Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2553/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2553/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOSCHETTI Parte_1 C.F._1
CHIARA ed elettivamente domiciliato in Santarcangelo di R. (RN), Via P. Borsellino, n. 22, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PASQUARELLA MARIALUISA PATRIZIA ed elettivamente domiciliata in Rimini (RN), Via M.
Tonti, n. 16, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato ad [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], contraevano matrimonio CP_1
concordatario in data 15/04/2012 a VERUCCHIO, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune, anno 2012, n.3, parte II, Serie A.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto del Tribunale di Rimini in data 09/01/2020.
Con ricorso depositato in data 03/10/2024, chiedeva la pronuncia della Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Si costituiva in giudizio , rappresentando la pendenza di altro Controparte_1
analogo giudizio da lei introdotto, di cui chiedeva la riunione, non si opponeva alla domanda di divorzio ma formulava condizioni difformi da quelle della controparte (cfr. atti di causa).
Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza del 16/01/2025 il Giudice delegato per la trattazione del procedimento disponeva preliminarmente la riunione dei procedimenti e, stante la richiesta di rinvio per la pendenza di trattative formulata dalle parti, rinviava all'udienza del
19/03/2025.
Con istanza depositata in data 12/03/2025, le parti rappresentavano il raggiungimento di un accordo sulle condizioni di divorzio e all'udienza del 19/03/2025 insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte come concordate tra le parti;
il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
*** La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Verucchio (RN) in data
15/04/2012 deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto del Tribunale di Rimini reso in data 09/01/2020 e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni e dalle rispettive allegazione delle parti. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Rileva inoltre il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dai coniugi, conformi all'interesse dei figli e non contrarie all'ordine pubblico, come di seguito ritrascritte:
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
Per_ 2) i figli (nato il [...]) e (nato il [...]) saranno affidati ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione e residenza presso la madre;
3) Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig. a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo al mantenimento dei figli, mediante bonifico bancario sul conte corrente intestato alla stessa, l'importo di €.463,00 (quattrocentosessantatre/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, lasciando che la stessa continui a percepire la totalità dell'assegno unico, costituente per la quota di competenza del Sig.
integrazione all'assegno di mantenimento da questo versato;
Pt_1
4) Le parti concordano di partecipare alle spese straordinarie, così come individuate dal
Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia, sottoscritto nell'ambito dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna, nella misura del
50% ciascuno, con conguaglio in favore del coniuge che le ha anticipate alla fine di ogni mese e previa esibizione di idonea documentazione contabile e previo accordo;
5) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti per cui provvederanno autonomamente al rispettivo mantenimento: il Sig. svolge l'attività di maitre Parte_1 presso l'Hotel Continental di Rimini, mentre la Sig. svolge l'attività di Controparte_1
segretaria presso il centro di assistenza caldaie Tecnoconfort di Viserba;
6) con riferimento all'esercizio del diritto di visita dei figli da parte del Sig. le parti Pt_1
concordano che il padre potrà incontrare i figli almeno due pomeriggi a settimana, dalle ore 16:00 fino a dopo cena, concordando con la madre settimanalmente i giorni sulla base dei propri turni lavorativi e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. In relazione al proprio giorno libero settimanale, il Sig. , in uno dei due giorni di cui sopra, si impegna a Pt_1 tenere i figli con sé fino alla mattina seguente, allorquando li riaccompagnerà a scuola;
i genitori potranno, di comune accordo ed in base alle eventuali necessità dei figli o delle rispettive famiglie ed impegni lavorativi, modificare il calendario di visita sopra indicato, nel rispetto dei principi dell'alternanza e della bigenitorialità, come per legge;
7) Durante le festività Natalizie, comprendenti alternativamente il giorno di Natale o quello di
Capodanno, il Sig. potrà tenere i figli con sé per un periodo consecutivo di quattro giorni, Pt_1
da stabilirsi previo accordo con la madre. Durante le festività Pasquali i figli staranno con i genitori secondo il principio dell'alternanza, previo accordo tra i coniugi;
durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per 15 giorni consecutivi, durante il mese di luglio o agosto, in periodo da concordarsi entro il giorno 30 giugno;
8) i coniugi si danno reciprocamente il consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio ed al loro rinnovo, con riferimento ai figli minori, per motivi turistici o di svago, nonché per l'iscrizione dei minori nel passaporto di entrambi i genitori;
9) i genitori dichiarano che non sono pendenti altri procedimenti concernenti i figli minori;
10) le parti dichiarano di aver definito ogni altra questione economica, anche relativa ai rapporti di dare/avere tra le stesse e di non aver null'altro a che pretendere per nessuna ragione o causa, anche solo connessa con il presente procedimento;
11) le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.”
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15/04/2012 a
VERUCCHIO (RN) tra , nato ad [...] il [...], e Parte_1
nata a [...], il [...], trascritto nei Controparte_1
Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2012, n. 3, parte II, Serie A, alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERUCCHIO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi