CA
Decreto 6 giugno 2025
Decreto 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 454/2025
CORTE d'APPELLO di TORINO
Sezione prima civile
La Corte d'Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere Rel. all'esito dello scambio di note scritte, in luogo d'udienza, ex art. 127 ter cpc, con termine al 3.6.2025 nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 454/2025 promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. FIORIO PAOLO Parte_1 C.F._1
MARIO SILVIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.SO VITTORIO EMANUELE
II, 24 10123 TORINO, per procura speciale allegata all'atto introduttivo, ex art. 83,3°co., cpc parte appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PONZIO MATTEO, presso il cui
[...] P.IVA_1 studio è elettivamente domiciliata in VIA PARUZZA, 44 12051 , per procura allegata ex art. 83, CP_1
3° co. cpc alla comparsa depositata in data 26.5.2025 parte appellata all'esito della camera di consiglio del 3.6.205, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con atto di citazione notificato in data 17 aprile 2025, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1318/2025 del Tribunale di Torino, con la quale il giudice di prime cure aveva accolto le domande della banca, condannando l'appellante al pagamento delle somme di € 14.657,46, € 8.000,00 e
€ 17.368,64, oltre interessi, in qualità di fideiussore di contratti di finanziamento stipulati dalla società
Controparte_2
Contestualmente all'impugnazione principale, l'appellante ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c., come novellato dalla riforma Cartabia, invocando sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.
Pagina 1 L'appellata si è costituita con memoria difensiva depositata in data 14 maggio 2025, eccependo l'insussistenza dei presupposti per la concessione della sospensiva e rilevando che l'impugnazione non appare manifestamente fondata, atteso che la sentenza di primo grado sarebbe conforme agli orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia di fideiussioni e clausole "a prima richiesta".
Il Collegio osserva preliminarmente che l'art. 283 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, ha introdotto una significativa innovazione nella disciplina della sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze impugnate, prevedendo che il giudice d'appello possa disporre la sospensione "se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile".
L'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "o" ha reso alternativi i due requisiti, superando il precedente regime che richiedeva la compresenza di entrambi.
Sul fumus boni iuris
Quanto al primo requisito, il Collegio rileva che la sentenza impugnata, corredata di articolata motivazione, si fonda su un'interpretazione della clausola "a prima richiesta" che si muove nel solco di un diffuso ed autorevole orientamento giurisprudenziale, del tutto prevalente con riguardo ai rapporti non consumeristici.
La questione, poi, dell'eventuale vessatorietà della clausola che impone al fideiussore di "pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta" e alla sua compatibilità con la disciplina consumeristica, esclusa dal primo giudice che l'ha così distinta dalla clausola di deroga ex art. 1957 c.c., può presentare elementi di problematicità che, nondimeno, valgono ad escludere ogni prognosi di fondatezza prima facie dell'impugnazione e meritano approfondimento nel giudizio di merito. Anche con riguardo al plesso contrattuale dei rapporti consumeristici, infatti, è in primo luogo pacifico che la clausola “a prima richiesta” non rientra tra quelle tipiche abusive ex art. 33, co. 2°, cod. cons.; affatto scontata, poi, è la sussumibilità della stessa nell'ambito di quelle di cui all'art. 33, co. 2, lett. t
("limitazioni della facoltà di opporre eccezioni") e, al riguardo, cfr. Cass. 5423/2022 ("in relazione al contratto atipico di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni l'accertamento dell'eventuale posizione di consumatore del garante deve avvenire con riferimento ad esso e non sulla base del contratto garantito. Nel caso di riconoscimento al garante della posizione di consumatore e' applicabile a sua tutela la disciplina degli articoli 33, 34, 35 e 36 Codice del Consumo, ma la previsione dell'articolo 33, lettera t), quanto alla clausola di limitazione della proponibilita' di eccezioni e' applicabile solo riguardo alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia e non quanto all'esclusione della proponibilita' di eccezioni relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore garantito, atteso che tale esclusione appartiene al profilo causale atipico del contratto di garanzia a prima richiesta"); né la vessatorietà della clausola può essere sic et simpliciter ricondotta al “significativo squilibrio” (art. 33, comma 1, cod. cons.) che dev'essere dimostrato in concreto, né quest'ultimo può prescindere dall'interpretazione della clausola, dovendosi distinguere tra quelle che comportano una deroga totale o parziale all'art. 1957 c.c. (cfr. Cass.ord. 6440/2024).
Pagina 2 Sotto il profilo in esame, dunque, non sussistono ragioni per la richiesta inibitoria.
Sul periculum in mora
Diversamente, il Collegio ravvisa la sussistenza del secondo requisito alternativo previsto dall'art. 283
c.p.c.
Dalle risultanze processuali emerge che l'appellante versa in condizioni economiche particolarmente precarie, tanto da essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La documentazione prodotta attesta che la signora è attualmente disoccupata, con un reddito annuo del 2024 pari a soli € Pt_1
12.534,00 (doc. 30), ed è proprietaria unicamente dell'immobile adibito a prima abitazione sito in
Loano.
Elemento di particolare rilevanza è la condizione di salute dell'appellante, affetta da sclerosi multipla diagnosticata nel marzo 2023, come risulta dalla documentazione medica allegata agli atti (doc. 28: certificato ASL To3 del 24.08.2022 con esito risonanza magnetica e visita neurologica del 3.3.2023 del
Centro Sclerosi Multipla dell'Ospedale di Albenga, con referto dove è riportata la diagnosi della sclerosi multipla;
certificato pronto soccorso Ospedale di Pietra Ligure del 29.01.2025; referto Ospedale
Albenga CSM. Tale patologia, per sua natura progressiva e invalidante, richiede continuità di cure e stabilità ambientale).
Il Collegio osserva che l'eventuale esecuzione forzata sulla prima casa dell'appellante, unico bene nella sua disponibilità, comporterebbe non solo la perdita dell'abitazione ma anche un grave pregiudizio alla sua condizione di salute, compromettendo la possibilità di proseguire le terapie necessarie in un ambiente stabile e adeguato.
La giurisprudenza ha chiarito che il pregiudizio grave e irreparabile di cui all'art. 283 c.p.c. può sussistere anche quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, specialmente quando sono coinvolti diritti fondamentali della persona. Nel caso di specie, la tutela del diritto alla salute e del diritto all'abitazione, entrambi costituzionalmente garantiti, assume particolare rilievo in considerazione della specifica condizione dell'appellante.
Il pregiudizio prospettato presenta i caratteri dell'irreparabilità, atteso che l'eventuale vendita forzata dell'immobile comporterebbe conseguenze difficilmente reversibili, sia sotto il profilo patrimoniale che, soprattutto, sotto quello della salute dell'appellante.
Nel necessario bilanciamento tra l'interesse dell'appellata all'esecuzione della sentenza e quello dell'appellante a evitare un pregiudizio grave e irreparabile, deve – interinalmente – prevalere quest'ultimo, in considerazione della natura dei diritti coinvolti e della particolare vulnerabilità della posizione soggettiva dell'appellante.
La sospensione può inoltre giovare all'instaurazione di fattivi contatti transattivi fra le parti, pienamente giustificati alla luce delle questioni squisitamente in diritto che formano oggetto dell'appello ed alla situazione personale ed economica dell'appellante.
Pagina 3
P.Q.M.
Il Collegio, pronunciando sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1318/2025 del Tribunale di Torino,
ACCOGLIE l'istanza e, per l'effetto,
SOSPENDE l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata fino alla definizione del presente giudizio di appello;
riserva la regolamentazione delle spese del presente incidente alla sentenza definitiva.
Si comunichi.
Torino, lì 3/6/2025
La Presidente dr.ssa Gabriella Ratti
Pagina 4
CORTE d'APPELLO di TORINO
Sezione prima civile
La Corte d'Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere Rel. all'esito dello scambio di note scritte, in luogo d'udienza, ex art. 127 ter cpc, con termine al 3.6.2025 nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 454/2025 promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. FIORIO PAOLO Parte_1 C.F._1
MARIO SILVIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.SO VITTORIO EMANUELE
II, 24 10123 TORINO, per procura speciale allegata all'atto introduttivo, ex art. 83,3°co., cpc parte appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PONZIO MATTEO, presso il cui
[...] P.IVA_1 studio è elettivamente domiciliata in VIA PARUZZA, 44 12051 , per procura allegata ex art. 83, CP_1
3° co. cpc alla comparsa depositata in data 26.5.2025 parte appellata all'esito della camera di consiglio del 3.6.205, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con atto di citazione notificato in data 17 aprile 2025, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1318/2025 del Tribunale di Torino, con la quale il giudice di prime cure aveva accolto le domande della banca, condannando l'appellante al pagamento delle somme di € 14.657,46, € 8.000,00 e
€ 17.368,64, oltre interessi, in qualità di fideiussore di contratti di finanziamento stipulati dalla società
Controparte_2
Contestualmente all'impugnazione principale, l'appellante ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c., come novellato dalla riforma Cartabia, invocando sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.
Pagina 1 L'appellata si è costituita con memoria difensiva depositata in data 14 maggio 2025, eccependo l'insussistenza dei presupposti per la concessione della sospensiva e rilevando che l'impugnazione non appare manifestamente fondata, atteso che la sentenza di primo grado sarebbe conforme agli orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia di fideiussioni e clausole "a prima richiesta".
Il Collegio osserva preliminarmente che l'art. 283 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, ha introdotto una significativa innovazione nella disciplina della sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze impugnate, prevedendo che il giudice d'appello possa disporre la sospensione "se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile".
L'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "o" ha reso alternativi i due requisiti, superando il precedente regime che richiedeva la compresenza di entrambi.
Sul fumus boni iuris
Quanto al primo requisito, il Collegio rileva che la sentenza impugnata, corredata di articolata motivazione, si fonda su un'interpretazione della clausola "a prima richiesta" che si muove nel solco di un diffuso ed autorevole orientamento giurisprudenziale, del tutto prevalente con riguardo ai rapporti non consumeristici.
La questione, poi, dell'eventuale vessatorietà della clausola che impone al fideiussore di "pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta" e alla sua compatibilità con la disciplina consumeristica, esclusa dal primo giudice che l'ha così distinta dalla clausola di deroga ex art. 1957 c.c., può presentare elementi di problematicità che, nondimeno, valgono ad escludere ogni prognosi di fondatezza prima facie dell'impugnazione e meritano approfondimento nel giudizio di merito. Anche con riguardo al plesso contrattuale dei rapporti consumeristici, infatti, è in primo luogo pacifico che la clausola “a prima richiesta” non rientra tra quelle tipiche abusive ex art. 33, co. 2°, cod. cons.; affatto scontata, poi, è la sussumibilità della stessa nell'ambito di quelle di cui all'art. 33, co. 2, lett. t
("limitazioni della facoltà di opporre eccezioni") e, al riguardo, cfr. Cass. 5423/2022 ("in relazione al contratto atipico di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni l'accertamento dell'eventuale posizione di consumatore del garante deve avvenire con riferimento ad esso e non sulla base del contratto garantito. Nel caso di riconoscimento al garante della posizione di consumatore e' applicabile a sua tutela la disciplina degli articoli 33, 34, 35 e 36 Codice del Consumo, ma la previsione dell'articolo 33, lettera t), quanto alla clausola di limitazione della proponibilita' di eccezioni e' applicabile solo riguardo alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia e non quanto all'esclusione della proponibilita' di eccezioni relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore garantito, atteso che tale esclusione appartiene al profilo causale atipico del contratto di garanzia a prima richiesta"); né la vessatorietà della clausola può essere sic et simpliciter ricondotta al “significativo squilibrio” (art. 33, comma 1, cod. cons.) che dev'essere dimostrato in concreto, né quest'ultimo può prescindere dall'interpretazione della clausola, dovendosi distinguere tra quelle che comportano una deroga totale o parziale all'art. 1957 c.c. (cfr. Cass.ord. 6440/2024).
Pagina 2 Sotto il profilo in esame, dunque, non sussistono ragioni per la richiesta inibitoria.
Sul periculum in mora
Diversamente, il Collegio ravvisa la sussistenza del secondo requisito alternativo previsto dall'art. 283
c.p.c.
Dalle risultanze processuali emerge che l'appellante versa in condizioni economiche particolarmente precarie, tanto da essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La documentazione prodotta attesta che la signora è attualmente disoccupata, con un reddito annuo del 2024 pari a soli € Pt_1
12.534,00 (doc. 30), ed è proprietaria unicamente dell'immobile adibito a prima abitazione sito in
Loano.
Elemento di particolare rilevanza è la condizione di salute dell'appellante, affetta da sclerosi multipla diagnosticata nel marzo 2023, come risulta dalla documentazione medica allegata agli atti (doc. 28: certificato ASL To3 del 24.08.2022 con esito risonanza magnetica e visita neurologica del 3.3.2023 del
Centro Sclerosi Multipla dell'Ospedale di Albenga, con referto dove è riportata la diagnosi della sclerosi multipla;
certificato pronto soccorso Ospedale di Pietra Ligure del 29.01.2025; referto Ospedale
Albenga CSM. Tale patologia, per sua natura progressiva e invalidante, richiede continuità di cure e stabilità ambientale).
Il Collegio osserva che l'eventuale esecuzione forzata sulla prima casa dell'appellante, unico bene nella sua disponibilità, comporterebbe non solo la perdita dell'abitazione ma anche un grave pregiudizio alla sua condizione di salute, compromettendo la possibilità di proseguire le terapie necessarie in un ambiente stabile e adeguato.
La giurisprudenza ha chiarito che il pregiudizio grave e irreparabile di cui all'art. 283 c.p.c. può sussistere anche quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, specialmente quando sono coinvolti diritti fondamentali della persona. Nel caso di specie, la tutela del diritto alla salute e del diritto all'abitazione, entrambi costituzionalmente garantiti, assume particolare rilievo in considerazione della specifica condizione dell'appellante.
Il pregiudizio prospettato presenta i caratteri dell'irreparabilità, atteso che l'eventuale vendita forzata dell'immobile comporterebbe conseguenze difficilmente reversibili, sia sotto il profilo patrimoniale che, soprattutto, sotto quello della salute dell'appellante.
Nel necessario bilanciamento tra l'interesse dell'appellata all'esecuzione della sentenza e quello dell'appellante a evitare un pregiudizio grave e irreparabile, deve – interinalmente – prevalere quest'ultimo, in considerazione della natura dei diritti coinvolti e della particolare vulnerabilità della posizione soggettiva dell'appellante.
La sospensione può inoltre giovare all'instaurazione di fattivi contatti transattivi fra le parti, pienamente giustificati alla luce delle questioni squisitamente in diritto che formano oggetto dell'appello ed alla situazione personale ed economica dell'appellante.
Pagina 3
P.Q.M.
Il Collegio, pronunciando sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1318/2025 del Tribunale di Torino,
ACCOGLIE l'istanza e, per l'effetto,
SOSPENDE l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata fino alla definizione del presente giudizio di appello;
riserva la regolamentazione delle spese del presente incidente alla sentenza definitiva.
Si comunichi.
Torino, lì 3/6/2025
La Presidente dr.ssa Gabriella Ratti
Pagina 4