Parere definitivo 8 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19/03/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02262/2025REG.PROV.COLL.
N. 01648/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2022, proposto da
IO OC, LA BA, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Rampini, Giovanni Corbyons, Francesca Colombo, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;
contro
Comune di Magione, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Mariani Marini, con domicilio eletto presso lo studio Luisa Gobbi in Roma, via Ennio Quirino Visconti 103;
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, non costituita in giudizio;
nei confronti
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana ed Umbria, Provincia di Perugia, Regione Umbria, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (sezione prima) n. 958/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Magione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 marzo 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I sig.ri IO OC e LA BA sono comproprietari di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Magione (identificato in catasto al foglio 35, part.lle 1034 e 1035) confinante col demanio lacuale del Lago AS. Tutte le aree interessate sono sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, ricadono all’interno dell’Area naturale protetta Parco del lago AS (istituita con l’art. 25 della l.r. n. 9 del 1995) e sono classificate dal punto di vista urbanistico come zona “ Aree agricole di tutela del bacino del AS ”.
Con ordinanze nn. 60 del 26 maggio 2017 e 121 del 29 agosto 2019, il Comune di Magione ha dapprima disposto la sospensione dei lavori concernenti una pluralità di opere edilizie nell’area dei sig.ri OC e BA (indicate ai punti 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g e 1i), oltre che di un pontile con struttura metallica e tavolato in legno ricadente nella finitima area demaniale, e successivamente ne ha ordinato la demolizione precisando come non fosse stato possibile accertare l’esecutore materiale degli abusi, indi per cui la sanzione veniva adottata nei confronti del proprietario dell’area, come stabilito dalla costante giurisprudenza amministrativa. Tale ultima ordinanza veniva notificata tanto agli odierni appellanti – in qualità di proprietari dell’area sopra individuata – quanto alla filiale per la Toscana e l’Umbria del Demanio Pubblico dello Stato e alla Provincia di Perugia – nella loro qualità rispettivamente di proprietario e gestore della finitima area lacuale.
2. Con il ricorso in primo grado, i sig.ri OC e BA hanno fatto valere plurimi profili di violazione di legge e di eccesso di potere, deducendo come le opere edilizie contestate sarebbero state realizzate in epoca antecedente al 1° settembre 1967 (o comunque anteriore all’istituzione dell’Area Naturale Protetta), con la conseguenza che esse non avrebbero richiesto alcuno specifico titolo edilizio rilevante dal punto di vista paesaggistico. Il Comune di Magione, costituendosi in giudizio, deduceva quanto alla disciplina urbanistico-edilizia applicabile nel caso di specie come l’obbligo della licenza edilizia e la sottoposizione a tutela paesaggistica delle aree in questione (con la conseguente necessità di dotarsi altresì del parere preventivo della competente Soprintendenza per poter effettuare qualsiasi intervento) fossero stati introdotti in epoca precedente al 1967, e segnatamente col regolamento comunale edilizio del 1964.
Quindi, con un primo atto di motivi aggiunti, i ricorrenti impugnavano altresì detto Regolamento Comunale lamentandone i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto molteplici profili.
