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Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/07/2024, n. 3856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3856 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10986/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10986/2022 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con il patrocinio dell'avv. BRIAMONTE MARCO elettivamente domiciliato in Parte_4
VIA BOTERO, 16 10122 TORINO, presso il difensore avv. BRIAMONTE MARCO
ATTORI contro con il patrocinio dell'avv. AVINO GIUSEPPE, Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA PERONI VALVASSORI, 76 20133 MILANO presso il difensore avv. AVINO GIUSEPPE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA ISTRUTTORIA: omissis
NEL MERITO: per tutti i motivi di cui in atti:
IN VIA PRINCIPALE:
pagina 1 di 14 I) dichiarare tenuta e condannare la rifondere alla Controparte_1
fatta salva la maggior o minore somma accertata in Parte_1 corso di causa, l'importo di complessivi € 1.618.229,69, così suddivisi:
- € 288.198,56, quale saldo ricalcolato finale del c/c n° 12919-72 (al netto delle contestazioni relative ai mutui);
- € 26.900,92, quale saldo ricalcolato finale del c/c n° 15488-34;
- € 596,00, quale saldo ricalcolato finale del c/c n° 13566-05;
- € 1.302.534,21, quale differenza tra il saldo ricalcolato finale del c/c n° 12919-72 comprensivo delle contestazioni relative ai mutui e il saldo ricalcolato finale al netto delle contestazioni relative ai mutui;
II) per i motivi di cui in atti, dichiarare tenuta e condannare la Controparte_1
a rifondere al Sig. l'importo di € 5.025,94, quale saldo ricalcolato finale
[...] Parte_2
del c/c n° 12451-50;
III) dichiarare i Signori e manlevati da qualsivoglia Parte_2 Parte_3 Parte_4
eventuale pretesa della convenuta.
IV) dichiarare tenuta e condannare, altresì, la convenuta al risarcimento dei danni patiti da parte attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1375, da determinarsi in via equitativa.
IN VIA SUBORDINATA:
I) dichiarare tenuta e condannare la rifondere alla Controparte_1
fatta salva la maggior o minore somma accertata in Parte_1 corso di causa, l'importo di complessivi € 250.105,59, così suddivisi:
- € 240.865,89, quale saldo ricalcolato finale del c/c n° 12919-72 (al netto delle contestazioni relative ai mutui);
- € 9.239,70, quale saldo ricalcolato finale del c/c n° 15488-34;
II) per i motivi di cui in atti, dichiarare tenuta e condannare la Controparte_1
a rifondere al Sig. l'importo di € 693,42, quale saldo ricalcolato finale del
[...] Parte_2
c/c n° 12451-50;
III) dichiarare i Signori e man-levati da qualsivoglia Parte_2 Parte_3 Parte_4
eventuale pretesa della convenuta.
IV) dichiarare tenuta e condannare, altresì, la convenuta al risarcimento dei danni patiti da parte attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1375, da determinarsi in via equitativa.
Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, spese di
CTU e di CTP e oltre successive occorrende”
pagina 2 di 14 Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, disattesa e rigettata ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, per i titoli e le causali di cui alle difese della così Controparte_1
giudicare:
- in via principale, respingere le domande degli attori , Parte_1 Pt_2
e , perché inammissibili e/o infondate in fatto e diritto e,
[...] Parte_3 Parte_4
comunque, per intervenuta prescrizione delle pretese avverse;
- in via subordinata, in denegata ipotesi di ritenuta nullità dei contratti di mutuo oggetto di causa, ossia “Contratto di mutuo edilizio” del 12.1.2012 ai rogiti del Dr. Notaio in Persona_1
Torino, rep. n. 38.880, racc. n. 7.633, “Contratto di mutuo edilizio” del 10.3.2009 ai rogiti del Dr.
Notaio in Torino, rep. n. 35.441, racc. n. 5.665, “Contratto di mutuo edilizio” del Persona_1
17.11.2009 ai rogiti del Dr. Notaio in Torino, rep. n. 36.278, racc. n. 6.128, e Persona_1
“Contratto di mutuo edilizio” del 17.11.2009 ai rogiti del Dr. Notaio in Torino, Persona_1
rep. n. 36.279, racc. n. 6.129 – con i rispettivi atti successivi di erogazione descritti nel presente atto e prodotti - per violazione dei limiti di finanziabilità e/o per gli altri motivi che il Tribunale dovesse ritenere sussistere, convertire i contratti oggetto di causa in questione in ordinari contratti di mutuo con garanzia ipotecaria su immobili ex art. 1424 c.c. o ai sensi della diversa norma di giustizia;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a.
In via istruttoria, omissis
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio la Parte_3 Parte_4 Controparte_1
riferendo di avere la società intrattenuto con la i seguenti rapporti: Parte_1 CP_1
A) Rapporti di conti corrente
- n°1030 1001 12919.72, intestato a Parte_1
- n°1030 1001 13566.05, intestato a Parte_1
- n°1030 1001 15488.34, intestato a Parte_1
- n°1001 12.451.50, intestato a e Parte_2 Parte_4
B) Deposito titoli
- n°00101/00000012207, intestato a Parte_2
pagina 3 di 14 C) Contratti di mutuo
- 12.01.2012 Rep. n° 38.880/7.633, mutuatario Parte_1
- 10.03.2009 Rep. n° 35.441/5.665 mutuatario Parte_1
- 17.11.2009 Rep. n° 36.278/6.128 mutuatario Parte_1
- 17.11.2009 Rep. n° 36.279/6.129 mutuatario Parte_1
D) Contratto di Finanziamento
- n°101-741983540,82 – 121549600”, con garanzia prestata dai Sigg.ri e Parte_3 Parte_2 Parte_4
Lamentavano gli attori con riferimento ai rapporti di conto corrente la mancata pattuizione degli interessi ultralegali, della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, di spese e commissioni, il superamento delle soglie usurarie l'applicazione di un illegittimo criterio di esigibilità degli interessi.
Con riferimento ai rapporti di mutuo eccepivano la violazione del limite di finanziabilità, la mancata indicazione dell' la violazione degli artt. 117 co. 4 Tub e 1284 c.c., l'applicazione di tassi di CP_2
interesse diversi rispetto a quelli pattuiti, la mancanza di prova dell'erogazione di somme alla Pt_1
la mancata pattuizione del regime di calcolo degli interessi e la loro indeterminatezza, la violazione dell'art. 1282 c.c. per applicazione di un “criterio di esigibilità non pattuito e basato sul debito capitale esposto (c.d. “debito residuo”) invece che su debito capitale in scadenza con conseguente obbligo di ricalcolo ex art. 1195 c.c.”, la pattuizione/applicazione di interessi usurari, con riferimento al contratto di mutuo del 12.1.2012, l'addebito di maggiori oneri.
Concludevano, pertanto, chiedendo la condanna della banca convenuta alla rifusione degli importi indebitamente versati e al risarcimento del danno.
Si costituiva la banca convenuta contestando le pretese avanzate, chiedendo il rigetto della domanda proposta ed eccependo l'intervenuta prescrizione.
Accolte le istanze di esibizione e CTU limitatamente ai rapporti di conto corrente ed esperita la CTU, con provvedimento del 27.3.2024 la causa era trattenuta a sentenza con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
I contratti di mutuo
In merito ai rapporti di mutuo oggetto di contestazione la domanda proposta è da ritenersi infondata e deve essere, pertanto, respinta.
pagina 4 di 14 Preliminarmente deve darsi atto che in sede di comparsa conclusionale la parte attrice ha rinunciato alle Co contestazioni sulla mancata indicazione dell' attesa la giurisprudenza consolidatasi sul punto. Nulla deve, pertanto, statuirsi in merito.
Afferma ancora la parte attrice che nei 4 contratti di mutuo per cui è causa sarebbe stato superato il limite di finanziabilità. In particolare, viene eccepito che sarebbe stato violato in ognuno dei mutui il limite stabilito dall'art. 38 co. 2 TUB e della delibera CICR 22.4.1995 secondo cui l'ammontare massimo dei crediti fondiari è pari al massimo all'80% del valore dei beni ipotecati o dei lavori da eseguire.
In merito si rileva che le recenti Sezioni Unite della Suprema Corte hanno risolto il contrasto insorto tra le sezioni semplici della stessa Corte circa le sorti del contratto di mutuo fondiario nel caso di superamento del predetto limite.
In particolare, è stato stabilito che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass. SU 16.11.2022 n. 33719, Cass. 20.3.2023 n.
7949) e conseguentemente che “in tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario” (Cass. SU 16.11.2022 n. 33719).
Alla luce di tali principi nessuna invalidità può, pertanto, riscontrarsi nel caso di specie anche qualora si ritenesse superato il predetto limite di finanziabilità.
La domanda proposta deve essere, pertanto, respinta.
pagina 5 di 14 Contesta ancora la parte attrice la violazione dell'art. 1282 cc essendo stato applicato un criterio di esigibilità non pattuito basato sul debito capitale esposto invece che sul debito in scadenza conseguente all'applicazione del sistema di ammortamento alla francese.
Si richiama in proposito la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. SU 29.5.2024 n. 15130).
Alla luce di tali principi la domanda proposta deve essere, pertanto, respinta.
Analogamente è da ritenersi infondata l'eccezione relativa alla presunta indeterminatezza delle pattuizioni relative si tassi di interesse e delle altre condizioni applicate.
Tutti i contratti indicati contengono, infatti, la specifica indicazione delle condizioni contrattuali applicate e, in particolare, del tasso di interesse applicato. Il fatto che sia prevista la possibilità di determinazione di un diverso tasso negli atti di erogazione e quietanza non vale certo ad escludere la determinatezza dell'interesse pattuito, palesandosi, sotto questo profilo, le contestazioni come generiche in assenza di specifiche indicazioni e, pertanto, infondate, dovendosi verificare in tali atti la determinazione o meno di un diverso interesse ed essendo previsto che in assenza trovi applicazione quello di cui al contratto. Nessuna indeterminatezza può, pertanto, ravvisarsi nel caso di specie.
Anche tale domanda deve essere ritenuta infondata.
Per quanto poi attiene la contestazione circa la mancata prova delle erogazioni di cui ai mutui oggetto di contestazione si rileva che risultano depositati in atti gli atti pubblici di erogazione delle somme mutuate contenente espressa quietanza per l'avvenuta ricezione per cui la doglianza è da ritenersi del tutto priva di fondamento.
Ancora, con riferimento al contratto del 12.1.2012 parte attrice afferma che i tassi corrispettivi indicati nel contratto e applicati dalla banca sarebbero superiori al tasso soglia vigente pari all'8,2875%. Si rileva in proposito che dalla lettura del contratto risulta un interesse determinato nella misura del
7,948% con un Taeg dell'8,28%.
Nessuna usurarietà può, pertanto, ravvisarsi nel caso di specie an he alla luce del principio per cui “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel
pagina 6 di 14 corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass. 17.8.2023 n. 24743).
L'interesse corrispettivo previsto in contratto è inferiore al tasso soglia applicabile per cui alla luce dei principi enunciati la domanda proposta deve essere ritenuta infondata.
In conclusione, quindi, le domande proposte con riferimento ai contratti di mutuo stipulati devono essere respinte.
I rapporti di conto corrente
Con riferimento ai conti correnti si rileva, invece quanto segue.
A fronte delle contestazioni sollevate dalla parte attrice la banca convenuta solleva, in primo luogo, eccezione di prescrizione.
In proposito si rileva che secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"” (Cass.
2.12.2010 n. 24418, Cass.
26.9.2019 n. 24051).
E' poi sorta controversia in merito al fatto che al fine di valutare la prescrizione secondo i criteri testè menzionati debba farsi riferimento al c.d. “saldo banca”, ovvero al saldo risultante dall'estratto conto, ovvero al saldo rettificato. Alcune recenti pronunce della Suprema Corte hanno fatto riferimento a tale ultimo criterio (Cass. 15.2.2021 n. 3858), permanendo invece un contrasto tra i giudici di merito, anche pagina 7 di 14 di questo stesso Tribunale. Per tale ragione è stata disposta integrazione al quesito chiedendo al CTU la valutazione sotto entrambi i profili.
Ciò premesso ritiene, allo stato, questo giudice di non potere aderire al più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte, ritenendosi, invece, che per quel che rileva in punto prescrizione, ogni versamento che nel momento in cui è stato realizzato dal cliente aveva la funzione di ripristinare il fido
(pagamento intrafido), deve essere considerato ripristinatorio e lo stesso vale per i pagamenti solutori: opinare diversamente, infatti, porterebbe alla sostanziale elusione della disciplina della prescrizione, posto che, sottratti i pagamenti più risalenti indebiti ed effettuato il relativo ricalcolo delle competenze,
i pagamenti/versamenti successivi da parte del correntista subirebbero un'imputazione di pagamento potenzialmente diversa da quella attribuita alle parti al momento del versamento stesso.
I vari addebiti, pertanto, devono essere valutati ai fini della prescrizione con la stessa imputazione operata dalle parti al momento del loro verificarsi, quand'anche frutto di un addebito illegittimo, posto che l'azione di ripetizione deve essere rapportata al concreto svolgere del rapporto contrattuale e non a quello rettificato, visto che la prescrizione “copre” anche pagamenti illegittimi o fondati su clausole nulle.
Due considerazioni depongono, inoltre, per l'utilizzo del saldo banca, anziché di quello depurato, al fine di decidere la qualificazione del versamento, se pagamento o deposito.
La prima è che, per forza di cose e previsione di legge (art. 119 TUB), la banca e non il cliente è la parte contrattualmente autorizzata a elaborare i conti. Il cliente può evidentemente impugnare le risultanze dell'estratto e censurare anche oltre i limiti temporali fissati dall'art. 1832 c.c. la legittimità della registrazione in conto, perché avvenuta per un titolo nullo, ma finché l'errore non è riconosciuto dalla banca o è giudizialmente accertato e il conteggio non è conseguentemente rettificato, il saldo elaborato dalla banca ha effetto anche nei confronti del cliente.
La seconda è che non esistono modalità di utilizzo del c/c che non richiedano la cooperazione della banca per avere efficacia. Se il saldo evidenzia che il conto è “scoperto”, il prelievo di contanti,
l'esecuzione degli ordini di bonifico ecc. sono prima facie impossibili. Ancora più gravi e dolorose le conseguenze per il caso di emissione d'assegni senza provvista, che vanno da una semplice sanzione pecuniaria (art. 2 legge n. 386/90) fino al divieto di emettere assegni e alle interdizioni e incapacità previste dall'art. 5 della stessa legge. È pur vero che la banca potrebbe dare esecuzione all'operazione, malgrado l'assenza di copertura (cfr. art. 1720 già citato); al contempo, se il cliente dipende da scelte discrezionali della banca, ciò vuol dire che egli non ha facoltà di disporre in assenza di copertura.
La possibilità di impugnare la nullità del contratto o di sue singole clausole, più ampiamente l'illegittimità degli addebiti e di portare alla luce un saldo rettificato a credito o entro i limiti del fido, pagina 8 di 14 non restituisce al versamento su conto “scoperto” lo “scopo ed effetto di ripristinare la disponibilità”, anziché di ridurre puramente e semplicemente l'esposizione debitoria, poiché la nullità del titolo non toglie che il denaro sia uscito dalla sfera di controllo del cliente.
In definitiva, il principale punto critico di Cass. 9141/2020 è questo: non è possibile rimettere il giudizio sulla qualificazione della rimessa, se pagamento o ripristino di disponibilità, “all'esito della declaratoria di nullità”, poiché “la disponibilità” idonea a impedire lo spostamento patrimoniale consiste nella concreta conservazione del potere di disporre di una somma di denaro e non può che essere verificata sulla base della situazione dichiarata esistente al tempo in cui il versamento è eseguito.
Che a distanza di oltre dieci anni si scopra che il c/c era attivo o entro i limiti del fido non toglie che il cliente, nell'intervallo, abbia perduto la disponibilità della somma versata e che l'abbia perduta al tempo stesso del versamento.
In conclusione, quindi, deve essere confermato l'orientamento già espresso da questo giudice per cui il saldo di riferimento ai fini della verifica della prescrizione deve essere considerato il saldo banca.
Nel caso di specie il CTU con riferimento al c/c 12919-72 ha provveduto a verificare la prescrizione ante 8.2.2012 secondo entrambi i criteri tenuto conto della linea di fido utilizzata pari ad € 270.000,00.
Il conto 15488-34 ha decorrenza successiva al periodo di prescrizione. Il conto 13566-05 è risultato non movimentato per cui la prescrizione non è stata analizzata. Per il conto 12451-50 il periodo ante
8.2.2012 è stato considerato interamente solutorio stante la mancanza di documentazione attestante la presenza di un fido.
Per quanto attiene le contestazioni in punto superamento dei tassi soglia per l'usura sin rileva che la
Suprema Corte ha stabilito che “in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l.
n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di
pagina 9 di 14 legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cass. SU 20.6.2018 n., 16303, Cass. 18.1.2019 n.
1464).
In ossequio a tali principi, le verifiche operate dal CTU hanno accertato che con riferimento ai rapporti
15488-34, 13566-05 e 12919-72 non è stata riscontrato il superamento dei tassi soglia mentre con riferimento al rapporto 12451-50 il superamento si è verificato in 4 trimestri. In merito le conclusioni cui è giunto dal CTU sono da ritenersi condivisibili essendo stata effettuata una valutazione complessiva del tasso applicato alla luce dei criteri di cui alla citata Sezioni Unite del 2018.
Per quanto attiene gli interessi a debito pattuiti la CTU eseguita ha consentito di verificare che nel rapporto 12919-72 manca la pattuizione degli stessi fino al 13.5.2014 con conseguente sostituzione, fino a tale data del tasso di interesse con il minimo BOT ai sensi dell'art. 117 TUB.
Per quanto poi attiene la pattuizione dei giorni valuta la stessa non risulta essere presente nel rapporto
12919-72 con conseguente rettifica delle date valute mentre risulta essere presente negli altri rapporti.
In punto anatocismo si rileva che la Corte di Cassazione dal 1999 in poi, come noto, ha costantemente negato che la prassi dell'inserimento nei contratti di conto corrente bancario della clausola della capitalizzazione (composta) trimestrale fosse connotata dai caratteri idonei a far configurare un uso normativo, rimanendo confinata nei più ristretti limiti dell'uso negoziale, non suscettibile di assumere rilievo nell'ottica dell'art. 1283 cc. (ex multis Cass. civ. Sezioni Unite n. 21095 del 2004).
Con l'art. 25, comma 2, del D. Lg.vo n. 342/99 è stato, quindi, appositamente modificato l'art. 120
T.U.B. consentendo l'anatocismo degli interessi sia creditori che debitori, a condizione della sussistenza della medesima periodicità. L'art. 120 TUB modificato rinviava ad una delibera del
C.I.C.R. poi emanata in data 9/2/2000 (G.U. 22/2/2000), che ha consentito:
a) l'anatocismo con uguale periodicità per i rapporti di c/c;
b) l'anatocismo senza capitalizzazione periodica per i finanziamenti con rimborso rateale;
c) l'obbligo di adeguamento dei vecchi contratti entro il 30/6/2000;
L'art. 25, comma 3, del D. Lg.vo n. 342/99 prevedeva una sanatoria della validità delle clausole dei vecchi contratti bancari, le cui concrete modalità attuative venivano demandate alla delibera CICR.
Tale norma è stata però dichiarata incostituzionale da C. Cost. con la sentenza n. 425/2000.
Ne deriverebbe secondo una prima tesi minoritaria la nullità delle clausole anatocistiche ante 30/6/2000
e loro validità a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni del TUB come integrate dal
CICR a condizione della pubblicazione in G.U. del relativo avviso e della comunicazione al cliente anche con gli estratti conto.
pagina 10 di 14 Secondo la tesi prevalente invece:
a) l'art. 7 presuppone ed attua la sanatoria ex art. 25, co. 3, D. Lg.vo 342/99 ed è travolto dalla declaratoria di illegittimità del medesimo b) l'introduzione dell'anatocismo comporta comunque un peggioramento delle condizioni contrattuali e richiede l'approvazione sottoscritta dal correntista anche ex art. 7, u. co. Delibera CICR 9/2/2000 (cf.
Trib. Torino n. 6204 del 5.10.2007, Trib. Benevento n. 252 del 18.2.2008, Trib. Orvieto 30.7.2005,
Trib. Pescara n. 722 del 30.3.2006, Trib. Torino n. 5480 del 4.7. 2005, Trib. Teramo n. 1071 dell'11.2.2006, Trib. Venezia n.. 518 del 7.3.2014 e Trib. Alessandria 21.2.2015)
In base a tale tesi qui condivisa per aversi anatocismo dopo l'1/7/2000 è, pertanto, necessaria una modifica contrattuale approvata per iscritto dal correntista.
Con la legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 629, L. 27/12/2013 n. 147), viene, poi, modificato l'art. 120, secondo comma, TUB nei seguenti termini:
«
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.»
Tale divieto, pur in assenza della delibera C.I.R.C. attuativa, deve ritenersi immediatamente precettivo per plurimi motivi.
In primo luogo, come argomentato dalla giurisprudenza di merito maggioritaria (così Trib. Milano
9.7.2015, Trib. Milano 3.4.2015, Trib. Roma 20.10.2015), la norma regolamentare deve dare attuazione alla norma primaria e non può stravolgerla, pertanto la mancanza della delibera C.I.C.R. comporta unicamente che gli intermediari siano liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile per garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie.
In secondo luogo, la modifica normativa attuata nel 2014 non subordina la sua entrata in vigore all'adozione del decreto da parte del C.I.R.C..
Dal punto di vista sistematico, inoltre, l'abrogazione della norma primaria è sufficiente a far cadere la norma secondaria (ovvero la delibera C.I.R.C. 9 febbraio 2000), ormai priva di un fondamento di legittimità.
pagina 11 di 14 Non esiste infine, fuori dal previsto decreto C.I.R.C., alcuna norma completa e eseguibile che consenta la produzione di interessi su interessi fuori dai limiti ex art. 1283 c.c. nelle operazioni bancarie.
Il legislatore ha reintrodotto l'anatocismo su accordo preventivo delle parti con l'art. 17-bis c. 1 del
D.L. n. 18/2016 (conv. con modificazioni dalla L. n. 49/2016). A partire dall'entrata in vigore di tale ultima modifica pertanto non esiste un divieto di anatocismo per gli interessi attivi e gli interessi passivi scaduti possono produrre altri interessi, ma solo in presenza di un'autorizzazione scritta, anche preventiva, del cliente;
in assenza della stessa non si procede ad anatocismo anche dopo il 15.4.2016.
Ciò premesso per quanto attiene al rapporto 12919-72 dalla documentazione contrattuale non è risultata l'indicazione dei tassi a credito per cui in base all'art. 7 co. 3 delibera CICR 9.2.2000 il consulente ha eliminato la capitalizzazione per tutto il periodo.
Per quanto attiene il conto 15488-34 acceso nel 2018 è risultata regolarmente pattuita la capitalizzazione annuale mentre per i rapporti 13566-05 e 12451-50 la capitalizzazione è stata legittimamente pattuita fino al 31.12.2013 e, in base ai principi sopra enunciati, eliminata per il periodo successivo.
Per quanto poi attiene le spese la CTU ha verificato che nel rapporto 12919-72 è stata pattuita la commissione messa a disposizione somme e istruttoria veloce solo con il contratto 13.5.2014 mentre la
CMS non risulta precedentemente pattuita né risultano pattuite le altre spese per un ammontare di €
3858,15.
Nel rapporto 15488-34 non risulta addebitata la CMS mentre non è stata pattuita la commissione messa a disposizione fondi che è stata, pertanto, stornata, mente sono state pattuite le ulteriori spese.
Per gli altri conti le spese sono risultate regolarmente pattuite mentre la CMS e la commessione messa a disposizione fondi non risultano addebitate.
In conclusione, pertanto, tenuto dei criteri sopra indicati e considerato in punto prescrizione il criterio del saldo banca per le ragioni sopra specificate per quanto attiene il rapporto 12919-72 al 31.12.2022
(ultimo e/c in atti) il saldo risulta a credito del correntista per un importo di € 156.832,55, per il rapporto 15488-34 al 31.12.2022 il saldo risulta a credito del correntista per l'importo di € 9.239,70, per il rapporto 13566-05 non risulta avere somme a titolo di recupero, il rapporto 12451-50 al
31.12.2022 risulta a credito del correntista per un importo di 693,42.
In merito poi alla domanda di condanna alla restituzione si rileva che, da quanto dichiarato dalla banca e non contestato dalla parte attrice ed emergente dalla stessa documentazione prodotta, il rapporto pagina 12 di 14 12919-72 risulta essere tuttora in corso, il rapporto 13566-05 risulta estinto il 22.9.2014, il rapporto
15488-34 e il rapporto 12451-50 risultano tuttora in corso.
Per i rapporti ancora in corso non può ritenersi ammissibile la domanda di condanna ma solo quella di accertamento, da ritenersi implicitamente formulata nella domanda di condanna, sulla base dei principi stabiliti dalla Suprema Corte la quale, ancora di recente, ha avuto modo di ribadire che “in tema di conto corrente bancario, il correntista ha interesse all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetibilità delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” (Cass. 13 marzo 2024 n. 6707, Cass. 15 febbraio 2024, n. 4214; Cass. 6 novembre 2023, n.
30850; Cass. 4 marzo 2021, n. 5904; Cass. 5 settembre 2018, n. 21646).
Sulla base di tali principi, pertanto, respinte le domande proposte relativamente ai contratti di mutuo, deve essere accertato il saldo a credito del correntista nei 3 rapporti al 31.12.2022 nei 3 rapporto sopra indicati e dichiarata inammissibile la domanda di condanna alla restituzione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in relazione agli importi accertati.
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara, al 31.12.2022, i seguenti saldi a favore del correntista: rapporto c/c 12919-72 importo di € 156.832,55; rapporto c/c 15488-34 importo di € 9.239,70, rapporto c/c 12451-50 importo di 693,42.
Dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna alla restituzione degli importi accertati proposta da parte attrice;
Respinge le domande proposte in relazione ai contratti di mutuo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
pagina 13 di 14 10.600,00 (di cui € 1900,00 per fase studio, € 1200,00 per fase introduttiva, € 4500,00 per fase istruttoria ed € 3000,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
Torino, 5 luglio 2024
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10986/2022 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con il patrocinio dell'avv. BRIAMONTE MARCO elettivamente domiciliato in Parte_4
VIA BOTERO, 16 10122 TORINO, presso il difensore avv. BRIAMONTE MARCO
ATTORI contro con il patrocinio dell'avv. AVINO GIUSEPPE, Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA PERONI VALVASSORI, 76 20133 MILANO presso il difensore avv. AVINO GIUSEPPE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA ISTRUTTORIA: omissis
NEL MERITO: per tutti i motivi di cui in atti:
IN VIA PRINCIPALE:
pagina 1 di 14 I) dichiarare tenuta e condannare la rifondere alla Controparte_1
fatta salva la maggior o minore somma accertata in Parte_1 corso di causa, l'importo di complessivi € 1.618.229,69, così suddivisi:
- € 288.198,56, quale saldo ricalcolato finale del c/c n° 12919-72 (al netto delle contestazioni relative ai mutui);
- € 26.900,92, quale saldo ricalcolato finale del c/c n° 15488-34;
- € 596,00, quale saldo ricalcolato finale del c/c n° 13566-05;
- € 1.302.534,21, quale differenza tra il saldo ricalcolato finale del c/c n° 12919-72 comprensivo delle contestazioni relative ai mutui e il saldo ricalcolato finale al netto delle contestazioni relative ai mutui;
II) per i motivi di cui in atti, dichiarare tenuta e condannare la Controparte_1
a rifondere al Sig. l'importo di € 5.025,94, quale saldo ricalcolato finale
[...] Parte_2
del c/c n° 12451-50;
III) dichiarare i Signori e manlevati da qualsivoglia Parte_2 Parte_3 Parte_4
eventuale pretesa della convenuta.
IV) dichiarare tenuta e condannare, altresì, la convenuta al risarcimento dei danni patiti da parte attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1375, da determinarsi in via equitativa.
IN VIA SUBORDINATA:
I) dichiarare tenuta e condannare la rifondere alla Controparte_1
fatta salva la maggior o minore somma accertata in Parte_1 corso di causa, l'importo di complessivi € 250.105,59, così suddivisi:
- € 240.865,89, quale saldo ricalcolato finale del c/c n° 12919-72 (al netto delle contestazioni relative ai mutui);
- € 9.239,70, quale saldo ricalcolato finale del c/c n° 15488-34;
II) per i motivi di cui in atti, dichiarare tenuta e condannare la Controparte_1
a rifondere al Sig. l'importo di € 693,42, quale saldo ricalcolato finale del
[...] Parte_2
c/c n° 12451-50;
III) dichiarare i Signori e man-levati da qualsivoglia Parte_2 Parte_3 Parte_4
eventuale pretesa della convenuta.
IV) dichiarare tenuta e condannare, altresì, la convenuta al risarcimento dei danni patiti da parte attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1375, da determinarsi in via equitativa.
Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, spese di
CTU e di CTP e oltre successive occorrende”
pagina 2 di 14 Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, disattesa e rigettata ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, per i titoli e le causali di cui alle difese della così Controparte_1
giudicare:
- in via principale, respingere le domande degli attori , Parte_1 Pt_2
e , perché inammissibili e/o infondate in fatto e diritto e,
[...] Parte_3 Parte_4
comunque, per intervenuta prescrizione delle pretese avverse;
- in via subordinata, in denegata ipotesi di ritenuta nullità dei contratti di mutuo oggetto di causa, ossia “Contratto di mutuo edilizio” del 12.1.2012 ai rogiti del Dr. Notaio in Persona_1
Torino, rep. n. 38.880, racc. n. 7.633, “Contratto di mutuo edilizio” del 10.3.2009 ai rogiti del Dr.
Notaio in Torino, rep. n. 35.441, racc. n. 5.665, “Contratto di mutuo edilizio” del Persona_1
17.11.2009 ai rogiti del Dr. Notaio in Torino, rep. n. 36.278, racc. n. 6.128, e Persona_1
“Contratto di mutuo edilizio” del 17.11.2009 ai rogiti del Dr. Notaio in Torino, Persona_1
rep. n. 36.279, racc. n. 6.129 – con i rispettivi atti successivi di erogazione descritti nel presente atto e prodotti - per violazione dei limiti di finanziabilità e/o per gli altri motivi che il Tribunale dovesse ritenere sussistere, convertire i contratti oggetto di causa in questione in ordinari contratti di mutuo con garanzia ipotecaria su immobili ex art. 1424 c.c. o ai sensi della diversa norma di giustizia;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a.
In via istruttoria, omissis
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio la Parte_3 Parte_4 Controparte_1
riferendo di avere la società intrattenuto con la i seguenti rapporti: Parte_1 CP_1
A) Rapporti di conti corrente
- n°1030 1001 12919.72, intestato a Parte_1
- n°1030 1001 13566.05, intestato a Parte_1
- n°1030 1001 15488.34, intestato a Parte_1
- n°1001 12.451.50, intestato a e Parte_2 Parte_4
B) Deposito titoli
- n°00101/00000012207, intestato a Parte_2
pagina 3 di 14 C) Contratti di mutuo
- 12.01.2012 Rep. n° 38.880/7.633, mutuatario Parte_1
- 10.03.2009 Rep. n° 35.441/5.665 mutuatario Parte_1
- 17.11.2009 Rep. n° 36.278/6.128 mutuatario Parte_1
- 17.11.2009 Rep. n° 36.279/6.129 mutuatario Parte_1
D) Contratto di Finanziamento
- n°101-741983540,82 – 121549600”, con garanzia prestata dai Sigg.ri e Parte_3 Parte_2 Parte_4
Lamentavano gli attori con riferimento ai rapporti di conto corrente la mancata pattuizione degli interessi ultralegali, della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, di spese e commissioni, il superamento delle soglie usurarie l'applicazione di un illegittimo criterio di esigibilità degli interessi.
Con riferimento ai rapporti di mutuo eccepivano la violazione del limite di finanziabilità, la mancata indicazione dell' la violazione degli artt. 117 co. 4 Tub e 1284 c.c., l'applicazione di tassi di CP_2
interesse diversi rispetto a quelli pattuiti, la mancanza di prova dell'erogazione di somme alla Pt_1
la mancata pattuizione del regime di calcolo degli interessi e la loro indeterminatezza, la violazione dell'art. 1282 c.c. per applicazione di un “criterio di esigibilità non pattuito e basato sul debito capitale esposto (c.d. “debito residuo”) invece che su debito capitale in scadenza con conseguente obbligo di ricalcolo ex art. 1195 c.c.”, la pattuizione/applicazione di interessi usurari, con riferimento al contratto di mutuo del 12.1.2012, l'addebito di maggiori oneri.
Concludevano, pertanto, chiedendo la condanna della banca convenuta alla rifusione degli importi indebitamente versati e al risarcimento del danno.
Si costituiva la banca convenuta contestando le pretese avanzate, chiedendo il rigetto della domanda proposta ed eccependo l'intervenuta prescrizione.
Accolte le istanze di esibizione e CTU limitatamente ai rapporti di conto corrente ed esperita la CTU, con provvedimento del 27.3.2024 la causa era trattenuta a sentenza con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
I contratti di mutuo
In merito ai rapporti di mutuo oggetto di contestazione la domanda proposta è da ritenersi infondata e deve essere, pertanto, respinta.
pagina 4 di 14 Preliminarmente deve darsi atto che in sede di comparsa conclusionale la parte attrice ha rinunciato alle Co contestazioni sulla mancata indicazione dell' attesa la giurisprudenza consolidatasi sul punto. Nulla deve, pertanto, statuirsi in merito.
Afferma ancora la parte attrice che nei 4 contratti di mutuo per cui è causa sarebbe stato superato il limite di finanziabilità. In particolare, viene eccepito che sarebbe stato violato in ognuno dei mutui il limite stabilito dall'art. 38 co. 2 TUB e della delibera CICR 22.4.1995 secondo cui l'ammontare massimo dei crediti fondiari è pari al massimo all'80% del valore dei beni ipotecati o dei lavori da eseguire.
In merito si rileva che le recenti Sezioni Unite della Suprema Corte hanno risolto il contrasto insorto tra le sezioni semplici della stessa Corte circa le sorti del contratto di mutuo fondiario nel caso di superamento del predetto limite.
In particolare, è stato stabilito che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass. SU 16.11.2022 n. 33719, Cass. 20.3.2023 n.
7949) e conseguentemente che “in tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario” (Cass. SU 16.11.2022 n. 33719).
Alla luce di tali principi nessuna invalidità può, pertanto, riscontrarsi nel caso di specie anche qualora si ritenesse superato il predetto limite di finanziabilità.
La domanda proposta deve essere, pertanto, respinta.
pagina 5 di 14 Contesta ancora la parte attrice la violazione dell'art. 1282 cc essendo stato applicato un criterio di esigibilità non pattuito basato sul debito capitale esposto invece che sul debito in scadenza conseguente all'applicazione del sistema di ammortamento alla francese.
Si richiama in proposito la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. SU 29.5.2024 n. 15130).
Alla luce di tali principi la domanda proposta deve essere, pertanto, respinta.
Analogamente è da ritenersi infondata l'eccezione relativa alla presunta indeterminatezza delle pattuizioni relative si tassi di interesse e delle altre condizioni applicate.
Tutti i contratti indicati contengono, infatti, la specifica indicazione delle condizioni contrattuali applicate e, in particolare, del tasso di interesse applicato. Il fatto che sia prevista la possibilità di determinazione di un diverso tasso negli atti di erogazione e quietanza non vale certo ad escludere la determinatezza dell'interesse pattuito, palesandosi, sotto questo profilo, le contestazioni come generiche in assenza di specifiche indicazioni e, pertanto, infondate, dovendosi verificare in tali atti la determinazione o meno di un diverso interesse ed essendo previsto che in assenza trovi applicazione quello di cui al contratto. Nessuna indeterminatezza può, pertanto, ravvisarsi nel caso di specie.
Anche tale domanda deve essere ritenuta infondata.
Per quanto poi attiene la contestazione circa la mancata prova delle erogazioni di cui ai mutui oggetto di contestazione si rileva che risultano depositati in atti gli atti pubblici di erogazione delle somme mutuate contenente espressa quietanza per l'avvenuta ricezione per cui la doglianza è da ritenersi del tutto priva di fondamento.
Ancora, con riferimento al contratto del 12.1.2012 parte attrice afferma che i tassi corrispettivi indicati nel contratto e applicati dalla banca sarebbero superiori al tasso soglia vigente pari all'8,2875%. Si rileva in proposito che dalla lettura del contratto risulta un interesse determinato nella misura del
7,948% con un Taeg dell'8,28%.
Nessuna usurarietà può, pertanto, ravvisarsi nel caso di specie an he alla luce del principio per cui “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel
pagina 6 di 14 corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass. 17.8.2023 n. 24743).
L'interesse corrispettivo previsto in contratto è inferiore al tasso soglia applicabile per cui alla luce dei principi enunciati la domanda proposta deve essere ritenuta infondata.
In conclusione, quindi, le domande proposte con riferimento ai contratti di mutuo stipulati devono essere respinte.
I rapporti di conto corrente
Con riferimento ai conti correnti si rileva, invece quanto segue.
A fronte delle contestazioni sollevate dalla parte attrice la banca convenuta solleva, in primo luogo, eccezione di prescrizione.
In proposito si rileva che secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"” (Cass.
2.12.2010 n. 24418, Cass.
26.9.2019 n. 24051).
E' poi sorta controversia in merito al fatto che al fine di valutare la prescrizione secondo i criteri testè menzionati debba farsi riferimento al c.d. “saldo banca”, ovvero al saldo risultante dall'estratto conto, ovvero al saldo rettificato. Alcune recenti pronunce della Suprema Corte hanno fatto riferimento a tale ultimo criterio (Cass. 15.2.2021 n. 3858), permanendo invece un contrasto tra i giudici di merito, anche pagina 7 di 14 di questo stesso Tribunale. Per tale ragione è stata disposta integrazione al quesito chiedendo al CTU la valutazione sotto entrambi i profili.
Ciò premesso ritiene, allo stato, questo giudice di non potere aderire al più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte, ritenendosi, invece, che per quel che rileva in punto prescrizione, ogni versamento che nel momento in cui è stato realizzato dal cliente aveva la funzione di ripristinare il fido
(pagamento intrafido), deve essere considerato ripristinatorio e lo stesso vale per i pagamenti solutori: opinare diversamente, infatti, porterebbe alla sostanziale elusione della disciplina della prescrizione, posto che, sottratti i pagamenti più risalenti indebiti ed effettuato il relativo ricalcolo delle competenze,
i pagamenti/versamenti successivi da parte del correntista subirebbero un'imputazione di pagamento potenzialmente diversa da quella attribuita alle parti al momento del versamento stesso.
I vari addebiti, pertanto, devono essere valutati ai fini della prescrizione con la stessa imputazione operata dalle parti al momento del loro verificarsi, quand'anche frutto di un addebito illegittimo, posto che l'azione di ripetizione deve essere rapportata al concreto svolgere del rapporto contrattuale e non a quello rettificato, visto che la prescrizione “copre” anche pagamenti illegittimi o fondati su clausole nulle.
Due considerazioni depongono, inoltre, per l'utilizzo del saldo banca, anziché di quello depurato, al fine di decidere la qualificazione del versamento, se pagamento o deposito.
La prima è che, per forza di cose e previsione di legge (art. 119 TUB), la banca e non il cliente è la parte contrattualmente autorizzata a elaborare i conti. Il cliente può evidentemente impugnare le risultanze dell'estratto e censurare anche oltre i limiti temporali fissati dall'art. 1832 c.c. la legittimità della registrazione in conto, perché avvenuta per un titolo nullo, ma finché l'errore non è riconosciuto dalla banca o è giudizialmente accertato e il conteggio non è conseguentemente rettificato, il saldo elaborato dalla banca ha effetto anche nei confronti del cliente.
La seconda è che non esistono modalità di utilizzo del c/c che non richiedano la cooperazione della banca per avere efficacia. Se il saldo evidenzia che il conto è “scoperto”, il prelievo di contanti,
l'esecuzione degli ordini di bonifico ecc. sono prima facie impossibili. Ancora più gravi e dolorose le conseguenze per il caso di emissione d'assegni senza provvista, che vanno da una semplice sanzione pecuniaria (art. 2 legge n. 386/90) fino al divieto di emettere assegni e alle interdizioni e incapacità previste dall'art. 5 della stessa legge. È pur vero che la banca potrebbe dare esecuzione all'operazione, malgrado l'assenza di copertura (cfr. art. 1720 già citato); al contempo, se il cliente dipende da scelte discrezionali della banca, ciò vuol dire che egli non ha facoltà di disporre in assenza di copertura.
La possibilità di impugnare la nullità del contratto o di sue singole clausole, più ampiamente l'illegittimità degli addebiti e di portare alla luce un saldo rettificato a credito o entro i limiti del fido, pagina 8 di 14 non restituisce al versamento su conto “scoperto” lo “scopo ed effetto di ripristinare la disponibilità”, anziché di ridurre puramente e semplicemente l'esposizione debitoria, poiché la nullità del titolo non toglie che il denaro sia uscito dalla sfera di controllo del cliente.
In definitiva, il principale punto critico di Cass. 9141/2020 è questo: non è possibile rimettere il giudizio sulla qualificazione della rimessa, se pagamento o ripristino di disponibilità, “all'esito della declaratoria di nullità”, poiché “la disponibilità” idonea a impedire lo spostamento patrimoniale consiste nella concreta conservazione del potere di disporre di una somma di denaro e non può che essere verificata sulla base della situazione dichiarata esistente al tempo in cui il versamento è eseguito.
Che a distanza di oltre dieci anni si scopra che il c/c era attivo o entro i limiti del fido non toglie che il cliente, nell'intervallo, abbia perduto la disponibilità della somma versata e che l'abbia perduta al tempo stesso del versamento.
In conclusione, quindi, deve essere confermato l'orientamento già espresso da questo giudice per cui il saldo di riferimento ai fini della verifica della prescrizione deve essere considerato il saldo banca.
Nel caso di specie il CTU con riferimento al c/c 12919-72 ha provveduto a verificare la prescrizione ante 8.2.2012 secondo entrambi i criteri tenuto conto della linea di fido utilizzata pari ad € 270.000,00.
Il conto 15488-34 ha decorrenza successiva al periodo di prescrizione. Il conto 13566-05 è risultato non movimentato per cui la prescrizione non è stata analizzata. Per il conto 12451-50 il periodo ante
8.2.2012 è stato considerato interamente solutorio stante la mancanza di documentazione attestante la presenza di un fido.
Per quanto attiene le contestazioni in punto superamento dei tassi soglia per l'usura sin rileva che la
Suprema Corte ha stabilito che “in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l.
n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di
pagina 9 di 14 legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cass. SU 20.6.2018 n., 16303, Cass. 18.1.2019 n.
1464).
In ossequio a tali principi, le verifiche operate dal CTU hanno accertato che con riferimento ai rapporti
15488-34, 13566-05 e 12919-72 non è stata riscontrato il superamento dei tassi soglia mentre con riferimento al rapporto 12451-50 il superamento si è verificato in 4 trimestri. In merito le conclusioni cui è giunto dal CTU sono da ritenersi condivisibili essendo stata effettuata una valutazione complessiva del tasso applicato alla luce dei criteri di cui alla citata Sezioni Unite del 2018.
Per quanto attiene gli interessi a debito pattuiti la CTU eseguita ha consentito di verificare che nel rapporto 12919-72 manca la pattuizione degli stessi fino al 13.5.2014 con conseguente sostituzione, fino a tale data del tasso di interesse con il minimo BOT ai sensi dell'art. 117 TUB.
Per quanto poi attiene la pattuizione dei giorni valuta la stessa non risulta essere presente nel rapporto
12919-72 con conseguente rettifica delle date valute mentre risulta essere presente negli altri rapporti.
In punto anatocismo si rileva che la Corte di Cassazione dal 1999 in poi, come noto, ha costantemente negato che la prassi dell'inserimento nei contratti di conto corrente bancario della clausola della capitalizzazione (composta) trimestrale fosse connotata dai caratteri idonei a far configurare un uso normativo, rimanendo confinata nei più ristretti limiti dell'uso negoziale, non suscettibile di assumere rilievo nell'ottica dell'art. 1283 cc. (ex multis Cass. civ. Sezioni Unite n. 21095 del 2004).
Con l'art. 25, comma 2, del D. Lg.vo n. 342/99 è stato, quindi, appositamente modificato l'art. 120
T.U.B. consentendo l'anatocismo degli interessi sia creditori che debitori, a condizione della sussistenza della medesima periodicità. L'art. 120 TUB modificato rinviava ad una delibera del
C.I.C.R. poi emanata in data 9/2/2000 (G.U. 22/2/2000), che ha consentito:
a) l'anatocismo con uguale periodicità per i rapporti di c/c;
b) l'anatocismo senza capitalizzazione periodica per i finanziamenti con rimborso rateale;
c) l'obbligo di adeguamento dei vecchi contratti entro il 30/6/2000;
L'art. 25, comma 3, del D. Lg.vo n. 342/99 prevedeva una sanatoria della validità delle clausole dei vecchi contratti bancari, le cui concrete modalità attuative venivano demandate alla delibera CICR.
Tale norma è stata però dichiarata incostituzionale da C. Cost. con la sentenza n. 425/2000.
Ne deriverebbe secondo una prima tesi minoritaria la nullità delle clausole anatocistiche ante 30/6/2000
e loro validità a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni del TUB come integrate dal
CICR a condizione della pubblicazione in G.U. del relativo avviso e della comunicazione al cliente anche con gli estratti conto.
pagina 10 di 14 Secondo la tesi prevalente invece:
a) l'art. 7 presuppone ed attua la sanatoria ex art. 25, co. 3, D. Lg.vo 342/99 ed è travolto dalla declaratoria di illegittimità del medesimo b) l'introduzione dell'anatocismo comporta comunque un peggioramento delle condizioni contrattuali e richiede l'approvazione sottoscritta dal correntista anche ex art. 7, u. co. Delibera CICR 9/2/2000 (cf.
Trib. Torino n. 6204 del 5.10.2007, Trib. Benevento n. 252 del 18.2.2008, Trib. Orvieto 30.7.2005,
Trib. Pescara n. 722 del 30.3.2006, Trib. Torino n. 5480 del 4.7. 2005, Trib. Teramo n. 1071 dell'11.2.2006, Trib. Venezia n.. 518 del 7.3.2014 e Trib. Alessandria 21.2.2015)
In base a tale tesi qui condivisa per aversi anatocismo dopo l'1/7/2000 è, pertanto, necessaria una modifica contrattuale approvata per iscritto dal correntista.
Con la legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 629, L. 27/12/2013 n. 147), viene, poi, modificato l'art. 120, secondo comma, TUB nei seguenti termini:
«
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.»
Tale divieto, pur in assenza della delibera C.I.R.C. attuativa, deve ritenersi immediatamente precettivo per plurimi motivi.
In primo luogo, come argomentato dalla giurisprudenza di merito maggioritaria (così Trib. Milano
9.7.2015, Trib. Milano 3.4.2015, Trib. Roma 20.10.2015), la norma regolamentare deve dare attuazione alla norma primaria e non può stravolgerla, pertanto la mancanza della delibera C.I.C.R. comporta unicamente che gli intermediari siano liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile per garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie.
In secondo luogo, la modifica normativa attuata nel 2014 non subordina la sua entrata in vigore all'adozione del decreto da parte del C.I.R.C..
Dal punto di vista sistematico, inoltre, l'abrogazione della norma primaria è sufficiente a far cadere la norma secondaria (ovvero la delibera C.I.R.C. 9 febbraio 2000), ormai priva di un fondamento di legittimità.
pagina 11 di 14 Non esiste infine, fuori dal previsto decreto C.I.R.C., alcuna norma completa e eseguibile che consenta la produzione di interessi su interessi fuori dai limiti ex art. 1283 c.c. nelle operazioni bancarie.
Il legislatore ha reintrodotto l'anatocismo su accordo preventivo delle parti con l'art. 17-bis c. 1 del
D.L. n. 18/2016 (conv. con modificazioni dalla L. n. 49/2016). A partire dall'entrata in vigore di tale ultima modifica pertanto non esiste un divieto di anatocismo per gli interessi attivi e gli interessi passivi scaduti possono produrre altri interessi, ma solo in presenza di un'autorizzazione scritta, anche preventiva, del cliente;
in assenza della stessa non si procede ad anatocismo anche dopo il 15.4.2016.
Ciò premesso per quanto attiene al rapporto 12919-72 dalla documentazione contrattuale non è risultata l'indicazione dei tassi a credito per cui in base all'art. 7 co. 3 delibera CICR 9.2.2000 il consulente ha eliminato la capitalizzazione per tutto il periodo.
Per quanto attiene il conto 15488-34 acceso nel 2018 è risultata regolarmente pattuita la capitalizzazione annuale mentre per i rapporti 13566-05 e 12451-50 la capitalizzazione è stata legittimamente pattuita fino al 31.12.2013 e, in base ai principi sopra enunciati, eliminata per il periodo successivo.
Per quanto poi attiene le spese la CTU ha verificato che nel rapporto 12919-72 è stata pattuita la commissione messa a disposizione somme e istruttoria veloce solo con il contratto 13.5.2014 mentre la
CMS non risulta precedentemente pattuita né risultano pattuite le altre spese per un ammontare di €
3858,15.
Nel rapporto 15488-34 non risulta addebitata la CMS mentre non è stata pattuita la commissione messa a disposizione fondi che è stata, pertanto, stornata, mente sono state pattuite le ulteriori spese.
Per gli altri conti le spese sono risultate regolarmente pattuite mentre la CMS e la commessione messa a disposizione fondi non risultano addebitate.
In conclusione, pertanto, tenuto dei criteri sopra indicati e considerato in punto prescrizione il criterio del saldo banca per le ragioni sopra specificate per quanto attiene il rapporto 12919-72 al 31.12.2022
(ultimo e/c in atti) il saldo risulta a credito del correntista per un importo di € 156.832,55, per il rapporto 15488-34 al 31.12.2022 il saldo risulta a credito del correntista per l'importo di € 9.239,70, per il rapporto 13566-05 non risulta avere somme a titolo di recupero, il rapporto 12451-50 al
31.12.2022 risulta a credito del correntista per un importo di 693,42.
In merito poi alla domanda di condanna alla restituzione si rileva che, da quanto dichiarato dalla banca e non contestato dalla parte attrice ed emergente dalla stessa documentazione prodotta, il rapporto pagina 12 di 14 12919-72 risulta essere tuttora in corso, il rapporto 13566-05 risulta estinto il 22.9.2014, il rapporto
15488-34 e il rapporto 12451-50 risultano tuttora in corso.
Per i rapporti ancora in corso non può ritenersi ammissibile la domanda di condanna ma solo quella di accertamento, da ritenersi implicitamente formulata nella domanda di condanna, sulla base dei principi stabiliti dalla Suprema Corte la quale, ancora di recente, ha avuto modo di ribadire che “in tema di conto corrente bancario, il correntista ha interesse all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetibilità delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” (Cass. 13 marzo 2024 n. 6707, Cass. 15 febbraio 2024, n. 4214; Cass. 6 novembre 2023, n.
30850; Cass. 4 marzo 2021, n. 5904; Cass. 5 settembre 2018, n. 21646).
Sulla base di tali principi, pertanto, respinte le domande proposte relativamente ai contratti di mutuo, deve essere accertato il saldo a credito del correntista nei 3 rapporti al 31.12.2022 nei 3 rapporto sopra indicati e dichiarata inammissibile la domanda di condanna alla restituzione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in relazione agli importi accertati.
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara, al 31.12.2022, i seguenti saldi a favore del correntista: rapporto c/c 12919-72 importo di € 156.832,55; rapporto c/c 15488-34 importo di € 9.239,70, rapporto c/c 12451-50 importo di 693,42.
Dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna alla restituzione degli importi accertati proposta da parte attrice;
Respinge le domande proposte in relazione ai contratti di mutuo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
pagina 13 di 14 10.600,00 (di cui € 1900,00 per fase studio, € 1200,00 per fase introduttiva, € 4500,00 per fase istruttoria ed € 3000,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
Torino, 5 luglio 2024
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
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