Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/05/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Laura Petitti Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 888/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 2 aprile 2025, promossa in questo grado
DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui Uffici, via M. Stabile, n. 182 domicilia ex lege
APPELLANTE
C O N T R O
, nato ad [...] [...] ( C.F. ), in proprio e Controparte_1 Parte_1 C.F._1 nella qualità di Legale Rappresentante del Controparte_2
elettivamente domiciliato in Palermo, via Selinunte n. 1 presso lo studio dell'avv.
[...]
Vincenzo Avanzato dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l' appellato: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 23 /29 ottobre 2019, il Tribunale di Agrigento, in accoglimento del ricorso proposto da , annullava l'ordinanza ingiunzione n. 17/1238 emessa dalla Controparte_1
di , in forza della quale gli era stato ingiunto il Parte_2 Parte_1 pagamento della somma di euro 17.750,00, oltre spese di notifica per avere violato norme in materia di rapporti di lavoro con i propri dipendenti.
Esponeva il primo giudice che la semplice produzione in giudizio dei verbali ispettivi, atti predisposti da pubblico ufficiale ed in quanto tali facenti piena prova, sino a querela di falso, esclusivamente di ciò che l'ispettore dichiarava di aver accertato di persona, non esauriva lo sforzo dimostrativo dell'attore. Invero, le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter assumere la dignità di piena prova, dovevano essere confermate in corso di causa dai soggetti che le avevano rese, assumendo, invece, in mancanza della predetta conferma, il valore di semplici elementi di valutazione liberamente valutabili dal Giudice. Ciò evidenziato rilevava che l'opposto si era limitato, in origine, ad allegare tutte le dichiarazioni raccolte in sede di accertamenti ispettivi. Tutta ciò induceva ad una valutazione estremamente rigorosa del verbale ispettivo concernente le dichiarazioni del "dipendente", il dictum andava incrociato con le propalazioni raccolte in sede di verifica ispettiva. Evidenziava che la pretesa azionata dall' concerneva un provvedimento sanzionatorio adottato Parte_1 per l'utilizzazione di due lavoratori irregolari ovvero lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. A sostegno dell'assunto, desunto dal richiamato verbale del Nucleo Ispettorato del Lavoro, l'opposto aveva allegato, oltre al verbale medesimo, le dichiarazioni assunte durante gli accertamenti. Se non che, andava sottolineato che tali propalazioni, oltre a risultare scarsamente coerenti fra loro, non davano adeguata contezza del presupposto da cui muove la pretesa azionata, e cioè di una vera e propria occupazione in nero dell'asserito dipendente, con tanto di orario di lavoro predefinito, di protrazione del rapporto nel tempo, di eterodirezione, e, in definitiva, dei caratteri fondanti la subordinazione. E tuttavia, anche sulla specificazione delle attività lavorative le persone sentite in sede di verifica ispettiva avevano veicolato dichiarazioni diverse. Il dato istruttorio, infatti, si inseriva in un contesto dimostrativo assolutamente carente, anche da un punto di vista meramente logico posto. La circostanza avrebbe infatti richiesto una prova molto più rigorosa e precisa rispetto a quella fornita. L'opposto è rimasto ulteriormente inerte rispetto all'onere di provare la posizione lavorativa (professionale) dei soggetti asseritamente "irregolari". Ebbene, l'attore in senso sostanziale nulla aveva prodotto portando in emersione una lacuna storico-rappresentativa ancora più evidente. Conseguiva l'accoglimento dell'opposizione per mancanza di una valida piattaforma dimostrativa in grado di sostenere la fondatezza delta pretesa sanzionatoria fatta valere dall'opposto con l'ordinanza impugnata
Avverso la predetta sentenza l' proponeva Parte_1 appello esponendo che il primo giudice aveva accolto il ricorso a seguito di una disquisizione del tutto generica priva di motivazione, non essendo presente alcuna valutazione in relazione 4
alle specifiche risultanze probatorie emerse, essendosi limitato genericamente a rilevare la mancanza di un supporto probatorio sufficiente.
La sentenza impugnata doveva quindi ritenersi nulla, in quanto corredata da motivazione apparente nonché errata, in violazione degli art. 132 comma 2 c.p.c. e 111 comma 6 Cost.( primo motivo ).
Aggiungeva che aveva ampiamente assolto all'onere probatorio, sicchè era assolutamente apodittica, assiomatica e illogica la motivazione con la quale il Tribunale di Agrigento aveva escluso che l' resistente aveva provato i fatti posti a fondamento della sanzione Parte_1 pecuniaria legittimamente adottata.
Invero gli agenti dell' avevano accertato che le prestazioni lavorative rese dal dott. Parte_1
e dal dott. erano state falsamente ricondotte nell'alveo di Persona_1 Parte_3 un rapporto di collaborazione, atteso che le rispettive retribuzioni venivano corrisposte con cadenza mensile, dietro rilascio di fatture dagli stessi presentate, nella qualità di prestatori d'opera.
A dispetto dell'inquadramento formale, i rapporti di lavoro erano – di fatto – caratterizzati dal vincolo della subordinazione.
Invero, gli ispettori avevano acquisito le dichiarazioni del dott. in data 16/03/2015 Persona_1 il quale aveva meglio precisato quanto esposto nella richiesta d'intervento, ossia di aver svolto l'attività lavorativa alle dipendenze del Controparte_3 nel periodo di tempo compreso tra il 2/05/2005 e il 18/05/2014 e che, a decorrere dal maggio del 2012, le prestazioni erano state rese anche in favore della ditta "Diagnostica Restivo s.c.a.r.l.", avendo ricevuto dal dott. la proposta contrattuale di potersi Persona_2 avvalere delle sue prestazioni di biologo sia per i prelievi effettuati in Canicattì, presso il Laboratorio di analisi del dott. sia per quelli effettuati nel punto di Controparte_4 prelievo di via Cicerone, ad (riconducibile alla oggi Parte_1 CP_3 Controparte_2
per era già in essere un rapporto di lavoro dipendente proseguito, comunque,
[...] Pt_4 sino al maggio del 2014).
Con riferimento alle prestazioni rese per la sino al maggio 2012 il dott. CP_3 R_ aveva dichiarato che la sua attività consisteva nell'effettuare i prelievi, previa identificazione dei pazienti a cura dell'ufficio, accettazione che curava anche l'apposizione delle etichette sulle provette. Le provette venivano ripartite tra il e il Dott. sino al 2007 R_ Persona_3
e, successivamente, tra il primo e la dottoressa (dipendente fino al mese di giugno del 2014). L'attività di refertazione avveniva sempre su carta intestata della società datrice di lavoro, mentre la consegna dei referti all'utenza avveniva a cura del personale dipendente dell'ufficio – accettazione, che provvedeva anche ad emettere fatture ed a riscuotere e quietanzare le stesse in nome e per conto della Controparte_3
Successivamente al maggio del 2012, a seguito della costituzione della " .," Controparte_5 ferma restando l'attività dei prelievi così come sopra descritta, in ossequio alle disposizioni 5
ricevute dal dott. , dalle ore 10,00 di ciascun giorno feriale, il dott. si Persona_2 R_ recava con la propria autovettura in Canicattì, trasportando nel laboratorio di via Regina Margherita le provette dei prelievi appena effettuati, al fine di procedere alle analisi di laboratorio, non prima di averle riunite a quelle del punto prelievo di Canicattì, salvo poi occuparsi della successiva redistribuzione con il personale a ciò preposto: , CP_6
, e . Controparte_1 Controparte_7 Controparte_8
Il dott. aveva anche dichiarato di aver usufruito di tre settimane di ferie, in occasione R_ del proprio matrimonio (dicembre 2013), preventivamente concordato con i dottori CP_1
e .
[...] Persona_2
Rilevava che, a fronte di tale periodo di mancate prestazioni lavorative (formalmente rese da un lavoratore autonomo) non si registrava alcuna decurtazione del compenso- retribuzione, come poteva agevolmente cogliersi dalla fattura emessa con riferimento a tale mese (il cui importo era superiore rispetto alle altre mensilità, essendo ricompresa la tredicesima mensilità.
Rilevava, altresì, che l'importo fatturato dal dott. prescindeva dalla qualità e dalla R_ quantità delle prestazioni rese, essendo il numero delle stesse indifferente ai fini della determinazione della misura del “compenso”. Ciò assumeva indubbia valenza, poiché era sintomatico dell'assenza di una forma di rischio, tipica dell'attività di lavoro avente carattere autonomo.
Le dichiarazioni rese dal dottore erano univoche e assolutamente concordanti nel descrivere un rapporto lavorativo connotato dai caratteri tipici della subordinazione.
Emergeva ex actis, infatti, che l'attività di accertamento condotta dagli ispettori non si era esaurita nell'acquisizione delle sole dichiarazioni del dipendente, comprendendo – altresì – le dichiarazioni rese dagli altri lavoratori.
In particolare, venivano in considerazione le seguenti dichiarazioni:
- il dott. aveva dichiarato di conoscere il dott. , avendolo visto Persona_5 Persona_1 prestare la propria attività di biologo nel laboratorio di analisi di , oggi Controparte_3 laboratorio di analisi con orario iniziale dei prelievi alle ore 6,30 e sino Controparte_2 ad orari pomeridiani ed in talune occasioni persino nella giornata di sabato;
- la dott.ssa aveva dichiarato di essere a conoscenza della circostanza che il dott. Persona_6
svolgeva le mansioni di direttore sanitario biologo e prelevatore, con un orario di lavoro R_ fissato dalle ore 6,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì (riferendo, peraltro, che le direttive di lavoro gli venivano impartite dal dott. ) Persona_2
e che, come il resto del personale dipendente, anche il dott. fruiva delle ferie nella R_ misura di circa 15 giorni l'anno (una settimana a Ferragosto e una settimana a Natale, ma non fruiva mai dei permessi retribuiti); 6
- il sig. aveva dichiarato di conoscere il dott. dal 01/09/2005, Parte_5 Persona_1 giorno iniziale di presenza nel laboratorio del dott. , precisando di averlo visto Controparte_3 sul luogo di lavoro, quasi giornalmente, verso le ore 6,15, allorché parcheggiava la propria autovettura prima di aprire il laboratorio di analisi e anche in orario pomeridiano.
Quanto alla posizione del dott. , costui aveva dichiarato di collaborare con il Parte_6 dott. , dal mese di luglio del 2013. La collaborazione consisteva nel compiere Persona_2 le operazioni di prelievo e di analisi come biologo per effettuare sia i prelievi venosi che qualunque tipo di analisi cliniche. In tal senso, aveva altresì dichiarato che i locali venivano aperti intorno alle ore 6,40 e l'attività di prelievo iniziava alle ore 7,00; i pazienti, dopo le operazioni di accettazione, entravano nella sala prelievi dove il dott. procedeva ad Pt_3 eseguire i prelievi, sulla base di quanto riportato sulle etichette dei flaconi forniti dalla accettazione stessa. Effettuati i prelievi, i relativi flaconi venivano trasportati dallo stesso dott.
, salvo le urgenze, in Canicattì. Detto trasporto avveniva intorno alle ore 10,00/10,30 di Pt_3 ogni mattina e dopo, costui eseguiva le analisi necessarie, presso il laboratorio di Canicattì e intorno alle ore 12,30/13,00 ritornava ad , con la propria vettura (targata DJ 484 YR) le Parte_1 cui spese di carburante gli venivano refuse in fattura, dal laboratorio.
Successivamente, nel pomeriggio, intorno alle ore 16,15, provvedeva a recapitare presso i locali di via Cicerone, i referti delle analisi effettuate nel laboratorio centrale di Canicattì e solo dopo avere consegnato i referti all'ufficio accettazione, intorno alle ore 17,00 il dott. Pt_3 lasciava i locali. Riferiva ancora che all'atto del suo arrivo (luglio del 2013) nel locale di via Cicerone, era presente il dott. che svolgeva le stesse mansioni che sarebbero Persona_1 state poi a lui affidate.
Il dichiarava di percepire un compenso pari ad euro 1300,00 mensili che, detratte le Pt_3 tasse, ammontavano al netto, ad euro 1.200,00 comprensive del rimborso carburante (anche in questo caso, la misura dell'importo era stata proposta dal dott. ). Persona_2
Parimenti a quanto dichiarato dal , anche il dott. aveva affermato di non aver R_ Pt_3 prestato alcuna attività lavorativa in occasione del proprio matrimonio (dal 25/26 agosto 2014 alla metà del mese di settembre), senza patire alcuna decurtazione del compenso mensile, previa comunicazione al dott. . Persona_2
Infine, il dott. aveva dichiarato di lavorare presso il laboratorio di Diagnostica Persona_7
Medica , dal settembre 2014, di essere titolare di partita IVA sin dal settembre del 2014, Per_2 di avere pattuito verbalmente le condizioni di lavoro con il dott. , senza avere Controparte_1 stipulato un contratto di lavoro per iscritto.
Inoltre aveva precisato che si occupava del funzionamento del "COBAS 6000" (analizzatore analitico dei sieri e delle urine) e che i prelievi nella struttura di Canicattì venivano effettuati dal sig. (infermiere), dal dott. , dal dott. e Persona_8 Controparte_1 Persona_9 all'occorrenza, anche dallo stesso dott. . Aveva precisato – altresì - che Persona_7 all'ufficio accettazione lavoravano i sigg. , il dott. e la dott.ssa Parte_7 Controparte_1
. Persona_10 7
L'attività svolta era così descritta: il dott. , dopo aver proceduto al prelievo, sulla base Per_7 di quanto indicato sulle etichette adesive riportanti la tipologia dell'analisi richiesta, lavorava le provette che venivano incubate unitamente e indifferentemente con quelle raccolte dagli altri citati operatori. Costui, di concerto con la dott.ssa procedeva alla lavorazione CP_7 inserendo i prelievi nel "COBAS 6000" e precisava che anche le provette dei prelievi ematici e delle urine provenienti dal laboratorio di seguivano il medesimo iter di lavorazione Parte_1 testè indicato ed erano accomunate alle provette raccolte in questo centro.
Specificava il lavoratore che i dati elaborati erano inseriti dallo stesso dott. , mediante Per_7 un software, in un computer tramite il quale si procedeva alla successiva stampa ed alla conseguente consegna, a cura della reception, al paziente. La stampa dei referti avveniva su carta intestata della . Parte_8
Per quanto concerneva la retribuzione, il dott. aveva dichiarato di percepire Persona_7 un compenso mensile di euro 1.500,00 che provvedeva a fatturare alla Parte_8
, precisando che nella terza e nella ultima fattura (antecedente al 25/03/2015) aveva Per_2 ricevuto euro 200,00 aggiuntivi, quale premio di produzione per l'attività svolta, e che solitamente la retribuzione mensile si attestava in misura non superiore a 1,500,00 euro, a prescindere dalla attività prestata.
Quanto all'orario di lavoro, il dott. aveva dichiarato di lavorare dalle ore 07,30 - 8,00 Per_7 alle ore 13,00 e alcuni pomeriggi (due volte a settimana dalle ore 16,00 alle ore 18,00), precisando di non essere in possesso delle chiavi dei locali e aveva sottolineato che, antecedentemente al settembre 2014 e fino al luglio del 2014, aveva prestato la propria attività lavorativa, in qualità di dipendente con contratto part-time, presso il laboratorio di analisi sito in Delia (CL) denominato "Laboratorio di analisi cliniche dott. ". Persona_11
Nella medesima ottica di completezza degli accertamenti condotti, gli agenti avevano acquisito la dichiarazione del sig. il quale aveva dichiarato di lavorare come Parte_7 dipendente presso il laboratorio di analisi cliniche del Dott. , dal mese di Persona_2 ottobre del 2004, con le mansioni di addetto alla segreteria;
l'orario di lavoro era fissato dalle ore 06,45 alle ore 15,00 e le mansioni riguardavano l'accettazione del paziente, la consegna di etichette adesive che venivano apposte sulle provette di prelievo e la successiva stampa dei referti, sottoposti alla firma del Dott. su carta intestata del Centro DIAMED Persona_2
), per la successiva consegna al paziente. Parte_8
Il sig. aveva dichiarato di conoscere il dott. per avere questi Parte_7 Persona_1 lavorato alla "DIAMED" sin dalla sua apertura.
Inoltre era stata sentita la dott.ssa nella qualità di dipendente della Controparte_7
dal marzo 2011, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con Parte_8 la qualifica di biologa.
Il suo lavoro consisteva nell'incubazione dei prelievi ematici effettuati dai colleghi dott. , Per_9
, La dottoressa aveva dichiarato di occuparsi anche di talune Controparte_1 Per_8 8
tipologie di analisi e di collaborare occasionalmente alla sistemazione delle provette e all'utilizzo della macchina cosiddetta "COBAS 6000" con il collega dott. (che dello Per_7 strumento anzidetto si occupava personalmente).
Con specifico riferimento allo svolgimento del lavoro, la dottoressa aveva dichiarato di prestare la propria attività dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00; avevaa precisato di conoscere il dott. , poiché suo collega, dedito al Persona_1 funzionamento di una macchina riservata a talune specifiche tipologie di analisi sulle provette provenienti sia dal Centro Medico Diagnostico di Canicattì, sia dal centro di . Parte_1
Orbene, alla luce di quanto ampiamente e diffusamente esposto, emergeva chiaramente ex actis che i dott.ri e non godevano di alcuna autonomia lavorativa, ma operavano R_ Pt_3 seguendo le direttive impartitegli dal dott. . Per_2
Nei contratti di lavoro, invero, mancavano le clausole contrattuali riguardanti l'autonomia, anche tecnica, di espletamento delle prestazioni rese dai collaboratori professionali operanti nelle strutture, concernenti:
a) la libera determinazione dei modi e tempi di svolgimento dell'incarico professionale, con particolare riguardo alla scelta degli orari e dei giorni lavorativi da concordarsi con il committente, compatibilmente con alcuni orari "fisiologicamente" obbligati o prestabiliti per accordi convenzionali;
b) la possibilità di farsi sostituire da altri professionisti, indipendentemente da ogni direttiva del committente;
c) la non obbligatorietà di fornire giustificazioni in caso di assenza ma, solamente, una semplice comunicazione dell'impedimento.
Alle già di per sé dirimenti osservazioni, andava aggiunto quanto era emerso dalla produzione documentale versata in atti, ossia che:
1) il datore di lavoro aveva coinvolto nei servizi e negli adempimenti loro affidati, anche sanitari alle sue dipendenze;
2) l'inserimento, con limiti e condizionamenti, dei succitati soggetti nella realtà operativa e funzionale complessa in cui espletavano il proprio servizio (supporto dell'organizzazione datoriale e cioè l'efficienza e la disponibilità sia dei mezzi tecnici sia del personale, appunto, di supporto, addetto cioè ad incombenze di assistenza tecnica e di natura burocratica, come quelle relative agli impegni ed ai rapporti con i clienti che finivano per incidere sul "risultato" costituito da analisi, prelievi, esami radiografici, ecc., nel senso che, ad esempio, tali prestazioni subivano variazioni per fatti riferibili al datore di lavoro, come contingenti situazioni di assenza di detto personale di supporto o d'inefficienza o non piena disponibilità dei mezzi tecnici); 9
3) gli atti cartacei che si riferivano a servizi definiti di natura libero professionale (diagnosi, referti, risultati di analisi ed esami, ecc.) si presentavano intestati e firmati dai medici della struttura;
4) non sussistente distinzione tra gli atti espletati dal personale presunto autonomo, rispetto al personale dipendente incaricato di svolgere analoghe o identiche mansioni;
5) totale assenza di rischio economico a carico dei presunti lavoratori autonomi.
Sulla scorta di quanto illustrato, appariva erronea e assolutamente assertiva la motivazione con la quale il giudice aveva accolto il ricorso avversario.
La sentenza presentava un percorso argomentativo eccessivamente sintetico, sommario e generico, nella parte in cui, laconicamente asseriva che accoglieva l'opposizione “per mancanza di una valida piattaforma dimostrativa in grado di sostenere la fondatezza della pretesa sanzionatoria fatta valere dall'opposto con l'ordinanza impugnata.".
Da ultimo, per completezza espositiva, andava evidenziato che, nel corso del giudizio, ai fini istruttori, era stato chiesto espressamente al Giudice adito, l'ammissione della prova testimoniale dei lavoratori, al dichiarato fine di confermare in dibattimento quanto dichiarato dagli stessi nel corso dell'acceso ispettivo.
Sebbene la richiesta non fosse stata accolta, essendo ritenuta la causa matura per la decisione, in maniera assolutamente contraddittoria ed incoerente, il Tribunale aveva motivato la decisione osservando che "Invero, le dichiarazioni raccolte al pubblico ufficiale. per poter assumere la dignità di piena prova devono essere confermate in corso di causa dai soggetti che le avevano rese, assumendo, invece, in mancanza della predetta conferma, il valore di semplici elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal Giudice. ... L'opposto è rimasto ulteriormente inerte rispetto a all'onere di provare la posizione lavorativa (professionale) del soggetto asseritamente "irregolare"
Appariva quantomeno revocabile in dubbio la correttezza e la congruità della motivazione citata, atteso che dopo aver rigettato la richiesta di prove testimoniali, il giudice di primo grado escludeva la valenza probatoria delle dichiarazioni raccolte nel corso del procedimento sanzionatorio, poiché se non erano confermate nel corso del dibattimento, assurgevano a semplici elementi soggetti alla valutazione del giudicante.
A tal riguardo, andava citato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che aveva chiarito come "L'affermazione di carenza di prove della sussistenza della violazione amministrativa è illogica in quanto non tiene conto dei fatti accertati direttamente dall' , delle dichiarazioni da esso raccolte dei nove lavoratori che ... e, ove Parte_1 non avesse ritenuto sufficienti detti elementi, perché non indica le ragioni per le quali non é stata ammessa la prova chiesta dalla Direzione provinciale." (Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 11530 17.05.2007). 10
Infine, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, relativamente all'efficacia probatoria degli atti predisposti dal pubblico ufficiale, osservava che il verbale unico di accertamento rivestiva un valore probatorio privilegiato, poiché, trattandosi di atto pubblico, ai sensi dell'art. 2700 c.c., faceva fede fino a querela di falso.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza ea conforme nell'affermare che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 07/11/2014, n. 23800). Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione aveva stabilito che perché venga attribuita efficacia di piena prova all'atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c. “il legislatore ha ritenuto necessario e sufficiente in tema di sanzioni amministrative(….) tipizzare il contenuto del verbale, prevedendo l'obbligo del pubblico ufficiale non soltanto di esporre il fatto in forma sommaria (cfr. per tutti art. 383, d.p.r. 16 dicembre 1992, o 495 ed all. VLI), ma anche di indicare in esso gli estremi precisi e dettagliati della violazione (cfr. art. 201, dpr. 30 aprile 1992, n. 285)”.
Nel caso di specie, il verbale unico di accertamento conteneva tutti gli elementi essenziali richiamati dalla giurisprudenza, essendo riscontrabile una adeguata ricostruzione del fatto nonché la corretta sussunzione del fatto alla fattispecie, con la conseguenza che quanto ivi accertato poteva essere messo in discussione solo con lo strumento specifico della querela di falso, e non poteva certamente degradare ad elemento di valutazione liberamente apprezzabile.
Infine evidenziava che l'Amministrazione nell'applicare la sanzione per cui è causa aveva operato nel pieno rispetto del principio di legalità che ne informava l'agire, osservando scrupolosamente le disposizioni contenute nella L. n. 689/81.
L'Amministrazione, in primo luogo, dopo aver accertato la violazione, aveva notificato il verbale unico di accertamento con gli estremi della violazione nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 14 della legge menzionata, ed aveva contestualmente ammesso controparte al pagamento in misura ridotta, come disposto dal successivo art. 16. Infine, non essendo stata fornita la prova dell'avvenuto pagamento in misura ridotta, in ottemperanza dell'obbligo imposto dall'art 17, era stata adottata l'ordinanza ingiunzione della cui legittimità si discorreva.
si costituiva in giudizio ed esponeva che correttamente il primo giudice aveva Controparte_1 escluso che la collaborazione interpartes poteva qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, con conseguente infondatezza delle domande volte alla corresponsione delle pretese differenze retributive, siccome basate su tale indimostrato presupposto. 11
Rilevava che gli Ispettori del lavoro avevano qualificato i rapporti de quibus quali rapporti di lavoro dipendente perché: “- … il datore di lavoro ha coinvolto nei servizi e negli accertamenti loro affidati, anche sanitari alle sue dipendenze;
- l'inserimento, con limiti e condizionamenti, dei succitati soggetti nella realtà operativa e funzionale complessa in cui espletano il proprio servizio (supporto dell'organizzazione datoriale e cioè l'efficienza e la disponibilità sia dei mezzi tecnici sia del personale, appunto, addetto cioè ad incombenze di assistenza tecnica e di natura burocratica, come quelle relative agli impegni ed ai rapporti con i clienti, finisce per incidere sul “risultato” costituito da analisi, prelievi, esami radiografici, ecc., nel senso che, ad esempio, tali prestazioni subiscono variazioni per fatti riferibili al datore di lavoro, come contingenti situazioni di assenza di detto personale di supporto o d'inefficienza o non piena disponibilità dei mezzi tecnici); - … gli atti cartacei che si riferiscono a servizi definiti di natura libero professionale (diagnosi, referti, risultati di analisi ed esami, ecc.) si presentano intestati e firmati dai medici della struttura;
- … alcunché differenzia gli atti espletati dal personale presunto autonomo da quello dipendente svolgente analoghe o identiche mansioni;
- totale mancanza di rischio economico”.
Le risultanze riportate (e la qualificazione operata) dagli Ispettori del lavoro nel detto verbale erano, tuttavia, erronee e prive di alcun ancoraggio fattuale e giuridico.
La Direzione Territoriale del Lavoro, invero, poteva contestare l'“illecito” o provvedere -seppur sia inammissibile- alla qualificazione del rapporto di lavoro esclusivamente sulla scorta di
“fatti” direttamente accertati, giammai sulla scorta di dichiarazioni fornite dal medesimo lavoratore che aveva presentato la richiesta d'intervento o del lavoratore presente in azienda;
infatti, diversamente opinando, si vulnererebbe sia il diritto del datore di lavoro, sia i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico in esito all'accertamento del rapporto di lavoro.
Nella specie, le dichiarazioni del lavoratore risultavano inconfutabilmente smentite dai documenti sottoscritti dal medesimo lavoratore e la legge, nel caso de quo, escludeva ogni presunzione di rapporto di lavoro subordinato.
Infatti sulla qualificazione del rapporto di lavoro del Dott. osservava che: R_
1) Il Dott. era un professionista iscritto all'Ordine Professionale dei Biologi (n°050749) R_ ed era titolare di partita iva;
2) La prestazione eseguita dal Dott. era, quantomeno, connotata da capacità tecnico- R_ pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze;
3) Il Dott. era titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte R_ il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.233.
Poichè era inibita ogni presunzione di lavoro subordinato, tra l'altro, in relazione alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiedeva l'iscrizione ad un albo professionale (art. 69 bis, D.lgs. 276/2003), mentre, ultra vires, era 12
esclusa ex lege la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente in esito alle prestazioni rese da soggetto titolare di partita iva, ove, come nella specie, la prestazione presentava i requisiti di cui alle superiori punti “2 e 3”.
Era di tutta evidenza, quindi, l'illegittimità dell'impugnata Ordinanza-ingiunzione (e dell'antecedente accertamento).
Il Dott. , secondo la sua prospettazione, aveva fornito la prestazione sia in favore della R_
sia nei confronti del Laboratorio di Analisi Cliniche Parte_9
Restivo Calogero & C. S.a.s.,onde tale riferita circostanza escludeva ex se la sussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato.
Il Dott. aveva fatto presente che la sua attività consisteva nell'effettuare i prelievi, R_ previa identificazione dei pazienti a cura dell'accettazione che curava anche l'apposizione delle etichette sulle provette” e che “la consegna dei referti all'utenza avveniva a cura del personale dipendente dell'accettazione che provvedeva anche ad emettere fatture ed a riscuotere e quietanzare le stesse in nome e per conto della (oggi Laboratorio CP_3
C. S.a.s.). Successivamente al maggio del 2012, dopo la costituzione della “ , Controparte_9 fermo restando l'attività dei prelievi così come sopra descritta “dalle ore 10,00 di ciascun giorno il si recava con la propria autovettura in Canicattì, trasportando nel laboratorio R_ di via Regina
Margherita le provette dei prelievi appena effettuati al fine di procedere alle analisi di laboratorio, non prima di averle accomunate con quelle del punto prelievo di Canicattì e della ridistribuzione con , , e , CP_6 Controparte_1 Controparte_7 Controparte_8 personale a ciò preposto .
Tali dichiarazioni non contenevano alcun riferimento fattuale all'orario di lavoro indicato dal Dr.
nella richiesta di intervento e ciò ad onta di quanto affermato dagli Ispettori;
l'asserita R_ effettuazione del detto orario, in ogni caso, era smentita dal medesimo professionista, il quale aveva dichiarato che effettuava i prelievi, a tutto concedere, sino alle ore 10,00.
Il Dott. , invero, svolgeva la prestazione senza alcun obbligo di orario ed in piena R_ autonomia, non era sottoposto ad alcun potere disciplinare e gerarchico, non era tenuto a giustificare le assenze.
Orbene, le superiori circostanze avrebbero dovuto indurre gli Ispettori procedenti ad astenersi dall'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, attesa la palese sussistenza di un rapporto di lavoro “libero professionale” (effettuazione di prelievi).
