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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 18/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 711/2023
T R A
, nata il [...] a [...] e residente in [...]
n.36, , nata il [...] a [...] e residente in [...], , nata il [...] a [...] e residente Parte_3 in Ercolano alla via Patacca n.12, , nata il [...] a [...] e Parte_4 residente in [...], e , nata il 09 Parte_5 aprile 1959 a Napoli e residente in [...], rappresentate e difese dall'avvocato Vittorio Visone e dall'avvocato Angela Sorrentino ed elettivamente domiciliate in San Giorgio a Cremano alla Piazza Bernardo Tanucci n. 32; Appellante
E
, in persona del Sindaco p.t. , Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Adele Carlino, con la stessa elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in Piazza Carlo di Borbone n. 10; Appellato
E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore;
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
1 Con separati ricorsi poi riuniti, depositati in data 2.6.2020 presso il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, le appellanti indicate in epigrafe, premesso di essere state dipendenti della
[...]
(di seguito anche “ o ”) dal 31.10.2013 al Parte_6 Parte_7 _3
31.12.2019 con mansioni di operatori socio-assistenziali nell'ambito dell'appalto affidato dal per l'erogazione di servizi a vantaggio delle categorie Controparte_1 svantaggiate (diversamente abili, minori ed anziani), inquadrate tutte al livello C1 del c.c.n.l.
convenivano in giudizio la il Parte_8 Parte_7 Controparte_1
– in via solidale ai sensi dell'art. 1676 c.c. - per sentirli condannare al pagamento degli importi indicati nei singoli ricorsi a titolo di retribuzioni non pagate per il mese di agosto 2019 e per il periodo da ottobre a dicembre 2019 e del t.f.r.
Si costituiva il che eccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva, per avere affidato l'appalto non alla convenuta in giudizio e datrice di lavoro Parte_7 dei ricorrenti, bensì alla , soggetto giuridico diverso;
altresì, la carenza dei presupposti CP_4 per l'azione ex art. 1676 c.c., in assenza di crediti della nei confronti del Concludeva _3 CP_1 per il rigetto dei ricorsi;
in subordine, formulava domanda di manleva da parte della _3
, per essere tenuto indenne da ogni conseguenza economica derivante da una eventuale
[...] pronuncia di condanna nei propri confronti in virtù dell'atto di transazione del 16.12.2019.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva la . Parte_6
Con la sentenza n. 4705/2022 pubblicata il 04.10.2022, corretta a seguito di istanza di correzione errore materiale in data 16.1.2023, il Giudice adito accoglieva parzialmente la domanda e così disponeva:
“-in accoglimento della domanda, condanna la resistente Parte_6 al pagamento:
-in favore di della somma di euro 11.657,01 di cui euro 6527,19 per Parte_2
TFR;
-in favore di della somma di euro 11.657,01 di cui euro 6527,19 per TFR;
Parte_1
-in favore di della somma di euro 11.657,01 di cui euro 6527,19 per TFR;
Parte_3
-in favore di della somma di euro 11.657,01, di cui euro 6527,19 per TFR;
Parte_4
-in favore di della somma di euro11. 657,01 di cui euro 6527,19 per TFR, Parte_5 per le causali di cui parte motiva, oltre interessi e rivalutazione dal credito al soddisfo;
-condanna la al rimborso delle spese del giudizio Parte_6 sostenute dagli istanti, che liquida in complessivi €. 4500,00, oltre spese forfettarie, CPA e IVA come per legge, con distrazione;
-rigetta la domanda nei confronti del e compensa le spese tra i Controparte_1 ricorrenti e l'ente”.
In particolare, il Tribunale ha aderito alla prospettazione del convenuto individuando CP_1 nell' Temporanea di Imprese) un soggetto giuridico autonomo ed interposto tra Controparte_5 il datore di lavoro e la stazione appaltante, riconoscendo la titolarità formale e Parte_7 sostanziale del contratto di appalto in capo all' e negando pertanto accesso alla tutela ex art. P_
1676 c.c.
Con ricorso depositato in data 30.3.2023 presso questa Corte territoriale le lavoratrici hanno impugnato detta sentenza, limitatamente al capo di domanda respinto. Hanno denunciato, con il primo motivo di appello, la violazione dell'articolo 1676, c.c. in tema di responsabilità solidale del;
con il secondo motivo, la violazione dell'articolo 117, d. lgs. Controparte_1
2 163/2006 e articolo 2918, c.c., in tema di inopponibilità del contratto di cessione del credito;
con il terzo motivo, l'acquisizione ad opera del primo giudice anche di documenti depositati tardivamente dalla stazione appaltante in violazione dell'articolo 416, c.p.c..
Le appellanti hanno ritenuto che la ricostruzione del Tribunale non potesse essere condivisa, atteso che sia la Corte Costituzionale sia la Corte di Cassazione escludevano che il raggruppamento temporaneo di imprese desse vita ad un autonomo soggetto giuridico. La Corte di legittimità aveva, inoltre, espressamente affermato che titolare di diritti di credito nei confronti della stazione appaltante era esclusivamente la mandataria dell' e, dunque, nel caso di specie la P_ _3
. I dipendenti della stessa, pertanto, avevano titolo per azionare la garanzia di cui all'art. 1676
[...] cod. civ. Hanno evidenziato, altresì, che esse appellanti avevano offerto prova della esistenza di crediti vantati dalla nei confronti del Parte_7 CP_1
Hanno concluso chiedendo di: - accertare e dichiarare che le appellanti hanno lavorato alle dipendenze della dal 04/10/2019 al 31/12/2019, con le modalità descritte con il Controparte_3 ricorso di primo grado;
- per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannare ai sensi dell'articolo 1676 c.c., il al pagamento, in favore di ciascun Controparte_1 appellante, della somma complessiva di euro 11.657,01 per le causali di cui in premessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio ed attribuzione all'avvocato Vittorio Visone.
Ricostituito il contradittorio, il ha ribadito, con articolate Controparte_1 argomentazioni, la infondatezza delle avverse censure delle quali ha chiesto il rigetto. Ha insistito eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e la inesistenza, al momento della proposizione dei ricorsi, di alcun credito della utilmente vincolabile alla garanzia ex Parte_7 art. 1676 c.c. Ha chiesto in subordine - con riferimento all'atto di transazione del 16.12.2019 con il quale la si era obbligata nei confronti dell'Ente a pagare tutto quanto dovuto ai Parte_7 lavoratori del cantiere di San Giorgio a Cremano ed al contempo a manlevare e mantenere indenne il per quanto dovuto ai lavoratori in virtù del contratto rep. 5256 e da qualsiasi azione di CP_1 responsabilità e/o eventuali pretese patrimoniali eventualmente promosse nei confronti della _3
o del in ragione dei suddetti inadempimenti e/o violazioni normative direttamente ed CP_1 indirettamente connessi all'esecuzione del contratto di che trattasi (art. 4 dell'atto di transazione) – di dichiarare la obbligata a manlevare e mantenere indenne il Controparte_3 [...]
da ogni conseguenza derivante da detto accoglimento, anche in merito al Controparte_1 pagamento delle spese di giudizio.
Non si è costituita la sebbene evocata in giudizio. _3
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato note e all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è fondato e va accolto in adesione alle motivazioni già esposte in precedenti sentenze di questa Corte in diversa composizione (cfr. sent. n. 1851/2022 pubbl. il 20/06/2022; sentenza 2/3/2023 nel procedimento n. 1156/2022 R.G.; poi tra le più recenti sentenze n. 4280/2023 pubbl. il 28/12/2023, n. 449/2024 pubbl. il 28/02/2024, n. 508/2024 pubbl. il 05/04/2024, n. 512/2024 pubbl. il 13/02/2024; da ultimo, sent. 2973/2025 pubbl. il 17/9/2025 e sent. 2761/2025 pubbl. il 18/8/2025, prodotte dalla parte appellante).
3 Giova premettere che a questa Corte è stata devoluta la statuizione con la quale il primo Giudice ha escluso la responsabilità solidale del ex art. 1676 cod. civ. sul Controparte_6 rilievo che unica titolare di diritti di credito nei confronti del è la Associazione Temporanea CP_1 di Imprese che ha stipulato il contratto di appalto.
Ciò premesso, si osserva che la norma dell'art. 1676 c.c., ha affermato la Corte Suprema, attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore una azione diretta - per conseguire quanto loro dovuto per effetto dell'attività prestata in relazione all'opera o servizio appaltato - nei confronti del “committente”, con disposizione applicabile anche al subappalto (in termini: Cass. sez. lav., 20/06/2018, n. 16259; Cass. sez. lav. 16/10/2017 n. 24368; Cass. 22.06.2012 n. 10439; Cass. 19/03/2008, n. 7384, Cass. 07/03/2008, n. 6208) ma pur sempre in relazione al “committente” del datore di lavoro che nel contratto di subappalto è il primo appaltatore e non già il committente originario.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, lo scopo dell'art. 1676 c.c. è quello di determinare la indisponibilità del credito dell'appaltatore-datore di lavoro nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro opera per la esecuzione dell'appalto sicché dal momento in cui gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgono al committente questi diviene diretto debitore, in solido con l'appaltatore, fino alla concorrenza del proprio debito per il corrispettivo dell'appalto e se paga all'appaltatore, non è liberato dalla obbligazione verso gli ausiliari (Cass. n. 10439/2012).
In tale meccanismo di garanzia l'operare dell'obbligazione solidale "fino alla concorrenza del debito" del committente verso l'appaltatore - datore di lavoro presuppone, a monte, la esistenza di un rapporto obbligatorio tra i due.
Con la gravata sentenza si sostiene che tale meccanismo non può operare nel caso di appalto stipulato dall'associazione temporanea di imprese per la mancanza di un rapporto diretto tra il committente ( ) ed una delle imprese facenti parte dell' e, quindi, di un credito di Controparte_1 P_ quest'ultima, per il corrispettivo dell'attività di impresa svolta, che possa fungere da garanzia in favore dei suoi dipendenti.
In senso contrario, invece, depone la circostanza che l' che secondo la ricostruzione del primo P_
Giudice è il soggetto creditore della stazione appaltante, non configura un centro autonomo d'imputazione giuridica.
Sul piano generale, infatti, il legislatore, quando ha fornito la definizione del fenomeno comunemente designato come A.T.I., ha stabilito (D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 20, poi abrogato dal D.Lgs. n. 50 del 2016), che “Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta”.
Sicché il raggruppamento temporaneo è volto alla collaborazione delle imprese raggruppate per ottenere l'aggiudicazione di un appalto mediante la presentazione di un'offerta unitaria da parte di soggetti che conservano la propria indipendenza giuridica;
e, a tale scopo, è previsto il conferimento di un mandato collettivo speciale gratuito, a norma del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 37, comma 14, secondo cui “Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario”. 4 Si tratta quindi di un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale.
Il mandato collettivo, per di più con rappresentanza, non configura un centro autonomo d'imputazione giuridica perché è finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici (in termini, Cass., 26 febbraio 2016, n. 3808).
Il proprium dell'istituto sta appunto nella possibilità di associarsi temporaneamente, senza obbligo di assumere vincoli societari che imporrebbero oneri e obblighi sproporzionati rispetto ad un rapporto caratterizzato dalla durata limitata e dalla unicità dell'affare.
La costituzione dell' è affidata a un contratto associativo (così Cass. n. 15129 del 2015) volto P_
a realizzare un'aggregazione di scopo, sulla base di un accordo di cooperazione, il che di per sé esclude la formazione di un'entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto dalle imprese che la compongono (in termini, Cass. n. 24883 del 2015).
Ciascuna impresa riunita non svolge attività in comune ma, nell'ambito della propria parte dei lavori, agisce autonomamente e intrattiene direttamente i propri rapporti con terzi (banche, fornitori, personale etc.), di modo che le imprese associate conservano la propria individualità, come confermato prima dalla L. n. 584 del 1977, art. 22, il quale espressamente statuiva che “Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degni adempimenti fiscali e degli oneri sociali” e, poi, dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 37, comma 17, che, con minimi adattamenti, ne riproduce la formulazione.
Di per sé, quindi, la configurazione come A.T.I., sia verticale, sia orizzontale, esclude che essa possa identificare un unico soggetto passivo.
La mandataria, nel caso di specie la , esercita il potere di rappresentanza delle Controparte_3 imprese associate esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo esso finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici.
Le imprese consorziate, poi, come espressamente disposto dall'art. 37 del Decreto legislativo del 12/04/2006 n. 163, rispondono solidalmente nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori.
Il Giudice di legittimità ha ritenuto che nel concetto di fornitori debbano essere fatti rientrare i lavoratori subordinati delle imprese associate (cfr. Cass. 24063/2015) ma tanto, ad avviso del Collegio, non rileva ai fini dell'art. 1676 cod. civ. che radica una responsabilità del committente che si somma e non si sostituisce a quella delle imprese associate.
Se, dunque, la non costituisce un autonomo centro di imputazione di interessi è evidente come P_ ben possa configurarsi quel rapporto diretto tra datore di lavoro e stazione appaltante che legittima il ricorso alla garanzia prevista dal codice civile. Le singole consorziate, infatti, sia pure conferendo 5 un mandato generale di rappresentanza alla Capogruppo, sono controparti contrattuali della stazione appaltante che ben può prestare la garanzia in favore dei lavoratori nei limiti del riparto interno delle quote dell'appalto.
In altri termini, anche in presenza di un A.T.I. possono identificarsi gli elementi costitutivi dell'obbligo di garanzia del committente ed in particolare la esistenza di un credito che, divenuto indisponibile per l'appaltatore - datore di lavoro, segna il limite della responsabilità solidale della stazione appaltante.
Ad avviso della Corte, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge altresì la esistenza di crediti dell' P_
Va anzitutto evidenziato che sia per il principio di vicinanza della prova sia, soprattutto, perché si ha riguardo ad una circostanza esonerativa della responsabilità solidale, la stazione appaltante avrebbe dovuto fornire analitica dimostrazione della estinzione dei crediti vantati dalla in _3 epoca anteriore alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio ovvero della loro irrevocabile destinazione alla soddisfazione di altri debiti della medesima. _3
Il regime di garanzie apprestate dall'ordinamento in favore del lavoratore subordinato, in considerazione della natura dei crediti dallo stesso vantati, non può essere vanificato da un onere probatorio insostenibile ed inesigibile, poiché riferito a complessi rapporti contrattuali ai quali il lavoratore medesimo è del tutto estraneo. Per contro, la stazione appaltante non soltanto è parte del rapporto da cui i crediti dell'appaltatore derivano, ma è destinataria di obblighi legali di contabilità, trasparenza ed oculatezza nella scelta del contraente appaltatore del servizio, che renderebbero agevole una puntuale ed analitica contestazione delle avverse pretese.
Il omette di considerare il contenuto della transazione del 16.12.2019 approvata con la CP_1 delibera di giunta comunale n. 358 del 13.12.2019 e articolata in ossequio alla proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c., formulata dal Tribunale delle Imprese nel corso del giudizio avente ad oggetto il pagamento del prezzo dell'appalto.
Con la suddetta transazione, qualificata dalle parti come non novativa (art. 6), il si è CP_1 impegnato a pagare alla l'importo di euro 1.050.000,00 che riguarda, per la Controparte_3 maggior parte, crediti costituenti il prezzo dell'appalto e ad oggi ancora sussistenti, in quanto solo la somma di euro 350.000,00 è stabilita a titolo risarcitorio;
inoltre, come eccepito dai lavoratori, ma confermato dal il citato accordo transattivo non ha avuto esecuzione, dato che gli accordi CP_1 raggiunti, ha osservato il erano sottoposti a condizioni che non si sono realizzate. Ciò, CP_1 tuttavia, è irrilevante per la verifica dei presupposti per ritenere sussistente la responsabilità solidale ex art. 1676 c.c. poiché con tale transazione la stazione appaltante ha riconosciuto che alla data del 16.12.2019 (ossia alcuni mesi prima del deposito del ricorso delle appellanti) il credito vantato dalla in virtù dell'esecuzione del contratto di appalto rep. 5256 del 14.3.2014 era pari alla somma _3 di euro 1.050.000,00 e che il pagamento, sia pure con le peculiari modalità previste dalle parti, sarebbe avvenuto in epoca successiva alla notifica del presente ricorso.
In particolare, con la transazione in questione, il si impegnava ad effettuare in favore della CP_1
determinati pagamenti alle date di seguito indicate. _3
Euro 350.000,00 sarebbero stati corrisposti a titolo risarcitorio entro il 31.12.20 mediante bonifico all'ordine della società , con l'obbligo della stessa cooperativa di destinare tale tranche _3 _3
6 per l'intero suo ammontare alla copertura degli oneri previdenziali, assicurativi, fiscali e comunque connessi ai servizi appaltati maturati e maturandi. Le parti concordavano che per tale copertura la avrebbe prodotto alla stazione appaltante la seguente documentazione: attestazioni di _3 pagamento;
istanza di rateizzo in corso ad oggi e di quelle eventualmente attivate con i competenti enti successivamente alla sottoscrizione del presente atto. Le parti concordavano altresì che il pagamento della seconda tranche sarebbe stato effettuato a condizione che la società avesse _3 fornito la documentazione di cui sopra entro trenta giorni antecedenti il termine concordato per il pagamento della seconda tranche, manlevando espressamente il Controparte_6 da qualsiasi obbligo economico maturato e maturando cedenti all'affidataria per tali titoli.
Euro 300.000,00 sarebbero stati corrisposti entro il 15.5.2020 secondo le seguenti modalità:
-euro 225.000,00 sarebbero stati trattenuti dalla Stazione Appaltante al fine di procedere in via sostitutiva al pagamento diretto in favore di tutte le maestranze adibite al cantiere degli emolumenti retributivi maturati a concorrenza di detto importo, secondo il libro unico (buste paga) che sarebbe stato consegnato dalla contraente;
_3
-euro 75.000,00 sarebbero stati corrisposti direttamente alla contraente mediante bonifico, _3 con l'obbligo della stessa di destinare tale tranche al pagamento del dovuto maturato e maturando dai fornitori e terzi per prestazione e forniture comunque connesse ai servizi appaltati, diversi da quelli espletati da lavoratori.
Euro 400.000 sarebbero stati corrisposti entro il 15.5.2021 con le seguenti modalità:
-euro 325.000 sarebbero stati trattenuti dalla stazione appaltante al fine di procedere in via sostitutiva al pagamento in favore di tutte le maestranze adibite al cantiere il netto retributivo secondo il libro unico consegnato dal contraente secondo il termine del 30.12.2019; _3
-euro 75.000 sarebbero stati corrisposti direttamente alla con l'obbligo della stessa _3 cooperativa di destinare tale tranche al pagamento del dovuto maturato dai fornitori e terzi per prestazione e forniture comunque connesse ai servizi appaltati diversi da quelli spiegati da lavoratori.
Il con tale contratto riconosceva che la alla data del dicembre 2019 vantava crediti CP_1 _3 derivanti dal contratto di appalto richiamato nella transazione e che il si impegnava a pagare CP_1 alla direttamente, o ai lavoratori in via sostituiva, un importo di euro 700.000,00, importo che, _3 come ammesso dallo stesso Ente, non era stata ancora pagato al momento di deposito dei ricorsi introduttivi.
Il sostiene che il contratto di transazione e le pattuizioni in esso riportate sono del tutto CP_1 irrilevanti in quanto, non avendo la adempiuto alle condizioni convenute, era venuto meno _3 anche l'obbligo dell'Ente.
Tale ricostruzione è inconsistente.
Innanzitutto, la transazione assume rilevanza nella vicenda in esame (che concerne la sussistenza dei presupposti a cui l'art. 1676 c.c. subordina la responsabilità solidale del committente) in quanto prova che al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, con il quale le ricorrenti chiedevano la condanna solidale del ente appaltante, al pagamento dei crediti CP_1 retributivi vantati nei confronti dell'appaltatore, quest'ultimo era creditore nei confronti dell'Ente di somme spettanti in virtù del contratto di appalto stipulato.
In secondo luogo, la previsione contenuta nell'art. 2 della transazione, secondo cui “Le parti concordano che il pagamento della seconda tranche verrà effettuato a condizione che la società
[...
[...] fornisca la documentazione di cui sopra entro trenta giorni antecedenti il termine concordato Pt_9 per il pagamento della seconda tranche, manlevando espressamente il Controparte_6 da qualsiasi obbligo economico maturato e maturandi cedenti all'affidataria per tali
[...] titoli”, subordinava alla condizione che la fornisse la documentazione indicata, trenta Parte_7 giorni prima del termine concordato per il pagamento, solo il pagamento della seconda tranche, ma non anche il pagamento della terza tranche di euro 400.000,00 che doveva essere corrisposta dal entro il 15.5.2021 secondo le modalità sopra precisate (ossia: Controparte_1 euro 325.000,00 sarebbero stati trattenuti dalla Stazione Appaltante al fine di procedere in via sostitutiva al pagamento in favore di tutte le maestranze adibite al cantiere il netto retributivo secondo il libro unico-buste paga;
euro 75.000,00 sarebbero stati corrisposti direttamente alla contraente ). _3
Ne consegue che al momento del deposito dei ricorsi, il era debitore nei confronti della CP_1
di euro 325.000,00, importo ben superiore alle pretese vantate dalle ricorrenti. Parte_7
Infine il ha eccepito, quale circostanza ostativa all'invocata responsabilità solidale, alla CP_1 luce del tenore dell'art. 1676 c.c., l'intervenuta cessione dei crediti della A.T.I. Teseo a favore della Banca FI s.p.a. (cfr cessione rep 8508 del 16.3.2015 in atti).
Rileva il collegio, in primo luogo, la genericità del contenuto del citato atto di cessione riferito anche a crediti non ancora sorti, rinvenienti dal contratto di appalto e quindi di incerta identificazione, come reso evidente dal contenzioso intercorso tra le parti e definito con la transazione del 16.12.2019; in secondo logo, la impermeabilità della garanzia prevista dall'art. 1676 c.c. alle vicende del credito vantato dall'appaltatore (diverse dall'intervenuta estinzione per effetto del suo adempimento), garanzia che trova la sua fonte nel codice civile, a riprova della priorità che il legislatore ha inteso riservare alla soddisfazione dei diritti economici dei lavoratori.
Pertanto, la domanda proposta in primo grado deve essere accolta e la gravata sentenza riformata, affermandosi la responsabilità solidale del per il pagamento delle somme già riconosciute CP_1 in primo grado.
Non può accogliersi la richiesta di manleva, formulata in subordine dall'Ente, atteso che la stessa non è stata coltivata, come dovuto, mediante proposizione di appello incidentale, seppure condizionato, nel rispetto delle forme prescritte dall'art. 436 c.p.c. (che richiede, tra l'altro, la notifica, a cura dell'appellato, alla controparte dell''appello incidentale proposto nella memoria di costituzione).
In ogni caso si osserva che la norma invocata dall'appellante è l'art. 4 della transazione n. 5745 del 16.12.2019 che così prevedeva: “La si obbliga, con la sottoscrizione della presente _3 transazione e giusta obblighi contrattuali già assunti, a pagare tutto quanto dovuto ai lavoratori del cantiere di San Giorgio a Cremano. Nello stesso tempo si obbliga a manlevare e mantenere indenne il per quanto agli stessi dovuti in virtù del contratto rep. n. 5256 del 14 03 Controparte_1
2014 e da qualsiasi azione di responsabilità e/o eventuali pretese patrimoniali eventualmente promosse nei confronti della o del in ragione dei suddetti inadempimenti…”. _3 CP_1
Ebbene, è dirimente osservare che tale obbligo assunto dalla non può essere riferito al Parte_7 mero inadempimento retributivo del datore di lavoro, poiché a fronte di un tale inadempimento il committente, in virtù di quanto previsto dall'art. 2 della transazione, realizza il suo effetto CP_1
8 liberatorio pagando direttamente ai lavoratori, anziché alla appaltatrice, mediante le somme dovute alla e trattenute proprio a tal fine. Parte_7
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza a carico del convenuto. In CP_1 particolare, per quanto riguarda le spese di primo grado, il va condannato all'importo già CP_1 liquidata dal primo Giudice a carico della , in solido con quest'ultima. Quanto al Controparte_3 grado di appello, nei rapporti tra le lavoratrici e il Comune appellato, le spese si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei criteri del D.M. 147/2022 e del valore della controversia.
Nulla sulle spese del grado nei confronti della rimasta contumace ed estranea alle Parte_7 questioni oggetto di gravame.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, condanna il
, in solido con la al Controparte_6 Parte_6 pagamento, in favore di ciascuna appellante, della somma riconosciuta in primo grado;
-condanna il , in solido con la , alla rifusione delle Controparte_1 Parte_7 spese di lite di primo grado, come liquidate dal primo Giudice, con distrazione;
-condanna il al pagamento delle spese del grado di appello che Controparte_1 liquida in euro 4997,00, oltre spese generali come per legge, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario;
-nulla sulle spese del grado nel rapporto con la Parte_7
Napoli, 18/09/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
9
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 18/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 711/2023
T R A
, nata il [...] a [...] e residente in [...]
n.36, , nata il [...] a [...] e residente in [...], , nata il [...] a [...] e residente Parte_3 in Ercolano alla via Patacca n.12, , nata il [...] a [...] e Parte_4 residente in [...], e , nata il 09 Parte_5 aprile 1959 a Napoli e residente in [...], rappresentate e difese dall'avvocato Vittorio Visone e dall'avvocato Angela Sorrentino ed elettivamente domiciliate in San Giorgio a Cremano alla Piazza Bernardo Tanucci n. 32; Appellante
E
, in persona del Sindaco p.t. , Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Adele Carlino, con la stessa elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in Piazza Carlo di Borbone n. 10; Appellato
E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore;
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
1 Con separati ricorsi poi riuniti, depositati in data 2.6.2020 presso il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, le appellanti indicate in epigrafe, premesso di essere state dipendenti della
[...]
(di seguito anche “ o ”) dal 31.10.2013 al Parte_6 Parte_7 _3
31.12.2019 con mansioni di operatori socio-assistenziali nell'ambito dell'appalto affidato dal per l'erogazione di servizi a vantaggio delle categorie Controparte_1 svantaggiate (diversamente abili, minori ed anziani), inquadrate tutte al livello C1 del c.c.n.l.
convenivano in giudizio la il Parte_8 Parte_7 Controparte_1
– in via solidale ai sensi dell'art. 1676 c.c. - per sentirli condannare al pagamento degli importi indicati nei singoli ricorsi a titolo di retribuzioni non pagate per il mese di agosto 2019 e per il periodo da ottobre a dicembre 2019 e del t.f.r.
Si costituiva il che eccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva, per avere affidato l'appalto non alla convenuta in giudizio e datrice di lavoro Parte_7 dei ricorrenti, bensì alla , soggetto giuridico diverso;
altresì, la carenza dei presupposti CP_4 per l'azione ex art. 1676 c.c., in assenza di crediti della nei confronti del Concludeva _3 CP_1 per il rigetto dei ricorsi;
in subordine, formulava domanda di manleva da parte della _3
, per essere tenuto indenne da ogni conseguenza economica derivante da una eventuale
[...] pronuncia di condanna nei propri confronti in virtù dell'atto di transazione del 16.12.2019.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva la . Parte_6
Con la sentenza n. 4705/2022 pubblicata il 04.10.2022, corretta a seguito di istanza di correzione errore materiale in data 16.1.2023, il Giudice adito accoglieva parzialmente la domanda e così disponeva:
“-in accoglimento della domanda, condanna la resistente Parte_6 al pagamento:
-in favore di della somma di euro 11.657,01 di cui euro 6527,19 per Parte_2
TFR;
-in favore di della somma di euro 11.657,01 di cui euro 6527,19 per TFR;
Parte_1
-in favore di della somma di euro 11.657,01 di cui euro 6527,19 per TFR;
Parte_3
-in favore di della somma di euro 11.657,01, di cui euro 6527,19 per TFR;
Parte_4
-in favore di della somma di euro11. 657,01 di cui euro 6527,19 per TFR, Parte_5 per le causali di cui parte motiva, oltre interessi e rivalutazione dal credito al soddisfo;
-condanna la al rimborso delle spese del giudizio Parte_6 sostenute dagli istanti, che liquida in complessivi €. 4500,00, oltre spese forfettarie, CPA e IVA come per legge, con distrazione;
-rigetta la domanda nei confronti del e compensa le spese tra i Controparte_1 ricorrenti e l'ente”.
In particolare, il Tribunale ha aderito alla prospettazione del convenuto individuando CP_1 nell' Temporanea di Imprese) un soggetto giuridico autonomo ed interposto tra Controparte_5 il datore di lavoro e la stazione appaltante, riconoscendo la titolarità formale e Parte_7 sostanziale del contratto di appalto in capo all' e negando pertanto accesso alla tutela ex art. P_
1676 c.c.
Con ricorso depositato in data 30.3.2023 presso questa Corte territoriale le lavoratrici hanno impugnato detta sentenza, limitatamente al capo di domanda respinto. Hanno denunciato, con il primo motivo di appello, la violazione dell'articolo 1676, c.c. in tema di responsabilità solidale del;
con il secondo motivo, la violazione dell'articolo 117, d. lgs. Controparte_1
2 163/2006 e articolo 2918, c.c., in tema di inopponibilità del contratto di cessione del credito;
con il terzo motivo, l'acquisizione ad opera del primo giudice anche di documenti depositati tardivamente dalla stazione appaltante in violazione dell'articolo 416, c.p.c..
Le appellanti hanno ritenuto che la ricostruzione del Tribunale non potesse essere condivisa, atteso che sia la Corte Costituzionale sia la Corte di Cassazione escludevano che il raggruppamento temporaneo di imprese desse vita ad un autonomo soggetto giuridico. La Corte di legittimità aveva, inoltre, espressamente affermato che titolare di diritti di credito nei confronti della stazione appaltante era esclusivamente la mandataria dell' e, dunque, nel caso di specie la P_ _3
. I dipendenti della stessa, pertanto, avevano titolo per azionare la garanzia di cui all'art. 1676
[...] cod. civ. Hanno evidenziato, altresì, che esse appellanti avevano offerto prova della esistenza di crediti vantati dalla nei confronti del Parte_7 CP_1
Hanno concluso chiedendo di: - accertare e dichiarare che le appellanti hanno lavorato alle dipendenze della dal 04/10/2019 al 31/12/2019, con le modalità descritte con il Controparte_3 ricorso di primo grado;
- per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannare ai sensi dell'articolo 1676 c.c., il al pagamento, in favore di ciascun Controparte_1 appellante, della somma complessiva di euro 11.657,01 per le causali di cui in premessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio ed attribuzione all'avvocato Vittorio Visone.
Ricostituito il contradittorio, il ha ribadito, con articolate Controparte_1 argomentazioni, la infondatezza delle avverse censure delle quali ha chiesto il rigetto. Ha insistito eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e la inesistenza, al momento della proposizione dei ricorsi, di alcun credito della utilmente vincolabile alla garanzia ex Parte_7 art. 1676 c.c. Ha chiesto in subordine - con riferimento all'atto di transazione del 16.12.2019 con il quale la si era obbligata nei confronti dell'Ente a pagare tutto quanto dovuto ai Parte_7 lavoratori del cantiere di San Giorgio a Cremano ed al contempo a manlevare e mantenere indenne il per quanto dovuto ai lavoratori in virtù del contratto rep. 5256 e da qualsiasi azione di CP_1 responsabilità e/o eventuali pretese patrimoniali eventualmente promosse nei confronti della _3
o del in ragione dei suddetti inadempimenti e/o violazioni normative direttamente ed CP_1 indirettamente connessi all'esecuzione del contratto di che trattasi (art. 4 dell'atto di transazione) – di dichiarare la obbligata a manlevare e mantenere indenne il Controparte_3 [...]
da ogni conseguenza derivante da detto accoglimento, anche in merito al Controparte_1 pagamento delle spese di giudizio.
Non si è costituita la sebbene evocata in giudizio. _3
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato note e all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è fondato e va accolto in adesione alle motivazioni già esposte in precedenti sentenze di questa Corte in diversa composizione (cfr. sent. n. 1851/2022 pubbl. il 20/06/2022; sentenza 2/3/2023 nel procedimento n. 1156/2022 R.G.; poi tra le più recenti sentenze n. 4280/2023 pubbl. il 28/12/2023, n. 449/2024 pubbl. il 28/02/2024, n. 508/2024 pubbl. il 05/04/2024, n. 512/2024 pubbl. il 13/02/2024; da ultimo, sent. 2973/2025 pubbl. il 17/9/2025 e sent. 2761/2025 pubbl. il 18/8/2025, prodotte dalla parte appellante).
3 Giova premettere che a questa Corte è stata devoluta la statuizione con la quale il primo Giudice ha escluso la responsabilità solidale del ex art. 1676 cod. civ. sul Controparte_6 rilievo che unica titolare di diritti di credito nei confronti del è la Associazione Temporanea CP_1 di Imprese che ha stipulato il contratto di appalto.
Ciò premesso, si osserva che la norma dell'art. 1676 c.c., ha affermato la Corte Suprema, attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore una azione diretta - per conseguire quanto loro dovuto per effetto dell'attività prestata in relazione all'opera o servizio appaltato - nei confronti del “committente”, con disposizione applicabile anche al subappalto (in termini: Cass. sez. lav., 20/06/2018, n. 16259; Cass. sez. lav. 16/10/2017 n. 24368; Cass. 22.06.2012 n. 10439; Cass. 19/03/2008, n. 7384, Cass. 07/03/2008, n. 6208) ma pur sempre in relazione al “committente” del datore di lavoro che nel contratto di subappalto è il primo appaltatore e non già il committente originario.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, lo scopo dell'art. 1676 c.c. è quello di determinare la indisponibilità del credito dell'appaltatore-datore di lavoro nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro opera per la esecuzione dell'appalto sicché dal momento in cui gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgono al committente questi diviene diretto debitore, in solido con l'appaltatore, fino alla concorrenza del proprio debito per il corrispettivo dell'appalto e se paga all'appaltatore, non è liberato dalla obbligazione verso gli ausiliari (Cass. n. 10439/2012).
In tale meccanismo di garanzia l'operare dell'obbligazione solidale "fino alla concorrenza del debito" del committente verso l'appaltatore - datore di lavoro presuppone, a monte, la esistenza di un rapporto obbligatorio tra i due.
Con la gravata sentenza si sostiene che tale meccanismo non può operare nel caso di appalto stipulato dall'associazione temporanea di imprese per la mancanza di un rapporto diretto tra il committente ( ) ed una delle imprese facenti parte dell' e, quindi, di un credito di Controparte_1 P_ quest'ultima, per il corrispettivo dell'attività di impresa svolta, che possa fungere da garanzia in favore dei suoi dipendenti.
In senso contrario, invece, depone la circostanza che l' che secondo la ricostruzione del primo P_
Giudice è il soggetto creditore della stazione appaltante, non configura un centro autonomo d'imputazione giuridica.
Sul piano generale, infatti, il legislatore, quando ha fornito la definizione del fenomeno comunemente designato come A.T.I., ha stabilito (D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 20, poi abrogato dal D.Lgs. n. 50 del 2016), che “Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta”.
Sicché il raggruppamento temporaneo è volto alla collaborazione delle imprese raggruppate per ottenere l'aggiudicazione di un appalto mediante la presentazione di un'offerta unitaria da parte di soggetti che conservano la propria indipendenza giuridica;
e, a tale scopo, è previsto il conferimento di un mandato collettivo speciale gratuito, a norma del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 37, comma 14, secondo cui “Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario”. 4 Si tratta quindi di un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale.
Il mandato collettivo, per di più con rappresentanza, non configura un centro autonomo d'imputazione giuridica perché è finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici (in termini, Cass., 26 febbraio 2016, n. 3808).
Il proprium dell'istituto sta appunto nella possibilità di associarsi temporaneamente, senza obbligo di assumere vincoli societari che imporrebbero oneri e obblighi sproporzionati rispetto ad un rapporto caratterizzato dalla durata limitata e dalla unicità dell'affare.
La costituzione dell' è affidata a un contratto associativo (così Cass. n. 15129 del 2015) volto P_
a realizzare un'aggregazione di scopo, sulla base di un accordo di cooperazione, il che di per sé esclude la formazione di un'entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto dalle imprese che la compongono (in termini, Cass. n. 24883 del 2015).
Ciascuna impresa riunita non svolge attività in comune ma, nell'ambito della propria parte dei lavori, agisce autonomamente e intrattiene direttamente i propri rapporti con terzi (banche, fornitori, personale etc.), di modo che le imprese associate conservano la propria individualità, come confermato prima dalla L. n. 584 del 1977, art. 22, il quale espressamente statuiva che “Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degni adempimenti fiscali e degli oneri sociali” e, poi, dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 37, comma 17, che, con minimi adattamenti, ne riproduce la formulazione.
Di per sé, quindi, la configurazione come A.T.I., sia verticale, sia orizzontale, esclude che essa possa identificare un unico soggetto passivo.
La mandataria, nel caso di specie la , esercita il potere di rappresentanza delle Controparte_3 imprese associate esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo esso finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici.
Le imprese consorziate, poi, come espressamente disposto dall'art. 37 del Decreto legislativo del 12/04/2006 n. 163, rispondono solidalmente nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori.
Il Giudice di legittimità ha ritenuto che nel concetto di fornitori debbano essere fatti rientrare i lavoratori subordinati delle imprese associate (cfr. Cass. 24063/2015) ma tanto, ad avviso del Collegio, non rileva ai fini dell'art. 1676 cod. civ. che radica una responsabilità del committente che si somma e non si sostituisce a quella delle imprese associate.
Se, dunque, la non costituisce un autonomo centro di imputazione di interessi è evidente come P_ ben possa configurarsi quel rapporto diretto tra datore di lavoro e stazione appaltante che legittima il ricorso alla garanzia prevista dal codice civile. Le singole consorziate, infatti, sia pure conferendo 5 un mandato generale di rappresentanza alla Capogruppo, sono controparti contrattuali della stazione appaltante che ben può prestare la garanzia in favore dei lavoratori nei limiti del riparto interno delle quote dell'appalto.
In altri termini, anche in presenza di un A.T.I. possono identificarsi gli elementi costitutivi dell'obbligo di garanzia del committente ed in particolare la esistenza di un credito che, divenuto indisponibile per l'appaltatore - datore di lavoro, segna il limite della responsabilità solidale della stazione appaltante.
Ad avviso della Corte, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge altresì la esistenza di crediti dell' P_
Va anzitutto evidenziato che sia per il principio di vicinanza della prova sia, soprattutto, perché si ha riguardo ad una circostanza esonerativa della responsabilità solidale, la stazione appaltante avrebbe dovuto fornire analitica dimostrazione della estinzione dei crediti vantati dalla in _3 epoca anteriore alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio ovvero della loro irrevocabile destinazione alla soddisfazione di altri debiti della medesima. _3
Il regime di garanzie apprestate dall'ordinamento in favore del lavoratore subordinato, in considerazione della natura dei crediti dallo stesso vantati, non può essere vanificato da un onere probatorio insostenibile ed inesigibile, poiché riferito a complessi rapporti contrattuali ai quali il lavoratore medesimo è del tutto estraneo. Per contro, la stazione appaltante non soltanto è parte del rapporto da cui i crediti dell'appaltatore derivano, ma è destinataria di obblighi legali di contabilità, trasparenza ed oculatezza nella scelta del contraente appaltatore del servizio, che renderebbero agevole una puntuale ed analitica contestazione delle avverse pretese.
Il omette di considerare il contenuto della transazione del 16.12.2019 approvata con la CP_1 delibera di giunta comunale n. 358 del 13.12.2019 e articolata in ossequio alla proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c., formulata dal Tribunale delle Imprese nel corso del giudizio avente ad oggetto il pagamento del prezzo dell'appalto.
Con la suddetta transazione, qualificata dalle parti come non novativa (art. 6), il si è CP_1 impegnato a pagare alla l'importo di euro 1.050.000,00 che riguarda, per la Controparte_3 maggior parte, crediti costituenti il prezzo dell'appalto e ad oggi ancora sussistenti, in quanto solo la somma di euro 350.000,00 è stabilita a titolo risarcitorio;
inoltre, come eccepito dai lavoratori, ma confermato dal il citato accordo transattivo non ha avuto esecuzione, dato che gli accordi CP_1 raggiunti, ha osservato il erano sottoposti a condizioni che non si sono realizzate. Ciò, CP_1 tuttavia, è irrilevante per la verifica dei presupposti per ritenere sussistente la responsabilità solidale ex art. 1676 c.c. poiché con tale transazione la stazione appaltante ha riconosciuto che alla data del 16.12.2019 (ossia alcuni mesi prima del deposito del ricorso delle appellanti) il credito vantato dalla in virtù dell'esecuzione del contratto di appalto rep. 5256 del 14.3.2014 era pari alla somma _3 di euro 1.050.000,00 e che il pagamento, sia pure con le peculiari modalità previste dalle parti, sarebbe avvenuto in epoca successiva alla notifica del presente ricorso.
In particolare, con la transazione in questione, il si impegnava ad effettuare in favore della CP_1
determinati pagamenti alle date di seguito indicate. _3
Euro 350.000,00 sarebbero stati corrisposti a titolo risarcitorio entro il 31.12.20 mediante bonifico all'ordine della società , con l'obbligo della stessa cooperativa di destinare tale tranche _3 _3
6 per l'intero suo ammontare alla copertura degli oneri previdenziali, assicurativi, fiscali e comunque connessi ai servizi appaltati maturati e maturandi. Le parti concordavano che per tale copertura la avrebbe prodotto alla stazione appaltante la seguente documentazione: attestazioni di _3 pagamento;
istanza di rateizzo in corso ad oggi e di quelle eventualmente attivate con i competenti enti successivamente alla sottoscrizione del presente atto. Le parti concordavano altresì che il pagamento della seconda tranche sarebbe stato effettuato a condizione che la società avesse _3 fornito la documentazione di cui sopra entro trenta giorni antecedenti il termine concordato per il pagamento della seconda tranche, manlevando espressamente il Controparte_6 da qualsiasi obbligo economico maturato e maturando cedenti all'affidataria per tali titoli.
Euro 300.000,00 sarebbero stati corrisposti entro il 15.5.2020 secondo le seguenti modalità:
-euro 225.000,00 sarebbero stati trattenuti dalla Stazione Appaltante al fine di procedere in via sostitutiva al pagamento diretto in favore di tutte le maestranze adibite al cantiere degli emolumenti retributivi maturati a concorrenza di detto importo, secondo il libro unico (buste paga) che sarebbe stato consegnato dalla contraente;
_3
-euro 75.000,00 sarebbero stati corrisposti direttamente alla contraente mediante bonifico, _3 con l'obbligo della stessa di destinare tale tranche al pagamento del dovuto maturato e maturando dai fornitori e terzi per prestazione e forniture comunque connesse ai servizi appaltati, diversi da quelli espletati da lavoratori.
Euro 400.000 sarebbero stati corrisposti entro il 15.5.2021 con le seguenti modalità:
-euro 325.000 sarebbero stati trattenuti dalla stazione appaltante al fine di procedere in via sostitutiva al pagamento in favore di tutte le maestranze adibite al cantiere il netto retributivo secondo il libro unico consegnato dal contraente secondo il termine del 30.12.2019; _3
-euro 75.000 sarebbero stati corrisposti direttamente alla con l'obbligo della stessa _3 cooperativa di destinare tale tranche al pagamento del dovuto maturato dai fornitori e terzi per prestazione e forniture comunque connesse ai servizi appaltati diversi da quelli spiegati da lavoratori.
Il con tale contratto riconosceva che la alla data del dicembre 2019 vantava crediti CP_1 _3 derivanti dal contratto di appalto richiamato nella transazione e che il si impegnava a pagare CP_1 alla direttamente, o ai lavoratori in via sostituiva, un importo di euro 700.000,00, importo che, _3 come ammesso dallo stesso Ente, non era stata ancora pagato al momento di deposito dei ricorsi introduttivi.
Il sostiene che il contratto di transazione e le pattuizioni in esso riportate sono del tutto CP_1 irrilevanti in quanto, non avendo la adempiuto alle condizioni convenute, era venuto meno _3 anche l'obbligo dell'Ente.
Tale ricostruzione è inconsistente.
Innanzitutto, la transazione assume rilevanza nella vicenda in esame (che concerne la sussistenza dei presupposti a cui l'art. 1676 c.c. subordina la responsabilità solidale del committente) in quanto prova che al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, con il quale le ricorrenti chiedevano la condanna solidale del ente appaltante, al pagamento dei crediti CP_1 retributivi vantati nei confronti dell'appaltatore, quest'ultimo era creditore nei confronti dell'Ente di somme spettanti in virtù del contratto di appalto stipulato.
In secondo luogo, la previsione contenuta nell'art. 2 della transazione, secondo cui “Le parti concordano che il pagamento della seconda tranche verrà effettuato a condizione che la società
[...
[...] fornisca la documentazione di cui sopra entro trenta giorni antecedenti il termine concordato Pt_9 per il pagamento della seconda tranche, manlevando espressamente il Controparte_6 da qualsiasi obbligo economico maturato e maturandi cedenti all'affidataria per tali
[...] titoli”, subordinava alla condizione che la fornisse la documentazione indicata, trenta Parte_7 giorni prima del termine concordato per il pagamento, solo il pagamento della seconda tranche, ma non anche il pagamento della terza tranche di euro 400.000,00 che doveva essere corrisposta dal entro il 15.5.2021 secondo le modalità sopra precisate (ossia: Controparte_1 euro 325.000,00 sarebbero stati trattenuti dalla Stazione Appaltante al fine di procedere in via sostitutiva al pagamento in favore di tutte le maestranze adibite al cantiere il netto retributivo secondo il libro unico-buste paga;
euro 75.000,00 sarebbero stati corrisposti direttamente alla contraente ). _3
Ne consegue che al momento del deposito dei ricorsi, il era debitore nei confronti della CP_1
di euro 325.000,00, importo ben superiore alle pretese vantate dalle ricorrenti. Parte_7
Infine il ha eccepito, quale circostanza ostativa all'invocata responsabilità solidale, alla CP_1 luce del tenore dell'art. 1676 c.c., l'intervenuta cessione dei crediti della A.T.I. Teseo a favore della Banca FI s.p.a. (cfr cessione rep 8508 del 16.3.2015 in atti).
Rileva il collegio, in primo luogo, la genericità del contenuto del citato atto di cessione riferito anche a crediti non ancora sorti, rinvenienti dal contratto di appalto e quindi di incerta identificazione, come reso evidente dal contenzioso intercorso tra le parti e definito con la transazione del 16.12.2019; in secondo logo, la impermeabilità della garanzia prevista dall'art. 1676 c.c. alle vicende del credito vantato dall'appaltatore (diverse dall'intervenuta estinzione per effetto del suo adempimento), garanzia che trova la sua fonte nel codice civile, a riprova della priorità che il legislatore ha inteso riservare alla soddisfazione dei diritti economici dei lavoratori.
Pertanto, la domanda proposta in primo grado deve essere accolta e la gravata sentenza riformata, affermandosi la responsabilità solidale del per il pagamento delle somme già riconosciute CP_1 in primo grado.
Non può accogliersi la richiesta di manleva, formulata in subordine dall'Ente, atteso che la stessa non è stata coltivata, come dovuto, mediante proposizione di appello incidentale, seppure condizionato, nel rispetto delle forme prescritte dall'art. 436 c.p.c. (che richiede, tra l'altro, la notifica, a cura dell'appellato, alla controparte dell''appello incidentale proposto nella memoria di costituzione).
In ogni caso si osserva che la norma invocata dall'appellante è l'art. 4 della transazione n. 5745 del 16.12.2019 che così prevedeva: “La si obbliga, con la sottoscrizione della presente _3 transazione e giusta obblighi contrattuali già assunti, a pagare tutto quanto dovuto ai lavoratori del cantiere di San Giorgio a Cremano. Nello stesso tempo si obbliga a manlevare e mantenere indenne il per quanto agli stessi dovuti in virtù del contratto rep. n. 5256 del 14 03 Controparte_1
2014 e da qualsiasi azione di responsabilità e/o eventuali pretese patrimoniali eventualmente promosse nei confronti della o del in ragione dei suddetti inadempimenti…”. _3 CP_1
Ebbene, è dirimente osservare che tale obbligo assunto dalla non può essere riferito al Parte_7 mero inadempimento retributivo del datore di lavoro, poiché a fronte di un tale inadempimento il committente, in virtù di quanto previsto dall'art. 2 della transazione, realizza il suo effetto CP_1
8 liberatorio pagando direttamente ai lavoratori, anziché alla appaltatrice, mediante le somme dovute alla e trattenute proprio a tal fine. Parte_7
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza a carico del convenuto. In CP_1 particolare, per quanto riguarda le spese di primo grado, il va condannato all'importo già CP_1 liquidata dal primo Giudice a carico della , in solido con quest'ultima. Quanto al Controparte_3 grado di appello, nei rapporti tra le lavoratrici e il Comune appellato, le spese si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei criteri del D.M. 147/2022 e del valore della controversia.
Nulla sulle spese del grado nei confronti della rimasta contumace ed estranea alle Parte_7 questioni oggetto di gravame.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, condanna il
, in solido con la al Controparte_6 Parte_6 pagamento, in favore di ciascuna appellante, della somma riconosciuta in primo grado;
-condanna il , in solido con la , alla rifusione delle Controparte_1 Parte_7 spese di lite di primo grado, come liquidate dal primo Giudice, con distrazione;
-condanna il al pagamento delle spese del grado di appello che Controparte_1 liquida in euro 4997,00, oltre spese generali come per legge, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario;
-nulla sulle spese del grado nel rapporto con la Parte_7
Napoli, 18/09/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
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