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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/03/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2190/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2190/2024 R.G. promossa da:
con sede in Catania, via Caduti del Lavoro n.103 (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
Giuseppe GITTO
ATTRICE
contro
con sede in Verona, Lungadige Cangrande Controparte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.11.2024, la causa veniva posta in decisione con riserva di deposito della motivazione ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al risarcimento del danno quantificato in euro
[...]
42.808,58 per la sostituzione di un trasformatore nonché alla somma da determinarsi a titolo di lucro cessante per la interruzione della attività di produzione di energia.
La difesa di parte attrice premetteva che aveva sottoscritto con C.F._1 [...]
olizza assicurativa n 2127.11.1037 per la copertura dei danni collegati alla CP_1
propria attività imprenditoriale.
In punto di fatto, la difesa di parte attrice rappresentava che:
- ha la disponibilità di un impianto fotovoltaico sito in Catania Parte_1
Contrada Vaccarizzo il quale è attivo nella produzione di energia;
- in data 20.08.2022 l'impianto in questione aveva subito danni causati dalle condizioni meteo avverse (notevoli fulminazioni avevano colpito la zona durante il temporale verificatosi, danneggiando il trasformatore in resina da 1250 kva
“Costruttore Tesar” con una evidente scarica distruttiva sull'involucro esterno della resina isolante, determinando di conseguenza il fermo dell'impianto e l'interruzione della produzione energetica);
- operati tentativi di ripristino dell'impianto, lo stesso veniva rimesso in servizio in data 07.09.2022; tuttavia in data 24.09.2022 il gusto diveniva definitivo e doveva procedersi alla sostituzione del trasformatore.
Sulla base del rapporto assicurativo, la società aveva sollecitato
[...]
procedere al risarcimento dei danni;
la Compagnia, dopo istruttoria, aveva CP_1
proposto un risarcimento di euro 20.735,00 che non era stato ritenuto congruo avuto riguardo non solo al danno emergente ma anche al lucro cessante.
Pertanto, operata la superiore ricostruzione, la difesa della società attrice sosteneva la pagina 2 di 6 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
violazione degli obblighi risarcitori incombenti su e, operate Controparte_1
valutazioni in ordine alla specifica quantificazione del danno, concludeva nei termini sopra riportati.
§§§§§
nonostante la ritualità delle notifiche, riteneva di Controparte_1
non doversi costituire in giudizio e, con ordinanza del 30.06.2024, ne veniva dichiarata la contumacia.
§§§§§
In corso di causa la difesa di parte attrice depositava memorie ex art.171 ter c.p.c..
Con ordinanza dell'08/09.09.2024 venivano rigettate le richieste istruttorie (segnatamente, richiesta di C.T.U.) siccome irrilevante ai fini della decisione.
Parte attrice, in data 23.10.2024, depositava note conclusive alle quali allegava documentazione.
Indi, all'udienza del 07.11.2024, la causa veniva posta in decisione con riserva di deposito della motivazione ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
§§§§§
Il presente procedimento ha ad oggetto domanda risarcitoria fondata sulla allegata sussistenza di rapporto assicurativo per la copertura di danni.
All'atto di citazione risultano formalmente allegati i seguenti documenti:
- Polizza assicurativa
- denuncia sinistro
- fatture Controparte_2
- relazioni danni
- diffida
pagina 3 di 6 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Come già evidenziato con la ordinanza istruttoria dell'08/09.09.2024, il documento n.1, tuttavia, consta di due pagine (cfr. doc.1 allegato all'atto di citazione) che risultano essere
- modulare aziende per copertura annuale dal 07.03.2011 al 07.03.2012 (foglio 1) e
- prospetto limiti di indennizzo franchigie e scoperti
Il documento 2 è costituito da diffida predisposta da e indirizzata a Parte_1
nella cui parte inferiore vi è un timbro di 'ricezione' Controparte_1
illeggibile e privo di alcuna sottoscrizione.
Con le memorie ex art.171 ter n.2 c.p.c. risulta offerta documentazione relativa ai profili riguardanti la produzione energetica.
Sulla base della documentazione ritualmente acquisita agli atti non può accertarsi, in via preliminare ed assorbente, che all'epoca del sinistro (20.08.2022) fosse operativa copertura assicurativa con risultando agli atti documentazione Controparte_1
comprovante solo una copertura annuale dal 07.03.2011 al 07.03.2012.
Con le note conclusive, la difesa di parte attrice, a sostegno della allegata esistenza di copertura assicurativa all'epoca del sinistro, ha prodotto 'ricevuta di pagamento del premio annuale comprovante la validità ancora oggi della polizza' ed ha sostenuto che la validità della polizza nel mese di agosto 2022 poteva comunque trarsi dalla documentazione già in atti, evidenziando che 'la compagnia assicuratrice, a seguito di formale denuncia da parte della danneggiata, provvedeva ad aprire il sinistro al quale veniva assegnato il numero 007980022005505 (v. doc
2 allegato all'atto di citazione) nonché dalla proposta di indennizzo della
[...]
(documento che, anche questo, veniva prodotto con le memorie conclusive). CP_1
Inoltre, la difesa evidenziava che 'la validità della polizza assicurativa tra l'altro non è mai stata contestata dalla né in sede stragiudiziale (v. doc. 5 allegato all'atto di CP_1
citazione) né in sede giudiziale rimanendo contumace la convenuta'.
Infine, veniva sostenuto che dalla esistenza di un vincolo fotovoltaico in favore di IRFIS
pagina 4 di 6 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
sino al 7 marzo 2031, da cui discendeva obbligo di Parte_2 mantenere la copertura per l'intero periodo di vincolo, poteva ulteriormente dedursi la esistenza di copertura assicurativa nell'agosto 2022.
§§§§§
Ritiene questo giudice che le difese svolte con le memorie conclusive siano insufficienti.
In primo luogo, va dichiarata la tardività e, quindi, la conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta con le note del 23.10.2024; pertanto, sia il documento indicato come
'premio' che quello indicato come 'proposta' sono inutilizzabili ai fini della decisione.
Solo per completezza, va comunque evidenziato che
1) il documento indicato come 'premio' non contiene elementi di collegamento né con il periodo del sinistro (risulta documentato un pagamento da a Parte_1 del 13.03.2024 e, quindi, di circa 18 mesi Controparte_1 successivo all'epoca dei fatti) né con la parte di polizza prodotta con l'atto introduttivo (il rapporto è stato indicato in citazione come contraddistinto dal n. 2127.11.1037 mentre dalla ricevuta di pagamento il riferimento risulta operato alla polizza n. 730537235; inoltre, dal foglio 1 del documento 1 prodotto con la citazione non si rinviene alcuna indicazione 'numerica' identificativa del rapporto);
2) il documento indicato come 'proposta' non risulta sottoscritto.
Proseguendo con la analisi delle difese conclusive, non risulta documentato che la Compagnia,
a seguito della denuncia del fatto, aveva aperto il sinistro ed aveva assegnato il numero
007980022005505; al riguardo, a parte che la apertura del sinistro resta irrilevante in quanto attesterebbe la apertura di una istruttoria che potrebbe anche accertare la insussistenza, per qualsiasi causa, della operatività della polizza, dal documento n.2 indicato dalla difesa non risulta nemmeno la formale ricezione da parte di e, ancor Controparte_1
meno, la attribuzione di un 'numero'.
Anche il richiamo al documento n.5 offerto a riscontro della mancata contestazione da parte di circa la operatività della polizza deve considerarsi Controparte_1
insufficiente.
pagina 5 di 6 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ed invero, il documento in questione è costituito dalla denuncia di sinistro del 05.10.2023
(fogli 1-2) e dalla documentazione comprovante l'invio a mezzo mail e la ricezione da parte di
Controparte_1
Non risulta alcuna nota proveniente da da cui desumere la mancata CP_1
contestazione né, stante la contumacia della convenuta, può dedursi la mancata contestazione dalla assenza di produzione documentale in tal senso.
Peraltro, vanno comunque richiamati i limiti di una mancata contestazione stragiudiziale ai fini della decisione di un contenzioso civile.
Infine, anche l'argomento logico-deduttivo offerto con riferimento alla esistenza di un vincolo fotovoltaico in favore di non può considerarsi Parte_3
decisivo posto che, come evidenziato dalla stessa difesa, da ciò discendeva obbligo di mantenere la copertura per l'intero periodo di vincolo ma non può verificarsi se, in concreto, tale obbligo sia stato adempiuto provvedendo al regolare pagamento dei premi, condizione per mantenere la copertura assicurativa.
§§§§§
In conclusione, le domande non possono trovare accoglimento.
Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla contumacia della società convenuta, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.2190/2024 R.G., RIGETTA le domande;
nulla sulle spese.
Catania, 5 marzo 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2190/2024 R.G. promossa da:
con sede in Catania, via Caduti del Lavoro n.103 (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
Giuseppe GITTO
ATTRICE
contro
con sede in Verona, Lungadige Cangrande Controparte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.11.2024, la causa veniva posta in decisione con riserva di deposito della motivazione ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al risarcimento del danno quantificato in euro
[...]
42.808,58 per la sostituzione di un trasformatore nonché alla somma da determinarsi a titolo di lucro cessante per la interruzione della attività di produzione di energia.
La difesa di parte attrice premetteva che aveva sottoscritto con C.F._1 [...]
olizza assicurativa n 2127.11.1037 per la copertura dei danni collegati alla CP_1
propria attività imprenditoriale.
In punto di fatto, la difesa di parte attrice rappresentava che:
- ha la disponibilità di un impianto fotovoltaico sito in Catania Parte_1
Contrada Vaccarizzo il quale è attivo nella produzione di energia;
- in data 20.08.2022 l'impianto in questione aveva subito danni causati dalle condizioni meteo avverse (notevoli fulminazioni avevano colpito la zona durante il temporale verificatosi, danneggiando il trasformatore in resina da 1250 kva
“Costruttore Tesar” con una evidente scarica distruttiva sull'involucro esterno della resina isolante, determinando di conseguenza il fermo dell'impianto e l'interruzione della produzione energetica);
- operati tentativi di ripristino dell'impianto, lo stesso veniva rimesso in servizio in data 07.09.2022; tuttavia in data 24.09.2022 il gusto diveniva definitivo e doveva procedersi alla sostituzione del trasformatore.
Sulla base del rapporto assicurativo, la società aveva sollecitato
[...]
procedere al risarcimento dei danni;
la Compagnia, dopo istruttoria, aveva CP_1
proposto un risarcimento di euro 20.735,00 che non era stato ritenuto congruo avuto riguardo non solo al danno emergente ma anche al lucro cessante.
Pertanto, operata la superiore ricostruzione, la difesa della società attrice sosteneva la pagina 2 di 6 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
violazione degli obblighi risarcitori incombenti su e, operate Controparte_1
valutazioni in ordine alla specifica quantificazione del danno, concludeva nei termini sopra riportati.
§§§§§
nonostante la ritualità delle notifiche, riteneva di Controparte_1
non doversi costituire in giudizio e, con ordinanza del 30.06.2024, ne veniva dichiarata la contumacia.
§§§§§
In corso di causa la difesa di parte attrice depositava memorie ex art.171 ter c.p.c..
Con ordinanza dell'08/09.09.2024 venivano rigettate le richieste istruttorie (segnatamente, richiesta di C.T.U.) siccome irrilevante ai fini della decisione.
Parte attrice, in data 23.10.2024, depositava note conclusive alle quali allegava documentazione.
Indi, all'udienza del 07.11.2024, la causa veniva posta in decisione con riserva di deposito della motivazione ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
§§§§§
Il presente procedimento ha ad oggetto domanda risarcitoria fondata sulla allegata sussistenza di rapporto assicurativo per la copertura di danni.
All'atto di citazione risultano formalmente allegati i seguenti documenti:
- Polizza assicurativa
- denuncia sinistro
- fatture Controparte_2
- relazioni danni
- diffida
pagina 3 di 6 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Come già evidenziato con la ordinanza istruttoria dell'08/09.09.2024, il documento n.1, tuttavia, consta di due pagine (cfr. doc.1 allegato all'atto di citazione) che risultano essere
- modulare aziende per copertura annuale dal 07.03.2011 al 07.03.2012 (foglio 1) e
- prospetto limiti di indennizzo franchigie e scoperti
Il documento 2 è costituito da diffida predisposta da e indirizzata a Parte_1
nella cui parte inferiore vi è un timbro di 'ricezione' Controparte_1
illeggibile e privo di alcuna sottoscrizione.
Con le memorie ex art.171 ter n.2 c.p.c. risulta offerta documentazione relativa ai profili riguardanti la produzione energetica.
Sulla base della documentazione ritualmente acquisita agli atti non può accertarsi, in via preliminare ed assorbente, che all'epoca del sinistro (20.08.2022) fosse operativa copertura assicurativa con risultando agli atti documentazione Controparte_1
comprovante solo una copertura annuale dal 07.03.2011 al 07.03.2012.
Con le note conclusive, la difesa di parte attrice, a sostegno della allegata esistenza di copertura assicurativa all'epoca del sinistro, ha prodotto 'ricevuta di pagamento del premio annuale comprovante la validità ancora oggi della polizza' ed ha sostenuto che la validità della polizza nel mese di agosto 2022 poteva comunque trarsi dalla documentazione già in atti, evidenziando che 'la compagnia assicuratrice, a seguito di formale denuncia da parte della danneggiata, provvedeva ad aprire il sinistro al quale veniva assegnato il numero 007980022005505 (v. doc
2 allegato all'atto di citazione) nonché dalla proposta di indennizzo della
[...]
(documento che, anche questo, veniva prodotto con le memorie conclusive). CP_1
Inoltre, la difesa evidenziava che 'la validità della polizza assicurativa tra l'altro non è mai stata contestata dalla né in sede stragiudiziale (v. doc. 5 allegato all'atto di CP_1
citazione) né in sede giudiziale rimanendo contumace la convenuta'.
Infine, veniva sostenuto che dalla esistenza di un vincolo fotovoltaico in favore di IRFIS
pagina 4 di 6 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
sino al 7 marzo 2031, da cui discendeva obbligo di Parte_2 mantenere la copertura per l'intero periodo di vincolo, poteva ulteriormente dedursi la esistenza di copertura assicurativa nell'agosto 2022.
§§§§§
Ritiene questo giudice che le difese svolte con le memorie conclusive siano insufficienti.
In primo luogo, va dichiarata la tardività e, quindi, la conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta con le note del 23.10.2024; pertanto, sia il documento indicato come
'premio' che quello indicato come 'proposta' sono inutilizzabili ai fini della decisione.
Solo per completezza, va comunque evidenziato che
1) il documento indicato come 'premio' non contiene elementi di collegamento né con il periodo del sinistro (risulta documentato un pagamento da a Parte_1 del 13.03.2024 e, quindi, di circa 18 mesi Controparte_1 successivo all'epoca dei fatti) né con la parte di polizza prodotta con l'atto introduttivo (il rapporto è stato indicato in citazione come contraddistinto dal n. 2127.11.1037 mentre dalla ricevuta di pagamento il riferimento risulta operato alla polizza n. 730537235; inoltre, dal foglio 1 del documento 1 prodotto con la citazione non si rinviene alcuna indicazione 'numerica' identificativa del rapporto);
2) il documento indicato come 'proposta' non risulta sottoscritto.
Proseguendo con la analisi delle difese conclusive, non risulta documentato che la Compagnia,
a seguito della denuncia del fatto, aveva aperto il sinistro ed aveva assegnato il numero
007980022005505; al riguardo, a parte che la apertura del sinistro resta irrilevante in quanto attesterebbe la apertura di una istruttoria che potrebbe anche accertare la insussistenza, per qualsiasi causa, della operatività della polizza, dal documento n.2 indicato dalla difesa non risulta nemmeno la formale ricezione da parte di e, ancor Controparte_1
meno, la attribuzione di un 'numero'.
Anche il richiamo al documento n.5 offerto a riscontro della mancata contestazione da parte di circa la operatività della polizza deve considerarsi Controparte_1
insufficiente.
pagina 5 di 6 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ed invero, il documento in questione è costituito dalla denuncia di sinistro del 05.10.2023
(fogli 1-2) e dalla documentazione comprovante l'invio a mezzo mail e la ricezione da parte di
Controparte_1
Non risulta alcuna nota proveniente da da cui desumere la mancata CP_1
contestazione né, stante la contumacia della convenuta, può dedursi la mancata contestazione dalla assenza di produzione documentale in tal senso.
Peraltro, vanno comunque richiamati i limiti di una mancata contestazione stragiudiziale ai fini della decisione di un contenzioso civile.
Infine, anche l'argomento logico-deduttivo offerto con riferimento alla esistenza di un vincolo fotovoltaico in favore di non può considerarsi Parte_3
decisivo posto che, come evidenziato dalla stessa difesa, da ciò discendeva obbligo di mantenere la copertura per l'intero periodo di vincolo ma non può verificarsi se, in concreto, tale obbligo sia stato adempiuto provvedendo al regolare pagamento dei premi, condizione per mantenere la copertura assicurativa.
§§§§§
In conclusione, le domande non possono trovare accoglimento.
Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla contumacia della società convenuta, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.2190/2024 R.G., RIGETTA le domande;
nulla sulle spese.
Catania, 5 marzo 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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