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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale di Firenze, in persona della dott.ssa GI TT, nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 11704/2024 promossa da:
, nata a [...], (SP), Brasile, il 12.06.1977, Parte_1 [...]
, nato a [...], (SP), Brasile, il 18.06.2001, Parte_2 Parte_3
, nato a [...], (SP), Brasile, il 26.06.2009, rappresentati e difesi dall'avv. LA MALFA
[...]
MARIA STELLA;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, Controparte_1
Piazza del Viminale n. 1, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Firenze;
RESISTENTE - CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
PARTE NECESSARIA all'esito della trattazione scritta del 12 maggio 2025 ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: acquisizione cittadinanza iure sanguinis
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato il 15 ottobre 2024 i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per Controparte_1 essere discendente diretto della IG.ra , cittadina italiana Persona_1 poi emigrata in Brasile.
A sostegno della domanda esponeva, in particolare:
- di essere discendente diretto della IG.ra , nata a [...], (LU), Persona_1 il 15.08.1924, poi emigrata in Brasile;
- che IG.ra non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana, Persona_1 come comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica - Dipartimento Nazionale di giustizia e cittadinanza del Brasile, del 31 agosto 2024 allegato al ricorso;
pagina 1 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
- Dall'unione tra la IG.ra e nasceva, Persona_1 Persona_2 in Brasile il 28.02.1955, SA;
Persona_3
- Dal matrimonio tra la predetta e , nasceva, in Brasile il 12.06.1977, la ricorrente Persona_4
e successivamente contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_5
- da questa unione nascevano in Brasile i ricorrenti in data Parte_2
18.06.2001 e il 26.06.2009. Parte_3
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato. CP_1
La causa è passata in decisione all'esito delle conclusioni precisate dal solo ricorrente nella trattazione cartolare del 12 maggio 2025 avanti al G.O.P. dott.ssa Beatrice Masini delegata dal giudice titolare nell'ambito dell'Ufficio de processo.
*******
Va preliminarmente dichiara la contumacia del , il quale, nonostante la Controparte_1 regolarità delle notifiche a mezzo pec del 13 marzo 2025 all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, non si è costituito in giudizio.
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre, che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “ E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120/2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del pagina 2 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale….Diversamente … opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Orbene, tornando al caso di specie è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, i quali deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad una discendenza da donna italiana, nata prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Controparte_1
n. K28.1/1991 “i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
Ciò premesso, al fine di decidere sulla domanda principale del ricorrente occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Quanto al primo dei due elementi si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della IG.ra . Persona_1
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. S.U. Sentenza n. 4466 del 2009).
Orbene, secondo la posizione, normalmente sostenuta dalla P.A. nel negare la cittadinanza italiana in situazioni analoghe, né l'orientamento della Cassazione, ormai consolidato, né le pronunzie di incostituzionalità di norme precedenti all'entrata in vigore della Costituzione non potrebbero applicarsi a situazioni regolate da tali norme ormai 'esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità.
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti dei ricorrenti e quindi il diritto di questi alla dichiarazione del proprio stato, come figlio di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1° gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
In sostanza le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili anche per il passato e dal 1° gennaio 1948 non hanno più effetto sui rapporti su cui ancora incidono, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale1. 1 Vedi al proposito anche recente Tribunale di Roma, ordinanza n. 72428/2021 del 06.12.2022 “lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in pagina 4 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Ne consegue che considerato che la IG.ra ha trasmesso Persona_1
“iure sanguinis” alla figlia IG.ra la cittadinanza italiana, e lei Parte_4
a sua volta l'ha trasmessa ai propri discendenti, non può ritenersi che la stessa abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero. Deve pertanto ritenersi che i discendenti e le discendenti di siano a loro volta cittadini Persona_1 italiani.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie si osserva che la continuità della linea di discendenza, come ricostruita in ricorso, trova puntuale ricostruzione nella documentazione allegata dalla quale risulta che:
[...]
Parte_5 nata a [...], (LU), il 15.08.1924. Dall'unione con nasceva Persona_2
Parte_4 in Brasile il 28.02.1955. Dal matrimonio con Persona_
nasceva
Parte_1 in Brasile il 12.06.1977. Dal matrimonio con nascevano in Brasile Persona_5
Persona_6 in data 18.06.2001 il 26.06.2009
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da
giudicato” (v. da ultimo,).
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare
- a causa di una eccessiva espansione della retroattività che favorisce la moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati - ed alle conseguenti difficoltà organizzative (peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione) atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto queste avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato.
Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018)- ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal ome fatto notorio, CP_2 ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” .2
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire, all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo. 2 Vedi: Cons. St. Sez. III n. 3682/2014 e Cons. Stato, 643/2016 pagina 6 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Infine, non si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto fatto valere sia riconoscibile solo in via giurisdizionale atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi, nel rispetto del principio di legalità nella propria azione, anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata.
In assenza di notula, la cui mancata presentazione non esclude il potere-dovere del giudice di statuire sulle spese di lite in base al principio della soccombenza anche senza espressa istanza dell'interessato (salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi)3, in compensi per la difesa della parte vittoriosa possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , nata Parte_1
a Sao Paolo, (SP), Brasile, il 12.06.1977, , nato a [...] Parte_2
Paolo, (SP), Brasile, il 18.06.2001, , sono cittadini Parte_3 italiani;
- Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 1. 452,00 per compensi, € 518,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Firenze, 9.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa GI TT 3 Vedi Cass Sentenza n. 12542 del 27/08/2003,. Sentenza n. 1440 del 09/02/2000 Ordinanza n. 15326 del 12/06/2018 pagina 7 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale di Firenze, in persona della dott.ssa GI TT, nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 11704/2024 promossa da:
, nata a [...], (SP), Brasile, il 12.06.1977, Parte_1 [...]
, nato a [...], (SP), Brasile, il 18.06.2001, Parte_2 Parte_3
, nato a [...], (SP), Brasile, il 26.06.2009, rappresentati e difesi dall'avv. LA MALFA
[...]
MARIA STELLA;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, Controparte_1
Piazza del Viminale n. 1, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Firenze;
RESISTENTE - CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
PARTE NECESSARIA all'esito della trattazione scritta del 12 maggio 2025 ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: acquisizione cittadinanza iure sanguinis
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato il 15 ottobre 2024 i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per Controparte_1 essere discendente diretto della IG.ra , cittadina italiana Persona_1 poi emigrata in Brasile.
A sostegno della domanda esponeva, in particolare:
- di essere discendente diretto della IG.ra , nata a [...], (LU), Persona_1 il 15.08.1924, poi emigrata in Brasile;
- che IG.ra non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana, Persona_1 come comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica - Dipartimento Nazionale di giustizia e cittadinanza del Brasile, del 31 agosto 2024 allegato al ricorso;
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
- Dall'unione tra la IG.ra e nasceva, Persona_1 Persona_2 in Brasile il 28.02.1955, SA;
Persona_3
- Dal matrimonio tra la predetta e , nasceva, in Brasile il 12.06.1977, la ricorrente Persona_4
e successivamente contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_5
- da questa unione nascevano in Brasile i ricorrenti in data Parte_2
18.06.2001 e il 26.06.2009. Parte_3
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato. CP_1
La causa è passata in decisione all'esito delle conclusioni precisate dal solo ricorrente nella trattazione cartolare del 12 maggio 2025 avanti al G.O.P. dott.ssa Beatrice Masini delegata dal giudice titolare nell'ambito dell'Ufficio de processo.
*******
Va preliminarmente dichiara la contumacia del , il quale, nonostante la Controparte_1 regolarità delle notifiche a mezzo pec del 13 marzo 2025 all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, non si è costituito in giudizio.
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre, che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “ E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120/2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del pagina 2 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale….Diversamente … opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Orbene, tornando al caso di specie è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, i quali deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad una discendenza da donna italiana, nata prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Controparte_1
n. K28.1/1991 “i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
Ciò premesso, al fine di decidere sulla domanda principale del ricorrente occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Quanto al primo dei due elementi si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della IG.ra . Persona_1
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. S.U. Sentenza n. 4466 del 2009).
Orbene, secondo la posizione, normalmente sostenuta dalla P.A. nel negare la cittadinanza italiana in situazioni analoghe, né l'orientamento della Cassazione, ormai consolidato, né le pronunzie di incostituzionalità di norme precedenti all'entrata in vigore della Costituzione non potrebbero applicarsi a situazioni regolate da tali norme ormai 'esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità.
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti dei ricorrenti e quindi il diritto di questi alla dichiarazione del proprio stato, come figlio di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1° gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
In sostanza le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili anche per il passato e dal 1° gennaio 1948 non hanno più effetto sui rapporti su cui ancora incidono, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale1. 1 Vedi al proposito anche recente Tribunale di Roma, ordinanza n. 72428/2021 del 06.12.2022 “lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in pagina 4 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
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Ne consegue che considerato che la IG.ra ha trasmesso Persona_1
“iure sanguinis” alla figlia IG.ra la cittadinanza italiana, e lei Parte_4
a sua volta l'ha trasmessa ai propri discendenti, non può ritenersi che la stessa abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero. Deve pertanto ritenersi che i discendenti e le discendenti di siano a loro volta cittadini Persona_1 italiani.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie si osserva che la continuità della linea di discendenza, come ricostruita in ricorso, trova puntuale ricostruzione nella documentazione allegata dalla quale risulta che:
[...]
Parte_5 nata a [...], (LU), il 15.08.1924. Dall'unione con nasceva Persona_2
Parte_4 in Brasile il 28.02.1955. Dal matrimonio con Persona_
nasceva
Parte_1 in Brasile il 12.06.1977. Dal matrimonio con nascevano in Brasile Persona_5
Persona_6 in data 18.06.2001 il 26.06.2009
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da
giudicato” (v. da ultimo,).
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ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare
- a causa di una eccessiva espansione della retroattività che favorisce la moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati - ed alle conseguenti difficoltà organizzative (peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione) atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto queste avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato.
Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018)- ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal ome fatto notorio, CP_2 ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” .2
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire, all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo. 2 Vedi: Cons. St. Sez. III n. 3682/2014 e Cons. Stato, 643/2016 pagina 6 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
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Infine, non si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto fatto valere sia riconoscibile solo in via giurisdizionale atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi, nel rispetto del principio di legalità nella propria azione, anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata.
In assenza di notula, la cui mancata presentazione non esclude il potere-dovere del giudice di statuire sulle spese di lite in base al principio della soccombenza anche senza espressa istanza dell'interessato (salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi)3, in compensi per la difesa della parte vittoriosa possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , nata Parte_1
a Sao Paolo, (SP), Brasile, il 12.06.1977, , nato a [...] Parte_2
Paolo, (SP), Brasile, il 18.06.2001, , sono cittadini Parte_3 italiani;
- Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 1. 452,00 per compensi, € 518,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Firenze, 9.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa GI TT 3 Vedi Cass Sentenza n. 12542 del 27/08/2003,. Sentenza n. 1440 del 09/02/2000 Ordinanza n. 15326 del 12/06/2018 pagina 7 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
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