Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2313/2017 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore; (C.F. ); Parte_2 C.F._1
(C.F. ); Parte_3 C.F._2 Parte_4
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dagli avv. ti
[...] C.F._3
MESSINA LUIGI GIACOMO e BADALAMENTI GABRIELE
Appellanti nei confronti di:
(P.IVA , in persona del suo legale Parte_5 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, e per essa - già – CP_1 CP_2
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'avv. GUCCIARDI FRANCESCO
Appellata con socio unico (C.F. ) rappresentata Controparte_3 P.IVA_4
da C.F. ) in persona del legale rappresentante pro CP_4 P.IVA_5
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti GIANNELLI ANDREA, PARLATORE
STEFANO, DI DONATO GIACINTO;
-già (C.F. ) in persona del legale
[...] CP_4 P.IVA_5
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DI DONATO
GIACINTO
Intervenienti
oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: appellanti: “gli appellanti, ut supra rappresentati e difesi, facendo propri i ricalcoli effettuati dal CTU con l'integrazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in data 05/07/2024, precisano le conclusioni richiamando integralmente i propri scritti difensivi.”; appellata “conclude come da comparsa di costituzione e risposta e Parte_5
comparsa ex art. 111 c.p.c. e chiede che la causa venga posta in decisione.”; interveniente: “ e per essa come in Controparte_5 Controparte_6
epigrafe rappresentata e difesa, avvalendosi dei titoli, dei documenti e degli atti acquisiti al fascicolo d'ufficio, richiamando, confermando e facendo proprie le istanze, le difese, le eccezioni tutte già avanzate dalla e, prima Controparte_7
ancora, da precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate Parte_5
in atti e chiede che la causa sia posta in decisione.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 716/2022 del 2/5/2022, decidendo sul gravame proposto da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e avverso la sentenza n. 140/2017 del Tribunale di
[...] Parte_4
Marsala resa il 28/2/2017, è stata dichiarata la legittimazione attiva di Parte_2
, e , e mantenute ferme le statuizioni
[...] Parte_3 Parte_4
riguardanti il conto anticipi n. 300075391 (per il quale il Tribunale aveva accertato la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 sussistenza di debito a carico della per € 122.339,26), Parte_1
mentre per la disamina di altre domande è stata disposta rimessione sul ruolo per l'espletamento di nuova consulenza contabile per il ricalcolo del saldo del conto corrente ordinario n. 300183270.
All'esito dell'incombente istruttorio, dopo rimessione sul ruolo per ulteriore approfondimento tecnico-contabile e intervento della cessionaria del credito, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note scritte, la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 19 luglio 2024, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione prospettata dagli appellanti relativamente alle posizioni delle intervenienti nel presente giudizio, quali cessionarie, a seguire, delle originarie posizioni creditorie di Sul punto, è innanzitutto da Parte_5
disattendere l'argomento, da ultimo speso da secondo cui detta Controparte_5
eccezione, siccome non sempre spesa (ad esempio, nella precedente conclusionale degli appellanti) sarebbe di fatto abbandonata. Vale a questo proposito rammentare che “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non
è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio.” (cfr. Cassazione civile
SS.UU. 2951/2016), e come tale può essere proposta e riproposta.
Ciò premesso, le contestazioni mosse dagli appellanti, in ordine alla inclusione dei rapporti per cui è causa nelle richiamate cessioni, sono comunque infondate: è da evidenziare che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
2.5 Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass.,
n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Nella disamina della complessiva documentazione richiamata dalle intervenienti, e cioè prima e poi da ultimo Vela2023 emergono elementi idonei a supportare CP_3
le deduzioni in ordine alla presenza dei rapporti per cui è causa tra quelli per i quali è intervenuta la cessione: con la precisazione che comunque la stessa, per il rapporto di conto corrente di cui si dirà appresso, diviene irrilevante tenendo conto dell'esito dei ricalcoli effettuati. Basti richiamare, per il resto, le specifiche indicazioni contenute sia nella Gazzetta Ufficiale del 2022 che dà conto della prima cessione, che quanto documentato con riferimento alla seconda, tali da supportare l'allegazione delle
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 intervenienti.
Passando al merito, delle diverse questioni oggetto delle complessive domande ed eccezioni delle parti, all'esito della sentenza non definitiva, rimangono da risolvere solo quelle relative ai motivi nn. 2 e 3 dell'atto di appello.
Segnatamente, e per quanto ancora qui di interesse (non risultando impugnate tutte le statuizioni adottate dal Tribunale), con la sentenza non definitiva è stata dichiarata la legittimazione attiva degli quali fideiussori (4° motivo), e confermate le Parte_1
statuizioni riguardanti la insussistenza di profili di usurarietà relativamente al conto anticipi n. 300075391 e al conto corrente n. 300183270 (1° motivo), rimanendo da decidere le ulteriori questioni prospettate coi motivi in precedenza richiamati, relativi al conto corrente ordinario n. 300183270 e al mutuo chirografario n.
000/3740095/0000 stipulato il 18/1/2011.
Quanto al secondo motivo, come evidenziato con la precedente statuizione, gli appellanti adducono che il Tribunale ha erroneamente limitato il periodo su cui operare la rideterminazione (stante l'oramai acclarata nullità di diverse clausole dei rapporti, non più oggetto del dibattito processuale) a partire dal mese di agosto 2007
e non dalla data di instaurazione del rapporto (28 febbraio 1994), stante l'assenza di alcuni estratti-conto.
In altri termini, col gravame ci si duole dell'utilizzo, per la ricostruzione del saldo sulla base del quesito dell'istruttore, di parte la sequenza degli estratti-conto depositati, pur mancando diversi periodi. In questo modo, sostengono in sintesi gli appellanti, risulterebbero violati i principi in punto di onere della prova (relativi alle azioni di accertamento negativo proposte nei confronti di una banca, conseguenti alla declaratoria di nullità di clausole), per avere il primo giudice seguito il risultato contabile (che, va detto, era coerente con il mandato conferito al tecnico), che ha operato la ricostruzione del saldo depurando dagli effetti delle clausole nulle con riguardo a parte soltanto del periodo in contestazione.
Ora, il correntista che agisce per l'accertamento dell'esatto saldo anche in costanza
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 di rapporto, “tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare
l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione” (Cass. n. 24948/2017). Nell'ipotesi in cui questo onere sia adempiuto solo parzialmente, e manchino (come nel caso di specie) alcuni periodi, non può perciò solo dirsi inadempiuto l'onere della prova, dovendosi utilizzare tutto quanto comunque prodotto, pur se parziale. Devesi richiamare ancora la giurisprudenza del
Supremo Collegio, secondo cui “il correntista che agisce in via di ripetizione è tenuto a fornire la prova che talune delle somme percepite dalla come CP_8
appostate sul conto a debito del cliente, siano prive di una valida causa debendi
(cfr., per tutte, Cass., n. 24948/2017; ivi pure ulteriori riferimenti). A ciò, tuttavia, non consegue necessariamente, né tanto meno in modo automatico, l'inferenza che ne vuole ritrarre il ricorrente, per cui il cliente dovrebbe sempre e comunque produrre tutti gli estratti conto relativi all'intero svolgimento temporale del conto”: così Cassazione civile sez. VI 4/3/2021 n. 5887, che ha pure precisato che “d'altra parte, una simile limitazione non preclude in alcun modo al convenuto in ripetizione di proporre contestazioni e presentare eccezioni che vengano a incidere sulle poste inerenti al periodo temporale rispetto al quale l'attore ha formulato la domanda di ripetizione”, nel senso che ben potrebbe la banca allegare e documentare che in quel periodo 'mancante' vengono in rilievo poste a suo favore, allegazione questa che difetta nel caso di specie. Pur non essendo in questa sede specificamente riproposta la domanda di ripetizione, o, meglio, non essendo addotti elementi, secondo quanto statuito in prime cure, sullo sviluppo dei rapporti dopo le date indicate, non può che limitarsi la statuizione al mero accertamento, seppure con la differenza che si va a precisare per il conto n. n. 300183270.
Difatti, ben può ricorrersi all'ausilio della consulenza contabile per la disamina di quanto prodotto, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, dei
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 “saldi di raccordo” ottenuti mediante operazione algebrica tra l'ultimo saldo finale disponibile ed il primo saldo iniziale disponibile (cfr. Cassazione civile 2660/2019), il cui risultato peraltro non può che ritenersi meno favorevole al correntista, in quanto non consente di espungere gli addebiti illegittimi relativi ai periodi non coperti dagli estratti conto (in difetto di diversa allegazione, e prova, da parte della
. Tale ricostruzione è quella effettuata nel caso di specie solo con la CP_8
consulenza da ultimo espletata, con ampio mandato all'esperto per l'utilizzo di tutto quanto prodotto, atteso che la censura degli appellanti è fondata, pervenendosi al risultato di cui si dirà oltre.
Passando al terzo motivo, con esso gli appellanti adducono che la errata ricostruzione del saldo sul detto conto corrente abbia avuto delle inevitabili ricadute sul vaglio delle censure relative al contratto di mutuo erogato il 18 gennaio 2011, per
€ 235.000,00, destinato a consolidare le passività emergenti dalle scoperture dei vari rapporti negoziali intrattenuti con l'istituto di credito, passività da ritenere insussistenti tanto da rendere privo di causa il finanziamento. Precisano che il relativo ammontare era stato accreditato sul conto corrente n. 300183270, evidenziando che dai relativi estratti-conto era evincibile che la liquidità così determinatasi era funzionale alla chiusura di diverse posizioni debitorie, per cui la traditio rei si sarebbe verificata solo parzialmente.
Dunque, gli appellanti contestano la statuizione di prime cure laddove non ha ritenuto sussistente nullità del contratto di finanziamento per mancanza di causa ex art. 1418 c.c., considerando non provato il collegamento tra detto finanziamento e il contratto di conto corrente e i rapporti accessori, in essere fra le stesse parti e sul quale, in presenza di saldo a debito per il cliente, da ritenere insussistente alla luce delle diverse nullità denunziate e poi riscontrate, era stata versata la somma mutuata.
Tuttavia, non vi sono elementi, come rilevato dal primo giudice, per dire presente il collegamento negoziale invocato. Come evidenziato anche di recente dal Supremo
Collegio (Cassazione civile sez. II 23/3/2022 n. 9475) “affinché possa configurarsi
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (Sez. 1,
Sent. n. 12567 del 2004).”
Come detto, l'assunto, in sintesi, sul quale si fonda la prospettazione attorea (oggi degli appellanti) è che il contratto di finanziamento sarebbe stato funzionale a ripianare l'apparente esposizione debitoria del contratto di conto corrente, e perciò invalido siccome privo di causa, ed evidenziando che solo la corretta ricostruzione del saldo con utilizzo di tutti gli estratti-conto versati avrebbe dato ragione al correntista, risultando insussistenti le diverse posizioni debitorie.
Ebbene, innanzitutto non risulta provata la circostanza che si tratti di mutuo 'di scopo', difettando argomenti testuali o comunque indiziari in tal senso. Invece, dirimente risulta la circostanza che le somme date a mutuo vennero effettivamente erogate, atteso che nel vagliare la causa deve aversi riguardo al programma negoziale al momento della genesi del rapporto. Insomma, la deduzione secondo cui il pagamento posto in essere attraverso la provvista erogata col mutuo sarebbe da ritenere almeno parzialmente apparente non può condividersi. Infatti (richiamando ancora Cassazione civile sez. I 27/2/2024 n. 5151) “il mutuo stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (Cass. 25 luglio 2022, n. 23149).”.
Alla luce di ciò, non risulta collegamento tra il rapporto di conto corrente e il contratto di mutuo al fine di una loro considerazione unitaria, non emergendo in particolare il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il coordinamento con l'altro per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.
E comunque, tornando alle risultanze peritali, l'esperto nominato nel presente giudizio, rispondendo con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata ed esaustiva rispetto ai quesiti proposti, con l'ultimo elaborato, utilizzando, per quanto prima esplicitato, tutti gli estratti-conto, e secondo i criteri di rielaborazioni necessitati dalle nullità già acclarate in prime cure, ha individuato per il c/c n.
300183270, alla data di accensione del mutuo, un saldo a credito della correntista pari a € 42.945,44 (rispetto a un saldo banco debitorio di Parte_1
€ 38.445,30): che tuttavia rimane comunque inferiore rispetto alla complessiva esposizione debitoria che in relazione al c/anticipi n. 30075391 (seppure alla data del
31 marzo 2013), era pari a € 122.339,26, e per il c/c n. 10597531, al 21 maggio 2008, era pari a € 23,60. In definitiva, le censure alla statuizione di prime cure sul punto sono da disattendere.
Conclusivamente, e tenendo conto della statuizione non definitiva, in riforma della impugnata sentenza, deve essere ulteriormente dichiarato che per il c/c n.
300183270, al 31 marzo 2013, sussiste saldo a credito della Parte_1
di € 71.793,29, e in questi termini va quindi rideterminato il saldo di cui alla
[...]
sentenza di prime cure, relativamente a detto conto corrente. Si confermano, invece, per il resto i capi relativi al c/anticipi n. 30075391 e al c/c n. 10597531 e al rigetto delle altre domande (punti 2.2, 2.3, 3 della sentenza appellata), risultando assorbita ogni altra questione.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 Infine, è da accogliere in parte il gravame relativamente alla statuizione sulle spese di lite: se infatti va confermata la parziale compensazione (anche per i costi della consulenza) relativamente alla società correntista, avendo tenuto conto il primo giudice del complessivo esito del giudizio e quindi del limitato accoglimento delle relative pretese, per la posizione dei tre fideiussori deve tenersi invece conto della parziale riforma, oggetto della sentenza non definitiva con cui è stata dichiarata la loro legittimazione. In sostanza, anche per costoro andava e va disposta parziale compensazione, pur condannandoli al resto delle spese sostenuta dalla convenuta stante il rigetto nel merito delle relative domande.
Quelle del presente grado, infine, stante pure qui il limitato accoglimento, del gravame, possono compensarsi per metà, ponendosi a carico dell'appellata, e oggi della interveniente la restante metà, liquidate - tenendo conto Controparte_5
del complessivo valore dei rapporti ancora in discussione - come indicato in dispositivo;
le spese di CTU, invece, vanno poste a interamente a carico di queste ultime, siccome necessarie ai calcoli relativi al rapporto per il quale la pretesa si è risolta positivamente per la correntista.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede sull'appello proposto da da Parte_1
, e con atto di citazione del Parte_2 Parte_3 Parte_4
28/9/2018: in ulteriore riforma della sentenza resa dal Tribunale di Marsala n. 140/2017 resa il
28/2/2017, ridetermina, per il c/c n. , al 31/3/2013 il saldo a credito della P.IVA_6
in € 71.793,29, e in riforma del punto 6) della sentenza Parte_1
condanna , e a rifondere Parte_4 Parte_3 Parte_6
metà delle spese di lite, compensando la restante metà, che si Parte_5
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 liquidano nell'intero in € 7.500,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali al
15 %, IVA e CPA come per Legge;
conferma per il resto i capi della sentenza del Tribunale relativi al c/anticipi n.
30075391 e al c/c n. 10597531, al rigetto delle altre domande (punti 2.2, 2.3, 3 della sentenza appellata), alle spese di lite (e di consulenza).
Condanna e oggi per essa alla rifusione di Parte_5 Controparte_5
metà delle spese processuali del presente giudizio sostenute dagli appellanti, compensando la restante metà, liquidate nell'intero in € 16.730,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge (con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 5 dicembre 2024.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11