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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 14/06/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 114/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Giulio Adilardi Presidente
Dott.ssa Mariateresa Dieni Giudice Relatore
Dott. Riccardo Dies Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 114/2023 promossa da:
La SInora nata a [...], Galati (Romania) il 25.06.1980, c.f. CP_1
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato come delibera del ConSIlio C.F._1 dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto dd. 13.03.2023, rappresentata e difesa – giusta delega a margine del ricorso per separazione giudiziale dei coniugi dep. 08.02.2023 - dall'avv. Paola Paolazzi del Foro di Trento, (c.f. ), con studio in Trento, galleria Tirrena n. 10, numero C.F._2
fax 0461.983881, indirizzo mail ed elettivamente domicilia nello Email_1
studio della stessa,
RICORRENTE/ATTRICE
AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
contro
, nato a [...], Dolj (Romania) e residente a [...], via CP
Dosso n. 1;
RESISTENTE/CONVENUTO - CONTUMACE
con l'intervento:
pagina 1 di 13 - della curatrice speciale della minore nata il [...] a A_
Rovereto (TN), l'avv. LARA MARCABRUNI, e patrocinio della medesima, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in viale dei Tigli n. 14, Riva del Garda (TN);
- del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: Nel merito, in principalità:
1) Dichiarare l'addebito della separazione dei coniugi a carico del SInor per CP violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri di assistenza materiale e morale nei confronti della coniuge e della figlia;
violazioni che hanno determinato il venir meno dell'affectio coniugalis e comportato l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi.
2) Confermare l'affido della figlia minore nata il [...] alla madre in A_
regime di affidamento superesclusivo.
3) Disporre che il padre provveda al mantenimento delle figlie mediante versamento alla madre dell'importo mensile di euro 300,00, o nella maggiore o minor somma che il Tribunale riterrà congrua.
4) Disporre che il padre provveda al rimborso alla madre del 50% delle spese straordinarie eventualmente necessarie per la figlia e sostenute dalla madre.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari. Salvis iuribus.
PER L'INTERVENUTO CURATORE SPECIALE: Nel merito, in principalità:
1) Confermare la sospensione della responsabilità genitoriale del padre CP
2) Disporre l'affido della figlia minore nata il [...] alla madre in A_
regime di affidamento superesclusivo.
3) Prevedere un monitoraggio del servizio sociale competente territorialmente, per un periodo di anni
2, con incarico di prevedere ed organizzare un percorso di sostegno psicologico oltre ad individuare un progetto di sostegno per la minore, oltre che organizzare, sovraintendere e monitorare gli incontri con il padre nel caso vi sia attivazione del padre in tal senso e attenta valutazione positiva con espresso riguardo alla situazione psicologica della minore.
4) Disporre che, ogni 6 mesi, venga depositata una relazione di aggiornamento da parte del Servizio
Sociale competente, alla luce della quale potranno essere valutate le opportune determinazioni.
pagina 2 di 13 5) Porre a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia nella misura di euro 500,00 o nella maggior o minore somma che risulterà di giustizia, oltre alla partecipazione nella misura del
50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo CNF, con esclusione dalla necessità di previa condivisione delle stesse.
6) Disporre a favore della madre, nella misura del 100%, ogni forma di assistenza e provvidenza pubblica erogata nell'interesse della figlia minore e/o della famiglia. Per_1
PER L'INTERVENUTO P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso e conferma dei provvedimenti urgenti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso d.d. 06.02.2023 e depositato in data 08.02.2023 ha adito l'intestato CP_1
tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, allegando che dal matrimonio contratto con a Giubega (Romania) il 27.06.2015 (non trascritto in CP
Italia) è nata una figlia minore: (nata il [...] a [...]). A_
1.1. La ricorrente ha inoltre chiesto:
• l'addebito della separazione al convenuto CP
• l'affidamento superesclusivo della figlia minorenne A_
• un contributo paterno per il mantenimento della figlia di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
• la sospensione/decadenza di dalla responsabilità genitoriale sulla figlia CP
minore ; A_
2. All'udienza presidenziale del 04.05.2023 il convenuto non compariva e la ricorrente insisteva nelle domande formulate in ricorso;
il Presidente, dopo aver accertato la regolarità della notifica e dato atto che in assenza del convenuto non può darsi corso al tentativo di conciliazione, adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
2.1. I coniugi sono a vivere separati, fermi gli obblighi di legge;
2.2. è disposto l'affidamento della figlia in via super esclusiva alla madre, e con A_ ogni potere in capo alla stessa di operare in via esclusiva nell'interesse della medesima per ogni tipo di pratica/incombenza di tipo scolastico, sanitario, sportivo e amministrativo;
2.3. il padre potrà incontrare la figlia in un ambiente protetto con tempi e modalità A_
da concordarsi con il Servizio Sociale territorialmente competente, previa valutazione delle pagina 3 di 13 condizioni psicologiche di ed effettuazione di un percorso di sostegno A_
psicologico per la stessa, e previa effettuazione di un percorso per uomini maltrattanti da parte del padre;
2.4. è disposto a carico del SInor di contribuire al mantenimento della figlia CP
con il versamento alla madre di un assegno mensile di euro 300,00, da versare A_
entro il 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
2.5. il padre è tenuto a rimborsare alla madre il 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia
, tra le quali quelle mediche, scolastiche, dentistiche, sportive e di svago, e così A_
come indicate nelle linee Guida del ConSIlio Nazionale Forense. In relazione alle condotte tenute dal convenuto prevedere che le stesse non saranno soggette a preventivo accordo tra i genitori sulla loro opportunità;
2.6. la figlia si intenderà a carico della madre al fine della fruizione dell'assegno A_ unico nazionale e di qualsiasi altro contributo pubblico e/o provvidenza erogato nell'interesse della famiglia;
2.7. dispone la sospensione della responsabilità genitoriale di sulla figlia minore CP
; A_
2.8. dispone il monitoraggio della situazione familiare da parte del Servizio Sociale territorialmente competente, e dell'andamento degli eventuali incontri in spazio neutro sopra indicati.
Il presidente, infine, rimetteva la causa innanzi al Giudice istruttore per l'udienza del giorno 12.7.2023 da tenersi nella forma delle note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza. Tale udienza veniva differita su richiesta di parte attrice al 20.9.2023
Con ordinanza d.d. 22.09.2023 il Giudice istruttore, rilevato che il convenuto non si era costituito e che la parte ricorrente non aveva depositato la prova dell'avvenuta notifica al convenuto dell'ordinanza presidenziale, rinviava all'udienza dell'11.10.2023 (prima prevista per il 20.09.2023) invitando la ricorrente a depositare per tale data quanto anzidetto.
3. In data 30.09.2023, la parte ricorrente, in ottemperanza dell'ordinanza d.d. 22.09.2023, depositava l'ordinanza presidenziale notificata dalla quale si evinceva la regolarità della notifica al convenuto, chiedendo che ne venisse dichiarata la contumacia e rinnovando le richieste già presenti nella nota scritta d.d. 10.09.2023.
pagina 4 di 13 4. Con ordinanza d.d. 11.10.2023 il Giudice istruttore, rilevato che il convenuto non si era costituito a seguito di rituale notifica dell'atto introduttivo, ne dichiarava la contumacia;
procedeva altresì alla nomina del curatore speciale della minore l'avv. Lara Marcabruni del A_
foro di ROVERETO, fissando la nuova udienza per il 22.11.2023, per consentire la costituzione del predetto curatore;
disponeva, infine, la sostituzione della predetta nuova udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
5. In data 17.10.2023 veniva inviata tramite PEC al Tribunale di Rovereto la segnalazione sulla situazione dei minori e segnalazione del SST, nella Persona_2 A_
quale si rappresentava che: la SI.ra si era allontanata in data 29.07.2023 con i CP_1 figli e dall'alloggio protetto (dove era stata accolta Persona_2 A_ nell'agosto del 2022 con progetto sociale) senza concordarlo con i Servizi Sociali;
due giorni dopo la SI.ra comunicava all'assistente e all'operatrice della struttura di CP_1 Tes_1
essersi trasferita con i figli in un appartamento di una sua conoscente in Veneto del quale non voleva fornire l'indirizzo, dicendo che lo avrebbe comunicato in seguito, cosa che poi non aveva fatto;
.
6. Per l'udienza del 22.11.2023, venivano depositate note scritte da parte attrice e in esse veniva richiesto un termine per dedurre in merito al contenuto della relazione sopraindicata.
7. Per l'udienza del 22.11.2023 si costituiva in giudizio, tramite il deposito di comparsa di costituzione e risposta, l'Avv. Lara Marcabruni in qualità di curatore speciale per conto della minore e formulava le seguenti conclusioni: A_
• confermare allo stato, la sospensione della responsabilità genitoriale del padre;
• Porre a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia nella misura di €. 400,00
o nella maggior o minore somma che risulterà di giustizia, oltre alla partecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo CNF, con esclusione dalla necessità di previa condivisione delle stesse;
• Disporre a favore della madre, nella misura del 100%, ogni forma di assistenza e provvidenza pubblica erogata nell'interesse della figlia minore e/o della famiglia;
Per_1
• demandare al SST, all'esito del percorso psicologico e sulla scorta del parere del professionista che ha svolto la terapia con , secondo tempi e modalità dallo stesso Per_1 indicate nel rispetto dell'equilibrio psicologico della minore, l'organizzazione di incontri in pagina 5 di 13 spazio neutro del padre con la figlia, monitorando nel tempo l'idoneità della modalità di visita;
• prevedere l'attivazione di interventi di sostegno alla genitorialità della madre, con facoltà di predisporre per la stessa un progetto anche di sostegno psicologico, e del padre qualora fosse necessario;
• Disporre che, ogni 6 mesi venga depositata una relazione di aggiornamento da parte del
Servizio competente, alla luce della quale potranno essere valutate le opportune determinazioni.
8. Con provvedimento d.d. 27.11.2023 il Giudice istruttore invitava la SI.ra a CP_1 prendere contatto con il SST Comunità della Vallagarina e a fornire a quest'ultimo il proprio nuovo indirizzo (con l'obbligo, per il SST, di tenere tale informazione riservata) nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento contenente tale invito e fissava l'udienza d.d. 10.01.2024 per la precisazione delle conclusioni e per la verifica relativa all'adempimento dell'invito rivolto all'attrice.
9. Con comunicazione d.d. 19.12.2023 il SST Comunità della Vallagarina riferiva che la SI.ra aveva fornito il suo nuovo indirizzo di residenza, presso cui viveva con la figlia CP_1
e che gli accertamenti eseguiti presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di A_ riferimento avevano confermato l'indirizzo riferito dalla SInora Il SST infine CP
riconosceva la competenza territoriale per il nuovo luogo di residenza del nucleo familiare in capo
Cont a: ULSS 6 EUGANEA – U.O.S. Attività Sociali Delegate Facoltative – Servizio Protezione
Cura Minori (pec: . Email_2
10. Per l'udienza del 10.01.2024, parte attrice depositava note scritte.
11. Con sentenza non definitiva d.d. 15.02.2024 il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi e e CP_1 CP
disponeva la rimessione della causa innanzi al giudice istruttore dott.ssa Mariateresa Dieni per l'udienza del 27.03.2024 per l'ulteriore corso (udienza sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni).
12. Per l'udienza del 27.03.2024, parte attrice e curatore speciale depositavano note scritte e chiedevano i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
13. Il Giudice concedeva i termini richiesti e fissava l'udienza d.d. 11.09.2024 per la prosecuzione del giudizio (udienza sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni).
14. Con ordinanza d.d. 16.09.2024 il Giudice respingeva la richiesta di prova orale formulata dalla parte attrice;
disponeva, poi, l'acquisizione, a cura della cancelleria presso l'ufficio GIP/GUP del pagina 6 di 13 Tribunale di Rovereto della sentenza emessa nel procedimento sub RGNR 2022/953 nei confronti di (con eventuale attestazione di passaggio in giudicato); venivano, altresì, CP
disposti dal Giudice accertamenti a mezzo della Guardia di finanza di Rovereto sulla condizione economica e lavorativa di Veniva, poi, disposta l'acquisizione di una relazione CP
aggiornata sulla condizione sociale e familiare della minore e sui suoi A_
eventuali rapporti con il padre, da parte del Servizio sociale territorialmente competente. Il Giudice poi dava atto che non si sarebbe proceduto all'ascolto della minore poiché infradodicenne e perché
l'atto sarebbe risultato superfluo e potenzialmente lesivo dei suoi interessi, considerato che il convenuto non si era costituito (con ciò manifestando disinteresse nei confronti della figlia) e il contesto di violenza domestica dalla stessa già vissuto.
Infine, il Giudice fissava l'udienza del 22.01.2025 per l'esame dell'esito degli accertamenti disposti e per la precisazione delle conclusioni (udienza sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni).
15. In data 21.01.2025 perveniva la relazione del SST. Da questa risulta la seguente situazione del nucleo familiare:
• la presenza di buone capacità genitoriali della SInora CP_1
• l'atteggiamento collaborativo della madre che ha aderito al percorso proposto e alle indicazioni ricevute rispetto ai bisogni dei figli (avvio della valutazione presso il Servizio
Tutela, accesso al Servizio Età evolutiva, partecipazione al Centro Estivo)
• la presenza di criticità che costituiscono fattori di rischio per una serena evoluzione della minore, in particolare:
• l'assenza del padre SI. dalla vita della figlia e l'impossibilità di collaborare CP Per_1
con lui, di fatto non permettendo di avviare un percorso di recupero della sua genitorialità;
• la conseguente mancanza di condizioni per una ripresa delle visite/contatti della minore con il padre;
• il pregresso vissuto di violenza e l'attuale vissuto di minaccia/pericolo presente sia nella madre che nei figli e rispetto ad agiti da parte del SI. Per_2 Per_1 CP
• la conflittualità tra madre e il padre di , conflittualità che, pur nella distanza, si Per_1
manifesta nei contatti telefonici litigiosi, nelle liti giudiziarie per l'affidamento della minore e per il mantenimento;
• la fragilità di . Per_1
Per tale udienza, le parti precisavano le rispettive conclusioni come indicate in epigrafe.
pagina 7 di 13 16. Il Giudice con provvedimento d.d. 27.1.2025 assegnava alle parti costituite i termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. e disponeva l'invio degli atti al PM per le proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa già decisa in merito alla domanda di separazione torna all'attenzione del collegio per la decisione relativa alle altre domande formulate
1. DOMANDA DI ADDEBITO:
La ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione a carico della controparte. La SI.ra ha fondato la sua pretesa in ragione della violazione, da parte di quest'ultimo, dei CP_1
doveri di assistenza materiale e morale nei confronti della coniuge e della figlia;
violazioni che hanno determinato il venir meno dell'affectio coniugalis e comportato l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi, con conseguente fine del rapporto di coniugio. Il convenuto, difatti, ha posto in essere nel corso della relazione coniugale gravi ed inaccettabili maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti della moglie SI.ra e della figlia . CP_1 A_
La domanda va accolta poiché risultano provati, alla luce della sentenza di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia emessa dal GUP di Rovereto in data 09.11.2023 divenuta irrevocabile in data 08/02/2024, i maltrattamenti subiti dalla SI.ra e dai suoi CP_1
famigliari da parte del SI. CP
Infatti, come affermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 3925 del 19.02.2018, “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.” (lo stesso principio di diritto è ribadito altresì dalla Suprema
Cote nell'ordinanza n. 22294 del 07.08.2024).
2. AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA
pagina 8 di 13 La ricorrente ha chiesto l'affidamento super-esclusivo della figlia minore A_
.
[...]
La domanda è fondata e va accolta.
Infatti, risulta dagli atti che il convenuto, oltre ad aver posto in essere condotte gravemente pregiudizievoli per un corretto sviluppo psicologico della minore, si è, in seguito al trasferimento del nucleo familiare composto dalla madre e i due figli minori in struttura protetta, quasi completamente disinteressato della figlia minore, fatta eccezione per alcuni brevi colloqui tramite telefono, come altresì comprovato dalla sua mancata costituzione nel presente giudizio.
Risulta, poi, in particolare dalla relazione del SST dd. 21.01.2025:
• la presenza di buone capacità genitoriali della SInora CP_1
• l'atteggiamento collaborativo della madre che ha aderito al percorso proposto e alle indicazioni ricevute rispetto ai bisogni dei figli (avvio della valutazione presso il Servizio
Tutela, accesso al Servizio Età evolutiva, partecipazione al Centro Estivo)
• la presenza di criticità che costituiscono fattori di rischio per una serena evoluzione della minore, in particolare:
• l'assenza del padre SI. dalla vita della figlia e l'impossibilità di collaborare CP Per_1
con lui, di fatto non permettendo di avviare un percorso di recupero della sua genitorialità;
• la conseguente mancanza di condizioni per una ripresa delle visite/contatti della minore con il padre;
• il pregresso vissuto di violenza e l'attuale vissuto di minaccia/pericolo presente sia nella madre che nei figli e rispetto ad agiti da parte del SI. Per_2 Per_1 CP
• la conflittualità tra madre e il padre di , conflittualità che, pur nella distanza, si Per_1
manifesta nei contatti telefonici litigiosi, nelle liti giudiziarie per l'affidamento della minore e per il mantenimento;
• la fragilità di . Per_1
Si dispone pertanto l'affidamento della figlia in via super esclusiva alla madre, A_
e con ogni potere in capo alla stessa di operare in via esclusiva nell'interesse della medesima per ogni tipo di pratica/incombenza di tipo scolastico, sanitario, sportivo e amministrativo.
Tenuto conto delle criticità evidenziate dal SST nella relazione sopra indicata, si ritiene opportuno disporre il monitoraggio del nucleo famigliare della SI.ra per la CP_1
durata di anni due con il compito di supportare la stessa nel rapporto con la figlia Per_1
pagina 9 di 13 e nella stabilizzazione del nuovo nucleo famigliare, nonché contenere eventuali agiti o Per_1
pretese del padre.
Si ritiene, infine, di dover sospendere il diritto di visita paterno nei confronti della figlia per le seguenti ragioni: l'assenza, quasi totale, del padre dalla vita della figlia;
l'impossibilità concreta, ravvisata dai Servizi Sociali, di collaborare con lui;
il pregresso vissuto di violenza e minaccia presente sia nella madre che nella figlia;
l'attuale rifiuto opposto dalla figlia alla prospettiva di incontrare il padre;
la circostanza che il SI. non ha effettuato CP
né il percorso di sostegno per uomini maltrattanti né quello previsto presso il servizio alcologia.
Si rappresenta da ultimo che non si è provveduto all'ascolto della minore potendosi condividere le considerazioni svolte dal Giudice istruttore, ossia trattasi di minore infradodicenne e l'atto sarebbe risultato superfluo e potenzialmente lesivo dei suoi interessi, considerato che il convenuto non si era costituito (con ciò manifestando disinteresse nei confronti della figlia) e il contesto di violenza domestica dalla stessa già vissuto.
3. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
È noto che ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerando i parametri indicati dall'art 337 ter c.c. (attuali eSIenze del figlio, tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche di entrambi i genitori, valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore).
Risulta dagli atti che la SI.ra assolve in via prevalente i compiti di cura, gestione ed CP_1
assistenza nei confronti della figlia , oltre a lavorare come “aiuto pulizie” in A_
casa privata;
quanto, invece, alla condizione economica del marito, egli risulta assunto dal
04.03.2024 presso la ditta MA BE con sede ad Ala (TN) con contratto a tempo determinato part time verticale di 16 ore settimanali e nell'ultimo biennio ha alternato periodi lavorativi a periodi di disoccupazione;
egli è unico componente del nucleo famigliare a lui intestato e con riferimento a lui sono stati accertati redditi di € 12.460,78 per l'anno 2022, di €
7.677,19 per l'anno 2023 e di € 8.968,07 per l'anno 2024 ( cfr. comunicazione GDF del
20.12.2024 ).
A fronte di suddette risultanze e valutati gli altri parametri di cui all'art. 337 ter c.c., si stima congruo stabilire l'assegno di mantenimento in favore della figlia in euro 300,00 mensili. Detto
pagina 10 di 13 importo dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente su base ISTAT.
Le spese straordinarie necessarie al mantenimento delle figlie, regolate secondo le indicazioni contenute nel protocollo del CNF, andranno sostenute nella misura del 50% dal padre.
L'assegno unico universale/nazionale e le altre provvidenze pubbliche legate al nucleo familiare andranno percepiti interamente dalla SI.ra CP_1
4. SOSPENSIONE DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
In ragione delle accertate condotte, poste in essere dal Sig. ritenute CP
gravemente pregiudizievoli per un corretto sviluppo psicologico della minore
[...]
, oltre che del di lui totale disinteresse nei confronti della figlia, va accolta la A_
domanda di sospensione della responsabilità genitoriale di nei confronti CP
della figlia minore peraltro come già disposta dal Tribunale dei A_
Minori con provvedimento del 17.01.2023.
Va infine disposta la trasmissione di copia degli atti
5. SPESE DI GIUDIZIO
Le spese seguono la soccombenza e pertanto il convenuto dovrà rifondere all'attrice e alla curatela della minore le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, ritenuta la causa di valore indeterminabile e di non particolare complessità e valutato che le parti vittoriose sono entrambe ammesse al patrocinio a spese dello
Stato.
Le somme anzidette andranno versate dal convenuto direttamente in favore dello stato ex art.133 DPR 115/2002 ed anticipata dall'erario ex art. 131 DPR 30.5.2002 n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
DISPONE
1. Pronuncia l'addebito della separazione in capo al SI. CP
pagina 11 di 13 2. Affida la figlia minore in via super-esclusiva alla madre A_ CP_1
con residenza e collocamento presso la stessa. Le decisioni di maggiore interesse per la
[...] figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza potranno essere prese dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3. Dispone il monitoraggio da parte del SST del nucleo famigliare della SI.ra CP_1
per la durata di anni due con il compito di supportare la stessa nel rapporto con la figlia Per_1
e nella stabilizzazione del nuovo nucleo famigliare, nonché contenere eventuali agiti o
[...]
pretese del padre.
4. Il SI. verserà alla SI.ra a titolo di contributo al CP CP_1 mantenimento della figlia l'importo mensile di euro 300,00. Detto importo dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato su base ISTAT, con decorrenza dalla data del ricorso introduttivo.
5. Le spese straordinarie necessarie per le figlie, da individuarsi secondo le linee guida CNF, anche in riferimento alle modalità di rimborso, saranno sostenute nella misura del 50% dal SI.
CP
6. L'assegno unico universale e le altre provvidenze pubbliche legate al nucleo familiare andranno percepite interamente dalla SI.ra CP_1
7. La conferma della sospensione della responsabilità genitoriale del SI. nei CP
confronti della figlia sospensione già disposta dal Tribunale dei A_
Minori con provvedimento dd. 17.01.2023.
8. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attrice e che si liquidano in euro complessivi euro 1.904,50, per onorari, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge.
9. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio in favore della curatela della minore e che si liquidano in euro complessivi euro 1.178,00, per onorari, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le somme anzidette andranno versate dal convenuto direttamente in favore dello stato ex art.133 DRP
115/2002 ed anticipate dall'erario ex art. 131 DPR 30.5.2002 n.115.
pagina 12 di 13 La presente sentenza andrà comunicata al SST (Az. ULSS 6 EUGANEA – U.O.S. Attività Sociali
Delegate Facoltative – Servizio Protezione Cura Minori (pec: . Email_2
Così deciso in ROVERETO nella camera di conSIlio del 12.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni dott. Giulio Adilardi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Giulio Adilardi Presidente
Dott.ssa Mariateresa Dieni Giudice Relatore
Dott. Riccardo Dies Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 114/2023 promossa da:
La SInora nata a [...], Galati (Romania) il 25.06.1980, c.f. CP_1
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato come delibera del ConSIlio C.F._1 dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto dd. 13.03.2023, rappresentata e difesa – giusta delega a margine del ricorso per separazione giudiziale dei coniugi dep. 08.02.2023 - dall'avv. Paola Paolazzi del Foro di Trento, (c.f. ), con studio in Trento, galleria Tirrena n. 10, numero C.F._2
fax 0461.983881, indirizzo mail ed elettivamente domicilia nello Email_1
studio della stessa,
RICORRENTE/ATTRICE
AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
contro
, nato a [...], Dolj (Romania) e residente a [...], via CP
Dosso n. 1;
RESISTENTE/CONVENUTO - CONTUMACE
con l'intervento:
pagina 1 di 13 - della curatrice speciale della minore nata il [...] a A_
Rovereto (TN), l'avv. LARA MARCABRUNI, e patrocinio della medesima, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in viale dei Tigli n. 14, Riva del Garda (TN);
- del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: Nel merito, in principalità:
1) Dichiarare l'addebito della separazione dei coniugi a carico del SInor per CP violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri di assistenza materiale e morale nei confronti della coniuge e della figlia;
violazioni che hanno determinato il venir meno dell'affectio coniugalis e comportato l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi.
2) Confermare l'affido della figlia minore nata il [...] alla madre in A_
regime di affidamento superesclusivo.
3) Disporre che il padre provveda al mantenimento delle figlie mediante versamento alla madre dell'importo mensile di euro 300,00, o nella maggiore o minor somma che il Tribunale riterrà congrua.
4) Disporre che il padre provveda al rimborso alla madre del 50% delle spese straordinarie eventualmente necessarie per la figlia e sostenute dalla madre.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari. Salvis iuribus.
PER L'INTERVENUTO CURATORE SPECIALE: Nel merito, in principalità:
1) Confermare la sospensione della responsabilità genitoriale del padre CP
2) Disporre l'affido della figlia minore nata il [...] alla madre in A_
regime di affidamento superesclusivo.
3) Prevedere un monitoraggio del servizio sociale competente territorialmente, per un periodo di anni
2, con incarico di prevedere ed organizzare un percorso di sostegno psicologico oltre ad individuare un progetto di sostegno per la minore, oltre che organizzare, sovraintendere e monitorare gli incontri con il padre nel caso vi sia attivazione del padre in tal senso e attenta valutazione positiva con espresso riguardo alla situazione psicologica della minore.
4) Disporre che, ogni 6 mesi, venga depositata una relazione di aggiornamento da parte del Servizio
Sociale competente, alla luce della quale potranno essere valutate le opportune determinazioni.
pagina 2 di 13 5) Porre a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia nella misura di euro 500,00 o nella maggior o minore somma che risulterà di giustizia, oltre alla partecipazione nella misura del
50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo CNF, con esclusione dalla necessità di previa condivisione delle stesse.
6) Disporre a favore della madre, nella misura del 100%, ogni forma di assistenza e provvidenza pubblica erogata nell'interesse della figlia minore e/o della famiglia. Per_1
PER L'INTERVENUTO P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso e conferma dei provvedimenti urgenti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso d.d. 06.02.2023 e depositato in data 08.02.2023 ha adito l'intestato CP_1
tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, allegando che dal matrimonio contratto con a Giubega (Romania) il 27.06.2015 (non trascritto in CP
Italia) è nata una figlia minore: (nata il [...] a [...]). A_
1.1. La ricorrente ha inoltre chiesto:
• l'addebito della separazione al convenuto CP
• l'affidamento superesclusivo della figlia minorenne A_
• un contributo paterno per il mantenimento della figlia di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
• la sospensione/decadenza di dalla responsabilità genitoriale sulla figlia CP
minore ; A_
2. All'udienza presidenziale del 04.05.2023 il convenuto non compariva e la ricorrente insisteva nelle domande formulate in ricorso;
il Presidente, dopo aver accertato la regolarità della notifica e dato atto che in assenza del convenuto non può darsi corso al tentativo di conciliazione, adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
2.1. I coniugi sono a vivere separati, fermi gli obblighi di legge;
2.2. è disposto l'affidamento della figlia in via super esclusiva alla madre, e con A_ ogni potere in capo alla stessa di operare in via esclusiva nell'interesse della medesima per ogni tipo di pratica/incombenza di tipo scolastico, sanitario, sportivo e amministrativo;
2.3. il padre potrà incontrare la figlia in un ambiente protetto con tempi e modalità A_
da concordarsi con il Servizio Sociale territorialmente competente, previa valutazione delle pagina 3 di 13 condizioni psicologiche di ed effettuazione di un percorso di sostegno A_
psicologico per la stessa, e previa effettuazione di un percorso per uomini maltrattanti da parte del padre;
2.4. è disposto a carico del SInor di contribuire al mantenimento della figlia CP
con il versamento alla madre di un assegno mensile di euro 300,00, da versare A_
entro il 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
2.5. il padre è tenuto a rimborsare alla madre il 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia
, tra le quali quelle mediche, scolastiche, dentistiche, sportive e di svago, e così A_
come indicate nelle linee Guida del ConSIlio Nazionale Forense. In relazione alle condotte tenute dal convenuto prevedere che le stesse non saranno soggette a preventivo accordo tra i genitori sulla loro opportunità;
2.6. la figlia si intenderà a carico della madre al fine della fruizione dell'assegno A_ unico nazionale e di qualsiasi altro contributo pubblico e/o provvidenza erogato nell'interesse della famiglia;
2.7. dispone la sospensione della responsabilità genitoriale di sulla figlia minore CP
; A_
2.8. dispone il monitoraggio della situazione familiare da parte del Servizio Sociale territorialmente competente, e dell'andamento degli eventuali incontri in spazio neutro sopra indicati.
Il presidente, infine, rimetteva la causa innanzi al Giudice istruttore per l'udienza del giorno 12.7.2023 da tenersi nella forma delle note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza. Tale udienza veniva differita su richiesta di parte attrice al 20.9.2023
Con ordinanza d.d. 22.09.2023 il Giudice istruttore, rilevato che il convenuto non si era costituito e che la parte ricorrente non aveva depositato la prova dell'avvenuta notifica al convenuto dell'ordinanza presidenziale, rinviava all'udienza dell'11.10.2023 (prima prevista per il 20.09.2023) invitando la ricorrente a depositare per tale data quanto anzidetto.
3. In data 30.09.2023, la parte ricorrente, in ottemperanza dell'ordinanza d.d. 22.09.2023, depositava l'ordinanza presidenziale notificata dalla quale si evinceva la regolarità della notifica al convenuto, chiedendo che ne venisse dichiarata la contumacia e rinnovando le richieste già presenti nella nota scritta d.d. 10.09.2023.
pagina 4 di 13 4. Con ordinanza d.d. 11.10.2023 il Giudice istruttore, rilevato che il convenuto non si era costituito a seguito di rituale notifica dell'atto introduttivo, ne dichiarava la contumacia;
procedeva altresì alla nomina del curatore speciale della minore l'avv. Lara Marcabruni del A_
foro di ROVERETO, fissando la nuova udienza per il 22.11.2023, per consentire la costituzione del predetto curatore;
disponeva, infine, la sostituzione della predetta nuova udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
5. In data 17.10.2023 veniva inviata tramite PEC al Tribunale di Rovereto la segnalazione sulla situazione dei minori e segnalazione del SST, nella Persona_2 A_
quale si rappresentava che: la SI.ra si era allontanata in data 29.07.2023 con i CP_1 figli e dall'alloggio protetto (dove era stata accolta Persona_2 A_ nell'agosto del 2022 con progetto sociale) senza concordarlo con i Servizi Sociali;
due giorni dopo la SI.ra comunicava all'assistente e all'operatrice della struttura di CP_1 Tes_1
essersi trasferita con i figli in un appartamento di una sua conoscente in Veneto del quale non voleva fornire l'indirizzo, dicendo che lo avrebbe comunicato in seguito, cosa che poi non aveva fatto;
.
6. Per l'udienza del 22.11.2023, venivano depositate note scritte da parte attrice e in esse veniva richiesto un termine per dedurre in merito al contenuto della relazione sopraindicata.
7. Per l'udienza del 22.11.2023 si costituiva in giudizio, tramite il deposito di comparsa di costituzione e risposta, l'Avv. Lara Marcabruni in qualità di curatore speciale per conto della minore e formulava le seguenti conclusioni: A_
• confermare allo stato, la sospensione della responsabilità genitoriale del padre;
• Porre a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia nella misura di €. 400,00
o nella maggior o minore somma che risulterà di giustizia, oltre alla partecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo CNF, con esclusione dalla necessità di previa condivisione delle stesse;
• Disporre a favore della madre, nella misura del 100%, ogni forma di assistenza e provvidenza pubblica erogata nell'interesse della figlia minore e/o della famiglia;
Per_1
• demandare al SST, all'esito del percorso psicologico e sulla scorta del parere del professionista che ha svolto la terapia con , secondo tempi e modalità dallo stesso Per_1 indicate nel rispetto dell'equilibrio psicologico della minore, l'organizzazione di incontri in pagina 5 di 13 spazio neutro del padre con la figlia, monitorando nel tempo l'idoneità della modalità di visita;
• prevedere l'attivazione di interventi di sostegno alla genitorialità della madre, con facoltà di predisporre per la stessa un progetto anche di sostegno psicologico, e del padre qualora fosse necessario;
• Disporre che, ogni 6 mesi venga depositata una relazione di aggiornamento da parte del
Servizio competente, alla luce della quale potranno essere valutate le opportune determinazioni.
8. Con provvedimento d.d. 27.11.2023 il Giudice istruttore invitava la SI.ra a CP_1 prendere contatto con il SST Comunità della Vallagarina e a fornire a quest'ultimo il proprio nuovo indirizzo (con l'obbligo, per il SST, di tenere tale informazione riservata) nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento contenente tale invito e fissava l'udienza d.d. 10.01.2024 per la precisazione delle conclusioni e per la verifica relativa all'adempimento dell'invito rivolto all'attrice.
9. Con comunicazione d.d. 19.12.2023 il SST Comunità della Vallagarina riferiva che la SI.ra aveva fornito il suo nuovo indirizzo di residenza, presso cui viveva con la figlia CP_1
e che gli accertamenti eseguiti presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di A_ riferimento avevano confermato l'indirizzo riferito dalla SInora Il SST infine CP
riconosceva la competenza territoriale per il nuovo luogo di residenza del nucleo familiare in capo
Cont a: ULSS 6 EUGANEA – U.O.S. Attività Sociali Delegate Facoltative – Servizio Protezione
Cura Minori (pec: . Email_2
10. Per l'udienza del 10.01.2024, parte attrice depositava note scritte.
11. Con sentenza non definitiva d.d. 15.02.2024 il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi e e CP_1 CP
disponeva la rimessione della causa innanzi al giudice istruttore dott.ssa Mariateresa Dieni per l'udienza del 27.03.2024 per l'ulteriore corso (udienza sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni).
12. Per l'udienza del 27.03.2024, parte attrice e curatore speciale depositavano note scritte e chiedevano i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
13. Il Giudice concedeva i termini richiesti e fissava l'udienza d.d. 11.09.2024 per la prosecuzione del giudizio (udienza sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni).
14. Con ordinanza d.d. 16.09.2024 il Giudice respingeva la richiesta di prova orale formulata dalla parte attrice;
disponeva, poi, l'acquisizione, a cura della cancelleria presso l'ufficio GIP/GUP del pagina 6 di 13 Tribunale di Rovereto della sentenza emessa nel procedimento sub RGNR 2022/953 nei confronti di (con eventuale attestazione di passaggio in giudicato); venivano, altresì, CP
disposti dal Giudice accertamenti a mezzo della Guardia di finanza di Rovereto sulla condizione economica e lavorativa di Veniva, poi, disposta l'acquisizione di una relazione CP
aggiornata sulla condizione sociale e familiare della minore e sui suoi A_
eventuali rapporti con il padre, da parte del Servizio sociale territorialmente competente. Il Giudice poi dava atto che non si sarebbe proceduto all'ascolto della minore poiché infradodicenne e perché
l'atto sarebbe risultato superfluo e potenzialmente lesivo dei suoi interessi, considerato che il convenuto non si era costituito (con ciò manifestando disinteresse nei confronti della figlia) e il contesto di violenza domestica dalla stessa già vissuto.
Infine, il Giudice fissava l'udienza del 22.01.2025 per l'esame dell'esito degli accertamenti disposti e per la precisazione delle conclusioni (udienza sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni).
15. In data 21.01.2025 perveniva la relazione del SST. Da questa risulta la seguente situazione del nucleo familiare:
• la presenza di buone capacità genitoriali della SInora CP_1
• l'atteggiamento collaborativo della madre che ha aderito al percorso proposto e alle indicazioni ricevute rispetto ai bisogni dei figli (avvio della valutazione presso il Servizio
Tutela, accesso al Servizio Età evolutiva, partecipazione al Centro Estivo)
• la presenza di criticità che costituiscono fattori di rischio per una serena evoluzione della minore, in particolare:
• l'assenza del padre SI. dalla vita della figlia e l'impossibilità di collaborare CP Per_1
con lui, di fatto non permettendo di avviare un percorso di recupero della sua genitorialità;
• la conseguente mancanza di condizioni per una ripresa delle visite/contatti della minore con il padre;
• il pregresso vissuto di violenza e l'attuale vissuto di minaccia/pericolo presente sia nella madre che nei figli e rispetto ad agiti da parte del SI. Per_2 Per_1 CP
• la conflittualità tra madre e il padre di , conflittualità che, pur nella distanza, si Per_1
manifesta nei contatti telefonici litigiosi, nelle liti giudiziarie per l'affidamento della minore e per il mantenimento;
• la fragilità di . Per_1
Per tale udienza, le parti precisavano le rispettive conclusioni come indicate in epigrafe.
pagina 7 di 13 16. Il Giudice con provvedimento d.d. 27.1.2025 assegnava alle parti costituite i termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. e disponeva l'invio degli atti al PM per le proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa già decisa in merito alla domanda di separazione torna all'attenzione del collegio per la decisione relativa alle altre domande formulate
1. DOMANDA DI ADDEBITO:
La ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione a carico della controparte. La SI.ra ha fondato la sua pretesa in ragione della violazione, da parte di quest'ultimo, dei CP_1
doveri di assistenza materiale e morale nei confronti della coniuge e della figlia;
violazioni che hanno determinato il venir meno dell'affectio coniugalis e comportato l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi, con conseguente fine del rapporto di coniugio. Il convenuto, difatti, ha posto in essere nel corso della relazione coniugale gravi ed inaccettabili maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti della moglie SI.ra e della figlia . CP_1 A_
La domanda va accolta poiché risultano provati, alla luce della sentenza di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia emessa dal GUP di Rovereto in data 09.11.2023 divenuta irrevocabile in data 08/02/2024, i maltrattamenti subiti dalla SI.ra e dai suoi CP_1
famigliari da parte del SI. CP
Infatti, come affermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 3925 del 19.02.2018, “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.” (lo stesso principio di diritto è ribadito altresì dalla Suprema
Cote nell'ordinanza n. 22294 del 07.08.2024).
2. AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA
pagina 8 di 13 La ricorrente ha chiesto l'affidamento super-esclusivo della figlia minore A_
.
[...]
La domanda è fondata e va accolta.
Infatti, risulta dagli atti che il convenuto, oltre ad aver posto in essere condotte gravemente pregiudizievoli per un corretto sviluppo psicologico della minore, si è, in seguito al trasferimento del nucleo familiare composto dalla madre e i due figli minori in struttura protetta, quasi completamente disinteressato della figlia minore, fatta eccezione per alcuni brevi colloqui tramite telefono, come altresì comprovato dalla sua mancata costituzione nel presente giudizio.
Risulta, poi, in particolare dalla relazione del SST dd. 21.01.2025:
• la presenza di buone capacità genitoriali della SInora CP_1
• l'atteggiamento collaborativo della madre che ha aderito al percorso proposto e alle indicazioni ricevute rispetto ai bisogni dei figli (avvio della valutazione presso il Servizio
Tutela, accesso al Servizio Età evolutiva, partecipazione al Centro Estivo)
• la presenza di criticità che costituiscono fattori di rischio per una serena evoluzione della minore, in particolare:
• l'assenza del padre SI. dalla vita della figlia e l'impossibilità di collaborare CP Per_1
con lui, di fatto non permettendo di avviare un percorso di recupero della sua genitorialità;
• la conseguente mancanza di condizioni per una ripresa delle visite/contatti della minore con il padre;
• il pregresso vissuto di violenza e l'attuale vissuto di minaccia/pericolo presente sia nella madre che nei figli e rispetto ad agiti da parte del SI. Per_2 Per_1 CP
• la conflittualità tra madre e il padre di , conflittualità che, pur nella distanza, si Per_1
manifesta nei contatti telefonici litigiosi, nelle liti giudiziarie per l'affidamento della minore e per il mantenimento;
• la fragilità di . Per_1
Si dispone pertanto l'affidamento della figlia in via super esclusiva alla madre, A_
e con ogni potere in capo alla stessa di operare in via esclusiva nell'interesse della medesima per ogni tipo di pratica/incombenza di tipo scolastico, sanitario, sportivo e amministrativo.
Tenuto conto delle criticità evidenziate dal SST nella relazione sopra indicata, si ritiene opportuno disporre il monitoraggio del nucleo famigliare della SI.ra per la CP_1
durata di anni due con il compito di supportare la stessa nel rapporto con la figlia Per_1
pagina 9 di 13 e nella stabilizzazione del nuovo nucleo famigliare, nonché contenere eventuali agiti o Per_1
pretese del padre.
Si ritiene, infine, di dover sospendere il diritto di visita paterno nei confronti della figlia per le seguenti ragioni: l'assenza, quasi totale, del padre dalla vita della figlia;
l'impossibilità concreta, ravvisata dai Servizi Sociali, di collaborare con lui;
il pregresso vissuto di violenza e minaccia presente sia nella madre che nella figlia;
l'attuale rifiuto opposto dalla figlia alla prospettiva di incontrare il padre;
la circostanza che il SI. non ha effettuato CP
né il percorso di sostegno per uomini maltrattanti né quello previsto presso il servizio alcologia.
Si rappresenta da ultimo che non si è provveduto all'ascolto della minore potendosi condividere le considerazioni svolte dal Giudice istruttore, ossia trattasi di minore infradodicenne e l'atto sarebbe risultato superfluo e potenzialmente lesivo dei suoi interessi, considerato che il convenuto non si era costituito (con ciò manifestando disinteresse nei confronti della figlia) e il contesto di violenza domestica dalla stessa già vissuto.
3. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
È noto che ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerando i parametri indicati dall'art 337 ter c.c. (attuali eSIenze del figlio, tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche di entrambi i genitori, valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore).
Risulta dagli atti che la SI.ra assolve in via prevalente i compiti di cura, gestione ed CP_1
assistenza nei confronti della figlia , oltre a lavorare come “aiuto pulizie” in A_
casa privata;
quanto, invece, alla condizione economica del marito, egli risulta assunto dal
04.03.2024 presso la ditta MA BE con sede ad Ala (TN) con contratto a tempo determinato part time verticale di 16 ore settimanali e nell'ultimo biennio ha alternato periodi lavorativi a periodi di disoccupazione;
egli è unico componente del nucleo famigliare a lui intestato e con riferimento a lui sono stati accertati redditi di € 12.460,78 per l'anno 2022, di €
7.677,19 per l'anno 2023 e di € 8.968,07 per l'anno 2024 ( cfr. comunicazione GDF del
20.12.2024 ).
A fronte di suddette risultanze e valutati gli altri parametri di cui all'art. 337 ter c.c., si stima congruo stabilire l'assegno di mantenimento in favore della figlia in euro 300,00 mensili. Detto
pagina 10 di 13 importo dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente su base ISTAT.
Le spese straordinarie necessarie al mantenimento delle figlie, regolate secondo le indicazioni contenute nel protocollo del CNF, andranno sostenute nella misura del 50% dal padre.
L'assegno unico universale/nazionale e le altre provvidenze pubbliche legate al nucleo familiare andranno percepiti interamente dalla SI.ra CP_1
4. SOSPENSIONE DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
In ragione delle accertate condotte, poste in essere dal Sig. ritenute CP
gravemente pregiudizievoli per un corretto sviluppo psicologico della minore
[...]
, oltre che del di lui totale disinteresse nei confronti della figlia, va accolta la A_
domanda di sospensione della responsabilità genitoriale di nei confronti CP
della figlia minore peraltro come già disposta dal Tribunale dei A_
Minori con provvedimento del 17.01.2023.
Va infine disposta la trasmissione di copia degli atti
5. SPESE DI GIUDIZIO
Le spese seguono la soccombenza e pertanto il convenuto dovrà rifondere all'attrice e alla curatela della minore le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, ritenuta la causa di valore indeterminabile e di non particolare complessità e valutato che le parti vittoriose sono entrambe ammesse al patrocinio a spese dello
Stato.
Le somme anzidette andranno versate dal convenuto direttamente in favore dello stato ex art.133 DPR 115/2002 ed anticipata dall'erario ex art. 131 DPR 30.5.2002 n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
DISPONE
1. Pronuncia l'addebito della separazione in capo al SI. CP
pagina 11 di 13 2. Affida la figlia minore in via super-esclusiva alla madre A_ CP_1
con residenza e collocamento presso la stessa. Le decisioni di maggiore interesse per la
[...] figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza potranno essere prese dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3. Dispone il monitoraggio da parte del SST del nucleo famigliare della SI.ra CP_1
per la durata di anni due con il compito di supportare la stessa nel rapporto con la figlia Per_1
e nella stabilizzazione del nuovo nucleo famigliare, nonché contenere eventuali agiti o
[...]
pretese del padre.
4. Il SI. verserà alla SI.ra a titolo di contributo al CP CP_1 mantenimento della figlia l'importo mensile di euro 300,00. Detto importo dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato su base ISTAT, con decorrenza dalla data del ricorso introduttivo.
5. Le spese straordinarie necessarie per le figlie, da individuarsi secondo le linee guida CNF, anche in riferimento alle modalità di rimborso, saranno sostenute nella misura del 50% dal SI.
CP
6. L'assegno unico universale e le altre provvidenze pubbliche legate al nucleo familiare andranno percepite interamente dalla SI.ra CP_1
7. La conferma della sospensione della responsabilità genitoriale del SI. nei CP
confronti della figlia sospensione già disposta dal Tribunale dei A_
Minori con provvedimento dd. 17.01.2023.
8. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attrice e che si liquidano in euro complessivi euro 1.904,50, per onorari, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge.
9. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio in favore della curatela della minore e che si liquidano in euro complessivi euro 1.178,00, per onorari, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le somme anzidette andranno versate dal convenuto direttamente in favore dello stato ex art.133 DRP
115/2002 ed anticipate dall'erario ex art. 131 DPR 30.5.2002 n.115.
pagina 12 di 13 La presente sentenza andrà comunicata al SST (Az. ULSS 6 EUGANEA – U.O.S. Attività Sociali
Delegate Facoltative – Servizio Protezione Cura Minori (pec: . Email_2
Così deciso in ROVERETO nella camera di conSIlio del 12.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni dott. Giulio Adilardi
pagina 13 di 13