Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 15/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 5/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti magistrati RC PIERONI Presidente Alessandra OLESSINA Consigliere Cristiano LD Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 24236 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:
D.M., (c.f. omissis), nato a omissis il omissis
e residente ad omissis, via omissis, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Carlo Merani e Roberto Serventi, entrambi del Foro di Torino, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Torino, Galleria Enzo Tortora n. 21, nonché digitalmente agli indirizzi PEC carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it , robertoserventi@pec.ordineavvocatitorino.it;
L.M., (c.f. omissis), nato a omissis il omissis
e residente a omissis, via omissis,
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Carlo Merani e Roberto Serventi, entrambi del Foro di Torino, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Torino, Galleria Enzo Tortora n. 21, nonché digitalmente agli indirizzi PEC carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it , robertoserventi@pec.ordineavvocatitorino.it;
P.M., (c.f. omissis) nata a omissis il omissis
e ivi residente in via omissis, elettivamente domiciliata in Torino, via San Quintino 40, presso lo studio dell’avv. Piero Nobile, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avv. Sofia Mercaldo, come da procura speciale in atti. I predetti difensori dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17/7/2008 ai seguenti indirizzi di PEC:
- pieronobile@pec.ordineavvocatitorino.it,
- sofiamercaldo@pec.ordineavvocatitorino.it;
D.B.G. (c.f. omissis), nata a omissis
l’omissis e residente in omissis, Viale omissis,
rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dal Prof. Avv. Massimo Occhiena e dall’Avv. Lucia Carrozza, come da procura speciale in atti, con domicilio fisico presso lo Studio Legale Occhiena in Torino, Via Fratelli Giuseppe e Antonio Carle n. 26 e domicilio digitale presso massimo.occhiena@pec.occhiena.it;
C.L., (c.f. omissis), nata a omissis, il
omissis, residente in omissis, Via omissis, elettivamente domiciliata in Chivasso (TO), Piazza Carletti n. 1/C, presso lo studio dell’Avv. Andrea Caldi del Foro di Ivrea, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale del 18.04.2025 su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in formato telematico. Il difensore dichiara, ai sensi di legge, di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo di posa elettronica certificata: avvocatoandreacaldi@pec.it;
Uditi, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025, il Magistrato relatore, il rappresentante del Pubblico ministero (PM) e la difesa dei convenuti, come da verbale.
Ritenuto in fatto La Procura regionale, con atto di citazione del 24 marzo 2025, agiva nei confronti dei convenuti in epigrafe indicati, dipendenti del Comune danneggiato, per sentirli condannare al pagamento del complessivo importo di euro 206.369,08 in favore del Comune di Chivasso, con le ripartizioni analiticamente indicate nell’atto introduttivo.
A fondamento della domanda attorea, in estrema sintesi, la perdurante inerzia dei convenuti nell’adottare i provvedimenti di decadenza dell’assegnazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, in relazione alla morosità di alcuni assegnatari di alloggi che il comune di Chivasso gestiva per conto di ATC Piemonte Centrale. Dalla mancata emanazione dei provvedimenti di decadenza, secondo la particolare normativa di settore, derivava la responsabilità del Comune per la sopravvenuta morosità.
I convenuti si sono tutti costituiti nei termini, ritualmente chiedendo, acquisito il previo e concorde parere del PM (salvo, quanto alla convenuta P.,
il dissenso sul quantum proposto), di accedere al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 del c.g.c. per la definizione alternativa del giudizio mediante l’offerta di pagamento, in unica soluzione, dei seguenti importi:
M.D. - € 8.254,76 (pari al 33% dell’importo contestato)
M.L. - € 2.063,69 (pari al 33% dell’importo contestato)
L.C. - € 11.000,00 (pari al 26,65% dell’importo contestato)
G.D.B. - € 3.405,09 (pari al 33% dell’importo contestato)
M.P. - € 12.3821,45 (pari al 10% dell’importo contestato).
Con il decreto n. 22 del 30.09.2025 sono state accolte le istanze e disposto il pagamento delle somme sopra indicate per i convenuti D., L.,
C. e D.B., nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del predetto decreto.
Con riferimento alla convenuta P.M. il menzionato decreto, per le ragioni ivi esplicate, determinava l’importo dovuto in euro 24.764,29.
Gli interessati hanno prodotto la documentazione attestante la disposizione di pagamento nei termini indicati (reversali di incasso e quietanze dell’Amministrazione beneficiaria): la completezza e regolarità della documentazione è stata verificata nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Tanto premesso in Fatto
Considerato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato nei confronti dei convenuti
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l’art. 130, comma 8, del Codice della Giustizia Contabile, dichiara estinto il giudizio in epigrafe nei confronti di M.D.,
M.L., L.C., G.D.B. e M.
P.
La peculiarità della fattispecie in esame giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RC PIERONI Presidente Alessandra OLESSINA Consigliere Cristiano LD Consigliere estensore Il Giudice estensore Il Presidente Cristiano LD RC NI
F.to digitalmente F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 15/01/2026 Il Direttore della Segreteria
RI GL
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
Che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
Il Presidente Dott. RC PIERONI
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 15/01/2026 Il Direttore della Segreteria
RI GL
F.to digitalmente
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