Ordinanza cautelare 21 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00442/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00739/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 739 del 2024, proposto da
AZ. AGR. OR GIANFRANCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in BR, via S. Caterina, 6;
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita;
per l'annullamento
- della nota dell’ADER n. 24450/3953 di data 3 giugno 2024, con la quale è stata disposta iscrizione di ipoteca ex art. 77 del DPR 29 settembre 1973 n. 602 presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di BR a garanzia di quanto dovuto a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, per un importo complessivo pari a € 471.163,83, sulla base della cartella di pagamento n. 022 2020 71801295 59000, notificata il 10 dicembre 2018;
- della nota dell’ADER n. 022 2023 14600001 44005, fascicolo n. 2023/3133, di data 7 giugno 2024, con la quale è stata comunicata l’avvenuta iscrizione ipotecaria;
- della cartella di pagamento n. 022 2020 71801295 59000, notificata il 10 dicembre 2018;
- del ruolo richiamato nella suddetta cartella di pagamento;
- degli atti presupposti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AG - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ader Agenzia delle Entrate Riscossione e di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale BR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa OS CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente azienda agricola SO AN, produttrice di latte vaccino e come tale assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015 agisce per l’annullamento della nota di iscrizione di ipoteca n. 24450/3953 del 03 giugno 2024 e della relativa comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria documento n. 02220231460000144005 fascicolo n. 2023/3133 emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossioni, Agente della Riscossione per la Provincia di Bresca, notificata in data 26 giugno 2024 relativa all’iscrizione di ipoteca legale sugli immobili ivi indicati per un debito del complessivo importo di euro 471.163,83, a titolo di prelievi latte, capitale e interessi, sulle consegne delle annate casearie 2003/04, 2005/06 e 2007/08, , nonché a titolo di spese per procedure.
2. Nel ricorso introduttivo sono formulate plurime censure, che possono essere sintetizzate nei punti seguenti:
i) illegittimità dell’iscrizione per violazione dell’art. 77 comma 2 bis d.p.r. 602/1973;
ii) illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione in ordine alla determinazione dell’importo dovuto, dovendo lo stesso essere ridotto in ragione delle compensazioni con gli aiuti PAC ai sensi dell’art. 8-ter, co. 5, D.L. n. 5 del 2009;
iii) eccesso di potere - violazione del principio del giudicato – annullamento atto impugnato -violazione del giudicato esterno;
iv) eccezione di decadenza per violazione dell’art. 25 Dpr n. 602/73 – eccezione di prescrizione ex art. 73 par. 1 del Reg. CEE n. 796/04, in ogni caso ex art. 3 c. 1 Reg. UE n. 2988/95 - in subordine eccezione di prescrizione ordinaria;
v) illegittima intimazione degli interessi, eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e la carenza di motivazione negli atti impugnati; – violazione di legge – Art. 3 L. 241/1990, Art. 24 Cost. – carenza di motivazione - illegittimità della richiesta degli interessi di mora e degli oneri di riscossione – violazione dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) – in subordine prescrizione degli interessi;
vi) illegittimità propria e derivata per illegittimità comunitaria derivata degli atti di compensazione nazionale presupposti alle imputazioni di prelievo supplementare indicate negli atti impugnati per incompatibilità del meccanismo di rimborso del prelievo - violazione dell’obbligo di disapplicazione degli atti in contrasto con il diritto eurounitario – violazione dell’art. 11 e dell’art.117 Cost.- violazione del principio di effettività, enunciato nell’art. 10 del Trattato CE – violazione del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone la reiezione depositando relazione esplicativa e documentazione finalizzata a ricostruire il contenzioso proposto dall’azienda agricola ricorrente nei confronti degli atti di accertamento o di intimazione del prelievo supplementare per le campagne oggetto del presente ricorso.
4. All’esito dell’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso va in parte respinto e in parte accolto per le motivazioni di seguito indicate.
6. Venendo all’esame del primo motivo di ricorso, con cui è contestata l’illegittimità dell’iscrizione per violazione dell’art. 77 comma 2 bis d.p.r. 602/1973, ovvero per la mancata notifica al contribuente del preavviso di iscrizione ipotecaria, esso è da ritenersi infondato.
Occorre rilevare come, l’Amministrazione resistente ha dato prova della circostanza che, contrariamente a quanto dedotto, in data 28 giugno 2023 (cfr. all. 29 alla Relazione AGEA), è stata regolarmente notificata al produttore la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per mezzo della quale lo stesso veniva invitato a versare l’importo dovuto entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione, con l’avviso che in mancanza, si sarebbe proceduto, ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis, del D.P.R. n. 602 del 29/9/1973, ad iscrivere ipoteca, per un importo pari al doppio del debito, sulla quota dei diritti relativi al bene/i rinvenuto/i in sede di accesso agli uffici preposti, ex articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112.
Ancor prima, inoltre, il concessionario per la riscossione ha sollecitato il pagamento del debito anche mediante la notifica rispettivamente dell’intimazione n. 02220219000246589000 e n. 02220239001924502000 (cfr. all.ti 08 e 10 depositati da AGEA), quali atti presupposti.
Com’è noto la comunicazione preventiva prevista all’art. 77 comma 2 bis DPR 602/1973 assolve la precipua ed esclusiva funzione di porre il debitore in condizione di esercitare il diritto di difesa, contestando le somme pretese e/o la misura preannunciata, o di saldare il dovuto.
Ne consegue che la funzione del preavviso è portata a compimento nel momento in cui, in esito al pervenimento del preavviso stesso nella sfera di conoscibilità del destinatario, quest’ultimo è messo in condizione di operare consapevolmente le proprie scelte ossia di pagare il dovuto e evitare la cautela oppure di difendersi (e presentare memorie/proporre impugnazione giudiziale) o, ancora, di rimanere inerte, senza che il successivo inutile decorso temporale possa mettere in discussione l’avvenuta attivazione del contraddittorio, disposta nell’esclusivo interesse del contribuente, o possa, addirittura, vanificarne gli effetti.
7. Con riferimento alle ulteriori censure prospettate, preliminarmente, è utile riepilogare, per ciascuna annata, i provvedimenti che sono stati adottati e le loro impugnazioni, con i relativi esiti.
Il ricorso è stato proposto dalla ricorrente avverso la nota di iscrizione di ipoteca n. 24450/3953 del 03 giugno 2024 e la relativa comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n. 02220231460000144005 emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossioni per la Provincia di BR, relativa all’iscrizione di ipoteca legale per il debito dovuto a titolo di prelievo supplementare per le campagne lattiere 2003/04, 2005/06 e 2007/08, in virtù della cartella di pagamento AGEA n. 30020180000012143000.
Occorre, preliminarmente, rilevare che in data 25 ottobre 2021 era già stata notificata a SO AN l’intimazione di pagamento n. 02220219000246589000, in virtù della suddetta cartella di pagamento AGEA n. 30020180000012143000.
Inoltre, in data 13 aprile 2023, veniva, altresì, notificata al produttore l’intimazione di pagamento n. 02220239001924502000 relativa a diversi provvedimenti, tra i quali, anche la cartella di pagamento n. 30020180000012143000, oggetto dell’odierna impugnazione.
In particolare, nelle proprie relazioni AG ha chiarito quanto segue.
Con riferimento alla campagna lattiera 2003/04, le comunicazioni di fine campagna venivano impugnate dinanzi al T.A.R. BR (ricorso 1391/2004 REG.RIC.) conclusosi con decreto n. 4132 del 23 ottobre 2010, con cui è stato dichiarato perento il ricorso proposto dal produttore. Avverso il decreto di perenzione, non è stata proposta opposizione.
In data 8 agosto 2012 veniva notificata alla ricorrente intimazione n. AGEA.DIRGEN.2012.4708 del 25 luglio 2012 alla quale è seguita in data 4 dicembre 2014 la presa d’atto della mancata adesione alla rateizzazione e del mancato versamento del prelievo.
Con riguardo alla campagna lattiera 2005/06, le comunicazioni di fine campagna venivano impugnate dinanzi al T.A.R. Lazio mediante il ricorso 9424/2006, conclusosi con decreto n. 6664 del 17 novembre 2016, che ha dichiarato la perenzione. Con ordinanza del T.A.R. Lazio n. 160 del 7 gennaio 2019, è stata respinta l’opposizione al decreto di perenzione.
Con riguardo alla campagna lattiera 2007/08, le comunicazioni di fine campagna venivano impugnate dinanzi al T.A.R. Lazio mediante il ricorso 11480/2008, conclusosi con decreto n. 5615 del 19 settembre 2017, che ha dichiarato la perenzione. Con ordinanza del T.A.R. Lazio n. 5048 del 7 maggio 2018 è stata respinta l’opposizione al decreto di perenzione, peraltro non proposta dall’odierna ricorrente.
Veniva inoltre notificata alla ricorrente intimazione n. AGEA.AGA.2010.49517 del 23 agosto 2010 relativa, tra le altre, alle campagne 2005/06 e 2007/08, alla quale hanno fatto seguito in data 3 settembre 2010 la presentazione da parte del produttore della richiesta di rateizzazione, in data 28 febbraio 2012 la presa d'atto da parte di AG della mancata accettazione della rateizzazione e del mancato pagamento del prelievo intimato, ed in data 4 dicembre 2014 la presa d’atto della mancata adesione alla rateizzazione e del mancato versamento del prelievo.
Avverso tale intimazione, il produttore ha promosso impugnazione dinanzi al T.A.R. Lazio con ricorso 11856/2010, che è stato respinto con sentenza n. 10767 del 5 settembre 2019, ad esclusione della censura relativa alla decorrenza degli interessi. Il provvedimento non è stato appellato ed è, pertanto passato in giudicato.
7. Con riferimento all’annata lattiera 2007/2008, in via assorbente va rilevato come nelle more del presente giudizio sia intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 1627 del 26 febbraio 2025, che, in riforma della sentenza del TAR Lazio n. 18720 dell’11 dicembre 2023, ha annullato, quanto al ricorso introduttivo, per contrasto con il diritto eurounitario le comunicazioni AGEA contenenti i risultati della compensazione nazionale degli esuberi produttivi per le consegne di latte vaccino relative al periodo 2007/2008 , unitamente a tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, con conseguente necessità per l’Amministrazione di procedere ad una complessiva attività di rideterminazione dei meccanismi di compensazione e nel calcolo del prelievi posti in essere.
L’intervenuto annullamento degli atti presupposti alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio ne determina l’illegittimità derivata, trattandosi di atto di riscossione conseguenziale che trovava il proprio fondamento negli atti annullati dalle decisioni sopra richiamate.
L’obbligo di procedere ad una complessiva attività di calcolo dei prelievi posti in essere comporta necessariamente la caducazione di tutti gli atti della serie procedimentale.
Come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza amministrativa in analoghe fattispecie “ L’annullamento dell’atto accertativo – quale portato giuridico dell’invalidità caducante – travolge anche gli atti successivi che lo presuppongono. L’invalidità caducante si verifica allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente gli atti successivi specificamente collegati al provvedimento presupposto. L'effetto caducante si produce quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione - consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente in assenza di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti ” (cfr. in questi termini ex multis C. Stato, Sez. VI, 24 luglio 2024 n. 6695).
Nel caso di specie, è stato tempestivamente impugnato non solo l’atto a valle, oggetto del presente giudizio, deducendo specificamente l’invalidità degli atti presupposti, ma anche gli atti di prelievo presupposti.
Di qui l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per invalidità derivata dagli atti presupposti, annullati in sede giurisdizionale per contrasto con il diritto eurounitario, con accoglimento del sesto motivo del ricorso. L’effetto conformativo del presente annullamento è lo stesso effetto che deriva dall’annullamento degli atti presupposti, ossia l’obbligo per AG di procedere a un nuovo calcolo del prelievo supplementare.
La pendenza e la definizione dei giudizi relativi agli atti presupposti comporta l’infondatezza del quarto e quinto motivo del ricorso e delle relative eccezioni di prescrizione.
Pertanto, nessuna prescrizione può dirsi maturata né con riferimento al capitale né con riferimento agli interessi, poiché non è decorso non solo il termine decennale con riguardo al capitale ma neppure quello quinquennale relativo agli interessi.
Sull’interruzione e sull’effetto sospensivo permanente della prescrizione in conseguenza della pendenza di azioni giudiziarie, si richiama quanto già affermato in giurisprudenza: “ Allorché sia attivato dal privato debitore un giudizio impugnatorio innanzi alla magistratura amministrativa che abbia direttamente ad oggetto (o comunque si ricolleghi con stretto nesso di causalità ad) un credito della p.a. resistente, la prescrizione di questo diritto è interrotta e permanentemente sospesa sino al termine del giudizio amministrativo, e solo da questo momento ricomincia a decorrere; e ciò anche nei casi in cui il giudizio amministrativo non si concluda con una decisione sul merito, ma con una dichiarazione di estinzione per perenzione (che il ricorrente solo poteva evitare; art. 82 c.p.a.), non potendosi applicare in questo caso l’art. 2945, comma 3, c.c. giacché, tra l’altro, il procedimento analogico richiede la coincidenza di ratio nelle due fattispecie considerate, e la ratio della citata norma è, indiscutibilmente, quella di non favorire il creditore inerte – senza contare che solo il ricorrente può evitare la perenzione. La logica dell’art. 2945, comma 3, c.c. è quella di non avvantaggiare il creditore inerte che attivi un giudizio e poi, potendolo evitare, lo fa estinguere ” (cfr. C. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2025 n. 2086; C. Stato Sez. VI 27 dicembre 2023 n. 11168).
8. Con riferimento all’annata lattiera 2005/2006, invece, il ricorso è da ritenersi infondato.
8.1. In primo luogo, devono essere dichiarate inammissibili le censura di cui al secondo, terzo e sesto motivo, con cui parte ricorrente tenta di rimettere in discussione la legittimità dell’atto di accertamento della originaria imputazione di prelievo, per ciascuna campagna oggetto del provvedimento impugnato, asserendo l’illegittimità della normativa nazionale applicata per violazione del diritto dell’Unione.
Tali profili appaiono infatti coperti, secondo le documentate deduzioni di AGEA, da giudicato.
A fronte di tale circostanza, va osservato che la sopravvenienza, dopo che la comunicazione di prelievo supplementare è divenuta inoppugnabile, delle tre sentenze della Corte di Giustizia UE che hanno affermato l’incompatibilità con il diritto europeo della disciplina italiana in materia di quote latte (Sez. VII, 27 giugno 2019, C-348/18, AU ; Sez. II, 11 settembre 2019, C-46/18, San Rocco ; Sez. II, 13 gennaio 2022, C-377/19, NE ), non consente alla ricorrente di rimettere in discussione la comunicazione di prelievo supplementare ormai inoppugnabile, invocando il contrasto di essa con i regolamenti europei in materia di quote latte alla luce di quelle sentenze.
Ed inoltre, non consta essere mai stata opposta la cartella di pagamento n. 30020180000012143000 prodromica alla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria impugnata, benché regolarmente notificata il 10 dicembre 2018.
8.2. La pendenza e la definizione dei giudizi relativi agli atti presupposti, come sopra indicati, comporta l’infondatezza del quarto e quinto motivo del ricorso e delle relative eccezioni di prescrizione.
Pertanto, nessuna prescrizione può dirsi maturata, per l’annata lattiera 2005/2006, né con riferimento al capitale né con riferimento agli interessi, poiché non può dirsi decorso non solo il termine decennale con riguardo al capitale ma neppure quello quinquennale relativo agli interessi.
9. Le considerazioni suesposte, che comportano l’infondatezza dei motivi di ricorso, sono replicabili anche in riferimento all’annata lattiera 2003/2004, fatta eccezione per il profilo dell’intervenuta prescrizione del debito in relazione agli interessi.
