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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/11/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2079/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA – IMPRESE in persona dei magistrati:
– NN AV Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– CO MA MI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VI GN ( ) e dell'avv. RENIERI ANDREA C.F._2
( C.F._3
appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NToparte_1 P.IVA_1
CH CA ( , C.F._4
appellata – appellante incidentale
Conclusioni per «dandosi atto che nella esplicita veste di successore Parte_1 di cio od altrimenti avente diritto ha proposto domande CP_2 nei confronti di dichiararsi cessata la materia del contendere Parte_1 nei confronti della società estinta;
darsi atto che, malgrado la sentenza impugnata abbia respinto tutte le domande di , il giudizio deve comunque proseguire contro la CP_1 medesima p ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1 impugnata limitatamente come è ovvio alla cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nell'atto di citazione e la dichiarazione di temerarietà della lite agli effetti dell'art. 96 cpc e dell'art. 121 cpc;
darsi atto che non vi è più luogo a provvedere sulla domanda di dichiarazione di incompatibilità giusta l'art. 88 cpc del medesimo unico difensore delle parti appellate e conseguente nomina di curatore speciale giusta l'art. 78 cpc;
darsi atto che vi è carenza di procura a costituirsi in giudizio e proporre appello incidentale perché non risulta sottoscritto il mandato in calce alla comparsa né dalla liquidatrice né dal legale rappresentante di e CP_1 che, comunque, è inammissibile una procura conferita asseritamente nel febbraio del 2024 da una società estinta nel novembre dell'anno precedente;
respingere comunque le impugnazioni incidentali;
dichiarare che gli atti delle controparti non sono redatti in modo sintetico come stabilisce l'art. 121 cpc ed imporre alle parti che vi hanno trasgredito le sanzioni stabilite dal penultimo comma dell'art. 46 disposizioni di attuazione cpc;
vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi»; per «Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice adito, per le NToparte_1 causali di cui in premessa, reiectis adversis, condannare il convenuto al risarcimento dei danni tutti sia nei confronti della società per quanto di spettanza, sia nei confronti della nella misura accertanda da CP_1 contenersi (con riserva di azione p entro i limiti di valore indicati in calce ai fini del c.u., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese ed onorari CPA ed IVA come per legge» (così nella comparsa di costituzione a seguito di riassunzione).
Rilevato ha proposto appello avverso la sentenza n. 946 del 2023 Parte_1 del Tribunale di Firenze - sezione specializzata in materia di impresa, con la quale è stato condannato a pagare a NToparte_3
NT (in prosieguo ), a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro
26.333,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario calcolati sull'importo di euro
5.333,00, oltre interessi al tasso legale.
NT Con
e la (in prosieguo ), quale socio della prima, NToparte_1 avevano proposto azione di responsabilità nei confronti del NT, pag. 2/16 NT amministratore (oltreché socio al 50%) della , chiedendone la condanna al Con NT risarcimento dei danni asseritamente occorsi a e alla società per effetto dell'allegata mala gestio perpetrata dalla sua costituzione alla messa in liquidazione.
Il Tribunale, ritenuta tardiva l'eccezione d'incompetenza sollevata dal NT
considerato ininfluente il difetto di legittimazione attiva di a Pt_1
Con fronte dell'esercizio dell'azione sociale da parte di , disattesa l'eccezione di nullità della citazione, ha accolto la domanda di condanna al risarcimento del danno limitatamente al mancato tempestivo sgombero dei locali già di proprietà – contezioso giudiziario definito in via transattiva con CP_6 il pagamento dell'importo di euro 21.000,00, cui aggiungere la somma di euro
5.333,00, oltre accessori, dovuta per spese processuali all'esito del precedente procedimento cautelare conclusosi con l'ordinanza che detto sgombero aveva disposto – e disattendendola con riferimento a tutte le altre vicende dedotte in giudizio.
L'impugnazione del è stata affidata ai seguenti motivi Pt_1
(riproducendosi la sintesi di cui all'atto di gravame):
1. «Incompetenza per territorio»;
2. «Assoluto travisamento dei fatti nella vicenda;
CP_6
3. «Temerarietà della lite». Con Si sono costituite in giudizio , protestando l'infondatezza del CP_7 gravame e proponendo appello incidentale al fine di vedersi riconoscere la maggiori pretese risarcitorie e la rifusione delle spese di lite, compensate in primo grado.
All'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nella versione attualmente vigente e applicabile ratione temporis – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata rimessa, una prima volta, alla decisione del Collegio con provvedimento del 27 luglio 2024, all'esito dell'udienza del 28 giugno 2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
pag. 3/16 Con ordinanza del 28 agosto 2024 la causa è stata rimessa in istruzione e il processo è stato dichiarato interrotto, alla stregua della seguente motivazione: «Come risulta dalla visura camerale prodotta dall'appellante in occasione del deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, in data 28 novembre 2023 – quindi dopo la notificazione dell'atto
d'appello e prima del deposito della comparsa contenente l'appello incidentale, nonché della maturazione del termine per costituirsi tempestivamente –
[...]
NT (in prosieguo ), attrice in primo grado ex art. 2476 c.c., è NToparte_3 stata cancellata dal registro dell'imprese, con conseguente estinzione della stessa.
Ai sensi dell'art. 299 c.p.c., “[s]e prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure
l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'articolo 163-bis”.
Premesso che l'estinzione della società – nella specie conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese – va assimilata, sul piano degli effetti processuali, alla morte della persona fisica (Cass. n. 13015 del 1992, in massima), occorre rammentare che, come ancora di recente affermato dalla
Suprema Corte, “[l]'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, la morte della parte [nella fattispecie l'estinzione della società] che si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l'automatica interruzione del processo”
(Cass. n. 8835 del 2023, in massima).
A termini della citata disposizione, l'interruzione del processo può essere impedita dalla tempestiva costituzione di coloro ai quali spetta di proseguirlo.
pag. 4/16 Ciò che, tuttavia, nella fattispecie non si è verificato, atteso che, da un lato, NT si è costituita in giudizio la medesima estinta, per il tramite del suo liquidatore, e, dall'altro, si è, sì, costituito il socio anch'egli NToparte_1 attore nel giudizio di primo grado ex art. 2476 c.c., ma non nella esplicitata veste di successore della stessa.
La causa deve dunque essere rimessa in istruzione al fine di dichiarare
l'interruzione del processo».
Con ricorso depositato il 19 settembre 2024 il ha riassunto il Pt_1 giudizio.
Con A seguito della riassunzione, si è costituita in giudizio richiamandosi alla comparsa di costituzione e risposta precedentemente depositata.
Assegnati nuovamente i termini di cui all'art. 352 c.p.c., precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 26 settembre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al
Collegio con ordinanza del successivo 27 ottobre.
Considerato
1. Occorre preliminarmente considerare che, come risulta dalla visura camerale prodotta dall'appellante principale in occasione del deposito delle note scritte contenenti la prima precisazione delle conclusioni, in data 28 novembre 2023 – quindi dopo la notificazione dell'atto d'appello e prima del deposito della comparsa contenente l'appello incidentale, nonché della NT maturazione del termine per costituirsi tempestivamente – , attrice in primo grado ex art. 2476 c.c., è stata cancellata dal registro dell'imprese, con conseguente estinzione della stessa.
In ragione di ciò è stata dichiarata l'interruzione del processo in relazione all'evento che ha riguardato la società, peraltro litisconsorte necessaria con Con riferimento all'azione di responsabilità esercitata dal socio («In tema di azione individuale del socio di s.r.l., avente per oggetto l'esercizio dell'azione pag. 5/16 sociale di responsabilità contro gli amministratori, sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima in quanto l'autonoma iniziativa del socio, riconosciuta dall'art. 2476, comma 3, c.c. senza vincolo di connessione con la quota di capitale dallo stesso posseduta, non toglie che si tratta pur sempre di un'azione sociale di responsabilità, rifluendo l'eventuale condanna dell'amministratore unicamente nel patrimonio sociale e potendo solo la società (non il socio) rinunciare all'azione e transigerla»: Cass. n. 17493 del
2018, in massima;
analogamente, Cass. n. 10936 del 2016, in massima: «Nella società a responsabilità limitata, il singolo socio è legittimato, giusta l'art. 2476, comma 3, c.c., ad esercitare, come sostituto processuale, l'azione di responsabilità spettante alla società, nei cui confronti, pertanto, deve essere integrato il contraddittorio, quale litisconsorte necessaria»).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «[l]'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, la morte della parte [nella fattispecie l'estinzione della società] che si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che, anche qualora l'evento interruttivo abbia colpito una parte avente la veste di litisconsorte necessario processuale, il giudizio deve essere riassunto o proseguito nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.
e non nelle forme di cui all'art. 331 c.p.c. – operante invece nei casi in cui, a fronte di una pluralità di eredi della parte deceduta, almeno uno di tali eredi si sia già costituito in giudizio – e che il vizio o la mancata tempestiva notificazione dell'atto di riassunzione, volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato pag. 6/16 disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, comma 3, c.p.c.» (Cass. n. 8835 del 2023, in massima).
Sempre secondo la Suprema Corte, «[i]n tema di interruzione del processo, il termine per la riassunzione del giudizio decorre, nei casi di interruzione non automatica (ad es., per morte o perdita della capacità processuale della parte costituita), dalla dichiarazione in udienza dell'evento interruttivo o dalla sua notificazione alle altre parti, senza che rilevi la successiva adozione e conoscenza del provvedimento da parte del giudice, mentre, nei casi di interruzione automatica (nella specie, morte del difensore dell'appellato, intervenuta dopo la notifica dell'atto di impugnazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio), decorre non già dalla data dell'evento ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione
e, quindi, dalla sua dichiarazione in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione» (Cass. n. 19444 del 2025, in massima).
Nella specie, trattandosi d'interruzione automatica, viene in rilievo la data della comunicazione (2 settembre 2024) dell'ordinanza che l'ha dichiarata, rispetto alla quale il ricorso per riassunzione – depositato il 19 settembre 2024
– è tempestivo.
2. Tanto doverosamente premesso – considerato che il tema dell'eventuale estinzione del giudizio era stato ex officio sottoposto all'attenzione delle parti con l'ordinanza del 4 marzo 2025 – il anzitutto assume la cessazione Pt_1 della materia del contendere, senza approfonditamente argomentare la richiesta della relativa declaratoria.
La tesi della cessazione della materia del contendere non può essere accolta.
Certo non in correlazione alla vicenda processuale che ha condotto all'interruzione.
pag. 7/16 Ha affermato la Suprema Corte, proprio per escludere l'integrazione di una fattispecie di cessazione della materia del contendere, che, «[n]el caso di cancellazione della società dal registro delle imprese (tanto più se si tratta di cancellazione d'ufficio ex art. 2490,ultimo comma c.c.) non può ritenersi automaticamente rinunciato il credito controverso (nella specie derivante dall'azione promossa ex art. 2476 c.c.), atteso che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salvo la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c., che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore» (Cass. n. 30075 del 2020, in massima;
analogamente, Cass. n. 9464 del 2020, in massima: «L'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare»). Peraltro, «[i]l mero omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, da cui consegua la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese, non costituisce presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito di cui la società è titolare e non è qualificabile come negozio di remissione del debito» (Cass. n. 13534 del 2021, in massima).
I principi evocati si attagliano perfettamente alla fattispecie all'odierno esame, in cui le domande risarcitorie spiegate nei confronti del NT sono NT Con state esercitate sia da che da , socio della stessa, ai sensi dell'art. 2476 c.c., secondo la qualificazione operata dal giudice di prime cure e non messa in discussione dalle parti (come precisato dalla Suprema Corte, «l'azione di cui all'art. 2476 c.c. mira alla condanna al risarcimento del danno in favore della società, mediante una domanda di responsabilità avverso pag. 8/16 l'amministratore, fatta valere in giudizio da un socio, anche di minoranza;
con essa concorre anche una legittimazione diretta della società stessa, trattandosi di danni cagionati al suo patrimonio, sebbene non espressamente menzionata dalla disposizione, ma come desumibile in base ai principi generali, nonché
[d]alla sussistenza di obblighi in capo all'amministratore posti, anzitutto, in favore della società dall'art. 2476, comma 1, c.c.: Cass. n. 30075 del 2020, cit., NT in motivazione) e , già in liquidazione, è stata «cancellata d'ufficio ai sensi art. 2490 c.c.» (cfr. visura camerale, cit., pag. 4), dizione che dimostra chiaramente il riferimento all'ultimo comma del menzionato articolo – ai sensi del quale, «[q]ualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495» – e che esclude che si tratti di cancellazione volontaria, onde la non configurabilità di un intento remissorio (Cass. n. 30075 del 2020, in motivazione).
Con D'altra parte, si è nuovamente costituita in giudizio a seguito della riassunzione – senza che, alla luce delle ragioni che avevano indotto il Collegio alla declaratoria d'interruzione, esplicitate nell'ordinanza del 29 agosto 2024, possano residuare dubbi sul fatto che essa vi partecipi sia in proprio che quale NT successore di – richiamando il contenuto della comparsa di costituzione e Con risposta precedentemente depositata, con cui resisteva all'appello interposto dalla controparte e spiegava appello incidentale a fronte del mancato integrale accoglimento dell'azione volta a far valere la responsabilità del anche ai sensi del terzo comma dell'art. 2476 c.c., così come Pt_1 rilevato dal Tribunale.
Dunque, deve escludersi che sussistano i presupposti della cessazione della materia del contendere.
3. In sede di note di precisazione delle conclusioni – richiamate anche nelle note sostitutive dell'udienza di rimessione della causa al Collegio per la decisione, depositate il 2 settembre 2025 – il non ha ribadito le Pt_1
pag. 9/16 domande originariamente proposte con l'atto d'appello, volte a ottenere, in riforma della sentenza gravata, la declaratoria dell'incompetenza del Tribunale di Firenze - sezione specializzata in materia d'impresa, per essere competente l'omologa sezione del Tribunale di Roma, e, nel merito, la reiezione delle domande spiegate nei suoi confronti e parzialmente accolte.
Al riguardo, ha – ancora recentemente – affermato la Suprema Corte che
«[l]a mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda» (ex aliis, Cass. n. 12756 del
2024, in massima)
Nella specie, tuttavia, alla stregua della valutazione complessiva della condotta processuale del deve concludersi che egli abbia Pt_1 effettivamente abbandonato le domande originariamente formulate.
Infatti, non solo ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, ma ha altresì evidenziato che, all'esito della riassunzione, le questioni da trattare, oltre a essa – da disattendere per quanto in precedenza illustrato – sono soltanto costituite dall'inammissibilità dell'appello incidentale e dalle domande di cancellazione delle espressioni asseritamente sconvenienti e offensive contenute a pag. 37 dell'atto di citazione in primo grado e di condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Peraltro, anche a voler ritenere che il secondo motivo d'appello – quello con cui si è denunciato il travisamento dei fatti relativi alla vicenda
[...]
in relazione alla quale è stata ravvisata la responsabilità del – CP_6 Pt_1 non sia stato abbandonato, esso risulta comunque infondato.
L'appellante principale sostiene che il Tribunale abbia erroneamente NT ritenuto che egli fosse amministratore unico di all'epoca della mancata pag. 10/16 rimozione, dall'immobile di proprietà del Fallimento di Royal Tuscany Fashion
Group s.p.a., di attrezzature e beni mobili acquistati.
Risulta effettivamente dimostrato documentalmente (si veda l'ordinanza cautelare del 5 febbraio 2018, che reca in calce l'errata data del 5 febbraio
2016: doc. 13 fasc. parte appellata) che il già all'epoca della vendita Pt_1
NT (giugno 2017), non fosse più amministratore unico di : si era infatti dimesso dalla carica a maggio dello stesso anno, peraltro assumendo in pari data quella di co-amministratore unitamente a (doc. 7 Persona_1 fasc. parte appellata).
Tale ultimo rilevo, tuttavia, impedisce in ogni caso di elidere la sua responsabilità, quantomeno solidale, per il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società e dunque per gli esborsi a cui essa è risultata esposta a seguito dell'accordo transattivo intercorso in ordine all'importo dovuto per penale da ritardato sgombero e per la condanna alla refusione delle spese processuali dovute in esito al procedimento cautelare finalizzato alla liberazione dell'immobile, ciò in cui il Tribunale ha ravvisato il NT danno causato a .
A diversamente opinare non conduce il verbale di sgombero dei locali – evocato dal – a cui egli stesso ha partecipato in qualità di Pt_1 amministratore (doc. 14 fasc. appellata).
Il secondo motivo dell'appello principale è dunque infondato, ciò che comporta la conferma, sul punto, di quanto statuito dalla sentenza gravata, sia pur dovendosi correggere la motivazione di supporto nei sensi fin qui illustrati.
3.1. Quanto all'inammissibilità dell'appello incidentale, il la Pt_1 argomenta in ragione del difetto di procura, perché non sarebbe sottoscritto il mandato in calce all'originaria comparsa di costituzione e risposta in secondo grado di , ciò che, appunto, impedirebbe l'impugnazione. CP_8
pag. 11/16 L'assunto non può essere condiviso, in quanto tra gli allegati a detta comparsa, sia pur non in calce, risulta anche il mandato alle liti conferito dal Con legale rappresentante di , debitamente sottoscritto.
Peraltro, il 24 gennaio 2025 è stata depositata una nuova procura alle liti, sottoscritta con modalità analogica dal legale rappresentante di RE e digitalmente dal difensore, con ciò comunque sanando, ai sensi dell'art. 182
c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, ogni eventuale vizio al riguardo.
3.2. Quanto alla dedotta inammissibilità dell'appello incidentale per difetto di specificità, essa dev'essere condivisa.
Come chiarito dalla Corte di cassazione a proposito dell'art. 342 c.p.c. – peraltro, nella versione anteriore a quella vigente, la quale ha ulteriormente stretto le maglie di specificità – «[e]ssendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure» (Cass. n.
2320 del 2023, in massima). In sostanza, «l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da pag. 12/16 contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass., sez. un., n.
36481 del 2022, in massima).
Nella specie tutto ciò è mancato.
Con
si è limitata a fornire la propria ricostruzione dell'andamento della vicenda storica, offrendo di suffragarla con prove costituende, senza minimamente confrontarsi con quanto argomentato dal Tribunale, il quale, nella sentenza gravata, dopo aver motivatamente escluso la rilevanza di una serie di allegazioni fattuali prive di conferenza rispetto ai profili di danno lamentati, ha esaminato le uniche condotte astrattamente foriere di pregiudizio, identificandole in quelle tenute in occasione dell'acquisto del marchio e del tentativo di acquisto dei locali CP_9 CP_10 trattate sotto i capi denominati «Operazione (capo 4.2.1), «Operazione CP_11
(capo 4.2.2) e IC (capo 4.2.3), l'unica, CP_10 CP_6 quest'ultima, per la quale la domanda di responsabilità è stata parzialmente accolta.
Con Deve escludersi che abbia offerto alcuna argomentazione a confutazione della pur approfondita disamina operata dal Tribunale, onde contrastarne le conclusioni, omettendo financo di indicare le parti della sentenza che si intendeva aggredire.
Ciò impedisce, alla luce dei principi giurisprudenziali precedentemente passati in rassegna, di ravvisare la necessaria specificità dei motivi dell'appello incidentale, conducendo inevitabilmente alla declaratoria della relativa inammissibilità, estesa alle istanze istruttorie formulate a sostegno della ricostruzione storica, conseguentemente irrilevanti.
4. Passando alle residue questioni da trattare, giova prendere le mosse dalla domanda di cancellazione delle espressioni asseritamente sconvenienti e offensive contenute nell'atto di citazione di primo grado. pag. 13/16 Il Tribunale ha ritenuto l'istanza generica e pertanto inaccoglibile, le espressioni non essendo state puntualmente indicate.
Si rammenta al riguardo che «l'istanza di cancellazione di frasi offensive e l'ulteriore (eventuale) richiesta di condanna al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. configurano questioni aventi una propria individualità e autonomia rispetto all'oggetto del contendere, tali da integrare una decisione del tutto indipendente, anche suscettibile di formare giudicato interno, in quanto – pur se presuppongono la proposizione di un'azione giudiziaria avente un preciso petitum ed attengono al generale dovere, strumentale al corretto svolgimento delle attività giudiziarie, di lealtà e probità richiesto alle parti e ai difensori – configurano un questione accessoria ma del tutto distinta dall'oggetto della causa;
invero, la relativa pronunzia non può considerarsi implicitamente impugnata allorché il gravame sia proposto in riferimento alla questione principale, e rappresenta una statuizione ulteriore ed eventuale e, comunque, assolutamente distinta (la cui omissione legittima la parte interessata a proporre il vizio di error in procedendo)» (Cass. n. 10964 del 2025, in motivazione).
Nella specie il non ha confutato la statuizione del giudice di prime Pt_1 cure circa la generica deduzione, ma si è sostanzialmente limitato a reiterare l'istanza, specificando le espressioni considerate sconvenienti e offensive contenute a pag. 37 dell'atto di citazione, così intendendo ovviare alla difettosa allegazione in primo grado – in effetti, nelle note di trattazione scritta depositate il 20 aprile 2022 (punto e), in cui la doglianza compare, mancava la necessaria precisa individuazione delle espressioni offensive, così come necessario (Cass. n. 15137 del 2016, in massima) – ma senza confrontarsi con la statuizione di cui alla sentenza, ciò che rende il motivo privo di specificità e quindi inammissibile.
5. Quanto alla temerarietà della lite – oggetto del terzo motivo d'appello – di essa non sussistono gli estremi.
pag. 14/16 Come affermato dalla Suprema Corte, «[l]a responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca» (Cass. n. 7409 del 2016, in massima).
Tale principio, a cui si è sostanzialmente rifatto il Tribunale, impedisce dunque di configurare la responsabilità aggravata invocata dal Pt_1 considerato che resta inalterata la condanna risarcitoria pronunciata ai suoi Con danni, diritto ormai concentrato in capo a .
6. Stante la soccombenza reciproca, le spese di lite relative al presente grado di giudizio sono integralmente compensate tra le parti, ritenendosi, quindi, di non dover esercitare il potere di cui all'art. 46, penultimo comma, disp. att. c.p.c., così come sollecitato dal Pt_1
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da Con parte del NT e di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, rispettivamente principale e incidentale.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 946 del 2023 del Tribunale di Firenze - sezione specializzata in materia di impresa, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da CP_1 avverso la medesima sentenza;
[...]
pag. 15/16 3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite afferenti al presente grado di giudizio;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di e di dell'ulteriore Parte_1 NToparte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, rispettivamente principale e incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
CO MA MI NN AV
pag. 16/16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA – IMPRESE in persona dei magistrati:
– NN AV Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– CO MA MI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VI GN ( ) e dell'avv. RENIERI ANDREA C.F._2
( C.F._3
appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NToparte_1 P.IVA_1
CH CA ( , C.F._4
appellata – appellante incidentale
Conclusioni per «dandosi atto che nella esplicita veste di successore Parte_1 di cio od altrimenti avente diritto ha proposto domande CP_2 nei confronti di dichiararsi cessata la materia del contendere Parte_1 nei confronti della società estinta;
darsi atto che, malgrado la sentenza impugnata abbia respinto tutte le domande di , il giudizio deve comunque proseguire contro la CP_1 medesima p ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1 impugnata limitatamente come è ovvio alla cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nell'atto di citazione e la dichiarazione di temerarietà della lite agli effetti dell'art. 96 cpc e dell'art. 121 cpc;
darsi atto che non vi è più luogo a provvedere sulla domanda di dichiarazione di incompatibilità giusta l'art. 88 cpc del medesimo unico difensore delle parti appellate e conseguente nomina di curatore speciale giusta l'art. 78 cpc;
darsi atto che vi è carenza di procura a costituirsi in giudizio e proporre appello incidentale perché non risulta sottoscritto il mandato in calce alla comparsa né dalla liquidatrice né dal legale rappresentante di e CP_1 che, comunque, è inammissibile una procura conferita asseritamente nel febbraio del 2024 da una società estinta nel novembre dell'anno precedente;
respingere comunque le impugnazioni incidentali;
dichiarare che gli atti delle controparti non sono redatti in modo sintetico come stabilisce l'art. 121 cpc ed imporre alle parti che vi hanno trasgredito le sanzioni stabilite dal penultimo comma dell'art. 46 disposizioni di attuazione cpc;
vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi»; per «Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice adito, per le NToparte_1 causali di cui in premessa, reiectis adversis, condannare il convenuto al risarcimento dei danni tutti sia nei confronti della società per quanto di spettanza, sia nei confronti della nella misura accertanda da CP_1 contenersi (con riserva di azione p entro i limiti di valore indicati in calce ai fini del c.u., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese ed onorari CPA ed IVA come per legge» (così nella comparsa di costituzione a seguito di riassunzione).
Rilevato ha proposto appello avverso la sentenza n. 946 del 2023 Parte_1 del Tribunale di Firenze - sezione specializzata in materia di impresa, con la quale è stato condannato a pagare a NToparte_3
NT (in prosieguo ), a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro
26.333,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario calcolati sull'importo di euro
5.333,00, oltre interessi al tasso legale.
NT Con
e la (in prosieguo ), quale socio della prima, NToparte_1 avevano proposto azione di responsabilità nei confronti del NT, pag. 2/16 NT amministratore (oltreché socio al 50%) della , chiedendone la condanna al Con NT risarcimento dei danni asseritamente occorsi a e alla società per effetto dell'allegata mala gestio perpetrata dalla sua costituzione alla messa in liquidazione.
Il Tribunale, ritenuta tardiva l'eccezione d'incompetenza sollevata dal NT
considerato ininfluente il difetto di legittimazione attiva di a Pt_1
Con fronte dell'esercizio dell'azione sociale da parte di , disattesa l'eccezione di nullità della citazione, ha accolto la domanda di condanna al risarcimento del danno limitatamente al mancato tempestivo sgombero dei locali già di proprietà – contezioso giudiziario definito in via transattiva con CP_6 il pagamento dell'importo di euro 21.000,00, cui aggiungere la somma di euro
5.333,00, oltre accessori, dovuta per spese processuali all'esito del precedente procedimento cautelare conclusosi con l'ordinanza che detto sgombero aveva disposto – e disattendendola con riferimento a tutte le altre vicende dedotte in giudizio.
L'impugnazione del è stata affidata ai seguenti motivi Pt_1
(riproducendosi la sintesi di cui all'atto di gravame):
1. «Incompetenza per territorio»;
2. «Assoluto travisamento dei fatti nella vicenda;
CP_6
3. «Temerarietà della lite». Con Si sono costituite in giudizio , protestando l'infondatezza del CP_7 gravame e proponendo appello incidentale al fine di vedersi riconoscere la maggiori pretese risarcitorie e la rifusione delle spese di lite, compensate in primo grado.
All'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nella versione attualmente vigente e applicabile ratione temporis – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata rimessa, una prima volta, alla decisione del Collegio con provvedimento del 27 luglio 2024, all'esito dell'udienza del 28 giugno 2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
pag. 3/16 Con ordinanza del 28 agosto 2024 la causa è stata rimessa in istruzione e il processo è stato dichiarato interrotto, alla stregua della seguente motivazione: «Come risulta dalla visura camerale prodotta dall'appellante in occasione del deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, in data 28 novembre 2023 – quindi dopo la notificazione dell'atto
d'appello e prima del deposito della comparsa contenente l'appello incidentale, nonché della maturazione del termine per costituirsi tempestivamente –
[...]
NT (in prosieguo ), attrice in primo grado ex art. 2476 c.c., è NToparte_3 stata cancellata dal registro dell'imprese, con conseguente estinzione della stessa.
Ai sensi dell'art. 299 c.p.c., “[s]e prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure
l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'articolo 163-bis”.
Premesso che l'estinzione della società – nella specie conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese – va assimilata, sul piano degli effetti processuali, alla morte della persona fisica (Cass. n. 13015 del 1992, in massima), occorre rammentare che, come ancora di recente affermato dalla
Suprema Corte, “[l]'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, la morte della parte [nella fattispecie l'estinzione della società] che si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l'automatica interruzione del processo”
(Cass. n. 8835 del 2023, in massima).
A termini della citata disposizione, l'interruzione del processo può essere impedita dalla tempestiva costituzione di coloro ai quali spetta di proseguirlo.
pag. 4/16 Ciò che, tuttavia, nella fattispecie non si è verificato, atteso che, da un lato, NT si è costituita in giudizio la medesima estinta, per il tramite del suo liquidatore, e, dall'altro, si è, sì, costituito il socio anch'egli NToparte_1 attore nel giudizio di primo grado ex art. 2476 c.c., ma non nella esplicitata veste di successore della stessa.
La causa deve dunque essere rimessa in istruzione al fine di dichiarare
l'interruzione del processo».
Con ricorso depositato il 19 settembre 2024 il ha riassunto il Pt_1 giudizio.
Con A seguito della riassunzione, si è costituita in giudizio richiamandosi alla comparsa di costituzione e risposta precedentemente depositata.
Assegnati nuovamente i termini di cui all'art. 352 c.p.c., precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 26 settembre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al
Collegio con ordinanza del successivo 27 ottobre.
Considerato
1. Occorre preliminarmente considerare che, come risulta dalla visura camerale prodotta dall'appellante principale in occasione del deposito delle note scritte contenenti la prima precisazione delle conclusioni, in data 28 novembre 2023 – quindi dopo la notificazione dell'atto d'appello e prima del deposito della comparsa contenente l'appello incidentale, nonché della NT maturazione del termine per costituirsi tempestivamente – , attrice in primo grado ex art. 2476 c.c., è stata cancellata dal registro dell'imprese, con conseguente estinzione della stessa.
In ragione di ciò è stata dichiarata l'interruzione del processo in relazione all'evento che ha riguardato la società, peraltro litisconsorte necessaria con Con riferimento all'azione di responsabilità esercitata dal socio («In tema di azione individuale del socio di s.r.l., avente per oggetto l'esercizio dell'azione pag. 5/16 sociale di responsabilità contro gli amministratori, sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima in quanto l'autonoma iniziativa del socio, riconosciuta dall'art. 2476, comma 3, c.c. senza vincolo di connessione con la quota di capitale dallo stesso posseduta, non toglie che si tratta pur sempre di un'azione sociale di responsabilità, rifluendo l'eventuale condanna dell'amministratore unicamente nel patrimonio sociale e potendo solo la società (non il socio) rinunciare all'azione e transigerla»: Cass. n. 17493 del
2018, in massima;
analogamente, Cass. n. 10936 del 2016, in massima: «Nella società a responsabilità limitata, il singolo socio è legittimato, giusta l'art. 2476, comma 3, c.c., ad esercitare, come sostituto processuale, l'azione di responsabilità spettante alla società, nei cui confronti, pertanto, deve essere integrato il contraddittorio, quale litisconsorte necessaria»).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «[l]'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, la morte della parte [nella fattispecie l'estinzione della società] che si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che, anche qualora l'evento interruttivo abbia colpito una parte avente la veste di litisconsorte necessario processuale, il giudizio deve essere riassunto o proseguito nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.
e non nelle forme di cui all'art. 331 c.p.c. – operante invece nei casi in cui, a fronte di una pluralità di eredi della parte deceduta, almeno uno di tali eredi si sia già costituito in giudizio – e che il vizio o la mancata tempestiva notificazione dell'atto di riassunzione, volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato pag. 6/16 disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, comma 3, c.p.c.» (Cass. n. 8835 del 2023, in massima).
Sempre secondo la Suprema Corte, «[i]n tema di interruzione del processo, il termine per la riassunzione del giudizio decorre, nei casi di interruzione non automatica (ad es., per morte o perdita della capacità processuale della parte costituita), dalla dichiarazione in udienza dell'evento interruttivo o dalla sua notificazione alle altre parti, senza che rilevi la successiva adozione e conoscenza del provvedimento da parte del giudice, mentre, nei casi di interruzione automatica (nella specie, morte del difensore dell'appellato, intervenuta dopo la notifica dell'atto di impugnazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio), decorre non già dalla data dell'evento ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione
e, quindi, dalla sua dichiarazione in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione» (Cass. n. 19444 del 2025, in massima).
Nella specie, trattandosi d'interruzione automatica, viene in rilievo la data della comunicazione (2 settembre 2024) dell'ordinanza che l'ha dichiarata, rispetto alla quale il ricorso per riassunzione – depositato il 19 settembre 2024
– è tempestivo.
2. Tanto doverosamente premesso – considerato che il tema dell'eventuale estinzione del giudizio era stato ex officio sottoposto all'attenzione delle parti con l'ordinanza del 4 marzo 2025 – il anzitutto assume la cessazione Pt_1 della materia del contendere, senza approfonditamente argomentare la richiesta della relativa declaratoria.
La tesi della cessazione della materia del contendere non può essere accolta.
Certo non in correlazione alla vicenda processuale che ha condotto all'interruzione.
pag. 7/16 Ha affermato la Suprema Corte, proprio per escludere l'integrazione di una fattispecie di cessazione della materia del contendere, che, «[n]el caso di cancellazione della società dal registro delle imprese (tanto più se si tratta di cancellazione d'ufficio ex art. 2490,ultimo comma c.c.) non può ritenersi automaticamente rinunciato il credito controverso (nella specie derivante dall'azione promossa ex art. 2476 c.c.), atteso che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salvo la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c., che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore» (Cass. n. 30075 del 2020, in massima;
analogamente, Cass. n. 9464 del 2020, in massima: «L'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare»). Peraltro, «[i]l mero omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, da cui consegua la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese, non costituisce presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito di cui la società è titolare e non è qualificabile come negozio di remissione del debito» (Cass. n. 13534 del 2021, in massima).
I principi evocati si attagliano perfettamente alla fattispecie all'odierno esame, in cui le domande risarcitorie spiegate nei confronti del NT sono NT Con state esercitate sia da che da , socio della stessa, ai sensi dell'art. 2476 c.c., secondo la qualificazione operata dal giudice di prime cure e non messa in discussione dalle parti (come precisato dalla Suprema Corte, «l'azione di cui all'art. 2476 c.c. mira alla condanna al risarcimento del danno in favore della società, mediante una domanda di responsabilità avverso pag. 8/16 l'amministratore, fatta valere in giudizio da un socio, anche di minoranza;
con essa concorre anche una legittimazione diretta della società stessa, trattandosi di danni cagionati al suo patrimonio, sebbene non espressamente menzionata dalla disposizione, ma come desumibile in base ai principi generali, nonché
[d]alla sussistenza di obblighi in capo all'amministratore posti, anzitutto, in favore della società dall'art. 2476, comma 1, c.c.: Cass. n. 30075 del 2020, cit., NT in motivazione) e , già in liquidazione, è stata «cancellata d'ufficio ai sensi art. 2490 c.c.» (cfr. visura camerale, cit., pag. 4), dizione che dimostra chiaramente il riferimento all'ultimo comma del menzionato articolo – ai sensi del quale, «[q]ualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495» – e che esclude che si tratti di cancellazione volontaria, onde la non configurabilità di un intento remissorio (Cass. n. 30075 del 2020, in motivazione).
Con D'altra parte, si è nuovamente costituita in giudizio a seguito della riassunzione – senza che, alla luce delle ragioni che avevano indotto il Collegio alla declaratoria d'interruzione, esplicitate nell'ordinanza del 29 agosto 2024, possano residuare dubbi sul fatto che essa vi partecipi sia in proprio che quale NT successore di – richiamando il contenuto della comparsa di costituzione e Con risposta precedentemente depositata, con cui resisteva all'appello interposto dalla controparte e spiegava appello incidentale a fronte del mancato integrale accoglimento dell'azione volta a far valere la responsabilità del anche ai sensi del terzo comma dell'art. 2476 c.c., così come Pt_1 rilevato dal Tribunale.
Dunque, deve escludersi che sussistano i presupposti della cessazione della materia del contendere.
3. In sede di note di precisazione delle conclusioni – richiamate anche nelle note sostitutive dell'udienza di rimessione della causa al Collegio per la decisione, depositate il 2 settembre 2025 – il non ha ribadito le Pt_1
pag. 9/16 domande originariamente proposte con l'atto d'appello, volte a ottenere, in riforma della sentenza gravata, la declaratoria dell'incompetenza del Tribunale di Firenze - sezione specializzata in materia d'impresa, per essere competente l'omologa sezione del Tribunale di Roma, e, nel merito, la reiezione delle domande spiegate nei suoi confronti e parzialmente accolte.
Al riguardo, ha – ancora recentemente – affermato la Suprema Corte che
«[l]a mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda» (ex aliis, Cass. n. 12756 del
2024, in massima)
Nella specie, tuttavia, alla stregua della valutazione complessiva della condotta processuale del deve concludersi che egli abbia Pt_1 effettivamente abbandonato le domande originariamente formulate.
Infatti, non solo ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, ma ha altresì evidenziato che, all'esito della riassunzione, le questioni da trattare, oltre a essa – da disattendere per quanto in precedenza illustrato – sono soltanto costituite dall'inammissibilità dell'appello incidentale e dalle domande di cancellazione delle espressioni asseritamente sconvenienti e offensive contenute a pag. 37 dell'atto di citazione in primo grado e di condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Peraltro, anche a voler ritenere che il secondo motivo d'appello – quello con cui si è denunciato il travisamento dei fatti relativi alla vicenda
[...]
in relazione alla quale è stata ravvisata la responsabilità del – CP_6 Pt_1 non sia stato abbandonato, esso risulta comunque infondato.
L'appellante principale sostiene che il Tribunale abbia erroneamente NT ritenuto che egli fosse amministratore unico di all'epoca della mancata pag. 10/16 rimozione, dall'immobile di proprietà del Fallimento di Royal Tuscany Fashion
Group s.p.a., di attrezzature e beni mobili acquistati.
Risulta effettivamente dimostrato documentalmente (si veda l'ordinanza cautelare del 5 febbraio 2018, che reca in calce l'errata data del 5 febbraio
2016: doc. 13 fasc. parte appellata) che il già all'epoca della vendita Pt_1
NT (giugno 2017), non fosse più amministratore unico di : si era infatti dimesso dalla carica a maggio dello stesso anno, peraltro assumendo in pari data quella di co-amministratore unitamente a (doc. 7 Persona_1 fasc. parte appellata).
Tale ultimo rilevo, tuttavia, impedisce in ogni caso di elidere la sua responsabilità, quantomeno solidale, per il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società e dunque per gli esborsi a cui essa è risultata esposta a seguito dell'accordo transattivo intercorso in ordine all'importo dovuto per penale da ritardato sgombero e per la condanna alla refusione delle spese processuali dovute in esito al procedimento cautelare finalizzato alla liberazione dell'immobile, ciò in cui il Tribunale ha ravvisato il NT danno causato a .
A diversamente opinare non conduce il verbale di sgombero dei locali – evocato dal – a cui egli stesso ha partecipato in qualità di Pt_1 amministratore (doc. 14 fasc. appellata).
Il secondo motivo dell'appello principale è dunque infondato, ciò che comporta la conferma, sul punto, di quanto statuito dalla sentenza gravata, sia pur dovendosi correggere la motivazione di supporto nei sensi fin qui illustrati.
3.1. Quanto all'inammissibilità dell'appello incidentale, il la Pt_1 argomenta in ragione del difetto di procura, perché non sarebbe sottoscritto il mandato in calce all'originaria comparsa di costituzione e risposta in secondo grado di , ciò che, appunto, impedirebbe l'impugnazione. CP_8
pag. 11/16 L'assunto non può essere condiviso, in quanto tra gli allegati a detta comparsa, sia pur non in calce, risulta anche il mandato alle liti conferito dal Con legale rappresentante di , debitamente sottoscritto.
Peraltro, il 24 gennaio 2025 è stata depositata una nuova procura alle liti, sottoscritta con modalità analogica dal legale rappresentante di RE e digitalmente dal difensore, con ciò comunque sanando, ai sensi dell'art. 182
c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, ogni eventuale vizio al riguardo.
3.2. Quanto alla dedotta inammissibilità dell'appello incidentale per difetto di specificità, essa dev'essere condivisa.
Come chiarito dalla Corte di cassazione a proposito dell'art. 342 c.p.c. – peraltro, nella versione anteriore a quella vigente, la quale ha ulteriormente stretto le maglie di specificità – «[e]ssendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure» (Cass. n.
2320 del 2023, in massima). In sostanza, «l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da pag. 12/16 contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass., sez. un., n.
36481 del 2022, in massima).
Nella specie tutto ciò è mancato.
Con
si è limitata a fornire la propria ricostruzione dell'andamento della vicenda storica, offrendo di suffragarla con prove costituende, senza minimamente confrontarsi con quanto argomentato dal Tribunale, il quale, nella sentenza gravata, dopo aver motivatamente escluso la rilevanza di una serie di allegazioni fattuali prive di conferenza rispetto ai profili di danno lamentati, ha esaminato le uniche condotte astrattamente foriere di pregiudizio, identificandole in quelle tenute in occasione dell'acquisto del marchio e del tentativo di acquisto dei locali CP_9 CP_10 trattate sotto i capi denominati «Operazione (capo 4.2.1), «Operazione CP_11
(capo 4.2.2) e IC (capo 4.2.3), l'unica, CP_10 CP_6 quest'ultima, per la quale la domanda di responsabilità è stata parzialmente accolta.
Con Deve escludersi che abbia offerto alcuna argomentazione a confutazione della pur approfondita disamina operata dal Tribunale, onde contrastarne le conclusioni, omettendo financo di indicare le parti della sentenza che si intendeva aggredire.
Ciò impedisce, alla luce dei principi giurisprudenziali precedentemente passati in rassegna, di ravvisare la necessaria specificità dei motivi dell'appello incidentale, conducendo inevitabilmente alla declaratoria della relativa inammissibilità, estesa alle istanze istruttorie formulate a sostegno della ricostruzione storica, conseguentemente irrilevanti.
4. Passando alle residue questioni da trattare, giova prendere le mosse dalla domanda di cancellazione delle espressioni asseritamente sconvenienti e offensive contenute nell'atto di citazione di primo grado. pag. 13/16 Il Tribunale ha ritenuto l'istanza generica e pertanto inaccoglibile, le espressioni non essendo state puntualmente indicate.
Si rammenta al riguardo che «l'istanza di cancellazione di frasi offensive e l'ulteriore (eventuale) richiesta di condanna al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. configurano questioni aventi una propria individualità e autonomia rispetto all'oggetto del contendere, tali da integrare una decisione del tutto indipendente, anche suscettibile di formare giudicato interno, in quanto – pur se presuppongono la proposizione di un'azione giudiziaria avente un preciso petitum ed attengono al generale dovere, strumentale al corretto svolgimento delle attività giudiziarie, di lealtà e probità richiesto alle parti e ai difensori – configurano un questione accessoria ma del tutto distinta dall'oggetto della causa;
invero, la relativa pronunzia non può considerarsi implicitamente impugnata allorché il gravame sia proposto in riferimento alla questione principale, e rappresenta una statuizione ulteriore ed eventuale e, comunque, assolutamente distinta (la cui omissione legittima la parte interessata a proporre il vizio di error in procedendo)» (Cass. n. 10964 del 2025, in motivazione).
Nella specie il non ha confutato la statuizione del giudice di prime Pt_1 cure circa la generica deduzione, ma si è sostanzialmente limitato a reiterare l'istanza, specificando le espressioni considerate sconvenienti e offensive contenute a pag. 37 dell'atto di citazione, così intendendo ovviare alla difettosa allegazione in primo grado – in effetti, nelle note di trattazione scritta depositate il 20 aprile 2022 (punto e), in cui la doglianza compare, mancava la necessaria precisa individuazione delle espressioni offensive, così come necessario (Cass. n. 15137 del 2016, in massima) – ma senza confrontarsi con la statuizione di cui alla sentenza, ciò che rende il motivo privo di specificità e quindi inammissibile.
5. Quanto alla temerarietà della lite – oggetto del terzo motivo d'appello – di essa non sussistono gli estremi.
pag. 14/16 Come affermato dalla Suprema Corte, «[l]a responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca» (Cass. n. 7409 del 2016, in massima).
Tale principio, a cui si è sostanzialmente rifatto il Tribunale, impedisce dunque di configurare la responsabilità aggravata invocata dal Pt_1 considerato che resta inalterata la condanna risarcitoria pronunciata ai suoi Con danni, diritto ormai concentrato in capo a .
6. Stante la soccombenza reciproca, le spese di lite relative al presente grado di giudizio sono integralmente compensate tra le parti, ritenendosi, quindi, di non dover esercitare il potere di cui all'art. 46, penultimo comma, disp. att. c.p.c., così come sollecitato dal Pt_1
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da Con parte del NT e di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, rispettivamente principale e incidentale.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 946 del 2023 del Tribunale di Firenze - sezione specializzata in materia di impresa, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da CP_1 avverso la medesima sentenza;
[...]
pag. 15/16 3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite afferenti al presente grado di giudizio;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di e di dell'ulteriore Parte_1 NToparte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, rispettivamente principale e incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
CO MA MI NN AV
pag. 16/16