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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4547/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4547/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. FEDERICI EMANUELE;
e
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. FEDERICI EMANUELE.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno separati, come di fatto già di fatto vivono, senza reciproche interferenze, restando la sig.ra residente nella casa coniugale Parte_2
sita in SI (AN), Viale Verdi nr. 37 (cfr. doc. 12) mentre il sig. , già trasferitosi a Parma Pt_1
da qualche anno per esigenze di lavoro, risiederà in Parma, Strada Burla nr. 134 (cfr. doc. 13); 2) I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi, con mezzi idonei, i dati relativi ad eventuali cambiamenti di residenza;
3) Il minore è affidato ad entrambi Persona_1
i genitori e lo stesso dimorerà prevalentemente con la mamma in SI (AN) Viale Verdi nr. 37. 4) Il sig. potrà prendere con sé il figlio , compatibilmente con gli impegni scolastici Pt_1 Per_1
e sportivi dello stesso, per trascorrere insieme il fine settimana nella propria residenza in Parma,
Strada Burla nr. 134 dal venerdì fino alla domenica sera ogni 2 settimane, con onere del padre di riportare il minore a SI (AN), previo accordo con la sig.ra . Il Per_1 Parte_2
- 1 - sig. potrà effettuare chiamate e videochiamate al figlio anche tutti i giorni, a Pt_1 Per_1
telefono già in uso al minore, preferibilmente nel tardo pomeriggio. 5) Il minore trascorrerà le vacanze estive e quelle invernali, anche in considerazione degli ottimi rapporti tra i genitori, previo accordo tra gli stessi, secondo le esigenze di entrambi mentre in relazione alle vacanze natalizie e pasquali verrà seguito il criterio dell'alternanza, salvo accordi previamente raggiunti tra i coniugi;
6) Il sig. , a titolo di concorso al mantenimento del figlio, verserà alla madre, sino al Pt_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) Il padre contribuirà, in ragione del 50%, dietro esibizione di idonea prova documentale a supporto, alle spese straordinarie sostenute e sostenende nell'interesse del figlio di Persona_1
carattere medico-chirurgiche ivi comprese quelle odontoiatriche e oculistiche (che in via esemplificativa si identificano in tickets sanitari, parcelle professionali, conseguenti a prescrizioni terapeutiche, apparecchi sanitari), a quelle scolastiche (che in via esemplificativa si identificano in dotazione libraria, tasse di iscrizione, materiale didattico), di trasporto pubblico e ricreative, sportive e culturali;
in ogni caso, con diritto del genitore che avrà sostenuto per intero le spese straordinarie, di chiedere all'altro il rimborso della quota anticipata, e con corrispondente impegno, del genitore tenuto a rimborsarle, di provvedervi entro 20 giorni dalla esibizione della documentazione. 8) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio. 9) I coniugi dichiarano reciprocamente che ogni altro bene comune è stato tra loro diviso e si intende rinunciata ogni richiesta al riguardo, nonché ogni altra pretesa economica è stata definita tra gli stessi. 10) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , Parte_1 Parte_2
che si sono sposati a Maceio (Brasile) il 18/03/2013, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione è nato il figlio (in data 23/08/2014), che la comunione Per_1
materiale e spirituale tra i coniugi si è andata via via deteriorando e che pertanto sono giunti alla decisione di separarsi consensualmente non essendo più possibile proseguire la convivenza, peraltro, di fatto, già interrotta da tempo.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole al suo accoglimento in data 06/11/2024, rimarcando peraltro “la necessità di favorire i contatti con il padre anche in ragione della distanza abitativa, con comunicazioni anche a distanza ove non fosse possibile aumentare la frequenza di visita”.
- 2 - 3. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti. Successivamente, queste sono comparse personalmente all'udienza del 18.3.2025 per rendere i chiarimenti richiesti dal relatore anche in considerazione delle osservazioni del PM.
All'udienza, in particolare, i coniugi hanno dichiarato che già da tempo il sig. tiene con sé il Pt_1
figlio ogni 15 giorni nel fine settimana, andandolo a prendere a SI per portarlo con sé a Per_1
Parma il venerdì pomeriggio dopo la scuola e riportandolo la domenica sera;
le parti hanno afferato che il bambino non ha difficoltà a tenere questo ritmo di incontro con il padre ed è anzi contento e ben integrato a Parma dove frequenta coetanei figli di amici e colleghi di lavoro del sig. . I Pt_1
coniugi hanno aggiunto che il padre sente il figlio tutte le sere al telefono, anche con videochiamate, ed hanno concordato di integrare le condizioni di separazione, in particolare il punto 4), con la seguente previsione della possibilità per il padre di effettuare chiamate e videochiamate al figlio anche tutti i giorni, a telefono già in uso al minore, preferibilmente nel tardo pomeriggio. Per_1
Hanno pertanto insistito nel ricorso chiedendo che il Tribunale prenda atto della suesposta integrazione.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate con riferimento all'affidamento del minore e al suo mantenimento appaiono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (in particolare con riferimento al padre, che per motivi di lavoro si è trasferito a
Parma, vi è l'impegno a trascorrere insieme il fine settimana a Parma, ogni due settimane), sono conformi alla situazione economica delle parti e congrue rispetto alle esigenze del figlio.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio restano interamente compensate tra le parti come dalle stesse pattuito.
P.Q.M.
- 3 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contatto matrimonio a Maceio (Brasile) il 18/03/2013, trascritto nel
[...]
Registro dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 91, parte 2, serie C, dell'anno 2014;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e precisate all'udienza del 18.3.2025 come sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gela di procedere alle annotazioni di legge;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4547/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. FEDERICI EMANUELE;
e
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. FEDERICI EMANUELE.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno separati, come di fatto già di fatto vivono, senza reciproche interferenze, restando la sig.ra residente nella casa coniugale Parte_2
sita in SI (AN), Viale Verdi nr. 37 (cfr. doc. 12) mentre il sig. , già trasferitosi a Parma Pt_1
da qualche anno per esigenze di lavoro, risiederà in Parma, Strada Burla nr. 134 (cfr. doc. 13); 2) I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi, con mezzi idonei, i dati relativi ad eventuali cambiamenti di residenza;
3) Il minore è affidato ad entrambi Persona_1
i genitori e lo stesso dimorerà prevalentemente con la mamma in SI (AN) Viale Verdi nr. 37. 4) Il sig. potrà prendere con sé il figlio , compatibilmente con gli impegni scolastici Pt_1 Per_1
e sportivi dello stesso, per trascorrere insieme il fine settimana nella propria residenza in Parma,
Strada Burla nr. 134 dal venerdì fino alla domenica sera ogni 2 settimane, con onere del padre di riportare il minore a SI (AN), previo accordo con la sig.ra . Il Per_1 Parte_2
- 1 - sig. potrà effettuare chiamate e videochiamate al figlio anche tutti i giorni, a Pt_1 Per_1
telefono già in uso al minore, preferibilmente nel tardo pomeriggio. 5) Il minore trascorrerà le vacanze estive e quelle invernali, anche in considerazione degli ottimi rapporti tra i genitori, previo accordo tra gli stessi, secondo le esigenze di entrambi mentre in relazione alle vacanze natalizie e pasquali verrà seguito il criterio dell'alternanza, salvo accordi previamente raggiunti tra i coniugi;
6) Il sig. , a titolo di concorso al mantenimento del figlio, verserà alla madre, sino al Pt_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) Il padre contribuirà, in ragione del 50%, dietro esibizione di idonea prova documentale a supporto, alle spese straordinarie sostenute e sostenende nell'interesse del figlio di Persona_1
carattere medico-chirurgiche ivi comprese quelle odontoiatriche e oculistiche (che in via esemplificativa si identificano in tickets sanitari, parcelle professionali, conseguenti a prescrizioni terapeutiche, apparecchi sanitari), a quelle scolastiche (che in via esemplificativa si identificano in dotazione libraria, tasse di iscrizione, materiale didattico), di trasporto pubblico e ricreative, sportive e culturali;
in ogni caso, con diritto del genitore che avrà sostenuto per intero le spese straordinarie, di chiedere all'altro il rimborso della quota anticipata, e con corrispondente impegno, del genitore tenuto a rimborsarle, di provvedervi entro 20 giorni dalla esibizione della documentazione. 8) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio. 9) I coniugi dichiarano reciprocamente che ogni altro bene comune è stato tra loro diviso e si intende rinunciata ogni richiesta al riguardo, nonché ogni altra pretesa economica è stata definita tra gli stessi. 10) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , Parte_1 Parte_2
che si sono sposati a Maceio (Brasile) il 18/03/2013, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione è nato il figlio (in data 23/08/2014), che la comunione Per_1
materiale e spirituale tra i coniugi si è andata via via deteriorando e che pertanto sono giunti alla decisione di separarsi consensualmente non essendo più possibile proseguire la convivenza, peraltro, di fatto, già interrotta da tempo.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole al suo accoglimento in data 06/11/2024, rimarcando peraltro “la necessità di favorire i contatti con il padre anche in ragione della distanza abitativa, con comunicazioni anche a distanza ove non fosse possibile aumentare la frequenza di visita”.
- 2 - 3. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti. Successivamente, queste sono comparse personalmente all'udienza del 18.3.2025 per rendere i chiarimenti richiesti dal relatore anche in considerazione delle osservazioni del PM.
All'udienza, in particolare, i coniugi hanno dichiarato che già da tempo il sig. tiene con sé il Pt_1
figlio ogni 15 giorni nel fine settimana, andandolo a prendere a SI per portarlo con sé a Per_1
Parma il venerdì pomeriggio dopo la scuola e riportandolo la domenica sera;
le parti hanno afferato che il bambino non ha difficoltà a tenere questo ritmo di incontro con il padre ed è anzi contento e ben integrato a Parma dove frequenta coetanei figli di amici e colleghi di lavoro del sig. . I Pt_1
coniugi hanno aggiunto che il padre sente il figlio tutte le sere al telefono, anche con videochiamate, ed hanno concordato di integrare le condizioni di separazione, in particolare il punto 4), con la seguente previsione della possibilità per il padre di effettuare chiamate e videochiamate al figlio anche tutti i giorni, a telefono già in uso al minore, preferibilmente nel tardo pomeriggio. Per_1
Hanno pertanto insistito nel ricorso chiedendo che il Tribunale prenda atto della suesposta integrazione.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate con riferimento all'affidamento del minore e al suo mantenimento appaiono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (in particolare con riferimento al padre, che per motivi di lavoro si è trasferito a
Parma, vi è l'impegno a trascorrere insieme il fine settimana a Parma, ogni due settimane), sono conformi alla situazione economica delle parti e congrue rispetto alle esigenze del figlio.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio restano interamente compensate tra le parti come dalle stesse pattuito.
P.Q.M.
- 3 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contatto matrimonio a Maceio (Brasile) il 18/03/2013, trascritto nel
[...]
Registro dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 91, parte 2, serie C, dell'anno 2014;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e precisate all'udienza del 18.3.2025 come sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gela di procedere alle annotazioni di legge;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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