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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 26/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Udienza del 26.2.2025
Giudice Istruttore, dott. Nicola Del Vecchio
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 1075/2024 R.G., vertente tra:
*****
Parte_1
[...]
*****
È presente per parte appellante l'Avvocato Bisaglia, che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
È presente per parte appellata l'Avvocato Zaramella, che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
È presente la dott.ssa ai fini della pratica forense. Persona_1
Il G.I. invita le parti a procedere alla discussione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 429 c.p.c..
L'Avvocato Bisaglia si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa.
L'Avvocato Zaramella si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa.
Su richiesta del giudice, l'Avv. Zaramella precisa che la questione relativa alla sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente ex art. 126 bis cod. strada non era oggetto dell'opposizione svolta dinanzi al giudice di prime cure.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
1 All'esito della camera di consiglio, il Giudice, esaminati gli atti di causa, lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1075/2024 R.G. promossa da
DA
(c.f. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Bisaglia, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Badia Polesine, via Danieli n. 70;
- appellante -
nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sara Zaramella, con Parte_1 C.F._1 domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore;
- appellata –
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da verbale di udienza del 26.2.2025
Per parte appellata: come da verbale di udienza del 26.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La vicenda trae origine dall'opposizione svolta da parte dell'odierna appellata dinanzi al Giudice di
Pace in relazione a sei verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada, indicati ai nn. X-
2 8913 prot. 2308913 del 23.4.2023, X-7954 prot. 2307954 del 25.4.2023, X-7272 prot. 2307272 del
27.4.2023, X-12657 prot. 2312657 dell'1.5.2023, notificati il 24.7.2023, nonché i nn. X-15119 prot.
2315119 del 7.5.2023 e X-15262 prot. 2315262 del 7.5.2023, entrambi notificati il 2.8.2023, emessi dalla Polizia Locale del Comune di con per la violazione dell'art. 142, comma 7 Parte_1 Parte_1
e 8 C.d.s.
Con la sentenza n. 20/2024, depositata il 17.1.2024, il Giudice di Pace ha accolto il ricorso, annullando per l'effetto i verbali impugnati, sul presupposto che solo l'omologazione della strumentazione elettronica destinata alla rilevazione della velocità è in grado di attestare la conformità dei prototipi alle prescrizioni imposte dal Reg. Att. C.d.s. (DPR 495 del 16.12.1992).
Con ricorso depositato il 26.6.2024 il ha proposto tempestivo Parte_1
appello avverso la citata sentenza.
Con l'unico motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto che dall'esame di alcune disposizioni contenute nel C.d.s. e nel Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, che disciplinano le procedure di controllo delle violazioni ai limiti di velocità ed il procedimento di autorizzazione delle strumentazioni prodotte a tale scopo, emergerebbe una complessiva equivalenza tra omologazione e approvazione.
Quanto al riferimento operato dall'art. 142 comma 6 C.d.s. alle “apparecchiature debitamente omologate”, tale disposizione, ad avviso del ricorrente, riguarderebbe un “ambito di accertamenti specifico e diverso da quello relativo all'osservazione dei limiti di velocità nelle strade urbane”, atteso il richiamo al “calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali”; in ogni, secondo la prospettazione dell'appellante, la disposizione in esame non potrebbe giustificare la disapplicazione della normativa speciale contenuta nel Regolamento Att. C.d.s., cui peraltro l'art. 45 comma 6 del Codice della Strada espressamente rimanda.
Sotto ulteriore profilo, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente motivato la propria decisione sulla scorta di quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 8694/2022, poiché quest'ultima si
è limitata a ribadire la necessità di periodica taratura/verifica di funzionalità dei sistemi di rilevamento elettronici, senza affrontare la questione relativa all'omologazione dei prototipi, né tantomeno al rapporto di questa con l'approvazione.
Tanto premesso, l'appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto ad integrale riforma della pronuncia di primo grado.
Con comparsa di risposta depositata il 28.10.2024 ha chiesto la conferma Parte_1 dell'annullamento dei verbali impugnati in primo grado, nonché l'annullamento di ulteriori quattro
3 verbali emessi nei suoi confronti per la violazione accessoria dell'omessa comunicazione dei dati del conducente.
All'udienza ex art. 429 c.p.c. del 26.2.2025, la causa è stata discussa e decisa.
2. In premessa, giova ribadire che parte appellante, nell'unico motivo di appello formulato, ha richiamato alcune disposizioni normative che comproverebbero una sostanziale equivalenza ed interscambiabilità, sul piano formale, fra omologazione ed approvazione dei sistemi di rilevamento elettronici atti all'accertamento delle violazioni del Codice della Strada.
Non sfugge a questo giudicante l'esistenza di diversi orientamenti della giurisprudenza di merito in ordine alla questione affrontata dal giudice di prime cure e dalla difesa di parte appellante nell'articolazione del motivo di censura.
Nondimeno, non si trascura il riscontro di sentenze dell'intestato Tribunale, che, in casi analoghi, ha aderito alla soluzione ermeneutica oggi propugnata dal ricorrente.
Tanto premesso, deve darsi conto altresì dei più recenti arresti della Suprema Corte con riferimento all'interpretazione delle locuzioni “omologazione” ed “approvazione”.
Segnatamente, la Corte di Cassazione ha chiarito che:
- “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”. (Cfr. in motivazione Sez. 2, Ord. n. 10505 del 18/4/2024);
- “L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come
l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n.
14597/2021)” (Cfr. in motivazione Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024);
“in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di
4 rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)” (Cfr. in motivazione Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024);
- “non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo” (Cfr. in motivazione
Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024);
- “il citato art. 45, comma 6, c.d.s. […] non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico
a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)” (Cfr. in motivazione Sez. 2,
Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024).
Tale indirizzo interpretativo è stato poi ribadito dalla Suprema Corte anche in pronunce successive a quella citata, le quali hanno in buona sostanza rinviato alle argomentazioni sopra riportate (Cfr. Cass. n.
20492/2024 e Cass. n. 20913/2024).
2.1. Orbene, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado nella fattispecie oggetto di giudizio, nei verbali oggetto di opposizione prodotti in primo grado è possibile evincere che
“l'accertamento è stato effettuato con misuratore elettronico della velocità Autosc@n-Speed, matricola
n. 2022.0052, omologato con Decreto di Approvazione del Ministero delle infrastrutture e Mobilità sostenibili n. 356 del 18/08/2021 e ss.mm.ii..” (Cfr. doc. 1 allegato al fascicolo di primo grado parte ricorrente).
A tal proposito peraltro, l'odierna appellante, sin dal giudizio di primo grado, ha prodotto il decreto di approvazione del 18.8.2021 citato nei verbali, il certificato di taratura LAT 101 K351-
2022_ACCR_VX dell'11.11.2022, il verbale di collaudo e regolare esecuzione, nonché la
5 dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte (Cfr. docc. 5 e 18 allegati al fascicolo primo grado parte resistente).
Dall'esame della documentazione sopra richiamata emerge che il Comune di con Parte_1
, onerato in tal senso, non ha fornito prova dell'effettuata omologazione, la quale, peraltro, Parte_1
può essere dimostrata solo mediante il deposito delle apposite certificazioni ministeriali di omologazione e conformità.
Per tali ragioni, alla luce dei principi sopra richiamati, l'appello deve essere rigettato.
3. Ciò posto, si rileva che l'appellata ha sostanzialmente svolto appello incidentale, in quanto ha formulato domanda di annullamento dei verbali di accertamento per omissione della comunicazione dei dati del conducente ex art. 126 bis, comma 2 C.d.s..
Sul punto, è sufficiente osservare che tale questione risulta non avere alcuna attinenza con la sentenza impugnata in questa sede, essendo stata peraltro oggetto di autonomo procedimento in primo grado
(Cfr. doc. 3 allegato al fascicolo parte appellata).
Ne discende l'inammissibilità della domanda, stante il divieto di proporre domande nuove in appello ex art. 345 c.p.c.
Anche a voler entrare nel merito della questione, si osserva peraltro che tre dei quattro verbali oggetto di contestazione ex art. 126 bis C.d.s. (H-2206, prot. 2330992 del 9.11.2023; H - 2195 prot. 2330981 del 9.11.2023; H -2438 prot. 2331224 del 9.11.2023) risultano essere già stati annullati dal Giudice di
Pace di Rovigo a definizione del procedimento n. 28/2024 R.G (Cfr. doc. 3 sopra richiamato).
Con riferimento ad un quarto verbale, successivamente notificato e avente n. H-2752 prot. 2331543 del
14.12.2023, la stessa appellata deduce ed allega in sede di costituzione la pendenza di un ulteriore procedimento davanti al Prefetto di Rovigo (Cfr. pag. 2 comparsa di risposta appellata e doc. 6).
Pertanto, tale domanda non può che essere dichiarata inammissibile.
4. Con riferimento alle determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., il Tribunale reputa sussistenti i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della assoluta novità della questione trattata, del sopravvenuto espresso orientamento della giurisprudenza di legittimità, nonché dell'inammissibilità dell'appello incidentale svolto dalla Pt_1
In ogni caso, l'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Altrettanto dicasi con riferimento all'appello incidentale svolto dalla che, come detto, è stato Pt_1
dichiarato inammissibile, con conseguente sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte
6 dell'appellata, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 1075/2024 R.G. così provvede: rigetta l'appello; dichiara inammissibile l'appello incidentale;
dichiara compensate le spese di lite;
si dà atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante e dell'appellata
(appellante in via incidentale) dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Rovigo, 26.2.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
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