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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
lN. 493 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Margherita Monte Presidente Dott. Maria Teresa Brena Consigliere Dott. Irene Lupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRODASCA Parte_1 P.IVA_1
MO UP e dell'avv. SEGNERI SIMONA ( VIA C.F._1
DEI CONDOTTI, 91 00187 ROMA e ) Parte_2 C.F._2
VIA CONDOTTI, 91 00187 ROMA , con elezione di domicilio in VIA PRINCIPE AMEDEO N. 3 20121 MILANO, presso e nello studio dell'avv. BRODASCA MO UP
-appellante- CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. COroparte_1 C.F._3
LO EL e dell'avv. CAPRINO MARTA ( C.F._4
VIA DELLA MOSCOVA, 18 20121 MILANO, con elezione di domicilio in VIA DELLA MOSCOVA, 18 20121 MILANO presso e nello studio dell'avv. LO EL
-appellata-
CONCLUSIONI :
Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 7114/2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione VI^ Civile, dott.ssa Carmela Gallina, nel giudizio R.G. n. 38872/2022, pubblicata in data 17.07.2024, non notificata, accertare e dichiarare la responsabilità del dott. per i titoli e le causali descritti in narrativa e, per CP_1
l'effetto: i) condannarlo al pagamento, in favore di , della complessiva Pt_1 somma di Euro 523.164,25, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, ovvero 1 della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta ad , Pt_1 per i medesimi titoli e causali, sulla base degli sviluppi della procedura concordataria e/o che dovesse essere ritenuta dovuta a seguito dell'istruttoria e/o previa valutazione equitativa, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria;
ii) condannarlo alla restituzione, in favore di , della somma di Euro 26.821,50 corrispostagli Pt_1 dall'odierna appellante a titolo di spese di lite liquidate in suo favore dal Tribunale di Milano, oltre interessi legali dalla data del pagamento (6.09.2024); iii) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA. in via istruttoria (A) si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie disattese dal Tribunale di Milano, ovvero l'interrogatorio formale del dott.
sui seguenti capitoli di prova: a) “Vero è che dal 20.12.2018 ero co- CP_1
COrop proprietario di in quanto detentore del 37,47% del capitale sociale della Waterfall S.r.l, nonché dal 28.06.2018 co-amministratore e legale rappresentante di
COrop come da docc. 9 e 10 prod. che mi si mostrano”; b) “Vero è che in Pt_1 data 10.06.2019 ho rilasciato in favore di la lettera di patronage nella quale Pt_1
COrop ho assunto le seguenti obbligazioni: i) salvaguardare la solvibilità di osicché la stessa potesse adempiere sempre puntualmente e compiutamente le sue obbligazioni nei confronti di;
ii) porre in essere tutte le iniziative più opportune per la Pt_1
COrop conservazione del patrimonio di iii) assicurare la corretta amministrazione e
COrop COrop gestione di iv) mantenere n condizioni finanziarie tali da consentire alla stessa di adempiere alle proprie obbligazioni relative ai contratti di fornitura con fino a che le forniture di quest'ultima siano stati integralmente pagate da Pt_1 COrop
c) “Vero è che il bilancio relativo all'anno 2017 è stato redatto applicando i principi contabili internazionali e quindi in modo tale da fare apparire un attivo patrimoniale in realtà inesistente”; d) “Vero è che negli anni 2018 e 2019 in qualità di membro del management ho programmato unitamente ai vertici aziendali un programma di ristrutturazione aziendale allo scopo di ritardare l'evidenza di tensione COrop finanziaria di
PER CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare: in via principale, nel merito rigettare integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
7114/2024, resa nel giudizio iscritto sub R.G. n. 38872/2022, pubblicata il 17 luglio 2024 e non notificata, siccome infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 7114/2024, resa nel giudizio iscritto sub R.G. n. 38872/2022, pubblicata il 17 luglio 2024 e non notificata;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio a favore del dott. COroparte_1
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione premesso: Parte_1
COro
-di essere fornitrice di che la predetta, sebbene in data 25-1-19 avesse sottoscritto un piano di rientro del proprio debito di euro 319.091,98, era in difficoltà nel rispettare la scadenza dei pagamenti dovuti a e nel reperire la fideiussione bancaria richiestale;
Pt_1
-che accettò in data 19-6-19, una lettera di patronage1. firmata personalmente dal Pt_1 COro
con la quale lo stesso si impegnava ad “assicurare la solvibilità” di Pt_3
COr
- che ra stata successivamente ammessa alla procedura di concordato in data 3-4-20;
- che il credito chirografario di di Euro 615.487,35 era stato ammesso al passivo della Pt_1 procedura in classe n. 7 con previsione di soddisfacimento nella misura del 15% ;
chiamava in giudizio il , affermando che il predetto aveva assunto una obbligazione di CP_1 COro risultato, garantendo di fatto la solvibilità di , obbligazione la cui violazione avrebbe comportato il risarcimento del danno.
