CA
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 3763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3763 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4480 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Salerno al Corso Vittorio Parte_1 C.F._1
Emanuele n. 14 presso l'avv. Massimo Oliva (c.f. , che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2 procura in atti allegata
Email_1
Appellante
E
(c.f. ), residente in [...] C.F._3
Battisti n. 12\c
Appellata contumace
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso riportandosi al ricorso come da note scritte in atti depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2023, proponeva tempestivamente appello avverso la Parte_1 sentenza non definitiva n. 2205, non notificata, emessa il 2.8.2023 dal Tribunale di Torre Annunziata, che nel giudizio di separazione dal medesimo intrapreso il 26.9.2016 nei confronti della coniuge , Controparte_1 con la quale aveva contratto matrimonio il 23.10.1999, unione dalla quale erano nati i figli il 24.6.2001, Per_1
il 15.4.2003, , il 28.7.2009, e il 19.7.2011, aveva pronunciato la separazione dei coniugi Per_2 Per_3 Per_4 con addebito al e posto a carico di quest'ultimo l'assegno mensile di euro 150,00 a titolo di Parte_1 mantenimento della moglie, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat dal 1.5.2024. Con separata e contestuale ordinanza aveva disposto la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di decadenza del dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie e ancora minori, all'affidamento Parte_1 Per_3 Per_4 di queste ultime ed ai provvedimenti economici riguardanti la prole. Aveva, inoltre, deciso in via definitiva, con la medesima sentenza, il giudizio, riunito a quello di separazione, concernente la domanda di restituzione, avanzata
1 dalla , delle somme pari al 50% degli importi concernenti gli investimenti effettuati in comunione nel CP_1 corso degli anni e delle somme giacenti sul conto cointestato, rigettando la domanda e condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Con un unico articolato motivo l'appellante si doleva della sola statuizione, prevista dalla sentenza non definitiva, concernente il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, in quanto frutto di una erronea valutazione del materiale probatorio in atti ed omessa considerazione di circostanze decisive al fine del decidere, oltre che emessa in assenza dei requisiti previsti dall'art. 156 c.c.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del capo della sentenza impugnato, che in parziale riforma di quest'ultima venisse accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda avanzata da parte della
[...]
di un assegno di mantenimento in suo favore ed in subordine che l'importo di quest'ultimo venisse ridotto, CP_1 con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da attribuire al procuratore anticipatario.
Benché ritualmente citata in giudizio, non si costituiva . Controparte_2
Disposto lo svolgimento del processo mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata in decisione.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata, che regolarmente citata in giudizio presso il procuratore che la rappresentata nel giudizio di primo grado non si è costituita.
Tanto premesso, il motivo di appello è fondato.
Il Tribunale di Torre Annunziata, per quanto qui interessa, dopo avere richiamato gli orientamenti elaborati dalla giurisprudenza in materia, rilevò che la resistente, odierna appellata, in sede di interrogatorio formale, aveva riferito di essere disoccupata, avendo in passato, nel periodo compreso fra il 2009 e 2011, lavorato per Avon con un guadagno compreso fra euro 50\200,00 mensili, mentre successivamente al matrimonio non aveva più svolto l'attività di estetista in precedenza espletata, in quanto si era dedicata alla crescita dei figli ed alla cura della suocera, precisando di non avere alcun centro estetico, né di avere mai lavorato a domicilio, ma solo in centri estetici senza contratto. Quanto al , evidenziò che l'uomo svolgeva l'attività lavorativa di autotrasportatore presso Parte_1
Autotrasporti CA.TI s.a.s. dal 25.10.2016, dopo essersi dimesso dal rapporto di lavoro con Controparte_3 per il quale percepiva annualmente un reddito netto di euro 20.680,88 ed una retribuzione mensile di euro
[...]
1.560,00, era proprietario di due autovetture e sosteneva per il fitto della casa euro 450,00 mensili, oltre ad euro
1.200,00 per le assicurazione auto e bollo di circolazione. Ritenne, sulla scorta di tali argomentazioni, adeguato porre a carico del un assegno di mantenimento mensile in favore della moglie di euro 150,00. Parte_1
Secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe tenuto presente la documentazione prodotta, segnatamente il telegramma del 12.8.2017 inviato dalla al marito nel quale ella comunicò di avere trasferito la residenza, CP_1 in uno ai figli, in San Donato Milanese, avendo accettato una proposta di lavoro presso a Controparte_4 tempo determinato con mansioni da svolgere presso l'aeroporto di Milano Linate, circostanza ribadita anche nella comparsa conclusionale del 29.12.2022, Inoltre, osserva ancora il , lo stesso giudice istruttore, Parte_1 nell'ordinanza emessa in corso di causa in data 27.7.2020, aveva dato atto che la si era trasferita a CP_1 seguito dell'assunzione presso la società di servizi Controparte_4
Evidenzia, altresì, di avere chiesto senza esito accertamenti patrimoniali attraverso al Guardia di Finanza nei confronti della coniuge e che in ogni caso ella attualmente gode di una capacità reddituale maggiore, ha un lavoro
2 stabile per il quale percepisce una retribuzione mensile di circa euro 1.300,00, l'assegno unico nella misura del 50%,
i bonus famiglia ed il contributo di mantenimento per i figli di euro 600,00, mentre la propria situazione patrimoniale è rimasta invariata. Nel presente giudizio ha poi prodotto una relazione investigativa relativa all'attività lavorativa che la moglie svolgerebbe in Como presso Sicuritalia Servizi Fiduciari soc. coop. dal 13.7.2022 con un reddito annuale di circa euro 13.000,00, nonché uno stralcio delle dichiarazioni rese il 3.7.2020 dall'appellata quale persona offesa nel procedimento penale a carico del marito (per i reati di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale, conclusosi in primo grado con sentenza di condanna, confermata in secondo grado ad eccezione delle lesioni per intervenuta prescrizione, cfr la documentazione in atti), dove ha dichiarato di lavorare in aeroporto a Linate e documentazione dell'Agenzia delle Entrate dalla quale risulterebbe essere titolare di alcuni rapporti finanziari con un istituto di credito e ed infine una dichiarazione dei redditi dell'anno 2019, dalla quale si CP_5 evincerebbe un reddito annuale dalla stessa percepito di euro 13.234,00.
Giova rammentare, in linea di diritto, che la separazione personale non fa venire meno il dovere di assistenza materiale fra i coniugi, permanendo il vincolo coniugale, sicchè “i redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere (tendenzialmente) il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, orientamento quest'ultimo condiviso da questa Corte e ribadito dalla Cassazione anche in recenti pronunce (sul punto cfr Cass.
n. 16809\2019; Cass. n. 12196\2017; sulla differenza fra assegno divorzile e di separazione e relativi parametri di riferimento cfr Cass. ordinanza n. 5605\2020; Cass. n. 17098\2019).
L'evoluzione giurisprudenziale, al contrario, ha manifestato in tempi più recenti un maggiore rigore per quanto concerne la ripartizione dell'onere della prova in materia, onerando il coniuge che richiede l'assegno di mantenimento di provare i presupposti dell'assegno stesso, vale a dire di trovarsi in una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta avanzata ed il tenore di vita endoconiugale, mentre è onere di chi eccepisce il ricorrere di fatti impeditivi all'accoglimento di tale richiesta fornire gli elementi probatori a riscontro di quanto dedotto (cfr Cass. n. 6886\2018 in motivazione).
Inoltre, ove risulti accertata in fatto la capacità di lavorare del coniuge richiedente (per età, titolo professionale qualificante, attività lavorativa svolta in precedenza), quale potenziale capacità di guadagno, sarà sempre quest'ultimo a dovere dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato del lavoro (cfr Cass.
24049\2021; Cass. n. 20866\2021; Cass. n. 789\2017).
Ed invero, pur volendo ritenere che la , all'epoca in cui ebbe inizio il giudizio di separazione, fosse CP_1 priva di occupazione (in ogni caso in sede presidenziale non fu previsto un assegno di mantenimento in favore della stessa, ma solo in favore dei figli all'epoca tutti minori), sebbene in costanza di convivenza matrimoniale avesse lavorato per un certo periodo (ella ha ammesso di avere lavorato per Avon nel periodo 2009\2011 con guadagni modesti) ed anteriormente al matrimonio come estetista presso centri di terzi senza un regolare contratto di lavoro (sul lavoro a domicilio in tale settore la prova non fu ammessa, cfr l'ordinanza in atti), dalla documentazione prodotta e dagli scritti difensivi, si evince che la donna, trasferitasi in San Donato Milanese unitamente ai quattro figli, successivamente alle violenze dalla stessa denunciate, ha lì trovato regolare occupazione, dapprima con contratto di lavoro a tempo determinato e successivamente – per quanto allegato e documentato in
3 questa sede dal - con un contratto a tempo indeterminato ed una retribuzione mensile di circa euro Parte_1
900,00\1.000,00, che può ritenersi adeguata anche tenuto conto del tenore di vita del nucleo familiare, che non pare fosse elevato (cfr Cass. n. 234\2025). La situazione patrimoniale complessiva del , infatti, è rimasta Parte_1 inalterata, potendo egli contare su un'entrata mensile per dodici mesi l'anno di circa euro 1.683,00 mensili per l'attività di autotrasportatore (cfr la documentazione fiscale relativa all'anno 2020 dove è indicato un reddito di euro 20.198,00), con la quale deve far fronte al pagamento del canone di locazione (euro 450,00 mensili), oltre che al contributo dovuto per il mantenimento dei figli, sicché la disparità reddituale non sembra essere significativa e tale da giustificare il riconoscimento dell'assegno di mantenimento invocato dall'appellata.
L'appello, quindi, deve essere accolto e in riforma parziale della sentenza impugnata, la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento proposta dalla deve essere rigettata. CP_1
In ordine alle spese processuali alcuna statuizione viene emessa quanto al giudizio di primo grado, non essendo state regolamentate trattandosi di sentenza non definitiva ed essendo la causa ancora pendente per la definizione delle restanti questioni, mentre le spese del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili stante la mancata costituzione e contestazione dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza non definitiva n. 2205 emessa Parte_1 Controparte_1 dal Tribunale di Torre Annunziata il 2.8.2023, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento proposta da Controparte_1
b) conferma nel resto la sentenza impugnata;
c) dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott. Antonio Di Marco)
4
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4480 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Salerno al Corso Vittorio Parte_1 C.F._1
Emanuele n. 14 presso l'avv. Massimo Oliva (c.f. , che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2 procura in atti allegata
Email_1
Appellante
E
(c.f. ), residente in [...] C.F._3
Battisti n. 12\c
Appellata contumace
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso riportandosi al ricorso come da note scritte in atti depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2023, proponeva tempestivamente appello avverso la Parte_1 sentenza non definitiva n. 2205, non notificata, emessa il 2.8.2023 dal Tribunale di Torre Annunziata, che nel giudizio di separazione dal medesimo intrapreso il 26.9.2016 nei confronti della coniuge , Controparte_1 con la quale aveva contratto matrimonio il 23.10.1999, unione dalla quale erano nati i figli il 24.6.2001, Per_1
il 15.4.2003, , il 28.7.2009, e il 19.7.2011, aveva pronunciato la separazione dei coniugi Per_2 Per_3 Per_4 con addebito al e posto a carico di quest'ultimo l'assegno mensile di euro 150,00 a titolo di Parte_1 mantenimento della moglie, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat dal 1.5.2024. Con separata e contestuale ordinanza aveva disposto la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di decadenza del dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie e ancora minori, all'affidamento Parte_1 Per_3 Per_4 di queste ultime ed ai provvedimenti economici riguardanti la prole. Aveva, inoltre, deciso in via definitiva, con la medesima sentenza, il giudizio, riunito a quello di separazione, concernente la domanda di restituzione, avanzata
1 dalla , delle somme pari al 50% degli importi concernenti gli investimenti effettuati in comunione nel CP_1 corso degli anni e delle somme giacenti sul conto cointestato, rigettando la domanda e condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Con un unico articolato motivo l'appellante si doleva della sola statuizione, prevista dalla sentenza non definitiva, concernente il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, in quanto frutto di una erronea valutazione del materiale probatorio in atti ed omessa considerazione di circostanze decisive al fine del decidere, oltre che emessa in assenza dei requisiti previsti dall'art. 156 c.c.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del capo della sentenza impugnato, che in parziale riforma di quest'ultima venisse accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda avanzata da parte della
[...]
di un assegno di mantenimento in suo favore ed in subordine che l'importo di quest'ultimo venisse ridotto, CP_1 con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da attribuire al procuratore anticipatario.
Benché ritualmente citata in giudizio, non si costituiva . Controparte_2
Disposto lo svolgimento del processo mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata in decisione.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata, che regolarmente citata in giudizio presso il procuratore che la rappresentata nel giudizio di primo grado non si è costituita.
Tanto premesso, il motivo di appello è fondato.
Il Tribunale di Torre Annunziata, per quanto qui interessa, dopo avere richiamato gli orientamenti elaborati dalla giurisprudenza in materia, rilevò che la resistente, odierna appellata, in sede di interrogatorio formale, aveva riferito di essere disoccupata, avendo in passato, nel periodo compreso fra il 2009 e 2011, lavorato per Avon con un guadagno compreso fra euro 50\200,00 mensili, mentre successivamente al matrimonio non aveva più svolto l'attività di estetista in precedenza espletata, in quanto si era dedicata alla crescita dei figli ed alla cura della suocera, precisando di non avere alcun centro estetico, né di avere mai lavorato a domicilio, ma solo in centri estetici senza contratto. Quanto al , evidenziò che l'uomo svolgeva l'attività lavorativa di autotrasportatore presso Parte_1
Autotrasporti CA.TI s.a.s. dal 25.10.2016, dopo essersi dimesso dal rapporto di lavoro con Controparte_3 per il quale percepiva annualmente un reddito netto di euro 20.680,88 ed una retribuzione mensile di euro
[...]
1.560,00, era proprietario di due autovetture e sosteneva per il fitto della casa euro 450,00 mensili, oltre ad euro
1.200,00 per le assicurazione auto e bollo di circolazione. Ritenne, sulla scorta di tali argomentazioni, adeguato porre a carico del un assegno di mantenimento mensile in favore della moglie di euro 150,00. Parte_1
Secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe tenuto presente la documentazione prodotta, segnatamente il telegramma del 12.8.2017 inviato dalla al marito nel quale ella comunicò di avere trasferito la residenza, CP_1 in uno ai figli, in San Donato Milanese, avendo accettato una proposta di lavoro presso a Controparte_4 tempo determinato con mansioni da svolgere presso l'aeroporto di Milano Linate, circostanza ribadita anche nella comparsa conclusionale del 29.12.2022, Inoltre, osserva ancora il , lo stesso giudice istruttore, Parte_1 nell'ordinanza emessa in corso di causa in data 27.7.2020, aveva dato atto che la si era trasferita a CP_1 seguito dell'assunzione presso la società di servizi Controparte_4
Evidenzia, altresì, di avere chiesto senza esito accertamenti patrimoniali attraverso al Guardia di Finanza nei confronti della coniuge e che in ogni caso ella attualmente gode di una capacità reddituale maggiore, ha un lavoro
2 stabile per il quale percepisce una retribuzione mensile di circa euro 1.300,00, l'assegno unico nella misura del 50%,
i bonus famiglia ed il contributo di mantenimento per i figli di euro 600,00, mentre la propria situazione patrimoniale è rimasta invariata. Nel presente giudizio ha poi prodotto una relazione investigativa relativa all'attività lavorativa che la moglie svolgerebbe in Como presso Sicuritalia Servizi Fiduciari soc. coop. dal 13.7.2022 con un reddito annuale di circa euro 13.000,00, nonché uno stralcio delle dichiarazioni rese il 3.7.2020 dall'appellata quale persona offesa nel procedimento penale a carico del marito (per i reati di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale, conclusosi in primo grado con sentenza di condanna, confermata in secondo grado ad eccezione delle lesioni per intervenuta prescrizione, cfr la documentazione in atti), dove ha dichiarato di lavorare in aeroporto a Linate e documentazione dell'Agenzia delle Entrate dalla quale risulterebbe essere titolare di alcuni rapporti finanziari con un istituto di credito e ed infine una dichiarazione dei redditi dell'anno 2019, dalla quale si CP_5 evincerebbe un reddito annuale dalla stessa percepito di euro 13.234,00.
Giova rammentare, in linea di diritto, che la separazione personale non fa venire meno il dovere di assistenza materiale fra i coniugi, permanendo il vincolo coniugale, sicchè “i redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere (tendenzialmente) il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, orientamento quest'ultimo condiviso da questa Corte e ribadito dalla Cassazione anche in recenti pronunce (sul punto cfr Cass.
n. 16809\2019; Cass. n. 12196\2017; sulla differenza fra assegno divorzile e di separazione e relativi parametri di riferimento cfr Cass. ordinanza n. 5605\2020; Cass. n. 17098\2019).
L'evoluzione giurisprudenziale, al contrario, ha manifestato in tempi più recenti un maggiore rigore per quanto concerne la ripartizione dell'onere della prova in materia, onerando il coniuge che richiede l'assegno di mantenimento di provare i presupposti dell'assegno stesso, vale a dire di trovarsi in una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta avanzata ed il tenore di vita endoconiugale, mentre è onere di chi eccepisce il ricorrere di fatti impeditivi all'accoglimento di tale richiesta fornire gli elementi probatori a riscontro di quanto dedotto (cfr Cass. n. 6886\2018 in motivazione).
Inoltre, ove risulti accertata in fatto la capacità di lavorare del coniuge richiedente (per età, titolo professionale qualificante, attività lavorativa svolta in precedenza), quale potenziale capacità di guadagno, sarà sempre quest'ultimo a dovere dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato del lavoro (cfr Cass.
24049\2021; Cass. n. 20866\2021; Cass. n. 789\2017).
Ed invero, pur volendo ritenere che la , all'epoca in cui ebbe inizio il giudizio di separazione, fosse CP_1 priva di occupazione (in ogni caso in sede presidenziale non fu previsto un assegno di mantenimento in favore della stessa, ma solo in favore dei figli all'epoca tutti minori), sebbene in costanza di convivenza matrimoniale avesse lavorato per un certo periodo (ella ha ammesso di avere lavorato per Avon nel periodo 2009\2011 con guadagni modesti) ed anteriormente al matrimonio come estetista presso centri di terzi senza un regolare contratto di lavoro (sul lavoro a domicilio in tale settore la prova non fu ammessa, cfr l'ordinanza in atti), dalla documentazione prodotta e dagli scritti difensivi, si evince che la donna, trasferitasi in San Donato Milanese unitamente ai quattro figli, successivamente alle violenze dalla stessa denunciate, ha lì trovato regolare occupazione, dapprima con contratto di lavoro a tempo determinato e successivamente – per quanto allegato e documentato in
3 questa sede dal - con un contratto a tempo indeterminato ed una retribuzione mensile di circa euro Parte_1
900,00\1.000,00, che può ritenersi adeguata anche tenuto conto del tenore di vita del nucleo familiare, che non pare fosse elevato (cfr Cass. n. 234\2025). La situazione patrimoniale complessiva del , infatti, è rimasta Parte_1 inalterata, potendo egli contare su un'entrata mensile per dodici mesi l'anno di circa euro 1.683,00 mensili per l'attività di autotrasportatore (cfr la documentazione fiscale relativa all'anno 2020 dove è indicato un reddito di euro 20.198,00), con la quale deve far fronte al pagamento del canone di locazione (euro 450,00 mensili), oltre che al contributo dovuto per il mantenimento dei figli, sicché la disparità reddituale non sembra essere significativa e tale da giustificare il riconoscimento dell'assegno di mantenimento invocato dall'appellata.
L'appello, quindi, deve essere accolto e in riforma parziale della sentenza impugnata, la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento proposta dalla deve essere rigettata. CP_1
In ordine alle spese processuali alcuna statuizione viene emessa quanto al giudizio di primo grado, non essendo state regolamentate trattandosi di sentenza non definitiva ed essendo la causa ancora pendente per la definizione delle restanti questioni, mentre le spese del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili stante la mancata costituzione e contestazione dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza non definitiva n. 2205 emessa Parte_1 Controparte_1 dal Tribunale di Torre Annunziata il 2.8.2023, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento proposta da Controparte_1
b) conferma nel resto la sentenza impugnata;
c) dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott. Antonio Di Marco)
4