Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 24/03/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
RG 185/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione I civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Ugo Cingano Presidente dott. Camilla Gattiboni Consigliere relatore dott. Marco Vezzani Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 10.10.2023 al n. R.G.
185/2023 promossa con atto di citazione in appello di data 10.5.2023
DA
C.F. nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Heilbronn (D), residente a Laives (BZ), in Rione San Pietro n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Dorotea di Pilla del foro di Bolzano, C.F. , elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo Studio in Bolzano, via della Mostra n. 22, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore di data 23.2.2024;
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente a Laives (BZ) Rione San Pietro n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
Moser del Foro di Trento (c.f. ), elettivamente domiciliato presso C.F._4 il suo studio in Trento via G. Canestrini n. 2, giusta procura alle liti dd. 23/6/2021 depositata nel giudizio n. 1899/21 R.G. Tribunale di Trento;
APPELLATO
OGGETTO: DONAZIONE
pagina 1 di 14
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE
“nel merito ed in via istruttoria come da atto di citazione in appello d.d.
5.10.2023 e da comparsa di costituzione di nuovo difensore d.d. 23.2.2024 e segnatamente:
“Voglia la Corte d'Appello di Trento, in accoglimento dei motivi dedotti nel presente atto di appello e dunque in riforma totale dell'impugnata sentenza n. 721/2023 pronunciata dal Tribunale di Trento, revocare integralmente tale sentenza in ogni punto del dispositivo, e per l'effetto a) nel merito, rigettare, per i motivi esposti, le domande avversarie;
b) in via subordinata riconvenzionale, in caso di mancato rigetto delle domande avversarie,
- accertare e dichiarare che è debitore nei confronti di CP_1 Parte_1 dell'importo di 60.479,32 Euro, o del maggiore o minore importo accertato in
[...] corso di causa;
- condannare a pagare a l'importo accertato e CP_1 Parte_1 dichiarato, oltre agli interessi dalle singole scadenze all'effettivo saldo;
c) in ogni caso, condannare all'integrale refusione delle spese processuale CP_1 di entrambi i gradi a favore di Parte_1
In via istruttoria insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado che si intendono integralmente riproposte e precisamente in quelle dirette e contrarie di cui alla memoria istruttoria d.d. 23.2.22 e d.d. 16.3.22”.
DI PARTE APPELLATA
“Respingersi in quanto inammissibile e/o infondato l'appello proposto da
[...] ed ogni domanda svolta dall'appellante confermando integralmente la Parte_1 sentenza n.721/2023 Tribunale di Trento oggetto di gravame, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di impugnazione ivi comprese spese generali, cnpa ed Iva di legge.
Respingersi per inammissibilità le istanze istruttorie formulate dall'appellante e in denegata ipotesi di loro ammissione ammettersi prova contraria a mezzo dei testi dott. di Trento e res. a San Michele all'Adige (TN)”. Testimone_1 Testimone_2
*
pagina 2 di 14 FATTO E SVOLGIMENTO
In data 10.10.2023 ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
721/2023 del 01.09.2023 e pubblicata il 02.09.2023 con la quale il Tribunale di Trento ha disposto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento a della nuda CP_1 proprietà della p.m. 2 e della quota di 1/2 della p.m. 3 e della piena proprietà della quota di 1/2 della p.m. 3 della p.ed. 1849 C.C. Laives, rigettato tutte le restanti domande delle parti e condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
. CP_1
Con provvedimento di data 19.10.2023, la Corte ha sostituito ex art. 168 bis 4 comma c.p.c. l'udienza indicata in citazione del 20.2.2024 con l'udienza del 22.2.2024.
Con provvedimento 14.11.2023 il Presidente Istruttore ha disposto la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e fissato l'udienza del 29.2.2024 quale termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta di data 12.12.2023 si è costituito in appello per chiedere il rigetto dell'appello proposto con conferma dell'impugnata CP_1 sentenza.
Con atto di data 23.02.2024 di costituzione di nuovo difensore, l'appellante ha richiamato l'atto di citazione in appello.
Con ordinanza del 11.7.2024, viste le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 29.2.2024, la Corte ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni il 17.10.2024.
Con note di data 17.7.2024 e 18.7.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni.
In data 16.9.2024 le parti hanno depositato le proprie comparse conclusionali e con memorie di data 30.9.2024 e 1.10.2024 hanno replicato alle contestazioni avversarie e la causa è stata trattenuta per la decisione.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda in primo grado
• Con citazione di data 06/07/2021 ritualmente notificato CP_1 conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Trento Parte_1 deducendo che:
[...]
-con atto di donazione del 12.02.2014 aveva trasferito alla figlia convenuta la nuda proprietà, con riserva a sé del diritto di abitazione, della p.m. 2 e della quota di ½ della pagina 3 di 14 p.m. 3, nonché la piena proprietà sulla restante quota di ½ della medesima p.m. 3, tutte in p.ed. 1849 C.C. Laives;
- nella stessa data le parti avevano stipulato una convenzione con la quale avevano pattuito che il trasferimento di proprietà era stato fatto a titolo di intestazione fiduciaria e che la convenuta si sarebbe impegnata a ritrasferire al padre, o a terzi da questi indicati, gli immobili oggetto di donazione senza corrispettivo, con obbligo di conferire all'attore a titolo di garanzia entro il 28.2.2014 procura irrevocabile alla vendita, senza rendiconto, delle porzioni materiali oggetto della donazione, con facoltà di CP_1 di chiedere la risoluzione della donazione nel caso di inadempimento all'obbligo di ri- trasferimento;
- la convenuta, nonostante vari inviti, rifiutava l'adempimento degli obblighi assunti e rimaneva inadempiente dinnanzi alla richiesta formalizzata di procedere al ritrasferimento degli immobili in data 24.5.2021.
Secondo l'attore l'atto di donazione e la convenzione di data 12.02.2014 stipulati tra le parti costituivano negozio fiduciario in forza del quale la convenuta si era obbligata nei confronti dell'attore a ritrasferire, a semplice richiesta, gli immobili oggetto di donazione con conseguente possibilità di invocare, a fronte dell'inadempimento dell'obbligo assunto, l'applicazione della norma di cui all'art 2932 c.c. e chiedeva al
Tribunale di accogliere le conclusioni in tal senso formulate.
• Con comparsa di data 22.11.2021 con subordinata domanda riconvenzionale si costituiva in giudizio contestando tutto quanto Parte_1 ex adverso dedotto.
Rilevava preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trento adito dall'attore a favore di quello di Bolzano;
nel merito, che tra le parti non era stato stipulato un negozio fiduciario mancando, non solo il profilo causale, ma anche qualsiasi intesa tra le parti atta a regolare il comportamento da tenere durante il periodo del patto fiduciario. Si trattava in realtà di un preliminare di un atto di donazione, e come tale nullo.
In subordine e in via riconvenzionale faceva presente di aver sostenuto, in relazione all'immobile in questione, le spese di ristrutturazione delle facciate esterne, di risanamento del tetto dei camini e delle grondaie, nonché lavori di lattoneria, per un costo totale di 37.117,28 euro, importo di cui chiedeva il rimborso nella misura del 50%, detratto il bonus ristrutturazioni.
pagina 4 di 14 Dava atto di aver provveduto, dal 09/2007, unitamente al compagno, anche alle spese di giardinaggio e di custode, il cui esatto valore doveva essere demandato a ctu.
Rilevava inoltre di aver corrisposto al padre 800 euro mensili dal 9/2007 al 12/2012 per aiutarlo durante la crisi economica della sua azienda, per un importo complessivo di euro 51.200, importo che si era impegnato a restituire. Chiedeva altresì la CP_1 restituzione dell'importo dovuto, da determinare, a conguaglio delle spese di gas ed acqua per il periodo dal 09/2007, da lei sempre sostenute.
• Con la sentenza n. 721/2023 dd. 1.9.2023, il Tribunale di Trento, accogliendo la domanda attorea, disponeva ai sensi dell'art. 2932 c.c. il trasferimento a
[...]
della nuda proprietà della p.m. 2 e della quota di 1/2 della p.m. 3 e la CP_1 piena proprietà della quota di 1/2 della p.m. 3 della p.ed. 1849 C.C. Laives.
Secondo il Tribunale, il patto fiduciario tra le parti risultava provato per iscritto: lo stesso era stato stipulato in data 14.2.2014 in Trento, nella medesima data e in relazione al medesimo oggetto del contratto di donazione di pari data. La conclusione del pactum fiduciae incideva, escludendola inter partes, sulla pretesa causa di liberalità. Ciò, in particolare, era confermato dalla previsione della risoluzione del contratto di donazione in caso di inadempimento all'obbligo di ritrasferimento.
Infondata, invece, erano giudicate le domande svolte in via riconvenzionale da
[...]
Parte_1
Il giudizio d'appello
Avverso la sentenza di primo grado, ha promosso appello Parte_1
formulando i seguenti articolati motivi d'appello:
[...]
I. con riferimento all'intero punto 2 della sentenza, da pag. 4 a pag. 7 lamenta:
“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2932, 1110 c.c. e/o 1150 c.c.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2721 e ss. c.c.; erronea valutazione dei fatti;
mancata o erronea applicazione di un principio di diritto;
erronea, lacunosa e/o omessa motivazione della sentenza”.
Più precisamente:
a) L'appellante censura l'erroneità della decisione perché la convenzione del 12 Febbraio 2014 non è un pactum fiduciae. Deduce che, facendo riferimento ad autorevole dottrina, l'istituto del negozio fiduciario richiede che il fiduciante trasferisca al fiduciario “una situazione giuridica di vantaggio”. Tale circostanza, nel caso di specie, non si era mai realizzata: non aveva mai tratto Parte_1 pagina 5 di 14 vantaggio dalla proprietà della p.m. 2 e della quota di metà della p.m.3 in p. ed.
1849 C.C. Laives, in quanto non solo aveva ivi mantenuto il diritto di CP_1 abitazione ma vi aveva anche sempre effettivamente vissuto con la compagna.
b) Inoltre, erroneamente, il primo giudice aveva ritenuto il patto fiduciario provato per iscritto dalla convenzione stipulata dalle parti: invece, si trovava menzione scritta unicamente del fatto che il trasferimento della proprietà, di cui alla donazione, sarebbe stato fatto a titolo di intestazione fiduciaria, ma dalla stessa non risultava che tale patto fiduciario sarebbe stato concluso dalle parti e pertanto non vi era alcuna prova scritta.
c) La convenzione, inoltre, era stata firmata prima della donazione, pertanto essa poteva, al più, configurarsi quale contratto preliminare finalizzato alla donazione,
e, in quanto tale, nullo.
Ritiene la Corte che le censure, così riassunte, siano infondate per le seguenti assorbenti ragioni.
L'operazione negoziale ha riguardato la P. ed. 1849 CC Laives, che è un edificio di abitazione suddiviso in tre porzioni materiali. è piena Parte_1 proprietaria della p.m. 1, in forza di atto di permuta del 14.12.2012.
La successiva riorganizzazione degli assetti è stata operata
• con un negozio di donazione, stipulato il 12.02.2014 (doc. 1 fasc. attore in primo grado), con il quale sono state trasferite all'appellante la nuda proprietà della p.m.
2 e di ½ della p. 3 e la piena proprietà del restante ½ della p.m. 3 della P.ed. 1849
CC Laives;
• con una scrittura privata, chiamata “convenzione”, datata 12.02.2014 e sottoscritta da entrambe le parti odierne.
In tale documento è così precisato:
“Premesso che con atto di donazione stipulato in data 12/02/2014 presso lo studio del
Notaio dott. il sig. ha trasferito alla figlia Persona_1 CP_1 [...] la nuda proprietà della p.m. 2 e di metà della p.m. 3 p.ed. 1849 C.C. Parte_1
Laives …”
con un inequivoco riferimento all'evento della donazione già perfezionata e con il riconoscimento che essa costituiva una modalità di trasferimento degli immobili all'appellante “a titolo di intestazione fiduciaria” e con l'assunzione dell'impegno di costei a ritrasferire gli immobili ricevuti, a richiesta di . CP_1
pagina 6 di 14 Il riferimento alla donazione consente di collocare l'atto denominato “convenzione” sia temporalmente, trattandosi di stipulazione che dal tenore letterale del testo, si colloca, per volontà di entrambe le parti, logicamente e cronologicamente, dopo il trasferimento della titolarità dei beni indicati nell'atto pubblico;
sia funzionalmente, in quanto esso non è un negozio autonomo ma è un elemento dell'operazione fiduciaria, essendo espresso il collegamento negoziale, connaturato al negozio fiduciario, come risulta dal tenore del testo, dal significato dei termini utilizzati e dalla successione delle clausole:
“1) Si dà atto che il trasferimento della proprietà di cui all'atto di donazione in premessa indicato è stato fatto a titolo di intestazione fiduciaria alla figlia
[...] la quale pertanto si impegna, a semplice richiesta del Sig. , Parte_1 CP_1
a quest'ultimo o a terzi da egli indicati, gli immobili oggetto del suddetto atto di donazione senza richiedere alcun corrispettivo con l'unica condizione che eventuali spese imposte e tasse per tale trasferimento restino a carico esclusivo del sig. CP_1
o della parte che si renderà acquirente .
[...]
2) Si conviene che sarà motivo di risoluzione dell'atto di donazione a richiesta di CP_1
, con diritto del medesimo al riacquisto della proprietà di quanto trasferito, il
[...] mancato consenso di a ritrasferire immobili al padre o ai terzi Parte_1
d'acquisti indicati e che la risoluzione potrà essere richiesta anche nel caso di sopravvenuti vincoli di indisponibilità sugli immobili o parte di essi (ad esempio, fondo patrimoniale ecc …) derivanti da condotte imputabili alla sig.na Parte_1
[...]
3) (…)”
Appare utile richiamare, a questo punto, l'inquadramento operato dalle S.U. della
Cassazione nella sentenza n, 6459 del 06/03/2020:
“2. Il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante
e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito. pagina 7 di 14 3.1 Il negozio fiduciario si presenta non come una fattispecie, ma come una casistica: all'unicità del nome corrispondono operazioni diverse per struttura, per funzione e per pratici effetti.
Innanzitutto, perché l'investitura del fiduciario nella titolarità del diritto può realizzarsi secondo distinti moduli procedimentali: le parti possono dare origine alla situazione di titolarità fiduciaria sia attraverso un atto di alienazione dal fiduciante al fiduciario, sia
(…) mediante un acquisto compiuto dal fiduciario in nome proprio da un terzo con denaro fornito dal fiduciante.
In secondo luogo, perché l'effetto traslativo non è essenziale per la configurabilità di un accordo fiduciario. Accanto alla fiducia dinamica, caratterizzata dall'effetto traslativo strumentale, un modo di costituzione della titolarità fiduciaria è rappresentato dalla fiducia statica, che si ha quando manca del tutto un atto di trasferimento, perché il soggetto è già investito ad altro titolo di un determinato diritto, e il relativo titolare, che sino a un dato momento esercitava il diritto nel proprio esclusivo interesse, si impegna a esercitare le proprie prerogative nell'interesse altrui, in conformità a quanto previsto dal pactum fiduciae. Nello schema del negozio fiduciario afferma Casse, Sez. II, 7 agosto
1982, n. 4438 - rientra, oltre quello di tipo traslativo, anche la fiducia statica, i cui estremi sono appunto rappresentati dalla preesistenza di una situazione giuridica attiva facente capo ad un soggetto che venga poi assunto come fiduciario e si dichiari disposto ad attuare un certo disegno del fiduciante mediante l'utilizzazione non già di una situazione giuridica all'uopo creata (come nel negozio fiduciario di tipo traslativo), ma di quella preesistente, che viene così dirottata dal suo naturale esito, a ciò potendosi determinare proprio perché a lui fa capo la situazione giuridica di cui si tratta.
In terzo luogo, perché il negozio fiduciario risponde ad una molteplicità di funzioni, di pratici intenti, essendo diversi i tipi di interessi che possono sorreggere l'operazione.
Nella fiducia cum amico la creazione della titolarità è funzionale alla realizzazione di una detenzione e gestione del bene nell'interesse del fiduciante ed in vista di un successivo ulteriore trasferimento della titolarità, allo stesso fiduciante o a un terzo.
Nella fiducia cum creditore, invece, il contratto fiduciario intercorre tra debitore e creditore: l'interesse del fiduciante è trasferire la proprietà di un suo bene al fiduciario, suo creditore, a garanzia del diritto di credito, con l'impegno del fiduciario a ritrasferire il bene al fiduciante, se questi adempie regolarmente al proprio debito. Questa seconda tipologia - la fiducia cum creditore - esige una attenta valutazione nel caso concreto, onde accertare che non integri un contratto in frode alla legge e precisamente in violazione del divieto di patto commissorio (art. 2744 cod. civ.)...”.
pagina 8 di 14 Va dato atto che in giurisprudenza non mancano ricostruzioni diverse sulla natura giuridica del negozio fiduciario. Ancora, nella sentenza Cass. S.U. 6459 del 06/03/2020
è ricordato: “… talvolta le pronunce di questa Corte vedono nel contratto fiduciario un caso di negozio indiretto: un negozio, cioè, con cui le parti perseguono risultati diversi da quelli tipicamente propri del negozio impiegato, e corrispondenti a quelli di un negozio diverso. Il negozio fiduciario - si afferma - rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bensì indiretta: il negozio, che è realmente voluto dalle parti, viene infatti posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso. L'intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti inter partes, compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del pactum fiduciae (Cass., Sez. III, 2 aprile
2009, n. 8024; Cass., Sez. IL 9 maggio 2011, n. 10163; Cass., Sez. I, 17 settembre 2019,
n. 23093).
Altre volte si opta per un inquadramento in termini di pluralità di negozi connessi da una comune congruenza funzionale ovvero da un'unica finalità economica: nel rapporto fiduciario si ha il concorso di due negozi, l'uno di disposizione e l'altro che è anche causa del primo, di obbligazione, i quali sono distinti, pur se collegati, e non fusi unitariamente (Cass., Sez. IL 18 aprile 1957, n. 1331); il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, parimenti voluti, l'uno di carattere esterno, efficace verso i terzi, e l'altro, inter partes ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo, per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante
o al terzo (Cass., Sez. IL 7 agosto 1982, n. 4438; Cass., Sez. IL 1° aprile 2003, n. 4886;
Cass., Sez. I, 8 settembre 2015, n. 17785).
Una terza impostazione si distacca dalle ricostruzioni che descrivono il negozio fiduciario come articolato in due negozi (uno esterno e con effetti reali, l'altro interno e obbligatorio), per sostenere che "qualora tra due parti intercorra un accordo fiduciario, esso comprende l'intera operazione e la connota di una causa unitaria, quella ... di realizzare il programma fiduciario, mentre per la sua realizzazione possono essere posti in essere diversi negozi giuridici, che a seconda dei casi e degli obiettivi che con
l'accordo fiduciario ci si propone di realizzare possono essere diversi sia nel numero che nella tipologia" (Cass., Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633)”.
Non vi è dubbio che, anche nel caso in esame, si è in presenza di una fattispecie composita, nella quale, attraverso due distinti strumenti negoziali, dotati di propria causa lecita (l'atto pubblico di donazione e la scrittura privata), ha realizzato lo CP_1 pagina 9 di 14 scopo di trasferire temporaneamente la titolarità giuridica dei propri diritti immobiliari, indicati nella donazione, alla figlia con l'obbligo di questa di procedere al ritrasferimento a semplice richiesta paterna.
Quanto alla forma del patto fiduciario, va richiamata nuovamente la Cassazione,
Sez. U, Sentenza n. 6459 del 06/03/2020 così massimata: “… per il patto fiduciario con oggetto immobiliare (…) non è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario”. Nella motivazione di questa sentenza, dopo un'ampia e accurata ricostruzione dell'evoluzione della giurisprudenza e degli orientamenti della dottrina, dal paragrafo 4 e ss., la Corte precisa: “….In questo senso convergono le indicazioni della giurisprudenza e le analisi della dottrina. Quando pone l'accento sulla struttura e sulla funzione del pactum fiduciae, la giurisprudenza (Cass., Sez. I, 20 maggio 1976, n. 1798) non esita a ricondurre al mandato senza rappresentanza (in particolare, ai rapporti interni tra mandante e mandatario) il patto di ritrasferire al fiduciante il diritto acquistato dal fiduciario. "L'eventualità che la fiducia si estrinsechi attraverso il patto di ritrasferire al fiduciante il diritto acquisito dal fiduciario e che, quindi, venga ad atteggiarsi come un mandato senza rappresentanza [...] è da ritenere [...] perfettamente conforme alla potenziale estensione e articolabilità del patto relativo": "il mandato senza rappresentanza, infatti, costituendo lo strumento tipico dell'agire per conto (ma non nel nome) altrui, non solo può piegarsi alle esigenze di un pactum fiduciae che contempli l'obbligo del fiduciario di ritrasferire al fiduciante un diritto, ma si pone anzi come la figura negoziale praticamente meglio idonea ad assorbire, senza residui e senza necessità di ulteriori combinazioni, [...] quel determinato intento".
Conclude, inoltre, la Cassazione, dopo un'accurata disamina delle posizioni della dottrina, che l'obbligazione nascente dall'accordo fiduciario è “… un'ipotesi di pagamento traslativo, perché l'atto di trasferimento si identifica in un negozio traslativo di esecuzione, il quale trova il proprio fondamento causale nell'accordo fiduciario e nella obbligazione di dare che da esso origina. (…)
Quanto, poi, al collegamento tra la natura immobiliare del bene acquistato dal fiduciario e l'esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento rimasto inadempiuto, si
è chiarito che il rimedio dell'esecuzione in forma specifica non è legato alla forma del negozio da cui deriva l'obbligo di contrattare, potendo l'art. 2932 cod. civ. trovare applicazione anche là dove l'obbligo di concludere un contratto riguardi cose mobili e si pagina 10 di 14 trovi pertanto contenuto in un contratto non formale, perché volto, appunto, al trasferimento di beni mobili…”.
Anche con riferimento al contratto atipico qui in esame (“convenzione” del 12.02.2014) non vi sono, quindi, vincoli di forma per la sua validità (essendo assimilabile al mandato in nome proprio, un contratto tipico a struttura debole (così definito da autorevole dottrina perché richiede solamente accordo, causa e oggetto)1.
La “convenzione”, prodotta da viene – comunque- in rilievo anche come CP_1 documento comprovante l'esistenza e il contenuto dell'impegno, assunto
[...]
di ritrasferire al padre gli immobili, impegno garantito dalla clausola Parte_1 sub 3):
“3) , al fine di garantire gli impegni assunti, si obbliga sin d'ora Parte_1
a rilasciare al signor entro il 28/02/2014 procura irrevocabile a vendere le CP_1 porzioni materiali della p.ed. 1849 C.C. Laives P.m.2 e un mezzo indiviso della P.m.3,
Acquisite dal padre con l'atto di donazione indicato in premessa, senza obbligo di rendiconto.
Trento 12.02.2014
(seguono le sottoscrizioni)”
1 Sempre con riferimento alla differenza tra mandato e preliminare, ai fini della necessità del requisito formale, e la riconducibilità del pactum fiduciae al primo strumento giuridico, ancora Cass. S.U. 6459/20: “…La dottrina, dal canto suo, evidenzia come mandato (in nome proprio) e negozio fiduciario si presentino entrambi come espressioni della interposizione reale di persona: in particolare, con specifico riguardo all'ipotesi, che qui viene in rilievo, del soggetto che abbia acquistato un bene utilizzando la provvista di altri e per seguire le istruzioni ricevute, essa perviene alla conclusione che tale posizione può essere qualificata come mandato o come fiducia, ma che le norme applicabili sono comunque le stesse. Sul versante del rapporto tra preliminare e patto fiduciario - al di là della affinità legata al fatto che anche nel pactum fiduciae, come nell'obbligo nascente dal contratto preliminare, è ravvisabile un momento iniziale con funzione strumentale rispetto ad un momento finale - la riflessione in sede scientifica mette in luce la diversità degli assetti
d'interessi perseguiti dall'una e dall'altra figura.
Nel preliminare, infatti, l'effetto obbligatorio è strumentale all'effetto reale, e lo precede;
nel contratto fiduciario l'effetto reale viene prima, e su di esso s'innesta l'effetto obbligatorio, la cui funzione non è propiziare un effetto reale già prodotto, ma conformarlo in coerenza con l'interesse delle parti. Ne consegue che, mentre l'obbligo di trasferire inerente al preliminare di vendita immobiliare è destinato a realizzare la consueta funzione commutativa, la prestazione traslativa stabilita nell'accordo fiduciario serve, invece, essenzialmente per neutralizzare il consolidamento abusivo di una situazione patrimoniale vantaggiosa per il fiduciario a danno del fiduciante. Inoltre, l'obbligo nascente dal contratto preliminare si riferisce alla prestazione del consenso relativo alla conclusione di un contratto causale tipico (quale la vendita), con la conseguenza che il successivo atto traslativo è qualificato da una causa propria ed è perciò improntato ad una funzione negoziale tipica;
diversamente, nell'atto di trasferimento del fiduciario - analogamente a quanto avviene nel mandato senza rappresentanza (art. 1706, secondo comma, cod. civ.) – si ha un'ipotesi di pagamento traslativo, perché l'atto di trasferimento si identifica in un negozio traslativo di esecuzione, il quale trova il proprio fondamento causale nell'accordo fiduciario e nella obbligazione di dare che da esso origina. Le differenze esistenti tra il contratto preliminare e il pactum fiduciae escludono, dunque, la possibilità di equiparare le due figure ai fini di un eguale trattamento del regime formale”.
pagina 11 di 14 Nell'architettura negoziale convenuta tra le parti, ritiene questo Collegio che la donazione ha assolto la funzione di strumento giuridico attraverso il quale CP_1 ha dotato la figlia dei beni, che questa doveva conservare nel proprio patrimonio e dei quali, come comprovato dal tenore della clausola sub 3), non poteva liberamente disporre. Quindi, con la sottoscrizione della “convenzione” ha riconosciuto la Pt_1 natura “fiduciaria” del trasferimento e ha assunto l'obbligo di ritrasferirli a richiesta al padre.
La sottoscrizione, infine, non è stata mai disconosciuta e non rileva, ai fini della validità dell'obbligazione assunta, che l'appellante fosse “… in uno stato di soggezione nei confronti del padre e pertanto avanti alla richiesta del padre di firmare un ulteriore documento a sostegno della donazione - donazione spiegata in sede di firma dell'atto P notarile da parte del notaio- stessa essere tratta facilmente in errore!”: si Pt_3 tratta, infatti, di argomenti che mai si sono tradotti in precise e tempestive domande di annullamento della convenzione.
La Corte condivide, quindi, la motivazione di cui al paragrafo 2. della sentenza del primo Giudice, che, con pertinenti riferimenti giurisprudenziali, ha affrontato gli aspetti problematici controversi, ha ricostruito la volontà delle parti, tenendo conto delle clausole pattuite dalle stesse nella c.d. “convenzione” e interpretando, correttamente, la sua funzione;
ha, quindi, esaustivamente, motivato l'accoglimento della domanda di esecuzione ex art. 2932 c,c. del trasferimento in favore di dei beni oggetto CP_1 di donazione.
Per le ragioni esposte, le doglianze, proposte in via principale dall'appellante, vanno rigettate.
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II. I motivi d'appello, proposti con riferimento al punto n.3 della sentenza, da pag. 7
a pag. 10, sono diretti a censurare il rigetto delle domande riconvenzionali proposte da per il rimborso delle spese di Parte_1
“miglioramento e ristrutturazione e/o o urgenti ovvero spese per la conservazione del bene, che …ha sostenuto negli anni sulle p.m. oggetto dell'atto di donazione, sia sotto l'aspetto dell'articolo 1110 c.c che sotto
l'aspetto dell'articolo 1150 c.c.”.
Preliminarmente, si dà atto che non risulta impugnata la parte della sentenza, in cui viene rigettata la domanda di accertamento e rimborso di spese per gas e acqua, relative pagina 12 di 14 agli immobili oggetto del ritrasferimento (pagg.
7-8 sent.) né la domanda di restituzione delle somme asseritamente versate mensilmente al padre sino al 2012.
La contestazione è, quindi, circoscritta al rigetto delle istanze istruttorie di prova orale e alla mancata liquidazione della metà delle spese, che l'odierna parte appellante allega di aver sostenuto per i lavori di conservazione delle parti comuni e di abbellimento ovvero per i lavori urgenti e indifferibili.
Merita rilevare, in primo luogo, che quanto ai lavori di ristrutturazione delle facciate esterne, risanamento del tetto, dei camini e delle grondaie e dei lavori di lattoneria, risulta per tabulas che gli interventi vennero commissionati da compagno Parte_4 di al quale erano intestate le fatture prodotte sub doc. 4-5-6 e Parte_1 conseguentemente, l'appellante non appare aver legittimazione ad agire per la ripetizione degli esborsi documentati.
L'appellante nemmeno ha dedotto e comprovato di aver saldato tali fatture, intestate al terzo, nè può trovare accoglimento la tardiva allegazione della sussistenza di un rapporto interno -dare/avere- tra l'appellante e (introdotta solamente con la Parte_4 memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 cpc, depositata il 23.02.2022 in primo grado), che integra una modificazione dell'originaria domanda, contestata da controparte che ha tempestivamente dichiarato di non accettare il contraddittorio (memoria di replica n.3 art. 183, comma 6 c.p.c., depositata il 16.03.2022).
Le censure formulate appaiono, inoltre, del tutto generiche, in quanto l'appellante reitera il richiamo all'applicazione della disciplina della comunione e del possesso (art.1110 e art.1150 cc), senza confutare le specifiche argomentazioni svolte dal primo giudice nella sentenza impugnata a pag. 8 e 9, in ordine all'assenza di prova dei presupposti della necessità e urgenza degli interventi e dell'inerzia del “comunista”.
Sul punto, va ribadita l'irrilevanza delle istanze di prova orale, formulate dall'appellante nel giudizio di primo grado (capp. 18-19-20 memoria n. 2) e la loro inammissibilità per la contrarietà al contenuto della documentazione già depositata (fatture prodotte) e per la genericità della formulazione delle circostanze (lavori di giardinaggio, la cui qualificazione e quantificazione è demandata ai testi).
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L'appello proposto deve quindi essere integralmente rigettato.
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La soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna alla rifusione in favore di controparte delle spese del grado, liquidate in dispositivo, nella misura richiesta dall'avvocato dell'appellante, formulata nel rispetto dei parametri ministeriali vigenti e della complessità delle questioni affrontate.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO n. 721/2023 del
01.09.2023, così decide:
respinge l'appello; condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1 delle spese del grado che si liquidano in complessivi €10.434,00 oltre 15% spese generali, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 16.01.2025
IL CONSIGLIERE RELATORE
IL PRESIDENTE
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