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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 5942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5942 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 53052/2024 promossa da
, nato in [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Anna Maria Ventrella ed elettivamente domiciliato in Prato (PO), via F. Ferrucci, n. 33, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1 con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura
[...]
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc depositato in data 10.12.2024 il ricorrente, cittadino pakistano regolarmente soggiornante in Italia, ha chiesto la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di rilascio del visto in favore della moglie e del figlio (minore all'epoca della domanda). Il ricorrente ha sostenuto di aver tentato, una volta ottenuti i nulla osta dalla competente Prefettura di Siena il 12.3.2024, di prenotare un appuntamento per la legalizzazione dei documenti e per la presentazione della domanda di visto secondo le modalità predisposte dalla competente senza tuttavia riuscirvi. Ha dunque rappresentato di aver inoltrato tramite il difensore richiesta CP_1
di appuntamento a mezzo pec del 6.9.2024, ma di non aver ricevuto alcun riscontro.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio il 15.4.2025, evidenziando l'intervenuta fissazione da parte dell'ambasciata di appuntamento per la domanda di visto per il 30.4.2025, con conseguente cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
Il Giudice ha fissato udienza per il 16.4.2025, disponendo la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. All'esito, la causa deve intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note da parte del solo ricorrente in data 15.4.2025, il quale ha domandato breve rinvio per la verifica dell'effettiva acquisizione della domanda di visto nell'appuntamento appositamente fissato. ***
Il giudizio deve essere definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, per come richiesto da parte resistente, considerato che il ricorrente ha ottenuto la fissazione dell'appuntamento oggetto della domanda formulata nell'ambito del presente giudizio, finalizzato a chiedere la fissazione di appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto (cfr., documentazione allegata, dalla quale si evince che in data 1.4.2025 è stata comunicata la fissazione di appuntamento per il successivo 30.4.2025, come confermato dal procuratore di parte ricorrente nelle note di trattazione scritta del 15.4.2025) e non la formalizzazione della domanda di visto, né tantomeno il rilascio dei visti stessi.
E' dunque evidente che il ricorrente abbia conseguito il bene della vita oggetto della domanda, come da conclusioni del ricorso introduttivo, senza che risulti necessario ai fini della decisione verificare se effettivamente la domanda sia stata formalizzata e presa in carico dall'ambasciata, ragione posta invece a fondamento della domanda di rinvio contenuta nelle note di trattazione scritta del ricorrente.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti alla luce delle considerazioni che seguono.
In proposito, risulta dalla documentazione allegata che il ricorrente ha ottenuto i nulla osta per figlio minore (all'epoca della domanda) e moglie, rispettivamente, il 12.3.2024 (quindi con scadenza il 12.9.2024) e che entro la scadenza dei nulla osta sono stati effettuati tentativi di prenotazione da parte del ricorrente e del difensore, il quale ha inviato mail il
6.9.2024, con richiesta di appuntamento per “legalizzazione documenti per domanda di visto d'ingresso per i familiari”.
Occorre premettere che il procedimento di legalizzazione e quello di ricongiungimento sono autonomi e distinti e che pertanto il compimento di attività relative al primo non è idoneo alla interruzione del termine semestrale di validità del nulla osta al ricongiungimento, occorrendo piuttosto che entro detto termine l'interessato dimostri di aver formulato la domanda di visto o, quantomeno, di aver domandato la fissazione di appuntamento a tal fine.
Le domande di legalizzazione e di visto sono infatti concettualmente distinte e pertanto, in caso di mancata disponibilità
dei documenti legalizzati necessari ad ottenere il visto, occorre procedere comunque a richiedere il visto (o quantomeno il relativo appuntamento) presso l'ambasciata entro la scadenza semestrale del nulla osta, procedimento eventualmente soggetto a sospensione nel caso in cui occorra attendere la conclusione del procedimento di legalizzazione intrapreso presso la società autorizzata.
Deve in proposito essere riportato quanto condivisibilmente osservato dal collegio del tribunale adito nel procedimento di reclamo iscritto al n. 7218/2022. In particolare, secondo il provvedimento collegiale richiamato: < dell' – che non avrebbe consentito, una volta consegnati i documenti legalizzati, di presentare la domanda CP_1
di visto – non rileva ai fini del caso di specie, essendo pacifica la circostanza che i familiari di parte reclamante non
Cont hanno proposto la domanda di visto nella vigenza dei provvedimenti di nulla osta rilasciati dal la circostanza che, per l'eventuale accoglimento della richiesta di visto, sarebbe stata necessaria la definizione della procedura di legalizzazione è priva di pregio alla luce della normativa di settore che prevede il necessario impulso di parte anche per la procedura di visto e l'assenza di alcuna pregiudizialità di tale procedura rispetto a quella di legalizzazione>>.
Prosegue, il collegio: < sensi del combinato disposto degli artt. 29 TUI e 6 DPR n. 394/99, il “ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della Prefettura, se ne innesta una seconda di pertinenza della rappresentanza diplomatica e che è caratterizzato dall'impulso di parte, in quanto l'istanza di ricongiungimento avanzata allo sportello unico non esaurisce l'attività degli interessati, essendo altresì necessaria una formale richiesta di visto da parte dei familiari da ricongiungere. Poiché il nulla osta al
ricongiungimento è un'autorizzazione amministrativa fondata sull'accertamento di fatti soggetti a modificazione, l'art.
10 del decreto interministeriale 11 maggio 2011 n. 850 prescrive che la richiesta di visto debba pervenire all'ambasciata entro il termine di sei mesi dal rilascio del primo, termine decorso il quale il procedimento deve essere iniziato ex novo”>>. Ad avviso del collegio, dunque: < necessariamente entro sei mesi dall'adozione del provvedimento di autorizzazione del nulla osta e, in caso contrario, non può più essere presentata poiché il nulla osta è comunque scaduto, a prescindere dalle motivazioni che possano aver giustificato il ritardo nella presentazione del visto (nella specie, il ritardo dipenderebbe, per come dedotto, dalla tardiva consegna dei documenti legalizzati)>>. In special modo condivisibile risulta la statuizione secondo la quale
<
ai presupposti alloggiativi e reddituali accertati da quello specifico nulla osta già rilasciato, sebbene la successiva fase amministrativa da svolgersi da parte dell'ambasciata possa poi necessitare di una istruttoria complessa (ad esempio, a causa della necessità di ottenere documenti legalizzati ovvero di disporre accertamenti genetici a mezzo esame DNA
per la dimostrazione del rapporto di filiazione) che ha come conseguenza la eventuale sospensione della vigenza del termine del nulla osta>>. Ed infine, il provvedimento richiamato ha così concluso: <
Amministrazione in sede cautelare, la procedura di legalizzazione non è una parte necessaria del procedimento bifasico volto al riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare di necessario impulso di parte che si innesta tra la fase di competenza della prefettura e quella spettante all'ambasciata, ma costituisce una mera eventualità di tale procedimento amministrativo (cfr., art. 6, comma 2, DPR n. 394/99), la quale ben può precedere perfino la richiesta di nulla osta e dunque l'inizio dell'intero procedimento (e può persino essere da questo svincolata e svolta ad altri fini)>>.
Ebbene, non risulta nella specie che il ricorrente abbia tempestivamente chiesto di formalizzare la domanda di visto, ma che piuttosto abbia domandato o tentato di domandate, nel semestre di validità dei nulla osta, la sola legalizzazione dei documenti necessari, senza chiedere espressamente appuntamento per la richiesta di visto.
Anche se dunque la fissazione dell'appuntamento per la domanda di visto dei familiari del ricorrente è intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio, non vi è prova che la relativa richiesta sia stata tempestivamente formulata dall'interessato entro il 12.9.2024, essendo dimostrata la sola richiesta di legalizzazione nel semestre di validità del nulla osta.
A ciò si aggiunga comunque che <
ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12). Nella fattispecie, notoriamente il
è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio CP_1
dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il è un Paese caratterizzato da CP_1 elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. Inoltre, va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto nonostante l'intervenuta scadenza dei nulla osta senza idonea richiesta interruttiva del termine semestrale di validità dei nulla osta e dimostrando quindi una volontà conciliativa e deflattiva del contenzioso.
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Roma, 17/04/2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Damiana Colla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 53052/2024 promossa da
, nato in [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Anna Maria Ventrella ed elettivamente domiciliato in Prato (PO), via F. Ferrucci, n. 33, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1 con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura
[...]
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc depositato in data 10.12.2024 il ricorrente, cittadino pakistano regolarmente soggiornante in Italia, ha chiesto la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di rilascio del visto in favore della moglie e del figlio (minore all'epoca della domanda). Il ricorrente ha sostenuto di aver tentato, una volta ottenuti i nulla osta dalla competente Prefettura di Siena il 12.3.2024, di prenotare un appuntamento per la legalizzazione dei documenti e per la presentazione della domanda di visto secondo le modalità predisposte dalla competente senza tuttavia riuscirvi. Ha dunque rappresentato di aver inoltrato tramite il difensore richiesta CP_1
di appuntamento a mezzo pec del 6.9.2024, ma di non aver ricevuto alcun riscontro.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio il 15.4.2025, evidenziando l'intervenuta fissazione da parte dell'ambasciata di appuntamento per la domanda di visto per il 30.4.2025, con conseguente cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
Il Giudice ha fissato udienza per il 16.4.2025, disponendo la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. All'esito, la causa deve intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note da parte del solo ricorrente in data 15.4.2025, il quale ha domandato breve rinvio per la verifica dell'effettiva acquisizione della domanda di visto nell'appuntamento appositamente fissato. ***
Il giudizio deve essere definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, per come richiesto da parte resistente, considerato che il ricorrente ha ottenuto la fissazione dell'appuntamento oggetto della domanda formulata nell'ambito del presente giudizio, finalizzato a chiedere la fissazione di appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto (cfr., documentazione allegata, dalla quale si evince che in data 1.4.2025 è stata comunicata la fissazione di appuntamento per il successivo 30.4.2025, come confermato dal procuratore di parte ricorrente nelle note di trattazione scritta del 15.4.2025) e non la formalizzazione della domanda di visto, né tantomeno il rilascio dei visti stessi.
E' dunque evidente che il ricorrente abbia conseguito il bene della vita oggetto della domanda, come da conclusioni del ricorso introduttivo, senza che risulti necessario ai fini della decisione verificare se effettivamente la domanda sia stata formalizzata e presa in carico dall'ambasciata, ragione posta invece a fondamento della domanda di rinvio contenuta nelle note di trattazione scritta del ricorrente.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti alla luce delle considerazioni che seguono.
In proposito, risulta dalla documentazione allegata che il ricorrente ha ottenuto i nulla osta per figlio minore (all'epoca della domanda) e moglie, rispettivamente, il 12.3.2024 (quindi con scadenza il 12.9.2024) e che entro la scadenza dei nulla osta sono stati effettuati tentativi di prenotazione da parte del ricorrente e del difensore, il quale ha inviato mail il
6.9.2024, con richiesta di appuntamento per “legalizzazione documenti per domanda di visto d'ingresso per i familiari”.
Occorre premettere che il procedimento di legalizzazione e quello di ricongiungimento sono autonomi e distinti e che pertanto il compimento di attività relative al primo non è idoneo alla interruzione del termine semestrale di validità del nulla osta al ricongiungimento, occorrendo piuttosto che entro detto termine l'interessato dimostri di aver formulato la domanda di visto o, quantomeno, di aver domandato la fissazione di appuntamento a tal fine.
Le domande di legalizzazione e di visto sono infatti concettualmente distinte e pertanto, in caso di mancata disponibilità
dei documenti legalizzati necessari ad ottenere il visto, occorre procedere comunque a richiedere il visto (o quantomeno il relativo appuntamento) presso l'ambasciata entro la scadenza semestrale del nulla osta, procedimento eventualmente soggetto a sospensione nel caso in cui occorra attendere la conclusione del procedimento di legalizzazione intrapreso presso la società autorizzata.
Deve in proposito essere riportato quanto condivisibilmente osservato dal collegio del tribunale adito nel procedimento di reclamo iscritto al n. 7218/2022. In particolare, secondo il provvedimento collegiale richiamato: < dell' – che non avrebbe consentito, una volta consegnati i documenti legalizzati, di presentare la domanda CP_1
di visto – non rileva ai fini del caso di specie, essendo pacifica la circostanza che i familiari di parte reclamante non
Cont hanno proposto la domanda di visto nella vigenza dei provvedimenti di nulla osta rilasciati dal la circostanza che, per l'eventuale accoglimento della richiesta di visto, sarebbe stata necessaria la definizione della procedura di legalizzazione è priva di pregio alla luce della normativa di settore che prevede il necessario impulso di parte anche per la procedura di visto e l'assenza di alcuna pregiudizialità di tale procedura rispetto a quella di legalizzazione>>.
Prosegue, il collegio: < sensi del combinato disposto degli artt. 29 TUI e 6 DPR n. 394/99, il “ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della Prefettura, se ne innesta una seconda di pertinenza della rappresentanza diplomatica e che è caratterizzato dall'impulso di parte, in quanto l'istanza di ricongiungimento avanzata allo sportello unico non esaurisce l'attività degli interessati, essendo altresì necessaria una formale richiesta di visto da parte dei familiari da ricongiungere. Poiché il nulla osta al
ricongiungimento è un'autorizzazione amministrativa fondata sull'accertamento di fatti soggetti a modificazione, l'art.
10 del decreto interministeriale 11 maggio 2011 n. 850 prescrive che la richiesta di visto debba pervenire all'ambasciata entro il termine di sei mesi dal rilascio del primo, termine decorso il quale il procedimento deve essere iniziato ex novo”>>. Ad avviso del collegio, dunque: < necessariamente entro sei mesi dall'adozione del provvedimento di autorizzazione del nulla osta e, in caso contrario, non può più essere presentata poiché il nulla osta è comunque scaduto, a prescindere dalle motivazioni che possano aver giustificato il ritardo nella presentazione del visto (nella specie, il ritardo dipenderebbe, per come dedotto, dalla tardiva consegna dei documenti legalizzati)>>. In special modo condivisibile risulta la statuizione secondo la quale
<
ai presupposti alloggiativi e reddituali accertati da quello specifico nulla osta già rilasciato, sebbene la successiva fase amministrativa da svolgersi da parte dell'ambasciata possa poi necessitare di una istruttoria complessa (ad esempio, a causa della necessità di ottenere documenti legalizzati ovvero di disporre accertamenti genetici a mezzo esame DNA
per la dimostrazione del rapporto di filiazione) che ha come conseguenza la eventuale sospensione della vigenza del termine del nulla osta>>. Ed infine, il provvedimento richiamato ha così concluso: <
Amministrazione in sede cautelare, la procedura di legalizzazione non è una parte necessaria del procedimento bifasico volto al riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare di necessario impulso di parte che si innesta tra la fase di competenza della prefettura e quella spettante all'ambasciata, ma costituisce una mera eventualità di tale procedimento amministrativo (cfr., art. 6, comma 2, DPR n. 394/99), la quale ben può precedere perfino la richiesta di nulla osta e dunque l'inizio dell'intero procedimento (e può persino essere da questo svincolata e svolta ad altri fini)>>.
Ebbene, non risulta nella specie che il ricorrente abbia tempestivamente chiesto di formalizzare la domanda di visto, ma che piuttosto abbia domandato o tentato di domandate, nel semestre di validità dei nulla osta, la sola legalizzazione dei documenti necessari, senza chiedere espressamente appuntamento per la richiesta di visto.
Anche se dunque la fissazione dell'appuntamento per la domanda di visto dei familiari del ricorrente è intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio, non vi è prova che la relativa richiesta sia stata tempestivamente formulata dall'interessato entro il 12.9.2024, essendo dimostrata la sola richiesta di legalizzazione nel semestre di validità del nulla osta.
A ciò si aggiunga comunque che <
ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12). Nella fattispecie, notoriamente il
è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio CP_1
dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il è un Paese caratterizzato da CP_1 elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. Inoltre, va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto nonostante l'intervenuta scadenza dei nulla osta senza idonea richiesta interruttiva del termine semestrale di validità dei nulla osta e dimostrando quindi una volontà conciliativa e deflattiva del contenzioso.
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Roma, 17/04/2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Damiana Colla