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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 05/06/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Dossi Monica e domiciliato presso il suo studio in Rovereto (TN) Via Roma 2, giusta delega allegata al ricorso
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanazzi Ilaria e domiciliata presso il suo studio in Mori (TN) Via Marconi 2, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 05.09.2009 in
Rovereto (TN)
- preso atto che all'udienza del 05.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - ritenuto che con decreto di data 13.07.2023 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 17.12.2020 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 Controparte_1
trascritto al n. 44 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Rovereto per l'anno 2009 alle seguenti condizioni:
1) Le minori e Persona_1 Persona_2 [...]
sono affidate a entrami i genitori in via condivisa, con Persona_3
collocamento prevalente e residenza presso la madre.
2) Il padre ha il diritto-dovere di visita alle minori Parte_1
come segue: frequenterà le figlie a fine settimana alterni, dal giovedì all'uscita dalla scuola, sino al lunedì successivo nel quale le riporterà a scuola;
inoltre, nella settimana nella quale il padre non frequenterà le figlie nel fine settimana, potrà frequentarle dal mercoledì all'uscita da scuola al giovedì mattina, quando le riaccompagnerà a scuola.
pag. 2 di 4 I genitori trascorreranno con le figlie le vacanze di Natale e di Pasqua alternativamente, concordandole. I genitori potranno tenere con sé le figlie, concordandone modalità e tempi, nel periodo delle vacanze estive per almeno 15 giorni consecutivi, mentre per il residuo periodo si applicherà il regime ordinario.
3) Il padre verserà un contributo per il mantenimento Parte_1
ordinario di ciascuna figlia pari ad € 205,00 mensili (per complessivi €
615,00); detti importi, soggetti ad automatica rivalutazione ISTAT ex art. 337-ter, penultimo comma, c.c., andranno versati mediante bonifico sul conto corrente di entro il giorno quindici di ciascun Controparte_1
mese.
4) Le spese straordinarie necessarie per le minori sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e sono individuate e regolate secondo quanto stabilito dalle linee del C.N.F.. Dette spese, ove richiesto dalle predette linee guida, dovranno essere preventivamente concordate solo ove superiori a € 150,00.
La madre percepirà integralmente gli assegni e i Controparte_1
contributi previsti dalla legge a favore delle figlie, mentre le detrazioni fiscali seguiranno il riparto delle spese straordinarie.
5) Nulla in punto assegno divorzile al coniuge, essendo le parti economicamente autosufficienti.
6) Spese e competenze di causa interamente compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
pag. 3 di 4 pag. 4 di 4
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Dossi Monica e domiciliato presso il suo studio in Rovereto (TN) Via Roma 2, giusta delega allegata al ricorso
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanazzi Ilaria e domiciliata presso il suo studio in Mori (TN) Via Marconi 2, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 05.09.2009 in
Rovereto (TN)
- preso atto che all'udienza del 05.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - ritenuto che con decreto di data 13.07.2023 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 17.12.2020 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 Controparte_1
trascritto al n. 44 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Rovereto per l'anno 2009 alle seguenti condizioni:
1) Le minori e Persona_1 Persona_2 [...]
sono affidate a entrami i genitori in via condivisa, con Persona_3
collocamento prevalente e residenza presso la madre.
2) Il padre ha il diritto-dovere di visita alle minori Parte_1
come segue: frequenterà le figlie a fine settimana alterni, dal giovedì all'uscita dalla scuola, sino al lunedì successivo nel quale le riporterà a scuola;
inoltre, nella settimana nella quale il padre non frequenterà le figlie nel fine settimana, potrà frequentarle dal mercoledì all'uscita da scuola al giovedì mattina, quando le riaccompagnerà a scuola.
pag. 2 di 4 I genitori trascorreranno con le figlie le vacanze di Natale e di Pasqua alternativamente, concordandole. I genitori potranno tenere con sé le figlie, concordandone modalità e tempi, nel periodo delle vacanze estive per almeno 15 giorni consecutivi, mentre per il residuo periodo si applicherà il regime ordinario.
3) Il padre verserà un contributo per il mantenimento Parte_1
ordinario di ciascuna figlia pari ad € 205,00 mensili (per complessivi €
615,00); detti importi, soggetti ad automatica rivalutazione ISTAT ex art. 337-ter, penultimo comma, c.c., andranno versati mediante bonifico sul conto corrente di entro il giorno quindici di ciascun Controparte_1
mese.
4) Le spese straordinarie necessarie per le minori sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e sono individuate e regolate secondo quanto stabilito dalle linee del C.N.F.. Dette spese, ove richiesto dalle predette linee guida, dovranno essere preventivamente concordate solo ove superiori a € 150,00.
La madre percepirà integralmente gli assegni e i Controparte_1
contributi previsti dalla legge a favore delle figlie, mentre le detrazioni fiscali seguiranno il riparto delle spese straordinarie.
5) Nulla in punto assegno divorzile al coniuge, essendo le parti economicamente autosufficienti.
6) Spese e competenze di causa interamente compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
pag. 3 di 4 pag. 4 di 4
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio