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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/11/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato all'udienza del 14 dicembre 2024, tenuta con la modalità della trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1526 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, in persona del Presidente in carica, legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici domicilia, in via Gioacchino
Da Fiore n. 34,
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Americo, Controparte_1
domiciliato ai fini della presente procedura presso il suo studio in Roma, via Panama
16 Roma,
Appellato
Oggetto: Appello a Sentenza n. 1830/2021, emessa dal Tribunale di Cosenza, Sez.
Lavoro, depositata in data 20 ottobre 2021. Accertamento diritto alla partecipazione a procedura selettiva.
Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti di causa. Svolgimento del processo
1. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro,
[...]
Contr
conveniva in giudizio il e, premesso di essere in servizio presso Controparte_1
l'Istituto per la Tecnologia delle Membrane di Rende (CS) con il profilo professionale
Contr di primo ricercatore II livello del CCNL comparto ricerca, esponeva: che il con delibera n. 199/2020 aveva previsto di approvare l'indizione di procedure selettive per complessive n. 520 posizioni, di cui 150 per dirigente di ricerca I livello;
che in data
Contr 6.8.2020 il aveva pubblicato l'avviso per una selezione per titoli per complessive n. 150 posizioni di dirigente di ricerca I livello professionale;
di aver presentato domanda di partecipazione per detto avviso;
che l'avviso di selezione aveva previsto la partecipazione dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato alla data del
1.1.2020 inquadrati nel profilo professionale di primo ricercatore alla data del
31.12.2019 ed in servizio nel medesimo profilo e livello professionale alla data di scadenza del termine utile di presentazione della domanda;
che la sua assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di primo ricercatore II livello professionale era stata disposta con atto del 27.12.2019 ma che il relativo contratto era stato formalizzato il 12.2.2020 con decorrenza giuridica ed economica dal
2.3.2020; che con provvedimento del 15.10.2020 era stata comunicata la sua esclusione dalla procedura selettiva sul presupposto che difettava il requisito dell'inquadramento nel profilo professionale di primo ricercatore alla data del
31.12.2019.
Tutto ciò premesso, lamentava la illegittimità della clausola del bando che prevedeva la partecipazione alla procedura solo per coloro che erano stati inquadrati nel profilo professionale di ricercatore di II livello entro la data del 31.12.2019 rilevando che tale criterio restrittivo di accesso non era previsto né nella delibera n. 199/2020 né nelle norme collettive e, sostenendo di essere comunque in possesso del requisito previsto dal bando essendo la disposizione di nomina antecedente al 31.12.2019, assumeva la contrarietà di tale clausola ai principi di cui agli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché per violazione dei principi di eccesso di potere per sviamento ed irragionevolezza. Concludeva chiedendo, previa disapplicazione del bando di concorso nella parte in cui esclude la sua partecipazione e del relativo provvedimento di esclusione,
Contr all'accertamento del diritto a partecipare alla selezione bandita dal ai sensi dell'art. 15 comma 6 del CCNL per complessivi n. 150 posizioni di dirigente di ricerca professionale, di cui n. 6 posti per l'area strategica “chimica verde e processi per la sostenibilità”, una condanna della amministrazione a confermare la legittimità della sua partecipazione alla procedura (ammessa con riserva a seguito di un ricorso ex art. 700 c.p.c., confermato in sede di reclamo) e a sciogliere la riserva riguardante la posizione acquisita nella graduatoria di merito, con l'ulteriore condanna ad inquadrarlo nel profilo professionale di ricercatore di I livello nell'ambito dell'area strategica “chimica verde e processi per la sostenibilità”.
Contr Si costituiva in giudizio il eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo nonché, in via subordinata, di competenza territoriale in favore del Tribunale di Roma e, dopo aver chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, contestava nel merito la domanda di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La causa veniva decisa con sentenza di accoglimento.
2. Il Tribunale, infatti, richiamando i precedenti della giurisprudenza di merito in atti (cfr. in particolare l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 11.11.2020) ha ritenuto che sussistesse, nel caso in esame, la giurisdizione del Giudice ordinario, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U.
n. 8985 del 11/04/2018) secondo il quale “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, non rientrano tra le progressioni verticali - le cui controversie sono devolute al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 – né le progressioni meramente economiche, né quelle che, in base alla contrattazione collettiva applicabile, comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo”. A sostegno della propria decisione, inoltre, il Tribunale ha utilizzato la norma contenuta nell'art. 15 comma 6 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e
Sperimentazione del 7 aprile 2006, che prevede quanto segue:
“1. Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un'omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:
1 – Dirigente di ricerca;
2 – Primo ricercatore;
3- Ricercatore …”.
Pertanto, la norma contrattuale richiamata, uniformando la classificazione dei ricercatori ai principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, ne ha regolato il profilo unitariamente valorizzando proprio l'omogenea professionalità e quindi l'unicità dell'organico, articolato su tre livelli.
Lo stesso Tribunale, ancora, ha considerato sussistere la competenza territoriale del
Tribunale di Cosenza, alla luce del disposto dell'art. 413 comma 4 c.p.c., tenuto conto del luogo di lavoro del reclamato (Rende).
Peraltro, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti del litisconsorzio necessario nei confronti di tutti coloro che avevano proposto domanda di partecipazione alla selezione, considerato che «al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio istaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti;
pertanto, non ricorre litisconsorzio necessario quando si proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, ma restano limitati alle parti in causa»
(Cass. 26 luglio 2006, n. 17027).
Nel caso di specie, anche a prescindere dalla possibilità di individuare i richiedenti la partecipazione alla selezione, non si era ancora creato tra gli stessi e con i richiedenti esclusi un rapporto plurisoggettivo unico, e l'interesse ad avere meno concorrenti era di mero fatto. Ciò premesso, il Tribunale ha continuato il proprio ragionamento osservando che l'art. 15 comma 6 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile
2006, già sopra richiamato nella sua parte iniziale, prosegue disponendo che:
“4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per attività di ricerca scientifica o tecnologica attinente al III livello si instaura previo l'espletamento di concorso pubblico. Per accedere alla selezione per il livello III occorre essere in possesso del titolo di studio che consente l'accesso al dottorato. Inoltre occorre essere in possesso del dottorato di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività, certificata ai sensi del comma 4 dell'art. 63 del CCNL
21.02.02, di ricerca ovvero tecnologica e/o professionale presso Università o qualificati Enti e Centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri.
Sono confermate le vigenti modalità e requisiti di accesso dall'esterno ai livelli I e II del profilo di ricercatore e tecnologo.
5. L'accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore.
6. Con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 5 saranno attivate selezioni all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l'accesso al I livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore”.
Su punto la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons Stato n. 965 del 2016), è nel senso che “l'art. 2, comma 7, del d.P.R. 487/1994 , recante il Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, per il quale «i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione») testualmente riguarda l'«accesso» agli impieghi civili delle pubbliche Amministrazioni, ma deve ritenersi espressione di un principio generale, strettamente connesso ai principi di imparzialità dell'amministrazione e di parità di trattamento dei candidati;
infatti, in coerenza col favor partecipationis nelle procedure di selezione pubbliche, la regola della necessità del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande comporta di per sé la trasparenza della determinazione amministrativa e la parità di trattamento di chi faccia parte della categoria di persone che possa partecipare alla selezione;
mentre la determinazione di una data diversa, non coincidente con quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande, implica di per sé il concreto rischio che possano esservi vantaggi solo per alcuni degli appartenenti della categoria, con esclusione degli altri e, dunque, ingiustificate disparità di trattamento. Pertanto, il principio della maturazione dei requisiti alla data di scadenza della presentazione della domanda (a parte i casi espressamente previsti da una disposizione normativa) può essere derogato solo ove vi siano specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico, ad esempio quando si tratti di dare una ragionata esecuzione a statuizioni dei giudici ovvero qualora vi sia l'esigenza di rispettare una successione cronologica tra procedimenti collegati, o di salvaguardare posizioni legittimamente acquisite dai soggetti interessati a concorsi interni”.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, il Giudice di prime cure ha rilevato come non risultassero dedotte né provate le specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico che consentivano di derogare al principio generale di cui all'art. 2 comma 7 del DPR 487 del 1994.
Infatti, la necessità della permanenza protratta nel livello inferiore non costituisce requisito previsto dal CCNL per l'accesso al I Livello, né è di per sé indice del maggiore merito scientifico al cui accertamento la procedura selettiva è finalizzata in base alla disposizione contrattuale.
Neppure la previsione del bando risulta imposta dall'ultimo comma dell'articolo 15 del CCNL di comparto, secondo cui «gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data», considerato che il bando stabilisce (all'art. 8 comma 4) che gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento nel I livello professionale decorrano (non dal 1 gennaio 2020, ma) dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria.
La previsione del bando che richiede l'inquadramento nel profilo professionale di
Primo ricercatore alla data del 31.12.2019 risulta, pertanto, illegittima e dev'essere disapplicata.
Sicché, sulla scorta di tali ragionamenti, la domanda attorea è stata accolta e, conseguentemente, il Tribunale s'è così espresso:
<<accerta e dichiara il diritto del ricorrente a partecipare alla selezione bandita dal
NR ai sensi dell'art. 15 comma 6 del CCNL per complessivi n. 150 posizioni di dirigente di ricerca professionale, di cui n. 6 posti per l'area strategica “chimica verde e processi per la sostenibilità”.
Condanna il , in persona del Presidente legale Parte_1
rappresentante p.t. a confermare la legittimità della partecipazione del ricorrente alla procedura e a sciogliere la riserva riguardante la posizione acquisita dallo stesso ricorrente nella graduatoria di merito del concorso.
Condanna il , in persona del Presidente legale Parte_1
rappresentante p.t., ad inquadrare il ricorrente nel profilo professionale di ricercatore di I livello nell'ambito dell'area strategica “chimica verde e processi per la sostenibilità”.
Condanna , in persona del Presidente legale Parte_1
rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 3.500,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetarie come per legge ed in euro 259,00 per esborsi, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Americo>>.
Contr 3. Avverso detta sentenza ha proposto gravame il criticandola per le seguenti ragioni: a) perché avrebbe ingiustamente individuato la giurisdizione del giudice ordinario, in luogo di quella del giudice amministrativo, non considerando che anche nelle procedure selettive interne la progressione verticale, ossia il passaggio a posizioni funzionali qualitativamente diverse, tali da comportare “una novazione oggettiva del rapporto di lavoro, andava ad incidere su scelte autoritative esaminabili soltanto dal giudice amministrativo;
b) perché avrebbe erroneamente giudicato non necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla selezione, i quali, tutti, avrebbero potuto patire le conseguenze dell'accoglimento della domanda del;
c) perché avrebbe erroneamente applicati l'art. 2 del CP_1
D.P.R. 485/1990 e l'art. 15 del CCNL per gli Enti di Ricerca, con particolare riguardo alle peculiarità che avrebbero contraddistinto la procedura di assunzione oggetto di causa, rispetto alla disciplina generale di cui all'art. 35 del d.lgs. 165/2001.
4. Si è costituito in appello il lavoratore, resistendo.
---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa.
Motivi della decisione
I. L'appello è infondato.
II. Quanto all'eccepito difetto di giurisdizione, si osserva che se è vero che, ai sensi dell'art. 63, comma 4, D. Lgs. 165/2001, “restano devolute al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” e che devono intendersi per
“procedure concorsuali per l'assunzione” non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate (v. Cass. SS.UU. 26270/2016;
Cass. SS.UU. 7171/2014), in quanto, ove sia prevista (o dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale) una suddivisione in aree del personale delle PA, il concorso interno per l'attribuzione della qualifica superiore, che comporti il passaggio da un'area ad un'altra, è assimilabile alle “procedure concorsuali per l'assunzione”, dando luogo ad un passaggio verticale di funzioni che determina una
'novazione oggettiva' del rapporto di lavoro, è ormai principio altrettanto consolidato quello secondo cui “non rientrano tra le progressioni verticali – le cui controversie siano devolute al giudice amministrativo … - né le progressioni meramente economiche, né quelle che, in base alla contrattazione collettiva applicabile, comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo” (v. Cass. SS.UU. 8985/2018; Cass.
26270/2016; Cass. SS.UU. 12543/2011).
Ebbene, l'art. 15, comma 6, CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7.4.2006 prevede che: “Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un'omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1
– Dirigente di ricerca;
2 – Primo ricercatore;
3 – Ricercatore …”. Il profilo dei ricercatori è dunque regolato dalla contrattazione collettiva in materia unitaria, proprio sul presupposto dell'omogeneità della professionalità.
III. Quanto all'eccezione riguardante la mancata integrazione del contraddittorio, il corrispondente motivo di gravame non oppone critiche sostanziali alla corrispondente capo di sentenza reso dal Giudice di prime cure, col sostegno del principio stabilito dalla Suprema Corte, secondo cui «al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio istaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti;
pertanto, non ricorre litisconsorzio necessario quando si proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, ma restano limitati alle parti in causa» (Cass. 26 luglio 2006, n. 17027).
IV. Quanto al merito della questione sottoposta al vaglio di questa Corte si evidenzia come essa sia stata già affrontata e risolta mediante numerose pronunce rese dai giudici di merito. A tale giurisprudenza si fa sostanziale rimando, ai sensi dell'art. 118 d.a.c.p.c., argomentando per relationem dalla sentenza del Tribunale di Roma n° 1866/2021, III
Sez. Lavoro.
<487/1994, che stabilisce che “I requisiti per la partecipazione ai concorsi .. devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione”; norma questa che, come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato
965/2016), pur “testualmente riguarda[ndo] l'“accesso” agli impieghi civili delle pubbliche Amministrazioni”, “costituisce espressione di un principio generale, strettamente connesso ai principi di imparzialità dell'amministrazione e di parità di trattamento dei candidati”, in quanto, “in coerenza col favor partecipationis nelle procedure di selezione pubbliche, la regola della necessità del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande comporta di per sé la trasparenza della determinazione amministrativa e la parità del trattamento di chi faccia parte della categoria di persone che possa partecipare alla selezione;
mentre la determinazione di una data diversa, non coincidente con quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande, implica di per sé il concreto rischio che possano esservi vantaggi solo per alcuni degli appartenenti alla categoria, con esclusione degli altri e, dunque, ingiustificate disparità di trattamento. Pertanto, il principio della maturazione dei requisiti alla data di scadenza della presentazione della domanda (a parte i casi espressamente previsti da una disposizione normativa) può essere derogato solo ove vi siano specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico, ad esempio quando si tratti di dare una ragionata esecuzione a statuizioni di giudici ovvero qualora vi sia l'esigenza di rispettare una successione cronologica tra procedimenti collegati o di salvaguardare posizioni legittimamente acquisite dai soggetti interessati ai concorsi interni”. Ebbene, applicando tali principi alla fattispecie in esame, non risulta alcuna specifica e comprovata ragione di interesse pubblico che consenta di derogare al suddetto principio generale.
La previsione anzi determina un'ingiusta disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti, del pari partecipanti alle pregresse procedure, la cui durata è stata più breve unicamente per ragioni organizzative dell'Ente e i cui contratti individuali di lavoro sono stati quindi sottoscritti nel corso dal 2019.
Per quanto sin qui osservato, deve ritenersi che, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2, comma 7, D.P.R. 487/1994, il requisito di ammissione, dell'inquadramento nel profilo professionale di Primo Ricercatore, dovesse sussistere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
(ovvero alla data del 15 settembre 2020 – v. art. 3 del bando) e non già alla data del
31 dicembre 2019.
Né può ritenersi che la scelta del bando di collegare la sussistenza del requisito dell'inquadramento nel profilo professionale di primo ricercatore alla data del
31.12.2019 sia conseguenza dell'applicazione dell'art. 15 del CCNL di categoria che, al suo ultimo comma, prevede che “gli effetti giuridici ed economici delle selezioni
[…] decorrono dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data” ovvero al “1 gennaio dell'anno di riferimento”. Se infatti l'Amministrazione avesse inteso dare applicazione a tale disposizione contrattuale avrebbe temporalmente collegato il requisito dalla data del 1° gennaio 2020 e non al 31.12.2019; sicché deve escludersi che la previsione contenuta nel bando risponda all'esigenza di rispettare una disposizione contrattuale, disattendendo anzi detta disposizione. La scelta operata nel bando non appare quindi motivata né dalla volontà di rispettare una specifica disposizione della contrattazione collettiva, né dalla valorizzazione di qualche interesse pubblico meritevole di prevalente apprezzamento. La relativa disposizione deve essere ritenuta illegittima e pertanto disapplicata. Sulla base di tali considerazioni, deve quindi dichiararsi il diritto dei ricorrenti a partecipare alla procedura selettiva bandita dal NR (bando n.315.47 DR) per titoli per complessivi n. 150 posizioni di dirigente di ricerca, I livello professionale>>.
V. Per le ragioni esposte l'appello viene rigettato.
VI. L'esito del gravame principale comporta la condanna alla rifusione delle spese di questo grado del giudizio in favore dell'appellato e la declaratoria relativa alla sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, con ricorso depositato in data 10 dicembre 2021, avverso Parte_1
la Sentenza n. 1830/2021, emessa dal Tribunale di Cosenza, Sez. Lavoro, depositata in data 20 ottobre 2021, così provvede:
1.-Rigetta l'appello.
2.-Condanna l'appellante a rifondere le spese di questo grado del giudizio al procuratore distrattario dell'appellato che liquida nella somma di euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario, accessori e spese come per legge.
3.-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 14 dicembre 2024.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato all'udienza del 14 dicembre 2024, tenuta con la modalità della trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1526 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, in persona del Presidente in carica, legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici domicilia, in via Gioacchino
Da Fiore n. 34,
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Americo, Controparte_1
domiciliato ai fini della presente procedura presso il suo studio in Roma, via Panama
16 Roma,
Appellato
Oggetto: Appello a Sentenza n. 1830/2021, emessa dal Tribunale di Cosenza, Sez.
Lavoro, depositata in data 20 ottobre 2021. Accertamento diritto alla partecipazione a procedura selettiva.
Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti di causa. Svolgimento del processo
1. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro,
[...]
Contr
conveniva in giudizio il e, premesso di essere in servizio presso Controparte_1
l'Istituto per la Tecnologia delle Membrane di Rende (CS) con il profilo professionale
Contr di primo ricercatore II livello del CCNL comparto ricerca, esponeva: che il con delibera n. 199/2020 aveva previsto di approvare l'indizione di procedure selettive per complessive n. 520 posizioni, di cui 150 per dirigente di ricerca I livello;
che in data
Contr 6.8.2020 il aveva pubblicato l'avviso per una selezione per titoli per complessive n. 150 posizioni di dirigente di ricerca I livello professionale;
di aver presentato domanda di partecipazione per detto avviso;
che l'avviso di selezione aveva previsto la partecipazione dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato alla data del
1.1.2020 inquadrati nel profilo professionale di primo ricercatore alla data del
31.12.2019 ed in servizio nel medesimo profilo e livello professionale alla data di scadenza del termine utile di presentazione della domanda;
che la sua assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di primo ricercatore II livello professionale era stata disposta con atto del 27.12.2019 ma che il relativo contratto era stato formalizzato il 12.2.2020 con decorrenza giuridica ed economica dal
2.3.2020; che con provvedimento del 15.10.2020 era stata comunicata la sua esclusione dalla procedura selettiva sul presupposto che difettava il requisito dell'inquadramento nel profilo professionale di primo ricercatore alla data del
31.12.2019.
Tutto ciò premesso, lamentava la illegittimità della clausola del bando che prevedeva la partecipazione alla procedura solo per coloro che erano stati inquadrati nel profilo professionale di ricercatore di II livello entro la data del 31.12.2019 rilevando che tale criterio restrittivo di accesso non era previsto né nella delibera n. 199/2020 né nelle norme collettive e, sostenendo di essere comunque in possesso del requisito previsto dal bando essendo la disposizione di nomina antecedente al 31.12.2019, assumeva la contrarietà di tale clausola ai principi di cui agli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché per violazione dei principi di eccesso di potere per sviamento ed irragionevolezza. Concludeva chiedendo, previa disapplicazione del bando di concorso nella parte in cui esclude la sua partecipazione e del relativo provvedimento di esclusione,
Contr all'accertamento del diritto a partecipare alla selezione bandita dal ai sensi dell'art. 15 comma 6 del CCNL per complessivi n. 150 posizioni di dirigente di ricerca professionale, di cui n. 6 posti per l'area strategica “chimica verde e processi per la sostenibilità”, una condanna della amministrazione a confermare la legittimità della sua partecipazione alla procedura (ammessa con riserva a seguito di un ricorso ex art. 700 c.p.c., confermato in sede di reclamo) e a sciogliere la riserva riguardante la posizione acquisita nella graduatoria di merito, con l'ulteriore condanna ad inquadrarlo nel profilo professionale di ricercatore di I livello nell'ambito dell'area strategica “chimica verde e processi per la sostenibilità”.
Contr Si costituiva in giudizio il eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo nonché, in via subordinata, di competenza territoriale in favore del Tribunale di Roma e, dopo aver chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, contestava nel merito la domanda di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La causa veniva decisa con sentenza di accoglimento.
2. Il Tribunale, infatti, richiamando i precedenti della giurisprudenza di merito in atti (cfr. in particolare l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 11.11.2020) ha ritenuto che sussistesse, nel caso in esame, la giurisdizione del Giudice ordinario, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U.
n. 8985 del 11/04/2018) secondo il quale “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, non rientrano tra le progressioni verticali - le cui controversie sono devolute al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 – né le progressioni meramente economiche, né quelle che, in base alla contrattazione collettiva applicabile, comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo”. A sostegno della propria decisione, inoltre, il Tribunale ha utilizzato la norma contenuta nell'art. 15 comma 6 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e
Sperimentazione del 7 aprile 2006, che prevede quanto segue:
“1. Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un'omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:
1 – Dirigente di ricerca;
2 – Primo ricercatore;
3- Ricercatore …”.
Pertanto, la norma contrattuale richiamata, uniformando la classificazione dei ricercatori ai principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, ne ha regolato il profilo unitariamente valorizzando proprio l'omogenea professionalità e quindi l'unicità dell'organico, articolato su tre livelli.
Lo stesso Tribunale, ancora, ha considerato sussistere la competenza territoriale del
Tribunale di Cosenza, alla luce del disposto dell'art. 413 comma 4 c.p.c., tenuto conto del luogo di lavoro del reclamato (Rende).
Peraltro, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti del litisconsorzio necessario nei confronti di tutti coloro che avevano proposto domanda di partecipazione alla selezione, considerato che «al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio istaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti;
pertanto, non ricorre litisconsorzio necessario quando si proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, ma restano limitati alle parti in causa»
(Cass. 26 luglio 2006, n. 17027).
Nel caso di specie, anche a prescindere dalla possibilità di individuare i richiedenti la partecipazione alla selezione, non si era ancora creato tra gli stessi e con i richiedenti esclusi un rapporto plurisoggettivo unico, e l'interesse ad avere meno concorrenti era di mero fatto. Ciò premesso, il Tribunale ha continuato il proprio ragionamento osservando che l'art. 15 comma 6 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile
2006, già sopra richiamato nella sua parte iniziale, prosegue disponendo che:
“4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per attività di ricerca scientifica o tecnologica attinente al III livello si instaura previo l'espletamento di concorso pubblico. Per accedere alla selezione per il livello III occorre essere in possesso del titolo di studio che consente l'accesso al dottorato. Inoltre occorre essere in possesso del dottorato di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività, certificata ai sensi del comma 4 dell'art. 63 del CCNL
21.02.02, di ricerca ovvero tecnologica e/o professionale presso Università o qualificati Enti e Centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri.
Sono confermate le vigenti modalità e requisiti di accesso dall'esterno ai livelli I e II del profilo di ricercatore e tecnologo.
5. L'accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore.
6. Con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 5 saranno attivate selezioni all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l'accesso al I livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore”.
Su punto la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons Stato n. 965 del 2016), è nel senso che “l'art. 2, comma 7, del d.P.R. 487/1994 , recante il Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, per il quale «i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione») testualmente riguarda l'«accesso» agli impieghi civili delle pubbliche Amministrazioni, ma deve ritenersi espressione di un principio generale, strettamente connesso ai principi di imparzialità dell'amministrazione e di parità di trattamento dei candidati;
infatti, in coerenza col favor partecipationis nelle procedure di selezione pubbliche, la regola della necessità del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande comporta di per sé la trasparenza della determinazione amministrativa e la parità di trattamento di chi faccia parte della categoria di persone che possa partecipare alla selezione;
mentre la determinazione di una data diversa, non coincidente con quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande, implica di per sé il concreto rischio che possano esservi vantaggi solo per alcuni degli appartenenti della categoria, con esclusione degli altri e, dunque, ingiustificate disparità di trattamento. Pertanto, il principio della maturazione dei requisiti alla data di scadenza della presentazione della domanda (a parte i casi espressamente previsti da una disposizione normativa) può essere derogato solo ove vi siano specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico, ad esempio quando si tratti di dare una ragionata esecuzione a statuizioni dei giudici ovvero qualora vi sia l'esigenza di rispettare una successione cronologica tra procedimenti collegati, o di salvaguardare posizioni legittimamente acquisite dai soggetti interessati a concorsi interni”.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, il Giudice di prime cure ha rilevato come non risultassero dedotte né provate le specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico che consentivano di derogare al principio generale di cui all'art. 2 comma 7 del DPR 487 del 1994.
Infatti, la necessità della permanenza protratta nel livello inferiore non costituisce requisito previsto dal CCNL per l'accesso al I Livello, né è di per sé indice del maggiore merito scientifico al cui accertamento la procedura selettiva è finalizzata in base alla disposizione contrattuale.
Neppure la previsione del bando risulta imposta dall'ultimo comma dell'articolo 15 del CCNL di comparto, secondo cui «gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data», considerato che il bando stabilisce (all'art. 8 comma 4) che gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento nel I livello professionale decorrano (non dal 1 gennaio 2020, ma) dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria.
La previsione del bando che richiede l'inquadramento nel profilo professionale di
Primo ricercatore alla data del 31.12.2019 risulta, pertanto, illegittima e dev'essere disapplicata.
Sicché, sulla scorta di tali ragionamenti, la domanda attorea è stata accolta e, conseguentemente, il Tribunale s'è così espresso:
<<accerta e dichiara il diritto del ricorrente a partecipare alla selezione bandita dal
NR ai sensi dell'art. 15 comma 6 del CCNL per complessivi n. 150 posizioni di dirigente di ricerca professionale, di cui n. 6 posti per l'area strategica “chimica verde e processi per la sostenibilità”.
Condanna il , in persona del Presidente legale Parte_1
rappresentante p.t. a confermare la legittimità della partecipazione del ricorrente alla procedura e a sciogliere la riserva riguardante la posizione acquisita dallo stesso ricorrente nella graduatoria di merito del concorso.
Condanna il , in persona del Presidente legale Parte_1
rappresentante p.t., ad inquadrare il ricorrente nel profilo professionale di ricercatore di I livello nell'ambito dell'area strategica “chimica verde e processi per la sostenibilità”.
Condanna , in persona del Presidente legale Parte_1
rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 3.500,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetarie come per legge ed in euro 259,00 per esborsi, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Americo>>.
Contr 3. Avverso detta sentenza ha proposto gravame il criticandola per le seguenti ragioni: a) perché avrebbe ingiustamente individuato la giurisdizione del giudice ordinario, in luogo di quella del giudice amministrativo, non considerando che anche nelle procedure selettive interne la progressione verticale, ossia il passaggio a posizioni funzionali qualitativamente diverse, tali da comportare “una novazione oggettiva del rapporto di lavoro, andava ad incidere su scelte autoritative esaminabili soltanto dal giudice amministrativo;
b) perché avrebbe erroneamente giudicato non necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla selezione, i quali, tutti, avrebbero potuto patire le conseguenze dell'accoglimento della domanda del;
c) perché avrebbe erroneamente applicati l'art. 2 del CP_1
D.P.R. 485/1990 e l'art. 15 del CCNL per gli Enti di Ricerca, con particolare riguardo alle peculiarità che avrebbero contraddistinto la procedura di assunzione oggetto di causa, rispetto alla disciplina generale di cui all'art. 35 del d.lgs. 165/2001.
4. Si è costituito in appello il lavoratore, resistendo.
---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa.
Motivi della decisione
I. L'appello è infondato.
II. Quanto all'eccepito difetto di giurisdizione, si osserva che se è vero che, ai sensi dell'art. 63, comma 4, D. Lgs. 165/2001, “restano devolute al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” e che devono intendersi per
“procedure concorsuali per l'assunzione” non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate (v. Cass. SS.UU. 26270/2016;
Cass. SS.UU. 7171/2014), in quanto, ove sia prevista (o dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale) una suddivisione in aree del personale delle PA, il concorso interno per l'attribuzione della qualifica superiore, che comporti il passaggio da un'area ad un'altra, è assimilabile alle “procedure concorsuali per l'assunzione”, dando luogo ad un passaggio verticale di funzioni che determina una
'novazione oggettiva' del rapporto di lavoro, è ormai principio altrettanto consolidato quello secondo cui “non rientrano tra le progressioni verticali – le cui controversie siano devolute al giudice amministrativo … - né le progressioni meramente economiche, né quelle che, in base alla contrattazione collettiva applicabile, comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo” (v. Cass. SS.UU. 8985/2018; Cass.
26270/2016; Cass. SS.UU. 12543/2011).
Ebbene, l'art. 15, comma 6, CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7.4.2006 prevede che: “Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un'omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1
– Dirigente di ricerca;
2 – Primo ricercatore;
3 – Ricercatore …”. Il profilo dei ricercatori è dunque regolato dalla contrattazione collettiva in materia unitaria, proprio sul presupposto dell'omogeneità della professionalità.
III. Quanto all'eccezione riguardante la mancata integrazione del contraddittorio, il corrispondente motivo di gravame non oppone critiche sostanziali alla corrispondente capo di sentenza reso dal Giudice di prime cure, col sostegno del principio stabilito dalla Suprema Corte, secondo cui «al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio istaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti;
pertanto, non ricorre litisconsorzio necessario quando si proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, ma restano limitati alle parti in causa» (Cass. 26 luglio 2006, n. 17027).
IV. Quanto al merito della questione sottoposta al vaglio di questa Corte si evidenzia come essa sia stata già affrontata e risolta mediante numerose pronunce rese dai giudici di merito. A tale giurisprudenza si fa sostanziale rimando, ai sensi dell'art. 118 d.a.c.p.c., argomentando per relationem dalla sentenza del Tribunale di Roma n° 1866/2021, III
Sez. Lavoro.
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965/2016), pur “testualmente riguarda[ndo] l'“accesso” agli impieghi civili delle pubbliche Amministrazioni”, “costituisce espressione di un principio generale, strettamente connesso ai principi di imparzialità dell'amministrazione e di parità di trattamento dei candidati”, in quanto, “in coerenza col favor partecipationis nelle procedure di selezione pubbliche, la regola della necessità del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande comporta di per sé la trasparenza della determinazione amministrativa e la parità del trattamento di chi faccia parte della categoria di persone che possa partecipare alla selezione;
mentre la determinazione di una data diversa, non coincidente con quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande, implica di per sé il concreto rischio che possano esservi vantaggi solo per alcuni degli appartenenti alla categoria, con esclusione degli altri e, dunque, ingiustificate disparità di trattamento. Pertanto, il principio della maturazione dei requisiti alla data di scadenza della presentazione della domanda (a parte i casi espressamente previsti da una disposizione normativa) può essere derogato solo ove vi siano specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico, ad esempio quando si tratti di dare una ragionata esecuzione a statuizioni di giudici ovvero qualora vi sia l'esigenza di rispettare una successione cronologica tra procedimenti collegati o di salvaguardare posizioni legittimamente acquisite dai soggetti interessati ai concorsi interni”. Ebbene, applicando tali principi alla fattispecie in esame, non risulta alcuna specifica e comprovata ragione di interesse pubblico che consenta di derogare al suddetto principio generale.
La previsione anzi determina un'ingiusta disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti, del pari partecipanti alle pregresse procedure, la cui durata è stata più breve unicamente per ragioni organizzative dell'Ente e i cui contratti individuali di lavoro sono stati quindi sottoscritti nel corso dal 2019.
Per quanto sin qui osservato, deve ritenersi che, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2, comma 7, D.P.R. 487/1994, il requisito di ammissione, dell'inquadramento nel profilo professionale di Primo Ricercatore, dovesse sussistere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
(ovvero alla data del 15 settembre 2020 – v. art. 3 del bando) e non già alla data del
31 dicembre 2019.
Né può ritenersi che la scelta del bando di collegare la sussistenza del requisito dell'inquadramento nel profilo professionale di primo ricercatore alla data del
31.12.2019 sia conseguenza dell'applicazione dell'art. 15 del CCNL di categoria che, al suo ultimo comma, prevede che “gli effetti giuridici ed economici delle selezioni
[…] decorrono dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data” ovvero al “1 gennaio dell'anno di riferimento”. Se infatti l'Amministrazione avesse inteso dare applicazione a tale disposizione contrattuale avrebbe temporalmente collegato il requisito dalla data del 1° gennaio 2020 e non al 31.12.2019; sicché deve escludersi che la previsione contenuta nel bando risponda all'esigenza di rispettare una disposizione contrattuale, disattendendo anzi detta disposizione. La scelta operata nel bando non appare quindi motivata né dalla volontà di rispettare una specifica disposizione della contrattazione collettiva, né dalla valorizzazione di qualche interesse pubblico meritevole di prevalente apprezzamento. La relativa disposizione deve essere ritenuta illegittima e pertanto disapplicata. Sulla base di tali considerazioni, deve quindi dichiararsi il diritto dei ricorrenti a partecipare alla procedura selettiva bandita dal NR (bando n.315.47 DR) per titoli per complessivi n. 150 posizioni di dirigente di ricerca, I livello professionale>>.
V. Per le ragioni esposte l'appello viene rigettato.
VI. L'esito del gravame principale comporta la condanna alla rifusione delle spese di questo grado del giudizio in favore dell'appellato e la declaratoria relativa alla sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, con ricorso depositato in data 10 dicembre 2021, avverso Parte_1
la Sentenza n. 1830/2021, emessa dal Tribunale di Cosenza, Sez. Lavoro, depositata in data 20 ottobre 2021, così provvede:
1.-Rigetta l'appello.
2.-Condanna l'appellante a rifondere le spese di questo grado del giudizio al procuratore distrattario dell'appellato che liquida nella somma di euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario, accessori e spese come per legge.
3.-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 14 dicembre 2024.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni