TAR Brescia, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 442
TAR
Ordinanza cautelare 21 ottobre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
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TAR
Sentenza 30 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell’iscrizione per violazione dell’art. 77 comma 2 bis d.p.r. 602/1973

    L'amministrazione ha provato la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data antecedente, assolvendo la funzione di porre il debitore in condizione di esercitare il diritto di difesa o saldare il dovuto.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione in ordine alla determinazione dell’importo dovuto

    Non specificato in dettaglio per questa annata, ma in generale si rimanda alla complessità della materia.

  • Rigettato
    Eccesso di potere - violazione del principio del giudicato – annullamento atto impugnato -violazione del giudicato esterno

    Non specificato in dettaglio per questa annata, ma in generale si rimanda alla complessità della materia.

  • Rigettato
    Eccezione di decadenza per violazione dell’art. 25 Dpr n. 602/73 – eccezione di prescrizione ex art. 73 par. 1 del Reg. CEE n. 796/04, in ogni caso ex art. 3 c. 1 Reg. UE n. 2988/95 - in subordine eccezione di prescrizione ordinaria

    Le eccezioni di prescrizione sono infondate poiché la pendenza dei giudizi relativi agli atti presupposti ha interrotto e sospeso permanentemente la prescrizione.

  • Rigettato
    Illegittima intimazione degli interessi, eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e la carenza di motivazione negli atti impugnati

    Le eccezioni di prescrizione sono infondate poiché la pendenza dei giudizi relativi agli atti presupposti ha interrotto e sospeso permanentemente la prescrizione.

  • Altro
    Illegittimità propria e derivata per illegittimità comunitaria derivata degli atti di compensazione nazionale presupposti alle imputazioni di prelievo supplementare

    Accolto per la campagna 2007/2008 a causa dell'annullamento degli atti presupposti da parte del Consiglio di Stato per contrasto con il diritto eurounitario. Rigettato per le campagne 2003/2004 e 2005/2006.

  • Rigettato
    Mancata impugnazione della cartella di pagamento

    La cartella di pagamento n. 30020180000012143000, prodromica alla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria impugnata, benché regolarmente notificata il 10 dicembre 2018, non risulta essere stata opposta.

  • Accolto
    Illegittimità derivata per annullamento atti presupposti per contrasto con diritto eurounitario (Campagna 2007/2008)

    L'annullamento degli atti presupposti comporta l'illegittimità derivata della cartella di pagamento. L'Amministrazione deve procedere a una nuova determinazione del prelievo supplementare.

  • Accolto
    Prescrizione degli interessi (Campagna 2003/2004)

    Accolto limitatamente alla prescrizione quinquennale degli interessi. Gli interessi maturati successivamente al decreto di perenzione del TAR BR n. 4132/2010 sono prescritti, non essendo stati allegati atti interruttivi nel quinquennio antecedente la notifica della cartella. Gli interessi maturati prima del giudicato sono soggetti a prescrizione decennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 442
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 442
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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