Articolo 2 sex decies del Codice in materia di protezione dei dati personali
Articolo 2 quaterdecies 1Articolo 2 septies decies
Versione
30 marzo 2023
Art. 2-sex-decies. (( (Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorita' giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni). )) ((1. Il responsabile della protezione dati e' designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorita' giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.))
Entrata in vigore il 30 marzo 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente