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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/09/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
dr. Giuseppe De Gregorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 586/2023 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 915/2023 del 23-27 febbraio 2023
PROMOSSA
[...]
(C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la propria Avvo-
catura nonché rappresentata e difesa dall'avv. Maria Stella Porretto, Dirigente
dell'Avvocatura dello stesso ente, per mandato conferito con procura allegata alla memoria di costituzione nuovo procuratore
APPELLANTE
CONTRO
1) (P.I.: ), in persona del suo legale rappre- Controparte_1 P.IVA_2
sentante pro tempore, con sede a Milano in largo Augusto n. 1/A, elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. Massimo Dioguardi nonché Pt_1
rappresentata e difesa dall'avv. Caterina De Tilla per procura notarile
2) , in persona del suo legale rappresen- Controparte_2
tante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di , presso i cui Uffici è ope legis domiciliato Pt_1
1 APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
Insiste affinché codesta Corte di Appello adita dichiari la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese del presente grado di giudizio, così come concordato tra le parti.
Per la Controparte_1
Chiede, atteso l'atto di rinuncia in atti depositato, che venga disposta la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Per l'Educandato Statale ” Controparte_2
Si chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese del grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza del Tribunale di Palermo n. 915/2023 del 23-27 feb-
braio 2023, il Tribunale di Palermo, previa revoca del decreto ingiuntivo n.
5564/2016 del 21-23 novembre 2016, condannò la Parte_2
a pagare a l'importo di €137.235,82, relativo a credito
[...] Controparte_1
ceduto allo stesso istituto bancario da Enel Energia Spa, e da quest'ultima pre-
cedentemente vantato nei confronti dell' Controparte_2
di . Pt_1
1.1. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la
[...]
. Parte_3
Dal canto suo, l'Educandato Statale ha chiesto il ri- CP_2
getto del gravame.
Infine, nel costituirsi, ha chiesto: Controparte_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 - in via principale, il rigetto dell'opposizione proposta in primo grado dall' ; CP_2
- in subordine, la declaratoria del proprio diritto di credito nei confronti dello stesso Educandato e la conseguente condanna di quest'ultimo al relativo pagamento;
- in ulteriore subordine, la declaratoria del proprio diritto di credito nei confronti sia della sia dell'Educandato Statale Parte_1
”. CP_2
1.2. Tuttavia, nel precisare le conclusioni, le parti hanno congiunta-
mente chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Così, con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 12 settembre 2025, la causa
è stata posta in decisione;
e, tenuto conto del contenuto delle conclusioni della parti, non sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190 Cpc.
2. Come emerge dalla documentazione in atti, le parti in lite, nel corso di questo grado del giudizio, «hanno raggiunto un accordo bonario per la defi-
nizione della controversia avente R.G. 586/2023» (così nell'atto datato 12 mag-
gio 2025, a firma dei rappresentanti delle stesse parti e dei loro Difensori).
3. Il raggiungimento della conciliazione comporta dunque – com'è evi-
dente – la cessazione della materia del contendere, istituto che «costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributa-
rio), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurispruden-
ziale, in relazione a tutte le ipotesi di impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso».
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 4. Infine, le spese di questo grado del giudizio vanno interamente com-
pensate tra le parti, come da queste ultime concordemente richiesto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Palermo n. 915/2023 del 23-27 febbraio 2023, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa interamente tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 12 settembre 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma di-
gitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche,
e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n.
44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
dr. Giuseppe De Gregorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 586/2023 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 915/2023 del 23-27 febbraio 2023
PROMOSSA
[...]
(C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la propria Avvo-
catura nonché rappresentata e difesa dall'avv. Maria Stella Porretto, Dirigente
dell'Avvocatura dello stesso ente, per mandato conferito con procura allegata alla memoria di costituzione nuovo procuratore
APPELLANTE
CONTRO
1) (P.I.: ), in persona del suo legale rappre- Controparte_1 P.IVA_2
sentante pro tempore, con sede a Milano in largo Augusto n. 1/A, elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. Massimo Dioguardi nonché Pt_1
rappresentata e difesa dall'avv. Caterina De Tilla per procura notarile
2) , in persona del suo legale rappresen- Controparte_2
tante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di , presso i cui Uffici è ope legis domiciliato Pt_1
1 APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
Insiste affinché codesta Corte di Appello adita dichiari la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese del presente grado di giudizio, così come concordato tra le parti.
Per la Controparte_1
Chiede, atteso l'atto di rinuncia in atti depositato, che venga disposta la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Per l'Educandato Statale ” Controparte_2
Si chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese del grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza del Tribunale di Palermo n. 915/2023 del 23-27 feb-
braio 2023, il Tribunale di Palermo, previa revoca del decreto ingiuntivo n.
5564/2016 del 21-23 novembre 2016, condannò la Parte_2
a pagare a l'importo di €137.235,82, relativo a credito
[...] Controparte_1
ceduto allo stesso istituto bancario da Enel Energia Spa, e da quest'ultima pre-
cedentemente vantato nei confronti dell' Controparte_2
di . Pt_1
1.1. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la
[...]
. Parte_3
Dal canto suo, l'Educandato Statale ha chiesto il ri- CP_2
getto del gravame.
Infine, nel costituirsi, ha chiesto: Controparte_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 - in via principale, il rigetto dell'opposizione proposta in primo grado dall' ; CP_2
- in subordine, la declaratoria del proprio diritto di credito nei confronti dello stesso Educandato e la conseguente condanna di quest'ultimo al relativo pagamento;
- in ulteriore subordine, la declaratoria del proprio diritto di credito nei confronti sia della sia dell'Educandato Statale Parte_1
”. CP_2
1.2. Tuttavia, nel precisare le conclusioni, le parti hanno congiunta-
mente chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Così, con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 12 settembre 2025, la causa
è stata posta in decisione;
e, tenuto conto del contenuto delle conclusioni della parti, non sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190 Cpc.
2. Come emerge dalla documentazione in atti, le parti in lite, nel corso di questo grado del giudizio, «hanno raggiunto un accordo bonario per la defi-
nizione della controversia avente R.G. 586/2023» (così nell'atto datato 12 mag-
gio 2025, a firma dei rappresentanti delle stesse parti e dei loro Difensori).
3. Il raggiungimento della conciliazione comporta dunque – com'è evi-
dente – la cessazione della materia del contendere, istituto che «costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributa-
rio), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurispruden-
ziale, in relazione a tutte le ipotesi di impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso».
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 4. Infine, le spese di questo grado del giudizio vanno interamente com-
pensate tra le parti, come da queste ultime concordemente richiesto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Palermo n. 915/2023 del 23-27 febbraio 2023, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa interamente tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 12 settembre 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma di-
gitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche,
e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n.
44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
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