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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 17.6.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1094/23 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Imbimbo Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 12.5.23 la parte appellante di cui in epigrafe ha impugnato la sentenza 1039/22 emessa il 17.11.22 con la quale il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato il ricorso con il quale lei allegava lo svolgimento di un rapporto in subordinazione, senza formalizzazione, dal maggio 2014 ad ottobre 2016 per la cura della casa e compiti di assistenza alla madre del resistente tale “allettata”, convivente con Persona_1 la figlia , con turno su sette giorni dalle 7,30 alle 13,30 per la retribuzione di 400,00 euro Per_2 mensili, chiedendo differenze su paga ordinaria, indennità per ferie non godute, tredicesima e tfr non versate, per complessivi euro 23033,14, assumendo a parametro il livello C Super del ccnl colf badanti. Il Tribunale richiamato l'esito dell'interrogatorio libero e le dichiarazioni testimoniali in atti ne faceva conseguire il rigetto della domanda quale effetto del ritenuto mancato assolvimento dell'onere ex art. 2697 cod. civ. ricadente sulla ricorrente, anche quanto alla prova documentale offerta.
Parte appellante lamenta il malgoverno della prova da parte del primo Giudice e la mancata considerazione della contumacia di controparte.
Parte appellata di cui in epigrafe, pur a fronte di regolare notifica non si è costituita neanche nel presente grado per cui ne va dichiarata la contumacia.
A seguito della camera di consiglio di cui all'udienza del 17.6.25 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va integralmente rigettato per quanto segue;
ciò in condivisione dell'esito raggiunto dal primo Giudice, seppure con le integrazioni di motivazioni qui di seguito operate.
Il primo Giudice, dopo aver richiamato un brano dell'interrogatorio libero passa alla valutazione della prova per testi con la escussione di tale che si proclama come altra addetta e di ES S_
, marito della ricorrente.
[...]
Condivisibilmente giunge al rigetto perché non ritiene emersi tratti della subordinazione in particolare di una eterodirezione da parte del IO (“non risulta comprovato il potere gerarchico del convenuto, né risulta chiaro in che termini e con quale cadenza lo stesso organizzasse il lavoro. In particolare, non si comprendono le modalità ed i tempi con i quali il impartisse ordini alla CP_1 ricorrente, essendo, peraltro, emerso che la sig.ra conviveva con la figlia .” ) e Persona_1 Per_2 inoltre, sottolineando contraddizioni tra ricorso e interrogatorio libero della e dichiarazioni Parte_1 dei testi su turnazione;
ritiene inattendibile la -perché risultava ricorrente in causa analoga- ES
e insufficiente il contributo del teste -perché non faceva emergere il titolare passivo del S_ rapporto-; parimenti insufficiente la prova documentale (“dalle ricevute di pagamento allegate, seppure presumibilmente sottoscritte dalla ricorrente e contenenti l'indicazione delle somme percepite, nonché la data e la causale di riferimento, oltre a non risultare desumibile il mezzo di pagamento utilizzato, non è evincibile il dato, fondamentale ai fini del presente giudizio, delle generalità del debitore solvens.”) ed irrilevante la comunicazione dell'ispettorato del lavoro di
Avellino depositata agli atti, perché basata sulle sole dichiarazioni della stessa ricorrente.
Parte appellante fa riferimento alla prova documentale, rivendicando una piena integrazione del parametro contrattuale e retributivo invocato;
nega le incongruenze sulla turnazione rilevate dal
Tribunale e le insufficienze sulla dimostrazione di una subordinazione. Ma, come anticipato la scelta di giudizio del Tribunale è per questa Corte da confermare perché coerente con il quadro istruttorio. Ed infatti le mansioni indicate in primo grado sono alquanto generiche soprattutto quanto ad
“assistenza e cura” della;
la ricorrente non offre alcun dettaglio che possa illuminare e Persona_1 circoscrivere la vicenda quanto al contatto con l'asserito datore di lavoro, alle ragioni ed alle circostanze della sua scelta e della sua assunzione ad opera di soggetto non convivente con quello, anziano, indicato come destinatario principale dell'incarico lavorativo a fronte della pur allegata convivenza di quest'ultima con altra parente di cui nulla si dice.
Il parametro retributivo non è oggetto di alcuna argomentazione comparativa, limitandosi la ricorrente a invocare -senza neanche quantificare, la differenza in termini retributivi- la declaratoria che neanche
è richiamata nelle difese del ricorso. Ecco il motivo per il quale quindi, non risulta ricevibile l'assunto a pag. 7 dell'appello secondo cui “parte istante ha compiutamente evidenziato il livello inquadramentale rivendicato, richiamando non solo la normativa specifica del CCNL di riferimento, ma evidenziando anche tutti quegli elementi di fatto che avrebbero consentito al Giudice adito la conferma del livello richiamato e la corretta lettura dei conteggi analitici parte integrante del ricorso”.
La parte appellante tenta di rimediare alla insufficienza probatoria rilevata ricostruendo il compendio testimoniale in termini di “prevalentemente” , “generalmente” quanto all'orario di lavoro, ma ciò a fronte di una precisa allegazione sul punto posta originariamente come invariabile e, poi, risultante assai poco collimante con le dichiarazioni testimoniali.
La rivendicazione del lavoro del locale ispettorato del lavoro soffre del mancato confronto con il giusto rilievo del Tribunale circa la assoluta insufficienza dimostrativa di dichiarazioni provenienti dal soggetto “interessato”.
Quanto al valore a sé asseritamente “favorevole”, ovvero a prova dell'effettivo svolgimento del rapporto allegato, l'esame delle ricevute per “quietanza” -di cui la ricorrente ricorda la sottoscrizione- pone la seguente conclusione. La difesa della ricorrente pone che le stesse dimostrerebbero i pagamenti ricevuti. Ebbene, nelle stesse non vi è nessun riferimento alla persona del resistente e la causale indicata è “assistenza persona anziana “, il solo altro elemento è dato dalla indicazione di un dato periodo temporale: se il rilievo del Tribunale circa la mancata prova del mezzo di pagamento è superabile non lo è per nulla il giusto rilievo della impossibilità di attribuire la formazione delle ricevute al resistente;
aspetto questo su cui l'appellante non opera alcun confronto e su cui può affermarsi la contrarierà anche solo alla verosimiglianza della circostanza per cui un figlio predisponga ricevuta per la dipendente addetta a sua madre indicandola nei termini di cui alla documentazione in atti.
Per quanto concerne la prova orale la valutazione del Tribunale di inattendibilità della può ES non essere condivisibile perché basata su una mera congettura del primo Giudice (“concreto interesse di fatto a che possa vantare un titolo giudiziale contenente una precisa Parte_1 ricostruzione fattuale, e segnatamente a che il giudice accerti che la ricorrente lavorava nella stessa abitazione di mattina, in modo che possa aprirsi la strada ad una stima di verosimiglianza in ordine al fatto che lei lavorasse di pomeriggio.”).
L'appellante rivendica dichiarazioni della sulla impartizione di compiti e direttive da parte ES del resistente ma tale teste, con tutta evidenza, seppur si esprima al “plurale” non offre ragione o precisazione che possa corroborare una contemporanea impartizione, anche alla luce dell'avvicendamento tra le due per come dichiarato;
tale testimonianza è comunque assai inconferente con le allegazioni ma anche con il contenuto dell'interrogatorio libero.
La parte appellante lamenta di aver indicato al punto 5 del ricorso introduttivo un turno tra lunedi e sabato, per cui non vi sarebbe stata “attenta lettura” da parte del Tribunale;
ma la difesa risulta del tutto incoerente con quanto la stessa parte scrive al successivo punto 6 ove, appunto, si parla di lavoro solo al mattino e domenica compresa. Si aggiunga come in interrogatorio libero la stessa affermi :
“Sono stata la badante di , madre di dal maggio 2014 al Persona_1 Controparte_1
2016, mese di giugno. La signora è morta il 7.10.2016. Le ricevute di pagamento le ho avute fino al giugno 2016; fino ad ottobre non ho ricevuto nemmeno più le attribuzioni, pur lavorando. Ho sempre lavorato senza contratto. Andavo tutti i giorni dal lunedì al sabato 7:30-13:30, solo la mattina”.
A fronte di ciò la testimonianza della è connotata da una serie di contraddizioni, ripetute: ES
“Io andavo a lavorare di pomeriggio, mentre due giorni facevo la mattina e mi alternavo con la ricorrente, in quanto la signora non doveva rimanere mai sola. Io lavoravo anche la Per_1 domenica, la ricorrente no………………………………. Il mio orario di lavoro era alle 13:30, ora in cui la ricorrente andava via, in quanto aveva finito il suo turno. Quando facevo il turno di mattina arrivavo alle 07:30/08:00 e andavo via alle. 13:30/14:00 e iniziava il turno della ricorrente………………………… Confermo giorni e orari di lavoro della ricorrente, ossia la mattina dalle 07:30 alle 13:30 tutti i giorni escluso la domenica e quando invertivamo il turno andando io a lavorare la mattina e la ricorrente il pomeriggio”.
È innegabile la impossibilità di estrarre un connotato orario idoneo a riconoscimenti retributivi.
Il teste può dirsi sostanzialmente giudicato inattendibile dal Tribunale, poiché pur S_ affermando la insufficienza delle sue dichiarazioni poi il primo Giudice lo unisce alla in ES un giudizio conclusivo di inattendibilità (“la sostanziale inattendibilità e superfluità delle dichiarazioni rese dai testi escussi,”); nel “merito” non risulta comunque superabile il giudizio del
Tribunale circa la sua inidoneità a far emergere il ruolo della persona coinvolta nel giudizio quale resistente , risultando in effetti una testimonianza ai limiti del “de relato” per l'assenza di conoscenza diretta di ogni aspetto del dedotto rapporto. Ancora, le considerazioni dell'appellante sulla contumacia (“scegliendo di rimanere contumace, non ha offerto alcun valido motivo per poter ritenere il contrario di quanto sostenuto dalla lavoratrice”) sono ininfluenti e contrarie agli insegnamenti di legittimità, particolarmente quanto alla invocata “non contestazione” e poi in assenza della richiesta istruttoria di un interrogatorio formale del convenuto;
quindi qui, non mettendo conto che fare mero, potrebbe dirsi “notorio”, richiamo alla neutralità della scelta della contumacia.
Infine, le rivendicazioni sulla “giusta” retribuzione soffrono dell'assenza della minima indicazione in ricorso della retribuzione di riferimento (i conteggi risultano esser stati effettuati senza preciso richiamo ed argomentazione in corpo di ricorso e perciò non possono dirsi “autosufficienti”; non recano la minima esplicazione dei criteri di utilizzo di un ccnl del quale si procede al solo deposito unitamente al ricorso).
Ogni superiore considerazione conduce al rigetto dell'appello.
Nulla sulle spese di lite del presente grado nella contumacia della parte appellata.
La Corte, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. nulla sulle spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 17.6.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 17.6.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1094/23 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Imbimbo Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 12.5.23 la parte appellante di cui in epigrafe ha impugnato la sentenza 1039/22 emessa il 17.11.22 con la quale il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato il ricorso con il quale lei allegava lo svolgimento di un rapporto in subordinazione, senza formalizzazione, dal maggio 2014 ad ottobre 2016 per la cura della casa e compiti di assistenza alla madre del resistente tale “allettata”, convivente con Persona_1 la figlia , con turno su sette giorni dalle 7,30 alle 13,30 per la retribuzione di 400,00 euro Per_2 mensili, chiedendo differenze su paga ordinaria, indennità per ferie non godute, tredicesima e tfr non versate, per complessivi euro 23033,14, assumendo a parametro il livello C Super del ccnl colf badanti. Il Tribunale richiamato l'esito dell'interrogatorio libero e le dichiarazioni testimoniali in atti ne faceva conseguire il rigetto della domanda quale effetto del ritenuto mancato assolvimento dell'onere ex art. 2697 cod. civ. ricadente sulla ricorrente, anche quanto alla prova documentale offerta.
Parte appellante lamenta il malgoverno della prova da parte del primo Giudice e la mancata considerazione della contumacia di controparte.
Parte appellata di cui in epigrafe, pur a fronte di regolare notifica non si è costituita neanche nel presente grado per cui ne va dichiarata la contumacia.
A seguito della camera di consiglio di cui all'udienza del 17.6.25 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va integralmente rigettato per quanto segue;
ciò in condivisione dell'esito raggiunto dal primo Giudice, seppure con le integrazioni di motivazioni qui di seguito operate.
Il primo Giudice, dopo aver richiamato un brano dell'interrogatorio libero passa alla valutazione della prova per testi con la escussione di tale che si proclama come altra addetta e di ES S_
, marito della ricorrente.
[...]
Condivisibilmente giunge al rigetto perché non ritiene emersi tratti della subordinazione in particolare di una eterodirezione da parte del IO (“non risulta comprovato il potere gerarchico del convenuto, né risulta chiaro in che termini e con quale cadenza lo stesso organizzasse il lavoro. In particolare, non si comprendono le modalità ed i tempi con i quali il impartisse ordini alla CP_1 ricorrente, essendo, peraltro, emerso che la sig.ra conviveva con la figlia .” ) e Persona_1 Per_2 inoltre, sottolineando contraddizioni tra ricorso e interrogatorio libero della e dichiarazioni Parte_1 dei testi su turnazione;
ritiene inattendibile la -perché risultava ricorrente in causa analoga- ES
e insufficiente il contributo del teste -perché non faceva emergere il titolare passivo del S_ rapporto-; parimenti insufficiente la prova documentale (“dalle ricevute di pagamento allegate, seppure presumibilmente sottoscritte dalla ricorrente e contenenti l'indicazione delle somme percepite, nonché la data e la causale di riferimento, oltre a non risultare desumibile il mezzo di pagamento utilizzato, non è evincibile il dato, fondamentale ai fini del presente giudizio, delle generalità del debitore solvens.”) ed irrilevante la comunicazione dell'ispettorato del lavoro di
Avellino depositata agli atti, perché basata sulle sole dichiarazioni della stessa ricorrente.
Parte appellante fa riferimento alla prova documentale, rivendicando una piena integrazione del parametro contrattuale e retributivo invocato;
nega le incongruenze sulla turnazione rilevate dal
Tribunale e le insufficienze sulla dimostrazione di una subordinazione. Ma, come anticipato la scelta di giudizio del Tribunale è per questa Corte da confermare perché coerente con il quadro istruttorio. Ed infatti le mansioni indicate in primo grado sono alquanto generiche soprattutto quanto ad
“assistenza e cura” della;
la ricorrente non offre alcun dettaglio che possa illuminare e Persona_1 circoscrivere la vicenda quanto al contatto con l'asserito datore di lavoro, alle ragioni ed alle circostanze della sua scelta e della sua assunzione ad opera di soggetto non convivente con quello, anziano, indicato come destinatario principale dell'incarico lavorativo a fronte della pur allegata convivenza di quest'ultima con altra parente di cui nulla si dice.
Il parametro retributivo non è oggetto di alcuna argomentazione comparativa, limitandosi la ricorrente a invocare -senza neanche quantificare, la differenza in termini retributivi- la declaratoria che neanche
è richiamata nelle difese del ricorso. Ecco il motivo per il quale quindi, non risulta ricevibile l'assunto a pag. 7 dell'appello secondo cui “parte istante ha compiutamente evidenziato il livello inquadramentale rivendicato, richiamando non solo la normativa specifica del CCNL di riferimento, ma evidenziando anche tutti quegli elementi di fatto che avrebbero consentito al Giudice adito la conferma del livello richiamato e la corretta lettura dei conteggi analitici parte integrante del ricorso”.
La parte appellante tenta di rimediare alla insufficienza probatoria rilevata ricostruendo il compendio testimoniale in termini di “prevalentemente” , “generalmente” quanto all'orario di lavoro, ma ciò a fronte di una precisa allegazione sul punto posta originariamente come invariabile e, poi, risultante assai poco collimante con le dichiarazioni testimoniali.
La rivendicazione del lavoro del locale ispettorato del lavoro soffre del mancato confronto con il giusto rilievo del Tribunale circa la assoluta insufficienza dimostrativa di dichiarazioni provenienti dal soggetto “interessato”.
Quanto al valore a sé asseritamente “favorevole”, ovvero a prova dell'effettivo svolgimento del rapporto allegato, l'esame delle ricevute per “quietanza” -di cui la ricorrente ricorda la sottoscrizione- pone la seguente conclusione. La difesa della ricorrente pone che le stesse dimostrerebbero i pagamenti ricevuti. Ebbene, nelle stesse non vi è nessun riferimento alla persona del resistente e la causale indicata è “assistenza persona anziana “, il solo altro elemento è dato dalla indicazione di un dato periodo temporale: se il rilievo del Tribunale circa la mancata prova del mezzo di pagamento è superabile non lo è per nulla il giusto rilievo della impossibilità di attribuire la formazione delle ricevute al resistente;
aspetto questo su cui l'appellante non opera alcun confronto e su cui può affermarsi la contrarierà anche solo alla verosimiglianza della circostanza per cui un figlio predisponga ricevuta per la dipendente addetta a sua madre indicandola nei termini di cui alla documentazione in atti.
Per quanto concerne la prova orale la valutazione del Tribunale di inattendibilità della può ES non essere condivisibile perché basata su una mera congettura del primo Giudice (“concreto interesse di fatto a che possa vantare un titolo giudiziale contenente una precisa Parte_1 ricostruzione fattuale, e segnatamente a che il giudice accerti che la ricorrente lavorava nella stessa abitazione di mattina, in modo che possa aprirsi la strada ad una stima di verosimiglianza in ordine al fatto che lei lavorasse di pomeriggio.”).
L'appellante rivendica dichiarazioni della sulla impartizione di compiti e direttive da parte ES del resistente ma tale teste, con tutta evidenza, seppur si esprima al “plurale” non offre ragione o precisazione che possa corroborare una contemporanea impartizione, anche alla luce dell'avvicendamento tra le due per come dichiarato;
tale testimonianza è comunque assai inconferente con le allegazioni ma anche con il contenuto dell'interrogatorio libero.
La parte appellante lamenta di aver indicato al punto 5 del ricorso introduttivo un turno tra lunedi e sabato, per cui non vi sarebbe stata “attenta lettura” da parte del Tribunale;
ma la difesa risulta del tutto incoerente con quanto la stessa parte scrive al successivo punto 6 ove, appunto, si parla di lavoro solo al mattino e domenica compresa. Si aggiunga come in interrogatorio libero la stessa affermi :
“Sono stata la badante di , madre di dal maggio 2014 al Persona_1 Controparte_1
2016, mese di giugno. La signora è morta il 7.10.2016. Le ricevute di pagamento le ho avute fino al giugno 2016; fino ad ottobre non ho ricevuto nemmeno più le attribuzioni, pur lavorando. Ho sempre lavorato senza contratto. Andavo tutti i giorni dal lunedì al sabato 7:30-13:30, solo la mattina”.
A fronte di ciò la testimonianza della è connotata da una serie di contraddizioni, ripetute: ES
“Io andavo a lavorare di pomeriggio, mentre due giorni facevo la mattina e mi alternavo con la ricorrente, in quanto la signora non doveva rimanere mai sola. Io lavoravo anche la Per_1 domenica, la ricorrente no………………………………. Il mio orario di lavoro era alle 13:30, ora in cui la ricorrente andava via, in quanto aveva finito il suo turno. Quando facevo il turno di mattina arrivavo alle 07:30/08:00 e andavo via alle. 13:30/14:00 e iniziava il turno della ricorrente………………………… Confermo giorni e orari di lavoro della ricorrente, ossia la mattina dalle 07:30 alle 13:30 tutti i giorni escluso la domenica e quando invertivamo il turno andando io a lavorare la mattina e la ricorrente il pomeriggio”.
È innegabile la impossibilità di estrarre un connotato orario idoneo a riconoscimenti retributivi.
Il teste può dirsi sostanzialmente giudicato inattendibile dal Tribunale, poiché pur S_ affermando la insufficienza delle sue dichiarazioni poi il primo Giudice lo unisce alla in ES un giudizio conclusivo di inattendibilità (“la sostanziale inattendibilità e superfluità delle dichiarazioni rese dai testi escussi,”); nel “merito” non risulta comunque superabile il giudizio del
Tribunale circa la sua inidoneità a far emergere il ruolo della persona coinvolta nel giudizio quale resistente , risultando in effetti una testimonianza ai limiti del “de relato” per l'assenza di conoscenza diretta di ogni aspetto del dedotto rapporto. Ancora, le considerazioni dell'appellante sulla contumacia (“scegliendo di rimanere contumace, non ha offerto alcun valido motivo per poter ritenere il contrario di quanto sostenuto dalla lavoratrice”) sono ininfluenti e contrarie agli insegnamenti di legittimità, particolarmente quanto alla invocata “non contestazione” e poi in assenza della richiesta istruttoria di un interrogatorio formale del convenuto;
quindi qui, non mettendo conto che fare mero, potrebbe dirsi “notorio”, richiamo alla neutralità della scelta della contumacia.
Infine, le rivendicazioni sulla “giusta” retribuzione soffrono dell'assenza della minima indicazione in ricorso della retribuzione di riferimento (i conteggi risultano esser stati effettuati senza preciso richiamo ed argomentazione in corpo di ricorso e perciò non possono dirsi “autosufficienti”; non recano la minima esplicazione dei criteri di utilizzo di un ccnl del quale si procede al solo deposito unitamente al ricorso).
Ogni superiore considerazione conduce al rigetto dell'appello.
Nulla sulle spese di lite del presente grado nella contumacia della parte appellata.
La Corte, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. nulla sulle spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 17.6.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone