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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2952 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1935/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1935/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)”
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Acireale (CT), Via R. Currò n. 34, presso C.F._1
lo studio dell'avv. D'ANNA ALFIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata ad [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
. C.F._2
Con il parere del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore del ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che dall'unione di e Parte_1 Controparte_1
sono nati i figli , in data 16.6.1992, , in data 14.8.1996, Persona_1 SO _3
, in data 18.3.2000, e , in data 24.11.2004.
[...] Persona_4
ha esposto che le parti hanno divorziato con sentenza n. 2677/2020 Parte_1
pronunciata da questo Tribunale in data 29.7.2020, con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Nella detta sentenza, pronunciata in sede di divorzio congiunto, è stato posto a carico dell'odierno ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli dell'importo complessivo di Euro 800,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Ha chiesto di porre a suo carico il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio dell'importo di Euro 350,00, oltre il pagamento del 50% delle Persona_4
spese straordinarie, esponendo che i figli e attualmente lavorano, SO Persona_3
mentre il figlio non lavora ma ha terminato gli studi conseguendo la licenza Persona_1
media, e chiedendo pertanto per questi ultimi la revoca del precedente obbligo.
Ha, poi, chiesto di disporre la revoca dell'obbligo, posto a suo carico, del pagamento delle spese per le utenze della casa familiare, come da precedente previsione concordata dalle parti.
Non si è costituita in giudizio e va dichiarata la sua Controparte_1
contumacia, apparendo regolari le notifiche nei suoi confronti.
Il ricorso appare fondato e va accolto, sebbene con i limiti che seguono.
I figli sono tutti maggiorenni, ma va considerato che ha attualmente 33 anni, Persona_1
il figlio ha attualmente 29 anni e la figlia ha attualmente 24 anni. SO Persona_3
Va, inoltre, considerato che dei sopra menzionati figli maggiorenni nulla si sa, né si sa se gli stessi attualmente frequentino un corso di formazione professionale: infatti, la resistente avrebbe dovuto dimostrare la loro effettiva mancanza di indipendenza economica e la loro eventuale ricerca di una occupazione.
2 Infatti, secondo recente orientamento giurisprudenziale, “l'obbligo di mantenimento legale
della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di
agire e della libertà di autodeterminazione;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove
stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza
economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile
impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato
nella ricerca di un lavoro” (Cass. Civ., sez. I, 14.8.2020 n. 17183; si v., altresì, Cass. Civ., sez.
VI, 29.12.2020 n. 29779).
Inoltre, va considerato che il ricorrente ha affermato che i figli e SO _3
attualmente lavorano, e pertanto si può considerare che gli stessi ormai abbiano
[...]
acquisito le competenze per poter progredire nel mondo del lavoro.
Va, pertanto, dichiarato non dovuto il pagamento, posto a carico del ricorrente, dell'assegno mensile di mantenimento in favore dei figli maggiorenni , e Persona_1 SO _3
.
[...]
Va, poi, considerato che dalle dichiarazioni reddituali in atti si evince che il ricorrente ha dichiarato un reddito annuo di Euro 32.511,00 (anno 2021) e Euro 32.023,00 (anno 2022).
In ogni caso, va tenuto conto che il ricorrente stesso ha chiesto di porre a suo carico il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio maggiorenne _4
.
[...]
Ebbene, vista la domanda del ricorrente, e tenuto conto che sino ad oggi lo stesso versa un assegno mensile di mantenimento in favore dei quattro figli dell'importo complessivo di Euro
800,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, il Tribunale prende atto della volontà del ricorrente di voler corrispondere per il mantenimento del figlio , Persona_4
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, un assegno che va quantificato nella misura di un quarto dell'importo sopra detto, e pertanto un assegno mensile di Euro 200,00,
oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
3 Va, invece, rigettata la domanda del ricorrente volta a disporre la revoca dell'obbligo, posto a suo carico, del pagamento delle spese per le utenze della casa familiare, trattandosi di statuizione che, pur concordata dalle parti, esula dalla natura e dell'oggetto del presente procedimento.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dichiara non dovuto il pagamento dell'assegno mensile di mantenimento, posto a carico del ricorrente e in favore dei figli , e Parte_1 Persona_1 SO _3
;
[...]
prende atto che il ricorrente contribuisca al mantenimento del figlio Parte_1
, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, versando, entro il giorno 5 Persona_4
di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
rigetta l'ulteriore domanda del ricorrente;
Parte_1
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 Maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1935/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)”
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Acireale (CT), Via R. Currò n. 34, presso C.F._1
lo studio dell'avv. D'ANNA ALFIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata ad [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
. C.F._2
Con il parere del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore del ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che dall'unione di e Parte_1 Controparte_1
sono nati i figli , in data 16.6.1992, , in data 14.8.1996, Persona_1 SO _3
, in data 18.3.2000, e , in data 24.11.2004.
[...] Persona_4
ha esposto che le parti hanno divorziato con sentenza n. 2677/2020 Parte_1
pronunciata da questo Tribunale in data 29.7.2020, con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Nella detta sentenza, pronunciata in sede di divorzio congiunto, è stato posto a carico dell'odierno ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli dell'importo complessivo di Euro 800,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Ha chiesto di porre a suo carico il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio dell'importo di Euro 350,00, oltre il pagamento del 50% delle Persona_4
spese straordinarie, esponendo che i figli e attualmente lavorano, SO Persona_3
mentre il figlio non lavora ma ha terminato gli studi conseguendo la licenza Persona_1
media, e chiedendo pertanto per questi ultimi la revoca del precedente obbligo.
Ha, poi, chiesto di disporre la revoca dell'obbligo, posto a suo carico, del pagamento delle spese per le utenze della casa familiare, come da precedente previsione concordata dalle parti.
Non si è costituita in giudizio e va dichiarata la sua Controparte_1
contumacia, apparendo regolari le notifiche nei suoi confronti.
Il ricorso appare fondato e va accolto, sebbene con i limiti che seguono.
I figli sono tutti maggiorenni, ma va considerato che ha attualmente 33 anni, Persona_1
il figlio ha attualmente 29 anni e la figlia ha attualmente 24 anni. SO Persona_3
Va, inoltre, considerato che dei sopra menzionati figli maggiorenni nulla si sa, né si sa se gli stessi attualmente frequentino un corso di formazione professionale: infatti, la resistente avrebbe dovuto dimostrare la loro effettiva mancanza di indipendenza economica e la loro eventuale ricerca di una occupazione.
2 Infatti, secondo recente orientamento giurisprudenziale, “l'obbligo di mantenimento legale
della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di
agire e della libertà di autodeterminazione;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove
stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza
economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile
impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato
nella ricerca di un lavoro” (Cass. Civ., sez. I, 14.8.2020 n. 17183; si v., altresì, Cass. Civ., sez.
VI, 29.12.2020 n. 29779).
Inoltre, va considerato che il ricorrente ha affermato che i figli e SO _3
attualmente lavorano, e pertanto si può considerare che gli stessi ormai abbiano
[...]
acquisito le competenze per poter progredire nel mondo del lavoro.
Va, pertanto, dichiarato non dovuto il pagamento, posto a carico del ricorrente, dell'assegno mensile di mantenimento in favore dei figli maggiorenni , e Persona_1 SO _3
.
[...]
Va, poi, considerato che dalle dichiarazioni reddituali in atti si evince che il ricorrente ha dichiarato un reddito annuo di Euro 32.511,00 (anno 2021) e Euro 32.023,00 (anno 2022).
In ogni caso, va tenuto conto che il ricorrente stesso ha chiesto di porre a suo carico il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio maggiorenne _4
.
[...]
Ebbene, vista la domanda del ricorrente, e tenuto conto che sino ad oggi lo stesso versa un assegno mensile di mantenimento in favore dei quattro figli dell'importo complessivo di Euro
800,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, il Tribunale prende atto della volontà del ricorrente di voler corrispondere per il mantenimento del figlio , Persona_4
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, un assegno che va quantificato nella misura di un quarto dell'importo sopra detto, e pertanto un assegno mensile di Euro 200,00,
oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
3 Va, invece, rigettata la domanda del ricorrente volta a disporre la revoca dell'obbligo, posto a suo carico, del pagamento delle spese per le utenze della casa familiare, trattandosi di statuizione che, pur concordata dalle parti, esula dalla natura e dell'oggetto del presente procedimento.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dichiara non dovuto il pagamento dell'assegno mensile di mantenimento, posto a carico del ricorrente e in favore dei figli , e Parte_1 Persona_1 SO _3
;
[...]
prende atto che il ricorrente contribuisca al mantenimento del figlio Parte_1
, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, versando, entro il giorno 5 Persona_4
di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
rigetta l'ulteriore domanda del ricorrente;
Parte_1
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 Maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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