Nelle more del giudizio, tuttavia, i ricorrenti avevano richiesto accertamento di compatibilità paesaggistica riguardo alcuni dei manufatti contestati (segnatamente, quelli di cui ai punti 1.a, 1.c, 1.e, 1.f, 1.g e 1.i dell’ordinanza di demolizione). Ebbene, all’esito della propria istruttoria, il Comune di Magione trasmetteva l’istanza corredata dal parere negativo espresso dalla propria Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, alla competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio ai fini del rilascio del prescritto parere richiesto dall’art. 167, comma 5, D.Lgs. 42/2004. Successivamente, pervenivano ai ricorrenti dapprima il preavviso di parere negativo da parte della Soprintendenza e il preavviso di provvedimento negativo da parte del Comune di Magione, entrambi riscontrati con osservazioni ai sensi dell’art. 10- bis L. 241/1990. Infine, in data 10 novembre 2020, con provvedimento n. AP/20/168, il Comune, preso atto del parere negativo reso dalla Soprintendenza, rigettava definitivamente l’istanza di accertamento di conformità paesaggistica. A tal proposito, con un secondo atto di motivi aggiunti, i medesimi ricorrenti chiedevano, in via principale, la declaratoria di inesistenza e/o di inefficacia e, in subordine, l’annullamento del provvedimento negativo del Comune di Magione, oltre che dei prodromici pareri negativi. A supporto di tale seconda impugnativa per motivi aggiunti, deducevano plurime violazioni di legge con riferimento alle Carte sovranazionali di salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU, Carta di Nizza) e ai Trattati istitutivi dell’Unione Europea, al Codice dei beni culturali e del paesaggio oltre che alla normativa nazionale in materia di autorizzazione paesaggistica e alle NTA della Parte Strutturale del PRG del Comune di Magione. Inoltre, lamentavano l’omessa applicazione del citato art. 10- bis della legge sul procedimento amministrativo oltre che plurimi profili di eccesso di potere da parte dell’Amministrazione, ivi compreso in particolare la contraddittorietà con i pareri espressi sul punto dall’Ufficio Legislativo dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC).
Infine, con un terzo atto per motivi aggiunti, la parte ricorrente impugnava i medesimi atti già gravati con il ricorso introduttivo e con i precedenti motivi aggiunti e, in aggiunta, la nota del Comune di Magione dell’11 maggio 2020 prot. 12845, con la quale si trasmetteva alla competente Soprintendenza la relazione tecnico illustrativa (anch’essa contestualmente impugnata) ai fini dell’emissione del prescritto parere vincolante ai sensi degli artt. 167 e 181 D.Lgs. 42/2004. A fondamento di tali impugnative i ricorrenti sollevavano tredici nuovi ordini di censure concernenti tanto il piano urbanistico-edilizio quanto il piano paesaggistico.
3. All’esito del giudizio di primo grado, con la sentenza qui appellata il Tar Umbria dichiarava in parte improcedibile il ricorso e lo accoglieva in parte qua.
Per quanto riguarda le questioni preliminari sollevate in rito dalle parti, in primo luogo il Tar rigettava l’istanza di estromissione formulata dalla difesa erariale dell’Agenzia del demanio, pur affermandone la natura di “cointeressato” (essendo essa destinataria specifica dell’ordinanza di demolizione in quanto proprietaria di una delle aree interessate) in luogo di quella di “controinteressato”, in virtù della quale la stessa veniva chiamata in giudizio dai ricorrenti.
In secondo luogo, il Tar dichiarava parzialmente improcedibili i ricorsi, limitatamente alle opere di cui ai punti 1b, 1d e 1i, perché rimosse in ottemperanza all’ordinanza comunale nelle more del giudizio.
Infine, il Tar dichiarava l’improcedibilità delle censure proposte con il ricorso introduttivo per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, avendo i ricorrenti presentato istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 D.Lgs. 42/2004, conformandosi sul punto ad un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Nel merito, il Tar innanzitutto affermava che era irrilevante la circostanza per cui gran parte delle opere edilizie contestate sarebbero state realizzate in epoca anteriore al momento in cui i ricorrenti sono diventati proprietari delle aree su cui incidono, posto il principio pacifico in giurisprudenza per il quale le sanzioni urbanistiche ed edilizie hanno natura reale e non già personale, rivolgendosi quindi a chiunque si trovi ad essere proprietario dell’immobile quando viene adottato il provvedimento anche se estraneo rispetto all’illecito. Detto questo, però, dichiarava parzialmente fondato il ricorso con riferimento ad alcune delle opere contestate (segnatamente, dei cordoli in cemento a delimitazione della strada di accesso interna al lotto oltre che un tavolo, degli sgabelli e una panca in cemento solamente appoggiati a terra), sul rilievo che esse dovessero qualificarsi come “pertinenziali” e pertanto eseguibili anche senza titolo edilizio come previsto dalle NTA comunali. Quanto ai restanti manufatti, invece, il Tar non riteneva soddisfatto l’onere della prova circa l’ultimazione dei lavori prima dell’entrata in vigore della legge ponte del 1967, che per pacifica giurisprudenza grava sul privato e deve fondarsi su documentazione certa ed univoca. In contrario osservava che nel caso di specie parte ricorrente aveva prodotto esclusivamente una dichiarazione giurata del suo dante causa, che peraltro fa riferimento soltanto ad una rimessa per attrezzi (e non già a tutto il complesso di opere contestate dall’Amministrazione) ed è relativa solo al momento di presunto inizio dei lavori (senza nulla dire quanto alla data di ultimazione dei lavori, che qui interesserebbe). Di conseguenza, i motivi incentrati sull’asserita insussistenza di una normativa locale che rendesse necessaria l’acquisizione di un titolo abilitativo già prima del 1967 venivano dichiarati improcedibili, appunto per difetto di prova circa l’avvenuta realizzazione dei manufatti anteriormente a quella data. Infine, il Tar accoglieva il ricorso con riferimento alle opere realizzate sull’area demaniale, in quanto l’ordinanza di demolizione, pur individuando le diverse proprietà delle aree interessate, contiene tuttavia un ordine indistinto alla demolizione, introducendo un’anomala responsabilità solidale tra i proprietari di fondi limitrofi, senza neppure giustificare a che titolo viene affermata una responsabilità dei ricorrenti per le opere realizzate sulla finitima area demaniale (ad esempio, una relazione privilegiata con detta area che derivi da pregresse concessioni o comunque da altri rapporti qualificati con il bene demaniale).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti concernenti il procedimento di accertamento di conformità paesaggistica, il Tar innanzitutto riteneva inapplicabile al caso del parere vincolante della Soprintendenza la disciplina sul silenzio-assenso tra P.A. di cui all’art. 17 bis L. 241/1990 invocata dai ricorrenti. Ciò in primis perché ai sensi dell’art. 146, comma 9, D.Lgs. 42/2004 una volta decorso il termine normativamente previsto di 90 giorni per l’emanazione del parere questo non è più necessario ai fini dell’adozione del provvedimento che quindi può essere emanato dall’Amministrazione con propria autonoma valutazione (con la conseguenza che l’eventuale parere tardivo non possiede più il carattere vincolante che gli è proprio in via ordinaria). In seconda battuta, comunque, anche a voler applicare la disciplina del silenzio assenso, il Tar osservava come esso opererebbe solo nei rapporti orizzontali tra pubbliche amministrazioni, con la conseguenza che l’assenso cadrebbe non già sull’istanza privata bensì sulla proposta avanzata dal Comune all’esito della propria istruttoria. Inoltre, rigettava anche gli altri motivi aggiunti ritenendo che l’utilizzo delle locuzioni inesatte indicate dai ricorrenti rappresenti una mera irregolarità non viziante il provvedimento (riconducibile all’utilizzo di una modulistica datata) che non impedisce una corretta ed inequivoca lettura dello stesso nel senso del rigetto dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dai ricorrenti.
Infine, per quanto riguarda le richieste subordinate di parte ricorrente, il Tar innanzitutto rammentava, con riferimento alla contestata carenza di istruttoria e motivazione, i limiti del sindacato attribuito al giudice amministrativo riguardanti i procedimenti di accertamento della compatibilità paesaggistica. Ciò detto, respingeva le censure relative ai manufatti in muratura in quanto essi pacificamente rappresentano “ creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati ” ai sensi dell’art. 167, comma 5, lett. a) D.Lgs. 42/2004 realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza di autorizzazione paesaggistica. A tal proposito, infatti, a nulla rileva l’asserita mancanza di impatto paesaggistico allegata dai ricorrenti in quanto non è consentita alcuna forma di sanatoria di interventi realizzati in assenza o in difformità di autorizzazione paesaggistica (ammettendosi il rilascio di un provvedimento di compatibilità paesaggistica soltanto relativamente ad abusi minori), e neppure rileva la circostanza che si tratti di unità pertinenziali, posto che il divieto in esame riguarda volumi di qualsiasi natura, senza potersi dunque distinguere tra volumi tecnici ed altri tipi di volumi. Viceversa, il Tar accoglieva le censure relative alle rimanenti opere minori (i cordoli in cemento a delimitazione della strada d’accesso, oltre che il tavolo, gli sgabelli e la panca anch’essi in cemento e solo appoggiati a terra) in quanto per essi non era richiesta alcuna autorizzazione paesaggistica ricadendo nelle ipotesi di cui alle lettere A10 e A12 dell’Allegato A al D.P.R. 31/2017. Invece, con riguardo al pozzo con rivestimento in pietra di cui al punto 1.e dell’ordinanza di demolizione, pur non rientrando nelle ipotesi in cui non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica, la sentenza affermava che esso può essere ricondotto tra le opere astrattamente autorizzabili con procedimento semplificato ex art. 3 del D.P.R. citato; per tale motivo, rilevava sul punto il difetto di motivazione del diniego di compatibilità paesaggistica, non essendo sufficiente il richiamo generico all’insieme delle opere che, secondo l’Amministrazione, creerebbe un’alterazione dello stato dei luoghi non compatibile con l’aspetto e le peculiarità agricole della zona.
In conclusione, erano parzialmente annullati tanto l’ordinanza di demolizione quanto il provvedimento di diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica del Comune di Magione, nei sensi di cui in motivazione; per il resto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti erano dichiarati in parte improcedibili e in parte infondati.
4. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello i sig.ri OC IO e BA LA articolando n. 13 motivi di gravame.
Con il primo motivo hanno dedotto “Erroneità ed illogicità della sentenza ed illogicità della motivazione, nonché travisamento dei motivi. Violazione e/o omessa e/o erronea applicazione dell’art. 31 della L. 1150/1942, dell’art. 143 della L.R. n. 1/2015, dell’art. 25 delle N.T.A della parte strutturale del P.R.G.. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto d’istruttoria, erroneità, illogicità ed insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti.”.
Con il secondo motivo hanno dedotto “Erroneità della sentenza. Incongruenza rispetto all’oggetto dell’ordinanza di demolizione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 63 e 64 del D.Lgs. n. 104/2010, e dei principi giurisprudenziali in materia. Violazione e/o omessa applicazione dell’art. 40 della L. 47/1985, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 della L. 47/1985. Violazione e/o erronea e/o falsa applicazione degli artt. 143 e 146 della L.R. Umbria n. 1/2015.Violazione e/o erronea e/o omessa applicazione dell’art. 31 della L. 1150/1942. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25 della N.T.A della parte strutturale del P.R.G.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità, illogicità ed insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti.”.
Con il terzo motivo di appello hanno dedotto: “Erroneità della sentenza. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 del D.Lgsl. n. 104/2010.Violazione e/o falsa e/o omessa applicazione dell’art. 31 della L: 1150/1942 in relazione all’art. 36 della medesima legge. Inefficacia del Regolamento edilizio del Comune di Magione del 1964. Violazione e/o falsa applicazione, degli artt. 143 e 146 della L.R. n. 1/2015, dell’art. 25 della N.T.A. della parte strutturale del P.R.G.. Eccesso di potere, per difetto dei presupposti, difetto d’istruttoria, illogicità, erroneità ed insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti, perplessità e sviamento di potere.”.
Con il quarto motivo di appello hanno dedotto: “Erroneità della sentenza. Inesistenza e/o nullità, o, in subordine illegittimità del provvedimento comunale AP/20/168 del 10.11.2020 per eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità illogicità e difetto di motivazione.”
Con il quinto motivo di appello hanno dedotto: “Erroneità della sentenza. Omessa considerazione di censure rilevanti e/o erroneità della motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 167, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, incorporata alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea di Nizza del 7 dicembre 2000, all’art. 6, comma 1, del Trattato UE, ed all’art. 117, comma 1, della Costituzione. Violazione e/o erronea e/o omessa applicazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, erroneità e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione, contraddittorietà con la con nota prot. prot. 30815 del 16.12.2015 del MIBAC- Ufficio Legislativo.”.
Con il sesto motivo di appello hanno dedotto: “Erroneità della sentenza. Violazione e/o falsa e/o omessa applicazione dell’art. 10bis e dell’art. 21octies della L. 241/1990. Erroneità della motivazione.”.
Con il settimo motivo di appello hanno dedotto: “Erroneità della sentenza. Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 167, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004. Violazione e/o erronea e/o omessa applicazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, erroneità e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione. In subordine: violazione degli artt. 2, comma 7, e 6 della L.241/1990. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, per difetto dei presupposti, difetto e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione e per contraddittorietà.”.
Con l’ottavo motivo di appello hanno dedotto: “Erroneità della sentenza. Difetto e/o insufficienza e/o erroneità della motivazione su statuizione di rigetto dei motivi. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 167, commi 4 e 5, del D.Lgs. 42/2004, in relazione all’art. 25 delle N.T.A. della Parte Strutturale del P.R.G. del Comune di Magione ed all’art. 31 della L. 1150/1942. Violazione e/o erronea e/o omessa applicazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto assoluto dei presupposti, erroneità e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione, contraddittorietà con i pareri dela MIBAC- Ufficio Legislativo prot. 0012633 del 20.4.2017, prot. 00133373 del 5.5.2016, cosi come corretto con prot. 0016391 del 30.5.2016, e prot. 0012385 del 27.4.2016.”.
Con il nono motivo di appello hanno dedotto: “Erroneità della sentenza per difetto e/o insufficienza e/o erroneità della motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 167, comma 5, del D.Lgs. 42/2004 e dei principi giurisprudenziali inmateria. Violazione e/o erronea e/o omessa applicazione dell’art. 10bis della L.241/1990.Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti e vizio di motivazione per difetto e/o insufficienza e/o illogicità della stessa.”.
Con il decimo motivo di appello hanno dedotto: “Erroneità della sentenza per difetto e/o insufficienza e/o erroneità della motivazione. Violazione e/o omessa e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2 della L.241/1990 e del principio di non aggravamento del procedimento e di correttezza nei rapporti tra cittadino e amministrazione, anche in riferimento all’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità manifesta e difetto di motivazione. In subordine: violazione degli artt. 2, comma 7, e 6 della L. 241/1990; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, difetto dei presupposti, contraddittorietà, erroneità e/o illogicità e/o insufficienza della motivazione e per contraddittorietà.”.
Con l’undicesimo motivo di appello hanno dedotto: “Erroneità della sentenza per difetto e/o insufficienza e/o erroneità della motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 167, commi 4 e 5, del D.Lgs. 42/2004, in relazione all’art. 25 delle N.T.A. della Parte Strutturale del P.R.G. del Comune di Magione e all’art 31 della L. 1150/1942. Violazione e/o omessa e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto assoluto dei presupposti, erroneità e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione, contraddittorietà con i pareri del MIBAC- Ufficio Legislativo prot. 0012633 del 20.4.2017, prot. 00133373 del 5.5.2016, cosi come corretto con prot. 0016391 del 30.5.2016, e prot. 0012385 del 27.4.2016.”.
Con il dodicesimo motivo di appello hanno dedotto: “Erroneità della sentenza per difetto e/o insufficienza e/o erroneità della motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 167, commi 4 e 5, del D.Lgs. 42/2004, in relazione all’art. 25 delle N.T.A. della Parte Strutturale del P.R.G. del Comune di Magione, alle N.T.A al P.R.G. parte strutturale ed Operativa efficaci dal 2009 ed adeguate alla L.R. n. 1/2015 con D.C.C. n. 79del 29.9.2016, al P.U.T. (L.R. n. 27/2000), al Piano di Bacino del Fiume Tevere, II Stralcio per il Lago AS – P.S.2, approvato con D.P.C.M. del 19 luglio 2002, al P.T.C.P. approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 59 del 23 luglio 2002, nonché in relazione all’art. 31 della L. 1150/1942. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto assoluto dei presupposti, erroneità e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione, contraddittorietà con i pareri dela MIBAC- Ufficio Legislativo prot. 0012633 del 20.4.2017, prot. 00133373 del 5.5.2016, cosi come corretto con prot. 0016391 del 30.5.2016, e prot. 0012385 del 27.4.2016.”.
Con il tredicesimo motivo di appello hanno dedotto: “Erroneità della sentenza per difetto e/o insufficienza e/o erroneità della motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 167, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, in relazione al D.M. 30.6.1964, all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, incorporata alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea di Nizza del 7 dicembre 2000, all’art. 6, comma 1, del Trattato UE, ed all’art. 117, comma 1, della Costituzione. Violazione e/o erronea e/o omessa applicazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, erroneità e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione, contraddittorietà con la con nota prot. prot. 30815 del 16.12.2015 del MIBAC- Ufficio Legislativo. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10bis della L. 241/1990. eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità manifesta e difetto di motivazione”.
5. Il Comune appellato si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. All’udienza di smaltimento del 5 marzo 2025 la causa passava in decisione.
7. L’appello è prima facie infondato, con conseguente applicazione dell’art. 74 cod proc amm, avendo il Tar fatto corretta applicazione al caso di specie dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.
8. In relazione al primo motivo, va fatta applicazione del costante principio per cui l’ordinanza di demolizione non richiede una specifica motivazione circa le ragioni della sanzione, essendo sufficiente, a tal fine, la constatazione della natura abusiva del manufatto (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. III, 05/11/2024, n.8795). L’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. II, 09/10/2024, n.8126).
9. In relazione al secondo motivo di appello, va ribadito che l’onere della prova dell'ultimazione di un’opera edilizia abusiva in data antecedente al 1967, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale ovvero fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe in linea generale sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad avere la disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI, 24/06/2024, n.5547).
9.1 Quindi, va posto in capo al proprietario (o al responsabile dell’abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione l’onere di provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte n. 761 del 1967 che con l’art. 10, novellando l’art. 31, l. n. 1150 del 1942, ha esteso l’obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano; tale conclusione vale non solo per l’ipotesi in cui si chiede di fruire del beneficio del condono edilizio, ma anche - in generale - per potere escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo, ove si faccia questione, appunto, di opera risalente ad epoca anteriore all'introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi; tale criterio di riparto dell’onere probatorio tra privato e amministrazione discende dall'applicazione alla specifica materia della repressione degli abusi edilizi del principio di vicinanza della prova poiché solo il privato può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto, mentre l’amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all’interno dell’intero suo territorio (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. II, 26/01/2024, n.858).
9.2 Applicando tali coordinate al caso di specie, gli elementi forniti da parte istante riguardano un’epoca successiva al 1967 (in specie le foto del 1977), quindi irrilevanti ai fini di causa. Piuttosto la difesa comunale ha compiutamente richiamato gli elementi che l’amministrazione ha individuato e da cui emerge come le opere in contestazione siano in realtà successive: le licenze edilizie rilasciate ad DR IN, dante causa dei ricorrenti, nell’agosto 1966 per una recinzione e nel luglio 1967 per una piccola rimessa attrezzi di 9 mq (docc. 8 e 11 fascicolo di primo grado); i pareri negativi della Soprintendenza rispetto a soluzioni progettuali finalizzate alla realizzazione di una superficie superiore a quella di 9,89 mq assentita per la piccola rimessa attrezzi (docc. 9, 10 e 13 fascicolo di primo grado); il rogito notaio Capo rep. 20017 Racc. 5931 in data 18.5.1993 con il quale i sig.ri OC IO e BA LA hanno acquistato da DR IN un appezzamento di terreno agricolo “con entrostante piccola rimessa attrezzi” (doc.24 fascicolo id primo grado).
9.3 I documenti prodotti, a partire dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (di per sé irrilevanti non avendo rilievo privilegiato: cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 07/07/2014, n. 3414), non costituiscono elementi probatori utili a dimostrare l’antecedenza della realizzazione dell’edificio rispetto al 1967, ma soprattutto non permette di dimostrare che le opere edilizie contestate come abusive e indicate specificamente nel provvedimento demolitorio impugnato in primo grado siano state realizzate in epoca antecedente al 1967, limitandosi (peraltro solo in veste presuntiva) la dimostrazione della loro esistenza in epoca successiva al 1967. La dimostrazione, per come già sopra rappresentato, della realizzazione ante 1967 delle opere contestate dal comune come abusive spettava al privato, oggi parte appellante, e certo non all’amministrazione comunale, con la conseguenza che il provvedimento comunale impugnato in primo grado – nella parte ancora controversa - si manifesta legittimamente adottato.
10. In relazione al terzo motivo di appello, va ribadito che la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse postula l’accertamento dell'inutilità della sentenza, e cioè che la modificazione della situazione di fatto e di diritto intervenuta in corso di causa impedisce di riconoscere in capo al ricorrente alcun interesse, anche meramente strumentale e morale, alla decisione (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. V, 09/09/2024, n.7497).
11. In relazione al quarto motivo di appello, anche a voler aderire alla prospettazione di parte appellante – che invero appare eccessivamente formalistica nel lamentare un vizio non tale da comportare l’invalidità o addirittura l’inesistenza del provvedimento – giova segnalare che viene richiamata una disciplina transitoria (di natura procedurale) che trovava applicazione fino al 31 dicembre 2009.
12. In relazione al quinto ed all’ottavo motivo di appello, assume rilievo preminente il principio per cui aa compatibilità dell’opera da sanare, rispetto al regime di salvaguardia garantito da un vincolo paesaggistico al fine di verificare l’effettiva tutela del bene protetto, deve essere valutata alla data dell’esame della domanda di sanatoria. Pertanto, se non sussistono le condizioni di rispetto della normativa vincolistica al momento dell’esame della domanda, il titolo in sanatoria non può essere assentito, anche se in ipotesi l'edificazione rispettava tale normativa al momento della sua realizzazione senza autorizzazione.
13. In relazione al sesto ed al settimo motivo, se da un canto non sussistono le evocate violazioni di garanzie partecipative, da un altro canto assume rilievo preminente il principio per cui il dovere della pubblica amministrazione di esaminare le memorie prodotte dall’interessato a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto da essa inviata non comporta la confutazione analitica delle allegazioni presentate dall'interessato, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la sintesi degli elementi di fatto e diritto posti a sostegno dell'atto stesso (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. II, 28/10/2024, n.8591).
14. In relazione ai restanti motivi di appello, oltre a quanto sin qui evidenziato, va fatta applicazione dei consolidati orientamenti, a partire da quello a mente del quale l’istruttoria di una domanda di concessione edilizia deve ritenersi congruamente e correttamente condotta allorché sia volta alla verifica della conformità delle opere realizzande alle prescrizioni urbanistico-edilizie ed a quelle recate da norme speciali (ad esempio in materia sanitaria, antisismica, paesaggistica ecc.). Tale verifica, così come il provvedimento autorizzatorio nel quale la stessa sfocia, ha carattere vincolato, nel senso che non può eccedere il descritto accertamento, sì che il provvedimento finale non necessita di altra motivazione che non sia quella della rispondenza dell'opera alle suddette prescrizioni e della stretta osservanza delle limitazioni dalle stesse poste in tema di volume, altezza, densità, distanze degli edifici (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 30/06/2005, n. 3539).
14.1 Nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la Soprintendenza effettua ex ante valutazioni di “merito amministrativo”, con poteri di cogestione del vincolo paesaggistico. Si tratta di un giudizio connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell'arte e dell'architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità. L'apprezzamento così compiuto è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 27/05/2021, n. 4096).
15. Vanno per il resto condivise le valutazioni ed argomentazioni poste a base della sentenza di prime cure. La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all’ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
16. L’appello va pertanto respinto.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO