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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 20/05/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice
d'appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2296 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto appello – risarcimento danni, rimessa in decisione all'udienza del 2 aprile 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., e vertente
TRA
(P.Iva n. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Moretti, giusta incarico in atti.
APPELLANTE
E
, in persona della omonima titolare, Controparte_1 CP_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Piero Paciaroni,
[...] C.F._1
come da investitura in atti.
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 aprile 2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale da intendersi nella presente sede integralmente richiamato.
FATTO E DITITTO
1.- L'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata, sia pure con le integrazioni di seguito indicate.
Anzitutto, quello intercorso tra le parti appare riconducibile sotto le volte di un contratto di appalto d'opera immobiliare (la realizzazione di una copertura su un immobile di proprietà della committente), rapporto nel quale la appellata ha assunto la veste di committente, e la appellante odierna (già opposta in prime cure) quella di appaltatrice. In tal senso depongono i) la considerazione della struttura soggettiva della ditta appaltatrice (una società), postulando l'appalto un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto e ii) il rilievo che la stessa parte appellante, già in sede di comparsa di costituzione in prime cure, ha eccepito l'inosservanza di un termine di 60 giorni che è giustappunto previsto in materia di appalto dall'art. 1667,
1 comma 3, c.c., diversamente da quanto previsto dall'art. 2226, comma 2, c.c. (8 giorni), con riferimento al contratto d'opera.
Del resto, la questione dalla qualificazione del contratto, in chiave di appalto o di opera (artt. 2222 e ss c.c.), non ha costituito un punto controverso tra i litiganti.
2.- Tanto chiarito, dal compendio circostanziale venuto sin qui emergendo, si può riferire che l'appellante appaltatrice, sul duplice presupposto i) di avere eseguito due distinti, autonomi, lavori in favore della appellata: l'uno, risalente al maggio 2019,
l'altro, al luglio di quel medesimo anno (vale a dire appena dopo che la copertura oggetto del primo intervento era stata scoperchiata dal maltempo), e ii) che non fossero prospettabili motivi di rimprovero nella loro esecuzione (quanto al secondo lavoro, comunque, da valutare come tardivi), era a domandare, mercé ricorso per d.i., il pagamento dei lavori comprendenti il (nuovo) rifacimento del tetto oltre che la apposizione della scossalina, elemento apposto per la prima volta solo in occasione del secondo intervento (in quanto, come dedotto, in coincidenza con il primo non richiesto).
Prima di procedere, appare necessario rilevare che, benchè in sede di costituzione in primo grado, l'opposta appaltatrice, adesso appellante, ebbe a mettere in dubbio l'avvenuto pagamento dei lavori eseguiti nel maggio 2019, il giudice di pace, con statuizione che in parte qua non ha costituito oggetto di impugnazione e sulla quale pertanto è disceso il giudicato, ha appurato che quei lavori furono corrisposti e infatti la relativa fattura pagata.
Dunque, la appellante ha domandato, già con il ricorso per d.i. n. 663/2021, il pagamento dei lavori riepilogati nella nuova fattura relativa a quelle opere che si resero obbiettivamente necessarie, all'indomani del violento nubifragio all'esito del quale il tetto sistemato due mesi prima fu scoperchiato.
È infatti opinione della appellante che tali ultimi lavori dovessero essere singulatim pagati in quanto messi in essere in esecuzione di una nuova a distinta prestazione, peraltro arricchita dalla apposizione di una scossalina in precedenza non apposta perché non richiesta.
Sul punto, la opponente, adesso appellata, ha energicamente replicato che tali ultimi lavori non dovessero essere (nuovamente) pagati, giacché furono posti in essere al fine di porre riparo ai vizi connotanti la esecuzione e il prodotto dei lavori del maggio 2019, dal momento che, ad appena due mesi dalla loro esecuzione, un violento rovescio sganciò dalla sua sede il tetto, facendolo così sorvolare sulla spiaggia dove cadde, e si
2 posò su sedie sdraio e lettini, con conseguente loro danneggiamento (per il quale ha richiesto il ristoro).
3.- Chiamato a pronunciarsi, il vir probus ha addossato alla committente opponente il pagamento di una sola fattura (la seconda, comprensiva anche della scossalina) di maggior importo, portando previamente a deconto di essa il minor importo già corrisposto per la prima (tale pronuncia non è stata reso oggetto di appello incidentale).
Inoltre, ha condannato la appellante a pagare i danni subiti dalla committente nei termini appena esposti.
4.- Orbene, ha senso osservare che, a fronte di una obbligazione di risultato, tal è quella assunta dall'appellante in forza di un contratto di appalto d'opera immobiliare, viene meno un onere di allegazione specifica e di conserva subisce una dequotazione la rilevanza da assegnare alla deduzione, ad opera della committente, della assenza di una scossalina, quale possibile causa (poi rivelatasi infondata) del danno, sul motivo che “la scossalina, come elemento del pacchetto di copertura, non ha la funzione di ancoraggio, ma quella di gocciolatoio, per proteggere la parete o la tettoia da fenomeni di gocciolamento o di risalita della goccia di acqua all'intradosso dell'elemento di fabbrica”.
Questa ultima, piuttosto, all'esito del confronto con le parti e i relativi periti, è stata dal consulente d'ufficio nominato in primo grado, ravvisata in un fattore diverso da quello (ultroneamente) allegato dalla appellata. In particolare, ha egli persuasivamente ritenuto che “sia stata adottata una modalità in semiaderenza …, visto il problema di distacco e sollevamento, è verosimile tale modalità di attacco, con una forte probabilità che la spinta del vento abbia incontrato dei punti di discontinuità del fissaggio, che abbiano permesso l'infiltrazione, di aria in pressione, al di sotto della guaina con la conseguente azione dinamica di sollevamento”.
Reso edotto delle obiezioni sollevate dalla appellante già in prime cure, ha egli confermato quanto appurato sulla scorta della “bibliografia tecnica, in cui i fenomeni di distacco sono legati ad una modalità di “posa per punti” piuttosto che “posa in continuo”. Nulla toglie che questa possa essere stata una scelta tecnica della Ditta, perché il fissaggio in continuo espone il manufatto a distacchi causati dalle diverse dilatazioni termiche della struttura e della guaina, come l'altra modalità espone il manufatto al sollevamento nel caso di carico dinamico dovuto ad infiltrazioni di aria al di sotto della superficie di attacco”.
3 Serve aggiungere che la appellante non ha ritenuto neppur solo di dedurre la modalità che avrebbe adottato in occasione dei lavori del maggio 2019 per assicurare alla struttura il tetto.
5.- A questo punto, a fronte del fatto non seriamente revocabile in dubbio che i) la tettoia apposta nel maggio 2019 dalla appellante si è distaccata dalla relativa sede e che
ii) ciò è avvenuto dopo un rovescio, appare dirimente rilevare quanto segue.
L'appaltatore «è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; l'appaltatore, in mancanza di tale prova è, pertanto, tenuto a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori» (Cass. n.
23594/2017, n. 8016/2012).
Su tutto, anche al fine di superare l'eccezione di decadenza sollevata dalla appaltante
(eccezione che comunque il giudice di prime cure ha ritenuto di poter superare sulla scorta della prova testimoniale dalla quale emergeva la sua tempestività), ha senso richiamare la responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti.
Per vero, in tema di appalto sussiste la concorrenza delle garanzie previste dagli artt.
1667 e 1669 c.c., in vista del rafforzamento della tutela del committente;
ne consegue che, ove a fondamento della domanda siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione, il giudice è sempre tenuto, ove le circostanze lo richiedano, a qualificare la domanda, in termini di risarcimento per responsabilità extracontrattuale (art. 1669 c.c.), ovvero contrattuale di adempimento o riduzione del prezzo e risoluzione (art. 1667 c.c.). (Nella specie la S.C., in riforma della pronuncia di merito, ha affermato l'obbligo per il giudice, di fronte a denuncia tardiva ex art. 1667
c.c. di verificare la riconducibilità della domanda nell'ambito della garanzia per responsabilità ex art. 1669 c.c.) (Cass. 20184/2019).
In tempi ancor più recenti, si è stabilito che in tema di responsabilità dell'appaltatore, gli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrano i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, senza escluderne l'applicazione, cosicché, ove l'opera sia realizzata
4 in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può opporre le difformità e i vizi dell'opera, per paralizzare la pretesa avversaria, stante il principio inadimplenti non est adimplendum, richiamato nell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o questa sia prescritta (Cass. 33034/2024).
Poiché il difetto di costruzione, per legittimare l'azione ex art. 1669, deve rivestire carattere di gravità, la norma può trovare applicazione a fronte di un difetto che riguardi elementi accessori dell'edificio (quali, per es., le condutture di adduzione idrica,
l'intonaco, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria) quando ne comprometta l'impiego duraturo e incida considerevolmente sulla possibilità di godimento utile.
