Versione
22 agosto 1956
22 agosto 1956
Art. 2.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 1950, n. 715, il secondo comma dell'art. 16 e' abrogato e l'ultimo comma dell'art. 17 della legge stessa e' cosi' sostituito:
"La misura dei compensi ai componenti della Commissione e della Segreteria tecnica, nonche' la misura delle altre spese necessarie per il funzionamento di detti organi, e il relativo ammontare, sono determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, e possono essere modificati alla fine di ogni triennio. I fondi occorrenti sono messi a disposizione del presidente della Commissione".
Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 1950, n. 715, il secondo comma dell'art. 16 e' abrogato e l'ultimo comma dell'art. 17 della legge stessa e' cosi' sostituito:
"La misura dei compensi ai componenti della Commissione e della Segreteria tecnica, nonche' la misura delle altre spese necessarie per il funzionamento di detti organi, e il relativo ammontare, sono determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, e possono essere modificati alla fine di ogni triennio. I fondi occorrenti sono messi a disposizione del presidente della Commissione".