Si costituiva il contestando la domanda attorea. CP_1
In particolare precisava :
COro
-che la lettera conteneva solo obblighi di mezzi, ossia l' impegno a favorire la solvibilità di tramite corrette azioni gestionali, ma senza garanzia di risultato;
COro
- di aver “ salvaguardato la solvibilità di non solo immettendo risorse proprie, ma anche assicurando la corretta gestione della Società e ponendo tempestivamente in essere tutte le iniziative più opportune per la conservazione del patrimonio e dell'avviamento sociale con ciò adempiendo alla lettera di patronage;
1 “ Spettabile Società, CO con riferimento alle forniture di prodotti chimici tra (" ") e Acque Minerali d'Italia S.p.a. (" , con la Parte_1 Pt_1 presente Lettera di Patronage Il sottoscritto , nato a [...] 11 30 settembre 1960 e residente a [...], codice fiscale si impegna espressamente e CodiceFiscale_5CO irrevocabilmente a salvaguardare la solvibilità di cosi che essa adempia sempre puntualmente e compiutamente le CO sue obbligazioni di pagamento dei prodotti chimici venduti da ad Allo scopo il sottoscritto della presente si Pt_1 impegna espressamente e irrevocabilmente a: CO
1. Porre in essere tutte le iniziative più opportune per la conservazione del patrimonio di CO
2. Assicurare la corretta anninistrazione e gestione di CO
3. Mantenere n condizioni finanziarie tali da consentire alla stessa di adempiere alle proprie obbligazioni relative ai contratti di fornitura con la Vostra Società. Gli impegni assunti con La presente saranno validi ed efficaci per tutto il periodo in cui i COratti di Fornitura con la CO Vostra Società ed esteranno in vigore e comunque fino a che i prodotti chimici forniti alla medesima dalla Vostra CO Società siano stati integralmente pagati da Gli impegni di cui alla presente Lettera di Patronage saranno validi fino all'importo complessivo di € 1.000.000 (Euro umilione).” 2 è detentore del 37,47% del capitale sociale della Waterfall S.r.l., a sua volta titolare del 100% delle azioni CP_1 COr COr di onché , all'epoca del rilascio della lettera di patronage, co-amministratore e rappresentante legale di
3 COro
-di aver personalmente supportato immettendo nel corso del 2019 (unitamente agli altri soci) 5 milioni di liquidità nella Società, a titolo di finanziamento soci, finanziamento poi convertito verso la fine del 2019 in conto capitale alla luce della necessità di ricapitalizzare la Società ;
- che al momento della sottoscrizione della lettera di patronage nel giugno 2019 la crisi di liquidità COro di era perfettamente nota ad (e a tutti gli altri creditori) almeno sin dal 20183; Pt_1
COro
-che in data 2 marzo 2020, l'organo gestorio di a preso atto della criticità della situazione, deliberando di chiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale mediante la proposizione del concordato c.d. “prenotativo” ex art. 161, comma 6, L. Fall., ricorso effettivamente depositato il successivo 3 marzo 2020 (doc. n. 3-4): la Società veniva poi ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto in data 4/8 marzo 2021 . La domanda di concordato così ritualmente proposta era approvata in larga maggioranza dai creditori ed omologata con sentenza del Tribunale di Milano del 28 dicembre 2021, n. 10903 ;
COro
- che il salvataggio di on ha consentito l'integrale pagamento dei debiti ma, omologato e adempiuto il concordato, ai creditori è precluso di far valere nei confronti degli amministratori qualsiasi forma di “responsabilità”, finalizzata ad ottenere il pagamento della quota stralciata del proprio credito.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Con sentenza il tribunale ha respinto la domanda avanzata da e ha statuito che: Pt_1
-la lettera ha valore negoziale vincolante (patronage “forte”), ma non costituisce fideiussione;
-l'obbligazione è di mezzi (non garantisce il pagamento ma solo una condotta diligente)4;
- la verifica di tale profilo non può essere condotta assumendo quale parametro il soddisfacimento integrale del credito vantato dall'attrice dovendo, invece, valutarsi la diligenza dell'obbligato nell'ambito dello stato di crisi e quindi della procedura concordataria.
COr 3 è pacifico il fatto che, sin dal corso dell'esercizio 2018, on riuscisse regolarmente a pagare i corrispettivi dovuti ad tanto da dover concordare un piano di rientro dello scaduto il 25 gennaio 2019 ( doc. n. 7 parte attrice), Pt_1 che non venne rispettato (cfr. 8 parte attrice), tanto che ne venne pattuito un secondo nel giugno 2019. 4 Ivi si legge “ le modalità di impegno ivi menzionate presentano natura negoziale vincolante. Il convenuto non si è limitato ad assicurare la propria influenza sulle scelte gestionali sulla base del ruolo rivestito, ma ha assunto specifici impegni di fare quali – appunto - porre in essere tutte le iniziative più opportune per la conservazione del patrimonio;
CO assicurare la corretta amministrazione e gestione di impegnarsi a fare tutto quanto in suo potere per mantenere CO in condizioni tali da consentire alla stessa di proseguire l'attività e, dunque, di adempiere alle proprie obbligazioni relative ai contratti di fornitura stipulati con Pt_1 In sostanza, deve ritenersi che lo stesso abbia assunto in proprio l'impegno a serbare una condotta determinata volta a garantire che la debitrice fosse nelle condizioni economiche di adempiere gli impegni assunti con l'attrice, assimilabile alla fattispecie di cui all'art. 1333 c.c. secondo l'orientamento di legittimità. Non risulta condivisibile, tuttavia, la qualificazione della portata dell'obbligazione effettuata dall'attrice in termini di obbligazione di risultato e non di mezzi: le modalità indicate nella lettera risultano palesemente funzionali a preservare l'interesse alla conservazione della consistenza patrimoniale della debitrice mediante l'adozione delle iniziative ritenute più idonee da parte del convenuto senza tuttavia assicurare – come preteso - il raggiungimento del risultato auspicato. Così ricostruita sul piano sistematico l'entità dell'impegno, non può negarsi che le evidenze documentali riscontrino l'adempimento da parte del convenuto”.
4 In questa prospettiva il tribunale ha escluso la mala gestio del in epoca coeva o posteriore CP_1 alla sottoscrizione della lettera di patronage atteso che l'organo gestorio ha deliberato di chiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità mediante la proposizione del concordato prenotativo ex art. 161 comma VI l.f. che ha consentito la continuità aziendale e il soddisfacimento in percentuale dei creditori .
Avverso la sentenza ha proposto appello per i motivi di seguito e nucleati mentre Pt_1 CP_1 ne ha chiesto il rigetto;
sulle conclusioni delle parti la corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7114/2024 si Parte_1 fonda su tre motivi principali.
Per motivi sistematici si esaminano congiuntamente i primi due che possono essere così sintetizzati.
1. Errata interpretazione della lettera di patronage e della volontà delle parti.
contesta che il Tribunale abbia interpretato la lettera di patronage come un semplice Pt_1 impegno di mezzi e non come una vera e propria garanzia con promessa di risultato, simile a una fideiussione.
Secondo , la lettera è stata rilasciata in sostituzione di una garanzia bancaria (non Pt_1 COro ottenibile da con la chiara volontà delle parti di costituire un obbligo personale a garanzia del piano di rientro e delle nuove forniture.
L'appellante rileva una contraddizione logica nella sentenza impugnata: il Tribunale riconosce la funzione sostitutiva della fideiussione, ma nega poi la funzione di garanzia.
denuncia anche un difetto assoluto di motivazione, per non aver il giudice di primo grado Pt_1 esaminato correttamente il testo e il contesto contrattuale, come richiesto dall'art. 1362 c.c.
2. Errata qualificazione giuridica della lettera come contratto ex art. 1333 c.c. e come obbligazione di mezzi
Secondo l'appellante, il Tribunale erroneamente ha inquadrato la lettera come dichiarazione unilaterale con obblighi a carico del solo proponente, secondo lo schema dell'art. 1333 c.c., e ha qualificato gli impegni di come obbligazioni di mezzi. CP_1
Viceversa, sostiene che la lettera è frutto di un accordo bilaterale, in quanto ha costituito Pt_1 la condizione per la concessione del credito;
il patronnante ( ) ha assunto obblighi a fronte di CP_1 una controprestazione (fornitura di beni), il che esclude l'applicabilità dell'art. 1333; l'obbligo COro assunto è di risultato, essendo diretto a garantire il pagamento dei debiti ino a 1.000.000 €, e non semplicemente a un generico impegno diligente.
Ritiene la corte che i due motivi di appello non sono fondati.
5 Va anzitutto premesso, in via generale che la fideiussione è un vero e proprio contratto di garanzia personale, previsto dagli artt. 1936 ss. c.c., con cui il fideiussore si obbliga personalmente nei confronti del creditore a garantire il debito altrui.
Per quanto riguarda, invece, la lettera di patronage, il contenuto della dichiarazione può essere vario, e cosi gli effetti che ne derivano: il patronnant può limitarsi a rilasciare una dichiarazione di contenuto informativo (c.d. lettere di patronage “deboli”); oppure il patronnant può rilasciare una dichiarazione di contenuto non soltanto informativo circa i propri rapporti con la società controllata, ma anche impegnativo, per esempio affermando che eserciterà la propria posizione di influenza sulla società finanziata per far si che questa sia correttamente gestita e si mantenga in grado di far fronte alle proprie obbligazioni( si parla in questo caso di lettere di patronage “forti”).
Sul piano dell'efficacia giuridica, il patronage non costituisce una fideiussione, perché non contiene la manifestazione della volontà espressa di costituirsi debitore a garanzia del debito altrui, e neppure un mandato di credito. Ma non è neppure privo di valore. Secondo la giurisprudenza, l'inadempimento di tale impegno comporta, nel caso in cui dalle omissioni o negligenze della patronnant derivi l'insolvenza della patrocinata e dunque un danno per il creditore, responsabilità risarcitoria del dichiarante (Cass. 9 dicembre 2019, n. 32026); inoltre, trattandosi di contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, si perfeziona senza necessità di accettazione del destinatario, ai sensi dell'art. 1333 c.c. (Cass. 3 aprile 2001, n. 4888; Cass. 25 settembre 2001, n. 11987).
Venendo alla fattispecie sub iudice, nessuna censura può essere mossa alla sentenza che ha qualificato la lettera come patronage forte e non fideiussione atteso che il non si è obbligato CP_1 personalmente nei confronti del creditore a garantire il debito altrui.
Infatti, l'impegno assunto dal era volto, letteralmente, “a salvaguardare la solvibilità di CP_1 COr COr COr
e dunque “ad assicurare la corretta amministrazione e gestione di a mantenere n condizioni finanziarie tali da consentire alla stessa di adempiere alle proprie obbligazioni relative ai contratti di fornitura con la Vostra Società. Gli impegni assunti con La presente saranno validi ed efficaci per tutto il periodo in cui i COratti COr di Fornitura con la Vostra Società ed esteranno in vigore e comunque fino a che i prodotti COr chimici forniti alla medesima dalla Vostra Società siano stati integralmente pagati da Gli impegni di cui alla presente Lettera di Patronage saranno validi fino all'importo complessivo di € 1.000.000 (Euro umilione).” Dunque, tali impegni non erano diretti a garantire il pagamento COr COro dell'obbligazione di erso ma a salvaguardare la solvibilità di fino all'importo Pt_1 complessivo di 1000.000 euro di forniture.
Correttamente, dunque, il giudice ha concluso ha che l'obbligazione assunta da era solo di CP_1 mezzi e non di garanzia del debito, obbligazione unilateralmente assunta “assimilabile alla fattispecie di cui all'art. 1333 cod. civ.”
Infatti, la lettera di patronage in questione era un impegno unilaterale del patronnante volta a favorire il credito derivante dalle forniture rafforzando nel creditore il convincimento che il
“patrocinato” sarà in grado di far fronte ai propri impegni grazie alla corretta amministrazione della società e non un accordo bilaterale in cui il patronnante ha assunto l'obbligo di garantire la fornitura.
6 3. Con il terzo motivo l'appellante ritiene errata la valutazione da parte del giudice dell'adempimento degli obblighi da parte del . CP_1
Osserva la corte che la censura non è fondata .
COr Va anzitutto detto che la crisi di ra pacificamente iniziata in epoca antecedente al rilascio della lettera , motivata, appunto dalla necessità di mantenere da parte del la propria CP_1 posizione di influenza sulla società debitrice e far sì che questa fosse correttamente gestita per far fronte alle sue obbligazioni con , pacificamente edotta della situazione di tensione Pt_1 COro finanziaria di tant'è che aveva proposto già vari piani di rientro rimasti disattesi.
COro La condotta degli amministratori di antecedente al rilascio della lettera di patronage è ininfluente dovendosi invece valutare se il abbia violato il suo obbligo di diligenza CP_1 successivamente al rilascio della lettera predetta in cui si è impegnato appunto a far sì che la società fosse correttamente gestita nel futuro.
Ritiene la corte che la conclusione debba essere negativa.
Infatti dalla relazione ex art 172 l. fall. emerge che:
-“il dissesto si è manifestato in epoca antecedente al 2019 quando “ è diventata palese la circostanza che il progetto di crescita avviato con acquisizioni e interventi di miglioramento e ristrutturazione non solo non aveva dato gli esiti sperati ma anzi aveva agito in maniera ulteriormente negativa su una gestione che già non funzionava”
CO
- “ on ha nascosto tale circostanza perché è stata la stessa società , dopo aver riferito sulle cause del dissesto , a prospettare nella parte del suo ricorso dedicata ad altri fatti da segnalare, ed in particolare alla concreta esperibilità di un'azione risarcitoria nei confronti dell'organo gestorio, a riferire come, a partire dal 2015, i suoi bilanci non abbiano fedelmente rappresentato la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria essendo stati influenzati dagli effetti CO di operazioni censurabili frutto di ...condotte anomale realizzate da figure dirigenziali di che hanno " alterato la rappresentazione della situazione...”
CO
-“la proposta di concordato di fondata su un piano, attestato, che prevede una ipotesi di continuità aziendale sull'arco di un quinquennio a far data dall'omologa (ipotizzata entro il 2021, e quindi fino al 2026) accompagnato da interventi di ristrutturazione ed efficientamento finalizzati alla tutela dell'avviamento…..ritenuto essenziale per il miglior soddisfacimento dei creditori sociali. L'ipotesi della continuità aziendale è altresì affiancata e sostenuta:
1. dall'ingresso nella compagine sociale di nuovi soci investitori, che acquisiranno una partecipazione dell'80% del capitale sottoscrivendo un aumento di capitale di non meno di € 48,5 milioni, dal quale perverranno le « .risorse finanziarie necessarie per il soddisfacimento dei creditori della società sulla base di quanto previsto nel piano..." e convertiranno poi "a fondo perduto", previo acquisto pro soluto, il valore concordatario di crediti per circa € 7,3 milioni vantati da due istituti bancari:
2. da un c.d, "patto para concordatario" con Invitalia”
In conclusione, il , in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di ha CP_1 CP_3 adempiuto ai suoi impegni operando con diligenza nell'interesse della massa accedendo alla procedura di concordato salvaguardato la par condicio creditorum e assicurando la continuità aziendale e un pagamento percentuale dei crediti chirografari che nella prospettva liquidatoria sarebbero rimasti del tutto insoddisfatti, come emerge dalla rel. Ex art 172 l. fall.
La circostanza poi allegata dall'attrice che il abbia ex ante compiuto atti di mala gestio che CP_1 avrebbero comportato il dissesto della società è circostanza come si è detto irrilevante in quanto tali atti si inquadrano in epoca anteriore alla lettera di patronage e comunque è circostanza diversa dall'adempimento della lettera predetta in quanto afferente all'azione di responsabilità degli amministratori, non oggetto del presente giudizio e comunque esclusa dalla procedura come si legge
7 nella relazone ex art 172 l. fall. :“ potendo essere arduo esercitare la relativa azione per la difficoltà di individuare specifiche operazioni gestorie che hanno causato un danno diretto”
L'appello è dunque inaccoglibile e l'appellante è tenuta al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata del Parte_1 Tribunale di Milano n. 7114/24 del 17-7-24; condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del grado che COroparte_1 liquida in euro 18.000,00 oltre spese generali e oneri di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 2/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Margherita Monte
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Margherita Monte Presidente Dott. Maria Teresa Brena Consigliere Dott. Irene Lupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRODASCA Parte_1 P.IVA_1
MO UP e dell'avv. SEGNERI SIMONA ( VIA C.F._1
DEI CONDOTTI, 91 00187 ROMA e ) Parte_2 C.F._2
VIA CONDOTTI, 91 00187 ROMA , con elezione di domicilio in VIA PRINCIPE AMEDEO N. 3 20121 MILANO, presso e nello studio dell'avv. BRODASCA MO UP
-appellante- CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. COroparte_1 C.F._3
LO EL e dell'avv. CAPRINO MARTA ( C.F._4
VIA DELLA MOSCOVA, 18 20121 MILANO, con elezione di domicilio in VIA DELLA MOSCOVA, 18 20121 MILANO presso e nello studio dell'avv. LO EL
-appellata-
CONCLUSIONI :
Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 7114/2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione VI^ Civile, dott.ssa Carmela Gallina, nel giudizio R.G. n. 38872/2022, pubblicata in data 17.07.2024, non notificata, accertare e dichiarare la responsabilità del dott. per i titoli e le causali descritti in narrativa e, per CP_1
l'effetto: i) condannarlo al pagamento, in favore di , della complessiva Pt_1 somma di Euro 523.164,25, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, ovvero 1 della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta ad , Pt_1 per i medesimi titoli e causali, sulla base degli sviluppi della procedura concordataria e/o che dovesse essere ritenuta dovuta a seguito dell'istruttoria e/o previa valutazione equitativa, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria;
ii) condannarlo alla restituzione, in favore di , della somma di Euro 26.821,50 corrispostagli Pt_1 dall'odierna appellante a titolo di spese di lite liquidate in suo favore dal Tribunale di Milano, oltre interessi legali dalla data del pagamento (6.09.2024); iii) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA. in via istruttoria (A) si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie disattese dal Tribunale di Milano, ovvero l'interrogatorio formale del dott.
sui seguenti capitoli di prova: a) “Vero è che dal 20.12.2018 ero co- CP_1
COrop proprietario di in quanto detentore del 37,47% del capitale sociale della Waterfall S.r.l, nonché dal 28.06.2018 co-amministratore e legale rappresentante di
COrop come da docc. 9 e 10 prod. che mi si mostrano”; b) “Vero è che in Pt_1 data 10.06.2019 ho rilasciato in favore di la lettera di patronage nella quale Pt_1
COrop ho assunto le seguenti obbligazioni: i) salvaguardare la solvibilità di osicché la stessa potesse adempiere sempre puntualmente e compiutamente le sue obbligazioni nei confronti di;
ii) porre in essere tutte le iniziative più opportune per la Pt_1
COrop conservazione del patrimonio di iii) assicurare la corretta amministrazione e
COrop COrop gestione di iv) mantenere n condizioni finanziarie tali da consentire alla stessa di adempiere alle proprie obbligazioni relative ai contratti di fornitura con fino a che le forniture di quest'ultima siano stati integralmente pagate da Pt_1 COrop
c) “Vero è che il bilancio relativo all'anno 2017 è stato redatto applicando i principi contabili internazionali e quindi in modo tale da fare apparire un attivo patrimoniale in realtà inesistente”; d) “Vero è che negli anni 2018 e 2019 in qualità di membro del management ho programmato unitamente ai vertici aziendali un programma di ristrutturazione aziendale allo scopo di ritardare l'evidenza di tensione COrop finanziaria di
PER CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare: in via principale, nel merito rigettare integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
7114/2024, resa nel giudizio iscritto sub R.G. n. 38872/2022, pubblicata il 17 luglio 2024 e non notificata, siccome infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 7114/2024, resa nel giudizio iscritto sub R.G. n. 38872/2022, pubblicata il 17 luglio 2024 e non notificata;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio a favore del dott. COroparte_1
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione premesso: Parte_1
COro
-di essere fornitrice di che la predetta, sebbene in data 25-1-19 avesse sottoscritto un piano di rientro del proprio debito di euro 319.091,98, era in difficoltà nel rispettare la scadenza dei pagamenti dovuti a e nel reperire la fideiussione bancaria richiestale;
Pt_1
-che accettò in data 19-6-19, una lettera di patronage1. firmata personalmente dal Pt_1 COro
con la quale lo stesso si impegnava ad “assicurare la solvibilità” di Pt_3
COr
- che ra stata successivamente ammessa alla procedura di concordato in data 3-4-20;
- che il credito chirografario di di Euro 615.487,35 era stato ammesso al passivo della Pt_1 procedura in classe n. 7 con previsione di soddisfacimento nella misura del 15% ;
chiamava in giudizio il , affermando che il predetto aveva assunto una obbligazione di CP_1 COro risultato, garantendo di fatto la solvibilità di , obbligazione la cui violazione avrebbe comportato il risarcimento del danno.
Si costituiva il contestando la domanda attorea. CP_1
In particolare precisava :
COro
-che la lettera conteneva solo obblighi di mezzi, ossia l' impegno a favorire la solvibilità di tramite corrette azioni gestionali, ma senza garanzia di risultato;
COro
- di aver “ salvaguardato la solvibilità di non solo immettendo risorse proprie, ma anche assicurando la corretta gestione della Società e ponendo tempestivamente in essere tutte le iniziative più opportune per la conservazione del patrimonio e dell'avviamento sociale con ciò adempiendo alla lettera di patronage;
1 “ Spettabile Società, CO con riferimento alle forniture di prodotti chimici tra (" ") e Acque Minerali d'Italia S.p.a. (" , con la Parte_1 Pt_1 presente Lettera di Patronage Il sottoscritto , nato a [...] 11 30 settembre 1960 e residente a [...], codice fiscale si impegna espressamente e CodiceFiscale_5CO irrevocabilmente a salvaguardare la solvibilità di cosi che essa adempia sempre puntualmente e compiutamente le CO sue obbligazioni di pagamento dei prodotti chimici venduti da ad Allo scopo il sottoscritto della presente si Pt_1 impegna espressamente e irrevocabilmente a: CO
1. Porre in essere tutte le iniziative più opportune per la conservazione del patrimonio di CO
2. Assicurare la corretta anninistrazione e gestione di CO
3. Mantenere n condizioni finanziarie tali da consentire alla stessa di adempiere alle proprie obbligazioni relative ai contratti di fornitura con la Vostra Società. Gli impegni assunti con La presente saranno validi ed efficaci per tutto il periodo in cui i COratti di Fornitura con la CO Vostra Società ed esteranno in vigore e comunque fino a che i prodotti chimici forniti alla medesima dalla Vostra CO Società siano stati integralmente pagati da Gli impegni di cui alla presente Lettera di Patronage saranno validi fino all'importo complessivo di € 1.000.000 (Euro umilione).” 2 è detentore del 37,47% del capitale sociale della Waterfall S.r.l., a sua volta titolare del 100% delle azioni CP_1 COr COr di onché , all'epoca del rilascio della lettera di patronage, co-amministratore e rappresentante legale di
3 COro
-di aver personalmente supportato immettendo nel corso del 2019 (unitamente agli altri soci) 5 milioni di liquidità nella Società, a titolo di finanziamento soci, finanziamento poi convertito verso la fine del 2019 in conto capitale alla luce della necessità di ricapitalizzare la Società ;
- che al momento della sottoscrizione della lettera di patronage nel giugno 2019 la crisi di liquidità COro di era perfettamente nota ad (e a tutti gli altri creditori) almeno sin dal 20183; Pt_1
COro
-che in data 2 marzo 2020, l'organo gestorio di a preso atto della criticità della situazione, deliberando di chiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale mediante la proposizione del concordato c.d. “prenotativo” ex art. 161, comma 6, L. Fall., ricorso effettivamente depositato il successivo 3 marzo 2020 (doc. n. 3-4): la Società veniva poi ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto in data 4/8 marzo 2021 . La domanda di concordato così ritualmente proposta era approvata in larga maggioranza dai creditori ed omologata con sentenza del Tribunale di Milano del 28 dicembre 2021, n. 10903 ;
COro
- che il salvataggio di on ha consentito l'integrale pagamento dei debiti ma, omologato e adempiuto il concordato, ai creditori è precluso di far valere nei confronti degli amministratori qualsiasi forma di “responsabilità”, finalizzata ad ottenere il pagamento della quota stralciata del proprio credito.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Con sentenza il tribunale ha respinto la domanda avanzata da e ha statuito che: Pt_1
-la lettera ha valore negoziale vincolante (patronage “forte”), ma non costituisce fideiussione;
-l'obbligazione è di mezzi (non garantisce il pagamento ma solo una condotta diligente)4;
- la verifica di tale profilo non può essere condotta assumendo quale parametro il soddisfacimento integrale del credito vantato dall'attrice dovendo, invece, valutarsi la diligenza dell'obbligato nell'ambito dello stato di crisi e quindi della procedura concordataria.
COr 3 è pacifico il fatto che, sin dal corso dell'esercizio 2018, on riuscisse regolarmente a pagare i corrispettivi dovuti ad tanto da dover concordare un piano di rientro dello scaduto il 25 gennaio 2019 ( doc. n. 7 parte attrice), Pt_1 che non venne rispettato (cfr. 8 parte attrice), tanto che ne venne pattuito un secondo nel giugno 2019. 4 Ivi si legge “ le modalità di impegno ivi menzionate presentano natura negoziale vincolante. Il convenuto non si è limitato ad assicurare la propria influenza sulle scelte gestionali sulla base del ruolo rivestito, ma ha assunto specifici impegni di fare quali – appunto - porre in essere tutte le iniziative più opportune per la conservazione del patrimonio;
CO assicurare la corretta amministrazione e gestione di impegnarsi a fare tutto quanto in suo potere per mantenere CO in condizioni tali da consentire alla stessa di proseguire l'attività e, dunque, di adempiere alle proprie obbligazioni relative ai contratti di fornitura stipulati con Pt_1 In sostanza, deve ritenersi che lo stesso abbia assunto in proprio l'impegno a serbare una condotta determinata volta a garantire che la debitrice fosse nelle condizioni economiche di adempiere gli impegni assunti con l'attrice, assimilabile alla fattispecie di cui all'art. 1333 c.c. secondo l'orientamento di legittimità. Non risulta condivisibile, tuttavia, la qualificazione della portata dell'obbligazione effettuata dall'attrice in termini di obbligazione di risultato e non di mezzi: le modalità indicate nella lettera risultano palesemente funzionali a preservare l'interesse alla conservazione della consistenza patrimoniale della debitrice mediante l'adozione delle iniziative ritenute più idonee da parte del convenuto senza tuttavia assicurare – come preteso - il raggiungimento del risultato auspicato. Così ricostruita sul piano sistematico l'entità dell'impegno, non può negarsi che le evidenze documentali riscontrino l'adempimento da parte del convenuto”.
4 In questa prospettiva il tribunale ha escluso la mala gestio del in epoca coeva o posteriore CP_1 alla sottoscrizione della lettera di patronage atteso che l'organo gestorio ha deliberato di chiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità mediante la proposizione del concordato prenotativo ex art. 161 comma VI l.f. che ha consentito la continuità aziendale e il soddisfacimento in percentuale dei creditori .
Avverso la sentenza ha proposto appello per i motivi di seguito e nucleati mentre Pt_1 CP_1 ne ha chiesto il rigetto;
sulle conclusioni delle parti la corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7114/2024 si Parte_1 fonda su tre motivi principali.
Per motivi sistematici si esaminano congiuntamente i primi due che possono essere così sintetizzati.
1. Errata interpretazione della lettera di patronage e della volontà delle parti.
contesta che il Tribunale abbia interpretato la lettera di patronage come un semplice Pt_1 impegno di mezzi e non come una vera e propria garanzia con promessa di risultato, simile a una fideiussione.
Secondo , la lettera è stata rilasciata in sostituzione di una garanzia bancaria (non Pt_1 COro ottenibile da con la chiara volontà delle parti di costituire un obbligo personale a garanzia del piano di rientro e delle nuove forniture.
L'appellante rileva una contraddizione logica nella sentenza impugnata: il Tribunale riconosce la funzione sostitutiva della fideiussione, ma nega poi la funzione di garanzia.
denuncia anche un difetto assoluto di motivazione, per non aver il giudice di primo grado Pt_1 esaminato correttamente il testo e il contesto contrattuale, come richiesto dall'art. 1362 c.c.
2. Errata qualificazione giuridica della lettera come contratto ex art. 1333 c.c. e come obbligazione di mezzi
Secondo l'appellante, il Tribunale erroneamente ha inquadrato la lettera come dichiarazione unilaterale con obblighi a carico del solo proponente, secondo lo schema dell'art. 1333 c.c., e ha qualificato gli impegni di come obbligazioni di mezzi. CP_1
Viceversa, sostiene che la lettera è frutto di un accordo bilaterale, in quanto ha costituito Pt_1 la condizione per la concessione del credito;
il patronnante ( ) ha assunto obblighi a fronte di CP_1 una controprestazione (fornitura di beni), il che esclude l'applicabilità dell'art. 1333; l'obbligo COro assunto è di risultato, essendo diretto a garantire il pagamento dei debiti ino a 1.000.000 €, e non semplicemente a un generico impegno diligente.
Ritiene la corte che i due motivi di appello non sono fondati.
5 Va anzitutto premesso, in via generale che la fideiussione è un vero e proprio contratto di garanzia personale, previsto dagli artt. 1936 ss. c.c., con cui il fideiussore si obbliga personalmente nei confronti del creditore a garantire il debito altrui.
Per quanto riguarda, invece, la lettera di patronage, il contenuto della dichiarazione può essere vario, e cosi gli effetti che ne derivano: il patronnant può limitarsi a rilasciare una dichiarazione di contenuto informativo (c.d. lettere di patronage “deboli”); oppure il patronnant può rilasciare una dichiarazione di contenuto non soltanto informativo circa i propri rapporti con la società controllata, ma anche impegnativo, per esempio affermando che eserciterà la propria posizione di influenza sulla società finanziata per far si che questa sia correttamente gestita e si mantenga in grado di far fronte alle proprie obbligazioni( si parla in questo caso di lettere di patronage “forti”).
Sul piano dell'efficacia giuridica, il patronage non costituisce una fideiussione, perché non contiene la manifestazione della volontà espressa di costituirsi debitore a garanzia del debito altrui, e neppure un mandato di credito. Ma non è neppure privo di valore. Secondo la giurisprudenza, l'inadempimento di tale impegno comporta, nel caso in cui dalle omissioni o negligenze della patronnant derivi l'insolvenza della patrocinata e dunque un danno per il creditore, responsabilità risarcitoria del dichiarante (Cass. 9 dicembre 2019, n. 32026); inoltre, trattandosi di contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, si perfeziona senza necessità di accettazione del destinatario, ai sensi dell'art. 1333 c.c. (Cass. 3 aprile 2001, n. 4888; Cass. 25 settembre 2001, n. 11987).
Venendo alla fattispecie sub iudice, nessuna censura può essere mossa alla sentenza che ha qualificato la lettera come patronage forte e non fideiussione atteso che il non si è obbligato CP_1 personalmente nei confronti del creditore a garantire il debito altrui.
Infatti, l'impegno assunto dal era volto, letteralmente, “a salvaguardare la solvibilità di CP_1 COr COr COr
e dunque “ad assicurare la corretta amministrazione e gestione di a mantenere n condizioni finanziarie tali da consentire alla stessa di adempiere alle proprie obbligazioni relative ai contratti di fornitura con la Vostra Società. Gli impegni assunti con La presente saranno validi ed efficaci per tutto il periodo in cui i COratti COr di Fornitura con la Vostra Società ed esteranno in vigore e comunque fino a che i prodotti COr chimici forniti alla medesima dalla Vostra Società siano stati integralmente pagati da Gli impegni di cui alla presente Lettera di Patronage saranno validi fino all'importo complessivo di € 1.000.000 (Euro umilione).” Dunque, tali impegni non erano diretti a garantire il pagamento COr COro dell'obbligazione di erso ma a salvaguardare la solvibilità di fino all'importo Pt_1 complessivo di 1000.000 euro di forniture.
Correttamente, dunque, il giudice ha concluso ha che l'obbligazione assunta da era solo di CP_1 mezzi e non di garanzia del debito, obbligazione unilateralmente assunta “assimilabile alla fattispecie di cui all'art. 1333 cod. civ.”
Infatti, la lettera di patronage in questione era un impegno unilaterale del patronnante volta a favorire il credito derivante dalle forniture rafforzando nel creditore il convincimento che il
“patrocinato” sarà in grado di far fronte ai propri impegni grazie alla corretta amministrazione della società e non un accordo bilaterale in cui il patronnante ha assunto l'obbligo di garantire la fornitura.
6 3. Con il terzo motivo l'appellante ritiene errata la valutazione da parte del giudice dell'adempimento degli obblighi da parte del . CP_1
Osserva la corte che la censura non è fondata .
COr Va anzitutto detto che la crisi di ra pacificamente iniziata in epoca antecedente al rilascio della lettera , motivata, appunto dalla necessità di mantenere da parte del la propria CP_1 posizione di influenza sulla società debitrice e far sì che questa fosse correttamente gestita per far fronte alle sue obbligazioni con , pacificamente edotta della situazione di tensione Pt_1 COro finanziaria di tant'è che aveva proposto già vari piani di rientro rimasti disattesi.
COro La condotta degli amministratori di antecedente al rilascio della lettera di patronage è ininfluente dovendosi invece valutare se il abbia violato il suo obbligo di diligenza CP_1 successivamente al rilascio della lettera predetta in cui si è impegnato appunto a far sì che la società fosse correttamente gestita nel futuro.
Ritiene la corte che la conclusione debba essere negativa.
Infatti dalla relazione ex art 172 l. fall. emerge che:
-“il dissesto si è manifestato in epoca antecedente al 2019 quando “ è diventata palese la circostanza che il progetto di crescita avviato con acquisizioni e interventi di miglioramento e ristrutturazione non solo non aveva dato gli esiti sperati ma anzi aveva agito in maniera ulteriormente negativa su una gestione che già non funzionava”
CO
- “ on ha nascosto tale circostanza perché è stata la stessa società , dopo aver riferito sulle cause del dissesto , a prospettare nella parte del suo ricorso dedicata ad altri fatti da segnalare, ed in particolare alla concreta esperibilità di un'azione risarcitoria nei confronti dell'organo gestorio, a riferire come, a partire dal 2015, i suoi bilanci non abbiano fedelmente rappresentato la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria essendo stati influenzati dagli effetti CO di operazioni censurabili frutto di ...condotte anomale realizzate da figure dirigenziali di che hanno " alterato la rappresentazione della situazione...”
CO
-“la proposta di concordato di fondata su un piano, attestato, che prevede una ipotesi di continuità aziendale sull'arco di un quinquennio a far data dall'omologa (ipotizzata entro il 2021, e quindi fino al 2026) accompagnato da interventi di ristrutturazione ed efficientamento finalizzati alla tutela dell'avviamento…..ritenuto essenziale per il miglior soddisfacimento dei creditori sociali. L'ipotesi della continuità aziendale è altresì affiancata e sostenuta:
1. dall'ingresso nella compagine sociale di nuovi soci investitori, che acquisiranno una partecipazione dell'80% del capitale sottoscrivendo un aumento di capitale di non meno di € 48,5 milioni, dal quale perverranno le « .risorse finanziarie necessarie per il soddisfacimento dei creditori della società sulla base di quanto previsto nel piano..." e convertiranno poi "a fondo perduto", previo acquisto pro soluto, il valore concordatario di crediti per circa € 7,3 milioni vantati da due istituti bancari:
2. da un c.d, "patto para concordatario" con Invitalia”
In conclusione, il , in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di ha CP_1 CP_3 adempiuto ai suoi impegni operando con diligenza nell'interesse della massa accedendo alla procedura di concordato salvaguardato la par condicio creditorum e assicurando la continuità aziendale e un pagamento percentuale dei crediti chirografari che nella prospettva liquidatoria sarebbero rimasti del tutto insoddisfatti, come emerge dalla rel. Ex art 172 l. fall.
La circostanza poi allegata dall'attrice che il abbia ex ante compiuto atti di mala gestio che CP_1 avrebbero comportato il dissesto della società è circostanza come si è detto irrilevante in quanto tali atti si inquadrano in epoca anteriore alla lettera di patronage e comunque è circostanza diversa dall'adempimento della lettera predetta in quanto afferente all'azione di responsabilità degli amministratori, non oggetto del presente giudizio e comunque esclusa dalla procedura come si legge
7 nella relazone ex art 172 l. fall. :“ potendo essere arduo esercitare la relativa azione per la difficoltà di individuare specifiche operazioni gestorie che hanno causato un danno diretto”
L'appello è dunque inaccoglibile e l'appellante è tenuta al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata del Parte_1 Tribunale di Milano n. 7114/24 del 17-7-24; condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del grado che COroparte_1 liquida in euro 18.000,00 oltre spese generali e oneri di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 2/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Margherita Monte
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