6.- Nel caso in esame, non è davvero disputabile che il cedimento rovinoso della tettoia abbia inciso sulla possibilità di utile fruizione del bene.
Del resto, la responsabilità per gravi vizi e difetti in concreto richiamabile, non appare esclusa dalla natura eccezionale del rovescio.
Anzitutto occorre tenere presente che la responsabilità dell'appaltatore va esclusa quando la rovina o il pericolo di rovina siano la conseguenza di cause sopravvenute dopo il compimento dell'opera (Cass. sent. 51/509), purché tali cause fossero del tutto imprevedibili al momento dell'esecuzione dei lavori (Cass. sent. 09/19868).
Orbene, il nominato c.t.u., a seguito della consultazione del “Rapporto Preliminare di
Evento – Maltempo 09-10 luglio 2019” pubblicato a cura del Centro Funzionale
Regionale della Regione Marche in data 31 luglio 2019, ha avuto modo di agevolmente appurare la qualità dell'evento calamitoso, senza trarne la eccezionalità dell'evento
Inoltre, costituisce insegnamento ormai ricevuto quello per cui l'accertamento del
“fortuito”, rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res
(Cassazione civile, sez. III, 11 febbraio 2022, n. 4588). Di tale dimostrazione l'appellante non si è specificamente curata, essendosi limitata, in maniera empirica, a dedurre che il fenomeno atmosferico avesse avuto effetti del tipo in esame anche per altri soggetti. Il che, oltre a non risultare (v. testimonianze e foto allegate), non appare dirimente nel senso imposto dalla Suprema Corte.
5 7.- Serve aggiungere che non ha costituito autonomo motivo di impugnazione la condanna dell'appellante al risarcimento del danno, neppure sotto il subordinato profilo
(della prova) del quantum.
8.- Ne deriva che l'appello deve essere rigettato e, sia pure previa integrazione con i rilievi che precedono, la pronuncia gravata confermata.
9.- Le spese del presente grado di giudizio gravano sulla appellante e si liquidano come in dispositivo.
10.- Infine, si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
2296/2023 R.G., ogni diversa istanza reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza n. 538/2023 resa dal Giudice di Pace di
Macerata, in data 31 agosto 2023;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che quantifica in euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario,
IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento anche di un ulteriore contributo unificato.
Macerata, 19 maggio 2025.
Il Giudice
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice
d'appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2296 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto appello – risarcimento danni, rimessa in decisione all'udienza del 2 aprile 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., e vertente
TRA
(P.Iva n. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Moretti, giusta incarico in atti.
APPELLANTE
E
, in persona della omonima titolare, Controparte_1 CP_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Piero Paciaroni,
[...] C.F._1
come da investitura in atti.
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 aprile 2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale da intendersi nella presente sede integralmente richiamato.
FATTO E DITITTO
1.- L'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata, sia pure con le integrazioni di seguito indicate.
Anzitutto, quello intercorso tra le parti appare riconducibile sotto le volte di un contratto di appalto d'opera immobiliare (la realizzazione di una copertura su un immobile di proprietà della committente), rapporto nel quale la appellata ha assunto la veste di committente, e la appellante odierna (già opposta in prime cure) quella di appaltatrice. In tal senso depongono i) la considerazione della struttura soggettiva della ditta appaltatrice (una società), postulando l'appalto un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto e ii) il rilievo che la stessa parte appellante, già in sede di comparsa di costituzione in prime cure, ha eccepito l'inosservanza di un termine di 60 giorni che è giustappunto previsto in materia di appalto dall'art. 1667,
1 comma 3, c.c., diversamente da quanto previsto dall'art. 2226, comma 2, c.c. (8 giorni), con riferimento al contratto d'opera.
Del resto, la questione dalla qualificazione del contratto, in chiave di appalto o di opera (artt. 2222 e ss c.c.), non ha costituito un punto controverso tra i litiganti.
2.- Tanto chiarito, dal compendio circostanziale venuto sin qui emergendo, si può riferire che l'appellante appaltatrice, sul duplice presupposto i) di avere eseguito due distinti, autonomi, lavori in favore della appellata: l'uno, risalente al maggio 2019,
l'altro, al luglio di quel medesimo anno (vale a dire appena dopo che la copertura oggetto del primo intervento era stata scoperchiata dal maltempo), e ii) che non fossero prospettabili motivi di rimprovero nella loro esecuzione (quanto al secondo lavoro, comunque, da valutare come tardivi), era a domandare, mercé ricorso per d.i., il pagamento dei lavori comprendenti il (nuovo) rifacimento del tetto oltre che la apposizione della scossalina, elemento apposto per la prima volta solo in occasione del secondo intervento (in quanto, come dedotto, in coincidenza con il primo non richiesto).
Prima di procedere, appare necessario rilevare che, benchè in sede di costituzione in primo grado, l'opposta appaltatrice, adesso appellante, ebbe a mettere in dubbio l'avvenuto pagamento dei lavori eseguiti nel maggio 2019, il giudice di pace, con statuizione che in parte qua non ha costituito oggetto di impugnazione e sulla quale pertanto è disceso il giudicato, ha appurato che quei lavori furono corrisposti e infatti la relativa fattura pagata.
Dunque, la appellante ha domandato, già con il ricorso per d.i. n. 663/2021, il pagamento dei lavori riepilogati nella nuova fattura relativa a quelle opere che si resero obbiettivamente necessarie, all'indomani del violento nubifragio all'esito del quale il tetto sistemato due mesi prima fu scoperchiato.
È infatti opinione della appellante che tali ultimi lavori dovessero essere singulatim pagati in quanto messi in essere in esecuzione di una nuova a distinta prestazione, peraltro arricchita dalla apposizione di una scossalina in precedenza non apposta perché non richiesta.
Sul punto, la opponente, adesso appellata, ha energicamente replicato che tali ultimi lavori non dovessero essere (nuovamente) pagati, giacché furono posti in essere al fine di porre riparo ai vizi connotanti la esecuzione e il prodotto dei lavori del maggio 2019, dal momento che, ad appena due mesi dalla loro esecuzione, un violento rovescio sganciò dalla sua sede il tetto, facendolo così sorvolare sulla spiaggia dove cadde, e si
2 posò su sedie sdraio e lettini, con conseguente loro danneggiamento (per il quale ha richiesto il ristoro).
3.- Chiamato a pronunciarsi, il vir probus ha addossato alla committente opponente il pagamento di una sola fattura (la seconda, comprensiva anche della scossalina) di maggior importo, portando previamente a deconto di essa il minor importo già corrisposto per la prima (tale pronuncia non è stata reso oggetto di appello incidentale).
Inoltre, ha condannato la appellante a pagare i danni subiti dalla committente nei termini appena esposti.
4.- Orbene, ha senso osservare che, a fronte di una obbligazione di risultato, tal è quella assunta dall'appellante in forza di un contratto di appalto d'opera immobiliare, viene meno un onere di allegazione specifica e di conserva subisce una dequotazione la rilevanza da assegnare alla deduzione, ad opera della committente, della assenza di una scossalina, quale possibile causa (poi rivelatasi infondata) del danno, sul motivo che “la scossalina, come elemento del pacchetto di copertura, non ha la funzione di ancoraggio, ma quella di gocciolatoio, per proteggere la parete o la tettoia da fenomeni di gocciolamento o di risalita della goccia di acqua all'intradosso dell'elemento di fabbrica”.
Questa ultima, piuttosto, all'esito del confronto con le parti e i relativi periti, è stata dal consulente d'ufficio nominato in primo grado, ravvisata in un fattore diverso da quello (ultroneamente) allegato dalla appellata. In particolare, ha egli persuasivamente ritenuto che “sia stata adottata una modalità in semiaderenza …, visto il problema di distacco e sollevamento, è verosimile tale modalità di attacco, con una forte probabilità che la spinta del vento abbia incontrato dei punti di discontinuità del fissaggio, che abbiano permesso l'infiltrazione, di aria in pressione, al di sotto della guaina con la conseguente azione dinamica di sollevamento”.
Reso edotto delle obiezioni sollevate dalla appellante già in prime cure, ha egli confermato quanto appurato sulla scorta della “bibliografia tecnica, in cui i fenomeni di distacco sono legati ad una modalità di “posa per punti” piuttosto che “posa in continuo”. Nulla toglie che questa possa essere stata una scelta tecnica della Ditta, perché il fissaggio in continuo espone il manufatto a distacchi causati dalle diverse dilatazioni termiche della struttura e della guaina, come l'altra modalità espone il manufatto al sollevamento nel caso di carico dinamico dovuto ad infiltrazioni di aria al di sotto della superficie di attacco”.
3 Serve aggiungere che la appellante non ha ritenuto neppur solo di dedurre la modalità che avrebbe adottato in occasione dei lavori del maggio 2019 per assicurare alla struttura il tetto.
5.- A questo punto, a fronte del fatto non seriamente revocabile in dubbio che i) la tettoia apposta nel maggio 2019 dalla appellante si è distaccata dalla relativa sede e che
ii) ciò è avvenuto dopo un rovescio, appare dirimente rilevare quanto segue.
L'appaltatore «è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; l'appaltatore, in mancanza di tale prova è, pertanto, tenuto a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori» (Cass. n.
23594/2017, n. 8016/2012).
Su tutto, anche al fine di superare l'eccezione di decadenza sollevata dalla appaltante
(eccezione che comunque il giudice di prime cure ha ritenuto di poter superare sulla scorta della prova testimoniale dalla quale emergeva la sua tempestività), ha senso richiamare la responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti.
Per vero, in tema di appalto sussiste la concorrenza delle garanzie previste dagli artt.
1667 e 1669 c.c., in vista del rafforzamento della tutela del committente;
ne consegue che, ove a fondamento della domanda siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione, il giudice è sempre tenuto, ove le circostanze lo richiedano, a qualificare la domanda, in termini di risarcimento per responsabilità extracontrattuale (art. 1669 c.c.), ovvero contrattuale di adempimento o riduzione del prezzo e risoluzione (art. 1667 c.c.). (Nella specie la S.C., in riforma della pronuncia di merito, ha affermato l'obbligo per il giudice, di fronte a denuncia tardiva ex art. 1667
c.c. di verificare la riconducibilità della domanda nell'ambito della garanzia per responsabilità ex art. 1669 c.c.) (Cass. 20184/2019).
In tempi ancor più recenti, si è stabilito che in tema di responsabilità dell'appaltatore, gli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrano i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, senza escluderne l'applicazione, cosicché, ove l'opera sia realizzata
4 in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può opporre le difformità e i vizi dell'opera, per paralizzare la pretesa avversaria, stante il principio inadimplenti non est adimplendum, richiamato nell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o questa sia prescritta (Cass. 33034/2024).
Poiché il difetto di costruzione, per legittimare l'azione ex art. 1669, deve rivestire carattere di gravità, la norma può trovare applicazione a fronte di un difetto che riguardi elementi accessori dell'edificio (quali, per es., le condutture di adduzione idrica,
l'intonaco, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria) quando ne comprometta l'impiego duraturo e incida considerevolmente sulla possibilità di godimento utile.
6.- Nel caso in esame, non è davvero disputabile che il cedimento rovinoso della tettoia abbia inciso sulla possibilità di utile fruizione del bene.
Del resto, la responsabilità per gravi vizi e difetti in concreto richiamabile, non appare esclusa dalla natura eccezionale del rovescio.
Anzitutto occorre tenere presente che la responsabilità dell'appaltatore va esclusa quando la rovina o il pericolo di rovina siano la conseguenza di cause sopravvenute dopo il compimento dell'opera (Cass. sent. 51/509), purché tali cause fossero del tutto imprevedibili al momento dell'esecuzione dei lavori (Cass. sent. 09/19868).
Orbene, il nominato c.t.u., a seguito della consultazione del “Rapporto Preliminare di
Evento – Maltempo 09-10 luglio 2019” pubblicato a cura del Centro Funzionale
Regionale della Regione Marche in data 31 luglio 2019, ha avuto modo di agevolmente appurare la qualità dell'evento calamitoso, senza trarne la eccezionalità dell'evento
Inoltre, costituisce insegnamento ormai ricevuto quello per cui l'accertamento del
“fortuito”, rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res
(Cassazione civile, sez. III, 11 febbraio 2022, n. 4588). Di tale dimostrazione l'appellante non si è specificamente curata, essendosi limitata, in maniera empirica, a dedurre che il fenomeno atmosferico avesse avuto effetti del tipo in esame anche per altri soggetti. Il che, oltre a non risultare (v. testimonianze e foto allegate), non appare dirimente nel senso imposto dalla Suprema Corte.
5 7.- Serve aggiungere che non ha costituito autonomo motivo di impugnazione la condanna dell'appellante al risarcimento del danno, neppure sotto il subordinato profilo
(della prova) del quantum.
8.- Ne deriva che l'appello deve essere rigettato e, sia pure previa integrazione con i rilievi che precedono, la pronuncia gravata confermata.
9.- Le spese del presente grado di giudizio gravano sulla appellante e si liquidano come in dispositivo.
10.- Infine, si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
2296/2023 R.G., ogni diversa istanza reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza n. 538/2023 resa dal Giudice di Pace di
Macerata, in data 31 agosto 2023;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che quantifica in euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario,
IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento anche di un ulteriore contributo unificato.
Macerata, 19 maggio 2025.
Il Giudice
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