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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/12/2025, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 3249/23
TRIBUNALE DI SANTA RI UA VETERE SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile vertente TRA
rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'Avv. BRUNO MO e Parte_1
ES MO;
- ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'avv.to Dattolo Ester;
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura interna CP_2
- resistenti FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.5.2023 parte ricorrente si è opposto all'intimazione di pagamento n. 028 2022 90059244 52/000 con riferimento a 9 avvisi di addebito analiticamente indicati in ricorso deducendo di non aver mai ricevuto notifica degli avvisi di addebito o di atti interruttivi della prescrizione eccependo nel merito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ingiunti;
instauratosi il contraddittorio si costituivano le parti convenute che concludevano per il rigetto della domanda;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e viene decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ L' nel costituirsi in giudizio, ha depositato documentazione attestante la regolare notifica degli avvisi di addebito sottesi l'intimazione di pagamento impugnata che risultano notificati, a mezzo posta, presso l'indirizzo del sig. , in Via Pitagora 5, a San Nicola La Strada Parte_1
CP_ (CE) nelle date che risultano dalle relate di notifica (cfr. produzioni .
1 La documentazione esibita dall'ente è idonea al fine della dimostrazione della regolare notifica degli atti presupposti considerando che non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte del ricorrente (cfr. note di trattazione scritta del 6.11.25) ed che gli atti, consegnati presso l'indirizzo del destinatario, devono presumersi dallo stesso conosciuti sia perché, anche nel caso di sottoscrizione con grafia illeggibile, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso (cfr. Cass. Civ. 4556/2020) sia perché il rapporto di convivenza, anche temporanea, tra il ricorrente e coloro che li hanno ricevuti può essere presunto in mancanza di prova specifica della non convivenza (cfr. Cass. Civ. 28591/2017,
32575/2024) e perché in questi casi alla luce della normativa applicabile ratione temporis, non vi era alcuna necessità di invio di successiva raccomandata informativa (cfr. Cass. Civ. 10037/2019).
I termini di prescrizione dei crediti ingiunti risultano inoltre validamente interrotti attraverso la notifica da parte di dell'intimazione n. 02820179000576237000 Controparte_3
(in relazione agli avvisi di addebito nn. 32820140004457221000, 32820140007060615000,
32820150003665484000 indicati in ricorso alle lettere a,b,c,) e poi dell'intimazione n.
02820229001958309000 (riferita a tutti gli avvisi di addebito impugnati) (cfr. produzioni CP_4
relativamente ai tentativi di notifica presso l'indirizzo del ricorrente, all'avviso di deposito, avviso di notifica presso la casa comunale e avviso di ricevimento racc.ta informativa a mezzo poste).
Il ricorso va pertanto respinto;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
3249/23
1) Rigetta il ricorso CP_
2) Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' e da che liquida, in favore di ciascuna, in euro 1.200,00 per Controparte_3
compensi oltre accessori di legge
3) Santa Maria Capua Vetere, 10.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
2
TRIBUNALE DI SANTA RI UA VETERE SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile vertente TRA
rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'Avv. BRUNO MO e Parte_1
ES MO;
- ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'avv.to Dattolo Ester;
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura interna CP_2
- resistenti FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.5.2023 parte ricorrente si è opposto all'intimazione di pagamento n. 028 2022 90059244 52/000 con riferimento a 9 avvisi di addebito analiticamente indicati in ricorso deducendo di non aver mai ricevuto notifica degli avvisi di addebito o di atti interruttivi della prescrizione eccependo nel merito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ingiunti;
instauratosi il contraddittorio si costituivano le parti convenute che concludevano per il rigetto della domanda;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e viene decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ L' nel costituirsi in giudizio, ha depositato documentazione attestante la regolare notifica degli avvisi di addebito sottesi l'intimazione di pagamento impugnata che risultano notificati, a mezzo posta, presso l'indirizzo del sig. , in Via Pitagora 5, a San Nicola La Strada Parte_1
CP_ (CE) nelle date che risultano dalle relate di notifica (cfr. produzioni .
1 La documentazione esibita dall'ente è idonea al fine della dimostrazione della regolare notifica degli atti presupposti considerando che non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte del ricorrente (cfr. note di trattazione scritta del 6.11.25) ed che gli atti, consegnati presso l'indirizzo del destinatario, devono presumersi dallo stesso conosciuti sia perché, anche nel caso di sottoscrizione con grafia illeggibile, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso (cfr. Cass. Civ. 4556/2020) sia perché il rapporto di convivenza, anche temporanea, tra il ricorrente e coloro che li hanno ricevuti può essere presunto in mancanza di prova specifica della non convivenza (cfr. Cass. Civ. 28591/2017,
32575/2024) e perché in questi casi alla luce della normativa applicabile ratione temporis, non vi era alcuna necessità di invio di successiva raccomandata informativa (cfr. Cass. Civ. 10037/2019).
I termini di prescrizione dei crediti ingiunti risultano inoltre validamente interrotti attraverso la notifica da parte di dell'intimazione n. 02820179000576237000 Controparte_3
(in relazione agli avvisi di addebito nn. 32820140004457221000, 32820140007060615000,
32820150003665484000 indicati in ricorso alle lettere a,b,c,) e poi dell'intimazione n.
02820229001958309000 (riferita a tutti gli avvisi di addebito impugnati) (cfr. produzioni CP_4
relativamente ai tentativi di notifica presso l'indirizzo del ricorrente, all'avviso di deposito, avviso di notifica presso la casa comunale e avviso di ricevimento racc.ta informativa a mezzo poste).
Il ricorso va pertanto respinto;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
3249/23
1) Rigetta il ricorso CP_
2) Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' e da che liquida, in favore di ciascuna, in euro 1.200,00 per Controparte_3
compensi oltre accessori di legge
3) Santa Maria Capua Vetere, 10.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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