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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4325/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.04.2024
da
1) Parte_1
Nata a Magenta (MI) il 10.01.1985 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] – LA (MI) con l'Avv. Giulia Menetto presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato a LA (MI) il 10.02.1983
Cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] – LA (MI) con l'Avv. Giulia Menetto presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SA (MI) il 24.06.2016
(anno 2016, atto n. 4, parte 2, serie A), in separazione dei beni.
separati con sentenza n. 834/2024 pubbl. il 01.07.2024 del Tribunale di LA
(passata in giudicato alla medesima data, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato telematicamente in data 16.04.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 24.06.2016 in SA (MI); matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di SA al n. 4, parte 2, serie A, anno 2016; nonché nei Registri dello stato civile del Comune di LA al n. 500, parte 2, serie BR1, anno 2017; nonché nei Registri dello stato civile del Comune di SE al n.
11, parte 2, serie B, anno 2016
• ordinare al Comune di SA, al Comune di LA ed al Comune di SE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
Le parti hanno già definito ogni rapporto di natura patrimoniale e non in sede di separazione consensuale (sentenza n. 834/2024) e dichiarano, pertanto, di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 12.06.2024 è stata emessa sentenza di separazione persona e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di termini per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che non sono indicate nel ricorso statuizioni in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24.06.2016 in
SA (MI) tra i sig.ri ( ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
( );
[...] C.F._2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche ai Comuni di LA e SE (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in LA, l'08.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
LA, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.04.2024
da
1) Parte_1
Nata a Magenta (MI) il 10.01.1985 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] – LA (MI) con l'Avv. Giulia Menetto presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato a LA (MI) il 10.02.1983
Cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] – LA (MI) con l'Avv. Giulia Menetto presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SA (MI) il 24.06.2016
(anno 2016, atto n. 4, parte 2, serie A), in separazione dei beni.
separati con sentenza n. 834/2024 pubbl. il 01.07.2024 del Tribunale di LA
(passata in giudicato alla medesima data, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato telematicamente in data 16.04.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 24.06.2016 in SA (MI); matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di SA al n. 4, parte 2, serie A, anno 2016; nonché nei Registri dello stato civile del Comune di LA al n. 500, parte 2, serie BR1, anno 2017; nonché nei Registri dello stato civile del Comune di SE al n.
11, parte 2, serie B, anno 2016
• ordinare al Comune di SA, al Comune di LA ed al Comune di SE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
Le parti hanno già definito ogni rapporto di natura patrimoniale e non in sede di separazione consensuale (sentenza n. 834/2024) e dichiarano, pertanto, di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 12.06.2024 è stata emessa sentenza di separazione persona e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di termini per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che non sono indicate nel ricorso statuizioni in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24.06.2016 in
SA (MI) tra i sig.ri ( ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
( );
[...] C.F._2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche ai Comuni di LA e SE (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in LA, l'08.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
LA, _____________
IL PM IL PG