È infatti da fondata l’eccezione di prescrizione limitatamente agli interessi, in relazione ai quali la parte ricorrente ha invocato l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c.
Al riguardo, la Sezione prende atto che di recente il Consiglio di Stato, modificando il proprio precedente orientamento circa la prescrizione decennale degli interessi in subiecta materia (orientamento seguito anche dalla giurisprudenza di questo Tribunale), ha avuto modo di affermare (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2025, n. 7248) che “il Collegio ritiene di aderire all’orientamento, ribadito anche recentemente, che per gli interessi il termine di prescrizione sia di cinque anni ai sensi dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Cons. Stato, sez. VI, n. 7505/2024). In proposito, la giurisprudenza civile, sia pure in materia tributaria, ha evidenziato che il credito per interessi, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, è suscettibile di autonome vicende e rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781, che richiama anche Cass. S.U. n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1.). La norma relativa alla prescrizione degli interessi, quindi, è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi”.
I predetti principi, benché affermati solo di recente dal giudice di appello, si sono andati consolidando nel breve periodo attraverso numerose pronunce conformi dello stesso giudice (richiamate dalla parte ricorrente nella memoria conclusiva, a cui si fa rinvio per la puntuale elencazione).
Questa Sezione, che aveva seguito il precedente orientamento della giurisprudenza amministrativa, deve prendere atto del revirement , e applicare il principio della prescrizione quinquennale degli interessi nella materia qui in esame.
Ne consegue che il ricorso qui in esame viene accolto limitatamente al profilo di censura concernente la prescrizione quinquennale degli interessi, tenuto conto che nella vicenda in esame l’Amministrazione non ha allegato l’esistenza di atti interruttivi nel quinquennio antecedente la notifica della cartella di pagamento impugnata. Gli interessi prescritti non sono quindi dovuti.
A proposito degli interessi, occorre peraltro sottolineare che la prescrizione quinquennale è applicabile unicamente alla parte maturata successivamente al deposito del decreto di perenzione del TAR BR n. 4132/2010, con il quale è stata resa definitiva l’imputazione del prelievo supplementare.
Gli interessi già maturati a quella data (23 ottobre 2010) sono infatti coperti dal giudicato in rito, in quanto l’atto di imputazione comporta l’obbligo di versare anche gli accessori previsti dal diritto eurounitario. Vi sono quindi i presupposti di cui all’art. 2953 c.c. per applicare il termine di prescrizione decennale dell’ actio iudicati .
Nel caso in esame, gli interessi già maturati al momento della formazione del giudicato, che hanno evitato la prescrizione in conseguenza del passaggio dal termine quinquennale a quello decennale, non sono stati esattamente quantificati. L’ordine di grandezza è però desumibile dalla citata intimazione di pagamento AGEA.DIRGEN.2012.4708 del 25 luglio 2012. Sarà quindi compito di AG, in sede di ricalcolo, procedere ad una loro compiuta quantificazione.
10. Alla luce di tali considerazioni, i provvedimenti impugnati vanno quindi annullati in (minima) parte, nei sensi sopra precisati, con il conseguente obbligo di AG di provvedere al ricalcolo degli importi effettivamente dovuti dalla parte ricorrente.
11. L’iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione rimane ferma, con la precisazione che la garanzia non potrà essere escussa per la parte di debito che AG è tenuta a ricalcolare, fino all’avvenuto ricalcolo, e per gli interessi che non beneficiano del termine decennale dell’ actio iudicati , come sopra specificato.
12. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, considerata la parziale reciproca soccombenza nonché la complessità e la particolarità delle questioni che hanno caratterizzato il contenzioso in materia di quota latte, con particolare riferimento a quelle concernenti il contrasto della disciplina nazionale con il diritto eurounitario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
a) lo accoglie in parte, negli stretti limiti precisati in motivazione;
b) lo respinge nel resto;
c) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU RO, Presidente
OS CA, Referendario, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS CA | AU RO |
IL SEGRETARIO