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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.750/2023 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Di Stefano Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Battipaglia (SA) alla via Giacumbi n.
5- appellante
E in persona del lr pt rappresentata e difesa CP_1 dall'avv.Alessandra Mazzola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno ala via M.Mascia n.8 – appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.261/2023
del Tribunale di Salerno pubblicata il 18/1/23 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse rigettata l'opposizione proposta perché
inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto con la conferma del decreto ingiuntivo n. 1744/2019 emesso dal
Tribunale di Salerno il 26/5/2019 e notificato in data 28/5/2019 da dichiarare esecutivo;
in subordine chiedeva che l'opponente fosse comunque condannato al pagamento in suo favore della somma dovuta di € 8.000,00, oltre interessi e rivalutazione, il tutto con la vittoria delle spese e dei compensi professionali, oltre accessori, per entrambi i gradi;
per l'appellato: chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.345 cpc e che nel merito fosse rigettato con la vittoria delle spese ed attribuzione.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 20 dicembre 2023
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito della comparsa conclusionale, fissando l'udienza del 12 dicembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione. Con ordinanza del 9 gennaio 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 12 dicembre 2024 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società presentava un'opposizione avverso il CP_1
decreto ingiuntivo n. 1744/2019 emesso dal Tribunale di Salerno a mezzo del quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di di € 8.000,00 oltre spese e competenze legali per la Parte_1
restituzione della caparra versata in relazione al contratto preliminare stipulato il 6/2/2006 per l'acquisto di un locale commerciale sito nel
Comune di Salerno;
conveniva il giudizio il chiedendo in via Pt_1
principale la revoca del decreto ingiuntivo per duplicazione del contenzioso rispetto al giudizio davanti al medesimo Tribunale di
Salerno n. 328/2008 R.G. e definito con sentenza n. 654/2018; in subordine, nell'ipotesi in cui si fosse ritenuto che la richiesta di restituzione della caparra fosse stata formulata per la prima volta con
PEC del 17/10/2018, eccepiva la prescrizione della domanda;
in via ulteriormente subordinata, eccepiva l'inesistenza del titolo alla base del decreto ingiuntivo in quanto non incassato. si costituiva chiedendo il rigetto Parte_1
dell'opposizione.
La causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale adito Salerno accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 1744/2019 in quanto infondato in fatto ed in diritto e applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
era stato provato che alla data fissata nel contratto preliminare non si era fatto luogo alla stipula del contratto definitivo ed alla consegna dei beni, ma dalla documentazione in atti risultava provata da parte della società opponente che il suo inadempimento era avvenuto per cause che non le erano imputabili, ovvero a seguito di vicende giudiziarie che avevano coinvolto la e Parte_2
precisamente: un primo provvedimento di sospensione dei lavori del
Comune di Bellizzi del 26/3/2007; un provvedimento del TAR del
17/7/2008 che aveva annullato il provvedimento amministrativo;
un provvedimento di sequestro del cantiere emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno, i cui effetti erano stati parzialmente rimossi solo in data 4/4/2011 con il provvedimento di “rimozione temporanea di sigilli” e autorizzazione “fermo il sequestro preventivo” alla realizzazione delle “opere di mitigazione del rischio idraulico sul torrente Vallemonio”; il decreto del 7/7/2011 del
[...]
con cui era stata confermata la rilevanza Controparte_2
paesaggistica del torrente Vallemonio con conseguente impossibilità di prosecuzione dei lavori, poi, impugnato e annullato in sede amministrativa dal TAR con la sentenza del 3/4/2014; il sopravvenuto fallimento, in data 19/7/2012, della che avrebbe dovuto Parte_2
eseguire le opere e consegnare all'opposto l'immobile oggetto del preliminare.
Dirimente ai fini dell'accoglimento dell'opposizione era il fatto che il ricorso monitorio era stato fondato sulla risoluzione di diritto ex art.1454 cc.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo di aver fatto richiesta di restituzione della caparra non ai sensi dell'art.1454 cc , ma ai sensi dell'art.1463 cc avendo chiesto la restituzione della caparra per la sopravvenuta impossibilità
della prestazione.
In ogni caso, l'appellante precisava di non aver più alcun interesse all'adempimento della prestazione di cui al contratto preliminare, dato il tempo trascorso, e di aver già chiesto espressamente la restituzione della somma versata a titolo di acconto ed indebitamente trattenuta dalla da ultimo a mezzo PEC CP_1
del 17/10/2018 per cui le somme richieste dovevano essergli restituite in quanto trattenute senza alcun titolo e/o giustificazione in applicazione delle norme generali sulla ripetizione dell'indebito.
La società si costituiva e in primis chiedeva che CP_1
l'appello fosse dichiarato inammissibile per violazione dell'art.345
cpc, in quanto la richiesta di restituzione ex art. 1463 cc era stata formulata dall'appellante per la prima volta nel giudizio di appello in violazione dell'art.345 cpc.
In ogni caso, l'appellata evidenziava che l'art.1463 cc era una norma finalizzata ad evitare un unilaterale arricchimento e nel caso di specie dopo aver pagato l'ingente somma di € 340.000,00 per l'acquisto di n. 14 locali commerciali tra cui il locale promesso in vendita all'appellante, era l'unica danneggiata;
invero l'unico a trarre beneficio dalla vicenda era il che, una volta Controparte_3
revocato il diritto di superfice e posto in vendita i beni, risultava il soggetto che aveva la disponibilità dei predetti locali tra cui quello promesso in vendita.
Chiedeva, nel caso in cui la domanda ex art.1453 cc fosse stata ritenuta ammissibile, che la controparte fornisse la prova del pagamento della caparra e dell'indebito arricchimento e che fosse necessariamente chiamato in causa il che, allo Controparte_3
stato, aveva la disponibilità del locale commerciale oggetto del preliminare di vendita.
Va valutato in primis se l'appello sia inammissibile per violazione dell'art.345 cpc, in quanto secondo la CP_1
l'appellante avrebbe fondato l'appello sulla proposizione di una domanda nuova.
L'eccezione è infondata, in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo veniva presentato sul presupposto che precedentemente era già stata chiesta la risoluzione di diritto ex art.1454 cc e che in tale giudizio conclusosi con sentenza n.654 2018, passata in giudicato, il Tribunale di Salerno aveva statuito che l'inadempimento non era imputabile alla rigettando la richiesta di risoluzione ex CP_1
art.1454 cc e di risarcimento del danno.
Ne consegue che il ricorso monitorio era, per l'appunto, fondato su una domanda di restituzione della caparra per l'impossibilità
sopravvenuta di adempiere da parte della società venditrice.
Coerentemente a tale rigetto dell'eccezione di inammissibilità,
l'appello va accolto.
Proprio sulla base di quanto appena ricostruito la domanda del era stata formulata ai sensi dell'art.1463 cc. Pt_1
Secondo tale norma nei contratti nei contratti per prestazioni corrispettive la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.
Sulla base anche di quanto ricostruito dal Tribunale e non oggetto di censura nell'atto di appello, la società non era CP_1
più in grado di vendere il bene a seguito di una serie di vicissitudini giudiziarie ovvero di provvedimenti emessi del Tar e da autorità amministrative, di sequestri giudiziari e del fallimento della società
esecutrice dei lavori.
Il Giudice ha invece errato nella parte in cui ha ritenuto che il avesse agito ai sensi dell'art.1454 cc, mentre alla luce del Pt_1
contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo aveva agito ai sensi dell'art.1453 cc.
La parte appellata ha eccepito che il dovesse fornire la Pt_1
prova del pagamento della caparra.
Sul punto si rileva che nel preliminare di vendita veniva specificato che vi era espressa quietanza in relazione al versamento della caparra di 8000,00 E a mezzo dell'assegno postale n.5358842385-03 e che nulla eccepiva la società nella CP_1
missiva di risposta del 25 ottobre 2018 alla richiesta di restituzione della caparra del 18 ottobre 2018.
La parte appellata ha, infine, insistito sulla chiamata in causa del
Controparte_3
In proposito si rileva che in primo grado sempre la società
aveva chiesto di poter chiamare in causa tale ente e tale CP_1
chiamata era stata implicitamente rigettata dal Tribunale, sul presupposto che non venisse in questione un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Tale decisione di implicito rigetto della chiamata del terzo è
espressione di una scelta discrezionale non impugnabile né in appello nè in cassazione.
Fuori dalla ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.,
il provvedimento del giudice di merito che concede o nega
l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106
c.p.c. coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali,
non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione (
cfr.sent Cass.sez,un. n.4309/2010; sent.Cass.n.7406/2014 e sent.
Cass.n.9570/2015).
Non può comunque essere avanzata una simile richiesta in appello perché non potrebbe essere consentito ad un terzo di intervenire per la prima volta in un giudizio di secondo grado in aperta violazione del principio del doppio grado di giurisdizione.
L'esito del giudizio di appello consente d'ufficio di riformare le spese del giudizio di primo grado mediante l'applicazione del principio della soccombenza a favore del . Pt_1 Lo stesso principio va applicato in questo grado.
Lo scaglione di riferimento è 5201,00 E- 26.000,00 E, i valori sono minimi e vanno liquidate per intero le fasi dello studio,
introduttiva e decisionale, mentre per la fase della trattazione scarsamente significativa va liquidato il 50%
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.1744/2019 del Tribunale di Salerno;
riforma le spese del primo grado come da capo che segue;
2) condanna l'appellata a pagare le spese a favore dell'appellante, spese che liquida per il primo grado in E 2120,00 oltre
IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali come da liquidazione che segue e per il secondo grado in E 2445,00 oltre
IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali,
Salerno, 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente d.ssa Marcella Pizzillo
dr. Vito Colucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.750/2023 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Di Stefano Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Battipaglia (SA) alla via Giacumbi n.
5- appellante
E in persona del lr pt rappresentata e difesa CP_1 dall'avv.Alessandra Mazzola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno ala via M.Mascia n.8 – appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.261/2023
del Tribunale di Salerno pubblicata il 18/1/23 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse rigettata l'opposizione proposta perché
inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto con la conferma del decreto ingiuntivo n. 1744/2019 emesso dal
Tribunale di Salerno il 26/5/2019 e notificato in data 28/5/2019 da dichiarare esecutivo;
in subordine chiedeva che l'opponente fosse comunque condannato al pagamento in suo favore della somma dovuta di € 8.000,00, oltre interessi e rivalutazione, il tutto con la vittoria delle spese e dei compensi professionali, oltre accessori, per entrambi i gradi;
per l'appellato: chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.345 cpc e che nel merito fosse rigettato con la vittoria delle spese ed attribuzione.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 20 dicembre 2023
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito della comparsa conclusionale, fissando l'udienza del 12 dicembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione. Con ordinanza del 9 gennaio 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 12 dicembre 2024 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società presentava un'opposizione avverso il CP_1
decreto ingiuntivo n. 1744/2019 emesso dal Tribunale di Salerno a mezzo del quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di di € 8.000,00 oltre spese e competenze legali per la Parte_1
restituzione della caparra versata in relazione al contratto preliminare stipulato il 6/2/2006 per l'acquisto di un locale commerciale sito nel
Comune di Salerno;
conveniva il giudizio il chiedendo in via Pt_1
principale la revoca del decreto ingiuntivo per duplicazione del contenzioso rispetto al giudizio davanti al medesimo Tribunale di
Salerno n. 328/2008 R.G. e definito con sentenza n. 654/2018; in subordine, nell'ipotesi in cui si fosse ritenuto che la richiesta di restituzione della caparra fosse stata formulata per la prima volta con
PEC del 17/10/2018, eccepiva la prescrizione della domanda;
in via ulteriormente subordinata, eccepiva l'inesistenza del titolo alla base del decreto ingiuntivo in quanto non incassato. si costituiva chiedendo il rigetto Parte_1
dell'opposizione.
La causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale adito Salerno accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 1744/2019 in quanto infondato in fatto ed in diritto e applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
era stato provato che alla data fissata nel contratto preliminare non si era fatto luogo alla stipula del contratto definitivo ed alla consegna dei beni, ma dalla documentazione in atti risultava provata da parte della società opponente che il suo inadempimento era avvenuto per cause che non le erano imputabili, ovvero a seguito di vicende giudiziarie che avevano coinvolto la e Parte_2
precisamente: un primo provvedimento di sospensione dei lavori del
Comune di Bellizzi del 26/3/2007; un provvedimento del TAR del
17/7/2008 che aveva annullato il provvedimento amministrativo;
un provvedimento di sequestro del cantiere emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno, i cui effetti erano stati parzialmente rimossi solo in data 4/4/2011 con il provvedimento di “rimozione temporanea di sigilli” e autorizzazione “fermo il sequestro preventivo” alla realizzazione delle “opere di mitigazione del rischio idraulico sul torrente Vallemonio”; il decreto del 7/7/2011 del
[...]
con cui era stata confermata la rilevanza Controparte_2
paesaggistica del torrente Vallemonio con conseguente impossibilità di prosecuzione dei lavori, poi, impugnato e annullato in sede amministrativa dal TAR con la sentenza del 3/4/2014; il sopravvenuto fallimento, in data 19/7/2012, della che avrebbe dovuto Parte_2
eseguire le opere e consegnare all'opposto l'immobile oggetto del preliminare.
Dirimente ai fini dell'accoglimento dell'opposizione era il fatto che il ricorso monitorio era stato fondato sulla risoluzione di diritto ex art.1454 cc.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo di aver fatto richiesta di restituzione della caparra non ai sensi dell'art.1454 cc , ma ai sensi dell'art.1463 cc avendo chiesto la restituzione della caparra per la sopravvenuta impossibilità
della prestazione.
In ogni caso, l'appellante precisava di non aver più alcun interesse all'adempimento della prestazione di cui al contratto preliminare, dato il tempo trascorso, e di aver già chiesto espressamente la restituzione della somma versata a titolo di acconto ed indebitamente trattenuta dalla da ultimo a mezzo PEC CP_1
del 17/10/2018 per cui le somme richieste dovevano essergli restituite in quanto trattenute senza alcun titolo e/o giustificazione in applicazione delle norme generali sulla ripetizione dell'indebito.
La società si costituiva e in primis chiedeva che CP_1
l'appello fosse dichiarato inammissibile per violazione dell'art.345
cpc, in quanto la richiesta di restituzione ex art. 1463 cc era stata formulata dall'appellante per la prima volta nel giudizio di appello in violazione dell'art.345 cpc.
In ogni caso, l'appellata evidenziava che l'art.1463 cc era una norma finalizzata ad evitare un unilaterale arricchimento e nel caso di specie dopo aver pagato l'ingente somma di € 340.000,00 per l'acquisto di n. 14 locali commerciali tra cui il locale promesso in vendita all'appellante, era l'unica danneggiata;
invero l'unico a trarre beneficio dalla vicenda era il che, una volta Controparte_3
revocato il diritto di superfice e posto in vendita i beni, risultava il soggetto che aveva la disponibilità dei predetti locali tra cui quello promesso in vendita.
Chiedeva, nel caso in cui la domanda ex art.1453 cc fosse stata ritenuta ammissibile, che la controparte fornisse la prova del pagamento della caparra e dell'indebito arricchimento e che fosse necessariamente chiamato in causa il che, allo Controparte_3
stato, aveva la disponibilità del locale commerciale oggetto del preliminare di vendita.
Va valutato in primis se l'appello sia inammissibile per violazione dell'art.345 cpc, in quanto secondo la CP_1
l'appellante avrebbe fondato l'appello sulla proposizione di una domanda nuova.
L'eccezione è infondata, in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo veniva presentato sul presupposto che precedentemente era già stata chiesta la risoluzione di diritto ex art.1454 cc e che in tale giudizio conclusosi con sentenza n.654 2018, passata in giudicato, il Tribunale di Salerno aveva statuito che l'inadempimento non era imputabile alla rigettando la richiesta di risoluzione ex CP_1
art.1454 cc e di risarcimento del danno.
Ne consegue che il ricorso monitorio era, per l'appunto, fondato su una domanda di restituzione della caparra per l'impossibilità
sopravvenuta di adempiere da parte della società venditrice.
Coerentemente a tale rigetto dell'eccezione di inammissibilità,
l'appello va accolto.
Proprio sulla base di quanto appena ricostruito la domanda del era stata formulata ai sensi dell'art.1463 cc. Pt_1
Secondo tale norma nei contratti nei contratti per prestazioni corrispettive la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.
Sulla base anche di quanto ricostruito dal Tribunale e non oggetto di censura nell'atto di appello, la società non era CP_1
più in grado di vendere il bene a seguito di una serie di vicissitudini giudiziarie ovvero di provvedimenti emessi del Tar e da autorità amministrative, di sequestri giudiziari e del fallimento della società
esecutrice dei lavori.
Il Giudice ha invece errato nella parte in cui ha ritenuto che il avesse agito ai sensi dell'art.1454 cc, mentre alla luce del Pt_1
contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo aveva agito ai sensi dell'art.1453 cc.
La parte appellata ha eccepito che il dovesse fornire la Pt_1
prova del pagamento della caparra.
Sul punto si rileva che nel preliminare di vendita veniva specificato che vi era espressa quietanza in relazione al versamento della caparra di 8000,00 E a mezzo dell'assegno postale n.5358842385-03 e che nulla eccepiva la società nella CP_1
missiva di risposta del 25 ottobre 2018 alla richiesta di restituzione della caparra del 18 ottobre 2018.
La parte appellata ha, infine, insistito sulla chiamata in causa del
Controparte_3
In proposito si rileva che in primo grado sempre la società
aveva chiesto di poter chiamare in causa tale ente e tale CP_1
chiamata era stata implicitamente rigettata dal Tribunale, sul presupposto che non venisse in questione un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Tale decisione di implicito rigetto della chiamata del terzo è
espressione di una scelta discrezionale non impugnabile né in appello nè in cassazione.
Fuori dalla ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.,
il provvedimento del giudice di merito che concede o nega
l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106
c.p.c. coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali,
non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione (
cfr.sent Cass.sez,un. n.4309/2010; sent.Cass.n.7406/2014 e sent.
Cass.n.9570/2015).
Non può comunque essere avanzata una simile richiesta in appello perché non potrebbe essere consentito ad un terzo di intervenire per la prima volta in un giudizio di secondo grado in aperta violazione del principio del doppio grado di giurisdizione.
L'esito del giudizio di appello consente d'ufficio di riformare le spese del giudizio di primo grado mediante l'applicazione del principio della soccombenza a favore del . Pt_1 Lo stesso principio va applicato in questo grado.
Lo scaglione di riferimento è 5201,00 E- 26.000,00 E, i valori sono minimi e vanno liquidate per intero le fasi dello studio,
introduttiva e decisionale, mentre per la fase della trattazione scarsamente significativa va liquidato il 50%
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.1744/2019 del Tribunale di Salerno;
riforma le spese del primo grado come da capo che segue;
2) condanna l'appellata a pagare le spese a favore dell'appellante, spese che liquida per il primo grado in E 2120,00 oltre
IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali come da liquidazione che segue e per il secondo grado in E 2445,00 oltre
IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali,
Salerno, 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente d.ssa Marcella Pizzillo
dr. Vito Colucci