Il Dott. aveva dichiarato che le fatture riportavano un importo sempre uguale, mentre R_ gli Ispettori avevano affermato che “nei mesi di dicembre degli anni 2006 – 2007 – 2008 aveva fatturato un doppio importo (Euro 6000,00) a dimostrazione della corresponsione della 13° 13
mensilità; inoltre negli anni 2009 – 2010 – 2011 aveva emesso delle fatture nei mesi di giugno sempre di doppio importo (Euro 6000,00) a dimostrazione del ricevimento della 14° mensilità”.
Senonché il Verbale della DTL di Agrigento operava il riferimento soltanto ad alcuni anni e comunque evidenziava che: 1) non risultavano fatture di €.6.000,00 nei mesi indicati dall' ; 2) le modalità di pagamento, talvolta, non erano mensili (vedi fattura n. Parte_1
15/2006); 3) i compensi erano diversi di anno in anno e talvolta di mese in mese ed, ovviamente, le relative fatture riportavano un importo variabile.
Era evidente che l'importo delle fatture non poteva assurgere assolutamente a parametro di qualificazione del rapporto alla stregua delle congetture degli ispettori in relazione alla fantasiosa percezione della tredicesima mensilità.
Ogni ulteriore argomentazione era, pertanto, superflua.
In ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro del Dott. osservava che: Pt_3
1) Il Dott. era un libero professionista iscritto all'Ordine Professionale dei Biologi ed Pt_3 eratitolare di partita iva;
2) La prestazione eseguita dal Dott. era, quantomeno, connotata da capacità tecnico- Pt_3 pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze;
3) Il Dott. era titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte Pt_3 il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n.233.
Era inibita ogni presunzione di lavoro subordinato, tra l'altro, in relazione alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento imponeva l'iscrizione ad un albo professionale (art. 69 bis, D.lgs. 276/2003), mentre, a fortiori, era esclusa ex lege la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente in esito alle prestazioni rese da soggetto titolare di partita iva, ove, come nella specie, la prestazione presentava i requisiti indicati ai nn.2 e 3”.
Era di tutta evidenza, quindi, la illegittimità dell'impugnato accertamento.
Peraltro, l'accertamento si fondava sull'asserita dichiarazione del detto professionista e contraddetta dai documenti dal medesimo formati, giammai sulla scorta di fatti direttamente accertati.
L'obbligazione di pagamento di cui alla sanzione amministrativa in parola era estinta poiché la di era decaduta dal diritto ex art. 14 L.689/81; la Parte_2 Parte_1 notificazione della contestazione era, invero il 7.8.2015, cioè oltre il termine di 90 giorni statuito dal detto disposto normativo (art. 14 L. 689/81). 14
Sin dal 6.5.2015 la Direzione territoriale del lavoro aveva già acquisito sia la documentazione, sia le dichiarazioni dei lavoratori, onde l'accertamento a quella data era “compiuto”, stante che deve intendersi compiuto ad ogni effetto di legge quando si tratta di valutare i dati già acquisiti, ancorché caratterizzati da complessità sotto il profilo tecnico giuridico.
La Direzione territoriale del lavoro, a fortiori, aveva provveduto –seppur inammissibilmente- alle contestazioni sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori e l'accertamento era già stato
“compiuto” sin dal 6.5.2015.
L'importo della sanzione amministrativa ex art. 5 L. 4/1953, applicabile ratione temporis, calcolata dalla Direzione territoriale del lavoro di Agrigento, era assolutamente erronea.
L'art. 5 L. 4/1953, invero, prevedeva una sanzione amministrativa determinata nell'importo da lire cinquantamila a lire trecentomila (da €.25,82 a €.154,94).
Conseguiva che la sanzione minima da applicare, nella specie, era pari ad €.25,82 o, a tutto concedere, ad €.154,94, atteso che, secondo gli ispettori, trattandosi di violazione riguardante due
In via istruttoria chiedeva ammettersi occorrendo, e senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova, la prova per testi sulle circostanze di cui in epigrafe.
Produceva copia della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Bartolo Salone, emessa il 28.11.2019, n°1479/2019, con attestazione di conformità, copia della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, del 17.12.2019, n°1560/2019, emessa dal Giudice Dott.ssa Maria Cristina La Barbera, con attestazione di conformità.
All'odierna udienza del 16 aprile 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.
E' innanzitutto da premettere che il giudice di appello, in virtù dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza di appello e del principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione, in caso di nullità della sentenza per carenza o insufficienza della motivazione, deve decidere la causa nel merito ( Cass. n. 27516 del 30/12/2016 ).
La circostanza che, nella specie, la sentenza del primo giudice sia carente di motivazione è quindi irrilevante, dovendosi decidere la causa nel merito.
Assume l'appellante che dagli accertamenti svolti dai funzionati dell' è emerso che Parte_1 le prestazioni lavorative rese dal dott. e dal dott. sono state Persona_1 Parte_3 falsamente ricondotte nell'alveo di un rapporto di collaborazione, e che, a dispetto dell'inquadramento formale, i rapporti di lavoro erano – di fatto – caratterizzati dal vincolo della subordinazione.
Gli ispettori hanno tratto le predette considerazioni dalle dichiarazioni rese da dott. R_
in data 16/03/2015 il quale ha precisato di aver svolto l'attività lavorativa alle dipendenze
[...] del nel periodo di tempo compreso tra CP_2 Controparte_3 15
il 2/05/2005 e il 18/05/2014 e che, a decorrere dal maggio del 2012, le prestazioni sono state rese anche in favore della ditta "Diagnostica Restivo s.c.a.r.l.", avendo ricevuto dal dott. Per_2
la proposta contrattuale di potersi avvalere delle sue prestazioni di biologo sia per i
[...] prelievi effettuati in Canicattì, presso il Laboratorio di analisi del dott. Controparte_4 sia per quelli effettuati nel punto di prelievo di via Cicerone, ad (riconducibile alla Parte_1
oggi per quale era già in essere un rapporto di lavoro CP_3 Controparte_2 dipendente proseguito, comunque, sino al maggio del 2014).
Il dott. ha anche dichiarato di aver usufruito di tre settimane di ferie, in occasione del R_ proprio matrimonio (dicembre 2013), preventivamente concordato con i dottori CP_1
e .
