Art. 2.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 1950, n. 715, il secondo comma dell'art. 16 e' abrogato e l'ultimo comma dell'art. 17 della legge stessa e' cosi' sostituito:
"La misura dei compensi ai componenti della Commissione e della Segreteria tecnica, nonche' la misura delle altre spese necessarie per il funzionamento di detti organi, e il relativo ammontare, sono determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, e possono essere modificati alla fine di ogni triennio. I fondi occorrenti sono messi a disposizione del presidente della Commissione".
Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 1950, n. 715, il secondo comma dell'art. 16 e' abrogato e l'ultimo comma dell'art. 17 della legge stessa e' cosi' sostituito:
"La misura dei compensi ai componenti della Commissione e della Segreteria tecnica, nonche' la misura delle altre spese necessarie per il funzionamento di detti organi, e il relativo ammontare, sono determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, e possono essere modificati alla fine di ogni triennio. I fondi occorrenti sono messi a disposizione del presidente della Commissione".