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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 31/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Civile, composto dai GNi magistrati: dott. Riccardo Merluzzi - Presidente rel. dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice dott. Stefano Bergonzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 139/24 R.G. promossa con ricorso depositato il 21.02.2024
DA
nato il [...] a [...] e residente in Parte_1
Gorizia, via Campagnuzza n. 64, C.F. – rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Samo SANZIN del Foro di Gorizia con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Gorizia, via Diaz n.11, giusta delega allegata
- ricorrente -
CONTRO
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Fabiani n.20, C.F. C.F._2
- resistente contumace
- con l'intervento in causa del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili
Causa decisa sulle seguenti conclusioni: parte ricorrente: nel merito - contrariis reiectis:
a) emettersi sentenza che dichiari lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il
1 sig. nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
e la sig.ra nata il [...] a [...], C.F._1 Controparte_1
C.F. C.F._2
b) dichiararsi l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi e delle figlie Per_1
e ; Persona_2
c) disporsi a carico del sig. la corresponsione di un Parte_1
assegno di mantenimento mensile per il figlio di 240 euro da pagarsi alla sig.ra Per_3
entro il giorno 5 di ogni mese;
spese straordinarie per come da CP_1 Per_3 protocollo dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Sezione di Gorizia, da dividersi tra i genitori nella misura della metà cadauno.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 21.02.2024 il GN esponeva che: Pt_1
- i coniugi hanno contratto matrimonio il 11.05.1997 in Gorizia, trascritto nei registri Atti di Matrimonio dell'anno 1997, Parte 2, Serie A numero 19;
- dalla loro unione sono nate le figlie il 03.10.1999, maggiorenne ed Per_2
autosufficiente in quanto lavora a Gorizia quale guida turistica e risiede con la madre e il 28.01.2003, maggiorenne ed autosufficiente in quanto lavora quale commessa in Per_1
un supermercato e barista;
il figlio il 27.09.2008, minorenne non autosufficiente Per_3 in quanto frequenta il secondo anno dell'Istituto Tecnico ITI a Gorizia.
- il matrimonio non si rivelava felice, tanto che veniva dato corso alla separazione giudiziale, pronunciata con sentenza n. 211/19;
- nelle condizioni di separazione la casa coniugale veniva assegnata alla moglie e veniva altresì stabilito l'obbligo a carico del marito di corrispondere mensilmente l'importo di
220 euro per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- la OR è impiegata presso la Curia di Gorizia ed è quindi economicamente CP_1
autosufficiente; nelle more la stessa ha rilasciato l'alloggio coniugale assegnatole in sede di separazione, ove è andato a vivere il marito, mentre la moglie si è trasferita unitamente ai figli in un'abitazione sita in Gorizia, via Max Fabiani n.20.
2 Tanto premesso, il ricorrente chiedeva la pronuncia della sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio, dichiarando l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi e delle figlie e;
chiedeva altresì stabilirsi a carico di esso Per_1 Persona_2
ricorrente la corresponsione di un assegno di mantenimento mensile per il figlio Per_3
di 240 euro da pagarsi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alle metà CP_1
delle spese straordinarie, come da protocollo.
Il Presidente designava sé stesso quale relatore, fissava l'udienza per la comparizione delle parti e formulava gli ulteriori avvisi di legge.
All'udienza di prima comparizione, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva la OR , che veniva pertanto dichiarata contumace. CP_1
Alla medesima udienza veniva sentito il ricorrente, che illustrava la situazione familiare;
seguivano due ulteriori udienze, fissate al fine di favorire il raggiungimento di un accordo tra le parti sulle condizioni di divorzio.
Veniva quindi acquisita della documentazione in relazione ai redditi delle figlie e, infine, autorizzata la precisazione delle conclusioni e fissata nuova udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 473-bis. 22, ult. co., c.p.c.
Alla successiva udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
II) Rileva il Collegio che il quadro fattuale appare adeguatamente delineato.
In particolare, risulta comprovato che, dal matrimonio concordatario celebrato tra le parti a Gorizia in data 11.05.1997, sono nate le figlie e oggi entrambe Per_2 Per_1
maggiorenni, ed in data 27.09.2008 il figlio minorenne ed economicamente non Per_3
autosufficiente.
Successsivamente è stata pronunciata con sentenza n. 211/19 la separazione personale tra i coniugi, e da allora le parti non si sono riconciliate.
III) Tanto premesso, risulta fondata la domanda proposta dal GN . Pt_1
In particolare, risulta la sussistenza di tutti i presupposti, in fatto ed in diritto, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (e non di scioglimento, come richiesto), essendo decorso il termine previsto dall'art. 3 co. 3 n. 2 lett. b L. 898/1970, senza che vi sia stata alcuna riconciliazione tra le parti, né vi sia possibilità di una ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
3 Considerata l'autosufficienza economica dei coniugi e delle figlie e Per_1 Per_2
, non si ravvisano gli estremi per emettere provvedimenti riguardanti il
[...]
mantenimento delle stesse.
Quanto al contributo al mantenimento del figlio appare congruo fissare il Per_3 contributo al mantenimento nell'importo di € 280,00 mensili, tenuto conto delle capacità reddituali del GN , che negli ultimi tre anni ha conseguito un reddito lordo Pt_1 medio di circa € 30.000,00 annui, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, nel rispetto dei termini e modalità del Protocollo vigente presso questo Tribunale.
La necessità di una pronuncia giudiziale e la mancata resistenza in giudizio da parte della OR consentono di non addebitare alla resistente le spese del giudizio, CP_1
peraltro non espressamente richieste.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_1
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Gorizia in data 11.05.1997 tra , nato il [...] a [...], e Parte_1
, nata il [...] a [...], trascritto nei Registri dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Gorizia sub atto n. 19 Parte II serie A anno 1997, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) dispone a carico del la corresponsione di un assegno di mantenimento per Pt_1
il figlio di euro 280,00 mensili, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 Per_3 CP_1
di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, nel rispetto dei termini e modalità previsti nel protocollo vigente presso il Tribunale di Gorizia;
3) nulla a titolo di mantenimento tra i coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
4 4) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, 16.01.2025
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Civile, composto dai GNi magistrati: dott. Riccardo Merluzzi - Presidente rel. dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice dott. Stefano Bergonzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 139/24 R.G. promossa con ricorso depositato il 21.02.2024
DA
nato il [...] a [...] e residente in Parte_1
Gorizia, via Campagnuzza n. 64, C.F. – rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Samo SANZIN del Foro di Gorizia con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Gorizia, via Diaz n.11, giusta delega allegata
- ricorrente -
CONTRO
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Fabiani n.20, C.F. C.F._2
- resistente contumace
- con l'intervento in causa del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili
Causa decisa sulle seguenti conclusioni: parte ricorrente: nel merito - contrariis reiectis:
a) emettersi sentenza che dichiari lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il
1 sig. nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
e la sig.ra nata il [...] a [...], C.F._1 Controparte_1
C.F. C.F._2
b) dichiararsi l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi e delle figlie Per_1
e ; Persona_2
c) disporsi a carico del sig. la corresponsione di un Parte_1
assegno di mantenimento mensile per il figlio di 240 euro da pagarsi alla sig.ra Per_3
entro il giorno 5 di ogni mese;
spese straordinarie per come da CP_1 Per_3 protocollo dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Sezione di Gorizia, da dividersi tra i genitori nella misura della metà cadauno.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 21.02.2024 il GN esponeva che: Pt_1
- i coniugi hanno contratto matrimonio il 11.05.1997 in Gorizia, trascritto nei registri Atti di Matrimonio dell'anno 1997, Parte 2, Serie A numero 19;
- dalla loro unione sono nate le figlie il 03.10.1999, maggiorenne ed Per_2
autosufficiente in quanto lavora a Gorizia quale guida turistica e risiede con la madre e il 28.01.2003, maggiorenne ed autosufficiente in quanto lavora quale commessa in Per_1
un supermercato e barista;
il figlio il 27.09.2008, minorenne non autosufficiente Per_3 in quanto frequenta il secondo anno dell'Istituto Tecnico ITI a Gorizia.
- il matrimonio non si rivelava felice, tanto che veniva dato corso alla separazione giudiziale, pronunciata con sentenza n. 211/19;
- nelle condizioni di separazione la casa coniugale veniva assegnata alla moglie e veniva altresì stabilito l'obbligo a carico del marito di corrispondere mensilmente l'importo di
220 euro per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- la OR è impiegata presso la Curia di Gorizia ed è quindi economicamente CP_1
autosufficiente; nelle more la stessa ha rilasciato l'alloggio coniugale assegnatole in sede di separazione, ove è andato a vivere il marito, mentre la moglie si è trasferita unitamente ai figli in un'abitazione sita in Gorizia, via Max Fabiani n.20.
2 Tanto premesso, il ricorrente chiedeva la pronuncia della sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio, dichiarando l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi e delle figlie e;
chiedeva altresì stabilirsi a carico di esso Per_1 Persona_2
ricorrente la corresponsione di un assegno di mantenimento mensile per il figlio Per_3
di 240 euro da pagarsi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alle metà CP_1
delle spese straordinarie, come da protocollo.
Il Presidente designava sé stesso quale relatore, fissava l'udienza per la comparizione delle parti e formulava gli ulteriori avvisi di legge.
All'udienza di prima comparizione, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva la OR , che veniva pertanto dichiarata contumace. CP_1
Alla medesima udienza veniva sentito il ricorrente, che illustrava la situazione familiare;
seguivano due ulteriori udienze, fissate al fine di favorire il raggiungimento di un accordo tra le parti sulle condizioni di divorzio.
Veniva quindi acquisita della documentazione in relazione ai redditi delle figlie e, infine, autorizzata la precisazione delle conclusioni e fissata nuova udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 473-bis. 22, ult. co., c.p.c.
Alla successiva udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
II) Rileva il Collegio che il quadro fattuale appare adeguatamente delineato.
In particolare, risulta comprovato che, dal matrimonio concordatario celebrato tra le parti a Gorizia in data 11.05.1997, sono nate le figlie e oggi entrambe Per_2 Per_1
maggiorenni, ed in data 27.09.2008 il figlio minorenne ed economicamente non Per_3
autosufficiente.
Successsivamente è stata pronunciata con sentenza n. 211/19 la separazione personale tra i coniugi, e da allora le parti non si sono riconciliate.
III) Tanto premesso, risulta fondata la domanda proposta dal GN . Pt_1
In particolare, risulta la sussistenza di tutti i presupposti, in fatto ed in diritto, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (e non di scioglimento, come richiesto), essendo decorso il termine previsto dall'art. 3 co. 3 n. 2 lett. b L. 898/1970, senza che vi sia stata alcuna riconciliazione tra le parti, né vi sia possibilità di una ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
3 Considerata l'autosufficienza economica dei coniugi e delle figlie e Per_1 Per_2
, non si ravvisano gli estremi per emettere provvedimenti riguardanti il
[...]
mantenimento delle stesse.
Quanto al contributo al mantenimento del figlio appare congruo fissare il Per_3 contributo al mantenimento nell'importo di € 280,00 mensili, tenuto conto delle capacità reddituali del GN , che negli ultimi tre anni ha conseguito un reddito lordo Pt_1 medio di circa € 30.000,00 annui, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, nel rispetto dei termini e modalità del Protocollo vigente presso questo Tribunale.
La necessità di una pronuncia giudiziale e la mancata resistenza in giudizio da parte della OR consentono di non addebitare alla resistente le spese del giudizio, CP_1
peraltro non espressamente richieste.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_1
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Gorizia in data 11.05.1997 tra , nato il [...] a [...], e Parte_1
, nata il [...] a [...], trascritto nei Registri dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Gorizia sub atto n. 19 Parte II serie A anno 1997, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) dispone a carico del la corresponsione di un assegno di mantenimento per Pt_1
il figlio di euro 280,00 mensili, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 Per_3 CP_1
di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, nel rispetto dei termini e modalità previsti nel protocollo vigente presso il Tribunale di Gorizia;
3) nulla a titolo di mantenimento tra i coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
4 4) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, 16.01.2025
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
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