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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4485 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40899/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio iscritto al n. r.g. 40899/2024 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. PERCONTRA Parte_1 P.IVA_1
BENEDETTO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice in riassunzione - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. CICERO Controparte_1 P.IVA_2
PATRIZIA FRANCESCA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta in riassunzione -
Conclusioni di parte attrice piaccia all'Ill.mo Tribunale di NO, visto l'art. 384 co. 2 c.p.c., in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte con ordinanza n. 19657/2024, pubblicata il 17/07/2024, accertato e dichiarato che in entrambi i casi oggetto di giudizio ha dimostrato di aver identificato il Parte_1 prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, così giudicare:
- in via principale: rigettare l'appello proposto dalla nei confronti Controparte_1 della sentenza n. 4903/19 del Giudice di Pace di NO, con conseguente conferma, anche con pagina 1 di 5 eventuale diversa motivazione, della sentenza impugnata, con conseguente rigetto di ogni domanda attorea di cui all'atto introduttivo del procedimento;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si dovesse ravvisare colpa nella condotta dell'esponente in relazione ai fatti per cui è causa, accertato e dichiarato il Parte_1 concorso del fatto colposo e la preminente gravità della colpa della stessa parte appellante e/o la preminente importanza delle conseguenze derivatene, a mente dell'art. 1227, co. 1 mandare assolta la concludente, per l'intero o nella percentuale che sarà ritenuta di giustizia, dalle domande formulate dall'odierna appellante;
- condannarsi alla restituzione in favore delle di Controparte_1 Parte_1 quanto da quest'ultima pagatole in forza della provvisoria esecutività della sentenza cassata, con interessi ex art. 1284, IV comma cod. civ. e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali dei gradi di merito e di legittimità.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente appello, accertata la responsabilità dell'appellata per i fatti dedotti in giudizio, riformare integralmente la sentenza n. 4903/19, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di NO in persona del Giudice Dott.ssa Concettina La Greca in data 12/04/2019 e pubblicata in data 06/05/2019, non notificata, per l'effetto, condannare la Parte_1 al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Euro 4.944,40 oltre rivalutazione monetaria
[...]
e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Con restituzione delle somme pagate a ristoro delle spese legali di primo grado e vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Oggetto di causa è il pagamento di due assegni bancari di traenza e quietanza non trasferibili, n.
9101195551-06 di euro € 2.700,00 all'ordine di e n. 9101569727-03 di euro 2.440,40 Persona_1 all'ordine di emessi da BANCA SAI su mandato rispettivamente di Persona_2
e di compagnie poi fuse nella convenuta Gli Controparte_2 Parte_2 Controparte_1
assegni sono stati spediti per posta ordinaria ai beneficiari e negoziati presso sportelli di Parte_1
pagina 2 di 5 il primo assegno nel marzo 2006 presso l'ufficio di SS e l'altro nel novembre Pt_1 CP_3
2006 presso l'ufficio n. 14 di NO.
In relazione a tale negoziazione, il predetto assicuratore ha lamentato un danno, pari all'importo totale dei due assegni, dal momento che essi sono risultati pagati a persone diverse dagli effettivi beneficiari, ai quali le somme sono state nuovamente pagate. ha, perciò, convenuto in giudizio davanti al Giudice di pace di NO , CP_1 Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento del danno, pari ad euro 4.944,40, oltre accessori.
La domanda è stata rigettata con la sentenza n. 4903/2019. Il primo giudice, infatti, ha inquadrato la fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale ed ha ritenuto esente da colpa la condotta di
, dal momento che gli assegni non mostrano segni visibili di contraffazione e i beneficiari sono Pt_1
stati identificati sulla base di carte di identità in corso di validità e tessera sanitaria/fiscale.
2. Appello ha proposto appello avverso la citata decisione, accolto con la sentenza n. 7818/2020 di Pt_3
questo Tribunale.
Il giudice di appello ha, infatti, ritenuto che non abbia adempiuto alla sua obbligazione con la Pt_1
diligenza necessaria ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c. A tal fine ha evidenziato che i beneficiari sono stati identificati sulla base di un solo documento di identità, mentre fin dalla circolare del 7/5/2001 l'ABI ha consigliato l'utilizzo di due documenti per analoghe operazioni di negoziazione.
Ha specificato che nel caso di specie era esigibile un maggior grado di perizia in considerazione di circostanze peculiari e cioè del fatto che la negoziazione è avvenuta pressi gli uffici postali di SS de' Pecchi e di NO, mentre i presentatori risultavano residenti a [...]e a Parma, nonché del fatto che i conti di deposito sono stati aperti pochi giorni prima della negoziazione e su di essi non risultano effettuate altre operazioni.
3. Cassazione
A seguito di ricorso di , la Corte di cassazione con ordinanza n. 19657/2024 ha annullato, Parte_1
con rinvio, la sentenza di appello di questo Tribunale. La Suprema corte ha ritenuto sufficiente, per andare esente da responsabilità, il fatto che la negoziatrice abbia identificato il prenditore del titolo mediante un documento di identità non scaduto e privo di segni o indizi di falsità. A tal fine ha evidenziato che tale modalità di identificazione è prevista anche dalla legislazione antiriciclaggio per pagina 3 di 5 l'apertura dei rapporti, mentre la circolare ABI non ha alcuna portata precettiva.
L'ordinanza citata ha anche ritenuto un profilo di colpa dell'assicuratore, per aver spedito gli assegni a mezzo posta ordinaria. Tuttavia, si rileva che, una volta esclusa qualsiasi negligenza, e quindi, responsabilità in capo alla negoziatrice, non vi è luogo a valutare un eventuale concorso di colpa dell'assicuratore che ha spedito gli assegni: se la controparte contrattuale ha adempiuto correttamente all'obbligazione ed è esente da colpa, non ha senso discutere di un concorso di colpa dell'altro contraente, a carico del quale rimane l'intero danno.
4. Rinvio
A norma dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., “La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.” In questa sede, quindi, non è possibile rivalutare nel merito se Parte_1
abbia esattamente adempiuto alla sua obbligazione di natura contrattuale nei confronti dell'assicurazione. Sulla base della decisione della Corte deve ritenersi che abbia esattamente Pt_1
adempiuto a quella obbligazione (anche se per completezza si rileva che la Corte non si è confrontata con gli altri argomenti utilizzati dal Tribunale a sostegno della sua decisione e cioè la lontananza tra il luogo di negoziazione degli assegni e quello di residenza dei presentatori, la mancanza di altre operazioni sui conti e la loro apertura a ridosso del versamento degli assegni).
Ne deriva che nessuna responsabilità può gravare su e quindi la domanda risarcitoria svolta nei Pt_1
suoi confronti da è infondata, con la conseguenza che il suo appello alla sentenza del CP_1
Giudice di pace va rigettato.
La somma pagata da in forza della sentenza d'appello deve essere restituita, con gli interessi Pt_1 legali dal giorno del pagamento;
l'obbligazione è di valuta e quindi non vi è luogo per la richiesta rivalutazione monetaria.
5. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014 e succ. mod., esclusa la fase istruttoria, trattandosi di causa documentale.
Sussiste il requisito previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, per il pagamento di un ulteriore contributo unificato a carico di Controparte_1
pagina 4 di 5
Per questi motivi
il Tribunale di NO in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando in grado di appello, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4903/2019 del Giudice di pace Controparte_1
di NO, che conferma;
2) per l'effetto condanna a restituire in favore di la somma Controparte_1 Parte_1
pagata in forza della sentenza di appello cassata, oltre interessi legali dal giorno del pagamento;
3) condanna, altresì, a rimborsare in favore di le spese di Controparte_1 Parte_1
giudizio, che liquida per il primo giudizio di appello in € 1.701,00 per compensi ed euro 174,00 per spese esenti;
per il giudizio di Cassazione in euro 1.875,00 per compensi ed euro 223,00 per spese esenti;
per questo giudizio in euro 1.701,00 per compensi ed euro 174,00 per spese esenti;
sempre oltre
15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
4) sussiste il presupposto per il pagamento di un ulteriore contributo unificato a carico di CP_1
[...]
NO, 3 giugno 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio iscritto al n. r.g. 40899/2024 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. PERCONTRA Parte_1 P.IVA_1
BENEDETTO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice in riassunzione - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. CICERO Controparte_1 P.IVA_2
PATRIZIA FRANCESCA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta in riassunzione -
Conclusioni di parte attrice piaccia all'Ill.mo Tribunale di NO, visto l'art. 384 co. 2 c.p.c., in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte con ordinanza n. 19657/2024, pubblicata il 17/07/2024, accertato e dichiarato che in entrambi i casi oggetto di giudizio ha dimostrato di aver identificato il Parte_1 prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, così giudicare:
- in via principale: rigettare l'appello proposto dalla nei confronti Controparte_1 della sentenza n. 4903/19 del Giudice di Pace di NO, con conseguente conferma, anche con pagina 1 di 5 eventuale diversa motivazione, della sentenza impugnata, con conseguente rigetto di ogni domanda attorea di cui all'atto introduttivo del procedimento;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si dovesse ravvisare colpa nella condotta dell'esponente in relazione ai fatti per cui è causa, accertato e dichiarato il Parte_1 concorso del fatto colposo e la preminente gravità della colpa della stessa parte appellante e/o la preminente importanza delle conseguenze derivatene, a mente dell'art. 1227, co. 1 mandare assolta la concludente, per l'intero o nella percentuale che sarà ritenuta di giustizia, dalle domande formulate dall'odierna appellante;
- condannarsi alla restituzione in favore delle di Controparte_1 Parte_1 quanto da quest'ultima pagatole in forza della provvisoria esecutività della sentenza cassata, con interessi ex art. 1284, IV comma cod. civ. e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali dei gradi di merito e di legittimità.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente appello, accertata la responsabilità dell'appellata per i fatti dedotti in giudizio, riformare integralmente la sentenza n. 4903/19, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di NO in persona del Giudice Dott.ssa Concettina La Greca in data 12/04/2019 e pubblicata in data 06/05/2019, non notificata, per l'effetto, condannare la Parte_1 al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Euro 4.944,40 oltre rivalutazione monetaria
[...]
e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Con restituzione delle somme pagate a ristoro delle spese legali di primo grado e vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Oggetto di causa è il pagamento di due assegni bancari di traenza e quietanza non trasferibili, n.
9101195551-06 di euro € 2.700,00 all'ordine di e n. 9101569727-03 di euro 2.440,40 Persona_1 all'ordine di emessi da BANCA SAI su mandato rispettivamente di Persona_2
e di compagnie poi fuse nella convenuta Gli Controparte_2 Parte_2 Controparte_1
assegni sono stati spediti per posta ordinaria ai beneficiari e negoziati presso sportelli di Parte_1
pagina 2 di 5 il primo assegno nel marzo 2006 presso l'ufficio di SS e l'altro nel novembre Pt_1 CP_3
2006 presso l'ufficio n. 14 di NO.
In relazione a tale negoziazione, il predetto assicuratore ha lamentato un danno, pari all'importo totale dei due assegni, dal momento che essi sono risultati pagati a persone diverse dagli effettivi beneficiari, ai quali le somme sono state nuovamente pagate. ha, perciò, convenuto in giudizio davanti al Giudice di pace di NO , CP_1 Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento del danno, pari ad euro 4.944,40, oltre accessori.
La domanda è stata rigettata con la sentenza n. 4903/2019. Il primo giudice, infatti, ha inquadrato la fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale ed ha ritenuto esente da colpa la condotta di
, dal momento che gli assegni non mostrano segni visibili di contraffazione e i beneficiari sono Pt_1
stati identificati sulla base di carte di identità in corso di validità e tessera sanitaria/fiscale.
2. Appello ha proposto appello avverso la citata decisione, accolto con la sentenza n. 7818/2020 di Pt_3
questo Tribunale.
Il giudice di appello ha, infatti, ritenuto che non abbia adempiuto alla sua obbligazione con la Pt_1
diligenza necessaria ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c. A tal fine ha evidenziato che i beneficiari sono stati identificati sulla base di un solo documento di identità, mentre fin dalla circolare del 7/5/2001 l'ABI ha consigliato l'utilizzo di due documenti per analoghe operazioni di negoziazione.
Ha specificato che nel caso di specie era esigibile un maggior grado di perizia in considerazione di circostanze peculiari e cioè del fatto che la negoziazione è avvenuta pressi gli uffici postali di SS de' Pecchi e di NO, mentre i presentatori risultavano residenti a [...]e a Parma, nonché del fatto che i conti di deposito sono stati aperti pochi giorni prima della negoziazione e su di essi non risultano effettuate altre operazioni.
3. Cassazione
A seguito di ricorso di , la Corte di cassazione con ordinanza n. 19657/2024 ha annullato, Parte_1
con rinvio, la sentenza di appello di questo Tribunale. La Suprema corte ha ritenuto sufficiente, per andare esente da responsabilità, il fatto che la negoziatrice abbia identificato il prenditore del titolo mediante un documento di identità non scaduto e privo di segni o indizi di falsità. A tal fine ha evidenziato che tale modalità di identificazione è prevista anche dalla legislazione antiriciclaggio per pagina 3 di 5 l'apertura dei rapporti, mentre la circolare ABI non ha alcuna portata precettiva.
L'ordinanza citata ha anche ritenuto un profilo di colpa dell'assicuratore, per aver spedito gli assegni a mezzo posta ordinaria. Tuttavia, si rileva che, una volta esclusa qualsiasi negligenza, e quindi, responsabilità in capo alla negoziatrice, non vi è luogo a valutare un eventuale concorso di colpa dell'assicuratore che ha spedito gli assegni: se la controparte contrattuale ha adempiuto correttamente all'obbligazione ed è esente da colpa, non ha senso discutere di un concorso di colpa dell'altro contraente, a carico del quale rimane l'intero danno.
4. Rinvio
A norma dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., “La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.” In questa sede, quindi, non è possibile rivalutare nel merito se Parte_1
abbia esattamente adempiuto alla sua obbligazione di natura contrattuale nei confronti dell'assicurazione. Sulla base della decisione della Corte deve ritenersi che abbia esattamente Pt_1
adempiuto a quella obbligazione (anche se per completezza si rileva che la Corte non si è confrontata con gli altri argomenti utilizzati dal Tribunale a sostegno della sua decisione e cioè la lontananza tra il luogo di negoziazione degli assegni e quello di residenza dei presentatori, la mancanza di altre operazioni sui conti e la loro apertura a ridosso del versamento degli assegni).
Ne deriva che nessuna responsabilità può gravare su e quindi la domanda risarcitoria svolta nei Pt_1
suoi confronti da è infondata, con la conseguenza che il suo appello alla sentenza del CP_1
Giudice di pace va rigettato.
La somma pagata da in forza della sentenza d'appello deve essere restituita, con gli interessi Pt_1 legali dal giorno del pagamento;
l'obbligazione è di valuta e quindi non vi è luogo per la richiesta rivalutazione monetaria.
5. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014 e succ. mod., esclusa la fase istruttoria, trattandosi di causa documentale.
Sussiste il requisito previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, per il pagamento di un ulteriore contributo unificato a carico di Controparte_1
pagina 4 di 5
Per questi motivi
il Tribunale di NO in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando in grado di appello, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4903/2019 del Giudice di pace Controparte_1
di NO, che conferma;
2) per l'effetto condanna a restituire in favore di la somma Controparte_1 Parte_1
pagata in forza della sentenza di appello cassata, oltre interessi legali dal giorno del pagamento;
3) condanna, altresì, a rimborsare in favore di le spese di Controparte_1 Parte_1
giudizio, che liquida per il primo giudizio di appello in € 1.701,00 per compensi ed euro 174,00 per spese esenti;
per il giudizio di Cassazione in euro 1.875,00 per compensi ed euro 223,00 per spese esenti;
per questo giudizio in euro 1.701,00 per compensi ed euro 174,00 per spese esenti;
sempre oltre
15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
4) sussiste il presupposto per il pagamento di un ulteriore contributo unificato a carico di CP_1
[...]
NO, 3 giugno 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
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