della rete stradale, lungi dal costituire fondamento di responsabilità, rappresenta più semplicemente la prova della sollecitudine e della solerzia con cui l'ente proprietario assolve ai propri oneri di manutenere i beni demaniali, attivando un apposito servizio destinato ad eliminare con la massima tempestività le situazioni di dissesto che vengono normalmente prodotte dal logorìo cui è sottoposto il bene aperto alla fruizione della collettività, e cercando, se possibile, di prevenire tutto ciò che è umanamente prevenibile: le severe clausole contrattuali non sembrano abbisognevoli di particolare commento.
Ditalchè così facendo l'ente proprietario dimostra di profondere nella cura della cosa non già la
12 diligenza media del buon padre di famiglia, ma la magna diligentia del diligentissimus vir, suscettibile di elidere anche la culpa levis sulla quale si fonda la responsabilità aquiliana.
Al di là della magna diligentia si pone il casus, l'imprevedibile ed inevitabile, la vis maior cui resisti non potest, o il fatto del terzo, che delineano la frontiera estrema sulla quale si arresta la responsabilità civile.
E non è inutile rilevare come l'art.2053 cod.civ., che dell'art.2051 cod.civ. rappresenta una ipotesi speciale1, consenta al proprietario di andare esente da responsabilità proprio provando che il fatto dannoso non è dovuto a difetto di manutenzione o a difetto di costruzione.
Se, pertanto, il proprietario dell'edificio o della costruzione può andare esente da responsabilità provando di aver manutenuto regolarmente il bene, come potrà mai la stipula del contratto di manutenzione periodica della rete stradale costituire fonte di responsabilità per l'ente proprietario
.” (Così il giudice unico dott. ER MU nella sentenza monocratica emessa il 22 gennaio 2005 nel procedimento n. 249/2001 r.g.Tribunale di Brindisi Sezione Distaccata di Fasano).
L'esistenza di un contratto di manutenzione costituisce così mediante l'equazione casus = non culpa la prova positiva del caso fortuito, ovverosia della verificazione del fatto al di fuori di ogni possibile impegno diligente dell'obbligato.
La disposizione di cui all' art. 2051 cc (“ Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” ) “…….pur essendo formulata in termini tali da indurre parte della dottrina e della giurisprudenza a ricondurla nell'alveo delle ipotesi di responsabilità oggettiva, connotate da rapporto di specialità con il paradigma generale della responsabilità civile costituito dall'art.2043 cod.civ. che, tra i propri elementi costitutivi, esige la esistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, si limita ad introdurre una mera inversione dell'onere della prova liberatoria, che il custode può efficacemente fornire non solo in modo diretto, attraverso la indicazione del fortuito accidentale verificatosi, ma anche in modo indiretto secondo la nota equazione casus=non culpa.
E proprio grazie a questa seconda e corretta lettura della ipotesi speciale di responsabilità si comprende agevolmente la ratio della esclusione in parola: la vasta estensione dei beni in parola rende impossibile e, quindi, inesigibile la osservanza di quei poteri-doveri di controllo e vigilanza sul determinismo della res che il custode può e deve porre in essere al fine di scongiurare la propagazione di serie causali produttive di eventi lesivi di diritti ed interessi dei terzi.
Con il risultato di rendere impossibile a priori l'assolvimento dell'onere probatorio - già gravato dalla inversione - a carico del custode, e con l'ulteriore effetto di vedere la introduzione surrettizia di una ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva.” (Così il giudice unico dott. ER MU nella sentenza monocratica emessa il 22 novembre 2004 nel procedimento n.16/2002 r.g. Tribunale di Brindisi Sez. Dist. , interamente pubblicata in ). CP_2 CP_3
Non consta l'esistenza di provvedimenti argomentati ed articolati in diritto che sulla problematica de qua siano stati emessi dal Tribunale dii Taranto in epoca anteriore o successiva alla sentenza resa dallo scrivente il 22 novembre 2004.
In conclusione anche l'ipotesi di insidia e/o trabbocchetto trova un limite nella possibilità che l' Ente
proprietario della cosa provi l'assenza di colpa dimostrando di aver profuso la magna diligentia del diligentissimus vir nell'impedire il fatto, ad esempio curando meticolosamente la manutenzione della rete viaria mediante la stipula di appositi contratti di controllo ed intervento con apposite imprese specializzate.
Siffatta prova non sembra essere stata fornita dal e, pertanto, deve ritenersi Parte_2
realizzata l'ipotesi di responsabilità per insidia stradale.
II.- In accoglimento dell'appello principale, ed in reiezione dell'appello incidentale, la sentenza impugnata deve essere riformata con accoglimento integrale della domanda proposta in primo grado dal sig. , come quantificata nel corso del giudizio medesimo, con l'attribuzione Parte_1
dell'importo di euro 5000,00, essendo rimaste generiche le obiezioni e difese rassegnate dal convenuto in ordine al quantum debeatur. Parte_2
14 III.- L'importo riconosciuto dal Tribunale costituisce valore monetario corrente alla data del fatto dannoso e rappresenta l'espressione di un debito di valore essendo destinato alla reintegrazione di un diritto leso da un vulnus costitutivo di un fatto illecito.
La reintegrazione della sfera giuridica dell'avente diritto deve infatti avvenire per aequivalentem ripristinando lo status quo ante con riferimento al giorno dell'evento dannoso.
I predetti importi, pertanto, debbono essere rivalutati dal giorno in cui si è verificato il fatto illecito sino alla data della presente sentenza, onde evitare che il principio nominalistico, imposto dall'art.1277 cod.civ. in tema di adempimento delle obbligazioni pecuniarie, assoggetti il danneggiato ad una inammissibile penalizzazione derivante dall'incremento dei prezzi dei beni e servizi e dal conseguenziale calo del potere di acquisto della valuta2.
Ottenuto mediante la rivalutazione della somma di danaro dovuta l'effetto restitutorio, l'autore del fatto illecito dovrà pure risarcire il danneggiato dal pregiudizio derivante dalla mancata percezione della somma al momento stesso in cui si è verificato il vulnus;
e poichè ai sensi dell'art. 1219 comma
2 n.1 il danneggiante cade in mora sin dal momento della commissione del fatto illecito, gli interessi in parola, computati al saggio legale, decorreranno da quest'ultimo momento temporale e sino al giorno dello effettivo pagamento.
La regola generale è stata peraltro seguita dall'attore – appellante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al capo 2 delle conclusioni.
Naturalmente gli interessi, maturando de die in diem ai sensi del combinato disposto degli artt.821,
1282, 1224 e 1284 cod.civ., dovranno essere computati secondo il saggio legale corrente al momento della loro maturazione, secondo il tasso vigente nel periodo temporale considerato ( dal 01 luglio
15 2021 sino alla data dell'effettivo pagamento).
La rivalutazione della somma dovuta e la corresponsione su questa degli interessi esprimono due diverse tecniche dirette a ristorare due distinti pregiudizi sempre insiti nei c.d. debiti di valore, e bene possono cumularsi tra loro, laddove tanto è precluso nei c.d. debiti di valuta, per i quali vige appieno il principio nominalistico imposto dall'art.1277 cod.civ.3.
Nondimeno al fine di evitare ogni indebito lucro a danno del debitore, gli interessi dovranno essere computati non sulla somma rivalutata integralmente alla data della liquidazione avvenuta in sentenza, ma sull'importo progressivamente rivalutato dal giorno dell'illecito e sino alla data della sentenza, secondo l'indice annuale di rilevamento degli incrementi dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati elaborato dalla rilevazioni dell'I.S.T.A.T.4. 3 “In caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie deve escludersi la possibilità di cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, essendo consentito soltanto allegare l'esistenza di un maggior danno rispetto agli interessi ai sensi dell'art.1224 cod.civ. L'anzidetto cumulo va invece riconosciuto per i debiti di valore, tra i quali è compreso anche quello di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in quanto la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono a funzioni diverse, poichè la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi.”(Cass.Civ.Sez.II n.11937 del 27-11- 1997). I predetti criteri sono applicabili anche in materia di danno alla persona, espresso nelle forme del danno biologico e del danno morale5.
IV.- Le spese del doppio grado di giudizio debbono gravare sul secondo Parte_2
la regola di cui all'art. 91 cpc., anche in riforma dei relativi capi della sentenza appellata e sempre in accoglimento del gravame principale, e con distrazione in favore del costituito procuratore che ne ha fatto richiesta in atto di appello.
P.Q.M.
a) in accoglimento dell'appello di riforma la sentenza n. 781/2023 emessa in Parte_1
data 02 agosto 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 704/2022 dal Giudice di Pace di
RT CA e, per l'effetto, in accoglimento della domanda proposta da dichiara Parte_1
il civilmente responsabile del fatto dannoso verificatosi e lo condanna Controparte_1
al pagamento in favore di esso attore in primo grado della somma di euro 5000,00 come richiesta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado a titolo di risarcimento dei pregiudizi sofferti;
b) in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza gravata, accoglie la domanda di e condanna il a corrispondergli sulle somme così Parte_1 Controparte_1
liquidate 2 la rivalutazione monetaria da computarsi annualmente e consecutivamente dal 01 gennaio
2021, 01 gennaio 2023, 01 gennaio 2024, 01 gennaio 2025 e sino alla data della presente sentenza,
rivalutato alla data della decisione definitiva anche di rinvio, ma devono computarsi con riferimento ai singoli momenti di incremento nominale della somma equivalente al bene perduto, in base ad indici prescelti di rivalutazione ovvero ad un indice medio.”(Cass.Civ.Sez.III n.492 del 15-01-2001).
17 secondo gli indici I.S.T.A.T. di incremento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
ed a corrispondergli gli interessi moratori, computati sulla somma come prima rivalutata,
calcolati essi interessi al saggio legale vigente protempore ex art. 1284 cc dalla data del fatto accaduto il 01 luglio 2021, come precisato nel n. 2 delle conclusioni rassegnate in atto introduttivo, e sino all'effettivo pagamento;
c) in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza gravata, condanna il
[...]
al pagamento in favore dell'appellante-attore delle spese del doppio grado di Controparte_1
giudizio, liquidandole in complessivi euro 370,00 per borsuali, euro 4500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di CTU come liquidate in atti, oltre spese di registrazione della sentenza, con distrazione in favore del costituito procuratore che ne ha fatto richiesta.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 17 novembre 2025;
Il giudice dott.ER MU
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass.Civ.Sez.III n.8876 dell'08-09-1998).
13 2 “L'obbligazione di risarcimento del danno, ancorchè derivante da inadempimento contrattuale, configura un debito di valore, in quanto diretta a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato, sicchè resta sottratta al principio nominalistico e deve, pertanto, essere quantificata dal giudice anche d'ufficio, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta sino alla data della liquidazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.1102 del 04-10-1999, Cass.Civ.Sez.II n.12029 del 28-1-1997, Cass.Civ.Sez.II n.7943 del 29-09-1994). 4 “Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento deve tenersi conto del nocumento finanziario - lucro cessante - subito dal danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio.”(Cass.Civ.Sez.III n.2796 del 10-03-2000).
“In tema di risarcimento danni, al credito di valore vantato dal danneggiato va aggiunto quello - accessorio - da interessi sulla somma capitale, la cui natura di credito di valuta ne impone il computo non con riguardo alla somma già rivalutata, bensì con riferimento al capitale originario, pur se rivalutato di anno in anno secondo gli indici I.S.T.A.T. e con decorrenza dall'epoca di insorgenza di quel credito.”(Cass.Civ.Sez.II n.8165 del 18-08-1998).
“Nella determinazione del danno da ritardato pagamento delle somme liquidate per debiti di valore, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali calcolati sulla somma rivalutata contrasta con il principio secondo cui gli interessi legali non possono calcolarsi dalla data dell'illecito sull'importo risarcitorio
16 5 “Poichè la rivalutazione ha la funzione di adeguare il quantum di una prestazione risarcitoria al valore del bene perduto dal danneggiato, da un lato anche il danno biologico e quello morale sono suscettivi di valutazione all'attualità, ossia al momento dell'emanazione della sentenza;
dall'altro non vi è incompatibilità con il riconoscimento anche degli interessi, volti a ristorare il diverso pregiudizio che l'avente diritto dimostri di aver subito per la ritardata percezione del suo credito.”(Cass.Civ.Sez.III n.9376 del 24-09-1997 Querci c. La Previdente).