Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02257/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00434/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 434 del 2025, proposto da
RA CC, rappresentato e difeso dall'avvocato NI Bassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Di Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dei provvedimenti reiettivi CIGO emessi dall’INPS:
1) n. 720290121311 del 20/12/2024 notificato il 22/12/2024, di reiezione della domanda CIGO protocollo INPS.7202.26/10/2024.0195498, inviata il 26/10/2024, relativa al periodo: 10/09/2024 – 30/09/2024;
2) n. 720290121323 del 20/12/2024 notificato il 22/12/2024 di reiezione della domanda CIGO protocollo INPS.7202.28/11/2024.0219421, inviata il 28/11/2024, relativa al periodo: 01/10/2024 – 31/10/2024;
3) n. 720290121446 del 14/01/2025 notificato il 20/01/2025 di reiezione della domanda CIGO protocollo INPS.7202.24/12/2024.0239846, inviata il 24/12/2024, relativa al periodo: 01/11/2024 – 10/11/2024;
per la declaratoria di illegittimità del silenzio rigetto, serbato dall’INPS - Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee, sul ricorso amministrativo, formulato dal ricorrente in data 21/01/2025 protocollo INPS.7202.21/01/2025.0015897;
per l’accertamento dell’obbligo dell’INPS di provvedere espressamente all’accoglimento delle suddette domande CIGO, relative al periodo di temporanea sospensione dei lavoratori dell’impresa a decorrere continuamente dal 10/09/2024 all’08/11/2024 compresi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. NI DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato all’Istituto nazionale di previdenza sociale il 14 febbraio 2025 e depositato il 14 marzo 2025, il ricorrente, titolare di una impresa individuale, impugna i provvedimenti di diniego della cassa integrazione guadagni ordinaria adottati dall’Inps il 20 dicembre 2024 e il 14 gennaio 2025, chiedendo inoltre la declaratoria di illegittimità del silenzio rigetto dell’Inps sul ricorso amministrativo presentato il 21 gennaio 2025 e l’accertamento dell’obbligo dell’Inps di accogliere le suddette domande di cassa integrazione, relative al periodo di temporanea sospensione dei lavoratori dell’impresa dal 10 settembre 2024 all’8 novembre 2024.
L’Istituto nazionale di previdenza sociale si costituisce in giudizio il 17 settembre 2025 e chiede il rigetto del ricorso.
La causa è trattata, nel merito, all’udienza del 17 dicembre 2025, venendo in decisione.
DIRITTO
Parte ricorrente aveva chiesto, in data 26 ottobre 2024, l’intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria per quattro dipendenti, causa fine cantiere, dal 10 settembre 2024 al 30 settembre 2024. Successivamente, il 28 novembre 2024, aveva chiesto la continuazione della precedente domanda di cassa integrazione, con riferimento al periodo dal 1 ottobre 2024 al 31 ottobre 2024.
L’Inps ha respinto entrambe le domande con due provvedimenti del 20 dicembre 2024, notificati il 22 dicembre 2024, ritenendo le istanze tardive.
Il ricorrente ha quindi inoltrato una ulteriore domanda di continuazione della cassa integrazione in data 24 dicembre 2024, per il periodo ancora successivo alle due precedenti istanze, compreso dal 1 novembre 2024 al 10 novembre 2024.
Quest’ultima istanza è stata respinta dall’Inps, in quanto tardiva, con provvedimento del 14 gennaio 2025, notificato il 20 gennaio 2025.
I provvedimenti negativi impugnati sono stati adottati in base a quanto disposto dall’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 148 del 2015, per cui la domanda di cassa integrazione deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente deduce il difetto di motivazione. Non sarebbe comprensibile, nei provvedimenti impugnati, quale termine sia stato preso in considerazione per ritenere tardive le domande, in quanto l’articolo 15 del decreto legislativo 148 del 2015 stabilisce due distinti termini per la presentazione delle istanze, un termine breve di 15 giorni dall’inizio della sospensione dell’attività lavorativa e un termine decorrente dalla fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento, qualora l’evento stesso non fosse stato evitabile. Anche l’istruttoria sarebbe stata contraddittoria, essendo state chieste integrazioni documentali che poi non sarebbero state prese in considerazione nel rigetto delle domande. Infine, anche qualora la domanda fosse stata presentata fuori termine, sarebbe applicabile il comma 3 del richiamato articolo 15, ai sensi del quale, per le domande presentate oltre il termine indicato al comma 2, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana alla data di presentazione, essendo quindi, in ogni caso, applicabile un trattamento di integrazione salariale.
Il motivo è infondato.
Il decreto legislativo 148 del 2015, recante disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, all’articolo 15, nel delineare il procedimento di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, prevede, al comma 1, che l’impresa debba presentare in via telematica all'INPS domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Lo stesso articolo 15, al comma 2, dispone che la domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Per le domande presentate oltre il termine stabilito dal comma 2, il successivo comma 3 consente l’eventuale trattamento di integrazione salariale per i soli periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di tardiva presentazione della domanda.
La motivazione dei provvedimenti negativi, seppure sintetica, richiamando espressamente l’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 148 del 2015, consente di comprendere che le domande sono state respinte essendo stato preso in considerazione, nel caso concreto, il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione dell’attività lavorativa per la tempestiva presentazione della domanda. Infatti tutte le domande sono state presentate dopo la scadenza di 15 giorni dalla sospensione dell’attività lavorativa (prima domanda, per il periodo di sospensione iniziato il 1 settembre 2024, presentata il 26 ottobre 2024; seconda domanda, per il periodo di sospensione iniziato il 1 ottobre 2024, presentata il 28 novembre 2024; terza domanda, per il periodo di sospensione iniziato il 1 novembre 2024, presentata il 24 dicembre 2024). Evidentemente l’Inps non ha preso in considerazione l’ulteriore termine previsto dal comma 2 dell’articolo 15 per gli eventi oggettivamente non evitabili. Sotto questo profilo, la motivazione si deve ritenere sufficientemente comprensibile. Il fatto che, nelle more del procedimento, l’Inps abbia chiesto integrazioni documentali non incide sulla tardività delle domande, essendo tale richiesta spiegabile con la opportunità di acquisire elementi istruttori per valutare approfonditamente la causa di sospensione dell’attività lavorativa. Infine, irrilevante risulta la previsione di cui al comma 3 in quanto, anche risalendo di una settimana rispetto alle date di tardiva presentazione delle domande, nessuna integrazione salariale avrebbe potuto essere concessa all’impresa ricorrente, essendo riferite tutte le domande a periodi antecedenti di oltre una settimana il momento della presentazione delle rispettive domande.
Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la mancanza dei presupposti per le determinazioni negative, in quanto la fine di un cantiere sarebbe un evento prevedibile, ma non evitabile. Non ci sarebbe modo per l’imprenditore di scongiurare l’ultimazione di un cantiere in corso d’opera prima dell’inizio di un nuovo cantiere. L’integrazione salariale viene regolarmente concessa per periodi inferiori ai tre mesi di sospensione dell’attività lavorativa tra la fine di un cantiere e l’apertura di un nuovo cantiere.
Anche il secondo motivo è infondato.
Le cause non evitabili di sospensione dei lavori sono indicate nella circolare dell’Inps numero 139 del 2016, adottata in applicazione del decreto ministeriale numero 95442 del 2016. L’evento oggettivamente non evitabile è riconosciuto nelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, sostanzialmente riconducibili alla forza maggiore. A titolo esemplificativo sono elencati gli eventi meteorologici, gli incendi, le alluvioni, i terremoti, le mancanze di energia elettrica.
Si ritiene, dunque, che il periodo di sospensione dell’attività lavorativa compreso tra la conclusione dei lavori in un cantiere e l’avvio dei lavori in un nuovo cantiere rientri nell’ordinario rischio di impresa e non possa essere escluso dalla sfera organizzativa imputabile al datore di lavoro.
Per evento evitabile, infatti, non deve intendersi la fine di un cantiere, ovviamente, bensì la sospensione dell’attività lavorativa nel periodo intercorrente tra la fine del cantiere e l’apertura di un altro cantiere.
In sostanza, prescindendo dalla astratta possibilità di concedere la cassa integrazione anche per la causale indicata dal ricorrente, risulta legittima la determinazione negativa adottata dall’Istituto nazionale di previdenza sociale in forza della scadenza del termine di ammissibilità delle istanze.
Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto.
Le spese processuali, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT AP, Presidente
NI DO, Consigliere, Estensore
Anna Saporito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI DO | AT AP |
IL SEGRETARIO