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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/12/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 789/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.789/2025 promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Cuneo, Parte_1 C.F._1 Via Roma n. 14 presso lo studio degli avv.ti Alberto Manfredi (c.f. ) C.F._2 e Corrado Bertoni (c.f. che la rappresentano e difendono, sia C.F._3 unitamente che disgiuntamente,
RICORRENTE
Contro
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_1 sede in Torino, P.za Alberto Pasini n. 5,
RESISTENTE CONTUMACE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società CP_1 per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Quanto al licenziamento
Pag. 1 a 6 1) dichiararsi la nullità-inefficacia, per i titoli ed i motivi di cui al presente ricorso, del licenziamento intimato con missiva datata 15 novembre 2024 dalla e conseguentemente condannarsi la CP_1 convenuta medesima alla corresponsione a favore della ricorrente di un'indennità da commisurarsi tra un minimo di 3 ed un massimo di 6 retribuzioni utili ai fini del calcolo del TFR, ovvero tra la somma capitale di € 5.359,02 e la somma capitale di € 10.718,04, o altra veriore somma accertanda in corso di causa, secondo il conteggio precedentemente svolto;
In ogni caso, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria e con il paga-mento delle spese ed onorari di rappresentanza e difesa.
Quanto alle differenze retributive
IN PRINCIPALITÀ E NEL MERITO
1) Dichiararsi tenuta e condannarsi, per i titoli ed i motivi di cui al presente atto, se del caso anche ex art. 36 Cost., la convenuta al pagamento in favore della ricorrente (quale dipendente di IV Livello CCNL Commercio) della complessiva somma capitale di € 854,20, o altra veriore somma accertanda in corso di causa, con relativa regolarizzazione contributiva.”. Non si è invece costituita nel presente giudizio la parte resistente, che è stata perciò dichiarata contumace, stante la regolarità della notifica nei suoi confronti del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive della parte ricorrente
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver lavorato alle dipendenze della società dall'11 giugno 2024 al 5 dicembre 2024; CP_1 di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato e qualifica di aiuto commessa di V livello del CCNL Commercio, con orario part time 87,50% (35 ore settimanali); di aver svolto mansioni di commessa presso il negozio “Intimissimi” sito all'interno del Centro Commerciale Mondovicino, negozio presso cui prestava attività lavorativa, alle dipendenze dei precedenti gestori del punto vendita, sin dal novembre 2019; di aver in realtà già lavorato presso il negozio dal 14 novembre 2019 al 27 Controparte_2 marzo 2021 e dal 9 ottobre 2021 al 3 ottobre 2023 alle dipendenze di per poi CP_3 passare ex art. 2112 c.c. dal 4 ottobre 2023 al 10 giugno 2024 alle dipendenze di CP_4
e per proseguire infine il rapporto di lavoro, sempre ex art. 2112 c.c., alle dirette
[...] dipendenze della parte resistente;
che, oltre a svolgere mansioni di addetta alla vendita (seguendo i clienti in tutte le operazioni), si occupava anche della cassa (ricevendo e registrando i pagamenti, emettendo scontrini e fatture) e dei resi, nonché ad effettuare ogni sera gli ordini della merce a PC (effettuando anche i “blocchi” degli ordini per merce in eccesso); di operare in totale autonomia nell'ambito delle generali direttive aziendali - e durante i propri turni di lavoro operava perlopiù da sola, non essendo presente in negozio alcuna altra collega;
che il negozio Intimissimi era aperto al pubblico per 7 giorni a settimana dalle 9,30 alle 20,00 ed in esso operavano 4 commesse (tutte con orario part time) che ruotavano sui turni (turno di apertura, centrale e di chiusura) in modo da garantire la copertura per l'intera giornata;
di essere in possesso delle chiavi del negozio, nonché di aver
Pag. 2 a 6
operato quasi sempre da sola nel corso dei mesi di luglio ed agosto (allorché le colleghe fruirono di periodi di ferie) ed ogni volta che prestava attività nel turno di apertura o in quello di chiusura del negozio;
di avere diritto a vedersi riconoscere la qualifica di dipendente di IV livello del CCNL Commercio;
che il CCNL Commercio prevede espressamente il passaggio automatico dal V al IV livello dopo 18 mesi di lavoro;
di essere stata licenziata con missiva 15 novembre 2024 del seguente tenore letterale: “Oggetto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Gentile sig.ra siamo spiacenti di doverLe comunicare Pt_1 che, a seguito della soppressione del Suo posto di lavoro, conseguente alla nostra riorganizzazione aziendale, non essendo disponibili presso la nostra Società ulteriori posizioni lavorative equivalenti alla Sua qualifica e man-sioni, siamo costretti – con la presente – a dover recedere dal rapporto di lavoro oggi in corso, per giustificato motivo oggettivo…”; di non esserle stato proposto il trasferimento presso altra sede della né l'occupazione in altre mansioni;
che la parte resistente nel 2024 non CP_1 ha subito alcuna significativa contrazione dei propri bilanci;
che il fatturato di CP_1 nel corso degli anni 2022 - 2023 - 2024 è stato in progressiva ascesa;
che il bilancio ed il conto economico relativi al 2024 hanno registrato andamento superiore o in ogni caso comparabile con quello degli anni 2022 e 2023.
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto la rivendicazione prospettata dalla lavoratrice alle differenze retributive relative all'errato inquadramento, nonché ad ottenere l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento intimato dalla parte resistente con relativa applicazione delle conseguenze previste dalla legge.
Sulle differenze retributive da errato inquadramento
Occorre al riguardo considerare che l'art.2103 c.c., per quanto qui rileva, nella disciplina vigente ratione temporis, attribuiva al lavoratore, utilizzato per un certo tempo (determinato dalla contrattazione collettiva e, comunque, non superiore a tre mesi) in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri dell'inquadramento, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche il riconoscimento della relativa qualifica, se la diversa attività non fosse stata svolta per sostituzione del lavoratore assente.
Antecedente logico-giuridico ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, n. 20272).
Pag. 3 a 6 Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92)”.
Tanto premesso, sono pacifiche, in quanto provate documentalmente, le seguenti circostanze di fatto: la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti di cui è causa dall'11 giugno 2024 al 5 dicembre 2024; l'erroneo inquadramento contrattuale della lavoratrice quale aiuto commessa di V livello, considerato invece che in base alle mansioni assegnatele spetta alla parte ricorrente l'assegnazione del IV livello del CCNL di riferimento, stante l'automatico riconoscimento della qualifica di IV livello per il fatto che la ricorrente ha lavorato nello stesso negozio sin dal 2021, quindi da oltre tre anni, ed il CCNL prevede l'automatico passaggio dal V al IV livello al compiersi del diciottesimo mese di anzianità di servizio.
Ne deriva quindi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive da errato inquadramento contrattuale.
Sull'impugnazione del licenziamento
Occorre al riguardo considerare che ai sensi dell'art. 3 della legge 604/1966, il licenziamento può essere intimato “per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”: si tratta del c.d. licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Costituiscono, in particolare, giustificato motivo oggettivo la crisi dell'impresa, la cessazione dell'attività o anche solo il venir meno delle mansioni cui è assegnato il lavoratore, senza che sia possibile il suo ricollocamento in altre mansioni esistenti in azienda e compatibili con il suo livello di inquadramento.
La riforma del 2012 ha ricondotto all'area del licenziamento per motivi oggettivi anche le ipotesi del licenziamento per superamento del periodo di comporto e del licenziamento per inidoneità fisica o psichica del lavoratore.
L'individuazione dei limiti entro i quali si può dire integrato il giustificato motivo oggettivo sono particolarmente rilevanti. Infatti, quando ne viene accertata l'insussistenza, il licenziamento comminato risulta illegittimo e il lavoratore ha diritto a ottenere le tutele offertegli dalla legge.
Tanto premesso, nel caso di specie si è limitata a comunicare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo senza in alcun modo indicare quali siano le motivazioni del recesso.
La parte resistente ha infatti l'onere di specificare in modo dettagliato, analitico e specifico le motivazioni poste alla base della scelta di ridurre il personale, in che cosa consistesse la
Pag. 4 a 6
genericissima “riorganizzazione aziendale” posta a fondamento del licenziamento, perché sia stata individuata quale figura in eccesso proprio quella della ricorrente, se vi siano o meno altre possibilità di utilizzo della forza lavoro della sig.ra , se vi sia una crisi, Pt_1 quando si sia manifestata tale crisi, se vi sia stata una eventuale riduzione delle commesse, che tipo di riorganizzazione sia scaturita da tale presunta contrazione del lavoro, specificando la presunta necessità di procedere alla riduzione del personale, l'impossibilità di adibire la ricorrente ad altre mansioni e determinando in modo chiaro e puntuale il collega-mento fra tale causa e l'effetto dell'atto risolutivo del rapporto di lavoro.
Nulla di tutto questo si evince dalla missiva di licenziamento, che invece è generica ed immotivata (cfr. “Oggetto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Gentile sig.ra siamo Pt_1 spiacenti di doverLe comunicare che, a seguito della soppressione del Suo posto di lavoro, conseguente alla nostra riorganizzazione aziendale, non essendo disponibili presso la nostra Società ulteriori posizioni lavorative equivalenti alla Sua qualifica e man-sioni, siamo costretti – con la presente – a dover recedere dal rapporto di lavoro oggi in corso, per giustificato motivo oggettivo…” ).
L'illegittimità del licenziamento, non rientrando la convenuta nell'ambito di applicazione della “tutela reale”, ai sensi del disposto dell'art. 9 D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 23, così come modificato dal D.L. n. 87/18, convertito in L. n. 96/18, ed in ossequio alla sentenza n. 194/18 della Corte costituzionale, comporta quindi la condanna della parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente un'indennità risarcitoria ricompresa fra 3 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
L'ultima retribuzione base mensile che avrebbe dovuto essere corrisposta alla sig.ra Pt_1 quale commessa di livello IV del CCNL Commercio è pari ad euro 1.786,34 (come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti in conformità rispetto ai criteri di logicità, di coerenza, di completezza) sicché, considerata la maturazione dei ratei di tredicesima e quattordicesima, l'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR è pari ad euro 1.786,34 (euro 1.531,15
+ 2/12 di euro1.531,15 = euro 1.786,34).
Questo Giudice ritiene pertanto equa la corresponsione in favore della parte ricorrente di un indennizzo pari ad euro 5.359,02 (tre mensilità).
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive da errato inquadramento, l'importo complessivo lordo pari ad euro 854,20, con relativa regolarizzazione contributiva, nonché accertamento della nullità del licenziamento del 15 novembre 2024 e condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di indennità, l'importo complessivo lordo di euro 5.359,02.
Sulle somme così determinate a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del
Pag. 5 a 6 bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulle somme devalutate alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulle somme già rivalutate;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara la nullità del licenziamento del 15 novembre 2024; condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di indennità, l'importo complessivo lordo di euro 5.359,02; condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, l'importo complessivo lordo di euro 854,20; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in motivazione;
2) condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 9.12.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.789/2025 promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Cuneo, Parte_1 C.F._1 Via Roma n. 14 presso lo studio degli avv.ti Alberto Manfredi (c.f. ) C.F._2 e Corrado Bertoni (c.f. che la rappresentano e difendono, sia C.F._3 unitamente che disgiuntamente,
RICORRENTE
Contro
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_1 sede in Torino, P.za Alberto Pasini n. 5,
RESISTENTE CONTUMACE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società CP_1 per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Quanto al licenziamento
Pag. 1 a 6 1) dichiararsi la nullità-inefficacia, per i titoli ed i motivi di cui al presente ricorso, del licenziamento intimato con missiva datata 15 novembre 2024 dalla e conseguentemente condannarsi la CP_1 convenuta medesima alla corresponsione a favore della ricorrente di un'indennità da commisurarsi tra un minimo di 3 ed un massimo di 6 retribuzioni utili ai fini del calcolo del TFR, ovvero tra la somma capitale di € 5.359,02 e la somma capitale di € 10.718,04, o altra veriore somma accertanda in corso di causa, secondo il conteggio precedentemente svolto;
In ogni caso, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria e con il paga-mento delle spese ed onorari di rappresentanza e difesa.
Quanto alle differenze retributive
IN PRINCIPALITÀ E NEL MERITO
1) Dichiararsi tenuta e condannarsi, per i titoli ed i motivi di cui al presente atto, se del caso anche ex art. 36 Cost., la convenuta al pagamento in favore della ricorrente (quale dipendente di IV Livello CCNL Commercio) della complessiva somma capitale di € 854,20, o altra veriore somma accertanda in corso di causa, con relativa regolarizzazione contributiva.”. Non si è invece costituita nel presente giudizio la parte resistente, che è stata perciò dichiarata contumace, stante la regolarità della notifica nei suoi confronti del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive della parte ricorrente
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver lavorato alle dipendenze della società dall'11 giugno 2024 al 5 dicembre 2024; CP_1 di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato e qualifica di aiuto commessa di V livello del CCNL Commercio, con orario part time 87,50% (35 ore settimanali); di aver svolto mansioni di commessa presso il negozio “Intimissimi” sito all'interno del Centro Commerciale Mondovicino, negozio presso cui prestava attività lavorativa, alle dipendenze dei precedenti gestori del punto vendita, sin dal novembre 2019; di aver in realtà già lavorato presso il negozio dal 14 novembre 2019 al 27 Controparte_2 marzo 2021 e dal 9 ottobre 2021 al 3 ottobre 2023 alle dipendenze di per poi CP_3 passare ex art. 2112 c.c. dal 4 ottobre 2023 al 10 giugno 2024 alle dipendenze di CP_4
e per proseguire infine il rapporto di lavoro, sempre ex art. 2112 c.c., alle dirette
[...] dipendenze della parte resistente;
che, oltre a svolgere mansioni di addetta alla vendita (seguendo i clienti in tutte le operazioni), si occupava anche della cassa (ricevendo e registrando i pagamenti, emettendo scontrini e fatture) e dei resi, nonché ad effettuare ogni sera gli ordini della merce a PC (effettuando anche i “blocchi” degli ordini per merce in eccesso); di operare in totale autonomia nell'ambito delle generali direttive aziendali - e durante i propri turni di lavoro operava perlopiù da sola, non essendo presente in negozio alcuna altra collega;
che il negozio Intimissimi era aperto al pubblico per 7 giorni a settimana dalle 9,30 alle 20,00 ed in esso operavano 4 commesse (tutte con orario part time) che ruotavano sui turni (turno di apertura, centrale e di chiusura) in modo da garantire la copertura per l'intera giornata;
di essere in possesso delle chiavi del negozio, nonché di aver
Pag. 2 a 6
operato quasi sempre da sola nel corso dei mesi di luglio ed agosto (allorché le colleghe fruirono di periodi di ferie) ed ogni volta che prestava attività nel turno di apertura o in quello di chiusura del negozio;
di avere diritto a vedersi riconoscere la qualifica di dipendente di IV livello del CCNL Commercio;
che il CCNL Commercio prevede espressamente il passaggio automatico dal V al IV livello dopo 18 mesi di lavoro;
di essere stata licenziata con missiva 15 novembre 2024 del seguente tenore letterale: “Oggetto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Gentile sig.ra siamo spiacenti di doverLe comunicare Pt_1 che, a seguito della soppressione del Suo posto di lavoro, conseguente alla nostra riorganizzazione aziendale, non essendo disponibili presso la nostra Società ulteriori posizioni lavorative equivalenti alla Sua qualifica e man-sioni, siamo costretti – con la presente – a dover recedere dal rapporto di lavoro oggi in corso, per giustificato motivo oggettivo…”; di non esserle stato proposto il trasferimento presso altra sede della né l'occupazione in altre mansioni;
che la parte resistente nel 2024 non CP_1 ha subito alcuna significativa contrazione dei propri bilanci;
che il fatturato di CP_1 nel corso degli anni 2022 - 2023 - 2024 è stato in progressiva ascesa;
che il bilancio ed il conto economico relativi al 2024 hanno registrato andamento superiore o in ogni caso comparabile con quello degli anni 2022 e 2023.
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto la rivendicazione prospettata dalla lavoratrice alle differenze retributive relative all'errato inquadramento, nonché ad ottenere l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento intimato dalla parte resistente con relativa applicazione delle conseguenze previste dalla legge.
Sulle differenze retributive da errato inquadramento
Occorre al riguardo considerare che l'art.2103 c.c., per quanto qui rileva, nella disciplina vigente ratione temporis, attribuiva al lavoratore, utilizzato per un certo tempo (determinato dalla contrattazione collettiva e, comunque, non superiore a tre mesi) in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri dell'inquadramento, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche il riconoscimento della relativa qualifica, se la diversa attività non fosse stata svolta per sostituzione del lavoratore assente.
Antecedente logico-giuridico ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, n. 20272).
Pag. 3 a 6 Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92)”.
Tanto premesso, sono pacifiche, in quanto provate documentalmente, le seguenti circostanze di fatto: la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti di cui è causa dall'11 giugno 2024 al 5 dicembre 2024; l'erroneo inquadramento contrattuale della lavoratrice quale aiuto commessa di V livello, considerato invece che in base alle mansioni assegnatele spetta alla parte ricorrente l'assegnazione del IV livello del CCNL di riferimento, stante l'automatico riconoscimento della qualifica di IV livello per il fatto che la ricorrente ha lavorato nello stesso negozio sin dal 2021, quindi da oltre tre anni, ed il CCNL prevede l'automatico passaggio dal V al IV livello al compiersi del diciottesimo mese di anzianità di servizio.
Ne deriva quindi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive da errato inquadramento contrattuale.
Sull'impugnazione del licenziamento
Occorre al riguardo considerare che ai sensi dell'art. 3 della legge 604/1966, il licenziamento può essere intimato “per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”: si tratta del c.d. licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Costituiscono, in particolare, giustificato motivo oggettivo la crisi dell'impresa, la cessazione dell'attività o anche solo il venir meno delle mansioni cui è assegnato il lavoratore, senza che sia possibile il suo ricollocamento in altre mansioni esistenti in azienda e compatibili con il suo livello di inquadramento.
La riforma del 2012 ha ricondotto all'area del licenziamento per motivi oggettivi anche le ipotesi del licenziamento per superamento del periodo di comporto e del licenziamento per inidoneità fisica o psichica del lavoratore.
L'individuazione dei limiti entro i quali si può dire integrato il giustificato motivo oggettivo sono particolarmente rilevanti. Infatti, quando ne viene accertata l'insussistenza, il licenziamento comminato risulta illegittimo e il lavoratore ha diritto a ottenere le tutele offertegli dalla legge.
Tanto premesso, nel caso di specie si è limitata a comunicare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo senza in alcun modo indicare quali siano le motivazioni del recesso.
La parte resistente ha infatti l'onere di specificare in modo dettagliato, analitico e specifico le motivazioni poste alla base della scelta di ridurre il personale, in che cosa consistesse la
Pag. 4 a 6
genericissima “riorganizzazione aziendale” posta a fondamento del licenziamento, perché sia stata individuata quale figura in eccesso proprio quella della ricorrente, se vi siano o meno altre possibilità di utilizzo della forza lavoro della sig.ra , se vi sia una crisi, Pt_1 quando si sia manifestata tale crisi, se vi sia stata una eventuale riduzione delle commesse, che tipo di riorganizzazione sia scaturita da tale presunta contrazione del lavoro, specificando la presunta necessità di procedere alla riduzione del personale, l'impossibilità di adibire la ricorrente ad altre mansioni e determinando in modo chiaro e puntuale il collega-mento fra tale causa e l'effetto dell'atto risolutivo del rapporto di lavoro.
Nulla di tutto questo si evince dalla missiva di licenziamento, che invece è generica ed immotivata (cfr. “Oggetto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Gentile sig.ra siamo Pt_1 spiacenti di doverLe comunicare che, a seguito della soppressione del Suo posto di lavoro, conseguente alla nostra riorganizzazione aziendale, non essendo disponibili presso la nostra Società ulteriori posizioni lavorative equivalenti alla Sua qualifica e man-sioni, siamo costretti – con la presente – a dover recedere dal rapporto di lavoro oggi in corso, per giustificato motivo oggettivo…” ).
L'illegittimità del licenziamento, non rientrando la convenuta nell'ambito di applicazione della “tutela reale”, ai sensi del disposto dell'art. 9 D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 23, così come modificato dal D.L. n. 87/18, convertito in L. n. 96/18, ed in ossequio alla sentenza n. 194/18 della Corte costituzionale, comporta quindi la condanna della parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente un'indennità risarcitoria ricompresa fra 3 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
L'ultima retribuzione base mensile che avrebbe dovuto essere corrisposta alla sig.ra Pt_1 quale commessa di livello IV del CCNL Commercio è pari ad euro 1.786,34 (come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti in conformità rispetto ai criteri di logicità, di coerenza, di completezza) sicché, considerata la maturazione dei ratei di tredicesima e quattordicesima, l'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR è pari ad euro 1.786,34 (euro 1.531,15
+ 2/12 di euro1.531,15 = euro 1.786,34).
Questo Giudice ritiene pertanto equa la corresponsione in favore della parte ricorrente di un indennizzo pari ad euro 5.359,02 (tre mensilità).
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive da errato inquadramento, l'importo complessivo lordo pari ad euro 854,20, con relativa regolarizzazione contributiva, nonché accertamento della nullità del licenziamento del 15 novembre 2024 e condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di indennità, l'importo complessivo lordo di euro 5.359,02.
Sulle somme così determinate a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del
Pag. 5 a 6 bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulle somme devalutate alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulle somme già rivalutate;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara la nullità del licenziamento del 15 novembre 2024; condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di indennità, l'importo complessivo lordo di euro 5.359,02; condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, l'importo complessivo lordo di euro 854,20; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in motivazione;
2) condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 9.12.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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