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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/05/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2384/2008 R.G., avente ad oggetto “azione di responsabilità contrattuale” e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Conte, presso il Parte_1 C.F._1 cui studio a Ceglie Messapica, in Piazza della Resistenza n. 11, è elettivamente domiciliato;
attore e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Renzo Parte_2 C.F._2
Colantonio, presso il cui studio a Pescara, in via Raiale n. 6, è elettivamente domiciliata;
convenuta
*******
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , di professione architetto, ha Parte_1 convenuto in giudizio perché fosse condannata al pagamento del compenso Parte_2 maturato per l'attività professionale svolta in suo favore. Ha riferito, infatti, che la convenuta gli avrebbe affidato un incarico per il disbrigo delle pratiche di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'immobile - per il quale avrebbe preventivato un compenso di 17.604,36 euro - e, successivamente, in data 20 ottobre 2003, gli avrebbe commissionato anche la direzione dei lavori, le pratiche relative alla sicurezza sul cantiere ed alla prevenzione e protezione dei rischi per i lavoratori, incarico per il quale avrebbe maturato un compenso pari a 16.249,89 euro. Riscontrate irregolarità sul cantiere, ha riferito di aver rinunciato all'incarico in data 20 aprile 2004, chiedendo il pagamento delle prestazioni professionali già svolte alla controparte, la quale, tuttavia, non avrebbe corrisposto alcunché, adducendo generiche contestazioni.
1 Ha chiesto, dunque, di condannare la convenuta al pagamento in suo favore della somma complessiva di 33.854,25 euro, oltre accessori, rivalutazione monetaria ed interessi, con vittoria di spese.
, costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 30 dicembre 2008, ha Parte_2 riferito di aver stipulato un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile a Pescara, in via Alento n. 59, al primo piano, e di aver intrapreso i lavori di ristrutturazione ancor prima della stipula del definitivo, affidando all'attore l'incarico per il rilascio della d.i.a. Ha dichiarato che l'architetto avrebbe originariamente quantificato il proprio compenso in 5.000,00 euro, corrisposti in contanti, ed ha confermato di avergli poi conferito un successivo incarico per gli adempimenti relativi alla sicurezza sul cantiere. Ha dato atto che il avrebbe formulato una serie di contestazioni Pt_1 all'appaltatore – peraltro da lui stesso suggerito –, causando rallentamenti ai lavori ed impartendo ordini di messa in sicurezza generici;
che, pertanto, nel marzo 2004, avrebbe deciso di affidare i lavori ad altro tecnico ed altra ditta, con pagamento in favore del del saldo, pari a 300,00 Pt_1 euro, come richiesto nella fattura n. 3 del 31 marzo 2004 emessa dall'architetto. Ha dichiarato che, successivamente, il convenuto avrebbe intimato il pagamento di 33.854,25 euro, di cui 17.604,36 euro per l'incarico relativo agli elaborati progettuali e per la richiesta della d.i.a. e 16.249,89 euro per la direzione lavori e gli incarichi relativi alla sicurezza, importi illegittimi in quanto non preventivati al momento del conferimento degli incarichi. Ha chiesto, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti a causa della negligenza dell'attore e della necessità di affidare l'appalto ad altra ditta, quantificati in 20.000,00 euro.
Ha insistito, dunque, per il rigetto della domanda formulata dall'attore e, in via riconvenzionale, per la condanna del al risarcimento dei danni, oltre interessi, con vittoria di Pt_1 spese.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti, con l'interrogatorio formale dell'attore e della convenuta e con l'escussione di testimoni;
all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 ottobre 2013, il precedente giudice istruttore ha emesso la sentenza parziale n. 1460/2013, con cui ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata dalla per mancanza di prova;
con ordinanza emessa in pari data, è stata Parte_2 disposta una c.t.u. per la determinazione del compenso professionale maturato dall'attore. Il fascicolo è stato assegnato al sottoscritto magistrato in data 16 novembre 2021; tenuto conto della risalente data di iscrizione a ruolo è stato espletato un tentativo di conciliazione – fallito a causa della mancata comparizione della convenuta – e, infine, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 aprile 2024, in cui è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Preliminarmente, occorre rilevare che nel presente provvedimento occorre pronunciarsi sulla sola domanda formulata da parte attrice e, dunque, sulla spettanza e sulla quantificazione del
2 compenso richiesto dal : il precedente giudice istruttore, infatti, si è già pronunciato nella Pt_1 sentenza parziale sulla domanda riconvenzionale formulata dalla rigettandola per Parte_2 mancanza di prova.
Si rammenta che il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dagli artt. 2230 e s.s. c.c. nonché dalle norme sul contratto d'opera in generale, in quanto compatibili con le prime e con la natura del rapporto. Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma sia idonea a manifestare il consenso delle parti (ex multis, Cass. n. 3016/2006); trova applicazione, infatti, il principio di libertà delle forme, vigente nel nostro ordinamento, secondo cui in tutti i casi in cui non sia previsto ex lege uno specifico adempimento di forma, il rapporto può ritenersi validamente stipulato anche oralmente.
Nel caso di risarcimento danni da responsabilità contrattuale, invece, vige la ripartizione dell'onere probatorio ormai cristallizzata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il soggetto che lamenti la lesione deve fornire la prova della sussistenza del titolo e del danno asseritamente subito, incombendo sul debitore la prova dell'avvenuto adempimento – e, dunque, del fatto estintivo della pretesa – o della impossibilità di eseguire la prestazione per causa a lui non imputabile.
Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 115 cp.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, non essendo sufficiente una contestazione che si appalesi generica e non circostanziata, effettuata con mere formule di stile.
Nel caso in esame la costituendosi in giudizio, non ha contestato l'espletamento Parte_2 dell'attività professionale: ha confermato che, insieme alla sorella, decisero di affidare all'architetto l'incarico per la ristrutturazione dell'intero immobile;
che, in particolare, ella conferì al Pt_1 professionista due incarichi per la porzione di immobile di sua proprietà, posta al primo piano: il primo relativo alla pratica per il rilascio della d.i.a. ed il secondo per gli adempimenti relativi alla sicurezza sul cantiere.
Nella comparsa di costituzione vi sono contestazioni esclusivamente per ciò che concerne il quantum: la infatti, ha riconosciuto che, per ragioni di salute, il professionista ha dovuto Parte_2 assentarsi per un periodo dalle attività, che egli stesso le propose diverse ditte appaltatrici per l'esecuzione dei lavori e che, su sua indicazione, scelse la ditta Briamonte per l'espletamento dei lavori. Ulteriore conferma della sussistenza dell'incarico si desume dalla circostanza - riferita dalla convenuta – secondo cui i rapporti con l'impresa appaltatrice si sarebbero deteriorati a causa delle richieste di adeguamento alla pratica provenienti dall'architetto, in disparte, in questa sede, valutazioni sulla fondatezza delle stesse;
di tali comunicazioni del professionista, in qualità di direttore dei lavori, vi è traccia nel fascicolo di parte attrice, nell'allegato n. 4.
La non ha effettuato contestazioni in ordine alla legittimità della rinuncia Parte_2 all'incarico effettuata dal : si rammenta, infatti, che ai sensi dell'art. 2237 c.c., comma II, il Pt_1 prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa, riservandosi il diritto al rimborso
3 delle spese fatte ed al compenso per l'opera svolta, a condizione che il recesso sia esercitato in modo da evitare pregiudizi per il cliente. La convenuta, in ordine al recesso, ha allegato delle generiche contestazioni sulle ragioni addotte dal professionista, ma non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale tesa ad accertarne l'illegittimità, né ha allegato e provato i danni che avrebbe subito in conseguenza della rinuncia (circostanza che ha indotto il precedente giudice istruttore a rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento danni).
Alla luce di tali considerazioni, dunque, essendo provato l'espletamento dell'incarico, occorre procedere alla quantificazione del compenso.
Nella documentazione presente in atti vi è prova del versamento da parte della Parte_2 dell'importo di 300,00 euro, non contestato dall'architetto, a saldo della fattura n. 03 del 31 marzo
2004 (poi corretta con numero progressivo 2).
Parte convenuta ha poi riferito di aver corrisposto ulteriori importi al , in contanti, Pt_1 affinché quest'ultimo li versasse al titolare della ditta appaltatrice;
di tali allegazioni, tuttavia, non vi è prova in atti. Nel contratto di appalto è prevista la corresponsione delle somme direttamente all'impresa, senza intermediazione alcuna, e, nell'allegato n. 3, è presente una dichiarazione di amministratore dell'impresa, il quale dichiara di aver ricevuto la somma di Persona_1
20.000,00 euro “come acconto per la firma del contratto” (nel fascicolo di parte convenuta vi è il certificato di pagamento di 20.000,00 euro, datato 29 ottobre 2003) e l'ulteriore importo di 12.500,00 euro “come acconto alla firma del verbale di inizio lavori”. Tali dichiarazioni, provate documentalmente, sono destinate a prevalere sulle dichiarazioni della convenuta, che si rivelano peraltro contraddittorie, dal momento che nell'atto di citazione ella ha riferito di aver consegnato 20.000,00 euro alla ditta, mentre in sede di interrogatorio formale ha dichiarato di averli dati all'architetto.
Si ritiene priva di valore probatorio la testimonianza resa da all'udienza del Testimone_1
28 ottobre 2011: quest'ultima, conoscente dell'attrice (la faceva da baby sitter a sua Parte_2 figlia), ha riferito che la ditta Briamonte non avrebbe proseguito i lavori poiché i soldi corrisposti dalla sarebbero stati trattenuti dall'architetto, che avrebbe visto sul cantiere solo un paio Parte_2 di volte;
ebbene, preliminarmente, non si comprende a che titolo la teste possa essere a conoscenza di tale circostanza e che tipo di ruolo ella avesse nei lavori di ristrutturazione per poter riferire in ordine alla presenza sul cantiere del direttore dei lavori;
la circostanza che il compenso concordato con l'impresa appaltatrice, di 70.000,00 euro, includesse anche le prestazioni professionali dell'architetto è smentita dal contratto di appalto, in cui è previsto che la somma di 70.000,00 euro abbia ad oggetto “l'esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'edificio succitato” (art. 1, allegato n. 3); stesso dicasi anche per le dichiarazioni rese sul punto dal teste , escusso Tes_2 all'udienza del 19 giugno 2012, anch'esse confutate dalle allegazioni documentali.
Occorre rilevare, inoltre, che parte convenuta non ha citato a testimoniare il titolare della ditta Briamonte, unico soggetto che avrebbe potuto riferire le ragioni per cui i rapporti con la committente si siano incrinati.
Alcuna prova è stata fornita dei pagamenti asseritamente effettuati in contanti: non sono state depositate le quietanze di pagamento – che, presumibilmente, tenuto conto degli importi particolarmente elevati, la parte avrebbe dovuto richiedere – e la corresponsione degli importi è
4 stata contestata dall'attore. Né, ad avviso di questo giudice, di avvenuti pagamenti non documentabili perché non tracciati può fornirsi prova mediante testimoni (artt. 2721e 2727 c.c.).
Per ciò che concerne la quantificazione del compenso, occorre fare riferimento ai contratti di conferimento di incarico professionale sottoscritti tra le parti (datati 10 settembre 2003 e 20 ottobre
2003, allegati nel fascicolo di parte attrice) in cui, al punto n. 5, la convenuta, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, si è impegnata a “remunerare il professionista in base alle tabelle professionali vigenti, l. 143/1949, in funzione del costo di costruzione al metro quadrato” e, al punto n. 7, “a rimborsare le spese che saranno calcolate in percentuale del 60% come l. 143/1949, in quanto incarico fuori sede etc,”, anche laddove non dimostrabili, oltre “I.V.A., il contributo C.N.P.A.I.A. nelle percentuali di legge e la ritenuta d'acconto” (punto n. 8). Parte convenuta non ha disconosciuto le firme apposte sui contratti.
Nel corso del giudizio è stata disposta una c.t.u. contabile: l'ausiliario, nominato dal precedente giudice istruttore subito dopo l'emissione della sentenza parziale, ha compiuto degli accertamenti lineari, coerenti ed esaustivi, che meritano di essere condivisi.
La – da ultimo nella comparsa conclusionale depositata 12 giugno 2024 – ha Parte_2 eccepito l'inammissibilità della consulenza in quanto meramente esplorativa, non avendo parte attrice dimostrato né l'an debeatur né il quantum; tali allegazioni sono infondate: l'attore ha depositato non solo gli atti di conferimento degli incarichi, ma anche la documentazione predisposta durante l'espletamento dell'incarico (incarico peraltro non disconosciuto, come si è detto); per ciò che riguarda il quantum, pur non essendo indicati gli importi da corrispondere per ciascun incarico, sono indicati i parametri legislativi da utilizzare per la determinazione del compenso. La consulenza, dunque, non è stata finalizzata a colmare le lacune probatorie in cui – secondo la convenuta – sarebbe incorso il , bensì ad appurare la conformità del compenso richiesto ai Pt_1 criteri predeterminati nel contratto, valutando “tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” (Cass. n. 31886/2019); né può sostenersi l'inammissibilità della c.t.u. poiché non richiesta dalle parti: la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la consulenza non è un mezzo di prova in senso proprio, poiché è volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti, ed è quindi sottratta alla disponibilità delle parti, essendone rimessa l'ammissione o la mancata ammissione al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. sentenza n. 6155 del 13.03.2009, Rv 607649), che, dunque, laddove non esplorativa e necessaria ai fini della decisione, può disporla anche d'ufficio quando siano necessarie delle competenze tecniche specifiche.
Non appaiono fondate neppure le contestazioni in ordine al mancato espletamento del sopralluogo da parte del c.t.u.: si ritiene che tale adempimento non fosse necessario, in ragione, da un lato, del riconoscimento da parte della dell'espletamento dell'attività professionale e, Parte_2 dall'altro lato, del mancato disconoscimento della documentazione allegata dal , sulla base Pt_1 della quale il c.t.u. ha proceduto alla quantificazione del compenso.
Per tale ragione si ritiene ultronea l'integrazione di c.t.u. disposta dal precedente giudice istruttore, con cui è stato chiesto all'ausiliario dott. di effettuare un sopralluogo al fine di Per_2
5 valutare la corrispondenza tra le prestazioni dedotte in giudizio e quelle effettuate: ebbene, l'integrazione si ritiene esplorativa, dal momento che la convenuta non aveva svolto alcuna contestazione in ordine all'esecuzione delle prestazioni indicate nell'atto di citazione, né nella comparsa di costituzione né nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.; sono presenti, infatti, solo generiche contestazioni sulle modalità di esecuzione, non circostanziate né provate, che hanno giustificato il rigetto della domanda riconvenzionale. La superfluità dell'integrazione non pregiudica l'esito del giudizio, dal momento che tale incarico non è stato espletato: è presente in atti solo una dichiarazione depositata dal c.t.u. il 16 settembre 2023, a distanza di diversi anni dal conferimento dell'incarico (avvenuto il 16 dicembre 2016), in cui l'ausiliario ha riferito di aver effettuato il sopralluogo ma di non aver potuto rispondere al quesito dal momento che, nelle more, sull'immobile sono stati effettuati ulteriori lavori.
Per ciò che concerne la determinazione del compenso, il c.t.u., analizzata la documentazione presente in atti e tenuto conto dei criteri predeterminati nel contratto tra le parti, ha ritenuto gli importi richiesti dal congrui, precisando che il compenso relativo al secondo incarico è stato Pt_1 calcolato considerando non il totale importo dei lavori, ma solo quelli effettivamente svolti sino alla data di dimissioni;
i compensi ammontano in 17.604,36 euro per il primo incarico ed in 16.249,89 euro per il secondo, comprensivi di Iva e Cap, come per legge, per un totale complessivo pari a
33.854,25 euro. A tale importo deve essere detratta la somma di 300,00 euro, corrisposta dalla nelle note spesa allegate dal non vi è alcun riferimento a tale importo e, Parte_2 Pt_1 pertanto, si ritiene che non sia stato già decurtato dal compenso.
La deve essere condannata, dunque, al pagamento in favore del Parte_2 Pt_1 dell'importo di 33.554,25 euro, già comprensivi di Iva e Cap, oltre interessi;
trattandosi di un debito di valuta, non deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria.
In applicazione del principio di soccombenza e tenuto conto della condotta tenuta da parte convenuta nel corso del tentativo di conciliazione compiuto da questo giudice – cui la Parte_2 non ha preso parte, non solo omettendo di conferire procura speciale al difensore, come pure concesso, ma adducendo motivi di salute non supportati da documentazione medica –, si deve condannare parte convenuta al pagamento delle spese di lite, quantificate, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti della metà.
Le spese della c.t.u. espletata, invece, devono essere poste a carico di entrambe le parti, in quote eguali, trattandosi di accertamento resosi necessario per valutare la congruità degli importi richiesti.
p.q.m.
6 Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2384/2008 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, condanna al Parte_1 Parte_2 pagamento in suo favore di 33.554,25 euro, già comprensivi di Iva e Cap, al netto dell'acconto già versato, oltre interessi sino al soddisfo, a titolo di compenso per gli incarichi professionali espletati;
condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, Parte_2 Parte_1 quantificate in 3.809,00 euro, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
pone definitivamente le spese della c.t.u. in capo ad entrambe, in quote eguali tra loro.
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Piera Tapperi, componente l'Ufficio per il Processo del sottoscritto magistrato.
Così deciso in Brindisi in data 28 maggio 2025.
Il Giudice
Roberta Marra
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