Articolo 115 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 114Articolo 116
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15 marzo 1974
Art. 115.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, per l'anno finanziario 1974, e' fissata, a norma dello articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , come appresso:


sergenti n. 7.000
graduati e militari di truppa " 21.000



Entrata in vigore il 15 marzo 1974