Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00766/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2024, proposto dal sig. UI ST RT, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Nuoro e l’Agenzia Forestas, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
a) dell’Avviso pubblicato dal Comune di Nuoro e del relativo allegato in data 28.3.2024, recante la Comunicazione di avvio del procedimento per la pubblica proclamazione della dicatio ad patriam , nella parte in cui ricomprendono i seguenti immobili di proprietà del ricorrente siti in agro del Comune di Nuoro, distinti nel Catasto Terreni, Foglio 47, Mappali 11, 12, 97 e 99;
b) della Deliberazione della Giunta comunale di Nuoro n. 42/23.02.2024, pubblicata all’Albo Pretorio dal 29.2.2024 al 15.3.2024;
c) di ogni altro atto presupposto, inerente e/o conseguenziale, anche se non espressamente richiamato negli atti impugnati, ma comunque lesivo delle prerogative del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la nota del 24 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. CA NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il ricorrente, con nota depositata in data 24 febbraio 2026, ha dichiarato che, avendo le parti “ regolato i rapporti relativi alla controversia in epigrafe mediante la sottoscrizione di apposito atto transattivo ” (depositato in giudizio), “ è venuto meno l’interesse alla decisione della controversia ”;
Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse, ai sensi dell’art. 35 c.p.a.;
Ritenuto che nulla debba statuirsi in ordine alle spese processuali, stante la mancata costituzione in giudizio delle altre parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
CA NG, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| CA NG | TI AR |
IL SEGRETARIO