TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 20/06/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 704/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 704/2024 avente ad oggetto: appalto – denuncia di vizi e difetti – eccezione d'inadempimento promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GAROFALO Parte_1 P.IVA_1 a in Ind ico presso il difensore
PARTE ATTRICE in opposizione contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. DEANGELIS SARA e Controparte_1 P.IVA_2 CO, domiciliata in VIA PIERO LUCCA 1 13100 VERCELLI presso il difensore
PARTE CONVENUTA opposta
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 19.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c., ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo emesso in favore di da questo Tribunale n. 140/2024, con il quale è stato Controparte_1 ingiunto il pagamento della somma di 23.641,00 euro, oltre interessi e spese. Parte ha eccepito che il pagamento non è dovuto perché le prestazioni di controparte non sono state correttamente adempiute e, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per non essere stata coltivato il procedimento di mediazione e/o quello di negoziazione.
Si è costituita contestando gli assunti avversari e chiedendo la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo e comunque la condanna al pagamento delle somme dovute.
È stata concessa provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. al d.i. opposto.
La causa è stata ritenuta documentale per le ragioni di cui all'ordinanza del 13.2.2025, che si richiama, indi, fissata udienza di discussione orale, la causa è stata discussa e viene decisa nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c.
II
L'eccezione d'improcedibilità formulata da parte opponente, per mancato esperimento della mediazione o della “conciliazione” assistita è infondata.
L'appalto non è materia ricompresa nella media-conciliazione obbligatoria e, per quanto concerne la negoziazione assistita, essa non si applica ai procedimenti monitori, inclusa la fase di opposizione.
III
Si richiama la Giurisprudenza già citata con ordinanza del 13.2.2025: “In caso di denuncia
d'inadempienze reciproche, nei contratti con prestazioni corrispettive è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambo le parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti, perché l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 20614 del 24/09/2009).
pagina 2 di 6 Più precisamente: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione del proprio rifiuto di adempiere, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche di quello logico, essendo necessario stabilire se vi sia relazione causale ed adeguatezza, nel senso della proporzionalità rispetto alla funzione economico - sociale del contratto, tra l'inadempimento dell'uno e il precedente inadempimento dell'altro. Peraltro, il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6564 del 02/04/2004).
Potendo qualificare il rapporto intercorso tra le parti in termini di appalto, occorre ricordare che:
“In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 cod. civ. integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può - al fine di paralizzare la pretesa avversaria - opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimplenti non est adimplendum", richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 4446 del 20/03/2012).
Ancora: “In tema di appalto, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione” (Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26365 del 26/11/2013).
Occorre rappresentare, tuttavia, che: “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che
l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 7267 del 13/03/2023).
Ancora: “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente pagina 3 di 6 verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 19146 del
09/08/2013).
Spetta al committente, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dall'appaltatore, l'onere di provare la tempestività della denuncia, che è condizione dell'azione (cfr. Cass. 14039/2007 ex multis).
Ogni volta che il committente deduca l'esistenza di un vizio/difetto, ma abbia accettato l'opera, anche per fatti concludenti, è onere del committente dimostrare l'esistenza del vizio/difetto, quantomeno, deve allegare in maniera sufficientemente chiara il problema che lamenta e provare le conseguenze patite.
A monte, inoltre, deve provare la tempestiva denuncia del vizio o difetto, a pena di decadenza.
IV
L'opposizione non merita accoglimento, per le ragioni che seguono. Parte riferisce che avrebbe dovuto provvedere alla fornitura e posa della copertura negli CP_1 stabili in Limbiate, siti in via Trieste e via Einaudi, nonché in Castelletto Sopra Ticino, in via Oldrina. Parte riferisce (pag. 2 dell'atto di cit. in opp.):
• che in tutti e tre gli edifici si sono verificate delle infiltrazioni dovute “alla mancata tenuta delle acque meteoriche”;
• che in due dei detti cantieri, atteso che non è intervenuta a porre rimedio, è intervenuta CP_1
Parte direttamente “tamponando le infiltrazioni con sigillature in silicone”;
• che nel cantiere in via Trieste, a Lambiate, la copertura è risultata non idonea allo scopo per cui è destinata, con la conseguenza che la committente dei lavori, Green Construction s.r.l., ha sospeso i pagamenti, rappresentando di dover effettuare sostituzione della copertura. Parte allega e documenta di aver inviato pec del 19.2.2024 all'opposta (doc. 5 dell'opponente), con la quale ritiene di aver sollevato eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. si è costituita contestando la genericità e l'esistenza dei vizi come asseritamente denunciati da CP_1 controparte e ha eccepito la decadenza dell'appaltatore dalla denuncia dei vizi.
La pec del 19.2.2024 segue, come indica l'incipit della mail stessa, un sollecito di pagamento di PE Parte per cui solamente dopo aver ricevuto il sollecito di pagamento ha inviato la mail in questione, la quale è piuttosto generica rispetto alla contestazione di vizi e difetti e, in ogni caso, si riferisce esclusivamente ed esplicitamente al cantiere di via Trieste in Limbiate.
pagina 4 di 6 Ne consegue, per prima cosa, che non vi è alcuna denuncia tempestiva di vizi o difetti, ai sensi dell'art. 1667 c.c., con riguardo agli altri due cantieri, per i quali parte opposta ricorda è stato richiesto il pagamento con le fatture azionate in via monitoria n. 16 del 23.1.24 (per 8.648,00 euro) e n. 7 dell'11.1.24
(per 6.368,00 euro). Parte Per questi cantieri non prova tempestiva denuncia degli asseriti vizi.
Non solo.
La denuncia effettuata con pec del 19.2.24, attinente esclusivamente al cantiere in via Trieste, a
Limbiate, appare alquanto fumosa e generica, non essendo evincibile dalla sua lettura che tipo di vizio o difetto sia imputato alla CP_1
Nel corpo della mail si fa riferimento ad una perizia di parte, a fotografie e ad un video, ma alcuna produzione in atti riguarda tali riferiti documenti e, al contrario, un video dei luoghi, alla data del 27.2.2024, Parte è stato prodotto da parte opposta. Su tale video non ha preso posizione specifica. ha replicato che la copertura in via Trieste è stata rifatta per un problema di progettazione. CP_1
Parte Non vi è prova che il vizio o il difetto, come genericamente denunciato da sia dipeso dalla posa in opera di CP_1
Parte Solamente con l'atto di citazione in opposizione, per la prima volta, fa espresso riferimento a delle infiltrazioni, visto che la circostanza non è esplicitata nella mail del 19.2.2024 (doc. 5 dell'opponente)
e, affinché possa essere condotto approfondimento istruttorio sull'eccezione d'inadempimento sollevata da Parte
sarebbe stato necessario provare una tempestiva e circostanziata denuncia di vizi e difetti;
avendo, al Parte contrario, sollevato denuncia, successivamente a sollecito di pagamento, del tutto generica, non è possibile approfondire a livello istruttorio.
In ogni caso, per il vizio sollevato esclusivamente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in relazione, cioè, a delle infiltrazioni dovute “alla mancata tenuta delle acque meteoriche”, non è a posteriori Parte possibile accertare la causa di queste infiltrazioni perché ammette di essere intervenuta direttamente e con un terzo, ne consegue che una modifica dello stato dei luoghi non permette più di apprezzare le cause delle infiltrazioni e non è possibile stabilire se la colpa dovesse ricadere sulla o, come da quest'ultima CP_1 sostenuto, il vizio fosse imputabile a difetto di progettazione, di cui era direttamente responsabile Pt_1
Per questa ragione assorbente non è stata neppure licenziata una C.T.U., infatti, non è più utile un accertamento su una copertura che non è quella originariamente realizzata dalla e la c.t.u. Controparte_1 sarebbe esplorativa, piuttosto, a suo tempo, la parte avrebbe potuto chiedere un a.t.p. per “fotografare” lo stato dei luoghi prima dell'intervento.
pagina 5 di 6 Come sopra ricordato: “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto”
(Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 7267 del 13/03/2023). Parte Il committente, qui ha accettato l'opera per fatti concludenti non avendo dato prova di una tempestiva denuncia dei vizi e difetti e solo successivamente alla richiesta di pagamento della ha CP_1 sollevato l'eccezione d'inadempimento, formulando una contestazione che non è più dimostrabile in sede processuale, mancando la possibilità di effettuare accertamenti sui cantieri una volta modificato lo stato dei Parte luoghi con intervento che la stessa ammette essere stato fatto, anche da parte di terzi.
Il decreto ingiuntivo, già munito di esecutività, deve essere confermato.
V
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, vista la nota spese depositata, sulla base dei parametri medi del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, fatta esclusione per la fase di trattazione e istruttoria che, in ragione del carattere documentale della lite, si ritiene da liquidare secondo i parametri minimi, previsti per le cause di valore rientrante nello scaglione fino a
26.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: rigetta l'opposizione e le domande formulate dall'opponente tutte, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 140/2024 di questo Tribunale, già munito di esecutività, che conferma;
dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso in favore di parte opposta delle spese di questa opposizione, complessivamente liquidate in 4.237,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Vercelli, 19.6.2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 704/2024 avente ad oggetto: appalto – denuncia di vizi e difetti – eccezione d'inadempimento promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GAROFALO Parte_1 P.IVA_1 a in Ind ico presso il difensore
PARTE ATTRICE in opposizione contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. DEANGELIS SARA e Controparte_1 P.IVA_2 CO, domiciliata in VIA PIERO LUCCA 1 13100 VERCELLI presso il difensore
PARTE CONVENUTA opposta
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 19.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c., ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo emesso in favore di da questo Tribunale n. 140/2024, con il quale è stato Controparte_1 ingiunto il pagamento della somma di 23.641,00 euro, oltre interessi e spese. Parte ha eccepito che il pagamento non è dovuto perché le prestazioni di controparte non sono state correttamente adempiute e, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per non essere stata coltivato il procedimento di mediazione e/o quello di negoziazione.
Si è costituita contestando gli assunti avversari e chiedendo la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo e comunque la condanna al pagamento delle somme dovute.
È stata concessa provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. al d.i. opposto.
La causa è stata ritenuta documentale per le ragioni di cui all'ordinanza del 13.2.2025, che si richiama, indi, fissata udienza di discussione orale, la causa è stata discussa e viene decisa nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c.
II
L'eccezione d'improcedibilità formulata da parte opponente, per mancato esperimento della mediazione o della “conciliazione” assistita è infondata.
L'appalto non è materia ricompresa nella media-conciliazione obbligatoria e, per quanto concerne la negoziazione assistita, essa non si applica ai procedimenti monitori, inclusa la fase di opposizione.
III
Si richiama la Giurisprudenza già citata con ordinanza del 13.2.2025: “In caso di denuncia
d'inadempienze reciproche, nei contratti con prestazioni corrispettive è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambo le parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti, perché l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 20614 del 24/09/2009).
pagina 2 di 6 Più precisamente: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione del proprio rifiuto di adempiere, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche di quello logico, essendo necessario stabilire se vi sia relazione causale ed adeguatezza, nel senso della proporzionalità rispetto alla funzione economico - sociale del contratto, tra l'inadempimento dell'uno e il precedente inadempimento dell'altro. Peraltro, il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6564 del 02/04/2004).
Potendo qualificare il rapporto intercorso tra le parti in termini di appalto, occorre ricordare che:
“In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 cod. civ. integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può - al fine di paralizzare la pretesa avversaria - opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimplenti non est adimplendum", richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 4446 del 20/03/2012).
Ancora: “In tema di appalto, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione” (Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26365 del 26/11/2013).
Occorre rappresentare, tuttavia, che: “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che
l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 7267 del 13/03/2023).
Ancora: “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente pagina 3 di 6 verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 19146 del
09/08/2013).
Spetta al committente, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dall'appaltatore, l'onere di provare la tempestività della denuncia, che è condizione dell'azione (cfr. Cass. 14039/2007 ex multis).
Ogni volta che il committente deduca l'esistenza di un vizio/difetto, ma abbia accettato l'opera, anche per fatti concludenti, è onere del committente dimostrare l'esistenza del vizio/difetto, quantomeno, deve allegare in maniera sufficientemente chiara il problema che lamenta e provare le conseguenze patite.
A monte, inoltre, deve provare la tempestiva denuncia del vizio o difetto, a pena di decadenza.
IV
L'opposizione non merita accoglimento, per le ragioni che seguono. Parte riferisce che avrebbe dovuto provvedere alla fornitura e posa della copertura negli CP_1 stabili in Limbiate, siti in via Trieste e via Einaudi, nonché in Castelletto Sopra Ticino, in via Oldrina. Parte riferisce (pag. 2 dell'atto di cit. in opp.):
• che in tutti e tre gli edifici si sono verificate delle infiltrazioni dovute “alla mancata tenuta delle acque meteoriche”;
• che in due dei detti cantieri, atteso che non è intervenuta a porre rimedio, è intervenuta CP_1
Parte direttamente “tamponando le infiltrazioni con sigillature in silicone”;
• che nel cantiere in via Trieste, a Lambiate, la copertura è risultata non idonea allo scopo per cui è destinata, con la conseguenza che la committente dei lavori, Green Construction s.r.l., ha sospeso i pagamenti, rappresentando di dover effettuare sostituzione della copertura. Parte allega e documenta di aver inviato pec del 19.2.2024 all'opposta (doc. 5 dell'opponente), con la quale ritiene di aver sollevato eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. si è costituita contestando la genericità e l'esistenza dei vizi come asseritamente denunciati da CP_1 controparte e ha eccepito la decadenza dell'appaltatore dalla denuncia dei vizi.
La pec del 19.2.2024 segue, come indica l'incipit della mail stessa, un sollecito di pagamento di PE Parte per cui solamente dopo aver ricevuto il sollecito di pagamento ha inviato la mail in questione, la quale è piuttosto generica rispetto alla contestazione di vizi e difetti e, in ogni caso, si riferisce esclusivamente ed esplicitamente al cantiere di via Trieste in Limbiate.
pagina 4 di 6 Ne consegue, per prima cosa, che non vi è alcuna denuncia tempestiva di vizi o difetti, ai sensi dell'art. 1667 c.c., con riguardo agli altri due cantieri, per i quali parte opposta ricorda è stato richiesto il pagamento con le fatture azionate in via monitoria n. 16 del 23.1.24 (per 8.648,00 euro) e n. 7 dell'11.1.24
(per 6.368,00 euro). Parte Per questi cantieri non prova tempestiva denuncia degli asseriti vizi.
Non solo.
La denuncia effettuata con pec del 19.2.24, attinente esclusivamente al cantiere in via Trieste, a
Limbiate, appare alquanto fumosa e generica, non essendo evincibile dalla sua lettura che tipo di vizio o difetto sia imputato alla CP_1
Nel corpo della mail si fa riferimento ad una perizia di parte, a fotografie e ad un video, ma alcuna produzione in atti riguarda tali riferiti documenti e, al contrario, un video dei luoghi, alla data del 27.2.2024, Parte è stato prodotto da parte opposta. Su tale video non ha preso posizione specifica. ha replicato che la copertura in via Trieste è stata rifatta per un problema di progettazione. CP_1
Parte Non vi è prova che il vizio o il difetto, come genericamente denunciato da sia dipeso dalla posa in opera di CP_1
Parte Solamente con l'atto di citazione in opposizione, per la prima volta, fa espresso riferimento a delle infiltrazioni, visto che la circostanza non è esplicitata nella mail del 19.2.2024 (doc. 5 dell'opponente)
e, affinché possa essere condotto approfondimento istruttorio sull'eccezione d'inadempimento sollevata da Parte
sarebbe stato necessario provare una tempestiva e circostanziata denuncia di vizi e difetti;
avendo, al Parte contrario, sollevato denuncia, successivamente a sollecito di pagamento, del tutto generica, non è possibile approfondire a livello istruttorio.
In ogni caso, per il vizio sollevato esclusivamente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in relazione, cioè, a delle infiltrazioni dovute “alla mancata tenuta delle acque meteoriche”, non è a posteriori Parte possibile accertare la causa di queste infiltrazioni perché ammette di essere intervenuta direttamente e con un terzo, ne consegue che una modifica dello stato dei luoghi non permette più di apprezzare le cause delle infiltrazioni e non è possibile stabilire se la colpa dovesse ricadere sulla o, come da quest'ultima CP_1 sostenuto, il vizio fosse imputabile a difetto di progettazione, di cui era direttamente responsabile Pt_1
Per questa ragione assorbente non è stata neppure licenziata una C.T.U., infatti, non è più utile un accertamento su una copertura che non è quella originariamente realizzata dalla e la c.t.u. Controparte_1 sarebbe esplorativa, piuttosto, a suo tempo, la parte avrebbe potuto chiedere un a.t.p. per “fotografare” lo stato dei luoghi prima dell'intervento.
pagina 5 di 6 Come sopra ricordato: “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto”
(Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 7267 del 13/03/2023). Parte Il committente, qui ha accettato l'opera per fatti concludenti non avendo dato prova di una tempestiva denuncia dei vizi e difetti e solo successivamente alla richiesta di pagamento della ha CP_1 sollevato l'eccezione d'inadempimento, formulando una contestazione che non è più dimostrabile in sede processuale, mancando la possibilità di effettuare accertamenti sui cantieri una volta modificato lo stato dei Parte luoghi con intervento che la stessa ammette essere stato fatto, anche da parte di terzi.
Il decreto ingiuntivo, già munito di esecutività, deve essere confermato.
V
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, vista la nota spese depositata, sulla base dei parametri medi del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, fatta esclusione per la fase di trattazione e istruttoria che, in ragione del carattere documentale della lite, si ritiene da liquidare secondo i parametri minimi, previsti per le cause di valore rientrante nello scaglione fino a
26.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: rigetta l'opposizione e le domande formulate dall'opponente tutte, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 140/2024 di questo Tribunale, già munito di esecutività, che conferma;
dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso in favore di parte opposta delle spese di questa opposizione, complessivamente liquidate in 4.237,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Vercelli, 19.6.2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
pagina 6 di 6