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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/06/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4847/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Cimminiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 30 agosto 2024 da:
(c.f. ), assistito e difeso dall'Avv. Fabio SARDO Parte_1 C.F._1
e dall'Avv. Daniela PRINCIPATO, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. e p. iva , in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore;
(c.f. ), nato a [...] il 18 febbraio Parte_2 C.F._2
1946;
(c.f. ), assistito e difeso dall'Avv. Caterina Parte_3 C.F._3
MALAVENDA e dall'Avv. Davide MANCUSI, come da procura in atti;
RESISTENTI
OGGETTO: risarcimento dei danni
CONCLUSIONI: per come da ricorso introduttivo;
Parte_1
Per : come da verbale di udienza del 13 maggio 2025. Parte_3
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 30 agosto 2024 l'Avv. ha convenuto in giudizio Parte_1
e , chiedendo al Tribunale di Controparte_1 Parte_3 Parte_2 condannare gli stessi al risarcimento dei danni cagionati con la loro condotta, quantificati in complessivi € 12.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
In particolare, il ricorrente ha domandato il risarcimento dei danni conseguenti, nello specifico, alla diffusione a mezzo Twitter da parte di di un presunto articolo diffamatorio Parte_2 nei suoi confronti, scritto dal giornalista e pubblicato sul sito www.corriere.it, di Parte_3 titolarità di Controparte_1
A seguito di istanza di differimento depositata il 14 ottobre 2024 dalla difesa di Parte_1 il Giudice ha fissato l'udienza dell'11 dicembre 2024 per la comparizione delle parti, ordinando al ricorrente di notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza alle controparti entro il termine di almeno quaranta giorni liberi prima dell'udienza.
Regolarmente costituitosi in giudizio, ha chiesto in via preliminare di accertare Parte_3
e dichiarare il difetto di legittimazione a contraddire del resistente, essendo i danni lamentati dall'attore conseguenti alla sola divulgazione dell'articolo altrui da parte del convenuto Parte_2
, con una condotta pertanto a lui solo attribuibile, con conseguente dichiarazione di
[...] inammissibilità/infondatezza della domanda nei confronti di . Parte_3
Sempre in via preliminare e gradata ha domandato di accertare e dichiarare la Parte_3 prescrizione del diritto azionato, trattandosi di un articolo pubblicato sette anni e undici mesi prima della notifica del ricorso e condiviso da già dal giorno successivo, a Parte_2 fronte di un termine prescrizionale quinquennale. Nel merito il resistente ha quindi chiesto il rigetto di tutte le domande attoree siccome infondate e la condanna del ricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Con ordinanza adottata fuori udienza l'11 dicembre 2024 il Giudice ha rilevato l'assenza di documentazione in atti ovvero in udienza dell'avvenuta rinnovazione della notificazione nei confronti dei convenuti e dando atto che la Parte_3 Controparte_1 procuratrice del ricorrente si è riservata in udienza di depositare copia della notificazione effettuata tardivamente nei riguardi di , il quale ha rifiutato la ricezione del Parte_2 plico. Il Giudice ha pertanto assegnato a parte attrice termine fino al 18 dicembre 2024 per il deposito della documentazione relativa alla notificazione a , riservandosi di Parte_2 provvedere alla scadenza del predetto termine.
pagina 2 di 9 Con ordinanza dell'8 gennaio 2025, il Giudice ha rilevato che il termine di quaranta giorni concesso al ricorrente per provvedere alla rinnovazione della notificazione non era stato espressamente qualificato come perentorio e, pertanto, ha ordinato a parte ricorrente di provvedere alla rinnovazione della notifica degli atti introduttivi entro il termine perentorio del 18 febbraio
2025, fissando l'udienza a trattazione scritta dell'1 aprile 2025 per la verifica dell'integrità del contraddittorio e per l'ulteriore trattazione della causa.
Con note scritte depositate in data 31 marzo 2025 il convenuto ha precisato le Parte_3 proprie conclusioni, chiedendo in via preliminare di dichiarare l'estinzione del processo ex art. 307, comma 3, c.p.c. ovvero, in subordine, di dichiarare l'azione improcedibile per difetto di rituale mediazione obbligatoria;
parte ricorrente non ha provveduto al deposito delle note scritte per l'udienza cartolare del 1 aprile 2025.
Con ordinanza adottata fuori udienza il 14 aprile 2025 il Giudice, preso atto delle note scritte depositate dalla sola parte resistente , ha rilevato che parte ricorrente non ha Parte_3 provveduto alla rinnovazione della notifica entro il termine perentorio del 18 febbraio 2025 e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 13 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
All'udienza del 13 maggio 2025 il procuratore del convenuto si è riportato alle Parte_3 conclusioni in atti, mentre per le altre parti nessuno è comparso.
Il Giudice ha infine trattenuto la causa in decisione.
In via preliminare, si rileva che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è matura per la decisone. Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa, nonché dalle dichiarazioni delle parti in udienza, risulta adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Considerato in diritto
Il ricorrente ha domandato il risarcimento dei danni subiti a causa della Parte_1 ripubblicazione da parte di sul proprio account Twitter di un presunto articolo Parte_2 diffamatorio scritto dal convenuto e pubblicato dal convenuto Parte_3 [...] ul giornale online Corriere.it. Controparte_1
In particolare, a sostegno delle proprie tesi l'attore rappresenta che: - in data 12.11.2016 l'Avv. veniva arrestato per una presunta estorsione ai danni dell'Avv. Francesca Picone Parte_1
pagina 3 di 9 (doc. 7 attore); il GIP, in sede di convalida, poneva l'attore agli arresti domiciliari (doc. 8 attore);
- in data il Tribunale del Riesame annullava l'arresto in carcere per assoluta carenza di indizi (doc.
9 attore) e detto annullamento veniva confermato dalla Suprema Corte di Cassazione (doc. 42 attore); - in data 12.11.2016 il giornale “Corriere della Sera” pubblicava sul proprio sito online un articolo, a firma di , contenente diverse affermazioni diffamatorie nei confronti Parte_3 dell'odierno attore;
in particolare, nell'articolo veniva sostenuto che l'Avv. avrebbe Pt_1 minacciato dei magistrati e ciò avrebbe portato alla richiesta di perizie psichiatriche nei suoi confronti e di allontanamento da Agrigento;
in realtà, nessuna perizia sarebbe mai stata richiesta, mentre una richiesta, formulata nel 2015 dal Procuratore della Repubblica di Agrigento, di misura cautelare di divieto di dimora ad Agrigento, è stata rigettata sia dal G.I.P. che dal Tribunale del
Riesame (doc. 3 attore); l'articolo in oggetto sosteneva inoltre che il fosse stato arrestato Parte_3 nell'atto di intascare dall'Avv. a proprio favore, mentre sia dalla Controparte_2 denuncia dell'Avv. Picone stessa che dai provvedimenti di Polizia e Procura emergerebbe come detto denaro facesse parte di una transazione conclusa a favore di clienti dell'Avv. e non Pt_1 di una presunta estorsione come riportato nell'articolo; - l'omissione di dettagli rilevanti nell'articolo, ignoranti nonostante una nota stampa chiarificatori a trasmessa a tutti i giornali dall'Avv. già la sera stessa del 12.11.2016, avrebbe dunque portato alla diffamazione della Pt_1 figura dell'Arnone stesso, che si sostiene essere personalità pubblica di rilevanza nel contesto della storia pubblica e antimafia (doc. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 38, 40 e 45 attore); - con
Ordinanza n. 3514/2021 il Tribunale di Agrigento ha già ritenuto un articolo del giornale
“lasicilia.it”, avente contenuti medesimi all'articolo qui in oggetto, diffamatorio nei confronti dell'odierno ricorrente;
- (in data imprecisata e non documentata) ha condiviso Parte_2 sul proprio profilo Twitter l'articolo del giornalista già pubblicato dal Corriere Parte_3 della Sera (doc. 1 bis e 1 ter); - ricostruendo il contesto in cui questo articolo ha visto la luce, secondo l'attore sembrerebbe sussistere un comportamento del Procuratore Capo di Agrigento
Luigi Patronaggio volta ad “infangare , come emergerebbe anche dalla testimonianza del Pt_1
G.I.P. avanti al Tribunale di Caltanissetta (doc. 35 attore). Testimone_1
In ragione dei fatti sopra esposti ha quindi chiesto un risarcimento dei danni, Parte_1 subiti come conseguenza della condivisione dell'articolo in oggetto a mezzo Twitter da parte di quantificato in € 12.000,00, inclusa riparazione pecuniaria ex art. 12 L. Parte_2
47/1948, ovvero della maggiore o minore misura ritenuta di giustizia.
Il convenuto , unico costituitosi, ha contestato tutte le pretese avversarie, Parte_3 affermando che: - il post pubblicato da conteneva esclusivamente il titolo Parte_2
pagina 4 di 9 dell'articolo (privo di contenuti diffamatori) ed un link che rinviava all'articolo originale, per il quale era già stato chiamato a rispondere innanzi al Tribunale di Agrigento;
- Parte_3 relativamente al contenuto dell'articolo, l'arresto del 12.11.2016 e la convalida del G.I.P. del
16.11.2016 erano fatti veritieri;
solo 16 giorni dopo l'arresto, e non immediatamente, è intervenuto l'annullamento del provvedimento in sede di riesame;
- nell'articolo non si parla mai di un procedimento per minacce a carico del ricorrente, essendo infatti intenzione del giornalista riferirsi all'ipotesi esattamente opposta, ossia la denuncia proprio da parte del ricorrente contro un P.M. di Agrigento, accusato appunto di minacce ed altri reati;
- è stato Parte_1 effettivamente sottoposto a due consulenze di natura psichiatrica nel proc. pen. n. 528/2013
R.G.N.R. Mod. 13 (doc. 10 e 11 convenuto) ed il “profilo personologico” del ricorrente è stato richiamato anche da provvedimenti giudiziari, come un'ordinanza di misure alternative alla detenzione emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo il 23.01.2018 (doc.
14 convenuto); - relativamente alla richiesta di allontanamento da Agrigento, è l'attore stesso ad ammettere come questa sia effettivamente stata richiesta dal - essendo stato l'articolo CP_3 pubblicato nell'immediatezza degli eventi discussi, il convenuto non poteva disporre del verbale dell'arresto; inoltre, dalla Comunicazione della Notizia di Reato della Questura di Agrigento emerge che la persona offesa Avv. Picone sottolineasse proprio come il denaro corrisposto all'Avv. riguardasse “sopratutto l'impegno di riservatezza” a fronte di un concreto timore del Pt_1 clamore mediatico che l' stesso avrebbe potuto causare e che al momento dell'arresto non Pt_1 vi era modo per il giornalista di sapere che i soldi non fossero stati riscossi dall a titolo Pt_1 personale ma nell'ambito di una transazione a favore dei propri clienti.
SULLE POSIZIONI DI Controparte_1 Parte_2
Preliminarmente, si rileva quanto segue rispetto alle posizioni dei convenuti non costituiti
[...]
Controparte_1 Parte_2
Con ordinanza dell'8 gennaio 2025, il Giudice ha ordinato a parte attrice di provvedere alla rinnovazione della notifica degli atti introduttivi entro il termine perentorio del 18 febbraio 2025.
Parte attrice, tuttavia, non ha provveduto alla rinnovazione richiesta.
Ai sensi dell'art. 307, comma 3 e 4, c.p.c. “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre.
pagina 5 di 9 L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”. Contr Stante la mancata rinnovazione della notificazione nei confronti dei convenuti e Parte_2 deve pertanto dichiararsi l'estinzione del processo nei loro confronti.
SULLA POSIZIONE DI Parte_3
Le considerazioni appena esposte non possono essere estese al convenuto . Parte_3
Nonostante l'eccepita tardività della notifica nei suoi confronti, lo stesso si è infatti comunque costituito in giudizio il 28 novembre 2024. Come evidenzia Cass. Civ., Sez. VI, n. 3240/2018,
“Posto che lo scopo della notificazione degli atti di vocatio in ius è attuare il principio del contraddittorio, tale finalità può dirsi raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, comportamento che sana con effetto ex tunc qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa”.
Il resistente ha eccepito il mancato esperimento della condizione di procedibilità Parte_3 del tentativo obbligatorio di mediazione. Il ricorrente ha infatti proposto una mediazione ad
Agrigento convenendo e secondo il convenuto con Parte_3 Controparte_1
l'intento di rendere così procedibili tutte le successive cause relative alla pubblicazione dell'articolo in oggetto.
Questo Giudice, seppur a fronte degli orientamenti di segno contrario pure richiamati da parte resistente (v. doc. 16 e 17), ritiene che la mediazione sia stata validamente esperita ad Agrigento nei riguardi del resistente . Parte_3
E invero, il presente procedimento è immediata conseguenza del contenuto del suo articolo, il quale ha costituito proprio l'oggetto della mediazione originariamente azionata, la cui validità come condizione di procedibilità può dunque essere estesa all'odierna causa. In tale prospettiva, non rileva la pubblicazione del post da parte del convenuto posto che la responsabilità Parte_2 per la sua condotta non può in alcun modo essere ascritta a e che il link nel post Parte_3 rimandava proprio all'articolo che ha costituito oggetto della mediazione svolta ad Agrigento.
Ciò premesso, appare dirimente osservare che il diritto al risarcimento vantato dal ricorrente nei confronti di è prescritto. Parte_3
La pubblicazione dell'articolo, come detto, risale al 12 novembre 2016, mentre la pubblicazione da parte del è presumibilmente avvenuta il giorno successivo. Parte_2
La notifica del ricorso al convenuto è invece avvenuta oltre 7 anni dopo l'evento lesivo, non potendo valere, ai fini interruttivi, la pec, datata 12 novembre 2022 ed indirizzata all'indirizzo prodotta da parte ricorrente (doc. 44 attore), essendo Email_1
pagina 6 di 9 intervenuta oltre il termine prescrizionale di 5 anni.
Sulla medesima questione, proposta dall'avvocato nei confronti di un diverso convenuto Pt_1 sempre per aver questi condiviso sul proprio profilo Twitter l'articolo in oggetto, ha avuto modo di pronunciarsi anche il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2424/2024 pubblicata il 12/09/2024
(v. doc. 5 fasc. resistente), le cui motivazioni possono essere estese alla controversia in oggetto.
Inoltre, onde confutare ogni dubbio in merito, appare assolutamente verosimile ritenere che l'attore abbia avuto immediata contezza dell'articolo e dei suoi contenuti, posto che parte Contr ricorrente stessa afferma di aver trasmesso il giorno stesso a una nota stampa relativa agli eventi.
Il diritto azionato deve pertanto ritenersi prescritto.
In ogni caso, vale la pena precisare che, come il convenuto correttamente afferma, Parte_3 nessuna responsabilità può essere a lui attribuita per il danno lamentato, “relativamente alla esclusiva diffusione sul profilo Twitter dottor dell'articolo. La pubblicazione Parte_2 del post sul proprio profilo Twitter è infatti una condotta riconducibile al solo titolare del profilo, senza che possa essere configurata una responsabilità solidale in capo all'autore dell'articolo o alla testata giornalistica che lo abbia pubblicato.
Il resistente , peraltro, è già stato chiamato a rispondere proprio della Parte_3 pubblicazione dell'articolo innanzi al Tribunale di Agrigento (doc. 3 convenuto). Essendo il target dei possibili destinatari della diffamazione (ossia i soggetti abbonati al sito www.corriere.it) il medesimo della causa in cui il convenuto è già stato convenuto ad Agrigento, e non essendo pertanto individuabili ulteriori concrete conseguenze lesive conseguenti alla pubblicazione del post da parte del non è quindi possibile individuare una ennesima responsabilità in Parte_2 capo al giornalista.
LE SPESE DI LITE
In ragione del principio di soccombenza, devono essere poste a carico dell'Avv. Parte_1 le spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della causa da € 5.201 a € 26.000 e della bassa complessità delle questioni trattate, secondo i parametri medi vista per tutte le fasi (eccetto quella istruttoria non effettuata) in complessivi € 3.397,00, oltre oneri di legge.
Possono invece ritenersi irripetibili le spese per i due resistenti non costituitisi.
Sussistono inoltre i presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., atteso che parte ricorrente aveva già intrapreso un primo procedimento innanzi al Tribunale di
Bergamo con ricorso notificato agli odierni convenuti in data 17 aprile 2024 (doc. 1 convenuto) e pagina 7 di 9 detta causa è stata dichiarata estinta dal Tribunale a causa della mancata comparizione del ricorrente alle due udienze fissate in presenza delle parti (doc. 2). A seguito dell'estinzione del primo processo, l'odierno attore ha dunque depositato un secondo ricorso, con notifica inizialmente tardiva nei confronti dei convenuti e poi non rinnovata a seguito della concessione da parte del Giudice di un termine perentorio in tal senso.
Inoltre, parte ricorrente ha lamentato nel presente giudizio, così come in altri vari instaurati presso differenti Tribunali (doc. 6 convenuto), i danni subiti per successive condivisioni a mezzo Twitter Contr sempre del medesimo articolo. Giova ricordare che il sig. e erano già stati Parte_3 convenuti innanzi al Tribunale di Agrigento per la pubblicazione originaria dell'articolo, motivo per cui avrebbero potuto essere chiamati a rispondere in giudizio già in quella sede dei danni subiti proprio a causa della diffusione dell'articolo stesso.
Per tutto quanto qui affermato l'Avv. deve essere condannato ai sensi dell'art. 96, comma Pt_1
3, c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata in € 1.500,00 in favore del convenuto.
Infine, deve ritenersi applicabile la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia, secondo cui “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”, tenuto conto del danno subito dall'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo, a fronte della proposizione del ricorso de quo – peraltro, come detto sopra, già presentato e dichiarato estinto – e del comportamento processuale del ricorrente. Considerato il valore della controversia e le attività processuali effettuate, pare equo determinare in € 700 la somma da liquidare in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara l'estinzione del giudizio nei riguardi di Controparte_1 Parte_2
;
[...]
2. rigetta le domande di parte ricorrente nei riguardi di;
Parte_3
3. dispone che le spese del giudizio nei rapporti con e Controparte_1
restino a carico del ricorrente che le ha anticipate; Parte_2
pagina 8 di 9
4. condanna parte ricorrente a rimborsare al convenuto le spese di lite, che Parte_3 liquida in complessivi € 3.397,00, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5. condanna parte ricorrente al pagamento di complessivi € 1.500 in favore del convenuto ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; Parte_3
6. condanna parte attrice al pagamento di complessivi € 700 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, ult. comma, c.p.c.
Così deciso in Bergamo, il 12/06/2025
Il Giudice estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Cimminiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 30 agosto 2024 da:
(c.f. ), assistito e difeso dall'Avv. Fabio SARDO Parte_1 C.F._1
e dall'Avv. Daniela PRINCIPATO, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. e p. iva , in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore;
(c.f. ), nato a [...] il 18 febbraio Parte_2 C.F._2
1946;
(c.f. ), assistito e difeso dall'Avv. Caterina Parte_3 C.F._3
MALAVENDA e dall'Avv. Davide MANCUSI, come da procura in atti;
RESISTENTI
OGGETTO: risarcimento dei danni
CONCLUSIONI: per come da ricorso introduttivo;
Parte_1
Per : come da verbale di udienza del 13 maggio 2025. Parte_3
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 30 agosto 2024 l'Avv. ha convenuto in giudizio Parte_1
e , chiedendo al Tribunale di Controparte_1 Parte_3 Parte_2 condannare gli stessi al risarcimento dei danni cagionati con la loro condotta, quantificati in complessivi € 12.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
In particolare, il ricorrente ha domandato il risarcimento dei danni conseguenti, nello specifico, alla diffusione a mezzo Twitter da parte di di un presunto articolo diffamatorio Parte_2 nei suoi confronti, scritto dal giornalista e pubblicato sul sito www.corriere.it, di Parte_3 titolarità di Controparte_1
A seguito di istanza di differimento depositata il 14 ottobre 2024 dalla difesa di Parte_1 il Giudice ha fissato l'udienza dell'11 dicembre 2024 per la comparizione delle parti, ordinando al ricorrente di notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza alle controparti entro il termine di almeno quaranta giorni liberi prima dell'udienza.
Regolarmente costituitosi in giudizio, ha chiesto in via preliminare di accertare Parte_3
e dichiarare il difetto di legittimazione a contraddire del resistente, essendo i danni lamentati dall'attore conseguenti alla sola divulgazione dell'articolo altrui da parte del convenuto Parte_2
, con una condotta pertanto a lui solo attribuibile, con conseguente dichiarazione di
[...] inammissibilità/infondatezza della domanda nei confronti di . Parte_3
Sempre in via preliminare e gradata ha domandato di accertare e dichiarare la Parte_3 prescrizione del diritto azionato, trattandosi di un articolo pubblicato sette anni e undici mesi prima della notifica del ricorso e condiviso da già dal giorno successivo, a Parte_2 fronte di un termine prescrizionale quinquennale. Nel merito il resistente ha quindi chiesto il rigetto di tutte le domande attoree siccome infondate e la condanna del ricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Con ordinanza adottata fuori udienza l'11 dicembre 2024 il Giudice ha rilevato l'assenza di documentazione in atti ovvero in udienza dell'avvenuta rinnovazione della notificazione nei confronti dei convenuti e dando atto che la Parte_3 Controparte_1 procuratrice del ricorrente si è riservata in udienza di depositare copia della notificazione effettuata tardivamente nei riguardi di , il quale ha rifiutato la ricezione del Parte_2 plico. Il Giudice ha pertanto assegnato a parte attrice termine fino al 18 dicembre 2024 per il deposito della documentazione relativa alla notificazione a , riservandosi di Parte_2 provvedere alla scadenza del predetto termine.
pagina 2 di 9 Con ordinanza dell'8 gennaio 2025, il Giudice ha rilevato che il termine di quaranta giorni concesso al ricorrente per provvedere alla rinnovazione della notificazione non era stato espressamente qualificato come perentorio e, pertanto, ha ordinato a parte ricorrente di provvedere alla rinnovazione della notifica degli atti introduttivi entro il termine perentorio del 18 febbraio
2025, fissando l'udienza a trattazione scritta dell'1 aprile 2025 per la verifica dell'integrità del contraddittorio e per l'ulteriore trattazione della causa.
Con note scritte depositate in data 31 marzo 2025 il convenuto ha precisato le Parte_3 proprie conclusioni, chiedendo in via preliminare di dichiarare l'estinzione del processo ex art. 307, comma 3, c.p.c. ovvero, in subordine, di dichiarare l'azione improcedibile per difetto di rituale mediazione obbligatoria;
parte ricorrente non ha provveduto al deposito delle note scritte per l'udienza cartolare del 1 aprile 2025.
Con ordinanza adottata fuori udienza il 14 aprile 2025 il Giudice, preso atto delle note scritte depositate dalla sola parte resistente , ha rilevato che parte ricorrente non ha Parte_3 provveduto alla rinnovazione della notifica entro il termine perentorio del 18 febbraio 2025 e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 13 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
All'udienza del 13 maggio 2025 il procuratore del convenuto si è riportato alle Parte_3 conclusioni in atti, mentre per le altre parti nessuno è comparso.
Il Giudice ha infine trattenuto la causa in decisione.
In via preliminare, si rileva che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è matura per la decisone. Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa, nonché dalle dichiarazioni delle parti in udienza, risulta adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Considerato in diritto
Il ricorrente ha domandato il risarcimento dei danni subiti a causa della Parte_1 ripubblicazione da parte di sul proprio account Twitter di un presunto articolo Parte_2 diffamatorio scritto dal convenuto e pubblicato dal convenuto Parte_3 [...] ul giornale online Corriere.it. Controparte_1
In particolare, a sostegno delle proprie tesi l'attore rappresenta che: - in data 12.11.2016 l'Avv. veniva arrestato per una presunta estorsione ai danni dell'Avv. Francesca Picone Parte_1
pagina 3 di 9 (doc. 7 attore); il GIP, in sede di convalida, poneva l'attore agli arresti domiciliari (doc. 8 attore);
- in data il Tribunale del Riesame annullava l'arresto in carcere per assoluta carenza di indizi (doc.
9 attore) e detto annullamento veniva confermato dalla Suprema Corte di Cassazione (doc. 42 attore); - in data 12.11.2016 il giornale “Corriere della Sera” pubblicava sul proprio sito online un articolo, a firma di , contenente diverse affermazioni diffamatorie nei confronti Parte_3 dell'odierno attore;
in particolare, nell'articolo veniva sostenuto che l'Avv. avrebbe Pt_1 minacciato dei magistrati e ciò avrebbe portato alla richiesta di perizie psichiatriche nei suoi confronti e di allontanamento da Agrigento;
in realtà, nessuna perizia sarebbe mai stata richiesta, mentre una richiesta, formulata nel 2015 dal Procuratore della Repubblica di Agrigento, di misura cautelare di divieto di dimora ad Agrigento, è stata rigettata sia dal G.I.P. che dal Tribunale del
Riesame (doc. 3 attore); l'articolo in oggetto sosteneva inoltre che il fosse stato arrestato Parte_3 nell'atto di intascare dall'Avv. a proprio favore, mentre sia dalla Controparte_2 denuncia dell'Avv. Picone stessa che dai provvedimenti di Polizia e Procura emergerebbe come detto denaro facesse parte di una transazione conclusa a favore di clienti dell'Avv. e non Pt_1 di una presunta estorsione come riportato nell'articolo; - l'omissione di dettagli rilevanti nell'articolo, ignoranti nonostante una nota stampa chiarificatori a trasmessa a tutti i giornali dall'Avv. già la sera stessa del 12.11.2016, avrebbe dunque portato alla diffamazione della Pt_1 figura dell'Arnone stesso, che si sostiene essere personalità pubblica di rilevanza nel contesto della storia pubblica e antimafia (doc. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 38, 40 e 45 attore); - con
Ordinanza n. 3514/2021 il Tribunale di Agrigento ha già ritenuto un articolo del giornale
“lasicilia.it”, avente contenuti medesimi all'articolo qui in oggetto, diffamatorio nei confronti dell'odierno ricorrente;
- (in data imprecisata e non documentata) ha condiviso Parte_2 sul proprio profilo Twitter l'articolo del giornalista già pubblicato dal Corriere Parte_3 della Sera (doc. 1 bis e 1 ter); - ricostruendo il contesto in cui questo articolo ha visto la luce, secondo l'attore sembrerebbe sussistere un comportamento del Procuratore Capo di Agrigento
Luigi Patronaggio volta ad “infangare , come emergerebbe anche dalla testimonianza del Pt_1
G.I.P. avanti al Tribunale di Caltanissetta (doc. 35 attore). Testimone_1
In ragione dei fatti sopra esposti ha quindi chiesto un risarcimento dei danni, Parte_1 subiti come conseguenza della condivisione dell'articolo in oggetto a mezzo Twitter da parte di quantificato in € 12.000,00, inclusa riparazione pecuniaria ex art. 12 L. Parte_2
47/1948, ovvero della maggiore o minore misura ritenuta di giustizia.
Il convenuto , unico costituitosi, ha contestato tutte le pretese avversarie, Parte_3 affermando che: - il post pubblicato da conteneva esclusivamente il titolo Parte_2
pagina 4 di 9 dell'articolo (privo di contenuti diffamatori) ed un link che rinviava all'articolo originale, per il quale era già stato chiamato a rispondere innanzi al Tribunale di Agrigento;
- Parte_3 relativamente al contenuto dell'articolo, l'arresto del 12.11.2016 e la convalida del G.I.P. del
16.11.2016 erano fatti veritieri;
solo 16 giorni dopo l'arresto, e non immediatamente, è intervenuto l'annullamento del provvedimento in sede di riesame;
- nell'articolo non si parla mai di un procedimento per minacce a carico del ricorrente, essendo infatti intenzione del giornalista riferirsi all'ipotesi esattamente opposta, ossia la denuncia proprio da parte del ricorrente contro un P.M. di Agrigento, accusato appunto di minacce ed altri reati;
- è stato Parte_1 effettivamente sottoposto a due consulenze di natura psichiatrica nel proc. pen. n. 528/2013
R.G.N.R. Mod. 13 (doc. 10 e 11 convenuto) ed il “profilo personologico” del ricorrente è stato richiamato anche da provvedimenti giudiziari, come un'ordinanza di misure alternative alla detenzione emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo il 23.01.2018 (doc.
14 convenuto); - relativamente alla richiesta di allontanamento da Agrigento, è l'attore stesso ad ammettere come questa sia effettivamente stata richiesta dal - essendo stato l'articolo CP_3 pubblicato nell'immediatezza degli eventi discussi, il convenuto non poteva disporre del verbale dell'arresto; inoltre, dalla Comunicazione della Notizia di Reato della Questura di Agrigento emerge che la persona offesa Avv. Picone sottolineasse proprio come il denaro corrisposto all'Avv. riguardasse “sopratutto l'impegno di riservatezza” a fronte di un concreto timore del Pt_1 clamore mediatico che l' stesso avrebbe potuto causare e che al momento dell'arresto non Pt_1 vi era modo per il giornalista di sapere che i soldi non fossero stati riscossi dall a titolo Pt_1 personale ma nell'ambito di una transazione a favore dei propri clienti.
SULLE POSIZIONI DI Controparte_1 Parte_2
Preliminarmente, si rileva quanto segue rispetto alle posizioni dei convenuti non costituiti
[...]
Controparte_1 Parte_2
Con ordinanza dell'8 gennaio 2025, il Giudice ha ordinato a parte attrice di provvedere alla rinnovazione della notifica degli atti introduttivi entro il termine perentorio del 18 febbraio 2025.
Parte attrice, tuttavia, non ha provveduto alla rinnovazione richiesta.
Ai sensi dell'art. 307, comma 3 e 4, c.p.c. “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre.
pagina 5 di 9 L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”. Contr Stante la mancata rinnovazione della notificazione nei confronti dei convenuti e Parte_2 deve pertanto dichiararsi l'estinzione del processo nei loro confronti.
SULLA POSIZIONE DI Parte_3
Le considerazioni appena esposte non possono essere estese al convenuto . Parte_3
Nonostante l'eccepita tardività della notifica nei suoi confronti, lo stesso si è infatti comunque costituito in giudizio il 28 novembre 2024. Come evidenzia Cass. Civ., Sez. VI, n. 3240/2018,
“Posto che lo scopo della notificazione degli atti di vocatio in ius è attuare il principio del contraddittorio, tale finalità può dirsi raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, comportamento che sana con effetto ex tunc qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa”.
Il resistente ha eccepito il mancato esperimento della condizione di procedibilità Parte_3 del tentativo obbligatorio di mediazione. Il ricorrente ha infatti proposto una mediazione ad
Agrigento convenendo e secondo il convenuto con Parte_3 Controparte_1
l'intento di rendere così procedibili tutte le successive cause relative alla pubblicazione dell'articolo in oggetto.
Questo Giudice, seppur a fronte degli orientamenti di segno contrario pure richiamati da parte resistente (v. doc. 16 e 17), ritiene che la mediazione sia stata validamente esperita ad Agrigento nei riguardi del resistente . Parte_3
E invero, il presente procedimento è immediata conseguenza del contenuto del suo articolo, il quale ha costituito proprio l'oggetto della mediazione originariamente azionata, la cui validità come condizione di procedibilità può dunque essere estesa all'odierna causa. In tale prospettiva, non rileva la pubblicazione del post da parte del convenuto posto che la responsabilità Parte_2 per la sua condotta non può in alcun modo essere ascritta a e che il link nel post Parte_3 rimandava proprio all'articolo che ha costituito oggetto della mediazione svolta ad Agrigento.
Ciò premesso, appare dirimente osservare che il diritto al risarcimento vantato dal ricorrente nei confronti di è prescritto. Parte_3
La pubblicazione dell'articolo, come detto, risale al 12 novembre 2016, mentre la pubblicazione da parte del è presumibilmente avvenuta il giorno successivo. Parte_2
La notifica del ricorso al convenuto è invece avvenuta oltre 7 anni dopo l'evento lesivo, non potendo valere, ai fini interruttivi, la pec, datata 12 novembre 2022 ed indirizzata all'indirizzo prodotta da parte ricorrente (doc. 44 attore), essendo Email_1
pagina 6 di 9 intervenuta oltre il termine prescrizionale di 5 anni.
Sulla medesima questione, proposta dall'avvocato nei confronti di un diverso convenuto Pt_1 sempre per aver questi condiviso sul proprio profilo Twitter l'articolo in oggetto, ha avuto modo di pronunciarsi anche il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2424/2024 pubblicata il 12/09/2024
(v. doc. 5 fasc. resistente), le cui motivazioni possono essere estese alla controversia in oggetto.
Inoltre, onde confutare ogni dubbio in merito, appare assolutamente verosimile ritenere che l'attore abbia avuto immediata contezza dell'articolo e dei suoi contenuti, posto che parte Contr ricorrente stessa afferma di aver trasmesso il giorno stesso a una nota stampa relativa agli eventi.
Il diritto azionato deve pertanto ritenersi prescritto.
In ogni caso, vale la pena precisare che, come il convenuto correttamente afferma, Parte_3 nessuna responsabilità può essere a lui attribuita per il danno lamentato, “relativamente alla esclusiva diffusione sul profilo Twitter dottor dell'articolo. La pubblicazione Parte_2 del post sul proprio profilo Twitter è infatti una condotta riconducibile al solo titolare del profilo, senza che possa essere configurata una responsabilità solidale in capo all'autore dell'articolo o alla testata giornalistica che lo abbia pubblicato.
Il resistente , peraltro, è già stato chiamato a rispondere proprio della Parte_3 pubblicazione dell'articolo innanzi al Tribunale di Agrigento (doc. 3 convenuto). Essendo il target dei possibili destinatari della diffamazione (ossia i soggetti abbonati al sito www.corriere.it) il medesimo della causa in cui il convenuto è già stato convenuto ad Agrigento, e non essendo pertanto individuabili ulteriori concrete conseguenze lesive conseguenti alla pubblicazione del post da parte del non è quindi possibile individuare una ennesima responsabilità in Parte_2 capo al giornalista.
LE SPESE DI LITE
In ragione del principio di soccombenza, devono essere poste a carico dell'Avv. Parte_1 le spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della causa da € 5.201 a € 26.000 e della bassa complessità delle questioni trattate, secondo i parametri medi vista per tutte le fasi (eccetto quella istruttoria non effettuata) in complessivi € 3.397,00, oltre oneri di legge.
Possono invece ritenersi irripetibili le spese per i due resistenti non costituitisi.
Sussistono inoltre i presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., atteso che parte ricorrente aveva già intrapreso un primo procedimento innanzi al Tribunale di
Bergamo con ricorso notificato agli odierni convenuti in data 17 aprile 2024 (doc. 1 convenuto) e pagina 7 di 9 detta causa è stata dichiarata estinta dal Tribunale a causa della mancata comparizione del ricorrente alle due udienze fissate in presenza delle parti (doc. 2). A seguito dell'estinzione del primo processo, l'odierno attore ha dunque depositato un secondo ricorso, con notifica inizialmente tardiva nei confronti dei convenuti e poi non rinnovata a seguito della concessione da parte del Giudice di un termine perentorio in tal senso.
Inoltre, parte ricorrente ha lamentato nel presente giudizio, così come in altri vari instaurati presso differenti Tribunali (doc. 6 convenuto), i danni subiti per successive condivisioni a mezzo Twitter Contr sempre del medesimo articolo. Giova ricordare che il sig. e erano già stati Parte_3 convenuti innanzi al Tribunale di Agrigento per la pubblicazione originaria dell'articolo, motivo per cui avrebbero potuto essere chiamati a rispondere in giudizio già in quella sede dei danni subiti proprio a causa della diffusione dell'articolo stesso.
Per tutto quanto qui affermato l'Avv. deve essere condannato ai sensi dell'art. 96, comma Pt_1
3, c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata in € 1.500,00 in favore del convenuto.
Infine, deve ritenersi applicabile la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia, secondo cui “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”, tenuto conto del danno subito dall'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo, a fronte della proposizione del ricorso de quo – peraltro, come detto sopra, già presentato e dichiarato estinto – e del comportamento processuale del ricorrente. Considerato il valore della controversia e le attività processuali effettuate, pare equo determinare in € 700 la somma da liquidare in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara l'estinzione del giudizio nei riguardi di Controparte_1 Parte_2
;
[...]
2. rigetta le domande di parte ricorrente nei riguardi di;
Parte_3
3. dispone che le spese del giudizio nei rapporti con e Controparte_1
restino a carico del ricorrente che le ha anticipate; Parte_2
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4. condanna parte ricorrente a rimborsare al convenuto le spese di lite, che Parte_3 liquida in complessivi € 3.397,00, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5. condanna parte ricorrente al pagamento di complessivi € 1.500 in favore del convenuto ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; Parte_3
6. condanna parte attrice al pagamento di complessivi € 700 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, ult. comma, c.p.c.
Così deciso in Bergamo, il 12/06/2025
Il Giudice estensore
Raffaella Cimminiello
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