[...] Persona_2
Afferma l' che l'importo fatturato dal dott. prescindeva dalla qualità e dalla Parte_1 R_ quantità delle prestazioni rese, essendo il numero delle stesse indifferente ai fini della determinazione della misura del “compenso”, e, conseguentemente, il rapporto lavorativo era connotato dai caratteri tipici della subordinazione.
Il dott. ha dichiarava di percepire un compenso pari ad euro 1300,00 mensili che, Pt_3 detratte le tasse, ammontavano al netto, ad euro 1.200,00 comprensive del rimborso carburante (anche in questo caso, la misura dell'importo era stata proposta dal dott. Per_2
).
[...]
Parimenti a quanto dichiarato dal , anche il dott. ha affermato di non aver R_ Pt_3 prestato alcuna attività lavorativa in occasione del proprio matrimonio (dal 25/26 agosto 2014 alla metà del mese di settembre), senza patire alcuna decurtazione del compenso mensile, previa comunicazione al dott. . Persona_2
Sulla scorta di tali dichiarazioni, nonché degli ulteriori accertamenti documentali e delle dichiarazioni rese dagli altri lavoratori alle dipendenze del , è stata resa l'ordinanza Per_2 impugnata per non avere consegnato il ai lavoratori dipendenti la busta paga. Per_2
E' da rilevare in proposito che in questo grado del giudizio l'appellante non ha riproposto la prova per testi chiesta in primo grado e non ammessa dal primo giudice diretta appunto a provare nel giudizio, a mezzo testi, l'esistenza del contestato rapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza che gli elementi probatori idonei a supportare l'ordinanza-ingiunzione impugnata sono costituiti dalle dichiarazioni rese dai lavoratori all' . Parte_1
L'appellato ha prodotto copia della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Bartolo Salone, emessa il 28.11.2019, n°1479/2019, con attestazione di conformità e copia della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, del 17.12.2019, n°1560/2019, emessa dal Giudice Dott.ssa Maria Cristina La Barbera, con attestazione di conformità.
Nella prima sentenza resa tra il Laboratorio di Analisi Cliniche Restivo Calogero & C. S.a.s. e l' è stato così disposto: 16
“ in accoglimento del ricorso , dichiara la natura autonoma del rapporto di lavoro intercorso tra la società ricorrente e per il periodo compreso tra l'1.1.2010 e il 4.2.2015 e, Controparte_11 quindi, non dovuto all'istituto resistente l'importo di euro 120.159,71 preteso a titolo di contributi e somme aggiuntive per il periodo prestato ” .
Il giudice ha esposto in motivazione che: dal complesso degli elementi probatori acquisiti nel corso del processo non si evinceva alcuna forma di concreto assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo della società ricorrente né con riferimento alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e alla gestione degli orari di lavoro né con riferimento alla giustificazione delle assenze (alla quale i lavoratori in questione non erano tenuti); circa la gestione degli orari di lavoro, i testimoni e hanno concordemente Per_8 Tes_1 messo in risalto come i dottori e fossero tenuti soltanto a presentarsi la mattina, R_ CP_12 nei giorni di apertura al pubblico del laboratorio di analisi, intorno alle ore 7,00 per eseguire i prelievi, quindi ad effettuare gli esami e restituire i referti, essendo liberi a quel punto di andare;
il tutto senza rigidi vincoli di orario, a differenza di quel che accadeva per i dipendenti della società; quanto riferito dai testimoni ha trovato altresì conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso dottore , il quale ha spiegato: "Quando ero un semplice collaboratore, nel 2013-2014 mi Pt_3 recavo al laboratorio la mattina tra le 7.30 e le 8 per fare i prelievi;
finiti i prelievi, verso le ore 9.30-10 mi recavo presso l'altro laboratorio di analisi che il dott. ha a Canicattì per Per_2 eseguire gli esami sui prelievi effettuati la mattina ad . Ultimati gli esami me ne andavo Parte_1 via;
non avevo un orario fisso, non appena finivo di esaminare i prelievi effettuati me ne andavo" (v. verbale d'udienza del 27.09.2018). Lo stesso testimone ha dichiarato: "Durante la giornata ero libero di allontanarmi dal luogo di lavoro, l'importante è che nell'arco della giornata effettuassi i prelievi e consegnassi i referti" .
Nella seconda sentenza resa tra e il e il Laboratorio di Analisi Cliniche Restivo Calogero R_
& C. S.a.s. e la è stato così disposto: Controparte_13
“ rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Laboratorio di Analisi Cliniche Restivo Calogero & C. S.a.s. e della delle spese legali Controparte_13 liquidate in complessivi E. 4.766,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese professionali in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta:
- pone le spese di C.T.U. separatamente liquidate, definitivamente a carico di . Persona_1
Il giudice ha esposto in motivazione che: dalle deposizioni dei testi escussi è risultata confermata la circostanza dello svolgimento da parte di di un'attività lavorativa in favore delle società resistenti, consistente Persona_1 17
nell'attività di prelievo ematico e nella successiva analisi e refertazione;
mentre, invece, non può dirsi raggiunta la prova in ordine alla effettiva sussistenza degli elementi tipici della subordinazione, incompatibili con la configurazione del rapporto come lavoro autonomo;
la teste ha riferito che "il doti. iniziava la sua giornata lavorativa con i prelievi, Per_8 R_ successivamente lavorava all'esame dei campioni prelevati e quando finiva il lavoro andava via, mentre noi della segreteria avevamo degli orari da contratto ben definiti, lui da professionista finiva il lavoro nell'arco della mattinata e andava via;
rientrava poi nel pomeriggio perché generalmente c'erano le cosiddette "frazionate" da eseguire, non ricordo l'orario preciso ma credo intorno alle 16.00, non ricordo però a che ora andava via, capitava che smontasse con noi della segreteria, capitava invece che smontasse prima" ; precisando, poi, che "l'attività di esame dei campioni poteva durare fino alle 12.00 o 12.30 o le 13.00 non c'era una durata prestabilita e al termine di tale attività il doti. andava via non essendo come noi R_ vincolato agli orari della segreteria"; la teste ha dichiarato "io mi recavo al lavoro alle 7.00 e generalmente Testimone_2 anche il dott. anche se poi lui entrava e usciva dal laboratorio durante il giorno", R_ riferendo, inoltre, che "il doti. a differenza di me, entrava e usciva liberamente, cioè era R_ un po' più libero negli orari e si allontanava per poi rientrare in altre ore del giorno, era un po' più libero di gestire il suo lavoro"; non risultano decisive, quanto alla ricostruzione delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, le dichiarazioni rese da collega di lavoro del ricorrente-che pur avendo Persona_6 confermato gli orari di svolgimento dell'attività lavorativa ha riferito che quando aveva R_ esigenza di allontanarsi "lo chiedeva al doti. Restivo o comunque avvisava il doti. Restivo" anche telefonicamente, precisando che non venivano fornite direttive per iscritto;
in ordine alle modalità di organizzazione del lavoro la teste ha, peraltro, riferito che "per quanto Per_8 riguarda la gestione del lavoro quotidiano connesso all'attività del laboratorio, per esempio di dovere ripetere qualche prelievo o condurre in qualche modo particolare qualche esame, provvedeva direttamente il doti. Virgone perché erano questioni scientifiche rientranti nelle sue competenze" ;riferendo, inoltre, che il ricorrente utilizzava i locali del laboratorio "perché lui faceva il nutrizionista ed è capitato che si appoggiasse al laboratorio per ricevere i propri clienti".
Si osserva in diritto che: il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, solo con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè in relazione alla provenienza del documento dallo stesso p.u. e delle dichiarazioni rese dalle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c., l'esperimento del rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede 18
privilegiata del documento (Cass. sez. un., 25 novembre 1992, n. 12545; 24 luglio 2009, n. 17355); le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori dell'autorità che espleta funzioni di vigilanza e controllo non hanno di per sè un valore probatorio precostituito ed il giudice non può porre il verbale a fondamento della decisione, considerandolo come fonte esclusiva del proprio convincimento e vanno, infatti, liberamente apprezzate dal giudice, nell'ambito di tutto il materiale raccolto, le circostanze che l'ispettore riferisce di avere appreso da dichiarazioni di terzi quali i lavoratori o che sono frutto di sue deduzioni (Cass. 23 giugno 2008, n. 17049; Cass.17 febbraio 2000, n. 17869);
il giudice civile, in mancanza di uno specifico divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa la sentenza adottata da un diverso giudice, e trarre da esse, senza esserne vincolato, elementi di giudizio, purché fornisca un'adeguata motivazione del loro utilizzo, procedendo a una diretta e autonoma valutazione delle stesse e dando conto di avere esaminato le censure proposte dalle parti (Cass. n. 20719 del 13/08/2018; Cass. n. 21115 del 31/10/2005 ;Cass. n. 4652 del 25/02/2011); nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi (Cass.n. 5277 del 07/03/2007); sia in giurisprudenza che in dottrina, è pacifico che con il contratto di lavoro subordinato il prestatore si obbliga a mettere a disposizione dell'imprenditore o altro datore la sua attività di lavoro e questi si obbliga a corrispondergli una retribuzione. La funzione che l'ordinamento assegna al negozio, dunque, cioè la causa del contratto di lavoro subordinato si identifica nello scambio tra la retribuzione e l'attività lavorativa subordinata. Il contratto di lavoro si configura, così, come un contratto oneroso di scambio, e più specificatamente un contratto a prestazioni corrispettive o sinallagmatico. L'oggetto del contratto di lavoro subordinato viene comunemente individuato nell'obbligazione di lavoro.
Il vincolo della subordinazione, elemento essenziale del contratto di lavoro subordinato, si rileva quando il lavoratore sia assoggettato alle direttive, ad un potere disciplinare, di controllo e di vigilanza, del datore di lavoro ( Cass.14530/2021; Cass.8883/2017; Cass.25224/2009; Cass.7260/2009; Cass.9812/2008; Cass.7966/2006; Cass.17549/2003; Cass.13380/2003; Cass. 1936/2000).
Orbene, nella specie, da quanto suesposto in fatto e in diritto, si rileva che non vi è prova sufficiente della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. 19
Invero le deposizioni testimoniali rese ai giudici nei procedimenti in precedenza citati – da presumere del tutto veritiere essendo state rese sotto il vincolo del giuramento innanzi al giudice -escludono categoricamente che, nella specie, possa ravvisarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il laboratorio di analisi e i lavoratori e , Per_2 R_ CP_12 non rilevandosi da esse la sussistenza di alcun vincolo di subordinazione tra il , titolare Per_2 del laboratorio di analisi, e i suddetti lavoratori, né la sussistenza dell'obbligo di rendere la prestazione lavorativa, né tantomeno la presenza di un rigido orario di lavoro o il divieto di assentarsi dal lavoro senza l'autorizzazione dello . Per_2
Le dichiarazioni rese all' dai lavoratori e non possono quindi ritenersi Parte_1 R_ CP_12 attendibili.
Peraltro dalle stesse fatture in atti emesse dal e dal , quali prestazioni sanitarie R_ CP_12 resa da lavoratore autonomo, si rileva che gli importi mensili indicati variano da mese in mese in modo sensibile e ciò induce ad escludere che detti importi costituiscano in realtà la retribuzione di una prestazione di lavoro subordinato il cui importo , di norma. non varia da un mese ad un altro in modo significativo.
In definitiva manca la prova che sia stata simulata tra il e i lavoratori e la Per_2 R_ CP_12 sussistenza di una pluralità di prestazioni di lavoro autonomo, quando in effetti intercorreva tra le parti un rapporto di lavoro dipendente.
Il proposto appello va pertanto rigettato, con assorbimento dei motivi di opposizione riproposti dal . Per_2
Tenuto conto della particolare complessità della fattispecie, appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto dall' nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza resa in data 23 /29 ottobre 2019, dal Controparte_1
Tribunale di Agrigento.
Compensa tra le parti le spese del grado del giudizio.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello il 2 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente