Ordinanza cautelare 17 settembre 2018
Sentenza 15 dicembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 15/12/2023, n. 19069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 19069 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2023
N. 19069/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04837/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4837 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia 189 Presso Tar Lazio;
contro
Miur in persona del Ministro Pt Presso Avvocatura, Miur in persona del Ministro Pt Presso Sede, Miur Dip.To Sist.Educ.In Pers.Del Rapp pro tempore Presso Avvocaturatura, Miur Dip.To Sist.Educ.In Pers.Del Rapp pro tempore Presso Sede, Direttore Gen Dott.Ssa Novelli, Direttore Gen Dott.Ssa Novelli, Miur-Dip.To Sist.Educ.In Pers.Del Dirigente pro tempore Presso Avvocatur, Miur-Dip.To Sist.Educ.In Pers.Del Dirigente pro tempore Presso Sede, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Uffici Scolastici Regionali Abruzzo + 19, Ambiti Territoriali Provinciali Alessandria + 99, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del DM n. 995/2017 pubblicato in data 09/02/2018 nella Gazzetta ufficiale n. 33, a firma del Ministro pt., dei pedissequi allegati e note, avente ad oggetto “Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art.17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione”;
- del DDG n. 85 pubblicato in data 16 febbraio 2018 in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale- Concorsi ed esami –n.14, e dei pedissequi allegati e note, a firma della dott.sa Novelli, Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, nella parte in cui entrambi gli impugnati provvedimenti escludono aprioristicamente l'istante dalla partecipazione al concorso.
Nonché nella parte in cui non permettono ai ricorrenti la partecipazione al “Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”;
nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti non consentono ingiustamente agli istanti l'accesso al sistema istanze online, al quale possono avere ingresso soltanto coloro che, secondo il MIUR, avrebbero i requisiti per partecipare ex officio al Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui il bando e il regolamento legittimano gli USR a non accettare la domanda della ricorrente, inviata entro i termini previsti dal bando, 22 marzo 2018 ore 23.59 (con successiva proroga al 26 marzo ore 14.00), in quanto formulata in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dall' istante anche in modalità diversa da quella online. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono alla ricorrente di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso. Nonché nella parte in cui limitano la partecipazione al concorso ai soli docenti abilitati, peraltro entro il 31 maggio 2017, con esclusione dell'istante. Dunque, senza tenere conto che la causa del mancato conseguimento dell'abilitazione, e del mancato inserimento in seconda fascia, è riconducibile all'inadempimento del MIUR. Nonché nella parte in cui il bando e il regolamento esclude la ricorrente e legittima, ingiustamente, gli USR ad escludere gli istanti in quanto ritenuti privi dei requisiti di accesso, senza tenere conto del fatto che non sono mai stati attivati, a seguito del dm n. 249/2010, i cicli ordinari di abilitazione con cadenza come da regolamento. Nonché ove occorra nei limiti dell'interesse la nota del 15 marzo 2018 n. 14192 circa la selezione dei commissari per la selezione dei candidati al concorso nel cui alveo non compaiono i ricorrenti;
del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e successive modificazioni, compreso il decreto ministeriale 25 marzo n. 81 del 2013 che modifica il precedente dm n. 249/2010; del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; dei decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, recanti i regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; dei provvedimenti attuativi della revisione degli ordinamenti del primo e secondo ciclo di istruzione inerenti le indicazioni nazionali e i provvedimenti specifici di apprendimento; nei limiti dell'interesse il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e in particolare l'art. 3, comma 6 e l'art. 4, comma 8 che disciplinano l'acquisizione del titolo di specializzazione sul sostegno nell'ambito dei predetti percorsi; il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; del decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca n. 92 del 23 febbraio 2016 recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; del decreto del Ministro dell'istruzione, della università' e della ricerca n. 93 del 23 febbraio 2016 recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento» e tutti i provvedimenti da esso richiamati in premessa che qui si impugnano integralmente; del decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016 recante «Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché' del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità»; il decreto del MIUR n. 31 dicembre 2015 n. 980 e 8 gennaio 2016 n. 3; del decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 avente ad oggetto “norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art 64 comma 4 del Ddl 112/2008 conv. L 133/2008; del decreto del Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, compresi tuti gli allegati e note, che dispone la revisione dell'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016 come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo ivi compresa ove occorra l'impugnazione tutte le premesse del predetto decreto tra cui le parti in cui il MUR ha inteso dover procedere, alla luce degli elementi emersi in fase di prima applicazione del citato DPR n. 19/2016, alla revisione, ai sensi del suddetto articolo 405, della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, previste dal medesimo decreto; del decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca del 15 dicembre 2017, n. 995, restituito dalla Corte dei conti con nota prot. 192 del 3 gennaio 2018 poiché' non rientrante tra gli atti sottoposti a controllo, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché della tabella A allegata al suddetto decreto, recante «Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché' del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'art. 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»; del decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984 , recante la disciplina delle procedure e dei criteri per le modalità di verifica degli standard professionali in itinere e finale, incluse l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente, di cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; il DPR 19/2016 e Dm n. 259/2017 ove occorre anche eventualmente nella parte in cui non contempla tra i titoli per insegnare le rispettive cdc di interesse della ricorrente indicata in epigrafe, i titoli di cui l' istante è in possesso, nonché se inteso in senso escludente la ricorrente per ingiusta e presupposta carenza di requisiti; Nonché ove occorra nei limiti dell'interesse della ricorrente, laddove il MIUR ha “ritenuto” nei provvedimenti impugnati, di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1 poiché la procedura concorsuale in oggetto non viene bandita per la copertura di un numero predeterminato di posti vacanti e disponibili bensì è destinata alla formazione di una graduatoria cui attingere per incarichi a tempo indeterminato in base alle disponibilità determinate annualmente ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2017; di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1, da inserire eventualmente all'art. 3, in quanto quest'ultimo gia' include chiaramente le specifiche richieste dal Consiglio; di non accogliere la richiesta del CSPI formulata in relazione al comma 2 dell'art. 2 circa la cancellazione dei candidati dalle graduatorie solo al superamento della prova finale e all'assunzione in ruolo in quanto in contrasto con quanto disposto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 all'art. 17, comma 5; che appare superfluo accogliere la richiesta formulata dal CSPI in merito al comma 3 dell'art. 3, poiché' prevede l'inserimento di una specifica già indicata al comma 1 dell'art. 3 e, pertanto, ridondante; ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di cui alla tabella al punto A 2.2 in quanto occorre tener conto dell'esistenza di corsi abilitanti esteri che prevedono, per l'abilitazione al sostegno, percorsi unici per i diversi gradi di istruzione; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D relativa al punteggio massimo attribuibile ai titoli di servizio in considerazione dell' opportunità di mantenere un equilibrio tra titoli di servizio e culturali; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (prima osservazione) in quanto in contrasto con la normativa europea ed in particolare con la direttiva 2013/55/UE volta ad assicurare la libera circolazione dei cittadini e delle loro professioni, sancita dai trattati dell'Unione europea; di non accogliere la richiesta del Consiglio formulata in merito alla tabella al punto D 1.1 (seconda osservazione) poiché' in contrasto con l'esigenza di valorizzare maggiormente la professionalità acquisita dai candidati nel corso degli anni nella specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (terza osservazione) e D.1.2 (prima osservazione) in considerazione dell'esigenza di privilegiare l'esperienza pluriennale dei candidati anche in previsione dell'attuazione dell'art. 1 comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107 secondo cui «i contratti di lavoro per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti hanno impugnato il Bando di concorso del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. 0000085 del 1 febbraio 2018 relativo al concorso per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, nonche' per il sostegno della scuola secondaria, oltre agli atti correlati meglio descritti in epigrafe.
2. Rappresentano i ricorrenti di aver conseguito l’abilitazione all’estero entro i termini di presentazione della domanda per l’adesione al bando e si dolgono del fatto che la lex specialis ingiustamente limiti la partecipazione al concorso degli abilitati con titolo conseguito all’estero entro il 31 maggio 2017, seppure non ancora riconosciuto in Italia.
3. Evidenziano gli esponenti che, mentre a tale categoria di docenti il MIUR ha riconosciuto la possibilità di partecipare, con riserva, al concorso, in attesa di concludere l’iter per l’equipollenza mentre per coloro i quali, come i ricorrenti, che hanno conseguito il titolo dopo il 31 maggio 2017, è stata disposta l’esclusione.
4. I ricorrenti, pertanto, hanno inviato la domanda, ancorchè in modalità cartacea al fine di dimostrare il proprio interesse ad agire entro i termini previsti dal bando, impugnando gli atti ritenuti pregiudizievoli al fine di ottenere l’accesso al concorso nelle more della conclusione dell’iter di equipollenza.
5. Gli esponenti, dunque insorgono pertanto avverso le suddette determinazioni formulando cinque motivi di ricorso.
5.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione del D.lgs 59/2017, del D.Lgs 297/94, dei principi della par condicio e del favor partecipationis, della L. 107/0215, del DM N. 249/2010, eccesso di potere sotto vari profili, violazione del principio del legittimo affidamento, violazione degli artt. 1,2,3,4,97 Cost., disparità di trattamento, violazione della direttiva 35/2006.
5.1.1. I ricorrenti si dolgono del fatto le previsioni contenute nei provvedimenti impugnati segnerebbero un’ingiusta discriminazione tra docenti che versano nella medesima situazione. Invero, il MIUR, senza alcuna ragione concretamente sottesa al raggiungimento dell’interesse pubblico, e con ingiusta compromissione del favor partecipationis e della par condicio tra candidati, ha limitato l’accesso al concorso soltanto agli abilitati all’estero il cui titolo sia stato conseguito entro il 31 maggio 2017 e non anche nei periodi seguenti.
La posizione di coloro i quali hanno conseguito l’abilitazione entro il termine del 31 luglio e quella dei ricorrenti, infatti sarebbe sovrapponibile in quanto né gli uni e né gli altri sono iscritti entro il 31 maggio 2017 nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto; né gli uni e né gli altri sono in possesso dell’abilitazione spendibile in Italia, tuttavia, entrambi sono in possesso dell’abilitazione all’estero, conseguita entro gli stessi termini di presentazione della domanda per l’adesione al concorso, ed entrambi devono fare i conti con il procedimento di equipollenza. Pertanto, non è dato comprendere le ragioni sottese alla diversità di trattamento tra le due fattispecie, con ingiusta compromissione del favor partecipationis.
5.2. Con il secondo motivo di gravame i ricorrenti si dolgono del fatto che così operando il MIUR abbia ingiustamente ristretto la platea dei candidati limitando l’affermazione del principio del merito.
Infatti, il bando prevede che i requisiti di accesso debbano essere posseduti entro i termini di inoltro della domanda: non è dato perciò comprendere per quale ragione, tale previsione non possa valere anche per i ricorrenti, che, entro i termini di invio della domanda, sono in possesso dei titoli richiesti: il conseguimento dell’abilitazione all’estero. In particolare non è dato comprendere quale tipo di beneficio tragga l’interesse pubblico da tale compromissione del favor partecipationis.
Inoltre, evidenziano i ricorrenti di non aver neppure potuto accedere con cadenza annuale ai corsi di abilitazione italiani, in quanto il MIUR in otto anni ha attivato solo due cicli di abilitazione, senza dunque rispettare a cadenza annuale e regolare dei corsi di abilitazione.
5.3. Con un terzo ordine di doglianze viene sollevato in relazione all’affermato conflitto strumentale tra le norme in quanto il MIUR avrebbe posto in conflitto la ratio della lex specialis con la ratio della direttiva comunitaria n. 35/2006.
La predetta direttiva comunitaria, recepita nel nostro ordinamento dal Dlgs n. 206/2007, ha infatti come scopo quello di permettere la libera circolazione dei titoli professionali. Viceversa, la lex specialis, in parte qua, impedirebbe che la direttiva comunitaria realizzi il predetto scopo.
5.4. Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta la violazione della direttiva CE 70/99 e 36/2005, la violazione dell’art. 2, comma 416, L. N. 244/2007, dell’art. 136 del trattato di Amsterdam, la violazione dell’art. 22 della dichiarazione universale dei diritti umani nonchè eccesso di potere sotto vari profili.
Osservano i ricorrenti che le disposizioni del bando che escludono i ricorrenti, nei fatti alimentano il precariato scolastico.
L’impossibilità per i “precari” di accedere agli incarichi di ruolo, e la possibilità ad essi concessa di inserirsi soltanto dalle graduatorie di istituto, renderebbe ingiustamente il contratto a termine la regola generale delle relazioni di lavoro con violazione della normativa sovranazionale.
5.5. Con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono del fatto che affinché possa essere definita come legittima la condotta del MIUR avrebbe dovuto attivare con cadenza regolare i corsi abilitanti e così facendo avrebbe sottratto ai candidati le chance occupazionali previsti dalla stessa normativa regolamentare permettendo ai giovani laureati di accedere al lavoro nel comparto della scuola pubblica.
Dal 2010 ad oggi, il MIUR ha attivato soltanto due cicli di abilitazione (Tirocini Formativi Attivi, c.d. TFA) e un solo percorso di abilitazione speciale, peraltro riservato a quanti fossero in possesso di una pregressa attività di servizio (c.d. PAS). Viceversa, l’attivazione regolare e annuale avrebbe permesso agli istanti di acquisisre la chance utile al raggiungimento dell’abilitazione, che avrebbe oggi permesso agli istanti di partecipare al Concorso e di essere iscritti nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto entro il 30 maggio 2017.
Dalla condotta del MIUR, dunque, emergerebbe un ingiusto restringimento del principio del favor partecipationis.
5.6. Con il sesto motivo di ricorso proposto in via subordinata i ricorrenti deducono l’incostituzionalità del D.Lgs n° 59/2017.
6. Si è costituita in giudizio, con memoria di mero stile, l’amministrazione resistente.
7. Con Ordinanza n° 5508 del 17 settembre 2018 è stata accolta l’istanza cautelare ai fini dell’ammissione dei ricorrenti alla procedura concorsuale in ragione del fatto che con ordinanza n. 5134/2018 la sesta sezione del Consiglio di Stato aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in tema alle modalità di svolgimento del concorso di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.
8. Con nota depositata in data 14 dicembre 2023 il legale di parte ricorrente ha reso dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla coltivazione del giudizio.
9. All'udienza del 15 dicembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
10. Alla luce di quanto sopra dichiarato da parte ricorrente, poichè sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell'azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, il Collegio, non avendo il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire -in ossequio al principio dispositivo- è tenuto alla declaratoria dell'improcedibilità del ricorso (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848, TAR Napoli, Sez. VIII, 26 giugno 2017, n. 3464).
11. La pronuncia in rito e la limitata attività difensiva di parte resistente costituiscono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Daniele Profili, Referendario
Roberto Montixi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Montixi | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO